Convenzione per la protezione degli interessi finanziari della UE: la cooperazione

La cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri si sta veramente sempre più sviluppando come il terreno dove si tende a realizzare quello spazio giuridico e giudiziario europeo comune di cui si è già parlato in apertura.

La Convenzione non può che ribadire la necessità della Cooperazione tra Stati quando una ipotesi di frode riguarda almeno due Stati membri ed afferma che la cooperazione può avvenire, per esempio, attraverso:


l'assistenza giudiziaria;
l’estradizione;
il trasferimento dei procedimenti;
l’esecuzione delle sentenze pronunciate all’estero.

In materia di assistenza giudiziaria va ribadito l’enorme sviluppo che ha avuto il settore negli ultimi quindici anni.

Si e’ passati dalla sola Convenzione europea di assistenza giudiziaria del Consiglio d’Europa del 1959 ad una fitta normativa della Unione E... _OMISSIS_ ...reato istituti e organismi che oggi possono quasi rischiare, in determinati casi, di sovrapporsi tra loro.

Di questi, l’organismo specificamente deputato alla tutela degli interessi finanziari della U.E. è l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), che, come si vedrà tra poco, svolge anche compiti di assistenza giudiziaria in materia penale. Oltre ad esso, comunque, esistono una serie di strutture e figure create per favorire la cooperazione generale tra Stati con un ambito più vasto di quello degli interessi finanziari della U.E.; per essi, quindi, l’assistenza giudiziaria in tale campo è uno dei possibili ambiti di azione, ma non l’unico e probabilmente neppure il più preponderante, occupandosi gli stessi anche di tutti gli altri tipi di reati, dal traffico di droga, al terrorismo, al traffico di essere umani e così via.

In particolare, con azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996, anch’essa ap... _OMISSIS_ ...siglio in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, è stata creata la figura dei magistrati di collegamento, magistrati di uno Stato membro che lavorano presso il Ministero della Giustizia di un altro Stato Membro al fine di favorire le procedure di assistenza ed estradizione tra i due Stati. Gli stessi si occupano evidentemente di questioni relative ad una pluralità di reati, ma tra essi possono certamente occuparsi anche dei reati attinenti agli interessi finanziari della U.E. Al momento, tra gli Stati Membri della Unione Europea, l’Italia ha posizioni di magistrato di collegamento nel Regno Unito, in Francia, in Spagna e in Romania.

Nel 1999, con decisione CE/352/1999, è stato creato l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) con sede a Bruxelles.

Compito dell’ufficio è condurre indagini amministrative su tutte le condotte che colpiscono gli interessi finanziari della U.E. nonché sulle gravi irregolar... _OMISSIS_ ...l personale delle istituzioni comunitarie nell’esercizio delle funzioni. A tale scopo l’ufficio conduce indagini interne o esterne ai sensi del regolamento CE/1073/1999.

Nello svolgimento della sua attività, l’Olaf può compiere alcune attività investigative, tra cui le più significative sono i c.d. controlli sul posto ai sensi del regolamento 2185/96 presso gli operatori economici sospettati di avere commesso o concorso a commettere una frode o una irregolarità. Nel corso di tali controlli, eseguiti in genere con l’assistenza delle autorità nazionali dello Stato Membro in cui il controllo viene effettuato, possono essere acquisiti documenti anche su supporto informatico. I controlli sul posto possono essere effettuati anche in Paesi Terzi, generalmente in virtù di accordi con la Commissione Europea in occasione o di accordi più ampi di carattere economico, o di adesioni dei Paesi terzi a programmi quadro della Commissione stessa (p... _OMISSIS_ ...ateria di ricerca scientifica), o nel quadro degli accordi di preadesione alla Unione Europea.

Al termine della indagine, l’investigatore redige un rapporto finale che riassume i fatti salienti dell’inchiesta e le prove raccolte; l’OLAF di per sé non ha comunque alcun potere sanzionatorio né opera quale un ufficio di Procura, non raccogliendo prove in vista di un procedimento giudiziario a livello europeo, che ad oggi non esiste. Il rapporto si limita quindi a formulare delle raccomandazioni che sono normalmente dirette ad organi interni della Commissione Europea; in particolare, nelle indagini esterne,può raccomandare alle singole Direzioni Generali della Commissione che nel caso specifico hanno effettuato la spesa o avrebbero dovuto ricevere l’entrata di recuperare dall’operatore economico oggetto di indagine gli importi che si assumono frodati alla Commissione stessa.

Qualora però dalla indagine siano emersi ... _OMISSIS_ ...un vero e proprio reato e non solo di una mera irregolarità amministrativa, ed in particolare di una frode ai sensi della Convenzione in questione, il rapporto può anche raccomandare la trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie nazionali dello Stato Membro dove si assume che la frode sia stata commessa. In tal caso, per espressa disposizione del regolamento 1073/99, in quanto tale direttamente efficace negli Stati Membri senza bisogno di attuazione, il rapporto Olaf ha lo stesso valore dei rapporti redatti dalle autorità amministrative nazionali.

Conseguenza di tale importante affermazione dovrebbe essere che, come per i rapporti amministrativi che anche nel corso di indagini penali possono essere depositati alle Procure della Repubblica, i documenti acquisiti dall’autorità amministrativa, soprattutto se raccolti nel pieno contradditorio con la persona sospettata come avviene nelle indagini OLAF, possono essere utilizzabili sia nel c... _OMISSIS_ ...gini preliminari che del dibattimento ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Ciò dovrebbe comportare l’importantissima conseguenza, indiretta ma pur sempre reale, per cui in tali circostanze l’attività dell’OLAF potrebbe evitare la necessità per il singolo pubblico ministero che debba acquisire gli stessi documenti all’estero di ricorrere a rogatorie, trovando gli stessi documenti già allegati al rapporto OLAF che possiede il valore giuridico ricordato sopra.

In questo senso l’OLAF svolge un ruolo fondamentale in materia di assistenza anche giudiziaria tra gli Stati Membri, avendo una possibilità di fare circolare le prove all’interno della U.E. che è assolutamente unica, essendo l’unico organismo europeo abilitato a condurre indagini transnazionali senza frontiere e a trasferirne i risultati nei procedimenti penali all’interno degli Stati Membri.

Al di là di questa peculiare funzione, poi, ... _OMISSIS_ ...he svolgere meri compiti di assistenza giudiziaria senza il compimento di indagini proprie. Ciò avviene con l’apertura di casi di mera assistenza giudiziaria o di coordinamento, di solito a richiesta delle autorità giudiziarie di uno Stato. In altre parole, può favorire i contatti tra due o più Stati Membri o uno Stato Membro e uno Stato Terzo per facilitare l’esecuzione di richieste di mutua assistenza giudiziaria presentate autonomamente dalle autorità giudiziarie, sempre ovviamente in procedimenti attinenti agli interessi finanziari della U.E. Per fare ciò, l’OLAF può, per esempio, convocare e dirigere riunioni di coordinamento tra le varie autorità che permettono la conoscenza personale e il contatto diretto delle stesse e lo scambio di informazioni e documenti.

In questo senso e solo in questi limitati casi, l’attività dell’OLAF appare simile a quella dell’altro organismo europeo specificamente dedicato alla assiste... _OMISSIS_ ..., Eurojust, esistendo per il resto tra i due organismi profonde differenze.

Eurojust è nata come unità di assistenza giudiziaria nel 2001 con il nome di pro-Eurojust con sede a Bruxelles, per trovare poi una forma compiuta con decisione 2002/187/GAI e sede all’Aja, nei Paesi Bassi.

Compito specifico di Eurojust è proprio l’assistenza giudiziaria nei termini sopra indicati alle autorità giudiziarie degli Stati Membri, anche nei rapporti con Stati terzi. Da notare però che l’ufficio è stato profondamente innovato con la nuova decisione 2009/426/GAI, entrata in vigore nel 2009, che ne ha aumentato i poteri prospettando anche poteri di iniziativa per stimolare indagini negli Stati membri, iniziando così a delineare fin da ora una possibile struttura di quello che potrebbe essere in futuro l’Ufficio del procuratore Europeo che, non a caso, secondo l’art. 86 del TFUE come delineato dal Trattato di Lisbona dovrà... _OMISSIS_ ...ldquo;a partire da Eurojust”.

Nel 2000 è stata anche emanata la nuova Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, peraltro non ancora attuata dall’Italia, che prevede tra le novità più significative la possibilità di un ulteriore strumento di coordinamento delle indagini penali nelle Squadre Investigative Comuni (Joint Investigation Teams – JIT). Tale strumento, che nella pratica è già stato utilizzato in questi anni da altri Stati Membri che hanno attuato la Convenzione, prevede la possibilità per i reati transfrontalieri, tra cui le frodi contro gli interessi finanziari della U.E., di creare squadre composte da agenti di polizia dei paesi interessati sotto la direzione della AG di uno degli Stati Membri coinvolti.

Da notare che, alla luce dei ritardi nella attuazione della Convenzione, nel frattempo la Unione europea aveva emanato una specifica decisione quadro per fare diventare pienamente opera... _OMISSIS_ ... degli Stati Membri le Squadre Investigative, e cioè la decisione 2002/465/GAI, peraltro anch’essa non subito trasposta da numerosi Paesi e mai trasposta dall’Italia. L’entrata in vigore della Convenzione di assistenza giudiziaria avvenuta nel frattempo ha, però, a questo punto, reso superata la necessità di attuare la decisione-quadro sopra citata. Resta però il fatto che l’Italia non ha ancora attuato la Convenzione e non ha mai attuato la decisione quadro.

Con azione comune 98/428/GAI del 1998, poi sostituita dalla decisione del Consiglio 2008/976/GAI, è stata anche creata la Rete Giudiziaria Europea (European Judicial Network EJN) consistente sostanzialmente in singoli magistrati operanti nel proprio Stato Membro che si pongono quali punti di contatto per le autorità giudiziarie degli altri Stati Membri