La criminalizzazione dell’intesa «con una o più altre persone per porre in essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all’articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività», lascia intendere che la decisione quadro ha voluto che gli Stati Membri perseguissero anche la mera programmazione dell’attività criminale e sottolineare la natura di reato di pericolo dell’organizzazione criminale.
La norma appare coerente con la natura di reati di pericolo propria dei reati associativi attualmente contemplati nel nostro ordinamento, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (ved. per tutti Cass. pen. Sez. 6, Sentenza n. 11413 del 14/06/1995 Ud. (dep. 25/11/1995 ) Rv. 203644).
Le altre condotte (la fornitura di informazioni o mezzi materiali, reclutamento di nuovi componenti dell’organizz...
_OMISSIS_ ...nziamento) possono inquadrarsi nella manifestazione tipica della partecipazione all’associazione per delinquere.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v. Cass. pen. , Sez. I sent. n. 3492 del 1988, ric. Altivalle) «la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizzazione condividendone le finalità».
L’art. 2 della Decisione Quadro richiama l’art. 2 dell’Azione Comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998.
Detto articolo prevedeva la punibilità:
della condotta di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello ...
_OMISSIS_ ...tività criminale generale dell'organizzazione, o dell'intenzione dell'organizzazione di commettere i reati in questione, partecipi attivamente:
a) alle attività di un'organizzazione criminale rientranti nell'articolo 1, anche quando tale persona non partecipa all'esecuzione materiale dei reati in questione e, fatti salvi i principi generali del diritto penale dello Stato membro interessato, anche quando i reati in questione non siano effettivamente commessi;
b) alle altre attività dell'organizzazione, essendo inoltre a conoscenza del fatto che la sua partecipazione contribuisce alla realizzazione delle attività criminali dell'organizzazione rientranti nell'articolo 1;
della condotta di una persona consistente in un accordo con una o più persone per porre in essere un'attività la quale, se attuata, comporterebbe la commissione dei reati che rientrano nell'articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all'e...
_OMISSIS_ ...iale dell'attività.
L’azione Comune del 1998, a differenza della Decisione Quadro 2008/841/GAI, prevedeva la punibilità della mera partecipazione alle attività dell’organizzazione criminale, anche quando il reo non «partecipa all'esecuzione materiale dei reati-fine e anche quando i reati in questione non siano effettivamente commessi».
Lo strumento del 1998 prevedeva quindi la punibilità anche per la mera programmazione dei reati fine ed evidenziava la natura di reato di pericolo della «organizzazione criminale».
Anche la Convenzione di Palermo criminalizza la condotta di partecipazione.
Infatti, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione di Palermo,
(1) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente ad una o ad entrambi delle seguenti condotte quali reati...
_OMISSIS_ ...elli che comportano il tentativo o la consumazione di un’attività criminale:
l’accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzato;
la condotta di una persona che, consapevole dello scopo e generale attività criminosa di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere i reati in questione, partecipa attivamente:
a) alle attività criminali del gruppo criminale organizzato;
b) ad altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso;
c) all’organizzare, diriger...
_OMISSIS_ ...incoraggiare, favorire o consigliare la commissione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato.
Evidenti appaiono le similitudini tra la previsione dell’art. 5 (ii) della Convenzione di Palermo e l’art. 2 della Decisione Quadro del 2008.
In particolare, l’art. 5 (ii) a) fa riferimento, come l’art. 2 (a) della Decisione Quadro, alla partecipazione ai reati-fine.
Tali ultimi vanno distinti dalle «altre attività» del gruppo criminale organizzato (che evidentemente non devono necessariamente consistere in reati), previste dall’art. 5 (ii) b della Convenzione di Palermo.
Rispetto alla previsione della Decisione Quadro del 2008 (che contempla nell’ambito delle condotte di partecipazione ad una associazione per delinquere le figure del reclutatore, del finanziatore, di chi fornisce informazioni o mezzi materiali) ed alla Convenzione di ...
_OMISSIS_ ...me in materia di reati associativi esistenti nell’ordinamento nazionale contemplano espressamente i ruoli di partecipe, promotore (416 e 416 bis c.p., 74 d.p.r. 309/1990, 291 quater d.p.r. 43/1973), costitutore (416 c.p., 74 d.p.r. 309/1990, 291 quater d.p.r. 43/1973), organizzatore (416 c.p., 416 bis c.p., 74 d.p.r. 309/1990, 291 quater d.p.r. 43/1973), capo/dirigente (416 c.p., 416 bis c.p., 74 d.p.r. 309/1990, 291 quater d.p.r. 43/1973), finanziatore (74 d.p.r. 309/1990, 291 quater d.p.r. 43/1973).
Con riferimento alla figura del reclutatore, con specifico riferimento all’associazione per delinquere per finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.), laddove commesso all’interno di associazioni terroristiche, il reclutamento è qualificante l’appartenenza all’associazione stessa (sul punto ved. Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 39430 del 02/10/2008 Ud. (dep. 21/10/2008 ) Rv. 241742) [1].
In ...
_OMISSIS_ ...nazionali non è prevista la finalità del conseguimento di vantaggi finanziari quale finalità dei reati rientranti del programma criminoso dell’associazione.
Per contro, la Decisione Quadro 2008/841/GAI (così come la Convenzione di Palermo) non contempla la finalità dell’acquisizione e gestione di attività economiche e finanziarie lecite, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per realizzare vantaggi ingiusti per se o altri, attraverso il metodo c.d. «mafioso» della forza da di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.
La norma della Decisione Quadro del 2008 appare pertanto richiamare una concezione dell’associazione per delinquere finalizzata alla accumulazione di capitali illeciti attraverso la perpetrazione di reati.
Tra i reati-fine dell’associazione sono ricompresi solo quelli per i quali è prevista una...
_OMISSIS_ ... della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave.