uo;art. 825 c.c. disciplina i diritti demaniali su beni altrui, disponendo che i diritti reali appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni su beni altrui, siano sottoposti al regime previsto per i beni del demanio pubblico. Ciò purché i diritti in questione siano costituiti in favore di beni demaniali, o per il conseguimento di fini di interesse generale corrispondenti a quelli cui sono destinati i beni demaniali.
Preliminarmente sul punto, occorre distinguere le servitù prediali pubbliche e i diritti di uso pubblico. Le prime corrispondono ai diritti reali «costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti», mentre i secondi corrispondono ai diritti costituiti «per il conseguimento di fini di pubblico interesse, corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi» [58].
Le servitù prediali pubbliche sono quindi particolari diritti reali spettanti alla P.A., gravanti su...
_OMISSIS_ ...età privata; i privati ricevono così una limitazione del loro diritto, in funzione della pubblica utilità, posta a vantaggio di un bene demaniale.
Talora è la stessa legge che prevede per talune categorie di beni, in ragione di un rapporto di funzionalità fra bene pubblico e bene privato, la costituzione in favore dell’amministrazione di un diritto reale parziario (servitù coattive) [59]; ciò ad esempio accade per le funicolari aeree, gli elettrodotti, la servitù di scolo delle acque sui terreni posti ai lati (o sottostanti) le strade pubbliche.
Oltre che ex lege, la costituzione della servitù prediale pubblica può avvenire, secondo la regola dell’art. 1032, II comma c.c., attraverso atti negoziali di diritto comune, o attraverso un’espropriazione o, altresì, per provvedimento giurisdizionale. In questi ultimi due casi sarà dovuta al privato un’indennità.
Viceversa, ove la limitazione dell...
_OMISSIS_ ...vata sia imposta direttamente dalla legge a carico della generalità di fondi che si trovino in determinate situazioni, il proprietario non ha diritto ad alcuna indennità.
Lo stesso art. 1032 c.c. prevede in via generale che la servitù possa essere costituita mediante un provvedimento amministrativo di costituzione della stessa, nei casi previsti dalla legge (il riferimento è agli articoli 853 e 855 c.c.).
Dalle servitù prediali pubbliche, come sopra sintetizzate, vanno distinti i cd. diritti di uso pubblico: questi costituiscono un diritto reale gravante su beni appartenenti a privati, seppur in assenza di un rapporto funzionale tra beni.
Sulla base di un diritto di uso pubblico una determinata collettività di persone può far uso di strade o spazi privati aperti al pubblico passaggio (es.: strade vicinali) [60].
Come anticipato, l’elemento distintivo fondamentale tra servitù prediali pubbliche e diritti di...
_OMISSIS_ ...ta nell’assenza, nei secondi, di alcun rapporto funzionale tra beni: i diritti di uso pubblico sussistono «a favore delle collettività, sicché ogni membro di questa può chiederne tutela» [61], ma costituiscono pur sempre dei diritti reali parziari.
Per la costituzione di tali diritti è necessario o un provvedimento della P.A. (come avviene per i diritti di servitù prediale pubblica) o un altro atto, anche spontaneo, del privato proprietario: tipica la dicatio ad patriam [62].
La servitù di uso pubblico può sorgere anche mediante l’uso del bene da parte della collettività: «ai fini dell’assoggettamento per usucapione di un’area privata ad una servitù di uso pubblico, è necessario che l’uso risponda alla necessità ed utilità di un insieme di persone, agenti come componenti della collettività, e che sia esercitato continuativamente per oltre un ventennio con l’intenzione di agire uti cives e...
_OMISSIS_ ...il diritto del proprietario» [63].
I modi di estinzione del diritto di uso pubblico, collegati al venir meno dell’utilitas, possono essere sia espliciti, quali atti amministrativi di ritiro, che impliciti, ad esempio un atto amministrativo di implicito abbandono: in ogni caso assumerà rilievo il non uso da parte della collettività [64]. Viceversa, relativamente all’estinzione del diritto parziario di servitù pubblica, a nulla rileva il non uso da parte dei cittadini, poiché titolare del diritto reale sul bene privato è la P.A. in ragione del rapporto funzionale tra i beni.
Analogamente ai diritti di uso pubblico, i cd. usi civici «sono beni (in senso giuridico) collettivi, perché appartengono a collettività di abitanti» [65]; gli usi civici spettano non all’ente, ma ai cittadini, uti cives.
Si tratta di diritti antichissimi, ormai in via di estinzione, che possono gravare sia su beni pubblic...
_OMISSIS_ ...rivati, sostanziandosi prevalentemente in diritti di uso e di godimento, avendo ad oggetto, ad esempio, la caccia, la pesca, il pascolo, la raccolta del legname su beni di proprietà pubblica o privata.
Con la l. 16/6/1924, n. 1766, il legislatore avviò un processo di liquidazione degli usi civici gravanti in re aliena, volto a favorire la circolazione dei beni immobili interessati da tale fenomeno, e a tal fine istituì il Commissario per gli usi civici, un organo composto da una magistrato dotato di funzioni amministrative e giurisdizionali mediante le quali instaurare il procedimento di accertamento della proprietà e di liquidazione dell’uso civico, dirimendo gli eventuali conflitti.
Col D.P.R. 24/7/1977, n. 616 sono state attribuite alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia di liquidazioni degli usi civici.