Sintesi: Va dichiarato inammissibile il ricorso avente ad oggetto comunicazioni ed atti endoprocedimentali privi di autonoma efficacia lesiva.
Estratto: «Deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto avente ad oggetto comunicazioni ed atti endoprocedimentali privi di autonoma efficacia lesiva.»
Sintesi: Nell'ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, devono considerarsi impugnabili solo quegli atti che siano effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall'attività della pubblica amministrazione, tra cui in via generale devono comprendersi l'approvazione del progetto definitivo dei lavori da realizzare, il decreto di occupazione temporanea e d'urgenza che realizza lo spossessamento del bene in capo al privato ed il decreto di espropriazione che attua il trasferimento coattivo del bene.
Sintesi: Nell'ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, gli atti, quali, per esempio, l'approvazione del progetto preliminare, l'approvazione del progetto esecutivo, la comunicazione della data di immissione in possesso, etc., non possono considerarsi ex se immediatamente lesivi, salvo che, per un'eventuale alterazione dell'iter procedimentale, siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario.
Estratto: «Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l'approvazione del progetto preliminare, riguardando a norma dell'art. 16 della legge n. 109/1994 la prima fase della progettazione a cui inerisce la verifica della fattibilità dell'opera pubblica sotto l'aspetto tecnico e finanziario e delle esigenze da soddisfare, non ha, in linea di principio, contenuto direttamente lesivo della sfera giuridica del privato, considerato anche che l'art. 14 comma 13 della medesima legge correla all'approvazione del progetto definitivo la dichiarazione di pubblica utilità che, sottoponendo la proprietà a vincolo espropriativo, è atto direttamente lesivo ed autonomamente impugnabile. (Cfr. Cons. di Stato - Sez. IV – 6 giugno 2001 n. 3033; T.A.R. Abruzzo - Pescara – 13 febbraio 2004 n. 208; T.A.R. Lombardia - BS – 17 febbraio 2004 n. 105; T.A.R. Liguria - Genova - 9/3/2005 - Sez. I 9/3/2005 n. 327; T.A.R. Campania - NA - Sez. VII – 29 maggio 2006 n. 6212)Difatti, ai sensi dell’art. 16 della L.109/1994 (vigente al momento della proposizione del ricorso) il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.Mentre è solo con il progetto definitivo che si individuano compiutamente i lavori da realizzare e la sua approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.La giurisprudenza formatasi sul punto ha chiarito inoltre che, nell'ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, devono considerarsi impugnabili solo quegli atti che siano effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall'attività della pubblica amministrazione, tra cui in via generale devono comprendersi l'approvazione del progetto definitivo dei lavori da realizzare che, contenendo la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, come disposto dal comma 13 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, imprime al bene privato quella particolare qualità (o utilità pubblica) che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa, il decreto di occupazione temporanea e d'urgenza che realizza lo spossessamento del bene in capo al privato ed il decreto di espropriazione che attua, quindi, il trasferimento coattivo del bene dal privato alla pubblica amministrazione ovvero all'espropriante.Gli altri atti (quali, per esempio, l'approvazione del progetto preliminare, l'approvazione del progetto esecutivo, la comunicazione della data di immissione in possesso, etc.) non possono considerarsi invece ex se immediatamente lesivi, salvo che per un'eventuale alterazione dell'iter procedimentale siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario (cfr. C.d.S., Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3033; TAR Liguria, sez. I, 2 novembre 2004, n. 1508; T.A.R. Abruzzo Pescara, 13 febbraio 2004, n. 208; T.A.R. Lombardia Brescia, 17 febbraio 2004, n. 105).2.1. Nel caso di specie, è indubbio che la delibera impugnata si limita ad approvare il progetto preliminare inerente l’ampliamento di P.zza Corso Italia al fine poi della successiva inclusione dei lavori nell’elenco annuale di cui all’art. 14 comma 1 della L.109/1994, sicché attualmente lo stesso risulta privo di alcuna efficacia lesiva.»
Sintesi: In assenza dell’emissione degli atti relativi alla procedura espropriativa accelerata di cui all'art. 22 DPR 327/2001, la mera dichiarazione della P.A. di volervi fare ricorso non è idonea di per sé sola ad incidere la sfera giuridica dei destinatari, in quanto priva di qualsiasi valore provvedimentale.
Estratto: «16. Deve, infine, essere disattesa anche la quarta e ultima censura con la quale viene dedotta la violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 327/2001, nonché l’eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione in quanto viene preannunciato il ricorso alla procedura espropriativa accelerata, pur non sussistendone i presupposti.16.1. La censura, infatti, si riferisce all’intenzione di dare seguito alla procedura espropriativa accelerata prevista dall’art. 22 del d.P.R. n. 327/2001, manifestata in calce alla nota prot. n.122602 del 3.12.2009 di comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo, e come tale priva di qualsiasi lesività per i ricorrenti.A prescindere dall’intervenuta improcedibilità della doglianza a seguito della revoca in autotutela da parte dell’Amministrazione dei decreti di esproprio, il Collegio rileva che, in assenza dell’emissione degli atti relativi alla procedura espropriativa accelerata di cui al citato art. 22, la mera dichiarazione della P.A. di volervi fare ricorso non è idonea di per sé sola ad incidere la sfera giuridica dei ricorrenti, in quanto priva di qualsiasi valore provvedimentale.»
Sintesi: L'impugnazione della nota avente ad oggetto la richiesta di benestare all’occupazione dell’area di proprietà privata deve essere ritenuta inammissibile, in quanto il suo contenuto non risulta lesivo trattandosi di atto avente, al più, valore di proposta per l’occupazione di un’area maggiore di quella individuata in sede di originaria approvazione dell’opera da realizzare, da cui non discende alcun obbligo a carico del ricorrente nel caso di sua inosservanza.
Estratto: «3. Con riferimento all’impugnazione della nota della Provincia di Milano prot. 92596/2004/86 in data 30 agosto 2000, avente ad oggetto la richiesta di benestare all’occupazione dell’area di sua proprietà, la stessa deve essere ritenuta inammissibile, in quanto il contenuto della predetta nota non risulta lesivo trattandosi di atto avente, al più, valore di proposta per l’occupazione di un’area maggiore di quella individuata in sede di originaria approvazione dell’opera da realizzare, da cui non discende alcun obbligo a carico del ricorrente nel caso di sua inosservanza.»
Sintesi: Va dichiarata l' inammissibilità del gravame, per quanto attiene agli atti endoprocedimentali ed a quelli privi di autonoma lesività, quali il verbale di consistenza, la comunicazione di avvio del procedimento, la nota di rigetto di istanza di annullamento degli atti del procedimento.
Estratto: «3. Sempre in rito, deve essere dichiarata la parziale inammissibilità del gravame, per quanto attiene agli atti endoprocedimentali ed a quelli privi di autonoma lesività: si tratta, in particolare, di quelli menzionati in epigrafe al numero 3 (verbale di consistenza del 9.6.2004), al numero 6 (comunicazione di avvio del procedimento del 3.3.2003) ed al numero 7 (nota del 18.7.2006 di rigetto dell’istanza di riesame).»
Sintesi: In materia di espropriazione per pubblica utilità gli atti impugnabili in quanto immediatamente lesivi sono i seguenti:a) provvedimento di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione; b) dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;c) decreto di occupazione d’urgenza;d) decreto di esproprio;e) atto di determinazione dell’indennità di espropriazione.
Estratto: «Va premesso che, in materia di espropriazione per pubblica utilità (e prescindendo in questa sede dall’analisi di problematiche particolari in tema di riparto di giurisdizione), gli atti impugnabili in quanto immediatamente lesivi sono i seguenti:a) provvedimento di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione; b) dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;c) decreto di occupazione d’urgenza;d) decreto di esproprio;e) atto di determinazione dell’indennità di espropriazione.Ed è altrettanto noto che i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) vanno impugnati davanti al G.A. – e ovviamente nel termine decadenziale di cui all’art. 21 L. n. 1034/1971 – mentre l’atto sub e) va contestato davanti all’A.G.O. – ovviamente secondo le regole proprie del processo civile.4. Ora, applicando tali indiscutibili regole al caso di specie, si deve rilevare che il sig. Paparelli ha proposto ricorso avverso il decreto di occupazione d’urgenza a distanza di circa un anno dalla data in cui egli ha avuto piena conoscenza del provvedimento: quest’ultimo, infatti, gli è stato notificato il 16 giugno 2009 (il che è ammesso a pagina 2 del ricorso), mentre ancora in precedenza (11 marzo 2009), gli era stato comunicato il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica per la cui realizzazione si rende necessario l’espropriazione delle aree per cui è causa.Pertanto, l’inammissibilità va affermata sotto due profili:- sub specie di irricevibilità, in quanto i provvedimenti lesivi censurabili davanti al G.A. sono stati gravati abbondantemente oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 21 L. TAR. E a questo riguardo, non giova alla causa del ricorrente l’affermazione secondo cui l’atto di rideterminazione dell’indennità di espropriazione avrebbe modificato anche il decreto di occupazione d’urgenza, ergo il sig. Paparelli sarebbe stato rimesso in termini. In effetti, seppure è vero che il decreto di occupazione d’urgenza deve anche recare la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, è altrettanto vero che l’eventuale errata determinazione dell’indennità non incide sulla legittimità del provvedimento, tanto è vero che costituisce evento del tutto fisiologico che l’indennità venga successivamente rideterminata dall’autorità procedente, magari a seguito di reclamo da parte del soggetto espropriato, o nel corso del procedimento di cui all’art. 21 T.U. n. 327/2001. Non può quindi essere ammesso il sostanziale aggiramento del termine decadenziale mediante l’impugnazione di atti successivi a quello effettivamente lesivo (non impugnato tempestivamente) e non aventi natura provvedimentale; - sub specie di difetto di giurisdizione, in quanto, come detto in precedenza, le controversie afferenti l’atto di determinazione dell’indennità di espropriazione sono di competenza dell’A.G.O.»
Sintesi: Nell'ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, devono considerarsi impugnabili solo quegli atti che siano effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall'attività della pubblica amministrazione, tra cui, in via generale, devono comprendersi l'approvazione del progetto definitivo dei lavori da realizzare, che contiene la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, il decreto di occupazione temporanea e d'urgenza ed il decreto di espropriazione.
Sintesi: Gli atti quali, per esempio, l'approvazione del progetto preliminare, l'approvazione del progetto esecutivo, la comunicazione della data di immissione in possesso, etc., non possono considerarsi, “ex se” immediatamente lesivi, salvo che, per un'eventuale alterazione dell'iter procedimentale, siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando, quindi, un “vulnus” alla posizione del cittadino proprietario.
Estratto: «Quanto all’impugnativa proposta avverso la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cirò Marina n. 17 del 30.01.2009, pubblicata il 06.02.2009, avente ad oggetto “Approvazione del progetto preliminare ed avvio procedimento espropriativo per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della Piazza Diaz – Sistemazione isola centrale”, occorre argomentare a partire dalla sua duplice valenza.Secondo la vigente normativa di cui all’ art. 93 del D. Lgs.vo 12/4/2006, n. 163 (che mutua principi già espressi dall’art.16 della legge 11.2.1994 n. 109), l'attività di progettazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si articola secondo tre successivi livelli di approfondimenti tecnici, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.Il progetto preliminare, che deve essere tale da consentire l'avvio della procedura espropriativa, definisce "le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire" e consiste "in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alle valutazioni delle eventuali soluzioni possibili", tenendo conto, tra l'altro, dei profili ambientali, della fattibilità amministrativa e tecnica, accertata mediante le indispensabili indagini di prima approssimazione.Il progetto definitivo "individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni": nella relazione descrittiva in cui esso si concreta devono essere contenuti, fra l'altro, lo studio dell'impatto ambientale, gli studi e le indagini preliminari con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera, studi ed indagini, che, con particolare riferimento a quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico e chimico, devono essere condotti ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.L'approvazione del progetto definitivo da parte di un'amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.Il progetto esecutivo, che deve essere redatto in conformità del progetto definitivo, "determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo".La giurisprudenza formatasi sul punto ha chiarito che, nell'ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, devono considerarsi impugnabili solo quegli atti che siano effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall'attività della pubblica amministrazione, tra cui, in via generale, devono comprendersi l'approvazione del progetto definitivo dei lavori da realizzare, che, contenendo la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, come disposto dall'art. 98 del già citato D. Lgs. n. 163/2006 (che richiama l’art. 14, comma 13, della legge 11 febbraio 1994 n. 109), imprime al bene privato quella particolare qualità (o utilità pubblica) che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa, il decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, che realizza lo spossessamento del bene in capo al privato ed il decreto di espropriazione che attua, quindi, il trasferimento coattivo del bene dal privato alla pubblica amministrazione ovvero all'espropriante.Gli altri atti (quali, per esempio, l'approvazione del progetto preliminare, l'approvazione del progetto esecutivo, la comunicazione della data di immissione in possesso, etc.) non possono considerarsi, invece, “ex se” immediatamente lesivi, salvo che, per un'eventuale alterazione dell'iter procedimentale, siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando, quindi, un “vulnus” alla posizione del cittadino proprietario (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3033; TAR Liguria, sez. I, 2 novembre 2004, n. 1508; T.A.R. Abruzzo Pescara, 13 febbraio 2004, n. 208; T.A.R. Lombardia Brescia, 17 febbraio 2004, n. 105).E’ proprio questo che si è verificato nel caso di specie, in cui , nel contempo, vengono approvati il progetto preliminare dell’opera, il piano particellare d’esproprio e viene altresì prevista la spesa, considerato, inoltre, che, nello strumento attuativo qualificato “PAU”, vengono soltanto indicati con “X” gli edifici da demolire, senza che risulti compiutamente prevista la realizzazione di alcuna opera pubblica.Alla luce delle suddette considerazioni, non può essere revocata in dubbio la portata lesiva nella sfera giuridica dei ricorrenti della Deliberazione di G. C. n.17 del 30.01.2009, pubblicata il 06.02.2009, avente una valenza complessiva che esorbita i limiti della fase di progettazione preliminare prevista all’ art. 93 del D. Lgs.vo 12/4/2006, n. 163 e si presenta piuttosto come un provvedimento atipico a contenuto plurimo.Ciò, in coerenza con il principio secondo cui il termine per l'impugnazione degli atti della procedura espropriativa, a partire dall'approvazione del progetto equiparata a dichiarazione di pubblica utilità, decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia ricevuto il proprietario, ed è onere di chi eccepisce la tardività dell'impugnazione fornire la prova certa di tale conoscenza individuale: prova che, in assenza di notificazione individuale, non può essere surrogata né dall'intervenuta pubblicazione né da presunti elementi di conoscenza desunti in “aliunde” (CdS sez. IV, 31.3.2005 n. 1417).Pertanto, non avendo il Comune dimostrato di aver portato a notifica individuale la suddetta Deliberazione di G. C. n. 17 del 30.01.2009, si deve ritenere tempestiva anche questa impugnativa, correttamente interposta nei termini decadenziali decorrenti dalla “piena conoscenza”.»
Sintesi: Nell'ambito della serie procedimentale degli atti e provvedimenti di approvazione di un progetto di opera pubblica devono considerarsi impugnabili solo quegli atti effettivamente dotati di lesività, tra i quali in via generale rientrano l'approvazione del progetto definitivo, il decreto di occupazione temporanea e d'urgenza ed il decreto di espropriazione, mentre gli altri atti non possono considerarsi ex se immediatamente lesivi e quindi non sono immediatamente impugnabili.
Estratto: «2.1- Invero, nell'ambito della serie procedimentale degli atti e provvedimenti di approvazione di un progetto di opera pubblica devono considerarsi impugnabili solo quegli atti effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall'attività amministrativa, tra i quali in via generale rientrano l'approvazione del progetto definitivo...
[...omissis...]
Sintesi: E’ inammissibile l’impugnativa degli atti privi ex se di efficacia lesiva quali la comunicazione di avvio del procedimento e l’avviso di deposito degli atti della procedura ablativa.
Estratto: «7. Il ricorso, cui resiste il Comune, è in parte irricevibile, in parte inammissibile, in parte infondato.8. E’ inammissibile l’impugnativa degli atti di comunicazione, privi ex se di efficacia lesiva, quali sono le note 27 marzo 2001 e 4 ottobre 2001 recanti, rispettivamente, l’avviso di avvio del procedimento e l’avviso di deposito degli atti della procedura ablativa.»
Sintesi: Nella sequenza procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un'opera pubblica devono essere considerati impugnabili solo quelli effettivamente dotati di lesività immediata, concreta ed attuale nei confronti dei privati incisi dall'attività pubblica; tra questi il provvedimento di approvazione del progetto definitivo, il decreto di occupazione, il decreto di espropriazione e non anche l'approvazione del progetto preliminare, quella del progetto esecutivo e la comunicazione della data di immissione in possesso.
Estratto: «Evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei ricorsi al fine di deciderli con unica sentenza.Il ricorso n. 309/1999 è inammissibile.Come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (TAR Sardegna, Sez. II, n. 235 del 20 febbraio 2004)...
[...omissis...]
Sintesi: L’avviso di avvio del procedimento è atto preliminare del procedimento stesso privo di carattere provvedimentale e di effetti lesivi (riconducibili solo all’atto conclusivo).
Estratto: «12. Con il secondo motivo la ricorrente censura gli avvisi di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (note 31 gennaio 2003 e 5 febbraio 2003, formate da Ferrovie Nord), sia per illegittimità derivata, sia per incompetenza della Società ad emanare atti nell’ambito della procedura ablativa (mancando l’indicazione dei presupposti giuridici idonei a radicare detta competenza), sia per incompetenza organica del dirigente che ha firmato gli avvisi (non risultando il conferimento dei relativi poteri, di rappresentanza e di acquisizione di immobili).Il motivo è inammissibile in quanto rivolto contro atti preliminari del procedimento, privi di carattere provvedimentale e di effetti lesivi (riconducibili solo all’atto conclusivo); è anche infondato, in quanto la natura (non provvedimentale) dell’avviso e la sua funzione (rendere edotto il destinatario dell’avvio di un procedimento potenzialmente lesivo) non vietano che esso possa provenire dal beneficiario dell’espropriazione, ancorché diverso dall’Ente espropriante, tanto più che nella specie FNM è concessionaria dell’esercizio ferroviario per la rete Nord Milano nonché per la tratta BustoArsizio - Malpensa.»
Sintesi: Le comunicazioni di acceso ai luoghi per rilievi topografici e di avvio del procedimento hanno natura endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili.
Estratto: «Quanto, in particolare, al primo dei due epigrafati giudizi, la difesa dell’ente ne ha eccepito l’inammissibilità, in relazione alla natura degli atti impugnati, rappresentati da una comunicazione d’avvio del procedimento di approvazione del P. U. E. e dalla comunicazione di accesso ai luoghi, per rilievi topografici (oltre che dalla delibera giuntale d’approvazione dello schema – piano triennale delle opere pubbliche per il 2004/2006, in quanto dalle prime due richiamata): ritiene il Tribunale che l’eccezione sia fondata (ed assorbente delle ulteriori eccezioni prospettate), posto che appare evidente la non lesività, in sé considerati, degli atti in questione; ciò non toglie che le prefate note del Comune di Cava de’ Tirreni, prot. n. 67148 e 67149 del 19.11.03, abbiano assunto, per il riferimento in esse contenuto all’Accordo di Programma, poi sottoscritto, in data 6.07.04, tra Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Cava de’ Tirreni, e per l’importanza che a tale riferimento è stata attribuita dalla difesa dell’ente, un rilievo notevole, in relazione ai giudizi riuniti in esame, il che ne ha giustificato l’ampia disamina, fatta in precedenza.Quanto alla non lesività della comunicazione d’avvio del procedimento, è pacifica la sua considerazione, in giurisprudenza, quale atto non provvedimentale, endoprocedimentale e non autonomamente impugnabile (cfr., ex multis, T. A. R. Campania Napoli, sez. V, 24 gennaio 2008, n. 384); la stessa natura di atto endoprocedimentale, come tale non autonomamente impugnabile, deve del resto riconoscersi alla comunicazione – prot. n. 67149 del 19.11.03 – d’accesso ai luoghi per rilievi topografici.»
Sintesi: La dichiarazione di pubblica utilità di un’opera pubblica non si connota come un sub procedimento del procedimento espropriativo, ma costituisce procedimento autonomo, che si conclude con un atto di natura provvedimentale, l’approvazione del progetto, immediatamente impugnabile.
Estratto: «Sgombrato il campo dalla preliminare questione di rito, il Collegio procede all’esame del primo ordine di censure, su cui si fonda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, con il quale si deduce la violazione delle norme che impongono la comunicazione dell’avvio del procedimento con riferimento all’approvazione del progetto dell’opera pubblica de qua intervenuta con delibera consiliare n. 22 del 24/06/2002 dalla quale scaturisce la dichiarazione dei lavori de quibus di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell’art. 1 l. n. 1/78 all’epoca vigente..L’intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera allocata su area di privati, ha come effetto quello di sottoporre il bene al regime di espropriabilità, determinando l’affievolimento del diritto di proprietà, incidendo direttamente sulla sfera giuridica del proprietario con effetto immediatamente lesivo e pertanto autonomamente impugnabile.La dichiarazione di pubblica utilità di un’opera pubblica non si connota come un sub procedimento del procedimento espropriativo, ma costituisce procedimento autonomo che si conclude con un atto di natura provvedi mentale, l’approvazione del progetto, immediatamente impugnabile, al quale si applicano le norme sull’avvio del procedimento, che nel caso di specie non sono state rispettate (in termini C. Stato, Ad. Plenaria, n. 14 del 15/9/1999).Non vale a sanare l’inadempienza procedimentale dedotta da parte ricorrente la nota del 18/7/2002 ricevuta dal ricorrente Scammacca il successivo 26/7/02, poiché tale nota erroneamente indicata in oggetto come “Comunicazione dell’avvio del procedimento di approvazione ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 8, legge 241/90”, non riveste tali connotati, essendo intervenuta dopo l’approvazione del progetto di cui alla delibera consiliare n. 22 del 24/6/2002, quando cioè il procedimento che ha condotto alla dichiarazione di pubblica utilità era stato già portato a compimento con conseguenze lesive degli interessi del ricorrente che si è visto affievolire il proprio diritto di proprietà senza essere stato messo in condizione di parteciparvi.La circostanza dedotta dalla contro interessata I.R.A. Costruzioni Generali s.r.l. che la nota del 18/7/02 sarebbe stata recapitata prima che il comune avviasse le procedure di pubblicazione previste dall’art. 3 L. Reg. n. 71/78 non è atta a determinare la regolarità del procedimento culminato nell’approvazione del progetto con effetto di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera per la semplice considerazione che l’effetto lesivo degli interessi del ricorrente, al momento della intervenuta comunicazione, si erano già irreversibilmente verificati senza che lo stesso avesse avuto modo di intervenire apportando elementi di valutazione non marginali ai fini della proporzionalità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Sotto altro profilo si rileva che la mancata previsione dell’intervento partecipativo dei privati nei procedimenti di pianificazione non può estendersi ai procedimenti ablativi ed in particolare alla dichiarazione di pubblica utilità, da essi del tutto autonoma e connotata nelle scelte da ampi margini di discrezionali, scelte nelle quali l’intervento del privato, messo a conoscenza dell’avvio della procedura nei modi e nei termini di legge, può incidere (C. Stato Ad. Plenaria n.14/1999 citata).»
Sintesi: Nell’ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto di opera pubblica devono considerarsi impugnabili solo quelli effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall’attività amministrativa, tra i quali in via generale rientrano l’approvazione del progetto definitivo, il decreto di occupazione e il decreto di espropriazione.
Sintesi: L’approvazione del progetto preliminare, la comunicazione della data di immissione nel possesso, lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso (questi ultimi in particolare aventi rilievo meramente cognitorio nonché esecutivo di patti precedenti), non possono ritenersi ex se immediatamente lesivi, salvo che per un’eventuale alterazione dell’iter procedimentale siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando in tal modo un vulnus alla posizione del cittadino proprietario.
Estratto: «2.- che, quanto al ricorso per motivi aggiunti, questo è inammissibile, per carenza di carattere provvedimentale degli atti impugnati, nella parte in cui si contesta il verbale di immissione nel possesso e la redazione dello stato di consistenza dei beni: nell’ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto di opera pubblica devono considerarsi impugnabili solo quelli effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall’attività amministrativa, tra i quali in via generale rientrano l’approvazione del progetto definitivo (che, contenendo la dichiarazione di p.u., imprime al bene privato quella particolare qualità che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa), il decreto di occupazione (che realizza lo spossessamento del bene in capo al privato) e il decreto di espropriazione (che attua il trasferimento coattivo del bene dal privato alla PA), mentre gli altri atti - l’approvazione del progetto preliminare, la comunicazione della data di immissione nel possesso, etc. - non possono ritenersi ex se immediatamente lesivi (in particolare, lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso hanno rilievo meramente cognitorio nonché esecutivo di patti precedenti, il che ne determina la non impugnabilità in via autonoma: CdS, IV, 15.11.2002 n. 6304), salvo che per un’eventuale alterazione dell’iter procedimentale siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando in tal modo un vulnus alla posizione del cittadino proprietario (cfr. TAR Parma, 6.12.2006 n. 604);»
Sintesi: Nell'ambito della serie procedimentale degli atti e provvedimenti di approvazione di un progetto di opera pubblica devono considerarsi impugnabili solo quelli effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall'attività amministrativa, tra i quali “in via generale” rientra l'approvazione del progetto definitivo, che, contenendo la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, imprime al bene privato quella particolare qualità od utilità pubblica che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa.
Estratto: «Al riguardo, vale ricordare in via generale, come pure esattamente ricordato dall’appellante, che nell'ambito della serie procedimentale degli atti e provvedimenti di approvazione di un progetto di opera pubblica devono considerarsi impugnabili solo quelli effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall'attività amministrativa...
[...omissis...]
Sintesi: La lesività di un atto discende dalla sua natura e non dalla sua legittimità o meno (che costituisce un posterius accertabile dal giudice); che la dichiarazione di pubblica utilità, incidendo direttamente sulla sfera giuridica del proprietario, sia immediatamente lesiva e, come tale, autonomamente impugnabile, costituisce ius receptum; analogamente, per l’atto di reiterazione del vincolo, la cui autonoma e immediata lesività, per gli effetti che ne conseguono, non sembra poter essere posta in dubbio.
Estratto: «3.- La prospettazione appare caratterizzata da un impreciso riferimento a consolidate nozioni giuridiche.Si correla la pretesa non autonoma impugnabilità degli atti presupposti alla loro asserita illegittimità per carenza dei presupposti di legge e quindi ad una loro pretesa non lesività. La lesività di un atto discende peraltro dalla sua natura e non dalla sua legittimità o meno (che costituisce un posterius accertabile dal giudice): e che la dichiarazione di pubblica utilità (nella specie, implicita nell’approvazione del progetto, di cui alla delibazione n. 99/03), incidendo direttamente sulla sfera giuridica del proprietario, sia immediatamente lesiva e, come tale, autonomamente impugnabile, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questo Consesso (cfr., per tutte, Ad. plen. n. 14 del 1999); analogamente, per l’atto di reiterazione del vincolo, la cui autonoma e immediata lesività, per gli effetti che ne conseguono, non sembra revocabile in dubbio.»
Sintesi: La delibera con cui si è provveduto a (ria)approvare un bando di gara per l’affidamento in concessione di costruzione e gestione dell’opera pubblica, non produce alcuna lesione della sfera giuridica dei titolari del bene interessato dalla realizzanda opera, in mancanza di atti concretamente idonei ad assoggettare il fondo di loro proprietà alla procedura ablativa, ad iniziare dalla delibera di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Estratto: «Infine neppure potrebbe ipotizzarsi un interesse dei ricorrenti a ricorrere avverso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16.3.2001 ovvero quella di Giunta Municipale n. 270 del 23.10.2002, pure oggetto del presente gravame e delle quali assumono averne avuta conoscenza attraverso la comunicazione di avvio del procedimento in epigrafe.Quanto alla prima, con cui è stato approvato il progetto preliminare relativo ad un centro sportivo polifunzionale localizzandolo nell’area denominata “Giardino dei Ciliegi”, essa non implica (ancora), in relazione all’opera da realizzare, dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che conseguirà unicamente all’atto dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo.Quanto alla seconda, con cui ad integrazione e rettifica della delibera di Giunta Municipale n. 14 del 17.1.2001, si è provveduto a riapprovare il nuovo bando di gara per l’affidamento in concessione di costruzione e gestione della struttura sportiva polifunzionale, esso non produce alcuna lesione della sfera giuridica dei ricorrenti, in mancanza di atti concretamente idonei ad assoggettare il fondo di loro proprietà alla procedura ablativa, ad iniziare dalla delibera di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.»