GIUDIZIO --> RICORSO COLLETTIVO
Sintesi: Il ricorso collettivo postula una situazione di identità sostanziale e processuale in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni ed è inammissibile se azionato da ricorrenti che non si trovino in situazioni del tutto identiche tra loro.
Estratto: «Quanto al secondo punto posto a fondamento della legittimazione e dell’interesse al ricorso, si osserva che il protocollo di intesa siglato in data 8.1.2007 tra l’Autorità Portuale ed alcuni dei ricorrenti (doc. 5 delle produzioni 29.12.2009 di parte ricorrente) ha inteso espressamente dare sollecita attuazione ai lavori già previsti nel P.R.P..A tal fine, onde porre termine al contenzioso instaurato da alcuni dei concessionari avverso le clausole di revoca anticipata delle concessioni annuali in coincidenza con l’inizio dei lavori di realizzazione del così detto terzo bacino, l’Autorità Portuale si è impegnata a non adottare alcun provvedimento di revoca degli atti di concessione in essere, fino alla realizzazione di strutture idonee (id est, corrispondenti per funzionalità e quantità degli spazi demaniali a disposizione) alla ricollocazione dei concessionari.Dal contenuto del protocollo di intesa non si evince affatto l’esistenza, in capo ai concessionari sottoscrittori, di una posizione che possa in qualche modo legittimarli all’opposizione ai lavori di realizzazione del terzo bacino, lavori che – anzi – ne costituiscono la fondamentale premessa.A ciò si aggiunga: che alcuni dei ricorrenti sono stati ricollocati con il loro consenso (docc. 1 delle produzioni 4.10.2013 dell’Autorità Portuale); che tutti gli altri permangono nella disponibilità delle aree demaniali già in precedenza loro concesse; che non sono stati adottati provvedimenti di revoca e/o di decadenza delle concessioni dei ricorrenti, né è stata loro altrimenti intimata la liberazione delle aree occupate; che, in ogni caso, in piena aderenza agli impegni assunti dall’Autorità Portuale con il protocollo di intesa 8.1.2007, l’art. 4 (rubricato: concessioni di beni e rapporti con pregressi titoli concessori) dell’accordo sostitutivo 29.10.2012 tra l’Autorità Portuale e L.S.C.T. (doc. 19 delle produzioni 14.12.2012 di L.S.C.T.), con specifico riguardo alla realizzazione del banchinamento del primo tratto della Marina del Canaletto prevede espressamente che le aree e lo specchio acqueo della Marina del Canaletto saranno messe a disposizione di L.S.C.T. per l’esecuzione dei lavori come da cronoprogramma “a partire dalla data di avvenuta ricollocazione ovvero dalla data di rifiuto della proposta di ricollocazione dei precedenti concessionari nelle nuove collocazioni presso il Molo Pagliari, o dove diversamente previste”.Posto dunque che gli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti non si pongono minimamente in contrasto con le posizioni giuridiche derivanti ai ricorrenti dalla titolarità delle concessioni o dalla sottoscrizione del protocollo di intesa, davvero non si vede – al di là di generiche e premature preoccupazioni sulla futura ed eventuale non idoneità della ricollocazione offerta, che integrano un interesse di mero fatto, oltretutto non attuale - quale sia l’interesse giuridico dei ricorrenti ad opporsi alla realizzazione di importanti lavori già approvati dal P.R.P. della Spezia.Difatti, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato; di conseguenza la postulazione di un evento ipotetico e futuro, subordinato al verificarsi di una serie di condizioni e, quindi, di eventi allo stato incerti, è inidonea a garantire questo risultato (Cons. di St., V, 15.7.2013, n. 3809).Nel caso di specie, non viene prospettata alcuna lesione attuale della posizione giuridica dei ricorrenti quali titolari di concessione demaniale e sottoscrittori del protocollo di intesa 8.1.2007, mentre l’eventuale offerta da parte dell’Autorità Portuale di una ricollocazione inidonea è per l’appunto un evento soltanto futuro ed incerto, per di più subordinato alla puntuale verifica, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione degli accordi amministrativi (ex artt. 11 comma 2 e 1175 e1375 c.c.) dell’effettiva equivalenza funzionale e quantitativa degli spazi offerti e – pertanto – della giustificatezza o meno dell’eventuale rifiuto, da parte del concessionario, della ricollocazione proposta.Ciò che – come ognun vede - attiene semmai al piano della corretta esecuzione del protocollo di intesa, non già alla legittimità degli atti di approvazione dei lavori di banchinamento della Marina del Canaletto, che del protocollo di intesa costituiscono una premessa.Un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso attiene all’improprio utilizzo dello strumento del ricorso collettivo.Difatti, per costante giurisprudenza, il ricorso collettivo postula una situazione di identità sostanziale e processuale in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive (Cons. di St., VI, 11.7.2013, n. 3747), ed è inammissibile se azionato da ricorrenti che non si trovino in situazioni del tutto identiche tra loro e tra i quali non si può neppure escludere, almeno potenzialmente, l'esistenza di un conflitto di interessi (T.A.R. Campania-Napoli, V, 21.6.2013, n. 3221).Nel caso di specie, è del tutto evidente come, rispetto al motivo di ricorso con il quale è lamentata l’indebita priorità data alla realizzazione del banchinamento della Marina del Canaletto rispetto a quella di Fossamastra (con la prioritaria ricollocazione dei concessionari ivi stanziati), sussista un innegabile conflitto di interessi tra i concessionari di aree demaniali ubicate nelle rispettive marine.»
Sintesi: Il ricorso collettivo (proposto da una pluralità di soggetti) è ammissibile a patto che l’interesse sostanziale fatto valere non presenti punti di contrasto tra i ricorrenti, cosicché l’eventuale accoglimento del gravame torna a vantaggio di tutti.
Sintesi: Per l'ammissibilità del ricorso collettivo è necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che siano censurati per gli stessi motivi.
Estratto: «2.2. Sempre in limine litis, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo “per conflitto” interno tra i ricorrenti. Si osserva, sul punto, che questi ultimi impugnano provvedimenti distinti, dando luogo ad un concorso insieme collettivo e cumulativo. Secondo la giurisprudenza consolidata, il ricorso collettivo (proposto da una pluralità di soggetti) è ammissibile a patto che l’interesse sostanziale fatto valere non presenti punti di contrasto tra i ricorrenti, cosicché l’eventuale accoglimento del gravame torna a vantaggio di tutti; è necessario, inoltre, che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e siano censurati per gli stessi motivi. Quando, poi, il ricorso collettivo riguarda anche una pluralità di atti (ricorso insieme cumulativo), occorre che tra gli stessi sussistano oggettivi elementi di connessione, in quanto riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (cfr. ex multiis, Cons. St., sez. IV, 14 ottobre 2004 n. 6671; Cons. St., sez. IV, 1 marzo 2006 n. 991; Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6323; Cons. St., sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914).Nel caso che ci occupa, non sussiste un conflitto di interessi tra i ricorrenti, giacché l’eventuale accoglimento del gravame comporterebbe un vantaggio per tutti gli istanti: per i ricorrenti individuali, la riconsiderazione delle istanze senza preclusioni derivanti dalla residenza; per le associazioni, la valorizzazione delle finalità statutarie solidaristiche. Le domande cumulativamente avanzate, poi, si basano sugli stessi presupposti di fatto e di diritto.»
GIUDIZIO --> RICORSO CUMULATIVO
Sintesi: Il ricorso cumulativo deve ritenersi ammissibile nel giudizio amministrativo solo allorquando fra gli atti impugnati sussista una connessione procedimentale, ovvero un rapporto di presupposizione giuridica, o quantomeno di carattere logico.
Sintesi: La circostanza che il soggettivo intento del ricorrente sia quello di contestare il fatto che delle opere eseguite su di un immobile siano ritenute soggette ad autorizzazione e non a concessione edilizia, all’atto della adozione di entrambi gli autonomi provvedimenti impugnati, peraltro relativi a soggetti diversi, è inidonea di per sé a renderli oggettivamente connessi procedimentalmente o funzionalmente, considerato che i presupposti giuridici posti a base della loro adozione, e quindi in definitiva i poteri “tipizzati” rispettivamente esercitati, sono, nella considerazione sostanziale del legislatore, diversi ed autonomi.
Estratto: «2.1.- Ritiene la Sezione che il citato motivo di inammissibilità del ricorso di primo grado rilevato dal T.A.R. sia immune dalle censure al riguardo formulate dalla parte appellante.Va rilevato in proposito che nel processo amministrativo vale la regola che il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, id est appuntarsi su un determinato rapporto nascente dall’esercizio di una (normativamente) specifica funzione amministrativa, a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali collegate ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo, storicamente connotato come contrapposto a quel determinato esercizio del potere. La sola connessione soggettiva non consente quindi l'impugnativa con un unico ricorso innanzi al G.A. di provvedimenti diversi, a meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi (Consiglio di Stato, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537).Il ricorso cumulativo deve quindi ritenersi ammissibile nel giudizio amministrativo solo allorquando fra gli atti impugnati sussista una connessione procedimentale, ovvero un rapporto di presupposizione giuridica, o quantomeno di carattere logico.Nel caso che occupa tra la ordinanza n. 19/89 di applicazione di una sanzione pecuniaria al sig. Q. per la esecuzione di opere in difformità di autorizzazione edilizia e la successiva autorizzazione n. 70/89, prot. n. 4197/1989, relativa all’esecuzione di varianti per restauro e risanamento conservativo ex art. 31, lettera c), della l. n. 457/1978, non sussiste alcun rapporto di presupposizione giuridica o logica tale da consentire la loro impugnazione con il medesimo ricorso.Invero la impugnata ordinanza sindacale n. 19/89 era relativa alla esecuzione di lavori in difformità rispetto all’autorizzazione n. 54/88, a suo tempo rilasciata al sig. Q. per la realizzazione di opere di restauro e risanamento conservativo in parte del fabbricato uso civile abitazione sito in Mereto di Tomba, alla via Diaz n. 7, foglio n. 9, mappale n. 699. Presupposto della irrogazione, mediante la detta ordinanza di sanzione pecuniaria, è stata quindi, ex art. 10 della l. n. 47/1985, solo la circostanza che dette opere erano state eseguite in difformità dalla pregressa autorizzazione edilizia.Unico presupposto del rilascio della autorizzazione n. 70/89, prot. n. 4197/1989, di autorizzazione ad eseguire i lavori di restauro e risanamento conservativo in variante in corso d’opera all’autorizzazione edilizia n. 54/88, in un fabbricato di civile abitazione di cui alla legge n. 457/1978, art. 31 lettera c), è stata invece la circostanza, ex art. 13 della l. n. 47/1985, che i lavori eseguiti erano conformi allo strumento urbanistico vigente sia al momento della realizzazione che al momento “della presente”.La circostanza che il soggettivo intento del ricorrente originario fosse quello di contestare il fatto che le opere eseguite sull’immobile in questione siano state ritenute soggette ad autorizzazione e non a concessione edilizia, all’atto della adozione di entrambi gli autonomi provvedimenti impugnati, peraltro relativi a soggetti diversi, è quindi inidonea di per sé a renderli oggettivamente connessi procedimentalmente o funzionalmente, considerato che i presupposti giuridici posti a base della loro adozione, e quindi in definitiva i poteri “tipizzati” rispettivamente esercitati, sono , nella considerazione sostanziale del legislatore, diversi ed autonomi. Tali poteri consistono , non nella qualificazione del titolo giuridico necessario per la loro realizzazione, ma, in un caso, nell’applicazione di una sanzione pecuniaria per la realizzazione di opere in difformità di autorizzazione edilizia e nell’altro nell’accoglimento di una domanda di autorizzazione in sanatoria per la realizzazione di opere non in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.Tra gli atti gravati non può quindi rintracciarsi un ragione-“causa” normativamente comune, tale da configurare, anche se appartengono a procedimenti diversi, un rapporto di presupposizione, o di consequenzialità, o, comunque, di oggettiva connessione.Correttamente quindi il primo Giudice ha rilevato la inammissibilità della impugnazione cumulativa di provvedimenti autonomi ed il motivo in esame non può quindi essere positivamente valutato.»
Sintesi: Devono ritenersi giuridicamente e logicamente cumulabili le domande, che, come appunto accade nel caso di specie, presentano identità di oggetto e di contenuto e sono volte alla tutela dello stesso interesse: pertanto è ammissibile il cumulo tra la domanda proposta da un proprietario confinante diretta all'annullamento della concessione edilizia rilasciata a seguito di una sentenza di annullamento del diniego di permesso di costruire e l'opposizione di terzo proposta contro la sentenza stessa.
Estratto: «2. - Quanto, anzitutto, alle eccezioni in rito disattese dal Giudice di primo grado e riproposte con l’atto di appello, esse si appalesano tutte infondate.Ed invero:1) ad avviso di un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia...
[...omissis...]
Sintesi: Ai sensi degli artt. 32 e 117 cod. proc. amm. è ammissibile la proposizione in unico giudizio di domande definibili con riti diversi, con applicazione, in tale caso, del rito ordinario.
Estratto: «Così ricostruita, in estrema sintesi, l’intricata vicenda per cui è causa, osserva il Tribunale che indiscutibilmente, a seguito dei provvedimenti che hanno portato a definizione le due domande concessorie del 20.5.2008 e del 15.9.2008, risultano ormai improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le impugnazioni...
[...omissis...]
Sintesi: E' ammissibile il ricorso cumulativo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti, ovvero ogni qual volta le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale.
Estratto: «L’eccezione è infondata. La giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che il principio secondo cui il ricorso deve essere rivolto a pena d’inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché collegati, va inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e, ora, anche in sintonia con la disposizione di cui all’art. 32 del Codice del processo amministrativo. Deve quindi ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti, ovvero ogni qual volta le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 18 marzo 2010 , n. 1617).»
Sintesi: È ammissibile, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. amm., il cumulo tra l'azione contro il silenzio e le domande per il risarcimento del danno e di annullamento.
Estratto: «1. E’ opportuna una breve premessa.Con il ricorso principale, le ricorrenti contestano l’adozione da parte del Comune di Polistena di atti istruttori, in luogo della decisione, sul loro progetto edilizio in variante al P.R.G., ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998. Esse chiedono, invero, al Tribunale di dichiarare illegittima la mancata risposta nei termini di legge da parte dell’amministrazione, accertando il loro diritto “all’adozione del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi” (v. conclusioni, pag. 9 del ricorso).Con i primi motivi aggiunti, le ricorrenti impugnano ulteriori atti endo – procedimentali, concludendo per la “declaratoria di illegittimità procedurale degli atti adottati dal Comune di Polistena” e del “presunto parere regionale, dichiarando invece formatosi l’assenso della Regione Calabria in sede di conferenza dei servizi stante l’assenza di un legittimo rappresentante regionale e, comunque, la mancata formazione del dissenso nei termini e con le modalità di legge” (v. pag. 8 dei primi motivi aggiunti). Con i secondi motivi aggiunti, vengono impugnati, poi, il verbale della conferenza dei servizi del 23 aprile 2008 e la determinazione del Comune di Polistena che stabilisce di “inoltrare alla conferenza unificata di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 28.8.1997 n. 281 la documentazione affinché assuma decisione ai sensi della legge 241/90 art. 14 – quater comma 3”. Si conclude, anche in questo caso, per la declaratoria “del diritto delle ricorrenti … al provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi ai sensi del comma 6 dell’art. 14 ter della L. n. 241/90” (v. pag. 16 dei secondi motivi aggiunti).Si tratta, dunque, di azione complessivamente diretta avverso il “silenzio” mantenuto dall’amministrazione sull’istanza delle ricorrenti (regolata oggi dall’art. 31 cod. proc. amm.), cui si aggiungono quella di condanna per il risarcimento del danno (art. 30 cod. proc. amm.) e quella di annullamento del provvedimento che ordina la demolizione delle opere realizzate (esercitata con i terzi motivi aggiunti). Di esse, attesa l’evidente connessione, è possibile il cumulo nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., che supera il precedente orientamento negativo assunto dalla giurisprudenza al riguardo (v., ad es., C.S., IV, 12 febbraio 2010, n. 773).»
Sintesi: Il divieto di ricorso cumulativo è finalizzato ad evitare confusione tra controversie del tutto differenti o innescate da atti amministrativi promananti da autorità diverse e senza alcun collegamento tra loro.
Sintesi: Il ricorso deve essere rivolto a pena d'inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché collegati, va inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, sicché risulta ammissibile il ricorso cumulativo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti ovvero quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto.
Sintesi: Il ricorso cumulativo erroneamente proposto non va dichiarato inammissibile nel suo complesso ma va privilegiata l'azione alla quale il ricorrente risulta avere maggiore interesse.
Estratto: «7. Ritiene preliminarmente il Collegio che sia fondata la censura dell’appellante, secondo cui il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, violando i principi sulla effettività della tutela giurisdizionale.7.1- Premesso il principio per il quale il divieto di ricorso cumulativo è finalizzato ad evitare confusione tra controversie del tutto differenti o innescate da atti amministrativi promananti da autorità diverse e senza alcun collegamento tra loro, l’appellante ha correttamente evidenziato che le due DIA censurate in primo grado sono state rivolte alla medesima amministrazione (il Comune di Vermezzo), riguardano due interventi edilizi, avviati dal medesimo soggetto confinante ed entrambi censurati sotto il profilo della lesione del medesimo bene della vita in titolarità dell’interessata, costituito dal depauperamento del valore della proprietà per effetto delle costruzioni realizzate.La Sezione condivide e fa propria la giurisprudenza di questo Consiglio, per la quale il principio secondo cui “il ricorso deve essere rivolto a pena d'inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché collegati, va inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, sicché risulta ammissibile il ricorso cumulativo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti ovvero quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto (v. C.d.S., IV, 24.2.2000 n. 1018; 3.11.1998 n. 1421; 11.6.1997 n. 629 e più recentemente, C.d.S., IV, n.1617/2010).7.2.- L’inammissibilità non sussiste anche nell’ulteriore profilo rilevato dal TAR (e pure contestato dall’appellante) con riferimento alla proposizione di azioni diverse nel medesimo processo e contro atti collegati.L’appellante ha del tutto correttamente richiamato il principio di effettività della tutela giurisdizionale, nonché la giurisprudenza amministrativa che privilegia l’esigenza di procedere ad una tutela sostanziale degli interessi azionati. Pertanto, ribadita la sussistenza, nella fattispecie, di un indubbio collegamento tra l’azione di annullamento del “titolo” edilizio formatosi per effetto di DIA e del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza tesa all’annullamento del titolo stesso, la Sezione deve ribadire la necessità di non dichiarare inammissibile il ricorso nel suo complesso ma di privilegiare, e quindi di considerare ammissibile, quanto meno l’azione alla quale il ricorrente risulta avere maggiore interesse (cfr. C. di S., VI, n. 893/1987 e più recentemente, C.d.S, VI, n.6896/2004).Peraltro questo principio è stato pienamente recepito dalla nuovo codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010, il quale, all’art. 32, dispone che è sempre ammesso il cumulo di domande connesse, chiarendo inoltre che se le azioni proposte sono soggette a riti differenti, si applica il rito ordinario. Per di più, nella specie si deve tenere conto degli ampi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali sulla natura della d.i.a. e sulle azioni proponibili da parte dell’interessato leso dai conseguenti lavori, quando non sussistano i presupposti previsti dalla normativa di settore.Poiché vi sono stati anche orientamenti giurisprudenziali che hanno ravvisato la proponibilità di azioni di accertamento (e dovendosi nella specie considerare irrilevante la questione di principio sulla identificazione dell’azione proponibile, poiché i termini decadenziali risultano comunque rispettati), risultano anche i presupposti per ravvisare un errore scusabile, in relazione alla contestuale proposizione delle domande di accertamento riguardanti le due distinte d.i.a.»
Sintesi: Quando il ricorso collettivo è anche cumulativo, cioè riguarda anche una pluralità di atti, occorre che tra gli stessi sussistano oggettivi elementi di connessione, in quanto riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale.
Estratto: «2.2. Sempre in limine litis, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo “per conflitto” interno tra i ricorrenti. Si osserva, sul punto, che questi ultimi impugnano provvedimenti distinti, dando luogo ad un concorso insieme collettivo e cumulativo.
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Il ricorso cumulativo è inammissibile solo quando tra gli atti impugnati non sussista alcuna connessione procedimentale ovvero non sia identificabile alcun rapporto di presupposizione giuridica (ossia, sulla base di uno schema normativo) o quantomeno di carattere logico, nel senso che i diversi atti non incidano sulla medesima vicenda.
Sintesi: Il ricorso cumulativo è pienamente ammissibile ogni qualvolta sussista tra i provvedimenti impugnati un vincolo di connessione che legittimerebbe la riunione dei ricorsi.
Sintesi: È ammissibile il ricorso cumulativo con cui sono impugnati l’ordine di sospensione lavori regionale e l’ordine di riduzione in pristino del Comune.
Sintesi: Il ricorso cumulativo proposto contro atti rispetto ai quali non vi sia un collegamento significativo è ammissibile rispetto all'atto agli atti collegati riguardo alla impugnazione dei quali il ricorrente abbia maggiore interesse.
Estratto: «1) Il Comune, come indicato nella parte in fatto, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di cui al R.G. n. 4096/2006 in quanto concreterebbe gli estremi di un non consentito ricorso cumulativo, posto in essere da una parte nei confronti due diversi ed autonomi provvedimenti provenienti da diverse amministrazioni.L’eccezione è da rigettare nei termini che seguono.Al riguardo si rileva come secondo la giurisprudenza dominante è inammissibile il ricorso cumulativo solo quando tra gli atti impugnati non sussista alcuna connessione procedimentale ovvero non sia identificabile alcun rapporto di presupposizione giuridica (ossia, sulla base di uno schema normativo) o quantomeno di carattere logico, nel senso che i diversi atti non incidano sulla medesima vicenda (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 gennaio 2008, n. 70; nonché Consiglio Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6560).Il ricorso cumulativo è invece pienamente ammissibile ogni qualvolta sussista tra i provvedimenti impugnati un vincolo di connessione che legittimerebbe la riunione dei ricorsi (Consiglio Stato, sez. VI, 17 settembre 2009 , n. 5548; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 17 settembre 2009 , n. 1705; Consiglio Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008 , n. 6560; Consiglio Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5295).Al riguardo il Collegio rileva che esistono tra i doversi provvedimenti gravati (l’ordine di sospensione lavori regionale e l’ordine di riduzione in pristino del Comune) ragioni di connessione sufficienti, incidendo gli stessi sulla medesima vicenda sostanziale ed avendo ad oggetto, sebbene presi in considerazione per differenti profili, opere abusive.Ciò in linea con l’assunto giurisprudenziale (T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sez. II, 18 dicembre 2008, n. 4667), che si condivide pienamente, secondo cui nel processo amministrativo, in assenza di una espressa disciplina dell'istituto della connessione, il principio secondo il quale il ricorso giurisdizionale dev'essere diretto contro un solo atto, oppure contro atti distinti ma tra loro collegati, si fonda sulla necessità di evitare la confusione tra controversie del tutto diverse, come quando in un solo giudizio confluiscano atti che difettino di ogni collegamento e che attengano a rapporti sostanziali diversificati: in tale ottica, l'esistenza di fattispecie connesse, idonee ad essere proposte con ricorso cumulativo, va assunta in termini di ragionevolezza, giustizia sostanziale e razionalità, senza formalismi ed in modo da non cagionare un inutile aggravio di adempimenti procedurali a carico di chi intenda tutelarsi avverso atti, ritenuti non legittimi, dell’Amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 03/10/2002, n. 5210, Cons. Stato, sez. IV, 22/01/1999, n. 52; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 13/10/1998, n. 620 che evidenzia le ragioni di economia processuale dell'indirizzo interpretativo condiviso; Cons. Stato, sez. IV, 10/07/1996, n. 830; Cons. Stato sez. IV, 20/12/1996, 1311; Cons. Stato, sez. VI, 07/06/1994, n. 923).In ogni caso, anche qualora si ritenesse sussistere, nel caso di specie, un’ipotesi di ricorso cumulativo inammissibile, troverebbe applicazione - come rilevato da T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 10 aprile 2009 , n. 472 – il principio di conservazione degli atti giuridici ed il principio processuale della tutela dell'interesse prevalente della parte che agisce in giudizio, che proprio in materia di ricorso cumulativo contro atti non collegati trovano significative applicazioni di specie, traducendosi nella ammissibilità del ricorso rispetto all'atto o agli atti collegati riguardo alla impugnazione dei quali il ricorrente abbia maggiore interesse (Cons. St., sez. IV, 12 marzo 1996, n. 310, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme).Nella fattispecie in questione l’atto che verrebbe fatto salvo, in base alla prevalenza dell’interesse, sarebbe senza dubbio l’ordine di riduzione in pristino emesso dal Comune, perché avente già in astratto avente valenza lesiva maggiore rispetto all’ordine di sospensione lavori regionale.Il primo comporta difatti la rimozione di quanto posto in essere, il secondo la mera sospensione lavori con l’obbligo di deposito del progetto esecutivo delle opere e la nomina del collaudatore.Tale maggiore lesività è ancor più evidente in concreto, in quanto l’ordine sospensione lavori è stato poi revocato, come si dirà in seguito, dalla Regione in sede di riesame.A fronte di ciò, quindi, in ogni caso anche l’ipotetico accoglimento dell’eccezione di inammissibilità non incide sulla sostanza della vicenda, risolvendosi in una declaratoria di inammissibilità nei confronti dell’impugnativa di un atto (l’ordine di sospensione lavori) comunque divenuto inefficace in seguito a revoca.»
Sintesi: In tema di impugnazione di più provvedimenti amministrativi, il ricorso cumulativo è sempre ammissibile ogni qualvolta sussista, tra i provvedimenti impugnati, un vincolo di connessione che legittimerebbe la riunione dei ricorsi.
Estratto: «1. Vanno preliminarmente trattate le eccezioni processuali dedotte dalla parte resistente.1.1. In primo luogo viene eccepita l’inammissibilità del ricorso poiché proposto cumulativamente contro provvedimenti diversi.L’eccezione è infondata.Al riguardo va osservato che, per principio consolidato, il ricorso cumulativo è sempre ammissibile ogni qualvolta sussista, tra i provvedimenti impugnati, un vincolo di connessione che legittimerebbe la riunione dei ricorsi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24.12.2008 n. 6560; Sez. V, 9.10.2007, n. 5295).Nel caso in esame non sussistono dubbi circa la connessione tra il permesso di costruire n. 29/04 del 15.6.2004, rilasciato per lavori di ristrutturazione dell'edificio, e il successivo permesso di costruire in sanatoria n. 70/06 del 20.10.2006 relativo ai due balconi dello stesso edificio realizzati durante i lavori di ristrutturazione già autorizzati. Se fossero stati proposti due distinti ricorsi contro detti provvedimenti, gli stessi sarebbero stati sicuramente riuniti e trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.»