Inammissibile in appello la mera riproposizione delle argomentazione svolte in primo grado

Sintesi: La mera riproposizione dei motivi di primo grado può essere giustificata solo quando manchi un’espressa ponderazione degli stessi da parte del Giudice di primo grado, non quando una valutazione vi sia stata.

Estratto: «3. Il Collegio rileva, inoltre, come l’appello possa essere valutato solo in relazione alla doglianza inerente il mancato apprezzamento da parte del primo Giudice del vizio del difetto di motivazione, che inficerebbe il provvedimento gravato. Non possono, infatti, essere esaminati motivi di primo grado che sono stati oggetto di espressa valutazione nella pronuncia gravata, atteso che ai sensi dell’art. 101 c.p.a. l’appello deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata. Mentre possono essere meramente riproposti i soli motivi non esaminati o dichiarati assorbiti in primo grado. adoperato quindi violazione dell’obbligo di specificità dei motivi d’appello (art. 101 c.p.a.). Del resto come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio anche nella sua massima espressione (Cons. St., Ad. Plen., 3 giugno 2011, n. 10), la mera riproposizione dei motivi di primo grado può essere giustificata solo quando manchi un’espressa ponderazione degli stessi da parte del Giudice di primo grado, non quando una valutazione vi sia stata. In questo caso, infatti, la critica al ragionamento giuridico esposto nella pronuncia gravata deve essere portato con censure specifiche, altrimenti il ricorso al Giudice di primo grado verrebbe svuotato di contenuto sostanziale, apparendo quale mera condizione per poter ottenere una seconda valutazione dei vizi oggetto del ricorso introduttivo. Pertanto, la valutazione del Collegio non può che avere ad oggetto l’unica doglianza specifica contenuta nell’atto di gravame in ordine all’erroneo apprezzamento della censura inerente il difetto di motivazione. Né può ritenersi che l’appellato possa accettare il contraddittorio, continuando a replicare alle censure di primo grado, sanando la patologia dell’atto d’appello, giacché il doppio grado di giudizio è un principio strutturale del sistema di giustizia amministrativa, che non può essere derogato dall’iniziativa delle parti.4. A giudizio dell’appellante la sentenza non avrebbe fornito una risposta corretta al rilievo inerente la mancanza di motivazione dell’atto impugnato, che a dire di quest’ultimo non potrebbe ritenersi soddisfatta grazie al rinvio per relationem, ritenuto, invece, sufficiente dalla sentenza di primo grado. A riprova di ciò l’appellante pone in luce come nella delibera di C.M. 21/2012, non vi sarebbe alcun riferimento all’oggetto della concessione OSP o ad un’esigenza specifica. Né sarebbe possibile invocare un’inversione dell’onere della prova a carico dell’appellante.4.1. La prospettazione dell’appellante non merita di essere accolta in ragione della funzione che il nostro ordinamento assegna alla motivazione del provvedimento amministrativo secondo quanto disposto dall’art. 3, della legge n. 241/90. La norma in questione, infatti, impone che il provvedimento estrinsechi le ragioni di fatto e di diritto sulle quali poggia la determinazione amministrativa. Ebbene dall’esame dell’atto di disdetta impugnato appare evidente che l’impossibilità di reiterare la concessione già disposta in passato, discende dall’esercizio del potere amministrativo articolatosi nelle delibere C.M. n. 6 del 25 febbraio 2010 e n. 21 del 26 ottobre 2012, che hanno rispettivamente disposto di istituire il Piano di massima occupabilità ed approvato la scheda di dettaglio del Piano di massima occupabilità relativo a Piazza del Fico ed a via del Corallo. In questo modo l’amministrazione ha posto un auto vincolo al successivo dispiegarsi dell’azione amministrativa, tale che appare sufficiente il richiamo contenuto nell’atto impugnato ai citati provvedimenti per rendere edotto il destinatario dello stesso delle motivazioni che sostengono l’atto di disdetta. In un settore, peraltro, nel quale l’amministrazione fa uso di un ampio potere discrezionale, che sulla scorta dei criteri generali fissati ben può estrinsecarsi in determinazioni che qualificano Piazza de Fico come non sottoponibile ad occupazione di suolo pubblico e determinano la non reiterabilità della concessione nei termini prima fissati per l’occupazione di suolo pubblico per via del Corallo. Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, “posto che la motivazione dell'atto amministrativo assolve la funzione di rendere palesi le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare il provvedimento al fine di consentire il successivo ed eventuale sindacato di legittimità, quando l'attività amministrativa è vincolata tale funzione deve considerarsi assolta se il provvedimento indichi con precisione i presupposti di fatto e di diritto la cui presenza o la cui mancanza ne hanno reso necessaria l'adozione, senza che occorrano ulteriori e più ampie garanzie rivolte a confutare analiticamente le deduzioni svolte dalle parti interessate” (Cons. St., Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6361; Sez. VI, 9 settembre 2003, n. 5044). Pertanto, l’invocato difetto motivazionale non appare sussistente, né in termini di sua assenza, né in termini di insufficienza della stessa, considerato che non determina un’inversione dell’onere della prova, ma al contrario un’espressione del principio più generale contenuto nell’art. 2697 c.c.. secondo il quale onus probandi incumbit ei qui dicit. Nella fattispecie, invece, l’appellante non ha fornito la prova della censura dedotta ed in questo corretta appare la ricostruzione del primo Giudice della presenza di un deficit motivazionale, capace di inficiare il provvedimento impugnato.»

Sintesi: L'appello al Consiglio di Stato non può limitarsi ad una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal giudice di primo grado, ma deve contenere una critica ai capi di sentenza appellati; la mera riproposizione dei motivi è ammessa solo se il giudice di primo grado non li abbia esaminati o li abbia disattesi con argomenti palesemente inconferenti, nel qual caso, però, il ricorrente dovrebbe comunque contestare la mancanza o la non pertinenza della motivazione.

Estratto: «2.Ciò premesso, vanno prioritariamente esaminate - in quanto pregiudiziali sotto il profilo logico - le riproposte eccezioni preliminari di tardività e difetto di interesse in relazione al mezzo di primo grado prospettate dall’amministrazione comunale di Penne appellante incidentale.2.1.
[...omissis...]

Sintesi: Ai sensi dell'art. 101 c.p.a., nel processo innanzi al Consiglio di Stato il ricorrente è tenuto ad indicare, nell'atto di appello, le critiche che egli rivolge contro i capi della sentenza gravata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo Giudice è pervenuto, non sono condivisibili; è quindi inammissibile il mero richiamo delle censure prospettate con il ricorso di primo grado o la pedissequa riproposizione delle questioni e delle eccezioni articolate in quel grado.

Estratto: «4.- Con il terzo motivo di appello principale è stata sostenuta la infondatezza della tesi dell’originaria ricorrente che il deposito in questione non sarebbe stato interamente interrato con riguardo al piano originario di campagna, inteso come piano di calpestio del fondo di sua proprietà, essendo esso di altezza pari a zero rispetto alla linea di terra, o al piano stradale o di sistemazione esterna, con volumetria o cubatura nulla [come da rilievi fotografici, perizia tecnica e art. 24, sub 10) “Altezza” del R.E. comunale]; ciò considerato che il principio generale per il quale l’altezza del fabbricato va calcolata con riguardo all’originario piano di campagna è inapplicabile quando il R.E., come nel caso che occupa, consente di fare riferimento al terreno sistemato e che di norma l’altezza di un edificio sito su un terreno in pendenza deve essere calcolata con riferimento al piano di campagna con riguardo a tutti i lati della costruzione.Sarebbe indimostrata ed infondata la tesi di cui al secondo motivo di ricorso che all’atto del rilascio di altre concessioni edilizie nella stessa zona il Comune aveva fatto riferimento al piano di campagna inteso come piano di calpestio del fondo della ricorrente.Sarebbero anche incondivisibili le tesi che la concessione edilizia era illegittima per cattiva interpretazione del Piano di fabbricazione del Comune, per violazione delle norme sulle distanze e per contrasto con la destinazione di zona e gli indici di edificabilità di essa.Era legittimo il provvedimento di revoca dell’ordinanza di sospensione dei lavori, afferendo essi al rilascio di un parere dei VV.FF, non necessario ai fini del rilascio della concessione e comunque poi rilasciato.4.1.- La Sezione ritiene inammissibili le censure sopra riportate, rivolte non alla sentenza ma al ricorso di primo grado, perché, ai sensi dell'art. 101 del c.p.a., nel processo innanzi al Consiglio di Stato il ricorrente è tenuto ad indicare, nell'atto di appello, le critiche che egli rivolge contro i capi della sentenza gravata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo Giudice è pervenuto, non sono condivisibili; è quindi inammissibile il mero richiamo delle censure prospettate con il ricorso di primo grado o la pedissequa riproposizione delle questioni e delle eccezioni articolate in quel grado.Aggiungasi che esse sono anche infondate perché, con riguardo alla asserzione che il manufatto realizzato era da considerarsi di altezza pari a zero rispetto alla linea di terra, o al piano stradale o di sistemazione esterna [in base a rilievi fotografici, a perizia tecnica e all’art. 24, sub 10) del R.E. comunale], va rilevato che, dall’esame dei rilievi fotografici e dalla perizia tecnica prodotti risulta che la copertura della costruzione in questione non superava il piano stradale, ma superava di circa due metri la linea di terra, sicché, in base alla sopra prospettata interpretazione di detta norma regolamentare, la concessione che la aveva assentita era da considerarsi illegittima.Quanto ai motivi di ricorso implicitamente assorbiti o comunque non valutati in primo grado è consentito al Giudice di appello di esaminarli, se riproposti, solo nell’ipotesi che la sentenza impugnata sia da riformare con riguardo all’assorbente motivo accolto in primo grado; in difetto è inammissibile per difetto di interesse la loro riproposizione ed è inutile la loro disamina essendo il motivo di accoglimento del ricorso di primo grado idoneo a sorreggere comunque l’annullamento del provvedimento impugnato.In conclusione le censure in esame sono insuscettibili di condivisione.»

Sintesi: L'appellante ha infatti l’obbligo di indicare nell'atto di appello le specifiche critiche rivolte contro i capi della sentenza gravata e deve indicare le ragioni per le quali le conclusioni cui il primo giudice è pervenuto non sono condivisibili: pertanto, sono inammissibili le censure di primo grado dedotte a valere quale motivo di appello.

Sintesi: Nel processo amministrativo l'appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la decisione di primo grado non può consistere né nella mera riformulazione; né può limitarsi a richiamare le censure prospettate con il ricorso di primo grado; né può limitarsi ad una pedissequa riproposizione delle questioni e delle eccezioni articolate in quel grado; infine non può neppure indebitamente collocare i predetti motivi nell’ambito del “fatto” in violazione, in conseguenza dell’introduzione del principio di differenziazione delle parti del ricorso prescritto dall’art. 40 c.p.a..

Estratto: «___1.§ In primo luogo devono essere dichiarati inammissibili la prima e la seconda censura di primo grado dedotti “a valere quale motivo di appello” .L'appellante ha infatti l’obbligo di indicare nell'atto di appello le specifiche critiche rivolte contro i capi della sentenza gravata e deve indicare le ragioni per le quali le conclusioni cui il primo giudice è pervenuto non sono condivisibili (cfr. Consiglio di Stato Sez. V 17 settembre 2012 n. 4915; Consiglio di Stato, Sez. III 13 settembre 2012 n. 4877).Ai sensi dell'art. 101, c.p.a. infatti nel processo amministrativo l'appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la decisione di primo grado non può consistere né nella mera riformulazione; né può limitarsi a richiamare le censure prospettate con il ricorso di primo grado; né può limitarsi ad una pedissequa riproposizione delle questioni e delle eccezioni articolate in quel grado; infine non può neppure indebitamente collocare i predetti motivi nell’ambito del “fatto” in violazione, in conseguenza dell’introduzione del principio di differenziazione delle parti del ricorso prescritto dall’art. 40 del c.p.a. .»

Sintesi: La soddisfazione dell'onere della specificazione dei motivi d'appello, espressamente previsto dall'art. 342 c.p.c., richiede anche in funzione della preliminare verifica della sussistenza dell'interesse ad impugnare dell'appellante, l'indicazione delle ragioni, sia pur sommariamente esposte, sulla base delle quali l'appellante assume che la sentenza appellata sia erronea e lesiva dei propri interessi, sicché non è soddisfatto ove l'appellante si limiti a dedurre genericamente che tale sentenza (o, il che è lo stesso, la relazione del consulente tecnico d'ufficio cui tale sentenza si è conformata) è mal motivata.

Estratto: «Sotto il primo dei suindicati profili deve, infatti, ritenersi che la parte che proponga appello avverso la sentenza che ha recepito la stima del valore di un bene compiuta dal consulente tecnico d'ufficio non possa limitarsi a dolersi genericamente della mancata specificazione dei dati di comparazione utilizzati dall'ausiliario tecnico del primo Giudice, avendo invece l'onere di specificare gli elementi che, a suo avviso, sono idonei a dimostrare l'inattendibilità di tale stima (in tal senso v. Cass., 23 aprile 2004, n. 7773, secondo cui la parte che proponga appello avverso una sentenza che abbia rigettato la sua domanda sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a esprimere il proprio dissenso rispetto a tali conclusioni, formulando dubbi sull'attendibilità dei criteri di valutazione scientifica impiegati dall'ausiliario del giudice, ma deve svolgere critiche che ne evidenzino le decisive insufficienze, sul piano logico e/o scientifico).La soddisfazione dell'onere della specificazione dei motivi d'appello, espressamente previsto dall'art. 342 c.p.c., richiede, infatti, anche in funzione della preliminare verifica della sussistenza dell'interesse ad impugnare dell'appellante, l'indicazione delle ragioni, sia pur sommariamente esposte, sulla base delle quali l'appellante assume che la sentenza appellata sia erronea e lesiva dei propri interessi, sicché non è soddisfatto ove l'appellante si limiti a dedurre genericamente che tale sentenza (o, il che è lo stesso, la relazione del consulente tecnico d'ufficio cui tale sentenza si è conformata) è mal motivata, l'appello essendo strumento di devoluzione al giudice di secondo grado del controllo degli errori nei quali il giudice di primo grado, secondo l'appellante, sarebbe incorso (revisio prioris instantiae) e non già d'introduzione di un novum iudicium, salvo il caso in cui il giudizio di primo grado sia nullo e debba essere rinnovato dal giudice d'appello.»

Sintesi: Il giudizio di appello notoriamente non è un iudicium novum, per cui la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi ed alle questioni specificamente dedotti dall’appellante avverso la decisione gravata.

Sintesi: Il principio di specificità dei motivi esige che, in sede di appello, il ricorrente soccombente in primo grado non possa limitarsi alla mera riproposizione delle stesse tesi iniziali, ma debba contrapporre alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata quelle idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Estratto: «___ 5.§. Infine, in conseguenza del rigetto dei motivi che precedono, devono essere dichiarate inammissibili tutte e cinque le rubriche dedotte in primo grado, integralmente ripetute dagli appellanti, richiamandosi costoro al principio devolutivo dell'appello.In primo luogo, l’accertata irricevibilità dei motivi aggiunti preclude al Collegio l’esame degli stessi; e in secondo luogo si deve osservare che il giudizio di appello notoriamente non è un iudicium novum, per cui la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi ed alle questioni specificamente dedotti dall’appellante avverso la decisione gravata.Il principio di specificità dei motivi esige perciò che, in sede di appello, il ricorrente soccombente in primo grado non possa limitarsi alla mera riproposizione delle stesse tesi iniziali, ma debba contrapporre alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata quelle idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono (cfr., tra le varie, Consiglio Stato sez. IV 11 novembre 2011 n. 5969; Consiglio Stato sez. IV 09 ottobre 2010 n. 7384; Consiglio Stato sez. V 06 ottobre 2009 n. 6094; Consiglio Stato sez. IV 7.6.2004 n.3614; ecc.).»

Sintesi: L'appello - atto preordinato non alla semplice revisione della pronuncia del primo giudice, ma alla ripetizione del processo - deve contenere la contestazione delle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, e non limitarsi alla mera riproposizione delle argomentazioni già svolte nel ricorso di primo grado.

Estratto: «1.§.2. Con un secondo capo della medesima rubrica, le appellanti ripropongono, a maggior chiarimento del precedente assunto, i seguenti motivi introdotti in primo grado a sostegno dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati: ___ 1.§.2. 1. Incompetenza, eccesso di potere, sviamento, violazione e falsa applicazione...
[...omissis...]

Sintesi: Laddove il giudice di prime cure abboa partitamente e convincentemente esaminato i motivi di impugnazione, la mera riproposizione degli stessi senza alcun’altra censura sulla decisione impugnata conduce all’inammissibilità di tali motivi.

Estratto: «4. - Con i successivi motivi, rubricato dal numero cinque al numero nove, vengono riproposti i motivi di primo grado “non esaminati dal primo giudice perché ritenuti generici”. Avverso tale mera riproposizione solleva eccezione la parte appellata, evidenziando come l’assunto della mancata disamina da parte del primo giudice sia infondata in fatto e quindi i motivi siano inammissibili perché non contenenti alcuna censura contro la sentenza impugnata.4.1. - L’eccezione processuale dell’appellata è fondata e i motivi sono inammissibili.Contrariamente a quanto dedotto in appello, il giudice di prime cure ha partitamente e convincentemente esaminato i motivi indicati. Pertanto, la mera riproposizione degli stessi senza alcun’altra censura sulla decisione impugnata conduce all’inammissibilità dei motivi stessi. Infatti, l’effetto devolutivo dell'appello non esclude affatto l'obbligo dell'appellante, affermato dall'art. 101 comma 1, c.p.a., di indicare nell'atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità di una mera riproduzione delle doglianze articolate nel ricorso introduttivo del giudizio, dovendo indicare la parte soccombente, quando adisce il giudice di appello, le ragioni per le quali le conclusioni cui il primo giudice è pervenuto non sono condivisibili (giurisprudenza del tutto pacifica, da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2012 n. 4915).»

Sintesi: Il riferimento a “specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”, contenuto nell’art. 101, comma 1 Cod. proc. amm. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come successivamente integrato e modificato), non impone infatti tali specifiche censure anche in assenza di vizi, propriamente riferibili alla sentenza stessa ed ulteriori rispetto a quelli riferibili al provvedimento amministrativo originariamente impugnato.

Estratto: «Premesso quanto sopra, il Collegio respinge, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata da controparte per assenza di censure sulla sentenza gravata. Il riferimento a “specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”, contenuto nell’art. 101, comma 1 Cod. proc. amm. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come successivamente integrato e modificato), non impone infatti tali specifiche censure anche in assenza di vizi, propriamente riferibili alla sentenza stessa ed ulteriori rispetto a quelli riferibili al provvedimento amministrativo originariamente impugnato; tra i vizi propri della sentenza, inoltre, non va compreso il mero difetto di motivazione, in quanto, per l’effetto devolutivo dell’appello, il secondo giudice è chiamato a valutare tutte le censure riproposte, senza che sia necessaria una puntuale ed esaustiva confutazione delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; in tale contesto il giudice d’appello può rinnovare o modificare la motivazione della sentenza appellata, senza che rilevino le eventuali carenze motivazionali di quest’ultima (anche se i motivi di appello, necessariamente riproduttivi di censure già prospettate in primo grado, possono contenere, in modo più o meno esplicito, argomentazioni contrarie a quelle espresse nella sentenza appellata; cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, V, 13 febbraio 2009, n. 824 e 17 settembre 2012, n. 4915; VI, 24 febbraio 2009, n. 1081; III, 10 aprile 2012, n. 2057; IV, 19 settembre 2012, n. 4974).»

Sintesi: Il riferimento a “specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”, contenuto nell’art. 101, co. 1, c.p.a. non può precludere l’effetto devolutivo dell’appello, né imporre nuove specifiche censure anche in assenza di vizi, propri della sentenza stessa.

Estratto: «Non rilevano invece, anche dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, le censure di difetto di motivazione, anche per contraddittorietà o presunte carenze interpretative della sentenza, nella fattispecie prospettate sia col primo che col secondo motivo di gravame...
[...omissis...]

Sintesi: La specificità di ciascun motivo di appello deve risultare dall'atto introduttivo con il quale si consuma il diritto di impugnazione, essendo preclusa l'introduzione o la precisazione nel corso dell'ulteriore svolgimento del processo di censure che in tale atto siano state esposte in modo vago o eccessivamente generico.

Estratto: «Il quarto motivo di appello deve ritenersi invero inammissibile (essendosi l'appellante al riguardo limitato genericamente ad affermare, nell'atto di appello, che "Abnormi e privi di supporto probatorio risultano essere, inoltre, tutti i danni riconosciuti dal Giudice di I grado al sig. B.G., in particolare il danno morale"), poiché alle argomentazioni svolte al riguardo nella sentenza impugnata non risultano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della valutazione operata dal giudice di prime.Infatti la specificità di ciascun motivo di appello deve risultare dall'atto introduttivo con il quale si consuma il diritto di impugnazione, essendo preclusa l'introduzione o la precisazione nel corso dell'ulteriore svolgimento del processo di censure che in tale atto siano state esposte in modo vago o eccessivamente generico (Cass., sent. n. 13062/2007).»

Sintesi: La ratio dell'art. 342 c.p.c. deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame.

Sintesi: Alla fine del soddisfacimento del requisito della specificità dei motivi d'appello è sufficiente che l'atto d'impugnazione, al di là della sommarietà dell'esposizione o dell'eleganza della forma, consenta di individuare con certezza le statuizioni impugnate nonché le ragioni del gravame: non è, invece, necessaria né l'indicazione espressa delle norme di diritto che sarebbero state violate né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, in rigida e scolastica contrapposizione alle considerazioni contenute nella sentenza impugnata.

Estratto: «Procedendo all'esame del ricorso principale, va rilevato che con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., comma 1, il ricorrente Comune ha censurato la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposto dalla Provincia, per genericità dei motivi. Ed invero, i giudici di secondo grado - così, in sintesi, il contenuto della doglianza - avrebbero trascurato che l'appellante si era limitata ad un generico richiamo alle difese svolte in prime cure senza accompagnarlo né con la specifica individuazione delle statuizioni della sentenza che si intendeva impugnare né con argomentazioni volte a contrastare le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della sentenza gravata.La doglianza è infondata. Se è vero che l'art. 342, richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, occorre chiarire che la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, e la considerazione è decisiva, potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Ciò spiega per quale ragione, al fine del soddisfacimento del requisito previsto dall'art. 342 citato, non siano ritenuti sufficienti il generico richiamo alle difese svolte in primo grado, la generica affermazione di erroneità della sentenza impugnata, la prospettazione delle medesime ragioni di fatto e di diritto esposte in prime cure senza una critica adeguata e specifica della decisione impugnata.Ma se questo è vero non può trascurarsi che non vengono richieste neppure né l'indicazione espressa delle norme di diritto che sarebbero state violate, non ponendo l'art. 342 una regola corrispondente a quella contenuta nell'art. 366 c.p.c., n. 4, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, in rigida e scolastica contrapposizione alle considerazioni contenute nella sentenza impugnata, purché l'appello - e si tratta del rilievo decisivo consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, identificando esattamente i punti da esaminare, ed alle controparti di poter svolgere senza alcun concreto pregiudizio la propria attività difensiva in relazione alle ragioni di fatto e di diritto per le quali era stato proposto gravame.Quindi, sulla base dell'orientamento costante di questa Corte secondo cui l'atto di appello non esige particolari formalità, si deve affermare conclusivamente che il requisito della specificità può e deve ritenersi sussistente quando l'atto d'impugnazione, al di là della sommarietà dell'esposizione o dell'eleganza della forma, consenta di individuare con certezza le statuizioni impugnate nonché le ragioni del gravame, secondo una verifica che va fatta in concreto, caso per caso. Ed è appena il caso di sottolineare come nel caso di specie sia i giudici di seconde cure sia la parte ora ricorrente, come risulta rispettivamente dalla sentenza impugnata e dalla trascrizione, in ricorso, delle difese svolte dal Comune di Ottaviano in grado di appello, ebbero occasione con tutta evidenza di soffermarsi dettagliatamente sulle ragioni dell'appello proposto dalla Amministrazione provinciale di Napoli.»

Sintesi: La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono, ragion per cui, alla "parte volitiva" dell'appello deve sempre accompagnarsi una "parte argomentativa" che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Sintesi: È necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.

Estratto: «3. Quanto ai due ulteriori motivi di appello proposti, essi (comunque palesemente infondati in quanto non tengono conto né della motivazione, né del dispositivo della sentenza n. 527/2005 con la quale è stato disposto che “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – 2° Sezione di Salerno –definitivamente...
[...omissis...]

Sintesi: Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma deve essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante deve essere formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve, quindi, contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, e quindi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione, potendo al limite sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice.

Estratto: «L'appello principale è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate. Del tutto generico, e dunque inammissibile, è il primo motivo di gravame, con cui gli appellanti si sono limitati ad eccepire la nullità della impugnata sentenza per "totale irregolarità del giudizio di primo grado, sotto tutti i profili di legge, per carenza di integrità soggettiva ed oggettiva dello stesso".Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di gravame.Giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma deve essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante deve essere formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve, quindi, contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, e quindi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione, potendo al limite sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice (cfr. tra le altre Cass. 12622/10).Nel caso di specie gli appellanti, convenuti in primo grado, avevano in quella sede eccepito, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva.Il Tribunale ha disatteso l'eccezione con articolata motivazione, spiegando anche i motivi per cui gli attori dovevano ritenersi legittimati ad agire (cfr. pagg. 5 - 6 della sentenza).Gi.St., Ma.St. ed An.Ci. in questa sede si sono limitati a ribadire l'eccezione, senza però contrastare con adeguate argomentazioni le ragioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento della decisione adottata.Il secondo motivo di gravame non si sottrae dunque alla censura di inammissibilità per difetto di specificità.»

Sintesi: È inammissibile la generica riproposizione degli “ulteriori motivi di impugnazione” non esaminati dal T.A.R. a seguito della contestata pronuncia in rito, essendo l’esame di siffatti motivi (non esaminati in primo grado per effetto di una pronuncia meramente processuale) consentito al giudice di appello solo se intervenga un’apposita iniziativa della parte interessata che li richiami espressamente.

Estratto: «6. – Si può passare ora all’esame dell’appello n. 9396/1998, rivolto avverso la sentenza T.A.R. n. 796/1997, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il provvedimento in data 28 settembre 1994 Ord. n. 680/94 prot. 40849/86 del Sindaco del Comune di Ravenna, recante la diffida a demolire il capanno turistico di cui sopra, nonché avverso gli atti dallo stesso presupposti ed in particolare, per quanto possa occorrere, il Regolamento Edilizio del Comune di Ravenna approvato nel 1930.L’appello si rivela in parte infondato ed in parte inammissibile.Se è vero, infatti, che tale ingiunzione costituisce atto vincolato e dovuto dall’Amministrazione in séguito al diniego di sanatoria emesso con atto in data 7 novembre 1991 C.T. n. 6470/86 P.G. n. 490849/86 del Sindaco del Comune di Ravenna, che peraltro le censùre avverso lo stesso proposte con il ricorso di primo grado mediante cinque specifici motivi di impugnazione sono (anche) di illegittimità derivata da quella denunciata in relazione al predetto diniego di sanatoria regolarmente fatto oggetto di impugnazione ( ed oggetto in questa sede dell’appello n. 4557/2009 sopra esaminato ) e che dunque certamente sussiste il denunciato vizio processuale della erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado ( pronunciata dal T.A.R. sull’inesistente presupposto che il ricorrente non avesse regolarmente impugnato il precedente diniego di permesso di costruire in sanatoria ), non essendo in definitiva ravvisabili nella fattispecie gli estremi di fatto per l’applicazione dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia secondo cui è inammissibile l'impugnazione giurisdizionale del provvedimento di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate che surrettiziamente tenti di rimettere in discussione la legittimità del presupposto diniego di concessione edilizia in sanatoria non impugnato ed ormai divenuto inoppugnabile ( sul quale v., "ex multis" e da ultimo, C.d.S., sez. V, 6/2/2008, n. 310 ), detto vizio comporta che il ricorso di primo grado debba essere esaminato nel mérito, profilo sotto il quale:- risultano infondati i motivi del ricorso introduttivo espressamente richiamati nell’atto di appello ( quello generico di illegittimità derivata dall’illegittimità del diniego di condono e quello più specifico attinente alla pretesa mancata necessità del permesso di costruire per la realizzazione del manufatto di cui trattasi ), la sopra accertata legittimità dell’atto preclusivo del condono valendo a rendere infondato per derivazione ( nella misura in cui vengono riproposte le stesse doglianze ) il ricorso proposto contro l’atto applicativo vòlto alla demolizione delle opere abusive ( carattere, questo, come s’è visto non più revocabile in dubbio dopo che lo stesso privato ne ha affermato la verità chiedendone il condono ), una volta che le stesse risultano non aver beneficiato di “condono”, sì da esser suscettibili delle ordinarie sanzioni ( cfr. art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ), essendo imprescrittibile l'esercizio del potere di controllo e sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia e paesistica ( cfr. Cons. Stato: VI, 15.3.07, n. 1255; IV, 2.6.00, n. 3184 ) ed essendo comunque nel caso di specie del tutto infondata la tesi della “legittimità originaria della costruzione” (pag. 5 app.), atteso che lo stesso appellante ha ammesso, in sede di ricorso originario, che l’intervento di cui si tratta si colloca all’interno di un “agglomerato” di tipo abitativo e dunque di un vero e proprio centro abitato, come tale necessariamente soggetto a licenza edilizia quand’anche realizzato anteriormente alla riforma della legge urbanistica nazionale del 1967 ( cfr., sul punto, pareri del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 599/96 del 24 settembre 1996, n. 715/96 dell’11 dicembre 1996 e n. 2308 del 2 luglio 1997, emessi su richiesta di parere del Ministero dei lavori pubblici a seguito di ricorsi straordinarii proposti contro il Comune di Ravenna, riguardanti altrettante ordinanze di demolizione e riduzione in pristino di analoghi manufatti denominati “capanni”, siti nella stessa area );- è inammissibile la generica riproposizione degli “ulteriori motivi di impugnazione” non esaminati dal T.A.R. a séguito della contestata ( come s’è visto fondatamente ) pronuncia in rito, essendo l’esame di siffatti motivi ( non esaminati in primo grado per effetto di una pronuncia meramente processuale ) consentito al Giudice di appello solo se intervenga un’apposita iniziativa della parte interessata (nella fattispecie con tutta evidenza mancante), che li richiami espressamente; l’ònere di riproposizione dei motivi in tal guisa rimasti assorbiti dalla sentenza impugnata esige infatti, per il suo rituale assolvimento, che la parte appellata indichi specificamente le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado, all'evidente fine di consentire a quest'ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse, con la conseguenza che un indeterminato rinvio agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto - come nella specie avvenuto - si rivela inidoneo ad introdurre nel giudizio d'appello i motivi in tal modo dedotti, trattandosi di formula di stile insufficiente a soddisfare l'onere di "espressa" riproposizione ( cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2008, nr. 5433; Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2007, nr. 147; Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2003, nr. 5322; da ultimo, Cons. St., IV, 3 marzo 2009, n. 1219 e, con specifico riferimento alla contestazione di una pronuncia meramente processuale ed al conseguente ònere di riesposizione delle ragioni fatte valere in primo grado ai fini dell’ammissibilità dell’appello, Cons. St., IV, 18 dicembre 2008, n. 6369 ), che peraltro, qualora non ritualmente soddisfatto con l’atto introduttivo, non è utilmente surrogabile in sede di memoria, restando notoriamente precluse, a fronte dell’inidoneità dell’atto di appello a soddisfare il requisito della specificità dei motivi, sia la precisazione di censure nell'atto stesso esposte in modo generico che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte ( v. Cons. St., IV, n. 6369/2008, cit. ).»

Sintesi: È inammissibile l'appello nel quale l'appellante si limiti a ribadire le proprie richieste respinte dal giudice di primo grado, senza prendere in esame la motivazione di rigetto e senza sottoporla a critica, essendo necessario che alla parte volitiva dell'atto di appello (richiesta di riforma della sentenza gravata) si accompagni sempre la parte argomentativa, tesa a confutare le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione sufficientemente specifica delle ragioni su cui si fonda il gravame, le quali hanno la funzione fondamentale di delimitare l'ambito della cognizione del giudice di secondo grado.

Sintesi: Ai fini della specificità dei motivi d'appello non basta richiamare le argomentazioni svolte ma non accolte dal giudice di primo grado, ma è necessario esaminare l'iter argomentativo della decisione, al fine contrapporre alle argomentazioni ivi svolte quelle contrastanti dell'appellante, volte a confutare il fondamento logico o giuridico della decisione impugnata.

Sintesi: Ai fini della specificità dei motivi d'appello non basta dedurre che un'affermazione della sentenza impugnata è errata o che le deduzioni esposte erano corrette, ma occorre che siano esposti, sia pure in modo stringato, gli argomenti che sostengono l'affermazione contraria e che costituiscono i motivi di critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, ai quali il giudice dell'impugnazione deve dare risposta.

Estratto: «e) Difetto di legittimazione per appartenenza della strada al demanio pubblico.Lamenta il Comune il mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva per essere il tratto di strada appartenente al Demanio pubblico (cfr. pag. 15 - 16 dell'appello).Il motivo difetta di specificità posto che la sentenza impugnata si è puntualmente soffermata sul punto (cfr. pag. 3), affermando che dall'esame della nota dell'Ente Nazionale per le strade del 17/3/1997, risulta certificata l'ubicazione in territorio del Comune di Montesarchio del km. 244 + 800 in cui è avvenuto l'incidente, sicché mentre la manutenzione del piano stradale spetta all'An., al detto Comune spetta la gestione e la manutenzione dei marciapiedi, delle banchine rialzate e delle alberature nonché di ogni altro servizio di carattere urbano, in virtù della norma di cui all'art. 4 della legge n. 59 del 7/2/1961.A fronte di questa certificazione la deduzione del Comune appellante appare senz'altro immotivata, tantoppiù in quanto nemmeno oggetto di specifica confutazione in primo grado (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).Il motivo è, allora, inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi d'appello. Con esso, infatti, l'appellante non prende in considerazione l'iter logico della decisione, non esprime alcuna critica riguardo ad esso e si limita ad un generico richiamo alle deduzioni e documentazioni di primo grado.Va, dunque, ricordato che l'art. 342 c.p.c. dispone che l'atto di appello deve contenere l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione e che da ciò dottrina e giurisprudenza desumono che non è ammissibile l'appello nel quale l'appellante si limiti a ribadire le proprie richieste respinte dal giudice di primo grado, senza prendere in esame la motivazione di rigetto e senza sottoporla a critica, essendo necessario che alla parte volitiva dell'atto di appello (richiesta di riforma della sentenza gravata) si accompagni sempre la parte argomentativa, tesa a confutare le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione sufficientemente specifica delle ragioni su cui si fonda il gravame, le quali hanno la funzione fondamentale di delimitare l'ambito della cognizione del giudice di secondo grado (Cass. 22/12/2004 n. 23742; id. 6/6/2003 n. 9060: id., ss. uu. 29/1/2000 n. 16). Non basta richiamare le argomentazioni svolte ma non accolte dal giudice di primo grado (Cass. 20/9/2002 n. 13756), ma è necessario esaminare l'iter argomentativo della decisione, al fine contrapporre alle argomentazioni ivi svolte quelle contrastanti dell'appellante, volte a confutare il fondamento logico o giuridico della decisione impugnata.Non basta, neppure, dedurre che un'affermazione della sentenza impugnata è errata o che le deduzioni esposte erano corrette, ma occorre che siano esposti, sia pure in modo stringato, gli argomenti che sostengono l'affermazione contraria e che costituiscono i motivi di critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, ai quali il giudice dell'impugnazione deve dare risposta (Cass. 14/7/2003 n. 10991).Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo di gravame in esame, onde lo stesso non può che essere dichiarato inammissibile.»

Sintesi: Il ricorso in appello deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti, dell'oggetto e dello svolgimento del processo, con le difese spiegate dalle parti e le posizioni dalle stesse assunte, non potendo tali indicazioni essere sostituite dal mero richiamo alla sentenza impugnata o agli atti ed agli scritti difensivi della fase pregressa del processo.

Estratto: «5. - Preliminarmente, occorre chiarire che si rivela inammissibile il richiamo integrale, operato ad introduzione dell’unico motivo di appello proposto, a “quanto già dedotto negli scritti difensivi di primo grado, che qui si devono intendere integralmente trascritti come autonomi motivi di censura dell’appellata sentenza con riferimento ai punti della stessa che hanno portato all’annullamento dell’atto impugnato” ( pag. 5 app. ).In linea di principio, infatti, il ricorso in appello deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti, dell'oggetto e dello svolgimento del processo, con le difese spiegate dalle parti e le posizioni dalle stesse assunte, non potendo tali indicazioni essere sostituite dal mero richiamo alla sentenza impugnata o agli atti ed agli scritti difensivi della fase pregressa del processo, che si pone in netto contrasto con il requisito della specificità dei motivi di appello, che esige una esposizione chiara delle doglianze e delle domande rivolte al giudice del gravame, identificando le concrete ragioni, per cui si invoca la riforma della sentenza impugnata, in contrapposizione a quelle dalla stessa evincibili.»

Sintesi: Il ricorso in appello deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti, dell'oggetto e dello svolgimento del processo, con le difese spiegate dalle parti e le posizioni dalle stesse assunte, non potendo tali indicazioni essere sostituite dal mero richiamo alla sentenza impugnata o agli atti ed agli scritti difensivi della fase pregressa del processo.

Sintesi: In tema di impugnazione delle decisioni giudiziali, il requisito della specificità dei motivi di appello esige un'esposizione chiara delle doglianze e delle domande rivolte al giudice del gravame, identificativa delle concrete ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza impugnata in contrapposizione a quelle dalla stessa evincibili.

Estratto: «Preliminarmente, occorre chiarire che si rivela inammissibile il richiamo integrale, operato ad introduzione dell’unico motivo di appello proposto, a “quanto già dedotto negli scritti difensivi di primo grado, che qui di devono intendere integralmente trascritti come autonomi motivi di censura dell’appellata sentenza con riferimento ai punti della stessa che hanno portato all’annullamento dell’atto impugnato” ( pag. 4 app. ).In linea di principio, infatti, il ricorso in appello deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti, dell'oggetto e dello svolgimento del processo, con le difese spiegate dalle parti e le posizioni dalle stesse assunte, non potendo tali indicazioni essere sostituite dal mero richiamo alla sentenza impugnata o agli atti ed agli scritti difensivi della fase pregressa del processo, che si pone in netto contrasto con il requisito della specificità dei motivi di appello, che esige una esposizione chiara delle doglianze e delle domande rivolte al giudice del gravame, identificando le concrete ragioni, per cui si invoca la riforma della sentenza impugnata, in contrapposizione a quelle dalla stessa evincibili.A tali requisiti, con tutta evidenza, non risponde il richiamo operato con l’atto di appello all’esame, che dunque va per tal verso dichiarato inammissibile.»

Sintesi: È inammissibile, in quanto privo di autosufficienza e di specificità, il motivo d'appello che rinvii per la deduzione dei motivi di illegittimità dell'atto impugnato a quanto affermato in una consulenza tecnica resa in diverso giudizio.

Estratto: «10.1 - Quanto, invero, al rinvio, per la deduzione delle “ulteriori pretese difformità rispetto alla normativa vigente elencate nel provvedimento impugnato” (diverse dall’unica, della quale il Giudice di primo grado s’è dato carico), “a quanto affermato sul punto … con la … consulenza tecnica realizzata nel febbraio del 2008, nonché a quanto dedotto dal Collegio Tecnico con la … consulenza d’Ufficio (del 12 dicembre 2006) disposta nel giudizio penale R.G. 2247/06” (pag. 57 app.), di cui al punto III.7. dell’atto di appello, occorre ricordare che la parte, che riproponga in appello motivi non esaminati dal Giudice di primo grado, ha l’onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate in proposito col ricorso originario, non essendo all’uopo sufficiente il mero e generico rinvio né agli atti del pregresso grado di giudizio, né alla relazione tecnica di parte (che può al più suffragare le deduzioni fatte valere con l’atto di appello), né alla consulenza tecnica d’ufficio resa in diverso giudizio, che può al più costituire, sempre e solo a supporto delle deduzioni di gravame, mezzo di prova liberamente valutabile dal Giudice, delle comunque necessarie puntuali deduzioni in fatto ed in diritto, che rappresentano elementi essenziali del ricorso.Lo stesso deve essere infatti, notoriamente, “autosufficiente” nella esposizione delle censure, finalizzata alla puntuale individuazione della causa petendi; e senza che all’uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento “per relationem” alla consulenza tecnica o ad altri scritti o atti difensivi.Il motivo di cui si tratta, in definitiva, risulta inammissibile, non avendo i necessarii caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.»

Sintesi: I motivi di appello che si sostanziano nella mera riproduzione delle censure già dedotte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale e da questo motivatamente disattese sono inammissibili per genericità.

Sintesi: Le censure contenute nell'atto di appello devono investire puntualmente la sentenza di primo grado e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare.

Estratto: «1.- Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità dei motivi di primo grado genericamente riproposti dalla società appellante in questa sede di appello.Ed invero, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questo Consiglio che i motivi di appello che si sostanziano nella mera riproduzione delle censure già dedotte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale e da questo motivatamente disattese sono inammissibili per genericità, atteso che l’appello ha carattere impugnatorio, con la conseguenza che le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisum di primo grado e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare (cfr., fra le tante, Cons. Stato, IV, 6 aprile 2004 n. 1871; Sez. V, giugno 2007 N. 3637; Sez. VI, 20 maggio 2004 n. 3245; 22 gennaio 2004 n. 163; 15 maggio 2006 n. 2702; 22 agosto 2006 n. 4929; 26 gennaio 2007 n. 295).»

Sintesi: Nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi.

Estratto: «Giusta quanto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, si osserva che nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi.Tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.Nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - pertanto - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (ex plurimis cfr. Cass. 18 aprile 2007, n. 9244).»

Sintesi: Il principio di specificità dei motivi d'appello esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Estratto: «6.3. Il terzo mezzo è inammissibile.La sezione rileva che i ricorrenti hanno riproposto i motivi del ricorso introduttivo di primo grado riportandoli tal quali.Siffatta riproposizione è inammissibile.Nel giudizio di appello — che non è un iudicium novum — la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi; tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua intierezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. ex plurimis Cons. Stato sez. V, 14 aprile 2008, n. 1660; sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3614).Siffatto indirizzo configura l’appello al Consiglio di Stato come rimedio impugnatorio, che avrebbe ad oggetto non la questione di legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, ma la sentenza di primo grado. La necessità della indicazione specifica dei vizi della sentenza, è riconducibile all’art. 6, n. 3, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, che prevede l’indicazione espressa dei motivi su cui si fonda il ricorso introduttivo. La disposizione risulta applicabile al giudizio d’appello in virtù del richiamo operato dall’art. 29, 1° comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, che rinvia alle norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato (in questo senso da ultimo, cfr. ex plurimis Cons. Stato sez. V, n. 1660 del 2008 cit.).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.