Decorrenza dei termini decadenziali per l'impugnazione del titolo edilizio: casistica

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO

Sintesi: Per ravvisare la incompatibilità urbanistica tra un impianto e la destinazione d’uso assentita è necessario percepire quale sia la attività in concreto esercitata: è dunque ragionevole attribuire rilievo, quale dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione dell’impugnazione, all’epoca in cui, con l’avvio dell’impianto, si disvela con chiarezza all’esterno l’attività in concreto esercitata.


Estratto: «2.2 Quanto al profilo della dedotta tardività del ricorso di primo grado, ritiene il Collegio che anche tale eccezione processuale sia stata correttamente ritenuta infondata dai giudici di prima istanza. Ed invero, l’avvio dei lavori non poteva nella specie rappresentare ex se un elemento idoneo a ravvisare la incompatibilità urbanistica della destinazione d’uso assentita, in quanto era necessario percepire, anche ai fini della valutazione del carattere lesivo del provvedimento abilitativo, quale fosse la attività in concreto esercitata. Non appare pertanto irragionevole che sia stato attribuito rilievo, quale dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione dell’impugnazione, all’epoca in cui, con l’avvio dell’impianto, si è disvelata con chiarezza all’esterno l’attività in concreto esercitata e che, sotto tal riguardo, il ricorso di primo grado sia stato conseguentemente ritenuto tempestivo, in difetto di specifica prova di una conoscenza pregressa, in capo a ciascun ricorrente, riguardo alla natura dell’attività effettivamente assentita.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> PROPOSIZIONE AZIONE CIVILE

Sintesi: E' irricevibile il ricorso proposto dopo il decorso del termine decadenziale dal giorno in cui l'interessato ha introdotto un giudizio possessorio basato sulla realizzazione dell'opera assentita.

Estratto: «7.2. Parimenti inaccoglibile è la tesi posta a base del primo mezzo secondo cui il ricorso sarebbe stato ricevibile.7.2.1. Sul punto di diritto controverso il collegio non intende decampare da consolidati principi, di recente recepiti dall’adunanza plenaria di questo Consiglio...
[...omissis...]

Sintesi: La proposizione di una denuncia di nuova opera nei confronti di costruzione ultimata al grezzo è circostanza idonea a fondare la "piena conoscenza" che fa decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il titolo edilizio.

Estratto: «5. Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover accogliere l’eccezione di irricevibilità del ricorso.In effetti, a parte le considerazioni del ricorrente circa la rilevanza che una copia non autentica del titolo edilizio può rivestire ai fini della decorrenza del termine decadenziale, ciò che rileva è che alla data della notifica della domanda in sede civile il fabbricato di proprietà dei controinteressati era già ultimato, sia pure al grezzo. Questa considerazione è stata posta dal Pretore di Pesaro a fondamento del rigetto della domanda (essendo del tutto ovvio che un’azione dalle finalità tipicamente cautelari quale quella disciplinata dall’art. 1171 c.c. non può più essere utilmente esperita quando l’opera è stata già eseguita, residuando solo le azioni ordinarie a tutela del diritto di proprietà) e tale accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Bucci nella memoria del 22 marzo 2010, fa stato anche nel presente giudizio.O meglio, in assenza di elementi di prova di segno contrario, il Collegio non ritiene di dover procedere ad attività istruttoria per rimettere in discussione quanto statuito irrevocabilmente da un altro giudice.Quanto poi al fatto che l’immobile risultava ultimato al grezzo, ciò non sposta i termini della questione, in quanto, stante il tenore delle censure formulate dal ricorrente, la lesività dell’intervento edilizio di che trattasi era apprezzabile già al momento del completamento al grezzo dell’edificio.Ciò è del tutto palese per quanto concerne i dedotti vizi di illegittimità della concessione per avvenuta scadenza del piano particolareggiato e per violazione dell’art. 16 della L. n. 1150/1942 (visto che tali motivi mettono in discussione in radice l’ammissibilità dell’intervento edilizio e quindi, in parte qua, la lesività era percepibile in realtà sin dall’avvio dei lavori).Ma anche per quanto concerne la violazione delle altezze e delle distanze minime di cui al D.M. n. 1444/1968 i vizi del provvedimento erano percepibili già al momento dell’ultimazione al grezzo dell’edificio, visto che anche tali dati geometrici sono misurati con riferimento alla struttura dell’immobile e non agli accessori e/o alle finiture.Infine, va evidenziato che i vizi di incompetenza del Sindaco a rilasciare la concessione edilizia e di illegittimità del piano particolareggiato e del titolo edilizio impugnato per omessa acquisizione del preventivo nulla osta della competenza Soprintendenza sono stati sollevati solo con la citata memoria difensiva del 22 marzo 2010, per cui gli stessi sono inammissibili sia per tardività che per omessa notifica alle controparti.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> RESIDENZA ALTROVE

Sintesi: La “conoscenza”, rilevante ai fini dell'impugnazione dei titoli edilizi, non può essere sfalsata, o procrastinata sine die, a cagione della situazione soggettiva del terzo asseritamente leso: questi è certamente libero di non risiedere nel sito di propria pertinenza, e disinteressarsi di ciò che accade nelle vicinanze dello stesso, ma non può giovarsi di tale circostanza per proporre gravami tardivi.

Estratto: «1.6.2. Non ignora il Collegio che consolidata e condivisibile giurisprudenza abbia con continuità affermato che “la decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell'edificazione si ha, per i soggetti diversi da quelli cui l'atto è rilasciato (ovvero che in esso sono comunque indicati) dalla data in cui si renda palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, la qual cosa si verifica quando sia percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica. In materia di impugnazione del permesso di costruire, è sufficiente la cd."vicinitas", quale elemento che distingue la posizione giuridica del ricorrente da quella della generalità dei consociati, di talché è corretto riconoscere a chi si trovi in tale situazione un interesse tutelato a ché il provvedimento dell'Amministrazione sia procedimentalmente e sostanzialmente ossequioso delle norme vigenti in materia.”Consiglio Stato , sez. IV, 05 gennaio 2011 , n. 18).Ciò che si vuole rimarcare, però, è che la “conoscenza” non può essere sfalsata, o procrastinata sine die, a cagione della situazione soggettiva del terzo asseritamente leso: questi è certamente libero di non risiedere nel sito di propria pertinenza, e disinteressarsi di ciò che accade nelle vicinanze dello stesso, ma non può giovarsi di tale circostanza per proporre gravami tardivi. Più che di effettiva conoscenza, quindi, deve farsi riferimento al concetto di “conoscibilità” della possibile lesione giuridica al proprio “statuto proprietario” arrecata dalla costruzione limitrofa, quale termine a partire dal quale decorre la proponibilità dell’azione giurisdizionale (quantomeno laddove un titolo vi sia, ed in disparte la differente ipotesi in cui vengano intrapresi lavori abusivi in carenza di provvedimento abilitativo).Ciò per non lasciare che l’azione amministrativa culminata nel rilascio di titoli abilitativi ai controinteressati rimanga esposta alla proposizione di azioni demolitorie intentate a rilevante distanza temporale dal rilascio (e per salvaguardare altresì l’affidamento del latore del titolo abilitativo rilasciatogli sulla legittimità di quest’ultimo)»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> STAMPA LOCALE

Sintesi: La prova della piena conoscenza della concessione edilizia non può essere costituita dalle notizie riportate dalla stampa, non essendo onere dei cittadini attingere a tale mezzo.

Estratto: «Circa l’eccepita tardività del ricorso, occorre considerare che la deliberazione del Consiglio comunale, che ha autorizzato il rilascio della concessione in deroga, ex art. 104 della L.p. 5.9.1991 n. 22, non era immediatamente lesiva dell’interesse dei ricorrenti sino a che non avesse trovato attuazione con l’effettivo rilascio della concessione edilizia.
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.