Estratto: «3. Venendo all’esame del conflitto, va considerato quanto segue.La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nella parte in cui comprendeva nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo...
[...omissis...]
Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, debbono ascriversi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che, pur se illegittimi, siano riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, rientrando esse invece, in mancanza di tale riconducibilità, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Estratto: «La controversia è iniziata nel 2007, ma si riferisce a procedura ablativa conseguente a dichiarazione di pubblica utilità anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, cosicché è regolata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 nel testo di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b) come modificato per effetto della sentenza n. 2004 del 2004...
[...omissis...]
Sintesi: Alla luce del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), e delle sentenze della Corte cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, le controversie in materia urbanistica od espropriativa rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere.
Estratto: «che così riassunte le posizioni delle parti, giova rammentare che in considerazione dell'epoca dei fatti e della data d'instaurazione del giudizio davanti al Tribunale, deve farsi riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), che a seguito della dichiarazione d'illegittimità pronunciata...
[...omissis...]
Sintesi: Appartengono alla giurisdizione esclusiva del g.a. quelle controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché annullati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla p.a..
Estratto: «L’appello non è fondato e va pertanto respinto con integrale conferma della sentenza gravata.Da disattendere è l’eccezione mediante la quale le appellanti deducono che la controversia all’esame non rientra nella giurisdizione amministrativa.La giurisprudenza della Suprema Corte e quella dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato...
[...omissis...]
Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e 191/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a quei "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.
Estratto: « -Preliminarmente, prima di esaminare il merito della controversia è opportuno illustrare gli aspetti che radicano la giurisdizione di questo Tribunale, pur non avendo il ricorso ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti, bensì esclusivamente domande risarcitorie. È opportuno ricordare, al riguardo, le due distinte pronunce - 6 luglio 2004, n. 204, e 11 maggio 2006, n. 191 - con cui la Corte costituzionale ha disegnato l'assetto fondamentale della materia in esame.Con l'ultima delle citate pronunce, in particolare, avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la Corte ha statuito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a quei "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.Il caso di specie rientra nella prima ipotesi e, quindi, ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo: viene in rilievo, infatti, una condotta d'impossessamento del bene, posto in essere in attuazione di provvedimenti amministrativi espressione di un pubblico potere (delibera di approvazione del progetto contenente la dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione d'urgenza).In sostanza, il Collegio aderisce all'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 12/2007, secondo cui le controversie che attengono a lesioni del diritto di proprietà, cagionate in area urbanistica dalla esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, appartengono ancora alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: l'elemento che la radica è, infatti, conformemente al citato insegnamento del Giudice delle leggi, l'esplicazione di un pubblico potere, il che rappresenta una linea di demarcazione certa rispetto a tutta l'area dei meri comportamenti materiali della pubblica amministrazione, che si esplichino al di fuori di alcun titolo legittimante la procedura ablatoria. La giurisdizione, pertanto, è sicuramente radicata dinanzi a questo giudice.»
Sintesi: Della domanda risarcitoria conseguente ad occupazione di mero fatto di un'area, intervenuta al di fuori di qualunque procedimento amministrativo, conosce il GO.
Estratto: «Con riferimento poi alla parte di terreno asseritamente occupata in via di mero fatto — ossia con riguardo a “…porzioni del fondo in cui non vi era nemmeno stata l’immissione in possesso … (si veda pag. 9 del ricorso introduttivo)” — va rilevato che il ricorso, per un verso, presenta profili di genericità e che la domanda , per altro verso, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario perché si tratta di richiesta risarcitoria derivante da occupazione di mero fatto di un'area asseritamente realizzata al di fuori di qualunque procedimento amministrativo (Cass. S. U. 20 marzo 2008, n. 7442).»
Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, rientrano nella giurisdizione del G.A. le controversie relative a situazioni comunque riconducibili all’esercizio di un pubblico potere, come in ipotesi di dichiarazione di p.u. in prosieguo cessata d’efficacia ovvero annullata in sede giurisdizionale; rientrano viceversa nella giurisdizione del giudice ordinario le azioni risarcitorie relative alla fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa.
Estratto: «Con il ricorso in esame viene dedotto che il Comune di Licata abbia posto in essere una occupazione “usurpativa” – in quanto in carenza fin dall’origine di dichiarazione di pubblica utilità, e al di fuori delle previsioni progettuali dell’intervento nel cui contesto tale occupazione è avvenuta - del terreno dei ricorrenti, di metri quadrati 165...
[...omissis...]
Sintesi: Nel quadro normativo venutosi a formare con l'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come novellato dalla L. n. 205/2000, e con l'art. 53 DPR 327/2001, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo, ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell'amministrazione connesso all'esercizio della funzione pubblica.
Estratto: «1. Con il ricorso in esame viene impugnato l'atto in epigrafe con cui il Comune Castelfiorentino ha deliberato di disporre, ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 327/2001, l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei terreni di proprietà della società Castelli di Cerreto e Granaiolo s.a.s., catastalmente individuati, alle particelle 29, 30, 31, 32 e 53 del foglio 8 (Partita n. 7887) ed alla particella 6 del foglio 15 (Partita n. 7887), per una superficie complessiva di circa mq 36.200, già occupati ai fini della realizzazione di un progetto relativo al “recupero e sistemazione di un tratto di sponda del fiume Elsa in sinistra, nel territorio comunale in località Granaiuolo”.2. Preliminarmente si rileva che, nel quadro normativo venutosi a formare con l'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, come novellato dalla l. n. 205/2000, e con l'art. 53 del testo unico sulle espropriazione n. 327 del 2001, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va riconosciuta non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo, ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell'amministrazione connesso all'esercizio della funzione pubblica, sussistendo tale connessione anche per ciò che attiene alle controversie relative alle espropriazioni cd."sananti" previste dall'art. 43 t.u. 8 giugno 2001 n. 327 ed in presenza di domande che volte ad ottenere la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni (Cons. Stato sez. Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3752; TAR Abruzzi, Pescara, 15 giugno 2006, n. 345).»
Sintesi: Per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 204/2004, la devoluzione al giudice ordinario è sicura solo per quelle controversie in cui la P.A. abbia agito con condotte materiali in totale carenza di potere, non riconducibili nemmeno indirettamente all'esercizio di una potestà provvedimentale.
Estratto: «Invero la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6.7.2004, affrontando una serie di questioni di costituzionalità sollevate con riferimento agli articoli 33 e 34 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 80, il cui contenuto è stato riprodotto nell'art. 7 della L. 205/2000, ha superato il criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo...
[...omissis...]
Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, esulano dalla giurisdizione del GA i comportamenti della P.A. non riconducibili, neppure mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.
Estratto: «In effetti la circostanza che la pretesa nasca –per espressa ripetuta precisazione del ricorrente- da un mero comportamento della pubblica Amministrazione, sganciato dall’esercizio di qualsivoglia potere pubblico, implica la giurisdizione del giudice ordinario.
[...omissis...]
Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, vanno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “comportamenti” (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, e devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.
Sintesi: In ipotesi in cui il comportamento dell’Amministrazione (occupazione e trasformazione del terreno), costituisca esecuzione di specifici (anche se illegittimi) atti amministrativi, e sia quindi riconducibile ad un esercizio (anche se patologico) del pubblico potere dell’Amministrazione, la giurisdizione sulla proposta azione di restituzione del fondo spetta alla giurisdizione del GA.
Estratto: «1. L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata. Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, all’art. 34, comma 1, disponeva: “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia”.Tale disposizione è stata sostituita dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, il cui art. 7, lett. b) ha previsto che siano “devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”.Con sentenza n. 204/2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il citato art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 80/98, come sostituito dalla L. n. 205/2000, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. Con la sentenza n. 281/2004 la Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.Con ulteriore sentenza n. 191/2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 325 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - testo B), trasfuso nell’art. 53, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - testo A), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio del pubblico potere.Come da ultimo ribadito, ex multis, da Cass., sez. un., 7 novembre 2008 n. 26798, in base alla normativa che precede, come emendata dalle riferite dichiarazioni di incostituzionalità, vanno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “comportamenti” (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, e devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto, essendo irrilevante, ai fini del riparto della giurisdizione, come si osserva nella sentenza della Corte Costituzionale da ultimo citata, la circostanza che la pretesa risarcitoria abbia o non abbia intrinseca natura di diritto soggettivo, avendo la legge a questi fini privilegiato la considerazione della situazione soggettiva incisa dall’illegittimo esercizio della funzione amministrativa.Nel caso in esame, sono stati adottati dal Comune una serie di atti nell’ambito del procedimento di espropriazione, tutti annullati da questo Tribunale. Non può esserci quindi alcun dubbio che in questo caso il comportamento dell’Amministrazione (occupazione e trasformazione del terreno) costituisca esecuzione di specifici (anche se illegittimi) atti amministrativi, e sia quindi riconducibile ad un esercizio (anche se patologico) del pubblico potere dell’Amministrazione, per cui la giurisdizione sulla proposta azione di restituzione del fondo spetta alla giurisdizione di questo Tribunale, atteso che, come detto, a seguito della sentenza n. 191 del 3 maggio 2006 della Corte Costituzionale vanno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “comportamenti” (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere.Ciò che rileva è se detto comportamento sia stato posto in essere in esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità ed urgenza), indipendentemente dalla considerazione della idoneità dell’atto a produrre o meno i propri effetti, per cui anche nell’ipotesi di annullamento, con efficacia ex tunc, della dichiarazione di pubblica utilità inizialmente esistente, ovvero di sua inefficacia per inutile decorso dei termini per l’esecuzione dell’opera pubblica, il comportamento dannoso devesi ritenere collegato all’esercizio – (ancorché illegittimo), avvenuto con l’emanazione dell’atto – di un pubblico potere.»
Sintesi: In ipotesi di occupazione sine titulo (o usurpativa), per essere avvenuta l’immissione in possesso in assenza di atto autoritativo o di una valida cessione o compravendita, per inesistenza, mancato perfezionamento o risoluzione della stessa per inadempimento, della domanda risarcitoria conosce il GO, trattandosi di comportamento dell’ente riconducibile a mera attività materiale neppure espressivo, anche indirettamente, dei suoi poteri autoritativi e di certo lesivo del diritto di proprietà.
Estratto: «3.2. Ritiene comunque questa Corte a sezioni unite, quale giudice del fatto che, nella fattispecie, causa petendi delle domande reintegratorie e risarcitorie dei coniugi M. è il fatto che il comune di Camparada nel (OMISSIS) si è immesso nel possesso dell'area ancora di proprietà dei ricorrenti, senza un atto autoritativo previo, proprio o di altra P.A., che lo legittimasse a tale condotta e, in ogni caso, senza comunicare ai titolari delle aree occupate, il titolo in base al quale esso procedeva all'occupazione e trasformazione dei terreni.L'ente locale controricorrente, nella vicenda, non ha agito mai come soggetto pubblico, né nelle trattative pregresse a mezzo di funzionari che non erano suoi organi né, dopo la firma dell'atto unilaterale da parte dei coniugi M., con la Delib. n. 44 del 1997, che non ha rilevanza esterna ma può essere solo il presupposto di un successivo contratto che l'organo esterno dell'ente locale avrebbe dovuto sottoscrivere.La assenza certa di un trasferimento che sia effetto di una valida cessione o compravendita ovvero di una acquisizione per decreto d'esproprio, comporta che la occupazione e trasformazione dei terreni dei ricorrenti deve qualificarsi tout court senza titolo.Causa petendi della domanda dei coniugi M. è stata una attività materiale non iure, non giustificata da alcun contratto, o perché questo mai si è perfezionato o perché, come si deduce in citazione, se esistente, è da considerare risolto per inadempimento del compratore; tale comportamento dell'ente locale non è stato neppure espressivo, anche indirettamente, dei suoi poteri autoritativi e di certo ha leso il diritto di proprietà degli attori.In tale contesto, la domanda andava proposta, come è avvenuto, al giudice ordinario, al quale si è chiesta la tutela giurisdizionale del solo diritto di proprietà degli attori, leso da una condotta illecita del Comune di Camparada ai sensi dell'art. 2043 c.c., non venendo in gioco interessi legittimi di nessun tipo delle parti private, danneggiate da tali comportamenti.4. I ricorrenti hanno anche richiamato le sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, n. 281 del 2004 e n. 191 del 2006, per riaffermare che, nel caso, deve negarsi l'esercizio di qualsiasi potere autoritativo, venendo in rilievo i soli comportamenti materiali del comune di Camparada, su cui ha giurisdizione l'autorità giudiziaria ordinaria, anche dopo l'entrata in vigore del T.U. sulla espropriazione per pubblico interesse.Esclusa l'esistenza di un'attività procedimentale, non meglio precisata dal controricorrente, non può che negarsi la fondatezza della prospettazione di questo di una giurisdizione del giudice amministrativo da ancorare alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, u.c., presupponendo tale norma la "formazione" o "conclusione" d'un "accordo" qualificabile come tale e nel caso invece insussistente, che integri o determini il contenuto di un provvedimento finale, neppure emesso dallo stesso ente locale o da altra P.A., atto che solo avrebbe consentito di dar luogo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo da ultimo richiamata.E' in riferimento alla richiesta risarcitoria da occupazione senza titolo o usurpativa che questa Corte deve dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario nella concreta fattispecie, avendo già rilevato come, sulla domanda di risoluzione contrattuale, doveva comunque decidere il solo tribunale ordinario, correttamente adito dagli istanti del presente regolamento.»
Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, rientrano nella giurisdizione del G.A. i comportamenti materiali della P.A. e dei soggetti ad essa equiparati, sempre che tali condotte siano riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere incidente sugli interessi legittimi dei privati.
Estratto: «4.1. Il D.P.R. 27 giugno 2001, n. 327 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità), in vigore come detto dal 30 giugno 2003 (art. 59), all'art. 43, prevede che "l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico ... può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile"...
[...omissis...]
Sintesi: La giurisdizione del GA va esclusa in ipotesi in cui l’apprensione e trasformazione del bene sia avvenuta in assenza di provvedimenti autoritativi di qualsiasi tipo (pubblica utilità o provvedimento acquisitivo ex art. 43 TU) o di atti concordati con i proprietari del bene e pertanto in ipotesi di meri comportamenti illeciti della P.A.
Estratto: «4.1. Il D.P.R. 27 giugno 2001, n. 327 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità), in vigore come detto dal 30 giugno 2003 (art. 59), all'art. 43, prevede che "l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico ... può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile"...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Qualora l'azione di risarcimento derivi da una condotta conseguente ad atti privati e comunque non espressiva dell'esercizio di poteri da parte della P.A., deve necessariamente affermarsi, sulla stessa, la giurisdizione del giudice ordinario.
Estratto: «4.1. Il D.P.R. 27 giugno 2001, n. 327 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità), in vigore come detto dal 30 giugno 2003 (art. 59), all'art. 43, prevede che "l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico ... può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile"...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, rientrano nella giurisdizione del G.A. i comportamenti materiali della P.A. e dei soggetti ad essa equiparati, sempre che tali condotte siano riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.
Estratto: «Nella fattispecie, è incontestato che l'ANAS-ENS, o meglio l'A.T.I. convenuto, per conto di detto ente o società pubblica, si è immesso nel possesso dell'area dei ricorrenti in data (OMISSIS), in base ad una autorizzazione contenuta nel decreto del Prefetto di Catanzaro del 10 ottobre 1996, connessa all'avviso di avvio della procedura espropriativa...
[...omissis...]
Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191/2006, ai fini della giurisdizione non rilevano le situazioni giuridiche soggettive coinvolte, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, dovendosi solo accertare se il comportamento dannoso posto in essere dalla p.a., sia o meno riconducibile, anche mediatamente, all'esercizio in concreto, ancorché illegittimo, del potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico.
Estratto: «I) Il Collegio prende in esame, preliminarmente, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la respinge.Secondo la tesi di parte resistente, la giurisdizione apparterrebbe al giudice ordinario perché, secondo il petitum, la fattispecie odierna andrebbe qualificata come un “comportamento” della P.A.Tale tesi è infondata, in quanto, non rilevano, ai fini della giurisdizione, le situazioni giuridiche soggettive coinvolte, - di diritto soggettivo o di interesse legittimo - dovendosi solo accertare se (alla luce della sentenza della Corte cost. n. 191 del 2006), il comportamento dannoso posto in essere dalla p.a., sia o meno riconducibile, anche mediatamente, all'esercizio in concreto, ancorché illegittimo, del potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico (Corte Cost. nr. 191/2006; Cass. Civ. SSUU, 7 novembre 2008, nr. 26798; cfr. anche TAR Catania, II, 3 settembre 2008, nr. 1617; TAR Toscana, Firenze, I, 28 luglio 2008, nr. 1822).Tale è appunto la fattispecie odierna, nella quale gli atti impugnati rappresentano l’espressione di un potere finalizzato alla realizzazione di una opera pubblica infrastrutturale, quindi connotato, nella propria causa da evidenti elementi di autoritarietà. La giurisdizione sulla lite si estende, quindi, anche alla domanda risarcitoria, in quanto strettamente connessa alla illegittimità degli atti impugnati e non viene in esame il problema della “pregiudizialità” amministrativa, perché le due domande, annullatoria e risarcitoria, sono comunque contestualmente proposte.»
Sintesi: Qualora la modifica del bene sia effetto di in un mero “comportamento” materiale della pubblica amministrazione non riconducibile, nemmeno mediamente, ad una attività pubblicistica dell’ente espropriante, in ordine alla conseguente tutela risarcitoria, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Estratto: «Alla luce di quanto precede, e a prescindere dalla problematiche connesse alla dibattuta questione sulla pregiudiziale amministrativa, nel caso di specie l’irreversibile trasformazione del fondo dei terreni dei ricorrenti non è connessa alla procedura ablatoria apertasi il decreto di p.u. 23/12/1991 n.15619, proseguita con il verbale di immissione in possesso del 24/4/92 e conclusasi con il verbale di restituzione del 1999 cit.: rimane infatti incontestato che nell’ambito di tale procedura non siano state realizzate opere (nuove) sul terreno dei ricorrenti. Né, dalla documentazione versata dalle parti nel presente giudizio, risulta che la precedente ed originaria attività di modifica del bene della ditta Becchina Gaspare sia avvenuta nell’ambito di un (diverso e) regolare procedimento espropriativo piuttosto che per l’effetto di in un mero “comportamento” materiale della pubblica amministrazione non riconducibile, nemmeno mediamente, ad una attività pubblicistica dell’ente espropriante: nel solo primo caso, infatti, sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla pretese risarcitorie connesse ai comportamenti della pubblica amministrazione (cfr. Cost. Cost. 191/2006).Vero è che, alla luce dello ius superveniens che discende dall’art.43 del D.P.R. 327/2001, l’occupazione sine titulo di un bene e la sua trasformazione tramite la realizzazione di un’opera pubblica, non determina più l’acquisto del terreno al patrimonio pubblico (come in precedenza stabilito per via giusprudenziale con l’istituto della occupazione acquisitiva), essendo oggi necessario a tal fine un provvedimento formale discrezionalmente adottato dall’ente occupante che utilizza il bene. Prima ed in mancanza del provvedimento ex art.43, la condotta dell’ente pubblico si qualifica come illecito permanente che -in astratto- legittima il proprietario spogliato ad agire nei confronti dell’ente pubblico “senza dover sottostare al termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene” (così T.A.R. Catania, Sez.II, 18 novembre 2008 n.2098). Tuttavia, secondo la stessa giurisprudenza, “l’unico limite temporale che in tale fattispecie può essere individuato è solo quello derivante dall’eventuale acquisto per usucapione ventennale del bene maturato dall’ente pubblico” (sempre T.A.R. Catania, Sez.II, 18 novembre 2008 n.2098).In altri termini, per le considerazioni sopra espresse, la pretesa risarcitoria azionata con il presente giudizio risulta infondata con conseguente rigetto del gravame, siccome la realizzazione della strada sul terreno dei ricorrenti –che costituisce il presupposto della presente azione- non è da ricondurre al procedimento espropriativo in premessa, essendo già realizzata almeno dal 1976 (data di consegna provvisoria della strada al Comune di Montevago, come attestato dallo stesso Comune con la documentazione versata dall’Avvocatura dello Stato cit.).»
Sintesi: Sulla base della recente giurisprudenza amministrativa, il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo risulta oggi legato alla riconducibilità, o meno, dell'occupazione dei beni, all’esercizio di un pubblico potere espropriativo.
Estratto: «Ritiene il Collegio di dovere trarre da detta ricostruzione alcune prime conclusioni in ordine alla propria giurisdizione; ed invero:- mentre deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere la domanda risarcitoria proposta con il primo dei ricorsi all’esame, in quanto relativa alla asserita irreversibile trasformazione di aree occupate...
[...omissis...]
Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA tutte le volte in cui il comportamento ablatorio dell’Amministrazione appaia riconducibile all’esercizio di un potere pubblicistico (approvazione definitiva di progetto, dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione del fondo); quando invece non sussiste alcun collegamento di tale comportamento con una funzione amministrativa, in quanto mancanti del tutto atti o provvedimenti che possano qualificarsi espressione di potestà amministrativa (ancorché successivamente dichiarati invalidi e/o inefficaci), la domanda di rivendica del bene e di risarcimento del danno spetta alla cognizione del GO.
Estratto: «Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte in cui il comportamento ablatorio dell’Amministrazione appaia riconducibile all’esercizio di un potere pubblicistico (approvazione definitiva di progetto, dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione del fondo)...
[...omissis...]
Sintesi: L'asserita mancata notifica del decreto di occupazione attiene alla regolarità e non all'esistenza di un'attività provvedimentale, di cui non è messo in dubbio l'avvenuta esercizio ma, tutt'al più, la corretta esplicazione; della conseguente tutela risarcitoria conosce il GA.
Estratto: «che tanto puntualizzato, devesi rilevare che nell'esaminare la questione di legittimità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b)) e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, la Corte costituzionale ha chiarito che le controversie in materia espropriativa (ed urbanistica in genere)...
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Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e 191/2006, l'attribuzione al G.A. della tutela risarcitoria, che si fonda sull'esigenza di concentrare davanti ad un solo giudice l'intera tutela del cittadino, viene meno solo qualora la P.A., con il comportamento censurato, non abbia attuato, nemmeno mediatamente, il proprio potere di cura dell'interesse pubblico; pertanto ove l'amministrazione agisca in carenza di potere ovvero in via di mero fatto, è illegittima la devoluzione in via esclusiva al G.A. in luogo del G.O.
Estratto: «In tale contesto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con le pronunce n. 204 del 6.7.04 e n. 281 del 28.7.04 ha dichiarato l'illegittimità in parte qua degli art. 33 e 34 del D.Lgs. 80/98, come sostituiti dall'art. 7, L. 205/00 e, con riferimento alla seconda disposizione, nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del G.A. anziché le sole controversie aventi ad oggetto "gli atti ed i provvedimenti amministrativi", anche quelle afferenti "comportamenti della P.A.", così riportando nella cognizione del G.O. tutte quelle fattispecie, per l'appunto comportamentali della pubblica autorità, non involgenti l'esercizio della pubblica potestà, perché carenti, in astratto od in concreto. Secondo un indirizzo giurisprudenziale di legittimità delineatosi dopo l'arresto della Consulta (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., ord., 22.11.04, n. 21944; Cass. civ., sez. un., ord., 17.11.04, n. 21710, Cass. civ., sez. un., 17.11.05, n. 23241), tra i "meri comportamenti" rientravano quelli che si erano concretizzati nell'irreversibile trasformazione del bene privato (c.d. accessione invertita), a seguito di una dichiarazione di pubblica utilità non seguita nei termini di legge, da un formale decreto di esproprio (c.d. occupazione acquisitiva) e le ipotesi di c.d. occupazione usurpativa, ove la trasformazione irreversibile del fondo si produceva in una situazione in cui mancava del tutto - sia ab inizio che in via successiva - la dichiarazione di pubblica utilità.Sempre secondo detto indirizzo, ai fini della determinazione della giurisdizione, occorreva avere riguardo al c.d."petitum sostanziale", identificato non tanto in funzione della concreta statuizione richiesta, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, così riaffermando, come criterio per individuare la giurisdizione, l'alternativa diritto soggettivo - interesse legittimo, che sembrava essere stata abbandonata dal legislatore del 1998 (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. un., ord., 20123/05; Cass. civ., sez. un., 17.11.05, n. 23241).In tale contesto è di nuovo intervenuta la Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 191 dell'11.5.06, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, c. 1, D.Lgs. 8.6.01, n. 325, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative ai "comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediamente all'esercizio di un pubblico potere", precisando che nelle ipotesi in cui i provvedimenti causativi di danno ingiusto costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e sono quindi riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali comportamenti esercizio, anche se viziato, della funzione pubblica della p.a.Da ciò ne discende che l'attribuzione al G.A. della tutela risarcitoria, che si fonda sull'esigenza di concentrare davanti ad un solo giudice l'intera tutela del cittadino, viene meno solo qualora la P.A., con il comportamento censurato, non abbia attuato, nemmeno mediamente, il proprio potere di cura dell'interesse pubblico.Nel caso preso in esame dalla Corte - ove si discuteva di una irreversibile e radicale trasformazione del fondo a seguito di una valida dichiarazione di pubblica utilità a cui poi non era seguito il decreto di esproprio - si è precisato che qualora il comportamento causativo di un danno ingiusto costituisca esecuzione di un provvedimento amministrativo (dichiarazione di pubblica utilità e/o indifferibilità ed urgenza), tale comportamento è riconducibile all'esercizio del pubblico potere, pur se viziato da illegittimità, con conseguente giurisdizione del G.A.Al contrario, qualora l'amministrazione agisca in carenza di potere ovvero in via di mero fatto è illegittima la devoluzione in via esclusiva al G.A. in luogo del G.O.»
Sintesi: Con le sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006, la Corte costituzionale ha chiarito che le controversie in materia espropriativa rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere.
Estratto: «Ciò posto, rileva il Collegio che nell'esaminare la questione di legittimità del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b)) e D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, la Corte costituzionale ha chiarito che le controversie in materia espropriativa rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo...
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Sintesi: In virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, la possibilità del giudice amministrativo di conoscere anche dei “comportamenti” (sia pure in un modo illegittimo), sussiste unicamente allorquando il “comportamento” in concreto tenuto dall’Amministrazione si ricolleghi, sia pure in via mediata, all’esercizio della funzione pubblica.
Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost n. 204/2004 e n. 191/2006, l’espunzione dei “comportamenti” di cui all’art. 34 del originario del D.L.vo n. 98/80, non comporta l’esclusione della giurisdizione esclusiva di tutte le attività materiali messe in atto dall’amministrazione, ma soltanto di quei comportamenti che non risultino connessi all’esercizio di alcun potere, nemmeno illegittimo.
Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost n. 204/2004 e n. 191/2006, nell’ipotesi in cui i “comportamenti” causativi di danno ingiusto costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o indifferibilità e urgenza) e siano, quindi, riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione, la norma «si sottrae alla censura di legittimità costituzionale, costituendo tali “comportamenti”, esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica, con conseguente giurisdizione del GA.
Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost n. 204/2004 e n. 191/2006, rimangono affidate alla giurisdizione del giudice ordinario unicamente le controversie di occupazione usurpativa pura nella quali, neanche in via mediata, è possibile collegare il comportamento di materiale spossessamento all’esercizio di una funzione.
Estratto: «Sul punto deve rilevarsi come, in virtù delle rilevanti sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, la possibilità del giudice amministrativo di conoscere anche dei predetti “comportamenti” (sia pure in un modo illegittimo) sussiste unicamente allorquando il “comportamento” in concreto tenuto dall’Amministrazione si ricolleghi, sia pure in via mediata all’esercizio della funzione pubblica. 6. In particolare, nel quadro normativo che si era venuto a delineare con l'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l'art. 53 del testo unico sull'esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva ricorreva non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell'Amministrazione connesso all'esercizio della funzione pubblica.Tuttavia, come accennato, ad una nozione così onnicomprensiva del “comportamento”, ritenuto compatibile con la giurisdizione amministrativa esclusiva ha apportato un drastico ridimensionamento la citata sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, letta, però, alla luce della successiva sentenza n. 191/2006.Quest’ultima sentenza, nel fornire una interpretazione autentica del concetto di “comportamento”, ha, in primo luogo, precisato che l’espunzione dei “comportamenti” di cui all’art. 34 del originario testo del D.L. vo n. 98/80, non comporta l’esclusione della giurisdizione esclusiva di tutte le attività materiali messe in atto dall’amministrazione, ma soltanto di quei comportamenti che non risultino connessi all’esercizio di alcun potere, nemmeno illegittimo, trattandosi di comportamenti assunti al di fuori dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, perché non esiste norma (di relazione) che attribuisca all’amministrazione il potere di tenere quel comportamento, legittimo o illegittimo che sia.Diversamente nell’ipotesi in cui i “comportamenti” causativi di danno ingiusto costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o indifferibilità e urgenza) e siano, quindi, riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione, la norma «si sottrae alla censura di legittimità costituzionale, costituendo tali “comportamenti”, esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica.Pertanto rimangano affidate alla giurisdizione del giudice ordinario unicamente le controversie di occupazione usurpativa pura nella quali, neanche in via mediata è possibile collegare, neanche in via mediata, il comportamento di materiale spossessamento all’esercizio di una funzione, cioè, per usare un linguaggio familiare al Giudice delle Giurisdizioni, in presenza di una carenza di potere in concreto.»
Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191/2006, i “comportamenti”, che rimangono sottratti alla giurisdizione amministrativa esclusiva, sono solo quelli che non risultino riconducibili all’esercizio di un pubblico potere.
Estratto: «2. Non si pone più, con riferimento alla questione in oggetto, il problema dell’individuazione della giurisdizione, a fronte dell’esperimento del regolamento preventivo da parte della Società istante. In ogni modo, la Sezione , con la sentenza già menzionata aveva fatto riferimento all’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato...
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