Competenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e riparto di giurisdizione con il T.R.A.P.

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP

Sintesi: La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha precisato che sono devoluti alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque.


Sintesi: L'art. 143 del T.U. sulle acque, ha inteso definire l'ambito della giurisdizione del giudice specializzato, circoscrivendola ai provvedimenti dell'amministrazione caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse; o a stabilire o modificare la localizzazione di esse, o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.

Sintesi: La giurisdizione del TSAP è contrapposta per un verso, a quella del Tribunale Regionale delle Acque che è organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria e, per altro verso, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato per tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche.

Estratto: «2. In via preliminare va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente.La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha precisato che sono devoluti alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche...
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Sintesi: L'art. 143 del T.U. sulle acque contrappone la giurisdizione del TSAP, per un verso, a quella del Tribunale regionale delle Acque, che è organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria, cui il precedente art. 140 lett. c) attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche: a cominciare da quelli di utilizzazione di acque pubbliche, collegati alla gestione di opere idrauliche, nonché i criteri di ripartizione degli oneri economici; e per altro verso,alla giurisdizione del complesso TAR - Consiglio di Stato ricorrente per tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche, alle relative aggiudicazioni, ed in genere concernenti la selezione degli aspiranti alla aggiudicazione dell'appalto o all'affidamento della concessione.

Estratto: «2. Con il primo motivo la Regione, deducendo violazione dell'art. 143 del T.U. sulle acque; L. n. 205 del 2000, art. 7 e art. 133 Cod. proc. amm. censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la propria giurisdizione a conoscere della domanda della società al risarcimento del danno in seguito all'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti del 200I'e 2006, senza considerare: a) che tale potere non è attribuito al TSAP né dall'art. 143 del T.U. sulle acque che ne limita il sindacato giurisdizionale all'annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati; né tanto meno dalla L. n. 1031 del 1934, art. 7 (come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998 e dalla L. n. 205 del 2000) che tale potere ha devoluto esclusivamente ai TAR nell'ambito della loro giurisdizione di legittimità; b) d'altra parte il generale potere attribuito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 al giudice amministrativo di liquidare anche il risarcimento del danno, riguarda esclusivamente le materie per le quali sono state introdotte specifiche fattispecie di giurisdizione esclusiva, perciò non estensibili a quelle in cui è prevista la sola giurisdizione di legittimità; c) la nuova normativa del codice del processo amministrativo non è applicabile al caso concreto sia perché antecedente alla sua entrata in vigore, sia perché l'art. 208 compie un rinvio fisso alle norme del Titolo 3^ del capo 2^ del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato.Tutte queste censure sono infondate.Non è anzitutto esatto che l'art. 143 del T.U. sulle acque abbia inteso limitare la giurisdizione di legittimità del TSAP ai soli giudizi impugnatori ("ricorsi contro i provvedimenti definitivi"), escludendo le azioni di accertamento e quelle di condanna al risarcimento del danno: posto che la norma ha invece inteso definire l'ambito di detta giurisdizione del giudice specializzato circoscrivendola ai provvedimenti dell'amministrazione caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse; o a stabilire o modificare la localizzazione di esse, o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Cass., sez. un., 337/2003; 493/2000; 457/2000; 10934/1997; 9430/1997; 10826/1993). E perciò contrapponendola, per un verso, a quella del Tribunale regionale delle Acque che è organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria, cui il precedente art. 140 lett. c) attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche: a cominciare da quelli di utilizzazione di acque pubbliche, collegati alla gestione di opere idrauliche, nonché i criteri di ripartizione degli oneri economici. E per altro verso,alla giurisdizione del complesso TAR - Consiglio di Stato ricorrente per tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche (Cass. sez. un. 14195/2005; 337/2003; 9424/1987), alle relative aggiudicazioni (Cass. 10826/1993), ed in genere concernenti la selezione degli aspiranti alla aggiudicazione dell'appalto o all'affidamento della concessione (sent. 10934/1997; 8054/1997; 7429/1987): posto che è assolutamente estranea a ciascuna di queste controversie la esigenza di tutela del regime delle acque pubbliche, ed in esse viene in rilievo esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento della concessione o dell'appalto.Nessuna delle disposizioni dell'art. 143 si riferisce invece ai limiti interni della giurisdizione del TSAP, o ne limita i poteri alle azioni di impugnazione: menzionati invece, come ha rilevato la Corte Costituzionale, perché il R.D. n. 1775 del 1933, ha disciplinato il rimedio in conformità al sistema - all'epoca vigente - dettato, per la giurisdizione generale di legittimità degli atti amministrativi, dal testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (R.D. n. 1054 del 1924). Il quale, in quanto diretto a regolare una giurisdizione generale, non legata cioè ad una determinata materia, era considerato il prototipo del sistema di giustizia amministrativa, cui è stata uniformata anche la disciplina speciale, in materia di acque pubbliche: non ravvisandosi evidentemente, in ragione della sua specialità, alcuna ulteriore esigenza di differenziazione oltre quella che richiedeva la particolare competenza tecnica di un giudice (amministrativo) specializzato.»

Sintesi: La materia delle acque pubbliche è quella ricavabile dall'esame del complesso delle disposizioni in cui essa si articola, condotto - per quel che riguarda la discriminazione fra la giurisdizione del T.S.A.P. e quella del G.A. da un lato e fra la giurisdizione del T.S.A.P. e la giurisdizione del G.O. (eventualmente del g.o. specializzato qual'è il T.R.A.P.) dall'altro - in base al principio che il provvedimento amministrativo deve comunque riferirsi ad un'opera o ad un'attività necessaria per l'utilizzazione delle acque pubbliche e che la situazione soggettiva dedotta in giudizio sia di interesse legittimo.

Sintesi: La materia delle acque pubbliche include quindi, in primis i fatti e gli atti relativi al sorgere, al decorso ed all'utilizzazione delle acque pubbliche sotto l'aspetto quantitativo e distributivo ed alle opere idrauliche inerenti.

Estratto: «2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come eccepito dal resistente.Al riguardo, giova ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte regolatrice, a norma dell’art. 143 del t.u. approvato con R.D. n. 1775 del 1933, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - fra l'altro - i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i “provvedimenti definitivi” presi dall'amministrazione “in materia di acque pubbliche”. La giurisprudenza ha sempre interpretato la norma nel senso che, per ricadere nella cognizione del T.S.A.P. in unico grado, il ricorso deve rivolgersi contro un provvedimento della p.a. che incide “direttamente” sul regime delle acque pubbliche (così, in termini, Cass. civ., sez. un., 4 agosto 1992, n. 9242). E sempre la Corte di Cassazione ha chiarito che la “materia delle acque pubbliche” è quella ricavabile dall'esame del complesso delle disposizioni in cui essa si articola, “condotto - per quel che riguarda la discriminazione fra la giurisdizione del T.S.A.P. e quella del giudice amministrativo da un lato e fra la giurisdizione del T.S.A.P. e la giurisdizione del giudice ordinario (eventualmente del g.o. specializzato qual'è il T.R.A.P.) dall'altro - in base al principio che il provvedimento amministrativo deve comunque riferirsi ad un'opera o ad un'attività necessaria per l'utilizzazione delle acque pubbliche e che la situazione soggettiva dedotta in giudizio sia di interesse legittimo” (così ancora la Cass. civ., da ultimo cit..). Sotto questo profilo giova ricordare, ai fini che qui interessano, che il testo unico dichiara pubbliche le acque estratte dal sottosuolo che abbiano attitudine ad uso di generale interesse (art. 1) ed assoggetta alla competenza dei tribunali delle acque le controversie ad esse relative che interessino la pubblica amministrazione (art. 144).La materia delle acque pubbliche include quindi, “in primis” i fatti e gli atti “relativi al sorgere, al decorso ed all'utilizzazione delle acque pubbliche sotto l'aspetto quantitativo e distributivo - ed alle opere idrauliche inerenti”.Con particolare riferimento agli acquedotti è sempre la Cassazione civile a ricordare che l’esercizio dei poteri pubblici che presiedono al buon governo delle acque, appartiene alla cognizione del T.S.A.P. (Cass. civ., sez. I^, 21 maggio 2004, n. 9800).Per quanto occorrer possa, di analogo avviso è la giurisprudenza amministrativa (cfr., fra le tante, TAR Bari, sez. II^, 2.12.2010, n. 4059, e TAR Lazio, Roma, sez. I^, 1.12.2010, n. 34860).Nel caso di specie, attraverso l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, il Comune di Tarquinia ha avocato a sé il servizio pubblico di erogazione di acqua potabile e il connesso servizio di depurazione, ordinando alla Smartre di riconsegnare, tra gli altri, anche gli impianti di emungimento di acqua dai pozzi. Ha quindi ha adottato un atto che incide “direttamente” sul regime delle acque pubbliche, in relazione al quale sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque.»

Sintesi: Il Tribunale superiore delle acque è invece un giudice amministrativo speciale, non dipendente da detto Consiglio superiore e mantenuto in esistenza ai sensi della VI disposizione finale della Costituzione stessa, come si ricava anche dal terzo comma del citato art. 143, che chiama a farne parte magistrati del Consiglio di Stato.

Estratto: «Come è parimenti noto, la natura giuridica di tali organi giurisdizionali è differente, poiché il Tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce un organo specializzato dell’Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 102 Cost., in quanto, pur conoscendo di controversie particolari, dipende pur sempre in via funzionale dal Consiglio superiore della Magistratura...
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GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> ACQUE MINERALI

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del T.S.A.P. sulla controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento che, rispetto alla richiesta, conceda soltanto un parziale aumento della quantità di acque minerali che può essere emunta.

Estratto: «Ed Invero, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione , da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche (ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, lett. a) con riferimento ai "ricorsi per incompetenza...
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GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> AUTOTUTELA DEMANIALE

Sintesi: La giurisdizione sull'impugnazione dell'ordinanza di rimozione delle opere abusive realizzate sul demanio idrico e sulle sue pertinenze appartiene al T.S.A.P..

Estratto: «5. Alla luce delle circostanze di fatto e del quadro normativo di riferimento, il Collegio rileva che la causa rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 143 del R.D. n. 1775/1933.Tale disposizione infatti, prevede che: "Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore...
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Sintesi: Non è qualificabile come opera idraulica l’impianto di depurazione di un fiume, che si limita a ridurre l’inquinamento dello stesso, senza alcun riflesso, anche indiretto, sul regime delle acque pubbliche; ne consegue che la controversia concernente una pretesa correlata alla esecuzione di tali opere non appartiene alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 140 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Estratto: «1. - Deve anzitutto essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione svolta dal Comune di Gualdo Tadino, nell’assunto che la presente controversia appartenga alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 140 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto concernente pretese correlate all’esecuzione di un impianto di depurazione delle acque del fiume Alto Chiascio, e dunque di un’opera idraulica, rientrante nell’ambito del programma regionale di cui al piano territoriale di tutela delle acque 94/96.Secondo la più corretta interpretazione giurisprudenziale, infatti, la nozione di opera idraulica in senso proprio non comprende tutti gli impianti che abbiano attinenza con le acque pubbliche, ma è riferibile solo a quelli che rivelino una diretta influenza sul decorso, la disciplina o l’utilizzazione delle stesse, sì da incidere sugli interessi pubblici connessi al loro regime.Conseguentemente, non è qualificabile come opera idraulica l’impianto di depurazione del fiume in questione, che si limita a ridurre l’inquinamento dello stesso, senza alcun riflesso, anche indiretto, sul regime delle acque pubbliche (in termini, seppure con riguardo ad una fattispecie parzialmente diversa, Cass., Sez. I, 14 febbraio 2004, n. 2899).»

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del T.S.A.P. la controversia relativa alla legittimità di un provvedimento che impone determinati adempimenti al titolare di una piscina al fine di sanare l'abusiva derivazione di acque pubbliche da un pozzo abusivamente realizzato.

Estratto: «CONSIDERATO, sempre in via preliminare, che il presente gravame deve essere dichiarato, d’ufficio, inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto;- secondo l’art. 143 del R.D. n. 1775/1933, “appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604”; - secondo la giurisprudenza (da ultimo, Tribunale superiore acque, 14 aprile 2010, n. 63) sussiste la cognizione del Tribunale superiore delle acque in unico grado, in sede di legittimità, sui ricorsi proposti avverso provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione od eliminazione di un'opera idraulica riguardante un’acqua pubblica concorrano, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, incidendo così, in maniera immediata e diretta, sul regime delle acque stesse;- stante quanto precede la presente controversia rientra nella speciale giurisdizione del Tribunale superiore delle acque, in quanto dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che lo stesso è stato adottato sul presupposto della abusività dal pozzo e della natura pubblica delle acque utilizzate dalla ricorrente per alimentare l’impianto aperto al pubblico in epigrafe indicato (costituito da una piscina e dai relativi servizi igienici);»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> CHIUSURA POZZI

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del T.S.A.P. il ricorso avverso l'ordinanza con cui il sindaco ordini ad un soggetto la chiusura dei pozzi autorizzati ed esistenti nella sua proprietà per l’attingimento delle acque di falda e ordini alla Provincia di procedere alla revoca delle eventuali concessioni con la chiusura e sigillatura dei pozzi in questione.

Estratto: «Ai sensi dell'art. 143, primo comma, lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche tutti "i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti [...] presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche".
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Sintesi: La controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento con cui è disposta la chiusura di un pozzo utilizzato per la derivazione di acque sotterranee è di giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, concernendo l’utilizzazione diretta ed immediata delle acque.

Estratto: «Considerato che il ricorso impugna gli atti con i quali è stata disposta la chiusura di un pozzo utilizzato per la derivazione di acque sotterranee;Ritenuto che gli atti e provvedimenti impugnati vertono in materia di acque pubbliche, tali essendo certamente le falde acquifere profonde intercettate da pozzo de quo, e che, a conferma di quanto sopra, il ricorrente ha per l’appunto sollevato vizi di violazione del citato T.U sulle acque nonché di eccesso di potere;Rilevato che, alla stregua dell’art. 143 del R.D. 11.12.1933, n.1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti (definitivi) presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche;Ritenuto invero che la giurisdizione ex art. 143 lett.a) del citato r.d. riguarda controversie che concernono l’utilizzazione diretta ed immediata delle acque (cfr. Cons.di Stato, sez.V, 18.9.2006, n.5442), come è per l’appunto nel caso di specie, nel quale la ricorrente intende continuare ad utilizzare derivazioni dirette di acque pubbliche sotterranee;»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> CONCESSIONE DEMANIO IDRICO

Sintesi: La sanatoria dell’occupazione di fatto dell’area appartenente al demanio idrico di per sé non è in grado, astrattamente, di incidere sul regime delle acque, per cui non rientra nalla giurisdizione del Giudice amministrativo (e non del TSAP) il diniego motivato da ragioni affatto inerenti a quel regime (nella specie, mancanza del requisito del possesso ad una certa data; già avvenuta approvazione di uno “studio di fattibilità” per la nuova sistemazione della terraferma).

Estratto: «Nel caso di specie, pur trattandosi di un atto concernente un’area del demanio idrico, non è dato rinvenire alcun profilo di incidenza, nemmeno potenziale, del provvedimento adottato dal Comune di Arona sull’esistente regime delle acque pubbliche (quelle del Lago Maggiore): la sanatoria dell’occupazione di fatto dell’area – sanatoria che di per sé non è in grado, astrattamente, di incidere sul regime delle acque – è stata negata dal Comune per ragioni affatto inerenti a quel regime (mancanza del requisito del possesso ad una certa data; già avvenuta approvazione di uno “studio di fattibilità” per la nuova sistemazione dell’area dell’“ex Lido”, concernente tuttavia la terraferma), ciò costituendo quindi la riprova che né il potere esercitato, né la funzione in concreto perseguita, erano nella specie attinenti, nemmeno indirettamente, alla materia delle acque pubbliche. Non vi è dunque spazio per l’applicazione della speciale regola di riparto di cui all’art. 143, comma 1, lett. a, del r.d. n. 1775 del 1933, con conseguente mantenimento della giurisdizione presso questo Giudice amministrativo ai sensi delle ordinarie regole di riparto.»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del T.S.A.P. la controversia avente ad oggetto una richiesta di autorizzazione finalizzata all’ottenimento di una subconcessione di derivazione di acqua da un corso d'acqua per la realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica.

Estratto: «1.1. Con la prima eccezione si assume l’inammissibilità dei ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.1.2. L’eccezione è fondata.La controversia in esame si riferisce ad una richiesta di autorizzazione finalizzata all’ottenimento di una subconcessione di derivazione di acqua...
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Sintesi: Rientrano a pieno titolo nella giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche le controversi relative non solo alla legittimità dell'atto finale, ma anche quelle relative al modo di svolgimento del procedimento tipizzato dal Tu n.1775 del 1933, con cui la pubblica amministrazione provvede sulla concessione di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, in ragione del noto nesso funzionale tra atto e procedimento, che evidenzia come, in ambedue i casi, si verta comunque in materia attinente ad interessi pubblici connessi al regime delle acque.

Estratto: «il Collegio ritiene che sia manifesto il difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che, in realtà, attraverso una domanda di accesso agli atti amministrativi, la ricorrente mira invece ad incidere sul procedimento di affidamento della concessione di derivazione di cui al TU n.1775 del 1933, invocandone il rispetto secondo la propria interpretazione soggettiva.Rientrano a pieno titolo nella giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche le controversi relative non solo alla legittimità dell'atto finale (T.A.R. Trento 8 ottobre 2008 n. 250), ma anche quelle relative al modo di svolgimento del procedimento tipizzato dal Tu n.1775 del 1933, con cui la pubblica amministrazione provvede sulla concessione di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, in ragione del noto nesso funzionale tra atto e procedimento, che evidenzia come, in ambedue i casi, si verta comunque in materia attinente ad interessi pubblici connessi al regime delle acque (cfr. anche Tribunale superiore delle acque pubbliche, 21 gennaio 2010 , n. 6).Del resto, tale interpretazione appare altresì conforme al principio di concentrazione, e quindi di effettività, della tutela giurisdizionale.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del T.S.A.P. unicamente con riguardo ai provvedimenti che influiscono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche: pertanto, la controversia sulla concessione all'estrazione e derivazione di acque sotterranee di un pozzo artesiano è di giurisdizione del G.A..

Estratto: «Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione, formulata dalla controinteressata Caputi Jambrenghi Grazia, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche in ordine alla decisione della presente controversia (avente ad oggetto l’annullamento d’ufficio da parte della amministrazione regionale del precedente atto di revoca della concessione alla estrazione e derivazione delle acque sotterranee del pozzo artesiano sito in territorio di Ruvo di Puglia, contrada Bosco Cipriani - Marinelli, individuata al foglio di mappa n. 83 – particella n. 28).Ritiene questo Collegio che debba affermarsi il radicamento della giurisdizione amministrativa poiché, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 3 novembre 1993, n. 10826 e Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 1993, n. 12167), sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143 r.d. n. 1775/1933 unicamente con riguardo ai provvedimenti che influiscono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche. Nel caso di specie il provvedimento impugnato riguarda una vicenda che, come si vedrà successivamente, non risulta in alcun modo abbia a che vedere con il regime delle acque pubbliche.»

Sintesi: La concessione demaniale per occupazione di un’area portuale per pontile galleggiante, specchio d’acqua, terrapieno, scivolo d’alaggio e boe d’ormeggio ha un’indubbia incidenza sul regime delle acque pubbliche, andando a disciplinare le modalità di utilizzazione di una porzione di lago. Pertanto, in tal caso, in caso di ricorso avverso la concessione, sussiste la giuridsdizione del T.s.a.p.

Estratto: «3. L'art. 143 comma 1 lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, attribuisce alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche “ i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche”.4. La giurisprudenza interpreta tale disposizione ritenendo attratti alla giurisdizione del T.s.a.p. i ricorsi contro i provvedimenti che incidono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche - inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione sotto l'aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo - e che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quelle acque (Cassazione civile , sez. un., 27 ottobre 2006, n. 23070; Cassazione civile , sez. un., 12 dicembre 1996, n. 11090; Cons. Stato, sez. V 19 marzo 2007 n. 1296; Tribunale sup.re acque, 11 ottobre 2002, n. 127). Deve trattarsi di provvedimenti impeditivi o limitativi della realizzazione degli interessi pubblici inerenti al suddetto regime, o a tali interessi strettamente connessi (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2091).6. Il provvedimento impugnato con il ricorso principale ha ad oggetto una concessione demaniale per occupazione di un’area portuale per pontile galleggiante, specchio d’acqua, terrapieno, scivolo d’alaggio e boe d’ormeggio. Tale atto ha un’indubbia incidenza sul regime delle acque pubbliche, andando a disciplinare le modalità di utilizzazione di una porzione di lago: le acque costituiscono l’oggetto stesso della concessione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2006 , n. 664).5. Laddove i provvedimenti amministrativi impugnati sono caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrono, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, sussiste, invero, la giurisdizione del T.s.a.p. (Cass. civ., sez. un., 21 giugno 2005, n. 13293; la fattispecie sottoposta in tale occasione all’esame della Cassazione era analoga a quella oggetto del presente giudizio, attenendo alla revoca della concessione per l'occupazione di un'area demaniale e degli spazi d'acqua antistanti, per l'esercizio di attività sportiva).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DETERMINAZIONE CANONE

Sintesi: L'illegittimità degli atti amministrativi che sono presupposto della determinazione dei canoni può essere fatta valere mediante impugnativa, in via principale, davanti al giudice amministrativo, in particolare davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Estratto: «secondo costante giurisprudenza, in primo luogo della Corte di cassazione, le controversie in materia di canoni per la concessione di beni del demanio idrico, di cui fa parte come è ovvio anche il demanio lacuale per cui è causa, rientrano appunto fra quelle in materia di acque pubbliche, vuoi perché relative comunque a “diritti di utilizzazione di acque pubbliche”...
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Sintesi: La controversia relativa ad provvedimento con cui la Regione richiede il pagamento di canoni demaniali per l'estrazione di materiali litoidi al soggetto che aveva ottenuto una concessione per interventi di manutenzione ordinaria di beni del demanio idrico rientra nella giurisdizione del T.S.A.P., qualora siano unitamente ad esso siano impugnati anche gli atti relativi alla concessione (disciplinare, provvedimento di approvazione del disciplinare e dello schema di convenzione).

Estratto: «Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo TAR. E’ ben vero che, come ormai chiarito da una pressoché costante giurisprudenza ( ad es. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 novembre 2009 , n. 10719) la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche richiede che il “provvedimento gravato sia caratterizzato da una incidenza "diretta" sulla materia delle acque pubbliche nel senso che concorra, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse “. Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento della Direzione Provinciale Lavori Pubblici n. 44238 del 23.12.2009 non rientrerebbe in tale ambito, trattandosi di atto solo strumentalmente inserito nel procedimento finalizzato ad incidere sul regime delle acque pubbliche, nel quale invece rientra sicuramente la concessione de quo, che riguarda un progetto di manutenzione dell’alveo con metodologie di intervento consistenti “parte nell’asporto dei materiali ghiaiosi e parte nel ritombamento di depressioni e erosioni, volte alla correzione ed al miglioramento delle condizioni di reflusso..”, tanto che l’intervento risulta essere stato autorizzato perché appare “consentire miglioramenti del regime idraulico del corso d’acqua interessato ..”. L’atto del 23.12.2009 consiste infatti solo nella richiesta di pagamento di una parte di canone ritenuta mancante, con la maggiorazione prevista dal disciplinare per i pagamenti tardivi e la applicazione della previsione del disciplinare di esclusione per un biennio da ulteriori concessioni di estrazione nei corsi d’acqua. Tuttavia il Collegio deve concludere per la spettanza della giurisdizione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche perché il ricorso risulta essere rivolto anche nei confronti dello stesso disciplinare di concessione 15.9.2008 n. 7/08, del provvedimento di approvazione dello stesso e di quello di approvazione del relativo schema di convenzione. Si tratta quindi di atti che sono direttamente afferenti alla concessione, la quale , avendo ad oggetto “interventi di manutenzione ordinaria del fiume Tagliamento in Comune di Venzone…”, come sopra già riepilogati, rientra indubbiamente nell’ambito della giurisdizione attribuita al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dal r.d. 11 dicembre 1993 n. 1775 (art. 143 comma 1, lett. a), nella quale deve confluire pertanto anche l’impugnativa dell’atto della Direzione Provinciale Lavori Pubblici n. 44238 del 23.12.2009, che è atto conseguente.Va precisato comunque che tale atto, anche autonomamente considerato, non rientrava nella giurisdizione di questo TAR, perché l’art. 5 della L. 1034/10971, pur devolvendo alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, in sede di giurisdizione esclusiva, i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, demanda alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti indennità, canoni ed altri corrispettivi, con l’esclusione – come chiarito dall’elaborazione giurisprudenziale - di quelle in cui si faccia questione di interessi legittimi, ipotesi in cui viene in rilievo il potere discrezionale dell’Amministrazione volto a stabilire in concreto la misura del canone, quale questione meramente consequenziale rispetto a quella principale vertente sulla qualificazione giuridica o sulla natura intrinseca dell’atto concessorio.Nel caso di specie era ictu oculi evidente che per la risoluzione della controversia concernente la legittimità dell’addebito contestato non veniva richiesto al giudice un sindacato sui poteri esercitati dall’amministrazione per la determinazione del canone – ad esempio sulla scelta tra più criteri da utilizzare in seno al rapporto concessorio per la quantificazione del canone – e nemmeno venivano in discussione tali poteri, perché si controverteva solo della loro corretta applicazione in relazione allo specifico rapporto concessorio.Infatti parte ricorrente non contestava la richiesta dei canoni quale effetto di una valutazione discrezionale dell’amministrazione in merito alla corretta qualificazione del rapporto concessorio bensì la correttezza di un ricalcolo matematico effettuato dall’amministrazione regionale come da relativo Disciplinare, nel quale si trovano definiti in maniera dettagliata, tale da non lasciare spazio ad alcuna attività discrezionale, i criteri per l’ammontare del canone dovuto, che, se per caso dovesse risultare sbagliato, lo sarà stato per un eventuale errore afferente i dati numerici di partenza o la stessa esattezza dell’operazione effettuata.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.