Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 49, comma 2, del d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010, che ha integralmente riscritto il comma 6-bis dell’art. 14-ter della l. n. 241/1990, inglobandovi il comma 9 dello stesso articolo, ora abrogato, è stato eliminato qualunque riferimento alla necessità del provvedimento finale. Pertanto, deve ritenersi superata la precedente struttura dicotomica del modello della Conferenza di Servizi decisoria per cui nell’attuale assetto la determinazione finale della Conferenza rappresenta sia il momento terminale di questa, sia il provvedimento conclusivo del procedimento. Ne consegue che la determinazione conclusiva, avendo valore provvedimentale e non più di atto endoprocedimentale, è dotata di immediata lesività e, come tale, è immediatamente impugnabile.
Estratto: «In particolare va sottolineato che l’art. 49, comma 2, del d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010, ha integralmente riscritto il comma 6-bis dell’art. 14-ter della l. n. 241/1990, inglobandovi il comma 9 dello stesso articolo, ora abrogato. Per effetto di dette modifiche, mentre il precedente (ed abrogato) comma 9 disponeva che fosse il provvedimento finale – adottato in conformità alla determinazione conclusiva – a sostituire ogni autorizzazione, concessione, nulla osta od atto di assenso di spettanza delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, il Legislatore del 2010 ha eliminato qualunque riferimento alla necessità del provvedimento finale. Pertanto, deve ritenersi superata la precedente struttura dicotomica del modello della Conferenza di Servizi decisoria, articolantesi in una fase che si concludeva con la determinazione della Conferenza, dotata di mera valenza endoprocedimentale e come tale non impugnabile, ed in un’ulteriore fase che si concludeva con il provvedimento finale, unico atto impugnabile, in quanto provvisto di valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente determinativa della fattispecie ed incidente sulle situazioni degli interessati (v. T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 giugno 2012, n. 1104; T.A.R. Umbria, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 192). Nell’attuale assetto, al contrario, la determinazione finale della Conferenza rappresenta sia il momento terminale di questa, sia il provvedimento conclusivo del procedimento: quindi, come nota anche la più recente dottrina, la determinazione conclusiva, avendo valore provvedimentale e non più di atto endoprocedimentale, è dotata di immediata lesività e, come tale, è immediatamente impugnabile.Tanto premesso in linea generale, deve ritenersi (come già osservato in sede cautelare) che, nel caso di specie, il verbale della Conferenza di Servizi del 24 ottobre 2012 rechi, altresì, la determinazione conclusiva della Conferenza stessa, cioè il provvedimento finale dotato di valenza lesiva e soggetto ad impugnazione: per l’effetto, essendo il ricorso diretto contro la suddetta determinazione, esso va considerato pienamente ammissibile.A tale conclusione si arriva sulla base dei seguenti elementi:a) l’inciso finale del menzionato verbale, in cui si legge che il R.U.P., preso atto di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi, ha dichiarato chiusa la medesima Conferenza con parere negativo nei confronti del progetto presentato dalla TIDUE S.r.l.;b) la successiva dichiarazione del R.U.P. di conclusione del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi;c) il fatto che, sebbene la Conferenza di Servizi si sia tenuta presso gli uffici della Regione Lazio, l’Amministrazione procedente è stata il Comune di Latina, come dimostra l’intera conduzione dei lavori da parte del R.U.P., dirigente del predetto Comune.Da quanto detto discende che la necessità di un’ulteriore pronuncia dell’Amministrazione comunale (evocata dalla difesa comunale a supporto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso e che viene richiamata, per la verità, dalla prima citata nota del Comune prot. n. 126808 del 14 novembre 2012) è, a ben vedere, inesistente: il pretendere che il privato attenda tale ulteriore pronuncia significa, in realtà, riprodurre lo schema dell’abrogato art. 14-ter, comma 9, della l. n. 241/1990, in contrasto con le già riferite modifiche a detto articolo apportate dal Legislatore del 2010. Donde, in ultima analisi, l’infondatezza della suesposta eccezione di inammissibilità.»
Sintesi: La determinazione della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha mera valenza endoprocedimentale, posto che solo la determinazione adottata dall'Amministrazione competente all'esito della conferenza, rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento e impugnabile in sede giurisdizionale.
Estratto: «3. Sempre in via preliminare, le difese resistenti (in specie comunali) hanno formulato alcune eccezioni, nei termini di inammissibilità per carenza di interesse e di irricevibilità per tardività, in ordine agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi nonché di precedente variante al puc. Tali eccezioni sono destituite di fondamento, sia con riferimento all’accordo di variante al puc, sia relativamente al puo. 3.1 Sotto il profilo generale, va ribadito con la condivisa e prevalente opinione giurisprudenziale che il termine per impugnare la variante ad un p.r.g. che non è destinata a disciplinare l'intero territorio comunale, ma ha un contenuto particolare che incide in concreto soltanto su alcune aree, non decorre dalla pubblicazione (in genere della delibera regionale di approvazione nel BUR) e neppure dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato, bensì dalla data in cui risulta che l'interessato abbia acquisito la piena conoscenza degli atti impugnati (cfr. ex multis CdS n. 9222013 e 75022004); ciò in specie nei confronti dei soggetti proprietari di aree diverse, sebbene limitrofe a quelle direttamente disciplinate dalla variante di estremo dettaglio, quale quella di specie.3.2 Sotto il profilo della pianificazione attuativa, poi, l’impugnativa appare ammissibile e tempestiva, sia rispetto al solo atto di approvazione, sia a fronte della determina conclusiva successiva alla conferenza di servizi: sotto il primo versante, in quanto l’impugnativa della previa adozione costituisce pacifico esercizio facoltativo, come più volte ribadito dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio a mente della quale “l'impugnazione della delibera di adozione dello strumento urbanistico, sebbene immediatamente lesiva, costituisce soltanto una facoltà, in quanto i vizi ad essa riferibili possono essere dedotti in sede di impugnazione della deliberazione di approvazione”; sotto il secondo versante, in quanto costituisce parimenti principio consolidato quello per cui la determinazione della conferenza, anche se di tipo decisorio, ha mera valenza endoprocedimentale, posto che solo la determinazione adottata dall'Amministrazione competente all'esito della Conferenza di Servizi, rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento e impugnabile in sede giurisdizionale. A quest’ultimo riguardo il principio si coniuga con l’altro, a mente del quale la Conferenza di Servizi costituisce un modulo organizzativo volto all'acquisizione dell'avviso di tutte le Amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi rilevanti, finalizzato all'accelerazione dei tempi procedurali, mediante un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti, per cui la Conferenza non si identifica con un nuovo organo separato dai singoli partecipanti, non trattandosi di organo collegiale oppure di ufficio speciale della P.A..Nel caso di specie, pertanto, l’impugnativa appare ammissibile e tempestiva in relazione all’atto provinciale di approvazione del puo sulla scorta delle indicazioni emerse in sede di conferenza di servizi deliberante, di cui l’atto provinciale stesso costituisce determinazione conclusiva ai sensi della disciplina di cui all’art. 14 ter legge 241 cit.. Inoltre, va ribadito con la migliore giurisprudenza che il termine per impugnare il piano particolareggiato da parte dei soggetti che da esso si reputano direttamente incisi comincia a decorrere dalla notifica individuale ovvero dalla piena conoscenza e non dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (Tar Lazio 30232011)»
Sintesi: Non è autonomamente impugnabile la determinazione positiva assunta nell'ambito della conferenza di servizi prevista per l'approvazione dei progetti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dovendo piuttosto essere impugnato il provvedimento autorizzativo finale adottato dall'autorità competente in funzione del quale è chiamata ad esprimersi la conferenza di servizi.
Estratto: «3) Il Collegio passa a scrutinare l’eccezione di inammissibilità, formulata dalla società controinteressata e dalla Provincia di Genova, per quanto riguarda il ricorso di cui al R.G. 19/1999, in quanto l’impugnata determinazione finale della Conferenza di servizi risulterebbe essere atto endoprocedimentale propedeutico alla deliberazione finale della Provincia e, come tale, non autonomamente impugnabile.L’eccezione si rivela fondata.La Conferenza di servizi di cui è stato impugnato l’esito è da inquadrarsi nella categoria delle conferenze di servizi di natura istruttoria.Su questo punto, che avrà ripercussioni anche per quanto riguarda il merito del ricorso, il Collegio osserva come la conferenza di servizi è stata indetta ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 21.2.1995, n. 11 (Disciplina delle attività di smaltimento). Tale articolo prevedeva che “2. L'approvazione dei progetti è effettuata dalla Provincia previa istruttoria della conferenza provinciale cui partecipano la Regione, il Comune e le altre pubbliche amministrazioni interessate. 3. La conferenza provinciale effettua la verifica della compatibilità con le esigenze ambientali e territoriali….7. L'approvazione del progetto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e degli altri enti locali, nonché intese, concerti, nulla osta od assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche qualora le stesse siano intervenute nella conferenza. L'approvazione del progetto costituisce altresì variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.Ciò sulla base dell’analoga disciplina statale dettata prima dall'art. 3 bis del D.L.31.8.1987, n. 361 (convertito con legge n. 441/1987) e, successivamente, dall’art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, in vigore al rilascio dell’autorizzazione in esame.Secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, la conferenza di servizi prevista per l'approvazione dei progetti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ha carattere istruttorio e non decisorio, rappresentando uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti, a cui sono quindi affidati compiti di natura istruttoria (T.A.R. Roma Lazio, sez. I, 5 dicembre 2007, n. 12470; T.A.R. Milano Lombardia, sez. IV, 21 novembre 2008, n. 5534; Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3505; T.A.R. Genova Liguria, sez. I, 28 settembre 2002, n. 984). La disciplina dettata in materia per il rilascio dell’autorizzazione esclude, difatti, la sussistenza degli specifici caratteri propri della conferenza decisoria, in quanto l'assenza di richiami all'unanimità (vigente per la conferenza decisoria all'epoca dell'adozione del D. Lgs. n. 22/1997) e la stessa terminologia utilizzata dal legislatore depongono nel senso di escludere gli effetti propri della conferenza decisoria (T.A.R. Genova Liguria, sez. I, 28 settembre 2002, n. 984) e l’applicabilità delle disposizioni successivamente dettate dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per superare le ipotesi di dissenso.In tale contesto, quindi, la determinazione positiva assunta nell’ambito della Conferenza di servizi risulta essere un atto della fase istruttoria del procedimento di autorizzazione dell’insediamento, compiuto in funzione del provvedimento definitivo adottato dalla competente autorità procedente, nel caso di specie, la Provincia di Genova.Tale determinazione non risulta, quindi, essere autonomamente impugnabile a causa della sua natura endoprocedimentale, quale atto meramente istruttorio ed interno, e della conseguente sua assenza di lesività.Le eventuali illegittimità attinenti alla suddetta determinazione devono, difatti, in questi casi essere fatte valere nell’ambito dell’impugnativa della decisione finale assunta della competente autorità.Sotto questo profilo, peraltro, il Comune di Genova ha regolarmente impugnato (con il ricorso di cui al R.G. 1234/99) la deliberazione finale della Giunta Provinciale n. 308 del 16.6.1999 di approvazione del progetto, riproponendo peraltro le censure sollevate nei confronti delle determinazioni della Conferenza di servizi.Per tali ragioni il ricorso di cui al R.G. 19/1999 deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.»
Sintesi: Ai fini dell’impugnazione in sede giurisdizionale è necessaria la attuale e concreta lesività, e non anche la definitività, dell’atto amministrativo: pertanto, è ammissibile l'impugnazione del verbale di una conferenza di servizi in cui le Amministrazioni abbiano riversato la propria posizione sul progetto, esprimendo delle determinazioni che conformino il contenuto anche dei successivi atti e delle successive intese costituendo il loro necessario presupposto giuridico ed operativo.
Estratto: «In particolare, si afferma che il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione ad agire, ed inoltre per la natura di atto endoprocedimentale del verbale definitivo della conferenza dei servizi, quale atto finalizzato alla sottoscrizione dell' accordo di programma ai sensi dell' art. 34 del d.lgs. 267/2000, alla cui sottoscrizione è subordinato ogni effetto dell'accordo raggiunto in sede di conferenza dei servizi, che quindi non può essere lesivo di alcuna situazione giuridica soggettiva in quanto mero atto endoprocedimentale. Rileva inoltre, si prosegue, l’omessa impugnazione degli atti successivamente approvati, in particolare dell'accordo di programma ex art. 34 sottoscritto dal Sindaco del Comune di Fiumicino e dal Presidente della Regione Lazio in data 18 marzo 2005 e della deliberazione del Consiglio Comunale 18/2005, avente ad oggetto la ratifica del suddetto accordo, pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal 14 al 29 aprile 2005. Il Collegio non ritiene tuttavia meritevoli di accoglimento le predette eccezioni, in quanto ai fini dell’impugnazione in sede giurisdizionale è necessaria la attuale e concreta lesività, e non anche la definitività, dell’atto amministrativo, e la conferenza di servizi, lungi dall’essere un mero espediente di accelerazione procedurale, ai sensi della legge n. 241/1990 costituisce il luogo ove tutte le diverse Amministrazioni spendono, secondo le regole ed i tempi normativamente previsti, la propria definitiva e motivata posizione circa la conformità del progetto (in questo caso urbanistico ed edilizio) in esame agli interessi pubblici coinvolti.Non pare quindi revocabile in dubbio la sussistenza ed il permanere di un interesse attuale e differenziato della ricorrente ad impugnare le determinazioni rese ai fini del verbale della conferenza da parte delle Amministrazioni che avrebbero dovuto tutelare gli interessi da essa oggi azionati, e che continuano a conformare i contenuti dei successivi atti e delle successive intese costituendo il loro necessario presupposto giuridico ed operativo. In questo senso, il richiamo del ricorso all’impugnazione del verbale contenente le statuizioni delle Amministrazioni e degli Enti pubblici partecipanti alla conferenza nonché degli atti successivi e conseguenti, nella specifica fattispecie in esame, non può essere ridotto ad una mera clausola di stile priva di contenuto e deve essere altresì saldata con le ulteriori impugnazioni mosse con il sesto ed ultimo ricorso in epigrafe, individuando i contenuti dell’attività amministrativa concretamente ed attualmente lesivi ed impedendo al Collegio di dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità del ricorso.Quanto, poi, alla eccepita inammissibilità o improcedibilità del ricorso per mancata impugnativa del parere dell'ENAC prot. 8440D7R del 23.12.2004, cioè di un atto intervenuto in data successiva al verbale definitivo della seduta del 14.12.2004 della Conferenza di Servizi senza essere da esso previsto, e quindi non ricompreso nell’impugnativa dalla previsione dell’atto di ricorso riferita agli atti consequenziali a tale verbale ed esplicitamente impugnati con il ricorso stesso, osserva il Collegio che tale parere non contiene determinazioni lesive degli interessi di ADR, ma solo prescrizioni per il Comune per così dire interpretative in senso limitativo dei risultati della conferenza impugnati, e quindi può casomai incidere sul merito del giudizio sminuendo il rilievo delle censure mosse, ma non sulla sua ammissibilità e procedibilità.»
Sintesi: L'amministrazione in sede giurisdizionale può dedurre profili di doglianza anche diversi da quelli sollevati in sede di partecipazione alla conferenza: oopinando diversamente, invero, si limiterebbe indebitamente l’esercizio del diritto d’azione costituzionalmente garantito.
Estratto: «Va disaminata poi l’eccezione di (parziale) inammissibilità del gravame sollevata dalla controinteressata, la quale sostiene che sarebbe inammissibile la proposizione - in sede di ricorso giurisdizionale - di due profili di doglianza che non erano stati sollevati dall’Ammnistrazione in sede di conferenza di servizi.In sostanza, si afferma che l’Amministrazione comunale verrebbe ad essere limitata, nell’esercizio dell’azione giurisdizionale, alla sola (ri) proposizione delle doglianze sollevate in sede di partecipazione alla conferenza: ciò in relazione al disposto dell’art. 14 ter della L. n. 241/90 che considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non abbiano espresso definitivamente la loro volontà .L’eccezione va rigettata.L’art. 14 ter cit.è norma di carattere procedimentale, avente un suo scopo ben preciso e determinato nell’ambito della struttura denominata conferenza di servizi. La norma non prevede affatto una preclusione d’ordine processuale all’esercizio del diritto d’azioneL’interpretazione proposta – oltre a non trovare alcun riscontro sia nel dato letterale sia nel profilo sistematico- perviene a una conclusione che limiterebbe l’esercizio del diritto d’azione costituzionalmente garantito.Va soggiunto che neppure va rilevata alcuna similitudine con l’unica fattispecie nella quale la giurisprudenza rileva una preclusione: quella dell’impugnativa del rigetto del ricorso gerarchico, affermandosi che con il ricorso giurisdizionale volto all'impugnativa di una decisione gerarchica non possono dedursi censure diverse da quelle originariamente versate in sede contenziosa amministrativa (cfr. ex multis Cons. St., Sez. IV, 5 settembre 2008 n. 4231) . Tale preclusione è giustificata con il rilievo che altrimenti, si eluderebbe il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, L. n. 1034 del 6 dicembre 1971 (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 23 aprile 2010 n. 925; T.A.R. Milano, Sez. III, 23 aprile 2009 n. 3568; T.A.R. Napoli, Sez. VI, 20 maggio 2009 n. 2752), rilievo che, all’evidenza, non è proponibile in relazione alla conferenza di servizi.»
Sintesi: Le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria rivestono natura endoprocedimentale, con la conseguenza che l’atto finale della conferenza viene poi fatto proprio dall’Amministrazione procedente con l'adozione del provvedimento finale che ha valenza esoprocedimentale ed esterna ed quello effettivamente va ad incidere sulla sfera giuridica degli interessati facendo sorgere l’’interesse all’impugnazione.
Estratto: «3. Va, altresì, disattesa l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso a tutti i soggetti istituzionali partecipanti alla conferenza di servizi.Come è ormai pacificamente ritenuto, il modulo procedimentale della conferenza di servizi non altera le regole che presiedono, in via ordinaria, all'individuazione delle Autorità resistenti...
[...omissis...]
Sintesi: È inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale di una conferenza di servizi istruttoria.
Estratto: «Il ricorso va dichiarato inammissibile per avere il ricorrente impugnato un atto endoprocedimentale, non definitivo, siccome emanato dalla conferenza di servizi di natura istruttoria e non decisoria. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.»
Sintesi: È inammissibile il ricorso proposto contro il verbale della conferenza di servizi indetta dalla Capitaneria di Porto per l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima.
Estratto: «7) In via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, siccome proposto avverso un atto di natura endoprocedimentale privo di efficacia lesiva.8) Osserva, in particolare, che la conferenza di servizi in argomento è riconducibile alla tipologia c.d. “istruttoria”, finalizzata al preliminare esame delle domande presentate e all’acquisizione dei pareri dei soggetti pubblici coinvolti nel procedimento.9) Il verbale impugnato non contiene alcuna statuizione di tipo provvedimentale ma si limita a registrare i pareri favorevoli delle amministrazioni intervenute al rilascio, da parte della Capitaneria di Porto, di un provvedimento temporaneo (fino al 31.12.2002) che consenta alla soc. Cantieri Navali Rizzardi (che aveva a sua volta presentato domanda di concessione in data 14.11.2000 n.d.r.) di utilizzare lo scalo lo scalo d’alaggio e l’area pertinente.10) Peraltro, non si tratta di pareri vincolanti, posto che la Capitaneria di Porto rimaneva libera nell’esercizio della propria potestà discrezionale di rilasciare o meno detta concessione temporanea.»
Sintesi: La violazione della disposizione della legge 241/1990 che impone di chiedere integrazioni documentali "una sola volta" nel corso della conferenza di servizi può essere dedotta unicamente dall'interessato e non dalle amministrazioni che abbiano presentato il proprio dissenso, poiché è una norma concepita ad esclusiva tutela della posizione ricoperta da coloro che sono interessati alla approvazione del progetto.
Estratto: «2. I motivi rubricati alle lettere b) e c), con i quali si denunzia rispettivamente la violazione (o meglio, il superamento) del termine previsto per la conclusione del procedimento AIA, nonché la violazione della disposizione della legge n. 241 che impone di chiedere integrazioni documentali “una sola volta” nel corso della conferenza di servizi, debbono invece essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, dato che si tratta di prescrizioni – quelle contenute nelle norme appena enunciate – di carattere acceleratorio ovvero poste a presidio della semplificazione del relativo procedimento amministrativo, come tali concepite ad esclusiva tutela della posizione ricoperta da coloro che sono interessati alla approvazione del progetto (ossia i suoi proponenti), e certamente non anche a vantaggio di chi è invece interessato, come il comune che in questa sede ricorre, al rigetto della medesima iniziativa.E ciò a tacere del fatto che, con riferimento al superamento del termine di 150 giorni, i termini del procedimento amministrativo, in assenza di espressa contraria previsione normativa, sono da considerarsi sempre ordinatori e mai perentori.Inconferente è poi il richiamo alla disposizione di cui all’art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 59 del 2005, il quale prevede che “l’autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda … comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 … Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale … di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.Pertanto, la suddetta pubblicazione, operata ai fini della presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse, ha ad oggetto i tratti essenziali del progetto e della procedura (localizzazione, nominativo gestore e autorità competente) non anche elementi richiesti dalle amministrazioni ai fini di un più approfondito esame della pratica.Ebbene nel caso di specie, mentre gli aspetti c.d. essenziali erano già presenti nella pubblicazione regolarmente avvenuta in data 28 giugno 2007, la successiva produzione documentale – pur se avvenuta sino al 14 gennaio 2009 – non era da ritenere alla stregua di modifica sostanziale al progetto (né parte ricorrente ha fornito idonea dimostrazione in tal senso), con ogni conseguenza in ordine alla non obbligatorietà quanto alla riedizione dell’onere informativo. I suddetti motivi debbono dunque essere rigettati.»
Sintesi: Alcun carattere lesivo può riscontarsi nella nota di convocazione di un “incontro tecnico preliminare” alla Conferenza di servizi per la localizzazione dell’opera pubblica, in quanto atto endoprocedimentale meramente preparatorio alla convocazione della Conferenza stessa, privo di alcuna immediata e concreta lesività.
Sintesi: Si rivela immediatamente e direttamente lesiva della sfera giuridica dei destinatari, in quanto idonea a comprimere il diritto di proprietà, la delibera di approvazione e localizzazione del progetto adottata all’esito della conferenza di servizi ex art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, comportante la dichiarazione di pubblica utilità.
Estratto: «3.2.- Alcun carattere lesivo può infine riscontarsi nella nota di convocazione di un “incontro tecnico preliminare” alla Conferenza di servizi per la localizzazione dell’opera pubblica, in quanto atto endoprocedimentale meramente preparatorio alla convocazione della Conferenza stessa, privo di alcuna immediata e concreta lesività. Invero, si rivela immediatamente e direttamente lesiva della sfera giuridica dei destinatari, in quanto idonea a comprimere il diritto di proprietà, solo la delibera di approvazione e localizzazione del progetto adottata all’esito della conferenza di servizi ex art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 09 aprile 2009 , n. 293).»
Sintesi: Il ricorso giurisdizionale va notificato a tutte le autorità amministrative partecipanti alla conferenza di servizi che abbiano adottato un atto che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente, se fosse stato emanato al di fuori della conferenza; tuttavia non rivestono qualifica di litisconsorti necessari quelle amministrazioni di cui non sia censurato l'esercizio delle attribuzioni amministrative.
Estratto: «2.3.1. Per altro verso, la Regione deduce l’inammissibilità per difetto di contraddittorio sia del ricorso introduttivo, sia di quello per motivi aggiunti, non notificati al Comune di Montespertoli, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Circondario Empolese – Valdelsa, pur rappresentati nelle conferenze di servizi esterne che hanno preceduto l’emanazione degli atti impugnati. In effetti, poiché la conferenza di servizi rappresenta un modulo procedimentale e non un ufficio speciale della P.A. autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, la giurisprudenza condivisibilmente ritiene che il ricorso giurisdizionale vada notificato a tutte le autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di servizi abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente, o, per meglio dire, un atto che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente, se fosse stato emanato al di fuori della conferenza (giurisprudenza costante, fra le molte cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2007, n. 1920; id., 30 dicembre 2006, n. 8259). Ma poiché nel caso in esame, come si vedrà nel prosieguo, nessuna delle doglianze svolte dai ricorrenti è diretta a censurare l’esercizio, in seno alle conferenze di servizi (in particolare, alla conferenza del 23 marzo 2007, convocata nell’ambito del procedimento per la VIA), delle attribuzioni amministrative riservate agli enti sopra menzionati, deve escludersi che questi rivestano il ruolo di litisconsorti necessari.»