Sintesi: L'art. 53 del DPR n. 327/2001, ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all'esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità, sicché, una volta attivato il procedimento caratterizzato dall'esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.
Estratto: «--- 1. Il Collegio procede in via prioritaria all’esame della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune intimato.Al fine di definire la questione occorre, sotto un primo aspetto, puntualizzare il petitum del ricorso con il quale si chiede l’annullamento della procedura ablatoria...
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Sintesi: Le ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – sono devolute alla giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione...
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Sintesi: Le ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – sono devolute alla giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. Premesso che si ritiene di prescindere dalla richiesta di interruzione del giudizio attesi i profili sia di inammissibilità che di infondatezza del gravame, in punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale...
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Sintesi: La controversia relativa al risarcimento del danno subìto dal privato appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora i "comportamenti" posti in essere dall'Amministrazione abbiano ad oggetto non già attività materiali sorrette dall'esplicazione del potere, ma condotte poste in essere dalla pubblica amministrazione anche in vista del perseguimento di interessi pubblici, in forza di atti che li hanno almeno originariamente connotati quali esplicazione del potere pubblico.
Estratto: «In base alle considerazione che precedono va altresì affermata la giurisdizione di questo G.A in relazione alla controversia risarcitoria/restitutoria istaurata con il ricorso in epigrafe.Invero, va rilevato che i comportamenti materiali dell'Amministrazione, proprio perché non più sorretti da atti autoritativi (come è avvenuto nella fattispecie di cui in causa), vanno effettivamente ricondotti sotto il regime dell'illecito aquiliano; tuttavia, la controversia relativa al risarcimento del danno subìto dal privato appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dal momento che i detti "comportamenti" hanno ad oggetto non già attività materiali sorrette dall'esplicazione del potere, ma condotte poste in essere dalla pubblica amministrazione anche in vista del perseguimento di interessi pubblici, in forza di atti che li hanno almeno originariamente connotati quali esplicazione del potere pubblico (Corte costituzionale, sentenza 3-11 maggio 2006, n. 191 e Consiglio Stato, sez. IV, 12 febbraio 2010 , n. 801).»
Sintesi: Con la sentenza della Corte cost. n. 191/ 2006 il confine tra le due giurisdizioni è tracciato in modo chiaro e netto: laddove il comportamento sia riconducibile, anche “mediatamente”, all’esercizio del potere pubblico, compete al G.A. di conoscere le controversie relative al comportamento e ai suoi effetti, con la stessa ampiezza di poteri giurisdizionali propri della tutela risarcitoria, ossia, “sia per equivalente sia in forma specifica”.
Estratto: «Sotto altro aspetto, l’eccezione di difetto di giurisdizione amministrativa risulta, in ogni caso, destituita di fondamento, posto che, come esattamente osservato dal giudice amministrativo lucano nella citata ordinanza, intervenuta l’incontestata approvazione del progetto dell’opera pubblica, con valenza ex lege di declaratoria di pubblica utilità (con la deliberazione di Giunta municipale n. 566 del 14 settembre 1984, richiamata dagli appellati, cui ha fatto seguito il decreto sindacale di occupazione n. 744 del 18 gennaio 1985), non si è in presenza di un mero comportamento, sebbene di una condotta dell’amministrazione direttamente collegata all’esercizio del potere pubblico concernente l’apprensione del bene ai fini della realizzazione di un’opera pubblica, nei sensi precisati appunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 dell’11 maggio 2006.La Consulta ha chiarito, a proposito, che “deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto”.Il confine tra le due giurisdizioni è così tracciato in modo chiaro e netto: laddove il comportamento sia riconducibile, anche “mediatamente”, all’esercizio del potere pubblico, compete al G.A. di conoscere le controversie relative al comportamento e ai suoi effetti, con la stessa ampiezza di poteri giurisdizionali propri della tutela risarcitoria, ossia, come chiarito ancora dalla Corte Costituzionale “sia per equivalente sia in forma specifica”, laddove la restituzione del bene immobile costituisce, appunto, reintegrazione in forma specifica della sfera giuridico-patrimoniale del privato leso dal comportamento amministrativo illegittimo, ossia non assistito da un titolo giuridico valido ed efficace.»
Sintesi: L’art. 34 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), a seguito della dichiarazione d'illegittimità pronunciata da Corte cost. n. 204 del 2004, va letto nel senso che le controversie in materia urbanistica od espropriativa rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere.
Estratto: «Invero, in base all'epoca dei fatti (non indicata nella generica esposizione in fatto contenuta nella memoria introduttiva del ricorso, ma sommariamente deducibile dagli allegati al ricorso che collocano la vicenda nell’anno 2004) e della data d'instaurazione del giudizio, ai fini dell’esame della controversia instaurata con il ricorso in epigrafe deve farsi riferimento all’art. 34 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), che, a seguito della dichiarazione d'illegittimità pronunciata da Corte cost. n. 204 del 2004, va letto nel senso che le controversie in materia urbanistica od espropriativa - quale è quella di cui si discute - rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere (Corte cost. n. 191 del 2006).Nella fattispecie di cui in causa il petitum sostanziale, in base al quale individuare il Giudice investito dalla giurisdizione, è costituito dalla doglianza afferente l’indebita occupazione dell’area di proprietà dei ricorrenti in assenza di rituale azione espropriativa, e dalla domanda di risarcimento dei danni a carico del Comune per aver operata una irreversibile occupazione dell’area.Lo stesso Comune rileva la mancanza di qualsiasi atto della procedura espropriativa, limitandosi a rilevare la destinazione di PRG dell’area a viabilità.Pertanto attesa la connotazione della natura della controversia, essa esula dalla giurisdizione del G.A, e ricade nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario avuto riguardo al fatto che essa attiene a comportamenti materiali dell'Amministrazione, comportanti immissione in possesso del fondo privato, la sua mera detenzione o la sua irreversibile trasformazione, prodotti in carenza di dichiarazione di pubblica utilità — e quindi pienamente sussumibili nella categoria di occupazioni illegittime, convenzionalmente denominate ”usurpative”.Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice adito.»
Sintesi: Allorché la controversia abbia per oggetto accordi e/o comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, la stessa rientra nella neo istituita giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quali che siano i diritti - reali o personali - fatti valere nei confronti dell'amministrazione espropriante nonché la natura - restitutoria o risarcitoria - della pretesa avanzata nei confronti di quest'ultima. A nulla rileva quindi che la controversia sia stata proposta dagli affittuari del fondo illegittimamente espropriato piuttosto che dal suo proprietario.
Estratto: «Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che soltanto le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi...
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Sintesi: Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione, attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione siano avvenute senza alcun titolo che le consentiva, così come vi rientra la cognizione della domanda diretta ad ottenere la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in favore del privato.
Estratto: «Motivi della decisioneche:- rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione, attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione siano avvenute senza alcun titolo che le consentiva, così come vi rientra la cognizione della domanda diretta ad ottenere la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in favore del privato (si vedano Sez. un. 23 gennaio 2012, n. 832; e Sez. un. 25 giugno 2010, n. 15319);- tale appare la situazione che si offre all'esame nel presente caso, in relazione al quale non vi sono ragioni per discostarsi dal suindicato orientamento, non avendo rilevanza in proposito né il D.P.R. n. 327 del 2001, sopravvenuto art. 43, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 4 ottobre 2010, n. 293, né la successiva introduzione dell'art. 42-bis (ad opera del D.L. n. 98 del 2011, convertito con L. n. 111 del 2011), per l'assorbente ragione che non risulta sia stato nella specie adottato dalla competente amministrazione alcun provvedimento acquisitivo ai sensi delle disposizioni di legge ora citate;»
Sintesi: Sussiste giurisdizione del G.A. qualora venga in rilievo una questione risarcitoria connessa all’esercizio, da parte dell’amministrazione, di poteri autoritativi. La qual cosa radica senz’altro la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 53 d.P.R. n. 327/01, nei termini chiariti dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 204/04 e 191/06.
Estratto: «Sussiste giurisdizione dell’odierno TAR, venendo in rilievo una questione risarcitoria connessa all’esercizio, da parte dell’amministrazione, di poteri autoritativi. La qual cosa radica senz’altro la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 53 d.P.R. n. 327/01, nei termini chiariti dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 204/04 e 191/06.»
Sintesi: L’interessamento di un’area avvenuto non in via di fatto, ma in occasione dell’emanazione del decreto di esproprio e, pertanto, nell’esercizio di una potestà tipicamente autoritativa, secondo le note coordinate interpretative di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 192/2006, impone l’attribuzione della giurisdizione sulle controversie che ne derivano in favore del giudice amministrativo.
Estratto: «E’ noto che, secondo la Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. Civ., Sez. Un., n. 3723/2007 e Cass. Civ., Sez. I, n. 397/2010), l’occupazione usurpativa - che radica la giurisdizione del giudice ordinario e ricorre nel caso in cui, in difetto di una dichiarazione di pubblica utilità, l’Amministrazione ponga in essere un mero comportamento di fatto - deve ravvisarsi anche nell’ipotesi di un terreno per il quale si sia verificato uno sconfinamento nel corso dell’esecuzione dell’opera pubblica (sul punto cfr., anche, Cons. St., Sez. IV, n. 102/2006 e, da ultimo, Cons. St., Sez. IV, n. 2842/2012).Nel caso in esame, la comunicazione di avvio del procedimento di imposizione del vincolo espropriativo e quella relativa alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera si riferivano alle sole ex particelle 155 e 36 per un’estensione complessiva di metri quadri 50.Il verificatore ha, invece, accertato che l’Amministrazione ha occupato una superficie complessiva di metri quadri 3853 (metri quadri 2909 + metri quadri 547 + metri quadri 672).Per quanto attiene alla particella 321, infatti, la superficie catastale risulta pari a metri quadri 2728, la superficie rilevata risulta pari a metri quadri 3208 e la superficie assoggetta al demanio pubblico risulta pari a metri quadri 299, con la conseguenza che la consistenza reale della particella nella disponibilità dei ricorrenti risulta pari a metri quadri 2909.Per quanto attiene alla particella 322, la superficie catastale risulta pari a metri quadri 811, la superficie rilevata risulta pari a metri quadri 767 e la superficie assoggetta al demanio pubblico risulta pari a metri quadri 220, con la conseguenza che la consistenza reale della particella nella disponibilità dei ricorrenti risulta pari a metri quadri 547Per quanto attiene alle particelle 617 e 619, la superficie catastale risulta pari a metri quadri 339 (metri quadri 284 per la particella 617 e metri quadri 55 per la particella 619), mentre la superficie rilevata risulta pari a metri quadri 397 (metri quadri 325 per la particella 617 e metri quadri 72 per la particella 619).Tuttavia, l’interessamento di un’area complessiva di metri quadri 3853 non è avvenuto in via di fatto, ma in occasione dell’emanazione del decreto di esproprio e, pertanto, nell’esercizio di una potestà tipicamente autoritativa che, secondo le note coordinate interpretative di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 192/2006, impone l’attribuzione della giurisdizione sulle controversie che ne derivano in favore del giudice amministrativo.»
Sintesi: La Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, quando ha espunto la parola “comportamenti” dall’art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998 (ora sostituito dall’art. 133, lett. g, Cod. Proc. Amm.), ha inteso sottrarre alla giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di urbanistica e di edilizia soltanto gli interventi sine titulo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all’esercizio di una funzione amministrativa (cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto: altro tipo di occupazione usurpativa).
Estratto: «In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo della controversia in esame, in quanto tale controversia rientra nell’ambito oggettivo della giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. g), Cod. Proc. Amm., che comprende anche “i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere...
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Sintesi: Rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo non solo le controversie impugnatorie avverso gli atti del procedimento espropriativo per qualsiasi suo vizio (comprese nell'alveo della giurisdizione generale di legittimità), ma anche tutte le controversie intese ad ottenere la tutela del diritto di proprietà compromesso dall'esercizio del potere ablatorio della P.A., in presenza di un comportamento dell'Amministrazione connesso all'esercizio, ovvero al mancato esercizio, dello specifico potere.
Estratto: «In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata al riguardo dalla Asl nella memoria del 26 marzo 2009.L'eccezione è infondata.Entrambe le domande proposte, quella risarcitoria, con l’atto introduttivo, e quella restitutoria, con i motivi aggiunti, per l'illegittima occupazione di suoli di proprietà privata da parte dell'Amministrazione, da questa utilizzati per la realizzazione di opera pubblica a seguito di procedura espropriativa, annullata da questo Tribunale con le sentenze definitive, nn. 223 del 29/3/04 e 280 del 23/11/07, già rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza dell'art. 34 D.lgs n. 80/1998, nella lettura fattane dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 204/2004 e 191/2005, ed ora anche per effetto dell'entrata in vigore del Testo unico in materia di esproprio, in forza dell'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 (cfr., in termini, TAR Abruzzo - L'Aquila, n. 286/2010).Tale competenza esclusiva è stata confermata dal vigente art. 133, comma 1, lettera g), che attribuisce al giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; mentre, all'art. 30, comma 2, stabilisce che "può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica".Rientrano, pertanto, nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo non solo le controversie impugnatorie avverso gli atti del procedimento espropriativo per qualsiasi suo vizio (comprese nell'alveo della giurisdizione generale di legittimità), ma anche tutte le controversie intese ad ottenere la tutela del diritto di proprietà compromesso dall'esercizio del potere ablatorio della P.A., in presenza di un comportamento dell'Amministrazione connesso all'esercizio, ovvero al mancato esercizio, dello specifico potere (cfr. art. 7 del c.p.a.).Tale connessione deve ritenersi certamente sussistente allorché, come è avvenuto nel caso in esame, l'amministrazione ponga in essere un comportamento omissivo contra jus, continuando a detenere sine titulo un fondo, acquisitone inizialmente il possesso secundum jus, per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità, poi annullata.Non rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione, che l'occupazione, originariamente disposta iure, sia "divenuta" sine titulo per l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità (cfr. ex multis Cons.di Stato, sez.IV, n. 2582/2007), posto che il discrimine è individuato normativamente nella connessione dell'attività con l'esercizio di un potere pubblico.»
Sintesi: Le ipotesi in cui l’amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto d’una potestà ablativa soggiacciono alla giurisdizione dell’A.G.O.
Estratto: «Preliminarmente, poiché l’amministrazione statale, nella memoria del 3/2/12, avuto riguardo alla qualifica di “usurpativa” che il ricorrente dà della occupazione in parola, sembra dubitare della giurisdizione di questo Tribunale, ritiene il collegio di dover confermare che nel caso di specie sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo. Invero, il collegio ritiene che in tema di procedimento di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto d’una potestà ablativa e che soggiacciono alla giurisdizione dell’A.G.O., sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento con l’esercizio della pubblica funzione (cfr. Cons. St., IV, 4/4/121 n.2113; Ad. Plen. Cons. St. 30/7/07 n.9 e 22/10/07 n.12; T.A.R. Campania, V, 1/6/11 n.2936).Nella specie, al di là del “nomen iuris” scelto dal ricorrente ai fini qualificatori della fattispecie, già dall’esposizione in fatto si evince che si verte in ipotesi in cui la proprietà dei ricorrente è stata incisa da atti di esercizio della pubblica funzione ablatoria poi dichiarati illegittimi.»
Sintesi: I meri comportamenti che rientrano nella cognizione del giudice ordinario sono soltanto le cosiddette “occupazioni usurpative” (cioè quelle operate in difetto di una dichiarazione di pubblica utilità), mentre, quando l’occupazione fa seguito a una dichiarazione di pubblica utilità, il contegno dell’Amministrazione costituisce comunque espressione di un potere amministrativo e, non potendo essere qualificato come mero comportamento, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Estratto: «Qualificata nei termini appena indicati la domanda contenuta in ricorso, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata da parte resistente, in quanto i meri comportamenti che rientrano nella cognizione del giudice ordinario nell’ambito che in questa sede interessa sono soltanto le cosiddette “occupazioni usurpative” (cioè quelle operate in difetto di una dichiarazione di pubblica utilità), mentre, quando l’occupazione fa seguito a una dichiarazione di pubblica utilità, il contegno dell’Amministrazione costituisce comunque espressione di un potere amministrativo e, non potendo essere qualificato come mero comportamento (sul punto, cfr., fra le tante, Cons. St., IV, n. 6375/2011 e Cass. Civ., Sez. Un. n. 4615/2001), rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.»
Sintesi: Non rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione del G.A., che l’occupazione, originariamente disposta iure, sia “divenuta” sine titulo per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, posto che il discrimine è individuato normativamente nella connessione dell’attività con l’esercizio di un potere pubblico; tale connessione sussiste allorché l’amministrazione pone in essere un comportamento omissivo contra jus continuando a detenere sine titulo un fondo, di cui si sia conseguito inizialmente il possesso secundum jus, nella specie per effetto di rituale e legittimo provvedimento di occupazione d’urgenza, preceduto da dichiarazione di pubblica utilità.
Estratto: «II. Va anzitutto esplicitamente affermata la giurisdizione di questo TAR relativamente alla istanza restitutoria/risarcitoria a seguito di “occupazione appropriativa”.II.1) La domanda proposta, configurante richiesta restitutoria, in via principale, e risarcitoria, in subordine per l’illegittima occupazione di suoli di proprietà privata da parte dell’Amministrazione, da questa utilizzati per la realizzazione di opere qualificate pubbliche dalla dichiarazione di pubblica utilità resa a monte del procedimento, non concluso per mancata emanazione del decreto di esproprio nei termini dal provvedimento stesso previsti, già rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza dell’art. 34 D.lgs n.80/1998, nella lettura fattane dalla Corte Costituzionale con le note sentenze nn.204/2004 e 191/2005, e, ancora, per effetto dell’entrata in vigore del Testo unico in materia di esproprio, in forza dell’art. 53 del D.P.R. n.327/2001 (cfr., in termini, TAR Abruzzo – L’AQUILA, n.286/2010).Tale competenza esclusiva è stata confermata dal vigente art. 133, comma 1, lettera g), che attribuisce al giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.II.2) Rientrano, pertanto, nel perimetro della giurisdizione attribuita in subiecta materia al giudice amministrativo non solo le controversie impugnatorie avverso gli atti del procedimento espropriativo per qualsiasi suo vizio (comprese nell’alveo della giurisdizione generale di legittimità), ma anche tutte le controversie intese ad ottenere la tutela del diritto di proprietà compromesso dall’esercizio del potere ablatorio della P.A., in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio, ovvero al mancato esercizio, dello specifico potere (cfr. art. 7 del c.p.a.).Tale connessione deve ritenersi certamente sussistente allorché l’amministrazione ponga in essere un comportamento omissivo contra jus continuando a detenere sine titulo un fondo, di cui si sia conseguito inizialmente il possesso secundum jus, nella specie per effetto di rituale e legittimo provvedimento di occupazione d’urgenza, preceduto da dichiarazione di pubblica utilità:Siffatta situazione, di fatto e giuridica, è, invero, evidentemente diversa, con effetti ridondanti in punto di giurisdizione, da quella in cui l’Amministrazione apprenda la proprietà privata in forza di strumenti intrinsecamente privatistici ovvero non sorretti da atti emanati nell’esercizio di un pubblico potere.Non rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione, per quanto sopra detto, che l’occupazione, originariamente disposta iure, sia “divenuta” sine titulo per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Cons.di Stato, sez.IV, n.2582/2007, ex pluris; TAR Abruzzo – L’AQUILA, cit.), posto che il discrimine è individuato normativamente nella connessione dell’attività con l’esercizio di un potere pubblico.II.3) E’ a dirsi che la ritenuta sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva, come detto in astratto evincibile dal vigente quadro normativo, trova razionale giustificazione in concreto poiché, nella specie, l’Ente pubblico: a) ha occupato il fondo ed ha eseguito lavori in esecuzione di atti autoritativi, espressione di poteri pubblicistici; b) non ha emesso il decreto di esproprio entro il prescritto termine, così venendo in rilievo la mancata, doverosa, conclusione del procedimento ed il mancato esercizio del potere pubblico, funzionalmente volto a far acquisire al patrimonio pubblico il bene già realizzato nel corso del procedimento nelle forme all’uopo determinate dalla legge; c) ha continuato (e continua tuttora) ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico, come valutati nei precedenti atti del procedimento.»
Sintesi: Appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento del danno, derivante da provvedimenti che, benché impugnati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A.
Estratto: «fondato poi è il ricorso, appartenendo la giurisdizione nella vicenda in esame al giudice amministrativo;si ribadisce in proposito (Cass. S.U. n. 26793 del 07/11/2008) che la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1, trasfuso nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, comma 1 ad opera della sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale, riguarda soltanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto;conseguentemente appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento del danno, come nel caso in esame, derivante da provvedimenti che, benché impugnati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. dal T.U. n. 327, artt. 43 e 44 e dalla L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 3; ciò in quanto l'art. 45, comma 3 T.U. cit. parifica normativamente la cessione volontaria al decreto di espropriazione, a tal punto che la prima non solo produce gli effetti del secondo, ma addirittura non li perde ancorché l'acquirente non corrisponda la somma entro il termine concordato, mentre l'art. 53 T.U. prevede espressamente la giurisdizione del giudice amministrativo anche in ordine agli accordi in materia di espropriazione, stipulati ai sensi del T.u. stesso, tra cui quindi (oltre le convenzioni di lottizzazioni), anche la cessione volontaria, lasciando al G.o. soltanto le questioni sulla misura dell'indennità (v. art. 54 T.u. cit.); le spese si liquidano come in dispositivo.»
Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 53 comma 1 DPR 327/2001 (nella versione vigente ratione temporis) e dell'art. 133, lettera g), c.p.a., appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a provvedimenti posti in essere nell’esercizio del potere ablatorio ex lege attribuito al Comune, relativi a procedura espropriativa.
Estratto: «Ciò premesso, l’eccezione non può trovare accoglimento, alla luce delle disposizioni, in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice amministrativo e Giudice Ordinario, contenute nell’art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, nella versione vigente ratione temporis al momento della proposizione del ricorso, ed interpretate sia dal Giudice regolatore della giurisdizione, sia dal Consiglio di Stato.Va, sul punto, rammentato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 325/2001, trasfuso nell’art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, ad opera della sentenza n. 191/2006 della Corte Costituzionale, riguarda soltanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai “comportamenti” delle pubbliche amministrazioni, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto; con conseguente appartenenza alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie relative a provvedimenti che sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. (Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2011, n. 9844; 11 settembre 2009, n. 19610; 7 novembre 2008, n. 16793; Consiglio di Stato, IV, 27 giugno 2007, n. 3752).Peraltro, a seguito dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è determinata, per la materia in interesse, dall’art. 133, lettera g), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.Nel caso di specie, a venire in rilievo è, in ogni caso, l’eventuale caducazione degli atti amministrativi posti in essere nell’esercizio del potere ablatorio ex lege attribuito al Comune, relativi alla suddetta procedura espropriativa: tanto è sufficiente per affermare, nella controversia in esame, la giurisdizione esclusiva di questo Tribunale.»
Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in ordine alla tutela risarcitoria conseguente alla mancata adozione del provvedimento ablatorio, qualora l’amministrazione sia entrata in possesso dei beni in forza di specifici atti amministrativi di approvazione di piani e di occupazione di urgenza, non sussistendo in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. in alcun modo riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.
Estratto: «4. Tutto ciò premesso occorre chiarire che sussiste la giurisdizione di questo giudice amministrativo, fatta eccezione per una parte del gravame di cui si dirà appresso: ciò in quanto l’amministrazione è entrata in possesso dei suddetti beni in forza di specifici atti amministrativi di approvazione di piani (cfr. citata delibera regionale n. 490 del 12 febbraio 1975) e di occupazione di urgenza (cfr. decreto n. 2 del 1985, decreto n. 2 del 1987 e decreto n. 2 del 1992). Non sussiste dunque in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. in alcun modo riconducibile all’esercizio di un pubblico potere»
Sintesi: La Corte Costituzionale con la sentenza n. 191/2006 ha ritenuto che la disposizione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, si sottrae alla censura d'illegittimità costituzionale nelle fattispecie in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, mentre ha dichiarato costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere, ovvero in via di mero fatto.
Estratto: «La Corte Costituzionale con la nota sentenza 191 del 2006, avente ad oggetto il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità, che tuttavia ha contenuto sostanzialmente corrispondente a quello del D.Lgs. 205 del 2000, art. 34 come recepito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, ha ulteriormente ristretto l'area della giurisdizione devoluta...
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Sintesi: Qualora l’istanza risarcitoria sia ricollegata non ad una pretesa occupazione usurpativa dell’immobile di proprietà privata, bensì a censure inerenti la legittimità degli atti che hanno dato luogo al fenomeno ablativo, la contestazione ha ad oggetto il corretto esercizio del potere amministrativo; tale circostanza radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
Estratto: «Sostiene la difesa comunale che parte ricorrente avrebbe inteso configurare un’ipotesi di occupazione di fatto del terreno di proprietà privata, siccome non assistita dalla dichiarazione di pubblica utilità, e, sulla base di tale presupposto, proporre un’azione di restituzione dell’immobile occupato dalla pubblica amministrazione...
[...omissis...]
Sintesi: Le azioni risarcitorie per vicende di occupazione comunque dovute a comportamenti riconducibili all’esercizio, ancorché illegittimo, del pubblico potere, rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Estratto: «5.2. In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del Comune, sussiste nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo: e ciò, non solo in considerazione delle oltremodo diffuse argomentazioni contenute nella sentenza impugnata – totalmente condivise anche da questo giudice – ma anche in considerazione dell’ormai del tutto consolidato orientamento del giudice della giurisdizione secondo il quale le azioni risarcitorie per vicende di occupazione comunque dovute a comportamenti riconducibili all’esercizio, ancorché illegittimo, del pubblico potere, rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. ex plurimis, tra le più recenti, Cass. Civ., SS.UU., 12 gennaio 2011 n. 509); e ciò, quindi, non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l’esercizio del potere farebbe comunque ascrivere la controversia risarcitoria al giudice amministrativo (ed è il caso della occupazione c.d. “appropriativa”, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità), ma anche per le ipotesi in cui l’annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l’astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo, sì da determinare l’appropriazione correntemente definita come occupazione usurpativa (Cass. Civ., SS.UU., 28 gennaio 2010 n. 1787).»
Sintesi: I comportamenti che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva non sono tutti i comportamenti, ma solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti formali e fattuali di ogni concreta fattispecie, non risultano riconducibili all'esercizio di un pubblico potere. Laddove sussista, pertanto, un'attività amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente riconosciuto alla pubblica amministrazione, è riscontrabile elemento sufficiente ad affermare la giurisdizione amministrativa.
Estratto: «L’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo è infondata e, pertanto, da respingere.È noto che la Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004 n. 204, avendo riguardo proprio ad una fattispecie di occupazione appropriativa, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, "nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti, anziché gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia".La stessa Corte, con la successiva sentenza 11 maggio 2006 n. 191, ha affermato che l'art. 53, comma 1, testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità (d.lgs. n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53 comma 1 D.P.R. n. 327 del 2001), è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.Le richiamate pronunce implicano che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato che ha avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all'occupazione in via d'urgenza.Nel caso di specie, il procedimento risulta caratterizzato dalla presenza di una dichiarazione di pubblica utilità e da un provvedimento che ha disposto l'occupazione d'urgenza e l'esecuzione dell'opera pubblica.Ciò è quanto basta per collocare questi elementi di fatto nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.Come rilevato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (22 ottobre 2007 n. 12), con il conforto, sotto questo profilo, anche delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (23 dicembre 2008 n. 30254), i comportamenti che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva non sono tutti i comportamenti, ma solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti formali e fattuali di ogni concreta fattispecie, non risultano riconducibili all'esercizio di un pubblico potere.Laddove sussista, pertanto, un'attività amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente riconosciuto alla pubblica amministrazione, è riscontrabile elemento sufficiente ad affermare la giurisdizione amministrativa (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 28 gennaio 2008 n. 83).Nel caso di specie è indubitabile che tale elemento sussiste, in quanto quel di cui si discute è il protrarsi dell'occupazione di un terreno di proprietà dei ricorrenti oltre i termini stabiliti, ed a suo tempo effettuata in forza di un legittimo provvedimento di occupazione, che è appunto espressione dell'esercizio di un pubblico potere.Deve, pertanto, essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio (cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 5 ottobre 2009, n. 1022).»
Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.
Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.
Estratto: «1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta tra l’altro la violazione di legge dell’art.22-bis del DPR n.327/2001, nonché l’abuso di potere e il difetto di motivazione.2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale...
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Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. nn. 204/2004 e 191/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di espropriazione purché aventi per oggetto comportamenti che risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere.
Estratto: «Ritiene il Collegio che , nella fattispecie in esame, occorre preliminarmente esaminare se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.Deve essere rilevato come l’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in tema di espropriazioni è stato delineato, a decorrere dall’anno 2004...
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Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità; una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.
Estratto: «3. Il Collegio in punto di giurisdizione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis...]