GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DA CONIUGE O PARENTE
Sintesi: La circostanza che la notifica del decreto di esproprio sia avvenuta nel luogo di residenza del de cuius e della moglie convivente e sia stata ricevuta da quest'ultima, non basta per integrare la presunzione di conoscenza del decreto anche da parte dei figli non conviventi con i genitori, mancando dunque i presupposti per configurare una presunzione grave, precisa e concordante che consenta di far risalire la conoscenza del provvedimento impugnato.
Estratto: «L’art. 3 comma 2 del T.U. n. 327/2001 dispone: "Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo".
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Sintesi: L’onere della prova della piena conoscenza dell’atto impugnato grava sulla parte che la eccepisce; una volta offerta, la prova deve essere valutata in modo rigoroso, non essendo sufficienti la mera verosimiglianza dell’avvenuta conoscenza stessa o presunzioni di alcun genere (nella specie asseritamente risultanti dalla conoscenza in capo al coniuge non convivente).
Estratto: «1. In via preliminare il Comune di Genova, così come in primo grado, contesta l’irricevibilità dell’originario ricorso. L’atto impugnato, infatti, dovrebbe considerarsi effettivamente conosciuto dalla signora F. nel momento in cui è stato notificato bensì ad altri soggetti (il marito e i professionisti che seguivano la pratica), legati tuttavia all’appellata da rapporti tali da far ritenere conseguita, in capo a quest’ultima, la piena conoscenza dell’atto stesso in termini di sostanziale contestualità.A tale proposito, come ha detto più volte questo Giudice, l’onere della prova della piena conoscenza dell’atto impugnato grava sulla parte che la eccepisce; una volta offerta, la prova deve essere valutata in modo rigoroso, non essendo sufficienti la mera verosimiglianza dell’avvenuta conoscenza stessa o presunzioni di alcun genere (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2011, n. 747; Id., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6908). Nel caso di specie, tale prova non è stata data in maniera effettiva; le stesse presunzioni – ove per avventura si volessero ritenere operanti – appaiono deboli, in quanto, come non è contestato, i coniugi non erano conviventi all’epoca dei fatti.»
Sintesi: La presentazione di una domanda di accesso agli atti da parte di un coniuge nella specie non può ritenersi prova della avvenuta conoscenza da parte dell’altro coniuge.
Estratto: «1. In linea preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado nei confronti delle signore Cantini e Battaglia. La presentazione di una domanda di accesso agli atti da parte di un coniuge nella specie non può ritenersi prova della avvenuta conoscenza da parte dell’altro coniuge di cui neppure è dato sapere se possieda l’immobile in regime di comproprietà ovvero di comunione legale.Fondata è invece l’eccezione nei confronti del signor Barbato che il 29 dicembre 2005 era a conoscenza della concessione edilizia n. 29 del 2005 poi impugnata, come si ricava dalla richiesta di accesso presentata al Comune.»
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DAL DIFENSORE
Sintesi: A fronte della generica conoscenza dei provvedimenti e del relativo oggetto sorge in capo all'interessato, un onere di attivazione per acquisire la piena cognizione di tutti gli elementi ed anche degli atti connessi e lesivi, per cui il termine di decadenza per l’impugnazione decorre da quando egli abbia assunto un comportamento inerte.
Estratto: «Non è contestata la circostanza che il legale della ricorrente, nel gestire la procedura di accesso alla documentazione amministrativa relativa al provvedimento impugnato, abbia agito quale suo rappresentante e che pertanto gli atti da lui compiuti siano alla stessa riferibili, secondo il modello della rappresentanza disciplinata dal codice civile. Questo Tribunale ha già statuito che la presentazione dell’istanza di accesso all’amministrazione che venga effettuata da un suo rappresentante integra l’esercizio, in nome e per conto dell’interessato, di una pretesa nei confronti dell’amministrazione medesima che é riconosciuta e tutelata dall’ordinamento, e pertanto è allo stesso imputabile (T.A.R. Toscana I, 10 settembre 2013 n. 1254). Posto dunque che gli atti compiuti e ricevuti dal legale della ricorrente sono strettamente riferibili a quest’ultima, occorre verificare se la conoscenza del provvedimento nelle forme soprariferite, che sono dimostrate dalla produzione in atti, fosse idonea a determinare la decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione.Il Collegio non ignora che esistono due orientamenti giurisprudenziali in ordine all’individuazione delle circostanze atte a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione di un provvedimento lesivo. Per un primo orientamento, la conoscenza generica dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività sarebbe sufficiente a tal fine, non richiedendosi anche la consapevolezza precisa del suo contenuto poiché, ove questo fosse conosciuto successivamente, ben potrebbe il ricorrente dedurre motivi aggiunti, istituto che in contraria ipotesi non avrebbe ragion d’essere (C.d.S. IV, 22 maggio 2012 n. 2974). Per un secondo orientamento invece non è sufficiente la conoscenza generica dell’atto e della sua lesività, dovendo il ricorrente essere in condizione di valutarne anche il contenuto e la sua conformità alla legge, e quindi l’opportunità o meno di impugnarlo in via giurisdizionale (C.d.S. VI, 8 febbraio 2007n. 522). L’impugnazione costituisce attività rischiosa poiché comporta l’assunzione delle proprie spese legali e, in caso di soccombenza, anche di quelle altrui, sicché l’interessato deve essere in grado di valutare tutti gli elementi atti ad assumere una decisione ponderata sul da farsi. Va aggiunto che la proposizione dei motivi aggiunti è attualmente soggetta al pagamento di uno specifico contributo unificato. Appare quindi irragionevole, secondo questo orientamento, esigere un’impugnazione non (ancora) assistita dalla conoscenza puntuale del provvedimento lesivo, che si tradurrebbe in un ricorso “al buio”.Ai fini del decidere peraltro non è necessario nel caso di specie prendere posizione in ordine alla tematica controversa, poiché nell’una o nell’altra ipotesi il ricorso appare comunque irricevibile. Esso infatti è stato notificato il 13 ottobre 2009 e pertanto, aderendo alla teoria tradizionale, ne deriverebbe che la ricorrente era a conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento lesivo il 26 marzo 2009, quando è stata formata la domanda di accesso. Peraltro anche aderendo alla contraria tesi va rilevato che il Comune ha riscontrato l’istanza il 20 aprile 2009 e trasmesso tramite fax, la cui ricezione da parte della ricorrente appare confermata e comunque non è contestata, la comunicazione con la quale la invitava a presentarsi per prendere conoscenza della documentazione richiesta. La ricorrente ha effettuato l’accesso solo il 29 giugno 2009, come risulta dalla documentazione in atti (doc. 7 della produzione della controinteressata e doc. 3 della produzione comunale), a distanza di oltre sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione richiesta. Il ritardo, in assenza di prova contraria, deve ritenersi che sia dipeso unicamente dalla ricorrente e la tardiva visione dei documenti non è quindi circostanza idonea ad impedire la decorrenza del termine decadenziale, non potendo l’inerzia della ricorrente medesima ridondare a suo favore. A fronte della generica conoscenza dei provvedimenti e del relativo oggetto sorge infatti, in capo all’interessato, un onere di attivazione per acquisire la piena cognizione di tutti gli elementi ed anche degli atti connessi e lesivi, sicché il termine di decadenza per l’impugnazione decorre da quando egli abbia assunto un comportamento inerte (T.A.R. Liguria I, 2 maggio 2007 n. 724). Tale momento, nel caso di specie, è identificabile alla data del 20 aprile 2009.»
Estratto: «12.2 Alla seconda si oppone l’ormai costante e condivisa acquisizione per la quale, “In base al generalissimo principio, secondo cui la conoscenza dell’atto, ai fini del decorso del termine per la sua impugnazione, deve essere, oltre che piena (con riferimento alla sua esistenza e lesività), anche personale (e quindi formarsi in capo al diretto interessato), non può dedursi la assoluta e piena conoscenza di un provvedimento, da parte di chi ha interesse ad impugnarlo, dal solo fatto che dello stesso sia venuto a conoscenza un altro soggetto, anche se legato al primo da determinati rapporti, ivi compreso l’avvocato difensore. Invero, alla stregua di consolidato orientamento giurisprudenziale, …, la conoscenza di un atto da parte del legale non può fornire né prova piena della completa conoscenza dell’atto stesso anche da parte del soggetto interessato, né presunzione assoluta di conoscenza della parte.” (Consiglio di Stato V, 8 giugno 2011, n. 3458; 20 ottobre 2010, n. 7574; IV, 15 maggio 2008 n. 2236; 18 dicembre 2008 n. 6365).»
Sintesi: In base al generalissimo principio, secondo cui la conoscenza dell’atto, ai fini del decorso del termine per la sua impugnazione, deve essere, oltre che piena (con riferimento alla sua esistenza e lesività), anche personale (e quindi formarsi in capo al diretto interessato), non può dedursi l'assoluta e piena conoscenza di un provvedimento, da parte di chi ha interesse ad impugnarlo, dal solo fatto che dello stesso sia venuto a conoscenza un altro soggetto, anche se legato al primo da determinati rapporti, ivi compreso l’avvocato difensore.
Sintesi: La piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo, ai fini della tempestività della relativa impugnazione, non può essere basata su supposizioni o deduzioni ma deve risultare da fatti oggettivi ed inoltre deve essere personale, non essendo sufficiente la conoscenza da parte del legale.
Estratto: «In relazione alla statuizione di cui al punto a) l’appello incidentale può considerarsi improcedibile in quanto l’appello principale con cui in sostanza si denuncia la illegittimità della concessione edilizia in sanatoria n.184/08 si appalesa, come infra si va ad illustrare, infondato.
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Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la piena conoscenza del provvedimento amministrativo si ricollega all’intervenuta individuazione del contenuto dell’atto e tale conoscenza, per essere rispondente al principio costituzionale della effettività del diritto di difesa, deve essere della parte e non del suo difensore.
Estratto: «2. Ciò posto, sempre in via preliminare, occorre procedere innanzi tutto all’esame delle eccezioni processuali sollevate dalle signore De Rosa e Beneduce e dal Comune di Vico Equense in relazione al ricorso n. 1721/2010.La prima eccezione (formulata dal Comune di Vico Equense...
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Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto dinanzi al giudice amministrativo la piena conoscenza consegue solo all'integrale cognizione dell'atto stesso in relazione a tutte le sue molteplici componenti, con la conseguenza che non si ha tale piena conoscenza in capo al destinatario dell'atto se il suo difensore, agendo in sede stragiudiziale per chiedere l'accesso e la visione, rende noto alla P.A. emanante di conoscere gli estremi ed il dispositivo dell'atto.
Estratto: «Quanto alla tardività è agevole rilevare come la conoscenza da parte del legale, seppur investito di mandato (se non fosse neppure investito del mandato tale conoscenza sarebbe, per definizione, irrilevante, difettando ogni rapporto con la parte) non vale a fare decorrere i termini di impugnativa.Infatti, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto dinanzi al giudice amministrativo la piena conoscenza consegue solo all'integrale cognizione dell'atto stesso in relazione a tutte le sue molteplici componenti, con la conseguenza che non si ha tale piena conoscenza in capo al destinatario dell'atto se il suo difensore, agendo in sede stragiudiziale per chiedere l'accesso e la visione, rende noto alla P.A. emanante di conoscere gli estremi ed il dispositivo dell'atto (C.S. VI 15 marzo 2004 n. 1332).»
Sintesi: Mentre la piena conoscenza dell'atto impugnato, quale alternativa alla sua notifica individuale ai fini della decorrenza del termine stabilito dall'art. 21 legge 1034/1971 deve essere personale (cioè del soggetto destinatario dell'atto stesso, in quanto unico abilitato a valutarne la lesività), la conoscenza acquisita dal suo difensore, a seguito del deposito dell'atto nel fascicolo di causa relativo ad un determinato giudizio pendente, rileva ai fini della sua impugnabilità con motivi aggiunti in quel giudizio.
Estratto: «1 Il Collegio ritiene che debba essere esaminata in via preliminare l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti, dedotta dalla controinteressata Marina di Porto San Giorgio Spa e dal Comune di Porto San Giorgio.1.1 Il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il giorno 27 luglio 2009 e al Comune di Porto San Giorgio e alla controinteressata Marina di Porto San Giorgio Spa in data 27 luglio 2009 (tramite al procuratore costituito) e 28 luglio 2009 (spedizione alla sede). 1.2 Come è noto, nel caso di deposito di documenti in giudizio entro i termini ordinatori, essendo configurabile un onere del ricorrente di accertare in segreteria l'eventuale deposito, il termine per la proposizione di motivi aggiunti decorre dalla data del deposito stesso (Tar Umbria 30.4.2009 n. 199). 1.3 Anche questo Tribunale ha affermato il medesimo principio, ritenendo che, mentre la piena conoscenza dell'atto impugnato, quale alternativa alla sua notifica individuale ai fini della decorrenza del termine stabilito dall'art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, deve essere personale (cioè del soggetto destinatario dell'atto stesso, in quanto unico abilitato a valutarne la lesività), la conoscenza acquisita dal suo difensore, a seguito del deposito dell'atto nel fascicolo di causa relativo ad un determinato giudizio pendente, rileva ai fini della sua impugnabilità con motivi aggiunti in quel giudizio (Tar Ancona 1.8.2005 n. 94).1.4 Nel caso in esame, anche volendo tenere conto che il deposito della concessione 138/ 10 del 28 luglio 2006, da parte della contorinteressata Marina di Porto San Giorgio Spa è stato effettuato oltre i termini ordinatori di cui all’art. 23 c.4 della legge 1034/1971, la piena conoscenza del provvedimento al più potrebbe decorrere dal 20 maggio 2009, data della successiva udienza, ove la ricorrente ha chiesto il rinvio per la proposizione dei motivi aggiunti, e anche il questo caso la notifica sarebbe largamente tardiva. Va in ogni caso ricordato che la stessa ricorrente, nel proprio ricorso per motivi aggiunti, afferma di avere avuto conoscenza del documento tramite il suo deposito in atti in data 5 maggio 2009. È quindi del tutto evidente come il ricorso per motivi aggiunti sia stato notificato ben oltre i 60 giorni dall’effettiva conoscenza dell’atto, previsti dall’art. 21 c. 1 della legge 1034/1971. Alla luce di ciò il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile.»
Sintesi: In caso di deposito di documenti in giudizio ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, si ritiene verificata la piena conoscenza di essi solo se viene dimostrata la conoscenza della parte ricorrente e non del suo difensore.
Estratto: «La difesa della Regione eccepisce la tardività della proposizione dei motivi aggiunti che, a suo avviso, andavano notificati entro il termine di 60 giorni dal deposito in giudizio dei documenti da parte dell’Amministrazione regionale. I motivi aggiunti sono stati notificati il 25.10.2007, mentre i documenti erano stati depositati in giudizio il 4.7.2007.L’eccezione va disattesa.In caso di deposito di documenti in giudizio, per giurisprudenza consolidata e in questa sede condivisa, , ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, si ritiene verificata la piena conoscenza di essi solo se viene dimostrata la conoscenza della parte ricorrente e non del suo difensore; coerentemente pertanto, il deposito dei provvedimenti in giudizio, poi impugnati con motivi aggiunti, non è di per sé idoneo a far ritenere avvenuta la conoscenza degli stessi ai fini della decorrenza del termine di impugnazione giurisdizionale, occorrendo che sia data dimostrazione, dalla parte che eccepisce la tardività, della data in cui la parte personalmente ne abbia avuta piena contezza. ( in termini: Consiglio Stato , sez. IV, 31 luglio 2008, n. 3849; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 08 luglio 2004, n. 1489).»