Sintesi: E' orientamento condivisibile del Consiglio di Stato, che, laddove la pubblica amministrazione, nell’ambito di una procedura espropriativa connotata in senso pubblicistico ed autoritativo dall’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità, abbia occupato anche superfici ulteriori diverse rispetto alle aree già comprese nella procedura ablatoria, sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che ci si trovi pur sempre nell’ambito di un procedimento ablatorio in cui l’Amministrazione ha esercitato poteri squisitamente autoritativi.
Estratto: «In relazione all’eccepito difetto di giurisdizione, è noto che la giurisprudenza del Giudice Amministrativo e quella del Giudice Ordinario sono concordi nel ritenere che nell’ipotesi in cui non sussista dichiarazione di pubblica utilità la vicenda ricada nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario (ex plurimis, Cass. civ., SU, 23 dicembre 2008, n. 30254; Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2842; TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 1 febbraio 2013, n. 392); l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti avuto modo di affermare come «…la dichiarazione di pubblica utilità, secondo il più comune sentire, ha come effetto quello di sottoporre il bene al regime di espropriabilità, determinando l’affievolimento del diritto di proprietà e ponendosi come presupposto dell’espropriazione…» (Cons. Stato, AP, 15 settembre 1999, n. 14).Tuttavia, è orientamento condivisibile del Consiglio di Stato, da cui questo Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, che, laddove la pubblica amministrazione, nell’ambito di una procedura espropriativa connotata in senso pubblicistico ed autoritativo dall’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità, abbia occupato anche superfici ulteriori diverse rispetto alle aree già comprese nella procedura ablatoria, sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che ci si trovi «…pur sempre nell’ambito di un procedimento ablatorio in cui l’Amministrazione provinciale ha esercitato poteri squisitamente autoritativi…» (Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 914; analogamente, Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2010, n. 1222; TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 11 giugno 2012, n. 1498).»
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante...
[...omissis...]
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: La circostanza che in sede di adozione del provvedimento di esproprio risulti espropriata una superficie maggiore o, comunque, diversa da quella considerata nel provvedimento dichiarativo di pubblica utilità, non è tale da privare il comportamento della P.A. del collegamento (ovviamente mediato) con l’esercizio della funzione, con la conseguenza che la mancata corrispondenza della superficie interessata dalla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e quella effettivamente espropriata si traduce in vizio del contenuto del provvedimento terminale di esproprio in quanto espressione del cattivo esercizio del potere.
Estratto: «2. Sempre preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dal resistente Comune di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. 2.1. Sul punto la Sezione in passato aveva condivisa una analoga eccezione, sul presupposto che, proprio l’assenza di un provvedimento amministrativo legittimante la condotta dell’amministrazione, induceva il Tribunale a ritenere, sulla base di una corretta applicazione del criterio di riparto della giurisdizione costituito dal “petitum sostanziale”, che la situazione giuridica soggettiva posta dal ricorrente a fondamento della domanda abbia natura di diritto soggettivo non potendosi riconoscere alcuna “vis degradatoria” al mero comportamento materiale posto in essere dall’ente locale, non presidiato da alcun titolo legittimante; né, per ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo, poteva invocarsi l’art. 34 D. Lgs. n. 80/98, come modificato dall’art. 7 L. n. 205/00, in quanto il testo originario della norma in esame, che prevedeva la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie “aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”, era stato modificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/04 che aveva espunto dall’ambito applicativo della norma i citati “comportamenti”.Pertanto quanto sopra evidenziato induceva il Tribunale a ritenere che la controversia, avendo ad oggetto l’illiceità dell’attività materiale asseritamente posta in essere dall’amministrazione in assenza di un atto o provvedimento costituente l’estrinsecazione di un pubblico potere (la cui legittimità, pertanto, non è in alcun modo in contestazione), doveva ricondursi ad una occupazione meramente usurpativa, rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario (in questo senso, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 2198/05; T.A.R. Campania - Salerno n. 577/05; T.A.R. Calabria – Reggio Calabria n. 94/05; T.A.R. Campania - Napoli n. 7377/05).2.2. Ad una più attenta riflessione sul criterio che presiede al riparto della giurisdizione fra G.O. e G.A. nelle controversie de qua, la Sezione, rilevava come la circostanza che in sede di adozione del provvedimento di esproprio risulti espropriata una superficie maggiore o, comunque, diversa da quella considerata nel provvedimento dichiarativo di pubblica utilità e dell’eventuale decreto di esproprio (quale risultante dal piano particellare di esproprio ivi allegato) non è tale da privare il comportamento della P.A. del collegamento (ovviamente mediato) con l’esercizio della funzione, con la conseguenza che la mancata corrispondenza della superficie interessata dalla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e quella effettivamente espropriata si traduce in vizio del contenuto del provvedimento terminale di esproprio in quanto espressione del cattivo esercizio del potere.Sintomatico di questo nuovo orientamento della Sezione è la sentenza n. 3127 del 2 luglio 2012, con la quale si rileva che: «In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablatoria coma mancanza di qualsivoglia facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto - devolute come tali alla giurisdizione ordinaria - sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa con congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n. 1796; 1.6.2007, n. 466; Cond. Stato, A:P. 30.7.2007, n. 9, e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n. 5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n. 3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità ed, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n. 1222) che l’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il provvedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ. SS.UU., ord. za 16.12.2010, n. 25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenta formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione di urgenza, poiché, ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio».2.3. Pertanto il Tribunale adito deve ritenere la propria giurisdizione nella controversia in esame.»
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. Premesso che si ritiene di prescindere dalla richiesta di interruzione del giudizio attesi i profili sia di inammissibilità che di infondatezza del gravame, in punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale...
[...omissis...]
Sintesi: La maggiore estensione irreversibilmente trasformata, se strettamente collegata alle esigenze di realizzazione dell’opera pubblica principale oggetto di procedimento di esproprio, comunque rinviene una copertura formale nel quadro particellare di esproprio e nel collegato verbale di consistenza ed immissione nel possesso, sì da rendere la condotta dell'Amministrazione comunque esercizio, seppure illegittimo, di potestà amministrativa.
Estratto: «Quanto alla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune con riferimento alla fattispecie di occupazione sine titulo posta in essere dal Comune di Larino - limitatamente ad un porzione di terreni in proprietà dei ricorrenti estesa mq 730 -, il collegio non ritiene di dover sollevare conflitto negativo di giurisdizione, condividendo le motivazioni espresse, sulla specifica questione, dal giudice civile con sentenza n. 194/2009: il giudice unico ha infatti ritenuto di dover qualificare in termini di occupazione appropriativa (anziché usurpativa) anche “quella concernente la piccola porzione in eccedenza rispetto a quella indicata, atteso che, pur essendo espressamente riportate nel quadro espropriativo le particelle n. 402 e 119 venne formalmente “precisato che le superfici di asservimento indicate sono da ritenersi suscettibili di aumento o diminuzione in dipendenza delle pratiche esigenze dei lavori”. Pertanto anche la superficie di terreno di circa mq 635 [rectius 730] attigua alle particelle in questione ed in eccedenza rispetto a quella di mq 3320 prevista nel decreto di occupazione, deve ritenersi riconducibile a detto decreto e non può essere qualificata come occupazione “usurpativa””.Ne discende che la maggiore estensione irreversibilemente trasformata, in quanto strettamente collegata alle esigenze di realizzazione dell’opera pubblica principale oggetto di procedimento di esproprio, comunque rinviene una copertura formale nel quadro particellare di esproprio e nel collegato verbale di consistenza ed immissione nel possesso, sì da rendere la condotta del Comune comunque esercizio, seppure illegittimo, di potestà amministrativa.»
Sintesi: Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del giudice ordinario per la parte di terreno non compresa nel piano di esproprio e nel successivo provvedimento di occupazione temporanea e d’urgenza, trattandosi di sconfinamento che attua un mero comportamento materiale estraneo allo svolgimento della procedura espropriativa e dunque non riconducibile né direttamente né mediatamente all’esercizio del potere pubblico.
Estratto: «E’ pacifico che il piano di esproprio e il successivo provvedimento di occupazione temporanea e d’urgenza, prevedevano una superficie da espropriare di mq 330, mentre effettivamente è stata occupata una superficie di mq. 570. Rispetto alla parte non interessata dall’occupazione d’urgenza (pari a circa mq 240) difetta la giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di sconfinamento che attua un mero comportamento materiale estraneo allo svolgimento della procedura espropriativa e dunque non riconducibile né direttamente né mediatamente all’esercizio del potere pubblico.Deve essere dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a. in favore del giudice ordinario per la parte di terreno non interessata dall’occupazione d’urgenza.»
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n.2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.Chiarito che in materia di espropriazione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ogni qualvolta la richiesta risarcitoria oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa, va ricordato che ancora di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un’opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»
Sintesi: In costanza del pregresso esercizio di poteri autoritativi da parte dell’Amministrazione, pur sussistendo uno scarto tra aree occupate ed aree successivamente espropriate, deve ritenersi comunque sussistente una “copertura” pubblicistica e pertanto sottratto l’errore occorso nella concreta individuazione delle aree sottratte alla disponibilità dei privati ad una rilevanza in via di mero fatto, dalla quale discenderebbe altrimenti una giurisdizione dell’A.G.O.
Estratto: «I) Con riguardo all’eccepita mancanza di giurisdizione in capo al giudice adito, il Collegio ritiene invece che essa sussista in costanza del pregresso esercizio di poteri autoritativi da parte dell’Amministrazione intimata, che sottrae l’errore occorso nella concreta individuazione delle aree sottratte alla disponibilità dei privati...
[...omissis...]
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis...]
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Sussiste la giurisdizione del g.a. nel caso in cui sia è stato impugnato il provvedimento finale di espropriazione di cui è stata denunciata l'illegittimità nella parte in cui dispone l’acquisizione di aree ulteriori non ricomprese nel piano particellare e non coperte dalla necessaria, preventiva dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi pur sempre di un procedimento ablatorio in cui l’Amministrazione ha esercitato poteri squisitamente autoritativi.
Estratto: «Occorre innanzitutto precisare che l’azione giurisdizionale attivata innanzi al giudice amministrativo è volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del decreto di esproprio emesso relativamente ad alcuni terreni di proprietà della Suindicata Società e il connesso accertamento del diritto al risarcimento del danno derivante da tale provvedimento con cui in concreto la Provincia di Firenze avrebbe proceduto ad occupare ed ad acquisire al suo patrimonio indisponibile diverse e maggiori aree pur inserite nell’ambito di un procedimento ablatorio ma non indicate nel piano particellare di esproprio.Ora tenuto conto dell’ambito del petitum e della relativa causa petendi come sopra identificati, deve convenirsi con la tesi delle difesa della parte appellante per cui ci si trova all’interno del perimetro di giurisdizione del giudice amministrativo configurato dalla normativa recata dagli artt.34 e 35 del dlgs n.80 del 1998, alla luce degli interventi interpretativi forniti dalla stessa Corte Costituzionale.Per il vero il tema dell’individuazione del giudice cui devolvere la cognizione delle controversie relative al risarcimento dei danni cagionati dall’apprensione illegittima ha diviso per lungo tempo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione.Momento significativo è stato quello rappresentato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.204 del 2004 che distingueva ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione le controversie relative a vicende di usurpazione pura, ossia in carenza di poteri autoritativi a fronte di quelle contrassegnate dall’impugnazione degli atti del procedimento espropriativo, sicuramente spettanti alla cognizione del giudice amministrativa.La stessa Corte poi con la sentenza n.191 del 13 maggio 2006 intervenendo sulla disposizione contenuta nell’art.53 del T.U. di cui al DPR n.327/2004 faceva sostanzialmente salve le situazioni contrassegnate dai comportamenti riconducibili “mediatamente” al potere autoritativo della P.A. Ed ancorandosi alle statuizioni del giudice di legittimità delle leggi, questo Consiglio di Stato ha ricondotto nell’alveo del potere pubblico e quindi della cognitio del giudice amministrativo la situazione in cui, esattamente come avvenuto nel caso di specie, la pubblica amministrazione avesse occupato anche superfici ulteriori diverse rispetto alle aree già comprese nella procedura ablatoria. ( Cons. Stato Sez. IV 2 marzo 2010 n.1222).In realtà, come pure di recente statuito da questo giudice ( Cons. Stato Sez. V 2 novembre 2011 n. 5844 ) la distinzione tra occupazione acquisitiva e acquisizione usurpativa deve considerasi in pratica superata quanto al profilo di giurisdizione, dal momento che entrambe le fattispecie possono farsi ricadere nella figura di atto illecito dalle caratteristiche comuni, ascrivibile ad un pubblica amministrazione espropriante e consistente nell’occupazione sine titulo di un suolo privato ( eventualmente seguito dalla irreversibile trasformazione dei suoli per effetto della realizzazione su di essi di un’opera pubblica ). A questa illegittima adprehensio può accedere una richiesta di risarcimento danni in relazione al pregiudizio patrimoniale derivante dalla illegittima compressione dei diritti domenicali e reali sul bene immobile di proprietà. Se quelli testé illustrati sono i parametri cui ancorare cognizione del giudice amministrativo nella materia dell’espropriazione, non si può non affermare nella specie la giurisdizione del g.a. se è vero che:a) è stato impugnato il provvedimento finale di espropriazione di cui è stata denunciata la illegittimità nella parte in cui dispone l’acquisizione di aree ulteriori non ricomprese nel piano particellare e non coperte dalla necessaria, preventiva dichiarazione di pubblica utilità b)siamo pur sempre nell’ambito di un procedimento ablatorio in cui l’Amministrazione provinciale ha esercitato poteri squisitamente autoritativi.»
Sintesi: Spetta al G.A. la giurisdizione in merito alla domanda risarcitoria per occupazione di un’area di ampiezza lievemente maggiore rispetto a quella prevista dal piano particellare; ciò in quanto nel caso di specie l'Amministrazione ha agito pur sempre sulla base di precedente dichiarazione di pubblica utilità.
Estratto: «Quanto al ricorso r.g. 2156/2012, risulta poi infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione per come già affermato da questa sezione nella sentenza n. 14322/2010 secondo cui “il risarcimento dei danni conseguenti all'irreversibile trasformazione di terreni occupati con provvedimenti emessi sulla base di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità...
[...omissis...]
Sintesi: Dell'eventuale occupazione sine titulo di una maggiore area rispetto a quanto definitivo in sede di progettazione e di dichiarazione di pubblica utilità conosce il Giudice ordinario.
Estratto: «Del tutto condivisibile è, infine, la statuizione di inammissibilità delle censure concernenti l’occupazione sine titulo di una maggiore area: trattasi di questioni delle quali conosce naturaliter il Giudice ordinario. I profili di eccesso di potere valorizzati dall’appellante attengono invece alla scelta delle aree, ossia a questioni definitivamente risolte in sede di progettazione e d.p.u., che nulla hanno a che vedere con il successivo comportamento di materiale apprensione del bene in misura eccedente rispetto a quanto autorizzato dagli atti.»
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione...
[...omissis...]
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n.2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.2.1 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un’opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. Con riguardo alle eccezioni sollevate sul punto dalle Amministrazioni resistenti, sotto il profilo della giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità...
[...omissis...]
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.
Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n.2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.3.1 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un’opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»
Sintesi: La controversia relativa ad apprensione di superfici ulteriori rispetto a quelle vincolate dalla dichiarazione di pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del GO; ciò in quanto trattasi di controversia avente ad oggetto l’illiceità dell’attività materiale asseritamente posta in essere dall’amministrazione in assenza di un atto o provvedimento costituente l’estrinsecazione di un pubblico potere (occupazione meramente usurpativa).
Estratto: «16. Con i primi motivi aggiunti sono state avanzate due domande risarcitorie, la prima basata sul fatto che, in sede di esecuzione del predetto decreto dirigenziale di occupazione, in sede di redazione del conseguente verbale di presa di possesso, sarebbero state formalmente apprese superfici ulteriori...
[...omissis...]