Sintesi: La presunzione legale di conoscenza non ha luogo, ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’impugnazione, sino a che l’intera fase della pubblicità legale del piano non si sia perfezionata: il che ordinariamente avviene con riferimento alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali.
Estratto: «E’ noto che - secondo la giurisprudenza - la presunzione legale di conoscenza non ha luogo, ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’impugnazione, sino a che l’intera fase della pubblicità legale del piano non si sia perfezionata (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 gennaio 1988, n. 3): il che ordinariamente avviene con riferimento alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2002, n. 6278; T.A.R. Lombardia - Brescia, 1 dicembre 2004, n. 1743).E’ vero che nella specie la procedura seguita, ossia la procedura cd. di “copianificazione” disciplinata dall’art. 66 – bis della L.R. n. 38/1999 ha carattere di specialità; e che il comma 9 del medesimo articolo sancisce che “l'efficacia del piano regolatore generale è subordinata alla pubblicazione nel BURL dell'avviso della avvenuta approvazione”. Ma questa disposizione attiene all’efficacia del piano e non incide direttamente sul distinto profilo della piena conoscibilità legale: profilo in ordine al quale, per evidenti ragioni garantistiche attinenti all’effettività della tutela giurisdizionale, occorre attenersi al menzionato criterio generale. Del resto, anche in giurisprudenza si sono rilevate significative ipotesi, pure in relazione alle diverse previsioni della legislazione regionale, nelle quali si è ritenuto di dover distinguere tra la data in cui il piano regolatore generale ha efficacia, e la data di perfezionamento degli adempimenti pubblicitari, che invece rileva ai fini della presunzione di conoscenza per la decorrenza del termine di impugnazione (cfr. Cassazione civile, sez. II, 4 marzo 2008, n. 5892; Consiglio Stato, sez. IV, 11 dicembre 1998, n. 1782; Consiglio di Stato, sez. IV, 15 luglio 1983, n. 538).»
Sintesi: Il termine per impugnare la variante ad un P.R.G. che non è destinata a disciplinare l'intero territorio comunale, ma ha un contenuto particolare che incide in concreto soltanto su alcune aree, non decorre dalla pubblicazione della delibera di approvazione e neppure dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato, bensì dalla data in cui risulta che l'interessato abbia acquisito la piena conoscenza degli atti impugnati, e ciò vale anche per i soggetti proprietari di aree diverse e limitrofe a quelle direttamente disciplinate dalla variante di estremo dettaglio.
Estratto: «3. Sempre in via preliminare, le difese resistenti (in specie comunali) hanno formulato alcune eccezioni, nei termini di inammissibilità per carenza di interesse e di irricevibilità per tardività, in ordine agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi nonché di precedente variante al puc.
[...omissis...]
Sintesi: Il termine per l'impugnazione di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (o sulla Gazzetta Ufficiale) del decreto di approvazione di essa; decorre, invece, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, solo quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene, imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione.
Sintesi: La circostanza che il provvedimento di variante riguardi diversi terreni, dimostra l’impossibilità di ricondurli all’ipotesi di una variante su bene specifico, per la quale non si applicherebbe ai fini dell'impugnazione, il criterio della conoscenza legale.
Estratto: «E’ invero pacifico in giurisprudenza che il termine per la impugnazione di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ( o sulla Gazzetta Ufficiale) del decreto di approvazione di essa; decorre, invece, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, solo quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene, imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione (cfr in termini, T.A.R. Sardegna, n. 647 del 27 maggio 2003).Peraltro, proprio la circostanza che i medesimi atti oggi in discussione riguardano diversi terreni - tanto che alcuni degli altri proprietari li hanno impugnati con ricorsi decisi con altre sentenze di questo Tribunale - dimostra l’impossibilità di ricondurli all’ipotesi di una variante su bene specifico, per la quale non si applicherebbe il criterio della conoscenza legale.Poiché, pertanto, il ricorso è stato notificato quasi tre anni dopo le menzionate pubblicazioni, va dichiarato tardivo per quanto rivolto contro gli atti che approvano la Variante Generale al piano regolatore industriale.»
Sintesi: In materia di impugnazione degli strumenti urbanistici, la presunzione legale di conoscenza non ha luogo, ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’impugnazione, sino a che l’intera fase della pubblicità legale del piano non si sia perfezionata, il che ordinariamente avviene con riferimento alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali.
Sintesi: Sulla base della elaborazione giurisprudenziale si sono rilevate significative ipotesi, pure in relazione alle diverse previsioni della legislazione regionale, nelle quali si è ritenuto di dover distinguere tra la data in cui il piano regolatore generale ha efficacia, e la data di perfezionamento degli adempimenti pubblicitari, che invece rileva ai fini della presunzione di conoscenza per la decorrenza del termine di impugnazione.
Estratto: «E’ noto che - secondo la giurisprudenza - la presunzione legale di conoscenza non ha luogo, ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’impugnazione, sino a che l’intera fase della pubblicità legale del piano non si sia perfezionata (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 gennaio 1988, n. 3)...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Le prescrizioni del piano regolatore generale che stabiliscono, in via immediata, le potenzialità edificatorie di porzione di territorio e destinano, altresì, una parte di essa a viabilità di previsione ed a fascia di rispetto stradale, sono caratterizzate dalla immediata lesività. Si impone, pertanto, per esse un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale, a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio.
Estratto: «21. Come correttamente eccepito dalla difesa dell’amministrazione resistente, le censure proposte con il settimo motivo di ricorso avverso la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 26.3.2001 di adozione del p.r.g. sono irricevibili.Le prescrizioni del piano regolatore generale censurate, stabilendo, in via immediata...
[...omissis...]
Sintesi: Il termine per impugnare gli atti recanti l’approvazione di piani regolatori generali o loro varianti (a contenuto generale o relative ad ampie zone e comparti territoriali), in quanto sottoposti a pubblicazione necessaria, decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione, non essendo necessarie né la notificazione individuale né la piena conoscenza degli interessati non espressamente nominati.
Estratto: «Quanto, innanzi tutto, alla deliberazione consiliare che nel 1995 aveva esteso all’area del ricorrenti la destinazione urbanistica ad “attrezzature religiose”, osserva il Collegio come risulti fondata l’eccezione di irricevibilità della relativa domanda giudiziale di annullamento. E’ noto, infatti, che il termine per impugnare gli atti recanti l’approvazione di piani regolatori generali o loro varianti (a contenuto generale o relative ad ampie zone e comparti territoriali), in quanto sottoposti a pubblicazione necessaria, decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione, non essendo necessarie né la notificazione individuale né la piena conoscenza degli interessati non espressamente nominati (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 16 settembre 2011 n. 5158); nella circostanza, quindi, a fronte dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della Provincia dal 24 marzo all’8 aprile 1997 e poi, ai sensi dell’art. 14 della legge reg. n. 47 del 1978, sul bollettino ufficiale regionale n. 37 in data 9 aprile 1997 della deliberazione della Giunta della Provincia di Bologna n. 200 del 17 marzo 1997, relativa all’approvazione delle nuove previsioni di piano adottate con la deliberazione comunale del 1995, si presenta tardiva l’impugnativa notificata alle controparti solo nel 1999.»
Sintesi: Sono atti pianificatori, soggetti a pubblicazione necessaria, quelli recanti l'approvazione di piani regolatori generali o loro varianti (a contenuto generale o di ampie zone e comparti territoriali), i quali, secondo la costante giurisprudenza, debbono essere contestati in giudizio nel termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione agli interessati né il decorso dell'ulteriore termine di efficacia.
Sintesi: La data da cui muove il termine di sessanta giorni per impugnare la previsione della strumentazione generale decorre dal momento conclusivo dell’ultima misura conoscitiva messa in atto, vale a dire dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato.
Estratto: «Viene allora in rilievo la questione della decorrenza iniziale del temine per impugnare.Secondo l’indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 28 aprile 2011, n. 2534; sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9375; sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 10 febbraio 2010, n. 663)...
[...omissis...]
Sintesi: Il termine per impugnare una variante specifica e puntuale decorre non dalla pubblicazione degli atti di adozione, ma dall'effettiva conoscenza.
Estratto: «Quanto alla denunciata tardività del ricorso di prime cure, la circostanza per cui gli atti in contestazione sarebbero stati fatti oggetto di gravame oltre il termine decadenziale di cui all’art.21 della legge n.1034 del 1971 non è rilevabile dall’esame degli atti di causa...
[...omissis...]
Sintesi: Qualora per l'atto di approvazione dello strumento urbanistico di tipo generale siano previste più pubblicazioni, il termine decadenziale di impugnazione decorre dal momento conclusivo dell’ultima misura conoscitiva messa in atto.
Estratto: «1.In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso in esame in quanto l’impugnata Del. C.C. n. 13 del 31.3.2009, di approvazione del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, è stata pubblicata nell’Albo Pretorio dal 16.4.2009 all’1.5.2009, per cui il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni scadeva il 30.6.2009, ma il ricorso in epigrafe è stato notificato al Comune di Potenza il 27/29.6.2009. Anche la notifica, a mezzo posta, ai Sigg. Greco Gerardo, Atena Assunta, Marino Gaetana e Spera Arcangela, effettuata mediante consegna al competente Ufficiale Giudiziario in data 27.6.2009, poi avvenuta il 30.6/1/3.7.2009, risulta tempestiva, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con Sent. n. 477 del 26.11.2002, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto di cui agli artt. 149 C.P.C. e 4, comma 3 L. n. 890/1982, nella parte in cui prevede che la notifica di un atto giurisdizionale a mezzo posta si perfeziona, anche nei riguardi del notificante, dalla data di consegna al destinatario, anzicchè dalla data di consegna del plico all’Ufficiale Giudiziario. Al riguardo, va pure rilevato che ai sensi dell’art. 10, comma 6, L. n. 1150/1942, non derogato dall’art. 36 L.R. n. 23/1999, il provvedimento di approvazione di uno strumento urbanistico di tipo generale (come il Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999) va anche pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale ed inoltre tale norma prevede l’ulteriore formalità della pubblicazione di un avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico, per cui secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 7771 del 25.11.2003; TAR Lazio Sez. II Sent. 15500 del 4.6.2010) il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni inizia a decorrere dal momento conclusivo dell’ultima misura conoscitiva messa in atto.»
Sintesi: In tema di impugnazione dei piani regolatori generali il termine per l’impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, comunque, al più tardi dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato, con la sola eccezione delle ipotesi che esso incida specificatamente, con effetti latamente espropriativi, su singoli determinati beni, nel cui caso solo è dovuta la notifica individuale ai proprietari interessati.
Estratto: «3. Tutto ciò premesso, con un primo ordine di doglianze il Comune di Roma nel proprio appello reitera l’eccezione, respinta dal giudice di prime cure, di irricevibilità del ricorso introduttivo, sul rilievo che lo stesso è stato notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di avvenuta approvazione del P.R.G.Il motivo è infondato.Ed invero, come correttamente rilevato dal primo giudice, in tema di impugnazione dei piani regolatori generali è orientamento giurisprudenziale consolidato che, nel sistema di pubblicità-notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale nonché ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, il termine per l’impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, comunque, al più tardi dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato, con la sola eccezione delle ipotesi che esso incida specificatamente, con effetti latamente espropriativi, su singoli determinati beni, nel cui caso solo è dovuta la notifica individuale ai proprietari interessati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2009, nr. 3730; Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2007, nr. 4326; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2006, nr. 1534; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, nr. 5510; id., 19 luglio 2004, nr. 5225; id., 8 luglio 2003, nr. 4040; id., 16 ottobre 2001, nr. 5467; C.g.a.r.s., 8 ottobre 2007, nr. 929).Orbene, nel caso di specie il P.R.G. del Comune di Roma è stato approvato seguendo la speciale procedura disciplinata dall’art. 66 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, nr. 38, e quindi all’esito di un accordo di pianificazione sottoscritto da Comune, Provincia e Regione e successivamente ratificato da ciascuna di dette Amministrazioni; tale procedura, invero, non contemplava espressamente la pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di deposito della documentazione relativa al piano approvato, tuttavia l’Amministrazione comunale ha ritenuto di darne notizia mediante pubblicazione sui quotidiani, applicando quindi quanto previsto, per i piani approvati in via “ordinaria”, dall’art. 33, comma 12, della stessa l.r. nr. 38 del 1999 (anch’esso non richiamato dal citato art. 66 bis).Siffatta pubblicazione non può avere altra finalità che quella di realizzare una forma di pubblicità-notizia idonea a consentire a qualunque interessato di prendere visione della ridetta documentazione, sicché correttamente il primo giudice ha individuato in tale momento il dies a quo del termine di impugnazione, piuttosto che in quello della pubblicazione sul B.U.R.L. del (mero) avviso dell’avvenuta approvazione, cui il comma 9 del medesimo art. 66 bis ricollega la “efficacia” del P.R.G.»
Sintesi: L’interesse a censurare le scelte pianificatorie che si risolvono nel mutamento della disciplina urbanistica di un area nascono già nel momento in cui tali scelte sono effettuate e quindi, al più tardi, nel momento in cui lo strumento urbanistico acquista efficacia.
Estratto: «Il motivo, finalizzato a censurare la disciplina urbanistica dell’area sulla quale dovrà realizzarsi l’intervento stabilita dal PUC, ancorché ammissibile appare tardivo. E’ ammissibile in quanto i proprietari confinanti o comunque i vicini hanno sempre interesse a censurare il mutamento della disciplina urbanistica impresso all’area contermine o comunque vicina. E ciò senza che assuma rilievo l’entità o il contenuto del mutamento di disciplina in questione. In altre parole si vuole dire che l’interesse ad impugnare sorge per effetto del mutamento di disciplina quale che esso sia e non già, come prospetta la difesa della controinteressata, solo nel caso in cui tale mutamento sia particolarmente eclatante. La giustificazione di questa opzione interpretativa sta nell’impossibilità di stabilire con sufficiente grado di attendibilità quando un mutamento nella disciplina urbanistica sia rilevante ai fini dell’interesse a ricorrere del proprietario confinante. Pertanto, il rispetto delle esigenze di tutela del confinante, impone che si accerti il verificarsi di un mutamento di disciplina urbanistica senza ulteriori approfondimenti sul punto. Nel caso di specie il previgente PRG prevedeva che l’area in questione fosse destinata a servizi pubblici mentre il nuovo PUC ha assegnato alla stessa il regime degli ambiti BBU sottoposti ad un disciplina speciale che consente la ricostruzione ad uso abitativo del 100% della superficie agibile di tutti gli edifici compatibili o incompatibili. Il mutamento di disciplina è evidente e, pertanto, i vicini hanno interesse a censurare le scelte del puc. Il motivo è, tuttavia, irricevibile in quanto l’interesse a censurare le scelte pianificatorie che si risolvono nel mutamento della disciplina urbanistica di un area nascono già nel momento in cui tali scelte sono effettuate e quindi, al più tardi, nel momento in cui lo strumento urbanistico acquista efficacia.»
Sintesi: L'impugnazione di una variante nella parte in cui definisce il regime delle singole aree, è immediatamente lesiva e suscettibile di impugnazione immediata.
Estratto: «Ciò posto, il primo ricorso n. 4810/1994, che investe gli atti con cui il Comune ha adottato la variante generale e controdedotto alle osservazioni pervenute, è - rispettivamente - irricevibile e inammissibile.Irricevibile in quanto è fuori termine l'impugnazione, con ricorso notificato nell’ottobre del 1994...
[...omissis...]
Sintesi: La variante specifica al PRG, pur costituendo un atto di pianificazione, ha un contenuto singolo e, quindi, incide in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari della previsione; il termine per la impugnazione decorre pertanto non dalla pubblicazione, ma dalla effettiva conoscenza del provvedimento.
Estratto: «La variante specifica al PRG, pur costituendo un atto di pianificazione, ha un contenuto singolo e, quindi, incide in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari della previsione.Pertanto, il termine per la impugnazione decorre non dalla pubblicazione, ma dalla effettiva conoscenza del provvedimento.»
Sintesi: Il termine per l'impugnazione del piano regolatore generale inizia a decorrere per tutti gli interessati, inclusi i proprietari di immobili oggetto delle previsioni limitative del piano, dall'avvenuto espletamento delle formalità di pubblicazione.
Estratto: «L’eccezione di tardività dell’impugnazione della variante al P.R.G. di Ciampino è fondata.Come già precisato, la variante generale al P.R.G. di Ciampino è stata approvata con delibera della G.R. del Lazio n. 55 del 24/1/06 ed è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 55 del 20/2/06...
[...omissis...]
Sintesi: In ipotesi di variante generale al PRG, il termine per l’impugnazione decorre non dalla comunicazione ai singoli proprietari, ma dalla conoscenza della deliberazione, che si presume avvenuta con la pubblicazione degli atti prevista dalla legge.
Estratto: «2.2. La declaratoria da parte del Tar di irricevibilità delle censure proposte avverso le deliberazioni di adozione e di approvazione della variante generale al p.r.g., l’ultima delle quali risalenti all’anno 2000, è corretta, in quanto, pur riguardando un intervento unitario, si tratta di una variante generale al PRG, per la quale il termine per l’impugnazione decorre non dalla comunicazione ai singoli proprietari, ma dalla conoscenza della deliberazione, che nella specie si presume avvenuta con la pubblicazione degli atti prevista dalla legge, in relazione alla quale le censure sono state tardivamente proposte.»
Sintesi: La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da sempre ritenuto che il termine per l’impugnazione di un piano regolatore, o di una sua variante, decorra dalla data di completamento delle formalità di pubblicazione, e non dalla notificazione fatta ai singoli interessati.
Estratto: «La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da sempre ritenuto che il termine per l’impugnazione di un piano regolatore, o di una sua variante, decorre dalla data di completamento delle formalità di pubblicazione, e non dalla notificazione fatta ai singoli interessati (cfr: C. di S., Sez. IV, 16 maggio 1991, n. 392).Nella fattispecie, avendo il Comune di Caserta dichiarata la pubblica utilità dell’intervento de quo con la delibera consiliare del Comune di Caserta n. 43 del 27 novembre 2006 di ratifica dell’Accordo di programma, atteso che tale atto conferisce alle aree il carattere specifico di bene assoggettato a procedimento espropriativo, in modo tale da rivelarsi immediatamente lesivo per i proprietari delle medesime aree, è da tale data che decorreva il termine previsto dall’art. 21 della legge n. 1034/1971, ai fini della tempestiva proposizione del ricorso. In definitiva, la palese tardività di quest’ultimo (notificato a distanza di oltre un anno dal momento della pubblicazione della deliberazione consiliare di ratifica dell’accordo di programma, nonché a distanza di quasi quattro anni dall’approvazione della delibera consiliare n. 12/2004, concernente, da un lato, reiterazione del vincolo con modifiche e, dall’altro, variante al P.R.G.) rende inammissibile il ricorso.»
Sintesi: L'atto di approvazione dei piani regolatori generali o loro varianti che abbiano contenuto generale o riguardino ampie zone e comparti territoriali, deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli interessati.
Sintesi: Nel caso di variante che incida su un bene specifico, e che quindi non possa propriamente essere definita come atto amministrativo di carattere generale, incombe in capo all'amministrazione l'onere di notificare al proprietario del bene in questione i provvedimenti relativi al procedimento; dalla conoscenza individuale decorre il termine per impugnare la variante.
Estratto: «Nel merito, è il caso di rammentare che sia la giurisprudenza amministrativa che la dottrina si sono lungamente interrogate, in passato, in ordine alla individuazione dei criteri discretivi tra variante “generale” e “particolare” con precipuo riferimento alla individuazione del momento iniziale del termine di decorrenza per impugnare le prescrizioni ivi contenute.Pur non essendo il caso di immorare sulle numerose posizioni che su tale delicata problematica si sono via via succedute negli anni, è opportuno rammentare che la tematica presenta indubbi aspetti di complessità, trattandosi di ricercare un punto di equilibrio tra due apparentemente antitetici valori ed aspirazioni (quello alla certezza dei rapporti giuridici regolati attraverso provvedimenti generali, che verrebbe minata alla base ove se ne consentisse sine die l’impugnativa, e quella della difesa del singolo da atti amministrativi lesivi dei quali possa non avere avuto conoscenza diretta). Tale faticoso percorso ermeneutico è comunque, già da tempo risalente, giunto ad individuare un punto di equilibrio idoneo a contemperare entrambi i valori in apparente contrapposizione e teso ad affermare una nozione sostanzialistica che, prescindendo dal nomen attribuito al provvedimento, o dalla procedura seguita dall’approvazione del medesimo, abbia riguardo all’insieme delle prescrizioni contenute nell’atto per inferirne la natura “generale” o “particolare”. Si è a tale proposito affermato, che “l'atto di approvazione dei piani regolatori generali o loro varianti che, come nella specie, abbiano contenuto generale o riguardino ampie zone e comparti territoriali, deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli interessati. (Consiglio Stato , sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5225 ma si veda anche Sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4040; 23 novembre 2002, n. 6436; 30 luglio 2002, n. 4075) e Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646).Ciò perché, si è affermato anche in passato, “il termine per impugnare il p.r.g. o una sua variante generale decorre, per tutti gli interessati, dall'ultimo giorno della pubblicazione del provvedimento con il quale è stato approvato.” (Consiglio Stato , sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5628)Al contrario, non può ricorrere il concetto di “variante generale”, allorché le previsioni urbanistiche costituiscano atti di pianificazione a contenuto singolo, e i vincoli espropriativi vengano a incidere in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari del vincolo reiterato (Cons. St., Sez. IV, n. 1904 del 23.12.1998).In tali ipotesi, il termine di impugnazione deve farsi decorrere dalla notifica individuale: tale ipotesi non si verifica certamente, laddove l’amministrazione comunale adotti una vera e propria variante urbanistica a contenuto generale, in cui l’area in contestazione sia chiaramente inserita nel tessuto urbanistico di un'ampia zona dalla quale non sarebbe possibile estrapolarla senza incidere sull'intero contesto.Detto principio non soffre eccezioni, come recentemente affermato dal Consiglio di Stato: “in caso di reiterazione di vincoli a contenuto espropriativo posta in essere attraverso una variante del piano regolatore generale, il termine per l'impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del piano, non essendo necessaria la notifica individuale dello strumento approvato.”(Consiglio Stato , sez. IV, 27 luglio 2007, n. 4198). Al contrario, si è detto (a completamento del percorso di garanzia del diritto di difesa del soggetto inciso dalle prescrizioni) che, il termine per proporre impugnative avverso una variante al p.r.g. decorre dalla piena conoscenza degli interessati solo nei casi in cui la variante incidendo in concreto su un determinato immobile, non abbia quell'adeguata considerazione globale, sia pure riferita a una parte del territorio comunale, che è connaturale alla logica dello strumento urbanistico. Nel caso di variante che incida su un bene specifico, e che quindi non possa propriamente essere definita come atto amministrativo di carattere generale, incombe in capo all'amministrazione l'onere di notificare al proprietario del bene in questione i provvedimenti relativi al procedimento.” (Consiglio Stato , sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3149).»
Sintesi: I vizi procedimentali intervenuti nel corso del procedimento di approvazione di variante generale non configurano ipotesi di nullità del provvedimento, ma vizi di legittimità che devono essere censurati nei termini decadenziali di legge decorrenti dalla pubblicazione dell’atto medesimo.
Estratto: «In ultimo, coerentemente con quanto si è finora esposto, si deve dare conto della ulteriore prospettazione contenuta nel ricorso in appello, secondo cui il procedimento di approvazione della variante era affetto da vizi procedurali (il ricorso alla c.d. “procedura semplificata”) che, a loro volto, dovevano riverberarsi sulla decorrenza del termine impugnatorio.Anche sotto tale angolo prospettico la censura – peraltro formulata in termini perplessi, sotto il profilo della incidenza finalistica di tale lamentato vizio- non appare persuasiva.In disparte la circostanza che tale evenienza è sotto il profilo fattuale decisamente contestata dalle appellate amministrazioni, la tesi in oggetto non appare convincente sotto alcun profilo.E’ vero semmai il contrario.Anche a dare per provato, (il che non è) che uno strumento urbanistico “generale” sia stato approvato a seguito di un procedimento viziato, non si vede perché il termine per insorgere giudizialmente denunciando tali vizi debba essere dilatato nel tempo e non debba decorrere dalla pubblicazione.Invero delle due l’una: se la parte invoca un “fuorviamento”, una propria “distrazione” dovuta alla intestazione del provvedimento o del procedimento per l’adozione, di guisa che essa non si sarebbe peritata di controllarne l’oggetto, facendo inutilmente decorrere il termine di impugnazione, tale carenza di diligenza può unicamente ricadere nella propria responsabilità per la già riferita inconfigurabilità, in subiecta materia, dell’errore scusabile.Se, viceversa, si ipotizza che i vizi procedurali attingenti la fase approvazione del provvedimento possano essere invocati sine die, la tesi è priva di consistenza, concretando questi ultimi -ove provati- unicamente vizi di legittimità che si riverberano sul provvedimento finale e che devono essere censurati nei termini decadenziali decorrenti dalla pubblicazione.E’ noto che la recente novella n. 15/2005 ha espressamente codificato – sopendo un risalente dibattito dottrinario - la categoria generale del provvedimento amministrativo affetto da vizi di nullità, devolvendo alla cognizione del plesso giurisdizionale amministrativo la cognizione di tali radicali difetti dell’atto (anche sotto tal ultimo profilo prendendo radicale e decisa posizione su una questione che ha costituito oggetto di affascinanti ed accanite dispute tra le generazioni di giuristi successive alla emanazione degli artt. 4 e 5 della LAC del 1865). Unicamente laddove venissero denunciati vizi trasmodanti la categoria della illegittimità (ovvero, secondo taluno, addirittura esuberanti rispetto allo stesso paradigma della nullità, e tali da fare ricadere l’atto nella discussa categoria della “inesistenza”) potrebbe discorrersi di rilevabilità sine die dei medesimi.Di recente, la Sezione ha avuto modo di affermare che “La nullità dei provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo è rilevabile d'ufficio, alla stregua dei principi generali in tema di nullità e dell'art. 1421 c.c., evidentemente applicabili anche nel processo amministrativo in specie nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, la validità ed esecutività del provvedimento costituisca oggetto della controversia.”(Consiglio Stato , sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 265).La applicabilità alla categoria del “provvedimento amministrativo nullo” della disciplina civilistica potrebbe (ma la questione è discussa, dovendo secondo altra tesi dottrinaria la disciplina applicabile a detta categoria omogeneizzarsi ai principi del processo amministrativo, tra i quali rientra quello della necessari età del rispetto del termine decadenziale di impugnativa) condurre al pieno dispiegarsi del principio di cui all’art. 1422 del codice civile, con chiari riflessi in tema di termine dell’impugnativa degli atti. Tale ultima tesi è stata di recente sostenuta dal Consiglio di Stato, che ha precisato che “il nuovo articolo 21-septies della legge n. 241/1990; recependo i risultati di una ricca elaborazione interpretativa, ha codificato la categoria concettuale del provvedimento amministrativo nullo, definendone i caratteri sostanziali. La disposizione, tuttavia, non ha espressamente indicato la disciplina dell'azione di nullità, con particolare riguardo ai termini di decadenza o di prescrizione. La carenza di disciplina espressa, variamente criticata dalla dottrina, non impedisce di applicare, analogicamente, il nucleo essenziale delle norme contenute nel codice civile, riguardanti la nullità del contratto, nella parte in cui esse riflettono principi sistematici di portata più generale. In particolare, trova applicazione la regola della imprescrittibilità dell'azione di nullità. La gravità delle patologie elencate dall'articolo 21-septies comporta che l'atto sia, in radice, inidoneo a produrre effetti giuridici. Questa assoluta inidoneità strutturale dell'atto comporta che l'interessato possa fare accertarne la nullità, senza limitazioni temporali, ferma restando l'eventuale prescrizione delle connesse azioni di condanna.”(Consiglio Stato , sez. V, 09 giugno 2008, n. 2872)Quale che sia l’opzione ermeneutica praticabile sul punto, ciò che giova precisare, però, è che, nel caso di specie, si è ben lungi dalla -anche teorica- ipotizzabilità di vizi di nullità attingenti la variante impugnata, ovvero addirittura di “inesistenza dell’atto”, e pertanto anche l’ asserito deficit di legittimità attingente la procedura di approvazione della variante doveva essere censurato nei termini decadenziali di legge e parimenti, la decorrenza di tali termini doveva ancorarsi alla pubblicazione dell’atto medesimo (ad abundantiam, sul punto, si tenga presente la decisione che di seguito si riporta, secondo cui “i vizi procedimentali intervenuti nel corso del procedimento di approvazione del piano regolatore generale - nella specie, omessa formazione del silenzio assenso regionale necessario per la assunzione della delibera comunale di approvazione - rende lo strumento meramente annullabile, e non nullo ai sensi dell'art. 27 septies l. n. 241 del 1990.”(Consiglio Stato , sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4858).»
Sintesi: Il termine per l'impugnazione del piano regolatore generale inizia a decorrere per tutti gli interessati, inclusi i proprietari di immobili oggetto delle previsioni limitative del piano, dall'avvenuto espletamento delle formalità di pubblicazione.
Estratto: «Giova ricordare a tal proposito che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il termine per l'impugnazione del piano regolatore generale inizia a decorrere per tutti gli interessati, inclusi i proprietari di immobili oggetto delle previsioni limitative del piano, dall'avvenuto espletamento delle formalità di pubblicazione (Consiglio Stato , sez. IV, 21 agosto 2006 , n. 4858).»
Sintesi: Il termine per l'impugnazione dell’approvato piano regolatore generale decorre dalla scadenza del termine di affissione all’albo pretorio dell'avviso di deposito degli atti relativi ad esso presso gli uffici comunali, e non dalla pubblicazione nel B.U.R.
Estratto: «4. Preliminarmente, in rito, va disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla resistente amministrazione comunale.Stando a tale eccezione, il gravame sarebbe stato tardivamente proposto, in quanto avente per oggetto – quale atto definitivo e ultimo in ordine cronologico...
[...omissis...]
Sintesi: Il termine per l'impugnazione delle prescrizioni del P.R.G. che stabiliscono in via immediata le potenzialità edificatorie del territorio interessato decorre dalla data di pubblicazione del piano; per le altre regole che disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione (n.t.a.) o nel regolamento edilizio, che non sono immediatamente lesive, il termine decorre dalla comunicazione o piena conoscenza dell’atto applicativo.
Estratto: «1.2. La difesa comunale obietta che:- le contestazioni contro la variante urbanistica sarebbero tardive, poiché il termine per l’impugnativa di una strumento urbanistico decorre dalla sua pubblicazione;- la scelta di non consentire in zona lo svolgimento di attività industriali sarebbe dettata da esigenza di tutela del territorio.1.2.1 Al riguardo va in primo luogo osservato che, in tema di disposizioni contenute in uno strumento urbanistico generale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie del territorio interessato (come ad esempio le norme di c.d."zonizzazione" o di localizzazione di opere pubbliche) dalle altre regole che disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione (n.t.a.) o nel regolamento edilizio.Infatti, per le disposizioni appartenenti alla prima categoria caratterizzate da un immediato effetto conformativo dello ius aedificandi, l’interessato ha un onere di pronta impugnativa, in osservanza del termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio.Le prescrizioni di dettaglio contenute nelle n.t.a., aventi invece un carattere regolamentare, non sono direttamente e concretamente lesive nella sfera giuridica dei potenziali destinatari, in quanto l’effetto eventualmente pregiudizievole dipende dall'atto applicativo. Pertanto l’interesse ed il connesso onere di impugnativa nasce con l’emanazione del provvedimento attuativo medesimo, laddove sarebbe inammissibile un ricorso proposto autonomamente contro l’atto normativo prima ed a prescindere dal provvedimento che ne costituisca la concreta esecuzione. Ne consegue che il termine per la proposizione del relativo ricorso decorre non dalla data di pubblicazione della norma di piano, bensì dalla comunicazione o piena conoscenza dell’atto applicativo (cfr. Cons. St. sez. VI, 16/11/2004, n. 7502).E’ opportuno soggiungere, altresì, che il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del Comune relativamente all’atto di adozione della variante e che la sorte di quest’ultimo si riflette con effetti automaticamente caducanti, e non meramente vizianti, sul successivo provvedimento regionale di approvazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 13/5/2005, n. 1743).»
Sintesi: Vanno impugnate entro i termini decorrenti dalla data di pubblicazione dello strumento urbanistico generale soltanto le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie di una determinata area, nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, di destinazione di aree a soddisfare standard urbanistici, di localizzazione di opere pubbliche, in relazione all’immediato effetto conformativo dello "ius aedificandi"; le prescrizioni di dettaglio contenute nelle n.t.a possono invece formare oggetto di censura in occasione dell’impugnazione del loro atto applicativo.
Estratto: «Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal Comune resistente in relazione alla tardività dell’impugnazione avverso l’art 22 delle n.t.a. del PRG, nella parte in cui subordina l’esercizio dell’attività di cava al previo rilascio della concessione edilizia.L’eccezione è infondata. Per giurisprudenza consolidata, vanno impugnate entro i termini decorrenti dalla data di pubblicazione dello strumento pianificatorio soltanto le prescrizioni di PRG che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie di una determinata area, nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, di destinazione di aree a soddisfare standard urbanistici, di localizzazione di opere pubbliche, in relazione all’immediato effetto conformativo dello “ius aedificandi”. A diversa conclusione deve invece pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle n.t.a “che per loro natura regolamentare sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e che possono, quindi, formare oggetto di censura in occasione dell’impugnazione di quest’ultimo” (ex multis Consiglio di Stato sez. VI 5 agosto 2005 sent. n.4159). Ne consegue che la concreta lesività dell’art 22 n.t.a sia da riferirsi soltanto al momento dell’adozione degli atti attuativi, che nella fattispecie risultano ritualmente impugnati dal ricorrente.»
Sintesi: In base al principio generale di cui all'art. 10 l. 1150/1942, l’impugnativa dello strumento urbanistico generale presuppone sia la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione sia il deposito del piano approvato presso il comune.
Estratto: «Ritiene il Collegio - ribadendo il proprio indirizzo (cfr. Sezione I, sentenza n. 3257/2005) - che, nella fattispecie, il termine per impugnare il regolamento urbanistico decorra dalla pubblicazione del medesimo sul BURT per due ordini di ragioni.In primo luogo, in base al principio generale, l’impugnativa dello strumento urbanistico generale presuppone sia la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione sia il deposito del piano approvato presso il comune (art. 10 l. 1150/1942).In secondo luogo, nella regione Toscana, il procedimento di formazione e approvazione del regolamento urbanistico, disciplinato dai commi da 3 a 8 dell’art. 30 (ai quali rinvia l’art. 28) della l.r.t. 5/95, prevede solo che dell’avvenuta approvazione del R.U. è data notizia mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia. Essendo tale strumento di pubblicità non più previsto, esso deve ritenersi sostituito dal bollettino ufficiale della regione (sentenza citata).»
Sintesi: Il termine per l'impugnazione del P.R.G. e delle sue varianti decorre per tutti gli interessati (compresi i proprietari degli immobili oggetto delle previsioni limitative del piano o della variante), dalla data di pubblicazione dello strumento urbanistico approvato, nell’albo pretorio del Comune; questo perché non è richiesta la notificazione del piano stesso agli interessati.
Sintesi: Il principio per cui il termine per l'impugnazione del P.R.G. e delle sue varianti decorre per tutti gli interessati dalla data di pubblicazione dello strumento urbanistico approvato, nell’albo pretorio del Comune, non essendo prescritta la notificazione individuale, subisce una deroga qualora la variante non riguardi una sistemazione globale ed organica di una parte del territorio comunale, ma un determinato immobile.
Estratto: «Ciò posto, occorre ricordare che la giurisprudenza amministrativa (Cfr., tra le tante, Cons. Stato, IV Sez., 14 giugno 2001, n. 3149; 11 dicembre 1998, n.1782;18 gennaio 1996 n. 45; IV Sez., 12 novembre 1996, n. 1204;V Sez., 28 febbraio 1975, n. 304; T.A.R. T.A.R. Basilicata, 8 gennaio 1998, n.1;T.A.R. Valle d’Aosta,11 giugno 1999, n.105) è del tutto consolidata nell'affermare che il termine per l'impugnazione del P.R.G. e delle sue varianti decorre per tutti gli interessati (compresi i proprietari degli immobili oggetto delle previsioni limitative del piano o della variante: Cons. Stato, IV,8 gennaio 1992, n. 9 e 14 settembre 1989, n. 589) dalla data di pubblicazione dello strumento urbanistico approvato nell’albo pretorio del Comune (con specifico riferimento alla previsione di cui all’art.10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, il dies a quo viene fatto decorrere dall'ultimo giorno della pubblicazione nell'albo pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato):questo perché non è richiesta la notificazione del piano stesso agli interessati (Cfr. Cons. Stato, I Sez., 14 settembre 1989, n. 589; IV Sez. 3 febbraio 1981, n. 129).Ed invero, le prescrizioni ed i vincoli discendenti da siffatti strumenti pianificatori sono funzionalizzati a disciplinare, in modo tendenzialmente organico, un comparto del territorio comunale.Pertanto, le caratteristiche dello strumento urbanistico rendono ragionevole la conseguenza desunta (per quanto riguarda, in particolare, la normativa statale di riferimento) dal citato art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, cioè la decorrenza dei termini di impugnabilità dello strumento stesso dall'ultimo giorno di pubblicazione all’albo comunale.Si presuppone, infatti, in perfetta coerenza logica, che lo strumento urbanistico abbia una valenza tale da impingere sugli interessi e sulle aspettative di buona parte della popolazione.L'indirizzo giurisprudenziale appena richiamato e pienamente condivisibile, muove, dunque, dal presupposto che il piano regolatore, o una sua variante costituiscono strumenti di disciplina globale o per ampi comparti del territorio comunale, tali cioè da definire un assetto aggregato di prescrizioni, la cui interazione postula l'unicità del disegno e la non scomponibilità dei singoli precetti, tutti coerentemente indirizzati ad un risultato globale.Un temperamento a questo principio è stato introdotto dalla giurisprudenza (Cfr., tra le varie, Cons.Stato, IV, 12 giugno 1993, n. 593 e 23 dicembre 1998, n.1904) con riferimento a quelle ipotesi in cui la variante di piano incida ”in concreto su un determinato immobile senza quella adeguata considerazione globale, sia pure riferita a una parte del territorio comunale, che è connaturale alla logica dello strumento urbanistico e che costituisce la base logica del ricevuto orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione”.Questa deroga alla regola della individuazione del dies a quo dalla data della pubblicazione all’albo comunale, che induce a non ritenere preclusa l'impugnazione dello strumento urbanistico oltre il termine decorrente dalla sua pubblicazione, non può, però,valere nel caso di cui alla attuale controversia. Infatti, come risulta ictu oculi dalla documentazione versata agli atti del processo, la variante in esame concerne una sistemazione globale ed organica di una parte del territorio comunale, e non già un singolo immobile.»
Sintesi: Quando un provvedimento amministrativo è soggetto a forme plurime di pubblicità, il termine per la relativa impugnazione decorre dalla scadenza dell’ultima formalità: in particolare, il termine per l’impugnazione del P.R.G. decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali
Estratto: «Il Comune e i controinteressati hanno dedotto l’irricevibilità del gravame per tardività, dato che la deliberazione di approvazione definitiva del Piano (n. VI/32299 del 7/11/1997) è stata pubblicata sul B.U.R.L. del 3/12/1997, mentre l’avviso di deposito degli elaborati presso gli uffici comunali è apparso sul B.U.R.L. del 21/1/1998: da quest’ultima data è decorso il termine perentorio breve per l’impugnazione, mentre il ricorso è stato notificato ai resistenti solo l’11/2/1999 ed è pertanto tardivo.I ricorrenti hanno puntualizzato che la piena conoscenza degli atti della variante risale al 14/1/1999, quando è stata riscontrata l’istanza di accesso presentata il 19/11/1998.L’eccezione è infondata.1.1 Come ha già affermato, in più circostanze, la giurisprudenza amministrativa qui condivisa, quando il provvedimento è soggetto a forme plurime di pubblicità il termine per la relativa impugnazione decorre dalla scadenza dell’ultima formalità: in particolare, il termine per l’impugnazione del P.R.G. decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 12/11/2002 n. 6278; sentenza Sezione 1/12/2004 n. 1743). E’ evidente che da questo angolo visuale l’impugnazione sarebbe tardiva.»