Decorrenza dei termini decadenziali per l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso, quante volte esso ha effetti specifici e circoscritti all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera e, quindi, è rivolto a soggetti determinati anche se non esplicitamente nominati.

Estratto: «1.2. In ossequio ai canoni più volte affermati dalla giurisprudenza amministrativa in punto di “ordine di esame delle questioni” (da ultimo, si veda Cons. Stato Sez. IV, 21-01-2013, n. 341) deve essere in via prioritaria esaminata la doglianza incidentale proposta dal Comune di Vittorio Veneto tesa a ribadire la eccezione già proposta...
[...omissis...]

Sintesi: Per costante giurisprudenza ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto, ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso in quanto esso ha effetti specifici e circoscritti all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera ed è, quindi, rivolto a soggetti determinati per quanto non esplicitamente nominati.

Estratto: «Per costante giurisprudenza, infatti, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto, ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso in quanto esso ha effetti specifici e circoscritti all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera; ed è, quindi, rivolto a soggetti determinati per quanto non esplicitamente nominati (Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4836, 31 marzo 2005 n. 1417 e 4 marzo 2003 n. 1196; nonché T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1° febbraio 2008 n. 828).»

Sintesi: La comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dell’opera, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, con indicazione dei terreni interessati, appare sufficientemente completa e mette certamente il proprietario in grado di impugnare tanto il decreto dirigenziale dichiarativo della pubblica utilità che i precedenti atti della procedura.

Estratto: «E’ fondata anche la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica avverso gli atti della procedura espropriativa, avvenuta il 16 novembre 2010.La ricorrente aveva, infatti, ricevuto il 21 giugno 2010 la comunicazione di approvazione del progetto definitivo e di inizio della procedura ablativa con la nota regionale prot. 2010.0500571 nella quale si legge che “con il Decreto Dirigenziale n. 704 del 23/12/2009 (…) questa Regione ha approvato, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, il progetto definitivo del Parco Eolico nel Comune di Vallata, dichiarando la pubblica utilità, l’indifferibilità ed urgenza dell’opera, la cui costruzione interesserà dei tratti di terreno ricadenti nella proprietà di codesta ditta, riportati nel Nuovo Catasto Terreni nel Comune di Vallata (AV) al foglio 29, particella 64 (…) la Green Energy srl beneficiaria del suddetto provvedimento, essendone abilitata, ha chiesto l’attivazione del procedimento espropriativo relativamente agli immobili occorrenti alla realizzazione del parco eolico di che trattatasi con le modalità contenute nell’art. 22 del DPR 327/2001 …”.La comunicazione appare, quindi, sufficientemente completa e mette certamente la ricorrente in grado di impugnare tanto il decreto dirigenziale dichiarativo della pubblica utilità che i precedenti atti della procedura tra i quali la ricorrente identifica anche la delibera del Consiglio Comunale di Vallata n. 42/05.Vero è che solo con il decreto, tempestivamente impugnato con motivi aggiunti, l’esproprio dei terreni viene esteso anche ad altre particelle (35, 673 e 674), ma è altresì vero che tale decreto non viene impugnato per vizi propri, ma per illegittimità derivata da atti presupposti i quali, a causa della tardività del ricorso principale, sono da ritenersi ormai inoppugnabili.Solo per completezza, va, poi, evidenziato che la procedura espropriativa in esame era stata opportunamente e regolarmente portata a conoscenza dei destinatari con l’avviso di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001, datato 6/4/2009.Tale avviso, dato il numero dei destinatari, superiore a 50, è stato legittimamente pubblicato su di un quotidiano a diffusione nazionale (Corriere della sera del 14/4/2009) e affisso per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Vallata.Né può accogliersi la richiesta di riconoscimento dell’errore scusabile, con riguardo alla tardività dell’impugnazione avvenuta dopo più di trenta giorni dalla scadenza del termine ultimo per proporre il ricorso (il 5 ottobre 2010).Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, il riconoscimento dell’errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti o per il comportamento non lineare dell’amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti (C.d.S., sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1147) o comunque di errore non imputabile al ricorrente (C.d.S., sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1374).Nulla di tutto ciò può essere allegato nel caso sub judice, mentre la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine per proporre l’impugnazione e dell’organo davanti al quale essa deve essere proposta può costituire presupposto per il riconoscimento dell’errore scusabile solo nel caso in cui sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, dovendosi, in caso contrario, evitare che tale formale inadempimento conduca ad una indiscriminata esenzione dell’onere di ottemperare a prescrizioni vincolanti dettate dalle leggi in vigore (C.d.S., sez. IV, 10 aprile 2008, n. 1528; 11 maggio 2007, n. 2270; 19 febbraio 2007).La comunicazione dell’inizio della procedura espropriativa del 9/6/2010 non offre spazi di incertezza in ordine alla tipologia di provvedimenti e, conseguentemente, in relazione all’autorità giudiziaria competente per la controversia.In mancanza di tali presupposti l’omessa indicazione dell’autorità competente e del termine per ricorrere costituisce, infatti, una mera irregolarità inidonea a viziare l’atto o a prorogarne i termini di impugnazione.»

Sintesi: La dichiarazione di pubblica utilità deve essere notificata individualmente ai proprietari delle aree interessate dalla costruzione dell'opera di pubblica utilità e nei cui confronti produce effetti lesivi in conseguenza dell'individuazione delle predette aree come suscettibili di espropriazione. Ne consegue che per tali soggetti il termine per l'impugnazione decorre dalla data della anzi detta notificazione, ed in mancanza, dalla piena conoscenza in epoca anteriore al sessantesimo giorno antecedente alla notifica dell'impugnazione, la cui prova compete alla parte che eccepisce la tardività.

Estratto: «In base alla disposizione di cui all'art. 41 del D.L. vo n. 104/2010, il termine per impugnare decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza e, solo per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.
[...omissis...]

Sintesi: Gli atti comportanti dichiarazione di pubblica utilità ed individuazione dei beni suscettibili di espropriazione, vanno notificati individualmente ai soggetti interessati, con la conseguenza che il termine per la relativa impugnazione decorre solo da tale notifica.

Estratto: «In proposito, per costante giurisprudenza amministrativa, gli atti comportanti dichiarazione di pubblica utilità e di individuazione dei beni suscettibili di espropriazione vanno notificati individualmente ai soggetti interessati, con la conseguenza che il termine per la relativa impugnazione decorre solo da tale notifica; nella fattispecie, in mancanza della notifica delle citate delibere di Consiglio Comunale n. 29/2001 e di Giunta Municipale n. 83/2001, il termine per impugnare (anche) le delibere de quo è decorso, per la ricorrente, solo con la notifica, avvenuta in data 31.7.2002, del decreto di occupazione n. 6 prot. 6394 dell’8.7.2002, con la conseguenza che, avendo la ricorrente impugnato gli atti della procedura con ricorso notificato al Comune in data 14.11.2002, il ricorso risulta tempestivo, ricevibile ed ammissibile.»

Sintesi: La giurisprudenza ha precisato che in ipotesi di omessa notifica diretta all’interessato, comunque non prevista dall’art. 17 della legge 2359/1865, il termine di impugnazione del decreto recante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera decorre dalla pubblicazione del piano particellare contenente l’elenco dei beni da espropriare e/o asservire e comunque dalla data in cui l’interessato ne assume la piena conoscenza.

Estratto: «L’impugnazione avverso il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28.12.1995 recante la dichiarazione di pubblica utilità è irricevibile essendo ormai spirato il termine di impugnazione decorrente dalla pubblicazione del piano particellare di esproprio; inoltre è lo stesso ricorrente a riconoscere di averne avuto conoscenza sin dalla comunicazione ricevuta con lettera raccomandata del 5 giugno 2000 sicché è a partire quanto meno da tale data che il ricorrente, avendo avuto notizia del carattere lesivo del provvedimento adottato, era onerato della proposizione del ricorso nel termine decadenziale di legge mentre nel caso di specie il gravame risulta notificato solo in data 31.1.2002.La giurisprudenza ha infatti precisato che in ipotesi di omessa notifica diretta all’interessato, comunque non prevista dall’art. 17 della legge 2359/1865, il termine di impugnazione del decreto recante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera decorre dalla pubblicazione del piano particellare contenente l’elenco dei beni da espropriare e/o asservire (cfr. Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2011, n. 1170 e Cons. Stato, VI, 2 marzo 2004, n. 972) e comunque dalla data in cui l’interessato ne assume la piena conoscenza (TAR Puglia, Bari, III, 13 aprile 2011, n. 583; TAR Campania Salerno, I, 15 maggio 2009, n. 2279; TAR Umbria, 10 dicembre 2008, n. 804; TAR Campania, Napoli, V, 1 febbraio 2007, n. 828; TAR Bari III, 10 novembre 2005, 4859; Consiglio di Stato, IV, 20 settembre 2005, n. 4836).Nel caso di specie il piano particellare è stato pubblicato dal 1 al 15 ottobre 1999 presso la segreteria del Comune di Venafro nonché sul F.A.L. della Provincia di Isernia n. 35 del 1.10.1999 (cfr. doc. 5 in fascicolo avvocatura dello Stato) ai sensi degli artt. 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e, in ogni caso, come si è detto, il ricorrente ha avuto notizia della adozione del decreto dichiarativo della pubblica utilità della servitù sin dal ricevimento della raccomandata del 5.6.2000 sicché il presente ricorso, notificato solo in data 31.1.2002 non può che essere dichiarato irricevibile, seppur limitatamente alla impugnativa del decreto ministeriale recante la predetta dichiarazione.»

Sintesi: La comunicazione di un provvedimento di proroga dei termini della dichiarazione della pubblica utilità, comporta di necessità la piena percezione della sua lesività. Non può pertanto condividersi l’argomentazione secondo la quale la mancata notifica del provvedimento ne consente una impugnativa tardiva.

Estratto: «In terzo luogo, pur avendone avuto comunicazione formale nel dicembre del 2009, i ricorrenti non hanno contestato nel termine di legge la disposta proroga, come sarebbe stato loro onere, con conseguente inammissibilità della odierna contestazione tardiva.In proposito non può condividersi l’argomentazione utilizzata dai ricorrenti...
[...omissis...]

Estratto: «In via preliminare il Collegio deve farsi carico dell'eccezione d’irricevibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dell’ente comunale resistente, non avendo l’istante impugnato tempestivamente il progetto esecutivo, approvato con la delibera n. 67/03.A tal fine la difesa comunale rileva che tale delibera sarebbe stata conosciuta dal ricorrente sin dalla primavera del 2004, nel corso di vari incontri nei quali era stata esaminata la procedura di esproprio, come anche confermato nella nota 6.6.2004 in cui lo stesso ricorrente avrebbe fatto allusione alla realizzazione di un parco urbano, “comprendente l’area di cui al progetto visionato”.Il Collegio ritiene che detta eccezione debba essere respinta in quanto il Comune di Anagni non ha fornito la prova, come pure era suo onere (C.d.S. sez. IV n. 2295/06; C.d.S. sez. IV n. 1445/05; C.d.S. sez. IV n. 8115/04), della piena conoscenza, in capo al ricorrente, dell’approvazione del progetto, necessaria ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione.Per costante giurisprudenza, infatti, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso, quante volte esso ha effetti specifici e circoscritti all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera e, quindi, è rivolto a soggetti determinati anche se non esplicitamente nominati (C.d.S. sez. IV n. 4836/05; C.d.S. sez. IV n. 1417/05; C.d.S. sez. IV n. 1196/03).»

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso, quante volte esso ha effetti specifici e circoscritti all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera e, quindi, è rivolto a soggetti determinati anche se non esplicitamente nominati.

Sintesi: L’omessa notifica ai proprietari espropriandi dell’atto approvativo del progetto esecutivo di opera pubblica, che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, fa sì che il termine per l’impugnazione non inizi a decorrere se non dal giorno in cui agli stessi proprietari venga notificato il successivo provvedimento di occupazione d’urgenza.

Estratto: «Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito, opposte dalla difesa dell’Amministrazione Comunale.Quella di tardività del ricorso avverso le delibere, di approvazione dei progetti esecutivi delle opere in oggetto (impropriamente qualificata, negli scritti difensivi dell’Amministrazione, come eccezione di carenza d’interesse a ricorrere) è palesemente infondata posto che – come meglio si dirà in seguito – nessun valido avviso è stato dato, al ricorrente, circa l’adozione di tali delibere, dovendo quindi trovare applicazione il seguente principio, di marca giurisprudenziale: “L’omessa notifica ai proprietari espropriandi dell’atto approvativo del progetto esecutivo di opera pubblica, che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, fa sì che il termine per l’impugnazione non inizi a decorrere se non dal giorno in cui agli stessi proprietari venga notificato il successivo provvedimento di occupazione d’urgenza” (Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 1987, n. 223).»

Sintesi: Non essendo prevista la notifica individuale dell'atto dichiarativo della pubblica utilità ex dl 2/2002, il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione dell'atto implicante la dichiarazione della pubblica utilità.

Estratto: «Ove , peraltro, si volesse, in via interpretativa, e tenendo cioè conto della natura sostanziale delle censure articolate col gravame, ritenere estesa l'impugnazione anche alla presupposta dichiarazione di pubblica utilità, anche in assenza di una esplicita indicazione in tal senso in ricorso...
[...omissis...]

Sintesi: L'atto che, anche se implicitamente, dichiara la pubblica utilità di un'opera pubblica, non è atto meramente preparatorio bensì determinazione dotata di effetti direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari, con conseguente necessità di impugnazione immediata e autonoma nel termine decadenziale decorrente dalla notificazione o, comunque dalla piena conoscenza.

Estratto: «Preliminarmente, alla fattispecie per cui è causa non è applicabile ratione temporis la disciplina contenuta nel vigente d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (testo unico espropriazioni) essendo la dichiarazione di pubblica utilità approvata con deliberazione n.728 del 20 giugno 2001 intervenuta prima della relativa entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le disposizioni transitorie contenute nello stesso art. 57 del citato d.p.r. 327/2001.Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente censura mediante impugnazione del decreto di esproprio vizi relativi alla deliberazione di dichiarazione della pubblica utilità, sostenendone di averne avuto piena conoscenza soltanto in sede di avvenuta notificazione del decreto di esproprio.Premesso che per giurisprudenza consolidata l'atto che, anche se implicitamente, dichiara la pubblica utilità di un'opera pubblica non è atto meramente preparatorio bensì determinazione dotata di effetti direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari, con conseguente necessità di impugnazione immediata e autonoma nel termine decadenziale decorrente dalla notificazione o, comunque dalla piena conoscenza (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 443, id. sez IV 16 marzo 2010, n.1540, T.A.R. Lazio Roma sez II, 14 settembre 2005, n.6989), non essendo pertanto possibile farne valere vizi in via derivata all’esito finale del procedimento (Consiglio di Stato sez IV 15 marzo 2008, n.2246) risulta per tabulas come il ricorrente abbia avuto piena conoscenza della deliberazione G.C. 728/2001 quantomeno sin dall’avvenuta comunicazione dell’occupazione d’urgenza.Infatti, nelle premesse di tal provvedimento, notificato al ricorrente in data 3 luglio 2002, è espressamente citata la deliberazione G.C. 728/2001 ed il relativo effetto di dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza dei lavori e fissazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, con indicazione altresì degli estremi catastali di identificazione delle particelle da espropriare, tra cui sono ricomprese le aree di proprietà del ricorrente.Ben conosce il Collegio l’orientamento invalso presso la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui non è idonea a integrare la presunzione di piena consapevolezza della lesività dell'atto impugnato “la semplice comunicazione dell'esistenza di una delibera di approvazione di un progetto di opera pubblica, comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, occorrendo invece che gli atti del procedimento espropriativo per cui è fatta la comunicazione siano allegati a quest'ultima, a fini di notifica, ovvero la stessa comunicazione ne riporti, quanto meno in sintesi, il contenuto più rilevante, così che possa ritenersi verificata la condizione della piena conoscenza degli atti del procedimento” (cosìConsiglio di Stato sez IV 22 settembre 2010, n.7035, id. 13 gennaio 2010, n.39).Ritiene il Collegio che nella fattispecie per cui è causa il provvedimento notificato di occupazione d’urgenza riporti, seppur in sintesi, il contenuto più rilevante della dichiarazione di pubblica utilità, vale a dire l’identificazione dell’oggetto (estremi catastali delle aree interessate), dei proprietari catastali, dei termini iniziali e finali dei lavori e del procedimento espropriativo, nonché dello specifico effetto giuridico (che peraltro è produttivo di effetti indipendentemente dalla espressa indicazione ex art 13 comma 2 d.p.r. 327/2001 pur inapplicabile nella fattispecie).»

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso in quanto esso ha effetti specifici e circoscritti all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera e, quindi, è rivolto a soggetti determinati per quanto non esplicitamente nominati.

Estratto: «Quanto alla Delibera di C.C. n. 46 del 12.12.2008, il Comune deduce che essa sia stata pubblicata nell’Albo Pretorio in data 14.1.2009.Osserva il Collegio, al riguardo che la presunzione di piena consapevolezza della lesività di una delibera di approvazione di un progetto di opera pubblica, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, non può conseguire dalla mera pubblicazione nell’Albo, poiché, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso in quanto esso ha effetti specifici e circoscritti all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera e, quindi, è rivolto a soggetti determinati per quanto non esplicitamente nominati (ex plurimis: Cons. Stato Sez. IV 22.9.2010 n. 7035; Cons. Stato, Sez. IV n. 4836/05; Cons. Stato, Sez. IV n. 1417/05; Cons. Stato Sez. IV n. 1196/03).Pertanto, nella specie, in assenza della prova di alcuna notifica individuale dei provvedimenti espropriativi in capo agli odierni ricorrenti, il presente giudizio va ritenuto tempestivo.»

Sintesi: Il termine di impugnazione del provvedimento avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, per i soggetti direttamente interessati dal procedimento ablatorio, che sono destinatari diretti e determinati del provvedimento, decorre dal momento della sua effettiva e piena conoscenza, ovvero dal momento della notifica, e non già da quello della sua pubblicazione.

Estratto: «II. In sede di memoria depositata in data 10 dicembre 2009, la difesa della Società AGRO INVEST S.P.A. ha eccepito la tardività del ricorso nella parte in cui le censure ivi articolate sono indirizzate avverso l’atto pianificatorio, valevole quale dichiarazione di pubblica utilità nell’ambito dell’avversata procedura espropriativa. In particolare, osserva parte resistente che il decreto di approvazione regionale dell’Accordo di Programma è stato pubblicato sul B.U.R.C. in data 27.2.2006 di talché il termine per ricorrere sarebbe già decorso al momento in cui il ricorso è stato proposto.L’eccezione va disattesa.L’Accordo di Programma sub 1), che contiene il Piano di Insediamenti Produttivi sovracomunale denominato “Martana”, risulta approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29.12.2005, il cui decreto è stato pubblicato sul B.U.R.C. in data 27.02.2006. Da ciò conseguirebbe, a parere della eccipiente, che il dies a quo dal quale decorre il termine per la proposizione del gravame decorrerebbe dal 28 aprile 2006, ovverosia dal sessantesimo giorno di pubblicazione, per cui, alla data in cui ha avuto luogo la notifica del ricorso a mezzo posta, 13 settembre 2006, dovrebbe ritenersi oramai decorso il termine a ricorrere previsto dall’art. 21, comma 1, della l.n. 1034/71. La questione agitata in tale sede preliminare impone però di stabilire se la possibilità di insorgere avverso tale atto sia o meno condizionata dalla sua notificazione a beneficio dei singoli interessati, attesa la sua particolare valenza di atto dichiarativo della pubblica utilità ed urgenza. Orbene, il Collegio osserva che il termine di impugnazione del provvedimento avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, per i soggetti direttamente interessati dal procedimento ablatorio, che sono destinatari diretti e determinati del provvedimento, decorre dal momento della sua effettiva e piena conoscenza, ovvero dal momento della notifica, e non già da quello della sua pubblicazione (C. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3684). Poiché detta notificazione non risulta avvenuta nei confronti dei ricorrenti il ricorso deve considerarsi proposto tempestivamente.»

Sintesi: Dalla data di comunicazione di avvio della procedura espropriativa deve ritenersi che i soggetti interessati siano venuti a conoscenza dell'avvio di un procedimento ablatorio fondato sulla pregressa approvazione del progetto dell'opera e sulla relativa dichiarazione di pubblica utilità; da quella data, pertanto, inizia a decorrere il termine di decadenza per l'impugnazione di atti relativi all'ormai concluso autonomo segmento procedimentale di approvazione del progetto e di dichiarazione di p.u. ed aventi una immediata portata lesiva.

Estratto: «Parimenti tardivi sono i motivi di impugnazioni rivolti contro gli atti del procedimento di approvazione del programma costruttivo, definito con decreto assessoriale ARTA del 24 maggio 2005, pubblicato sulla G.U.R.S. del 8 luglio 2005 n. 29).Gli stessi ricorrenti sostengono di aver avuto piena conoscenza del procedimento di approvazione del programma costruttivo e delle presupposte previsioni urbanistiche generali ed attuative, opponendosi con apposita memoria difensiva, sin dal mese di agosto del 2007 (motivo n. 9). Ciò premesso, osserva il Collegio che l'Amministrazione comunale ha comunicato agli interessati l'avvio della procedura espropriativa dell'area di loro proprietà, finalizzata alla apertura al traffico di un'opera viaria.Quanto meno dalla data di ricezione della suddetta comunicazione gli interessati sono, quindi, venuti a conoscenza dell'avvio di un procedimento ablatorio fondato sulla pregressa approvazione del progetto dell'opera e sulla relativa dichiarazione di pubblica utilità.Da quella data, pertanto, iniziava a decorrere il termine di decadenza per l'impugnazione di atti relativi all'ormai concluso autonomo segmento procedimentale di approvazione del progetto e di dichiarazione di p.u. ed aventi una immediata portata lesiva.Questi ultimi atti andavano impugnati nel termine di decadenza in quanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione la piena conoscenza di un provvedimento deve intendersi realizzata con la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, mentre la successiva acquisizione del contenuto integrale legittima solo l'eventuale proposizione di motivi aggiunti in relazione agli aspetti non conosciuti prima (Consiglio Stato , sez. IV, 21 agosto 2006 n. 4858).Da quanto sopra esposto deriva la tardività del ricorso principale proposto avverso previsioni urbanistiche ritenute lesive, ma notificato a distanza di quasi tre anni dalla decorrenza del termine decadenziale di impugnazione, termine decorrente dalla pubblicazione del piano e scaduto l’11 settembre 2005 (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007 n. 1613; 21 agosto 2006 n. 4858).»

Sintesi: Il provvedimento comportante la dichiarazione di pubblica utilità è atto che incide, direttamente, nella sfera giuridica del proprietario; la conoscenza legale dell’atto non può essere pertanto correlata alla pubblicazione della delibera, ma occorre la notifica o la comunicazione individuale.

Estratto: «L’appellante osserva che la ricorrente di primo grado era stata destinataria della comunicazione di avvio del procedimento sfociato nella contestata delibera, comportante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Tale circostanza rappresenterebbe un indice presuntivo univoco della conoscenza del provvedimento finale, impugnato contestualmente agli atti esecutivi della procedura espropriativa.La tesi dell’appellante non può essere condivisa. Come esattamente affermato dal tribunale, la conoscenza della pendenza del procedimento e la possibilità di esercitare i diritti partecipativi previsti dalla legge n. 241/1990 non determina alcuna presunzione di conoscenza dell’atto finale, né, tanto meno, determina un onere dell’inte-ressato di attivarsi per ottenere l’effettiva conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.Pertanto, in mancanza di prove dell’assunto difensivo della Cooperativa appellante, il ricorso di primo grado va giudicato tempestivo.Trattandosi di atto che incide, direttamente, nella sfera giuridica della ricorrente di primo grado, la conoscenza legale dell’atto non può essere correlata alla pubblicazione della delibera, ma occorre la notifica o la comunicazione individuale.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.