Sintesi: La decorrenza del termine per impugnare il permesso di costruire non può farsi risalire all’affissione del cartello di cantiere e neppure dall’inizio dei lavori.
Estratto: «Quanto alla denunciata tardività del ricorso di prime cure, la circostanza per cui gli atti in contestazione sarebbero stati fatti oggetto di gravame oltre il termine decadenziale di cui all’art.21 della legge n.1034 del 1971 non è rilevabile dall’esame degli atti di causa...
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Sintesi: La piena conoscenza dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire in favore del controinteressato non è deducibile dall’esposizione del cartello di cantiere recante l’indicazione della concessione edilizia e neppure dalla data di inizio dei lavori.
Estratto: «Numerose pronunce giurisdizionali hanno statuito che il termine utile per l’impugnativa di un permesso di costruire ex art.21 legge n.1034/971 decorre dalla piena conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche e/o del contenuto specifico del progetto edilizio ( in tal senso, Cons Stato Sez. VI 10/10/8705; Sez. V 24/8/2007 n.4485 ).Più specificatamente, poi, allo scopo di fornire un criterio di maggiore certezza in ordine agli oneri processuali incombenti a carico degli interessati, la giurisprudenza ha espresso l’orientamento ( ormai consolidato) per cui ai fini della tempestiva impugnazione del titolo ad aedificandum rilasciato a terzi la piena conoscenza da cui far decorrere il relativo termine di impugnazione va ancorata all’ultimazione dei lavori oppure al momento in cui la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera per un eventuale non conformità urbanistica della stessa , sì da non esservi dubbi in ordine in ordine alla reale portata dell’intervento edilizio assentito ( cfr Cons Stato Sez. IV 28/1/2011 n.678; Sez. V 3/3/2004 n.1023).Con riferimento a quest’ultimo principio è agevole rilevare che il parametro principe cui ancorare la conoscenza piena rimane quello dell’ultimazione dei lavori, mentre il collegamento della conoscenza del titolo abilitativo alla c.d. percepibilità della esistenza dello stesso e della lesività dell’autorizzato intervento edilizio ( con conseguente onere di tempestiva impugnazione ) abbisogna che sia supportato, da parte di chi eccepisce la tardività dell’impugnativa, da idonei elementi probatori o comunque da indizi gravi, precisi e concordanti, atteso che, appunto, della circostanza relativa all’ anticipata conoscenza occorre dare rigorosa dimostrazione ( cfr Cons Stato Sez. V 5/2/2007 n.452).Sulla scorta degli approdi giurisprudenziali testé illustrati, non pare possa addivenirsi ad una pronuncia di tardività del ricorso introduttivo della controversia, atteso che non sono evincibili nella specie dati ed elementi idonei a dimostrare che l’impugnativa è stata proposta da parte della Società Moby Dick in un tempo inutilmente successivo al periodo decadenziale entro cui contestare giudizialmente il titolo de quo lì dove, in particolare, la piena conoscenza da parte della Moby Dick dell’avvenuto rilascio in favore della Tecnisud del permesso di costruire n.24/08 non è deducibile dall’esposizione del cartello di cantiere recante l’indicazione della concessione edilizia e neppure dalla data di inizio dei lavori ( cfr. Cons. Stato Sez. IV 28/1/2011 n.678 ) e tenuto altresì conto che le circostanze dedotte dall’appellante a sostegno della tesi della tardività sono solo di tipo presuntive,di per sé insufficienti, in assenza di altri, decisivi elementi conoscitivi, a dimostrare l’esistenza del presupposto produttivo di una tardiva impugnazione. Se così è, appare logico ancorare il dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione al dato “certo” dell’ultimazione dei lavori, conclusisi , come da indicazione ancorché genericamente fornita, nell’ottobre del 2009, con la conseguenza che in relazione a tale ultimo, significativo evento, come temporalmente fissato, l’impugnativa non può dirsi (con certezza) tardivamente proposta.»
Sintesi: L’esposizione del cartello di cantiere è circostanza di per sé inidonea a far decorrere il termine di impugnazione del titolo edilizio.
Estratto: «Sempre sulla questione della individuazione del momento conoscitivo cui far decorrere il termine decadenziale per l’impugnativa, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che: non vale, in assenza di altri elementi probatori, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnativa, a dimostrare la piena conoscenza del provvedimento edilizio , la presenza del cartello di cantiere recante l’indicazione della concessione edilizia e la descrizione dell’intervento e neppure la data di inizio lavori ( Cons Stato Sez. IV 28 gennaio 2011 n.678);in capo alla parte che eccepisce la tardività dell’impugnativa sussiste un rigoroso onere di dimostrazione della circostanza relativa all’anticipata conoscenza ( cfr Con Stato Sez. V 5 febbraio 2007 n.452) .Ora, sulla scorta degli approdi giurisprudenziali testé illustrati, non pare possa addivenirsi ad una dichiarazione di tardività del ricorso introduttivo della controversia, atteso che non risultano evincibili dati ed elementi idonei a dimostrare l’avvenuta conoscenza del permesso di costruire de quo da parte della sig.ra Facchinelli in data anteriore ai sessanta giorni che hanno preceduto la proposizione del ricorso ( notificato il 24/12/2003).Invero, il TGA da un lato collega la data di piena conoscenza del provvedimento lesivo all’esposizione del cartello di cantiere e all’inizio dei lavori e tali circostanze ( come sopra osservato ) sono inidonee di per sé ad evidenziare la tardività del gravame ; dall’altro lato, lo stesso giudice deduce la non tempestività solo in via presuntiva, ma gli elementi conoscitivi posti a sostegno non valgono a supportare legittimamente la presunzione che l’impugnativa sia stata proposta successivamente all’epoca in cui è maturata la conoscenza del provvedimento impugnato e se così è, il ricorso non può essere dichiarato irricevibile.»
Sintesi: L'esposizione del cartello di cantiere non è idonea ad evidenziare una anticipata, effettiva conoscenza, dell'intervento edilizio, non raggiungendo quel grado di rigore che la giurisprudenza ha espressamente richiesto ai fini del decorso del termine di impugnazione.
Estratto: «Neppure si rivela condivisibile l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività pure ex adverso fatta valere.La decorrenza della conoscenza dell’atto abilitativo, ai fini dell’utile contestazione giudiziale viene nella specie, in particolare, ancorata, da parte di chi eccepisce la tardività del gravame, alla data di esposizione del cartello di cantiere, ma una siffatta circostanza non appare idonea ad evidenziare una anticipata, effettiva conoscenza, non raggiungendo quel grado di rigore che la giurisprudenza ha espressamente richiesto ai fini in esame (cfr Cons Stato Sez. IV 12 febbraio 2007 n.599) .Invero, in tema di impugnazione di una concessione edilizia o di un titolo abilitativo da parte dei vicini, non è sufficiente la conoscenza degli estremi del provvedimento o l’inizio dei lavori, occorrendo la piena consapevolezza del contenuto prescrittivo e lesivo dell’autorizzazione rilasciata e ciò si consegue solo quando la costruzione riveli in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell’opera e la non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica (cfr Cons Stato Sez V 29 aprile 1986 n.236); e non v’è dubbio che nella specie, avuto riguardo a tale decisivo momento di lesività (e conseguente piena conoscenza dell’atto), l’impugnativa risulta tempestivamente proposta.»
Sintesi: La mera esposizione del cartello di cantiere recante gli estremi del titolo edilizio non è sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione.
Estratto: «1.2) Quanto all’eccezione di tardività, la stessa è basata sulla circostanza che i lavori sarebbero stati iniziati in data 27.7.2006 ed, in pari data, sarebbe stato esposto l’apposito cartello di cantiere, che avrebbe reso edotto parte ricorrente dell’esistenza del premesso di costruire impugnato e dei suoi contenuti essenziali.Anche tale eccezione è priva di pregio.Ai fini della decorrenza del temine a quo per l’impugnativa di un permesso di costruire rilasciato a terzi, l’effettiva conoscenza dell’atto può dirsi conseguita quando la costruzione realizzata riveli in modo certo ed univo le caratteristiche essenziali dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, sicché, in mancanza di altri in equivoci elementi probatori, il termine decorre non con il mero inizio dei lavori bensì con il loro completamento, a meno che non si deduca l’inedificabilità assoluta dell’area o analoghe censure, nel qual caso risulterebbe sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso (Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805; Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717)Inoltre, la mera esposizione del cartello di cantiere recante gli estremi del titolo edilizio non è sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25 gennaio 2010, n. 192; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 30 luglio 2009 , n. 4225; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 30 dicembre 2008 , n. 2203; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 30 dicembre 2008 , n. 2203).Nel caso di specie parte ricorrente non ha dedotto l’inedificabilità assoluta del fondo bensì che le opere realizzabili dovessero essere destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche o assoggettate ad uso pubblico e, pertanto, l’inizio delle opere non era idoneo a fungere da termine a quo per l’impugnativa.Nè risulta dagli atti che, ad una data antecedente ai sessanta giorni dalla notifica del ricorso, parte ricorrente avesse avuto piena conoscenza del permesso di costruire con la consapevolezza del contenuto specifico di essa o del progetto edilizio ovvero che la costruzione realizzata rivelasse in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e la eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica.»
Sintesi: I dati contenuti nel cartello di cantiere non valgono a descrivere tutte le caratteristiche del progetto, soprattutto se si ha riguardo alla contestazione non già del titolo abilitativo in sé, quanto alla circostanza, rilevabile solo con il concreto avanzamento dei lavori e con la conoscenza completa di tutta la disciplina urbanistica concretamente applicata, del mancato rispetto della distanza dal confine.
Estratto: «Nel caso in esame, parte controinteressata indica a sostegno dell’eccezione i seguenti elementi: i lavori sarebbero iniziati il 27.04.2010, previa apposizione del cartello; vi sarebbero state delle riunioni anche con il ricorrente, nonché una corrispondenza via mail.Quanto al primo elemento, va notato che i dati contenuti nel cartello di cantiere non valgono a descrivere tutte le caratteristiche del progetto, soprattutto se si ha riguardo, come nel caso in specie, alla contestazione non già del titolo abilitativo in sé, quanto alla circostanza, rilevabile solo con il concreto avanzamento dei lavori e con la conoscenza completa di tutta la disciplina urbanistica concretamente applicata, del mancato rispetto della distanza dal confine; quanto al secondo elemento – riunioni e corrispondenza via mail – di tali elementi non viene offerta alcuna prova documentale, non essendovi in atti né copia delle citate mail, né indicazione di eventuali date.Quanto alla richiesta prova per testi, la stessa non può trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto sarebbe destinata a supplire ad una difettosa prova rigorosa della tardività, la quale, se provata, andrebbe ad inibire l’esercizio del diritto di difesa.»
Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione del titolo edilizio non è sufficiente l'apposizione di un cartello recante gli estremi e l'oggetto del titolo autorizzatorio edilizio.
Estratto: «4. Occorre anzitutto disattendere l’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalle parti resistenti.4.1. Il termine per l’impugnazione del provvedimento autorizzatorio edilizio, da parte dei soggetti nei cui confronti non sia prevista una comunicazione individuale, è quello di sessanta giorni, decorrenti dal momento in cui essi ne abbiano avuto “notificazione, comunicazione o piena conoscenza” (articoli 21, comma 1, legge 1034/1972, 41 e 29, cod. proc. amm.).E’ pacifico che la ricorrente non abbia ricevuto alcuna comunicazione o notizia formale dei provvedimenti edilizi impugnati, fino alla data del 12 gennaio 2010, in cui ha ottenuto dal Comune di Terni l’accesso alla documentazione.Si tratta pertanto di stabilire quando, tenendo conto del contesto fattuale e delle trasformazioni percepibili, la ricorrente abbia potuto (o, comunque avrebbe dovuto) acquisire una piena (adeguata) conoscenza dei provvedimenti, onde tempestivamente tutelarsi.4.2. Va al riguardo ricordato che, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali (riassuntivamente, da ultimo, cfr. Cons. Stato, V, 12 luglio 2010, n. 4482 e IV, 12 giugno 2009, n. 3730), ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia o del permesso di costruire :- occorre in generale la sua piena conoscenza, che si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico del titolo autorizzatorio o del progetto edilizio, o ancora quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica (cfr. Cons. Stato, IV, 10 dicembre 2007, n. 6342; 12 febbraio 2007, n. 599; V, 24 agosto 2007, n. 4485; 23 settembre 2005, n. 5033; 8 ottobre 2002, n. 5312; 8 luglio 2002, n. 3805); - la prova della piena ed effettiva conoscenza del titolo edilizio può essere desunta anche da elementi presuntivi, come l'intervenuta ultimazione dei lavori, o quando questi siano giunti almeno ad un punto tale che non si possa avere più alcun dubbio sulla consistenza, entità e reale portata dell'intervento edilizio assentito (cfr. Cons. Stato, V, 3 marzo 2004, n. 1022; VI, 10 giugno 2003, n. 3265);- occorre, in altri termini, che le opere abbiano raggiunto uno stadio e una consistenza tali da renderne chiara l'illegittimità e la lesività per le posizioni soggettive del confinante (cfr. Cons. Stato, IV, 31 luglio 2008, n. 3849; 12 febbraio 2007, n. 599; V, 19 settembre 2007 , n. 4876; 28 giugno 2004, n. 4790; VI, 10 giugno 2003 n. 3265; 14 marzo 2002 n. 1533); - per contro, non è sufficiente il mero inizio dei lavori (cfr. Cons. Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4790), né tanto meno l'apposizione di un cartello recante gli estremi e l'oggetto del titolo autorizzatorio edilizio (cfr. Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2007, n. 540; IV, 11 aprile 2007, n. 1654).Il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi da detti orientamenti, peraltro seguiti anche da questo Tribunale (cfr., da ultimo, sent. 1 luglio 2010, n. 396 - relativa ad una controversia per molti aspetti analoga, per quanto si dirà, alla presente – in cui, richiamandosi Cons. Stato, V, 6 febbraio 2008, n. 322 e 4 marzo 2008, n. 885, viene individuato nel completamento dei lavori strutturali il momento nel quale, di norma, la piena conoscenza si può ritenere raggiunta).4.3. Per quanto esposto, nel caso in esame non possono assumere concreta rilevanza le circostanze invocate dalle parti resistenti, vale a dire: che l’autorizzazione fosse stata rilasciata molti mesi prima; che i lavori fossero iniziati subito, con la rituale esposizione, in data 13 dicembre 2008, del cartello di cantiere recante gli estremi del provvedimento; che, in data 2 marzo 2009, il marito della ricorrente avesse manifestato all’impresa costruttrice rimostranze a causa della demolizione in atto; che nel dicembre 2009, risultassero già realizzati quattro solai dell’edificio, completato il piano terra ed in costruzione il primo piano (i primi due piani sono interrati); che, un anno prima, lo stesso titolo edilizio fosse già stato impugnato, da altri.Tali circostanze, contrariamente a quanto sostengono le parti resistenti, non poteva evidenziare alla ricorrente che l’intervento assentito avrebbe comportato la demolizione dei quattro edifici esistenti e la realizzazione nella stessa area di un unico corpo di fabbrica, con sette piani fuori terra.In particolare, lo stato dei lavori, al dicembre 2009, non consentiva ancora di percepire la consistenza dell’ “involucro esterno”, la volumetria utile e la destinazione della nuova costruzione, elementi ai quali è esplicitamente legata la lesione della situazione giuridica fatta valere.4.4. Il ricorso risulta notificato in data 8 marzo 2010, e pertanto è tempestivo rispetto alla data dell’accesso documentale dal quale, per quanto esposto, deve ritenersi scaturita la piena conoscenza del provvedimento.»
Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione del permesso di costruire non rileva l’apposizione di un cartello recante gli estremi e l’oggetto del titolo edilizio.
Estratto: «VI. Comodità espositiva ed esigenze sistematiche rendono opportuno, ad avviso della Sezione, esaminare innanzitutto l’appello iscritto al NRG. 4509 dell’anno 2009, con il quale è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, n. 389 del 17 febbraio 2009.
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Sintesi: L’avvenuta esposizione del cartello di cantiere non è elemento sufficiente per ritenere integrata la "piena conoscenza" ai fini della decorrenza del termine di impugnazione del titolo abilitativo
Estratto: «4.- Va disatteso il rilievo di inammissibilità/irricevibilità per tardività del ricorso di prime cure.E’ ben noto al Collegio il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione di una concessione edilizia, occorre che le opere realizzate rivelino, in modo certo ed univoco, le caratteristiche delle opere stesse e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento.La validità del principio è peraltro correlata all’esistenza di circostanze concrete che, sole, possono orientare per una valutazione di sufficiente “conoscenza” o meno; ciò in ragione, anche, del carattere “rigoroso” che deve rivestire la prova della tardività (che fa carico, ovviamente, al soggetto che la eccepisce), siccome preclusiva dell’esercizio del diritto di azione.Nel caso che ne occupa, il dato che al 13 settembre 2003 fosse già stato costruito il solaio di copertura della autorimessa e fosse stata completata la fase di posa in opera delle strutture portanti in legno della copertura della tettoia è desumibile dalla relazione tecnico descrittiva e dall’allegata ricostruzione cronologica, atti sottoscritti dal direttore dei lavori e, come tali, di parte; inoltre, quand’anche lo stato dei lavori alla detta data fosse stato quello risultante dalle indicate annotazioni, non discenderebbe necessariamente da ciò il corollario dell’esistenza di una concessione di costruzione impugnabile o la corrispondenza dell’opera ad essa; ciò, a tacere della circostanza dell’avvenuta sospensione dei lavori in data 22 ottobre 2003 (ripresi solo in epoca successiva alla notifica del ricorso, a seguito del rilascio della concessione in sanatoria); né l’avvenuta esposizione del cartello di cantiere può orientare, ex se, per la piena conoscenza richiesta.La mancanza di una prova rigorosa della stessa rendeva pertanto ricevibile il ricorso di primo grado della Jocallaz.»
Sintesi: La conoscenza che fa scattare i termini per l’impugnazione di un titolo concessorio edilizio può intendersi acquisita da elementi di sicura presunzione, tra i quali lo stato di avanzamento dei lavori, quando, cioè, le opere abbiano raggiunto uno stadio e una consistenza tali da renderne chiara l'illegittimità e la lesività per le posizioni soggettive del confinante. Questo principio non è tuttavia assoluto, ciò che rileva essendo l’effettiva conoscenza anche preliminare di un titolo abilitativo accompagnata dal mero inizio di una qualsiasi attività edilizia; in questa situazione, il termine non può non decorrere dall’affissione del cartello di cantiere accompagnato dall’inizio dei lavori di costruzione.
Estratto: «4- Dal quadro provvedimentale e documentale sopra esposto emerge con assoluta certezza che i due confinanti sin dal 1995 erano ben a conoscenza dell’iniziativa edificatoria avviata dal loro vicino e dei suoi contenuti progettuali negativamente incidenti sui loro dichiarati interessi dominicali...
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Sintesi: Un cartello apposto in cantiere non è sufficiente per far decorrere il termine per impugnare il titolo indicato nella segnalazione.
Estratto: «Il collegio rileva che la giurisprudenza ha raggiunto in proposito una sufficiente linearità, e ritiene:insufficiente la pubblicazione del titolo all’albo pretorio per affermare la presunzione di conoscenza dello stesso in capo agli interessati ad impugnarlo...
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