La domanda risarcitoria per l’illegittima espropriazione si radica innanzi al G.A.

Estratto: «Secondo un pacifico principio giurisprudenziale (cfr., di recente, Cass. Civ. 9 luglio 2009, n. 16093 e 7 luglio 2010, n. 16043), dopo le note sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 della Corte Costituzionale, che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente del D. Lgs. n. 80 del 1998, art. 34...
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Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità; una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n. 1796; 1.6.2007, n. 466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n. 9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n. 5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n. 3976; Cass. Civ. SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).2.1. Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n. 1222) che l’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001, per come ispirato al principio della concentrazione dei giudizio, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni circostanza che sorga su di essi. Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»

Sintesi: Ove l'Amministrazione abbia occupato sine titulo un suolo altrui, in assenza del procedimento espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile all'esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.

Estratto: «3.2. Pertanto, la controversia – in quanto volta a sanzionare le conseguenze risarcitorie di detto mero comportamento – esula dall’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia “urbanistica ed edilizia”, come delimitato dall’articolo 34 del d.lgs. 80/1998 (novellato dall’articolo 7 della legge 205/2000), nella formulazione oggi in vigore, risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, e rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario.Anche recentemente, del resto, è stato riaffermato che, ove l'Amministrazione abbia occupato sine titulo un suolo altrui, in assenza del procedimento espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile all'esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario (cfr. Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010, n. 6861).In altri termini, quella in esame si dimostra essere una «occupazione usurpativa pura», ipotesi che sussiste allorquando manchi una dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che la giurisdizione sulle questioni relative spetta al giudice ordinario, sul presupposto che il comportamento di occupazione dell'area privata non è sorretto da alcun potere pubblicistico (cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Milano, IV, 15 luglio 2010, n. 1993; TAR Campania, Napoli, V, 24 giugno 2010, n. 16019).»

Sintesi: Gli effetti retroattivi conseguenti alla pronuncia demolitoria o quelli derivanti dalla mancata conclusione del procedimento non sembrano poter travolgere a posteriori il nesso funzionale che comunque lega l’attività dell’Amministrazione alla realizzazione del fine di interesse collettivo individuato all’origine. Ben distinto invece – e dunque non equiparabile ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo n. 80/1998 e delle corrispondenti norme processuali contenute nell’art. 53 del T.U. n. 327/2001 come incisi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 281/2004 – è il caso in cui la dichiarazione manchi del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento per vie di fatto.

Estratto: «La questione della giurisdizione per le controversie come quella in esame può ormai considerarsi definitivamente risolta a favore del giudice amministrativo a seguito delle decisioni 30 luglio 2007 n. 9 e 22 ottobre 2007 n. 12 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.Ha osservato al riguardo l’Adunanza plenaria che nei procedimenti, come quello che forma oggetto della controversia in esame, la dichiarazione di pubblica utilità è l’atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato da esso inciso e costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività, sia essa giuridica che materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici previamente individuati.In questo quadro, le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte della predetta dichiarazione, ovvero la protrazione dell’occupazione oltre il termine biennale di efficacia previsto dall’art. 73 della legge n. 2359 del 1865, ovvero la mancata indicazione dei termini ex art. 13 della stessa legge n. 2359 non può dequalificare la valenza giuridica di un’attività appunto espletata nel corso e in virtù di un procedimento amministrativo comunque esistente, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità.Rispetto ai casi di illegittimità, originaria o sopravvenuta, del procedimento la stessa Adunanza ha ravvisato “evidenti punti di contatto” con quelle che si determinano a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto in entrambi i casi gli effetti retroattivi naturalmente conseguenti alla pronuncia demolitoria o quelli derivanti dalla mancata conclusione del procedimento non sembrano poter travolgere a posteriori il nesso funzionale che ha comunque legato l’attività dell’Amministrazione alla realizzazione del fine di interesse collettivo individuato all’origine.Ben distinto invece – e dunque non equiparabile ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo n. 80 del 1998 e delle corrispondenti norme processuali contenute nell’art. 53 del T.U. n. 327 del 2001 come incisi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 281/2004 – è il caso in cui la dichiarazione manchi del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento per vie di fatto o, se si vuole, un atto di prepotenza, consistente in una vera e propria usurpazione del diritto soggettivo di proprietà, in nessun modo e nemmeno mediatamente funzionalizzato all’esercizio di un effettivo potere pubblicistico (così, di recente, C.d.S., Sez. IV, 5 marzo 2010, n. 1298).Nella specie non è controverso che la dichiarazione di pubblica utilità era stata emessa e che sussisteva comunque un procedimento, seppur assertivamente illegittimo per scadenza del termine finale di occupazione indicato dall’ordinanza di occupazione d’urgenza del Presidente dell’Ente Parco n. 2 del 3 luglio 2002.»

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità; una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «4. Ciò premesso, in punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione...
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Sintesi: In ordine all'occupazione di suoli di proprietà privata in via di mero fatto, vale a dire con condotte materiali da valutarsi alla stregua di meri fatti illeciti, deve affermarsi la tutela giurisdizionale innanzi al giudice naturale dei diritti soggettivi, nelle forme o della restitutio in integrum ex art 2058 c.c., o del risarcimento per equivalente di tutte le conseguenze patrimoniali e non derivanti dall’irreversibile occupazione del fondo, secondo i criteri indicati dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo.

Estratto: «Va dichiarato d’ufficio il difetto di giurisdizione in favore del G.O.Pregiudizialmente, trattandosi di irreversibile trasformazione del fondo intervenuta in periodo antecedente l’entrata in vigore dell’art 34 d.lgs 80/98, va premesso che la giurisdizione deve individuarsi con riferimento al momento di proposizione della domanda giudiziale...
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Sintesi: Dalle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n.191/206, va desunto il principio per cui appartiene al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva (e non già al giudice ordinario), la competenza sulle controversie aventi ad oggetto anche comportamenti della P.A. in materia espropriativa, quale l’impossessamento del bene altrui, purché collegati all’esercizio della pubblica funzione, ancorché illegittima.

Estratto: «Giova ricordare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 dell’11 maggio 2006, nell’esaminare la questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 53 del Testo Unico sulle espropriazioni n. 327/2001, ne ha dichiarato l’incostituzionalità, limitatamente alla parte in cui, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle P.A., non esclude i comportamenti in materia urbanistica – nella quale deve intendersi compresa la disciplina espropriativa -, non riconducibili all’esercizio di un pubblico potere.Il principio affermato – già desumibile dalla precedente pronuncia n. 204/2004, che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 7 della legge n. 205/2000 - è quello secondo cui appartiene al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva (e non già al giudice ordinario), la competenza sulle controversie aventi ad oggetto anche comportamenti della P.A. in materia espropriativa, quale l’impossessamento del bene altrui, purché collegati all’esercizio della pubblica funzione, ancorché illegittima.Orbene, alla luce di tale principio va affermata la giurisdizione di questo giudice nel caso di specie, ove l’occupazione del suolo, già legittima poiché sorretta da idonea dichiarazione di pubblica utilità – circostanza non contestata - è, poi, divenuta illecita perché, entro la data di scadenza del termine di validità dell’occupazione (e della dichiarazione di pubblica utilità), non è stato emanato il decreto di espropriazione del suolo.Il “comportamento” illecito della P.A., dunque, è senz’altro presupponente la titolarità e l’esercizio di poteri autoritativi tipici in materia espropriativa (cfr. Cons. Stato, ad. pl., 22 ottobre 2007, n. 12; C.G.A., 25 maggio 2009, n. 486) .»

Sintesi: La Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, quando ha espunto la parola “comportamenti” dall’art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998, ha inteso sottrarre alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia soltanto gli interventi sine titulo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all’esercizio di una funzione amministrativa (cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto).

Estratto: «In via preliminare, va affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo della controversia in esame, nella parte in cui la ricorrente chiede il pagamento del risarcimento del danno derivante dalla sopravvenuta illegittimità dell’occupazione d’urgenza (autorizzata con D.P.G.R. n. 403 del 5.5.1993)...
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Sintesi: La domanda risarcitoria per l’illegittima espropriazione conseguente all'avvenuto annullamento degli atti di occupazione e espropriazione si radica correttamente innanzi al GA in considerazione dell’interpretazione data all’art. 34 d. lgs. 80/1998 ed art. 53 D.P.R 327/2001 dalla Corte Costituzionale con le decisioni 204/2004 e 191/2006.

Estratto: «In via preliminare va precisato che, essendo incontroverso tra le parti l’avvenuto annullamento degli atti di occupazione e espropriazione del bene di proprietà dei ricorrenti, la domanda risarcitoria per l’illegittima espropriazione si radica correttamente innanzi a questo Tribunale anche in considerazione dell’interpretazione data all’art. 34 d. lgs. 80/1998 e 53 d.P.R, 327/2001 dalla Corte Costituzionale con le decisioni 204/2004 e 191/2006 («Conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. delle controversie relative ai comportamenti collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, mentre deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. dei comportamenti posti in essere in carenza di potere o in via di mero fatto», Corte costituzionale, 11 maggio 2006 , n. 191).»

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione...
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Sintesi: Nel mutato contesto derivante dal disconoscimento dell’accessione invertita, unico momento determinante al fine di valutare la sussistenza dell’esercizio di un potere amministrativo ai fini della giurisdizione è quello dell’occupazione delle aree e solo rispetto a quest’ultimo, e non rispetto alla fine lavori, dovrà essere valutato se l’agire dell’Amministrazione si configura quale esercizio di potere o è riconducibile a mero comportamento.

Estratto: «II.6) Sotto diverso profilo, la giurisdizione amministrativa deve affermarsi, vieppiù, per effetto dell’oramai definitivo tramonto, nel nostro ordinamento, dell’istituto della c.d. accessione invertita.Com’è noto, secondo tale istituto, di creazione giurisprudenziale, l’Amministrazione, qualora avesse realizzato un’opera espressamente dichiarata di pubblica utilità sulla proprietà privata, acquisiva la proprietà del fondo nel momento in cui si fosse realizzata l’irreversibile trasformazione dell’area per effetto della realizzazione dell’opera pubblica.In tale contesto si poteva immaginare che momento rilevante, al fine di valutare la riconducibilità del comportamento dell’Amministrazione all’esercizio del potere amministrativo, potesse essere appunto, oltre quello dell’occupazione dell’area, che doveva essere ab origine sorretto da una dichiarazione di pubblica utilità e da un provvedimento di occupazione, anche quello dell’irreversibile trasformazione del suolo.Con la conseguenza di ricondurre a mero comportamento, non correlato all’esercizio di potere pubblico, e dunque attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario, l’ipotesi in cui l’opera fosse stata ultimata dopo lo spirare del termine previsto per la sua realizzazione nella dichiarazione di pubblica utilità, poiché il comportamento che aveva determinato l’acquisto della proprietà in capo all’Amministrazione (l’irreversibile trasformazione del suolo) non sarebbe risultato più “sorretto” e giustificato dalla medesima dichiarazione o dal legittimo provvedimento di occupazione, in quanto posto in essere oltre i loro termini di vigenza.Nel mutato contesto derivante dal disconoscimento dell’accessione invertita, e perdurando indiscutibilmente il diritto di proprietà in capo al privato in assenza di valido ed efficace decreto di esproprio, il momento dell’irreversibile trasformazione del suolo, come pure quello della fine dei lavori, non ha più alcuna valenza ai fini del trasferimento della proprietà in capo all’Amministrazione, configurandosi l’occupazione delle aree finalizzata all’esecuzione di opere pubbliche alla stregua di un illecito permanente di cui il privato può sempre chiedere la rimozione, mediante la restituzione del fondo.Unico momento determinante al fine di valutare la sussistenza dell’esercizio di un potere amministrativo è dunque quello dell’occupazione delle aree e solo rispetto a quest’ultimo, e non rispetto alla fine lavori, dovrà essere valutato se l’agire dell’Amministrazione si configura quale esercizio di potere o è riconducibile a mero comportamento.II.7) Nel caso di specie, è indubbio che l’occupazione, in origine apparentemente riconducibile ad esercizio di potere pubblico in quanto, come detto, sorretta da dichiarazione di pubblica utilità delle opere e da un provvedimento di occupazione, sia poi risultata sine titulo per effetto dell’intervenuto annullamento giurisdizionale, vieppiù facendo rivivere la piena situazione soggettiva che, con il presente ricorso, si chiede di pienamente reintegrare.»

Sintesi: Qualora l’Amministrazione abbia occupato sine titolo un suolo altrui, in assenza del procedimento espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile all’esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.

Estratto: «3.2. Quanto alla fondatezza del primo motivo, va premesso che, per la consolidata giurisprudenza;a) “nei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione — anche ai fini complementari della tutela risarcitoria...
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Sintesi: Vi è giurisdizione esclusiva non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo, ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica: tale connessione sussiste quando l’Amministrazione tenga un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo, continuando a possederlo senza titolo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secundum ius nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio.

Estratto: «1. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle domande introdotte dai ricorrenti.Nel caso di decreto di esproprio mancante, sono infatti devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, sebbene il procedimento non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo (così, tra molte, Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2007 n. 9; Id., sez. IV, 26 settembre 2008 n. 4660; TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 settembre 2009 n. 2065).Vi è giurisdizione esclusiva non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo, ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica: tale connessione sussiste quando l’Amministrazione tenga un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo, continuando a possederlo senza titolo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secundum ius nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio (così Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007 n. 2582).Nella fattispecie, non è contestato che via sia stata la dichiarazione di pubblica utilità (connessa all’approvazione, da parte della Regione Puglia, del piano di zona per l’edilizia economica e popolare), sebbene la sua efficacia sia venuta meno per decorso del tempo, senza che il decreto di esproprio sia stato emesso. Si è perciò al cospetto di un fatto illecito dell’Amministrazione, pur sempre riconducibile ad attività autoritativa espletata nell’esercizio dei poteri pubblicistici ad essa attribuiti dalla legge in relazione ai beni privati, rispetto al quale sussiste la cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 53 del Testo unico sull’espropriazione.»

Sintesi: Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ripetutamente stabilito che la materia delle espropriazioni rientra nella giurisdizione del giudice ordinario soltanto per quel che riguarda il pagamento delle indennità di occupazione od espropriazione ovvero il risarcimento dei danni cagionati da comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un potere (C. cass. 2008/2030, 2007/26737 e 2007/24632).

Estratto: «Risulta infatti incontestato che il procedimento espropriativo di che trattasi è stato invero correttamente iniziato dall’Amministrazione e che le opere sono state realizzate: a tale attività amministrativa, chiara espressione di un ius publicum, non ha fatto seguito l’emanazione del decreto di esproprio. Il ricorso è quindi ammissibile in questa sede alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi dopo la nota pronuncia della Corte di Cassazione (Sezioni unite n. 13659/2006) che riconosce al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla richiesta di risarcimento connesso ad occupazione divenuta senza titolo (cfr. ancora di recente Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 26 maggio 2010, n. 741). A seguito delle note pronunce della Corte Costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ripetutamente stabilito che la materia delle espropriazioni rientra nella giurisdizione del giudice ordinario soltanto per quel che riguarda il pagamento delle indennità di occupazione od espropriazione ovvero il risarcimento dei danni cagionati da comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un potere (C. cass. 2008/2030, 2007/26737 e 2007/24632).»

Sintesi: Le sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006 hanno definitivamente chiarito che tra i comportamenti materiali non riconducibili in alcun modo all'estrinsecazione di una potestà pubblicistica (e come tali conoscibili dal GO), non possono assolutamente ricomprendersi quelli comunque "esecutivi" di atti amministrativi espressione di una pubblica funzione, ancorché inficiati da vizi di illegittimità.

Estratto: «Chiarita, quindi, la distinzione tra occupazione appropriativa ed usurpativa, devesi osservare che questa si riflette anche in punto di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.Ed invero, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, comma terzo, lett. b...
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Sintesi: Alla luce delle sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale, la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da occupazione o espropriazione illegittima di immobili rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, l'occupazione e/o la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione.

Estratto: «Le Sezioni Unite devono rilevare che l'area di proprietà M. estesa mq. 1607 è stata occupata dal comune di Rutigliano a seguito della Delib. di Giunta 28 luglio 1998, n. 263 - contenente la dichiarazione di p.u., nonché la fissazione dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, per la sua efficacia...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).2.1 Da canto suo la giurisprudenza della Cassazione (es. SS.UU., 6.5.2003, n. 6853) ha individuato i caratteri nella cosiddetta occupazione appropriativa : a) nella trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, che determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) nel fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, che ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e quindi legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima; c) nell'acquisto a favore della P.A.. che si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica, e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della P.A. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza “ab inizio” della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della P.A. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale); d) nella circostanza che il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), la cui decorrenza è ancorata alla data di scadenza dell'occupazione legittima se l'opera pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilità). 2.2 Tuttavia tale ricostruzione giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa (e usurpativa) è del tutto incompatibile con la disciplina normativa introdotta dal D.Lg.vo n. 327/2001 ed entrata in vigore il 30 giugno 2003. Quest’ultimo contiene, infatti, un capo VII, intitolato alle “Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio”, nel quale rientra soltanto l’art. 43, la cui rubrica è “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”.L’incompatibilità tra le attuali previsioni di legge e la ricostruzione “pretoria” del fenomeno occupazione appropriativa e usurpativa è evidente, se solo si considera che la disposizione sopra riportata subordina all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di proprietà dei beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di modificazione avvenuta in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi. Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio e – in caso positivo – sarebbe pur sempre applicabile l’art. 43 del DPR n.327/2001 che consente di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto.»

Sintesi: Le Sezioni Unite, dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale nonché del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto che la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da occupazione o espropriazione illegittima di immobili rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, l'occupazione e/o la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione.

Estratto: «Le Sezioni Unite,dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, degli art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, come recepito e modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto...
[...omissis...]

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191/2006, la linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa è segnata dalla presenza e dalla mediazione, nella singola vicenda, di un atto amministrativo.

Estratto: «In proposito occorre, peraltro, tenere presente che, con sentenza 3 - 11 maggio 2006 n. 191, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, trasfuso nell’art. 53, comma 1, del menzionato D.P.R. n. 327/2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.A seguito dell’intervento della Corte costituzionale, la giurisprudenza si è orientata nel senso che, nella materia dei procedimenti di esproprio, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (per tutte, Cons. St., Ad. Plen., 30 luglio 2007 n. 9).La linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa è segnata dalla presenza e dalla mediazione, nella singola vicenda, di un atto amministrativo. La giurisdizione amministrativa, quindi, è esclusa nei soli casi di occupazione usurpativa, cioè quando l’attività di immissione in possesso di un’area e le eventuali trasformazioni della stessa siano riconducibili alla mera via di fatto (TAR Lazio, sez. II, 9 febbraio 2009 n. 12 94; Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009 n. 3677). Restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti fattispecie di occupazioni intervenute in via di mero fatto ovvero in situazioni di carenza di potere, non sussistendo un’efficace dichiarazione di pubblica utilità.La giurisprudenza della Cassazione si è attestata su posizioni sostanzialmente analoghe (Cass., S.U. Civ., 23 dicembre 2008 n. 30254).5. Alla luce dei principi richiamati, va, senz’altro, esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria relativa agli appezzamenti di terreno distinti in catasto al Fg. 46 p.lle 199, 101, 186, 53/c e 53/b ed al Fg. 47 p.lle 111, 145, 147, 196, 197, 198 e 298 (ex 199), in relazione ai quali, come è pacifico fra le parti, non è mai è intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, né sono intervenuti altri successivi provvedimenti di altro genere.L’occupazione e la trasformazione di tali beni è avvenuta, pertanto, mediante meri comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.La cognizione della controversia correlata a tale domanda spetta, quindi, al giudice ordinario.»

Sintesi: Sono devolute al GO le domande risarcitorie concernenti danni connessi ad attività materiali del tutto svincolate dal potere espropriativo (quali nel caso di specie distruzione di una recinzione, eliminazione di un cancello ed al trafugamento di una ruota di frantoio).

Estratto: «1. Deve esaminarsi, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, sia in ordine alla domanda risarcitoria, sia in ordine alla domanda di condanna del Comune all’indennità dovuta in relazione al periodo di occupazione legittima.
[...omissis...]

Sintesi: Non rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. prevista dall'art. 34 del D. L.vo n. 80/1998 e dall'art. 53 del T.U. n. 327/2001, come incisi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006, una controversia risarcitoria proposta nel caso in cui la dichiarazione di p.u. ovvero altri provvedimenti a contenuto e finalità appropriative della proprietà privata manchino del tutto, venendo in tale ipotesi in rilievo un mero comportamento per vie di fatto o, se si vuole, una vera usurpazione del diritto soggettivo di proprietà, in nessun modo e nemmeno mediatamente funzionalizzato e rapportato all'esercizio di un effettivo potere degradatorio e traslativo.

Estratto: «4 –Inammissibili sono le censure con le quali si lamenta la occupazione usurpativa di aree non oggetto di dichiarazione di pubblica utilità.Lamentano, infatti, i ricorrenti l'usurpativa appropriazione anche dell'area ove era ubicata la rampa di accesso carrabile al fabbricato, utilizzata dai residenti con riduzione e spostamento del cancello di ingresso, in quanto il Comune non ha adottato un valido atto espropriativo.Si lamenta, inoltre, che l'area occupata sarebbe stata di superficie, sebbene in misura modesta (metri quadrati 15,40), superiore a quella oggetto della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di espropriazione.In forza di detta circostanza i ricorrenti chiedono la restituzione dell'area ridotta in pristino stato ed il risarcimento dei danni frattanto arrecati.In merito ribadiscono, come peraltro accertato dal CTU, che nessuna cessione volontaria è stata disposta dalla sig.ra Briguglio Giuseppa a beneficio del Comune.L'area ove è stato posto in essere l'ultimo intervento di occupazione, al catasto individuata alla particella ex 545 oggi frazionata nelle particelle 828 e 829 era ed è di proprietà di tutti i ricorrenti in comproprietà indivisa (cfr. titoli di proprietà allegati al n.8 e n.9 depositati in uno al ricorso per motivi aggiunti). Essa è pervenuta ai ricorrenti dalla madre sig.ra Briguglio Giuseppa giusta denuncia di successione del 13.07.2007, la quale, a sua volta, aveva acquistato - unitamente al marito sig. Briguglio Giovanni - dalla sig.ra Cortese Caterina detto terreno di are 11.00 particella 545 con contratto in Notar N.,Fleres n.8296 del 2.11.1952, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari in data 22.11.1952. La comproprietaria sig.ra Briguglio Giuseppa, dante causa degli odierni ricorrenti non risulta abbia ceduto l'area al Comune, il quale, non avendo la proprietà esclusiva del bene, aveva correttamente previsto in sede di piano particellare dell'esproprio originario l'ablazione della particella ex 545, alla quale non ha fatto seguito la dichiarazione di pubblica utilità che la ricomprende.L'occupazione e la trasformazione di detta area si configura, pertanto, come usurpativa.Per "occupazione usurpativa" si intende, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, ed è costituita da un comportamento di occupazione di mero fatto del suolo privato e conseguente irreversibile sua trasformazione, che concreta un'ipotesi di illecito in alcun modo ricollegabile all'esercizio di poteri amministrativi e fonte di danno risarcibile (da ultimo, Cassazione civile sentenza 11 giugno 2009 n. 13578).Ciò premesso osserva il Collegio che in materia di procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.Non rientra, invece, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 34 del D. L.vo n. 80 del 1998 e dalle corrispondenti norme processuali contenute nell'art. 53 del T.U. n. 327 del 2001, come incisi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006, una controversia risarcitoria proposta nel caso in cui la dichiarazione di p.u. ovvero altri provvedimenti a contenuto e finalità appropriative della proprietà privata manchino del tutto, venendo in tale ipotesi in rilievo un mero comportamento per vie di fatto o, se si vuole, una vera usurpazione del diritto soggettivo di proprietà, in nessun modo e nemmeno mediatamente funzionalizzato e rapportato all'esercizio di un effettivo potere degradatorio e traslativo (da ultimo, Consiglio di Stato IV 13 gennaio 2010 n. 92).»

Sintesi: Secondo la sentenza di Corte Costituzionale n. 204/04, spetta al giudice amministrativo la cognizione su atti e provvedimenti attraverso cui le pubbliche amministrazioni, ovvero i soggetti ad esse equiparati, svolgono funzioni pubblicistiche, mentre compete al giudice ordinario la cognizione sui comportamenti che, sebbene posti in essere da amministrazioni pubbliche o soggetti equiparati, non siano esercitati nell'ambito di un pubblico potere nemmeno mediatamente, cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti di natura privatistica.

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191/2006, deve ritenersi costituzionalmente legittimo devolvere alla giurisdizione del GA solo le controversie relative a comportamenti di impossessamento dei beni altrui collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere. Al contrario è costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa della cognizione su comportamenti posti in essere in carenza di potere o in via di mero fatto.

Sintesi: Della domanda risarcitoria conseguente all'avvio di una procedura espropriativa i cui atti sono stati annullati poiché illegittimi, conosce il GA; ciò in quanto nel caso di specie l'Amministrazione ha agito sulla base di atti amministrativi efficaci al momento in cui sono stati posti in essere, salvo essere intrinsecamente viziati e pertanto soggetti ad annullamento da parte del giudice competente a delibare il corretto esercizio di tale potere.

Estratto: «2.1 In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa del Consorzio Zona Industriale Apuana. Secondo la sentenza di Corte Costituzionale n. 204/04 spetta al giudice amministrativo la cognizione su atti e provvedimenti attraverso cui le pubbliche amministrazioni, ovvero i soggetti ad esse equiparati, svolgono funzioni pubblicistiche, mentre compete al giudice ordinario la cognizione sui comportamenti che, sebbene posti in essere da amministrazioni pubbliche o soggetti equiparati, non siano esercitati nell'ambito di un pubblico potere nemmeno mediatamente, cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti di natura privatistica.Ad analoghe conclusioni è giunta la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 191/06 in riferimento specifico al riparto di giurisdizione in materia urbanistica, ed ha dichiarato illegittimo l’art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie nelle quali sia parte, e perciò solo che sia parte, la pubblica amministrazione, poiché deve ritenersi costituzionalmente legittimo devolvere a detta giurisdizione solo le controversie relative a comportamenti di impossessamento dei beni altrui collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere. Al contrario è costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa della cognizione su comportamenti posti in essere in carenza di potere o in via di mero fatto.Se ne deve quindi desumere che il giudice amministrativo è competente a giudicare tutte quelle, e soltanto quelle, controversie in cui viene in questione l'esercizio asseritamente illegittimo di un pubblico potere.Nel caso di specie la richiesta risarcitoria consegue all'avvio di una procedura espropriativa i cui atti sono stati annullati poiché illegittimi. E’ ben vero che la sentenza di annullamento dei provvedimenti amministrativi ha effetto retroattivo e pertanto cancella l'esercizio del potere pubblicistico, ma tale considerazione non appare a questo Collegio idonea a determinare il rifiuto della giurisdizione nel caso di specie. Questo Tribunale ritiene infatti che la giurisdizione ordinaria in materia di comportamenti della pubblica amministrazione (o di soggetti equiparati) sussista solamente laddove l'ente abbia agito in assenza ab origine di qualsiasi titolo, poiché solo in tal caso il suo comportamento non è in alcun modo riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo. Nel caso di specie invece gli enti intimati hanno agito sulla base di atti amministrativi efficaci al momento in cui sono stati posti in essere, salvo essere intrinsecamente viziati e pertanto soggetti ad annullamento da parte del giudice competente a delibare il corretto esercizio di tale potere. Gli enti intimati quindi non hanno agito nell'esercizio di facoltà civilistiche, jure privatorum, ovvero in assenza di titolo, ma sulla base di un titolo pubblicistico del quale si sono dotati. Non siamo dunque in presenza di un agire amministrativo posto in essere in carenza di potere, ma il comportamento degli enti intimati è stato esecutivo di un potere malamente esercitato. E’ in quest'ultimo che trova scaturigine e causa l'obbligazione risarcitoria che la ricorrente intende fare valere e tale circostanza ricollega la sua richiesta all'esercizio di una potestà pubblicistica. Nel caso di specie l’asserita lesione alla posizione soggettiva della ricorrente è riconducibile all’avvenuta adozione ed esecuzione dei provvedimenti di espropriazione e spetta dunque a questo Giudice disporre le forme di tutela che l’ordinamento appresta, ivi compreso il risarcimento del danno (Cass. SS.UU. 7 febbraio 2007, n. 2689).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo per qualsiasi suo vizio ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica; tale connessione deve ritenersi sussistente allorché l’amministrazione ponga in essere un comportamento omissivo contra jus continuando a detenere sine titulo un fondo, di cui si sia conseguito inizialmente il possesso secundum jus.

Estratto: «II. Va anzitutto esplicitamente affermata la giurisdizione di questo TAR relativamente alla istanza risarcitoria per “occupazione appropriativa”.II.1) La domanda proposta, configurante richiesta di risarcimento per l’illegittima occupazione di suoli di proprietà privata da parte dell’Amministrazione, da questa utilizzati per la realizzazione di opere qualificate pubbliche dalla dichiarazione di pubblica utilità resa a monte del provvedimento, non concluso per mancata emanazione del decreto di esproprio nei termini dal provvedimento stesso previsti, rientra nella giurisdizione del giudice amministrazione in forza dell’art. 34 D.lgs n.80/1998, nella lettura fattane dalla Corte Costituzionale con le note sentenza n.204/2004 e 191/2005, e, ancora, per effetto dell’entrata in vigore del Testo unico in materia di esproprio, in forza dell’art. 53 del D.P.R. n.327/2001.II.2) Invero, sussiste la giurisdizione del G.A. non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo per qualsiasi suo vizio ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica.Tale connessione deve ritenersi sussistente allorché l’amministrazione ponga in essere un comportamento omissivo contra jus continuando a detenere sine titulo un fondo, di cui si sia conseguito inizialmente il possesso secundum jus.Il conseguimento del possesso è avvenuto, nella specie, per effetto di rituale e legittimo provvedimento di occupazione d’urgenza, preceduto da dichiarazione di pubblica utilità, situazione, di fatto e giuridica, evidentemente diversa da quella in cui l’Amministrazione apprenda la proprietà privata in forza di strumenti intrinsecamente privatistici ovvero non sorretti da atti emanati nell’esercizio di un pubblico potere.Né rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione, che l’occupazione, originariamente disposta iure, sia “divenuta” sine titulo per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Cons.di Stato, sez.IV, n.2582/2007, ex pluris), posto che il discrimine è individuato, come sopra detto, nella connessione dell’attività con l’esercizio di un potere pubblico.II.3) E’ a dirsi che la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva, come detto evincibile dal vigente quadro normativo, trova razionale giustificazione poiché, nella specie, l’Ente pubblico: a) ha occupato il fondo ed ha eseguito lavori in esecuzione di atti autoritativi, espressione di poteri pubblicistici; b) non ha emesso il decreto di esproprio entro il prescritto termine, così rilevando la mancata, doverosa, conclusione del procedimento ed il mancato esercizio della funzione pubblica, volta a far acquisire al patrimonio pubblico il bene già realizzato nel corso del procedimento; c) ha continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico, come valutati nei precedenti atti del procedimento.»

Sintesi: Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza sia costituzionale sia di legittimità, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario in casi del tutto marginali; la dedotta illegittimità dei provvedimenti dannosi non esclude di per sé la giurisdizione amministrativa, cui sono sottratti solo i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto.

Estratto: «7.2 – In secondo luogo e per completezza il Collegio deve chiarire quanto segue sulla giurisdizione del giudice amministrativo:a. la questione della giurisdizione per le controversie come quella in esame, può ormai considerarsi definitivamente risolta a favore del G.A., a seguito della decisione 30 luglio 2007 n. 9 dell'Adunanza Plenaria e dalla successiva sentenza n. 12/2007 della stessa Adunanza.Ha osservato al riguardo l'Adunanza Plenaria che nei procedimenti non governati, ratione temporis, dalle norme sostanziali del T.U. n. 327 del 2001, la dichiarazione di pubblica utilità è l'atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività, sia essa giuridica che materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici previamente individuati.In questo quadro, le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte dalla predetta dichiarazione ( ovvero, la protrazione dell’occupazione oltre il termine di efficacia) non sembrano poter dequalificare la valenza giuridica di un'attività appunto espletata nel corso e in virtù di un procedimento, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità.Rispetto ai casi di illegittimità sopravvenuta del procedimento la stessa Adunanza ha ravvisato “evidenti punti di contatto” con quelle che si determinano a seguito dell'annullamento in s.g. della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto in entrambi i casi gli effetti retroattivi naturalmente conseguenti alla pronuncia demolitoria o quelli derivanti dalla mancata conclusione del procedimento non sembrano poter travolgere a posteriori il nesso funzionale che ha comunque legato l'attività dell'Amministrazione alla realizzazione del fine di interesse collettivo individuato all'origine.b. -Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza sia costituzionale sia di legittimità, infatti, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario in casi del tutto marginali, perché la dedotta illegittimità dei provvedimenti dannosi non esclude di per sé la giurisdizione amministrativa, cui sono sottratti solo i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto (C. cost., n. 204/2004, C. cost., n. 191/2006, C. cost., n. 140/2007, Cass., sez. un., 13 giugno 2006, n. 13659, m. 589535, Cass., sez. un., 15 giugno 2006, n. 13911, m. 590679, Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24668, m. 600716).In questo senso è in particolare la stessa sentenza C. Cost., n. 191/2006, che pure ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.Lgs. n. 325 del 2001, art. 53, comma 1, trasfuso nel D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 1, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai "comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere (Cass., sez. un., 7 novembre 2008, n. 26793, m. 605249).»

Sintesi: A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere, in materia urbanistica, dei “meri comportamenti” sussiste unicamente quando il “comportamento” in concreto tenuto dall’Amministrazione si ricolleghi, sia pure in via mediata, all’esercizio della funzione pubblica.

Estratto: «L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo formulata dal resistente è fondata e deve essere accolta.E’ noto che a seguito delle rilevanti sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere, in materia urbanistica, dei “meri comportamenti”...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.