L'illegittimità dei provvedimenti dannosi non esclude di per sé la giurisdizione amministrativa

Estratto: «A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 204/04 e n. 191 del 2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia ex art. 34 d.lg. n. 80 del 1998, le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché annullati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla Pubblica amministrazione (Consiglio Stato, sez. IV, 08 giugno 2009, n. 3509).»

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità; una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Sintesi: L’art.53 del DPR n.327/2001, ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità; una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi.

Estratto: «Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi. Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio e – in caso positivo – sarebbe pur sempre applicabile l’art. 43 del DPR n.327/2001 che consente di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo per qualsiasi suo vizio ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica; tale connessione deve ritenersi sussistente allorché l’amministrazione ponga in essere un comportamento omissivo contra jus continuando a detenere sine titulo un fondo, di cui si sia conseguito inizialmente il possesso secundum jus.

Estratto: «II. Va anzitutto disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.II.1) La domanda proposta, configurante richiesta di risarcimento per l’illegittima occupazione di suoli di proprietà privata da parte dell’Amministrazione, da questa utilizzati per la realizzazione di opere qualificate pubbliche dalla dichiarazione di pubblica utilità resa a monte del procedimento, non concluso per mancata emanazione del decreto di esproprio nei termini dal provvedimento stesso previsti, rientra nella giurisdizione del giudice amministrazione in forza dell’art. 34 D.lgs n.80/1998, nella lettura fattane dalla Corte Costituzionale con le note sentenza n.204/2004 e 191/2005, e, ancora, per effetto dell’entrata in vigore del Testo unico in materia di esproprio, in forza dell’art. 53 del D.P.R. n.327/2001.II.2) Invero, sussiste la giurisdizione del G.A. non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo per qualsiasi suo vizio ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica.Tale connessione deve ritenersi sussistente allorché l’amministrazione ponga in essere un comportamento omissivo contra jus continuando a detenere sine titulo un fondo, di cui si sia conseguito inizialmente il possesso secundum jus.Il conseguimento del possesso è avvenuto, nella specie, per effetto di rituale e legittimo provvedimento di occupazione d’urgenza, preceduto da dichiarazione di pubblica utilità, situazione, di fatto e giuridica, evidentemente diversa da quella in cui l’Amministrazione apprenda la proprietà privata in forza di strumenti intrinsecamente privatistici ovvero non sorretti da atti emanati nell’esercizio di un pubblico potere.Né rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione, che l’occupazione, originariamente disposta iure, sia “divenuta” sine titulo per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Cons.di Stato, sez.IV, n.2582/2007, ex pluris), posto che il discrimine è individuato, come sopra detto, nella connessione dell’attività con l’esercizio di un potere pubblico.II.3) E’ a dirsi che la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva, come detto evincibile dal vigente quadro normativo, trova razionale giustificazione poiché, nella specie, l’Ente pubblico: a) ha occupato il fondo ed ha eseguito lavori in esecuzione di atti autoritativi, espressione di poteri pubblicistici; b) non ha emesso il decreto di esproprio entro il prescritto termine, così rilevando la mancata, doverosa, conclusione del procedimento ed il mancato esercizio della funzione pubblica, volta a far acquisire al patrimonio pubblico il bene già realizzato nel corso del procedimento; c) ha continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico, come valutati nei precedenti atti del procedimento.»

Sintesi: In forza dei principi enunciati dalle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, debbono ascriversi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che, pur se illegittimi, siano riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, rientrando esse invece, in mancanza di tale riconducibilità, nella giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: « la controversia ha per oggetto il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a un immobile che si deduce illegittimamente occupato, sul quale è stata costruita un'opera pubblica (cimitero) ed il risarcimento dei danni, deducendosi il carattere usurpativo dell'occupazione in mancanza di idonea declaratoria di pubblica utilità dell'opera...
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Sintesi: La tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario in casi del tutto marginali, perché la dedotta illegittimità dei provvedimenti dannosi non esclude di per sé la giurisdizione amministrativa, cui sono sottratti solo i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto.

Estratto: «2. E' fondata del resto la richiesta della ricorrente di dichiarare la giurisdizione dei giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento dei danni.Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza sia costituzionale sia di legittimità, infatti, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario...
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Sintesi: La tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario in casi del tutto marginali, perché la dedotta illegittimità dei provvedimenti dannosi non esclude di per sé la giurisdizione amministrativa, cui sono sottratti solo i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto.

Estratto: «2. Come già chiarito, gli attori hanno fatto valere nel giudizio di merito due distinte pretese, avendo richiesto la condanna dell'A.N.A.S. s.p.a. sia al pagamento dell'indennità di occupazione legittima sia al risarcimento dei danni per l'occupazione appropriativa.
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Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006 deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a “comportamenti” (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto”.

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, l’attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell’interesse pubblico.

Estratto: «In particolare, ritiene il Collegio che - così come, del resto, emerge dagli atti versati in giudizio dalla parte ricorrente – il 10 gennaio 2001 erano stati occupati mq. 585 della particella n. 255 e mq. 610 della particella n. 775 di proprietà dei ricorrenti, che su dette aree erano stati realizzate delle opere pubbliche, ma che non era stato mai emesso il decreto di esproprio. 3. - Una volta precisate tale circostanze, va ulteriormente evidenziato, sempre in via pregiudiziale, che la questione dedotta, che, come sembra evidente, non è relativa ad un’ipotesi di occupazione c.d. usurpativa, rientra nell’ambito della giurisdizione di questo Tribunale,.Va, invero, in merito ricordato che l’art. 53, I comma, del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), aveva devoluto in via generale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte “le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico”. Purtuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 3-11 maggio 2006, n. 191, ha dichiarato l’illegittimità di tale norma nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai “comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non ha escluso “i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere”.In definitiva, come testualmente si legge in tale decisione, tale previsione normativa è stata ritenuta costituzionalmente illegittima là dove la locuzione, prescindendo da ogni qualificazione di tali “comportamenti”, ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, e cioè ha fatto del giudice amministrativo il giudice dell’amministrazione piuttosto che l’organo di garanzia della giustizia nell’amministrazione (art. 100 Cost.). Viceversa - è stato ulteriormente chiarito - nelle ipotesi in cui i “comportamenti” causativi di danno ingiusto costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione, la norma non è stata ritenuta affetta da illegittimità costituzionale, costituendo anche tali “comportamenti” esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione.In conclusione, i principi sopra esposti – peraltro già enunciati dalla stessa Corte con la nota sentenza n. 204 del 2004 – “comportano che deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a “comportamenti” (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto”; per cui è stato affermato che l’attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria - che si fonda sull’esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l’intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica (così Corte di Cassazione, sez. un., 22 luglio 1999, n. 500 ) - non si giustifica “quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell’interesse pubblico”.Con riferimento a tali considerazioni sembra evidente che sussista la giurisdizione di questo Tribunale in ordine alla richiesta condanna alla restituzione del bene o al risarcimento dei danni, dal momento che l’occupazione del bene in questione è certamente collegata e riconducibile all’esercizio di un potere amministrativo, in quanto – come già detto – tale occupazione è stata disposta in esecuzione della dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza, disposta con la deliberazione della Giunta municipale 19 ottobre 2000, n. 105.Deve, pertanto, essere dichiarata sussistente la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia dedotta, in quanto dall’esame degli atti si rileva che nel caso di specie l’occupazione degli immobili in questione non è avvenuta “sine titulo”, ma è riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.»

Sintesi: La Corte costituzionale, con la sentenza n. 204/2004, ha accolto i dubbi d'incostituzionalità dell'art. 34 del D.lgs. n. 80/1998, evidenziando che le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si giustificano in quanto la tutela dei diritti si affianca o si aggiunge a quella ordinaria di legittimità, relativa alla tutela degli interessi legittimi, sicché è necessario sempre, 'a monte', che la p.a. abbia agito nell'esercizio della funzione amministrativa, ancorché possa essere rilevata la non conformità a legge del suo operare.

Estratto: «B) Orbene, pregiudiziale ad ogni altra è la questione relativa all'eccepito difetto di giurisdizione per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, avendo sia l'ente locale che il consorzio convenuto eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998...
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Sintesi: In ipotesi in cui manchi la causa pubblica che possa sorreggere l’attività posta in essere ovvero il titolo legale o la norma attributiva del potere ablativo esercitato (vincolo urbanistico e/o dichiarazione di pubblica utilità), la restituzione del bene sottratto si pone in termini di indebito oggettivo con riguardo alla disfunzione di un potere ex tunc non spettante, come tale inerente alla giurisdizione ordinaria.

Estratto: «4.- Per l’effetto, priva di pregio è anche l’altra preclusione lamentata dall’Impresa appellante, sotto forma di carenza d’interesse in capo ai proprietari, i quali dovrebbero solo agire in via risarcitoria dinanzi al giudice ordinario.Infatti, rispetto al diritto reale vantato dal proprietario, è evidente la sostanziale differenza dei casi in cui l’Amministrazione...
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Sintesi: Alla luce del quadro normativo venutosi a formare per effetto delle richiamate pronunce della Corte Costituzionale nn. 204/2004, 281/2004 e 191/2006, vanno esclusi dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 80/1998, i meri “comportamenti” illeciti dell’Amministrazione, devoluti alla giurisdizione ordinaria.

Estratto: «1. Viene in decisione il ricorso proposto dall’Azienda Agricola Florind per il risarcimento dei danni che il Consorzio Ferroviario Vesuviano e le società intimate avrebbero cagionato per effetto dell’occupazione disposta con decreto n. 40064 emesso dal Prefetto di Napoli il 26 maggio 1997 per l’esecuzione dei lavori di ampliamento ed ammodernamento...
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Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191/2006, appartiene al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la competenza sulle controversie aventi ad oggetto anche comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed espropriativa, come l’impossessamento del bene altrui, purché collegati all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «4. Non è ravvisabile il dedotto difetto di giurisdizione con riguardo al decreto di esproprio n. 442/2007, neppure ove si potesse configurare l’ipotesi di un’occupazione acquisitiva.4.1 Con la sentenza n. 191 dell’11/5/2006 la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità dell’art. 53 del Testo Unico sulle espropriazioni n. 327/2001, e ne ha dichiarato l’incostituzionalità limitatamente alla parte in cui – nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni – non esclude quelli che non siano riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. Pertanto, con riferimento al settore delle occupazioni illegittime, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano (Corte di Cassazione, sez. unite civili – 7/3/2007 n. 2688). Appartiene dunque al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la competenza sulle controversie aventi ad oggetto anche comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed espropriativa, come l’impossessamento del bene altrui, purché collegati all’esercizio della pubblica funzione (cfr. sentenza Sezione 1/6/2007 n. 466; T.A.R. Puglia Bari, sez. III – 9/2/2007 n. 404; T.A.R. Basilicata – 22/2/2007 n. 75).Di recente si è ribadito che nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen. – 30/7/2007 n. 9). Infatti, rispetto al diritto reale vantato dal proprietario l’amministrazione è titolare del potere ablatorio, e tuttavia il decreto di esproprio è mancante o tardivo perché emesso dopo la scadenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità: si è quindi in presenza di un potere validamente sorto il quale – in relazione alla sua struttura essenzialmente di durata – è colpito da inefficacia sopravvenuta che sanziona ex nunc un vizio dell’iter procedimentale, integrandosi una fattispecie di cattivo esercizio del potere per inosservanza dei termini (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 26/9/2008 n. 4660).»

Sintesi: A seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, deve ritenersi che esulino dalla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti meri comportamenti dell’Amministrazione in materia urbanistica ed espropriativa. Se tale giurisdizione è da ritenersi sussistente in ordine alle controversie risarcitorie conseguenti all’annullamento di provvedimenti amministrativi, essa non sussiste in quelle ipotesi in cui la pretesa risarcitoria non risulti collegata all’esercizio formale di un potere pubblico, ma discenda da un mero comportamento illecito dell’Amministrazione.

Estratto: «9. In relazione al precedente profilo della seconda censura, costituito dall’eccesso di potere per l’occupazione di una superficie maggiore di quella prevista nel decreto di occupazione, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 10. Sul punto, in via pregiudiziale, si impone una corretta applicazione del criterio del petitum sostanziale...
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Sintesi: La giurisdizione civile sussiste, nei casi di «vie di fatto» (cioè di alterazione dello stato dei luoghi, o di acquisto del possesso di un suolo o di un edificio in totale assenza del vincolo preordinato all'esproprio, ovvero al di fuori dei limiti temporali e spaziali entro i quali questo poteva ritenersi sussistente, e di una qualsiasi funzione pubblicistica).

Estratto: «14. Nota inoltre il Collegio come l’occupazione in via anticipata e d’urgenza preordinata all’esproprio ed, ancor prima, la dichiarazione di pubblica utilità implicita nel progetto approvato, vale a circoscrivere entro rigorosi limiti temporali e spaziali il potere dell’Autorità espropriante con la conseguenza che ogni provvedimento espropriativo legittimamente condotto nei confronti del proprietario intestatario catastale che ricomprenda anche particelle non previamente dichiarate di pubblica utilità non può che configurare una fattispecie di occupazione usurpativa la quale non può che radicarsi la giurisdizione del giudice ordinario, con le sue tipiche forme di tutela civilistica (azione di reintegrazione nel possesso, di rivendicazione, ecc.) alla stregua di una comune fatto di illecito spossessamento riconducibile all’art. 2043 cod. civ. La giurisdizione civile sussiste, dunque, nei casi di «vie di fatto» (cioè di alterazione dello stato dei luoghi, o di acquisto del possesso di un suolo o di un edificio in totale assenza del vincolo preordinato all'esproprio, ovvero al di fuori dei limiti temporali e spaziali entro i quali questo poteva ritenersi sussistente, e di una qualsiasi funzione pubblicistica (Cfr. per tutte Consiglio di Stato Sez. IV 21 maggio 2007 n. 2582).15. In definitiva, sussistendo anche per questa parte del ricorso il difetto del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, ogni questione, anche di carattere risarcitorio non potrà che farsi valere innanzi al giudice ordinario.»

Sintesi: Debbono ascriversi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che, anche se illegittimi, siano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere, indipendentemente da ogni valutazione circa il regolare esercizio e svolgimento di quel potere.

Estratto: «1. In via preliminare, sulla questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito, eccepita dal Comune resistente, il Collegio ritiene di dover dichiarare la giurisdizione della Sezione versandosi nel caso in esame di occupazione originariamente assistita dal relativo titolo...
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Sintesi: Va riconosciuta la giurisdizione amministrativa, quando le tutele risarcitorie attengono a comportamenti connessi all’esercizio della funzione pubblica (nella specie occupazione d’urgenza).

Estratto: «2. Va parimenti respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame proposto dai ricorrenti, sollevata dalla difesa dell’Ente appellato, per il presunto difetto di giurisdizione nella materia de qua del giudice amministrativo, asseritamente da considerare - una volta affermata la legittimazione passiva della sola ENEL Distribuzione s.p.a. - alla stregua di una “controversia fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale e intercorrente tra privati”. Sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa si è esplicitamente pronunciato il TAR con la sentenza in epigrafe, che si sarebbe dovuta eventualmente appellare con ricorso incidentale da parte dell’ENEL. D’altra parte va riconosciuta la giurisdizione amministrativa, quando le tutele risarcitorie attengono a comportamenti connessi all’esercizio della funzione pubblica (nella specie occupazione d’urgenza) (cfr. C.S., Ad. plen., n. 9 e 12 del 2007).»

Sintesi: Nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 e con l’art. 53 del DPR n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo, ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica.

Sintesi: In base alle sentenze della Corte Cost. nn. 204/2004 e 191/2006, continua a sussistere la giurisdizione civile unicamente per i comportamenti che, pur se attinenti in senso lato ad «aspetti dell’uso del territorio», siano riconducibili a «strumenti intrinsecamente privatistici» (e non all’esercizio di una funzione) ovvero non siano strettamente riferibili alla materia urbanistica; la giurisdizione civile sussiste, dunque, nei casi di vie di fatto cioè di alterazione dello stato dei luoghi, o di acquisto del possesso di un bene in totale assenza del vincolo preordinato all’esproprio e di una qualsiasi funzione pubblicistica.

Estratto: «1) Parte resistente ha eccepito in via preliminare la carenza di giurisdizione dell’adito T.A.R., in quanto l’art. 54 del D.P.R. n.327/01 non sarebbe applicabile alle fattispecie in esame essendo la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera antecedente alla data dell’1.7.2003.
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Sintesi: Alla luce di quanto precisato dalla Corte regolatrice, sulla scorta dell’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 191/2006, debbono ascriversi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che, pur se illegittimi, siano riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, indipendentemente da ogni valutazione circa il regolare esercizio e svolgimento di quel potere.

Estratto: «7- Sul punto della giurisdizione, il Collegio ritiene di dover confermare la statuizione del giudice di primo grado sulla base delle decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 9 e 12 del 2007.Ha osservato al riguardo l'Adunanza Plenaria che nei procedimenti - come quello in controversia - non governati, ratione temporis...
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Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, legittimamente possono ricomprendersi nell'ambito della giurisdizione esclusiva del GA quei "comportamenti" causativi di danno ingiusto che, costituendo esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza), sono qualificabili come esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione.

Estratto: «Occorre, infatti, osservare che, nel caso in esame, questo TAR non giudica in sede di legittimità bensì di giurisdizione esclusiva. Ai fini dell’affermazione o del diniego della giurisdizione non opera, quindi, il criterio del petitum sostanziale, bensì quello della materia...
[...omissis...]

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria conseguente a un'occupazione avente il proprio originario fondamento in un titolo poi annullato, trattandosi in questo caso di danno riconducibile non a mero comportamento materiale, ma all’esercizio, ancorché scorretto o illegittimo, di pubblici poteri.

Estratto: «Tanto premesso, l’appello è fondato nella parte in cui si lamenta l’erroneità della declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria. Ed invero, il primo giudice ha ritenuto che, una volta annullati gli atti del procedimento espropriativo, il danno cagionato dall’occupazione e dalla irreversibile trasformazione del suolo illegittimamente espropriato sarebbe riconducibile a mera attività materiale, e quindi esulerebbe dalla giurisdizione del giudice amministrativo.Tale affermazione non può essere condivisa.Infatti, è ormai consolidato, anche dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale nr. 204 del 6 luglio 2004, l’orientamento secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente a oggetto la domanda risarcitoria conseguente a una occupazione avente il proprio originario fondamento in un titolo poi annullato, trattandosi in questo caso di danno riconducibile non a mero comportamento materiale, ma all’esercizio, ancorché scorretto o illegittimo, di pubblici poteri (cfr. “ex multis” Cons. Stato, Ad. Pl., 22 ottobre 2007, nr. 12; Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2009, nr. 3509; id., 3 settembre 2008, nr. 4112).»

Sintesi: Alla giurisdizione ordinaria sono devolute le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia espropriativa non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto.

Sintesi: Nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 del D.LGS. n. 80/1998 e con l’art. 53 DPR n. 327/ 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo, ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica; tale connessione sussiste quando l’Amministrazione abbia un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secondum ius.

Estratto: «2.1. Quanto alla giurisdizione, va premesso che, per ormai consolidata giurisprudenza, cui la Sezione aderisce (da ultimo, 9 febbraio 2009, n. 1294) alla giurisdizione ordinaria sono devolute le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia espropriativa non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto; sono invece devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione –anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi” (C. Stato, Ad. Plen, 30 luglio e 22 ottobre 2007, decisioni nn. 9 e 12; Cass., SS.UU nn. 26374 e 26793 del 2008).Infatti, rispetto al diritto reale vantato dal proprietario, è evidente la sostanziale differenza dei casi in cui l’amministrazione è carente sin dall’inizio di ogni potere ablatorio da quelli relativamente ai quali il decreto di esproprio è mancante o tardivo perché emesso dopo la scadenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità. In un caso, facendo difetto la causa pubblica che possa sorreggere l’attività posta in essere ovvero mancando il titolo legale o la norma attributiva del potere ablativo esercitato (vincolo urbanistico o dichiarazione di pubblica utilità), la restituzione del bene sottratto, a termini dell’art. 2033 del codice civile, si pone in termini di indebito oggettivo con riguardo alla disfunzione di un potere ex tunc non spettante e, correlativamente, ad una prestazione privata non dovuta. Nell’altra ipotesi, invece, si è in presenza di un potere validamente sorto ma, in relazione alla sua struttura essenzialmente di durata, colpito da nullità sopravvenuta che va a sanzionare ex nunc una disfunzione dell’andamento amministrativo per il suo cattivo esercizio, non essendo stati rispettati i termini e operando dunque essa inefficacia sugli effetti futuri o meglio sulla operatività dei suoi presupposti (vincolo urbanistico o dichiarazione di p.u.). Conclusivamente, non si può dubitare della giurisdizione  amministrativa “concentrata” in materia di espropriazioni, estesa anche ai comportamenti appropriativi, con la sola eccezione delle “vie di fatto” materiali e per le questioni indennitarie (vedi anche C. Stato, 26 settembre 2008, n. 4660).In altre parole, nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del t.u. espropri n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica.Tale connessione sussiste, come nel caso di specie, quando l’Amministrazione abbia un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secondum ius, nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio (C. Stato, IV, 21 maggio 2007, n. 2582).»

Sintesi: La giurisprudenza più recente della Suprema Corte e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato convergono nell’affermare la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia espropriativa non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto.

Sintesi: Nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 d.lgs. n. 80/1998 (come novellato dalla L. n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del DPR 327/2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica.

Estratto: «3. Il Collegio deve prioritariamente affrontare, com’è d’uopo, l’esame delle questioni pregiudiziali.3.1. Quanto all’eccezione relativa alla giurisdizione, la giurisprudenza della Suprema Corte più recente rispetto a quella invocata dall’amministrazione resistente e la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato convergono nell’affermare la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia espropriativa non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto; conseguentemente appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché annullati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti all’amministrazione (SS.UU nn. 26374 e 26793 del 2008; Ad. Plen. n. 9 del 2007).Non appare superfluo, comunque, rammentare, alla luce di conformi precedenti della Sezione (9 febbraio 2009, n. 1294) che “nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi” (C. Stato, Ad. Plen, 30 luglio e 22 ottobre 2007, decisioni nn. 9 e 12). Infatti, rispetto al diritto reale vantato dal proprietario, è evidente la sostanziale differenza dei casi in cui l’amministrazione è carente sin dall’inizio di ogni potere ablatorio da quelli relativamente ai quali il decreto di esproprio è mancante o tardivo perché emesso dopo la scadenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità. In un caso, facendo difetto la causa pubblica che possa sorreggere l’attività posta in essere ovvero mancando il titolo legale o la norma attributiva del potere ablativo esercitato (vincolo urbanistico o dichiarazione di pubblica utilità), la restituzione del bene sottratto, a termini dell’art. 2033 del codice civile, si pone in termini di indebito oggettivo con riguardo alla disfunzione di un potere ex tunc non spettante e, correlativamente, ad una prestazione privata non dovuta. Nell’altra ipotesi, invece, si è in presenza di un potere validamente sorto ma, in relazione alla sua struttura essenzialmente di durata, colpito da nullità sopravvenuta che va a sanzionare ex nunc una disfunzione dell’andamento amministrativo per il suo cattivo esercizio, non essendo stati rispettati i termini e operando dunque essa inefficacia sugli effetti futuri o meglio sulla operatività dei suoi presupposti (vincolo urbanistico o dichiarazione di p.u.). Conclusivamente, non si può dubitare della giurisdizione  amministrativa “concentrata” in materia di espropriazioni, estesa anche ai comportamenti appropriativi, con la sola eccezione delle “vie di fatto” materiali e per le questioni indennitarie (vedi anche C. Stato, 26 settembre 2008, n. 4660).In altre parole, nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del t.u. espropri n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica.Tale connessione sussiste, come nel caso di specie, quando l’Amministrazione abbia un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secondum ius, nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio (C. Stato, IV, 21 maggio 2007, n. 2582).»

Sintesi: Qualora l’irreversibile trasformazione dei terreni di proprietà privata sia avvenuta a seguito di specifici atti ablativi (decreto di occupazione e dichiarazione di pubblica utilità), della domanda risarcitoria conseguente conosce il GA.

Sintesi: La giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo, ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica. Tale connessione sussiste quando l’Amministrazione abbia un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secondum ius, nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio.

Estratto: «In primo luogo occorre affrontare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale.Essa non merita accoglimento.Dalla relazione allegata alla deliberazione impugnata ed accettata, nell’elencazione dei fatti, anche dalla ricorrente, risulta infatti che l’irreversibile trasformazione dei mappali di proprietà della ricorrente è avvenuta a seguito di specifici atti ablativi. In particolare risulta che l’occupazione d’urgenza dei mappali 724, 3055, 3056, 3057, avvenuta nel 1973, fu autorizzata dalla deliberazione del consiglio comunale 30.01.1973 n. 12 ai sensi e per gli effetti della legge 22/10/1971 n. 865. L’occupazione dei mappali 724, 3057, verificatasi nel 1988 fu autorizzata dalla deliberazione della giunta comunale 05/10/1988 n. 225 a seguito della deliberazione del consiglio comunale n. 77 del 08.06.1988 che aveva dichiarato la pubblica utilità delle opere riguardanti i mappali di proprietà della ricorrente.L’asservimento a fini volumetrici dei mappali n. 724 e 3057 avvenuta nel 1988 trova fondamento nel piano delle zone da destinare all’edilizia economica e popolare approvato dalla Regione Lombardia con la deliberazione di giunta regionale 24/04/1979 n. 23198.Risulta quindi in primo luogo che tutte le procedure ablatorie sono riconducibili all’esercizio di pubblici poteri e risulta non contestato dalle parti- e quindi provato ai sensi dell’art. 115 c.p.c. - l’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità in tutte le fattispecie in questione. In particolare la difesa comunale, affermando la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ne ammette l’esistenza in tutte le fattispecie considerate. In secondo luogo risulta che la controversia è stata instaurata nel 2004 con riferimento ad atti espropriativi anteriori all’entrata in vigore del D.P.R. 327/2001. Da ciò consegue che alla suddetta controversia non è applicabile l’art. 53 del D.P.R. 327/01, che è riferito ai casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente al 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni (sul punto, Cassazione Sez. Un., ordinanza n. 7256 del 26/03/2007), bensì l’art. 7 della legge 205/2000 che ha riformulato l'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998. Tale norma, così come interpretata dalla Corte costituzionale nella sentenza 6 luglio 2004 n. 204, infatti, ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia ed ha esteso la giurisdizione amministrativa anche a tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. La successiva giurisprudenza ha chiarito sia che l’espropriazione rientra nell’urbanistica in quanto, secondo l’art. 7 L. 205/2000, tale materia concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio (Consiglio Stato, sez.IV, 9 luglio 2002 n. 3819), sia che le controversie in materia di occupazione di terreni irreversibilmente ed illegittimamente trasformati dalla p.a. in assenza del decreto di espropriazione ed in presenza della dichiarazione di pubblica utilità rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo (ex plurimis per la giurisprudenza civile: Cassazione Sez. Un. Ordinanza 27 giugno 2007 n. 14794 e per quella amministrativa: Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3677) in quanto si tratta di comportamenti (c.d. comportamenti amministrativi) posti in essere nell’esercizio di pubblici poteri (v. Corte costituzionale, 11 maggio 2006 , n. 191; Corte di Cassazione SS.UU., 16 giugno 2006 n. 13911).Da ultimo la giurisdizione sussiste anche nel caso di domanda risarcitoria pura. Infatti la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007 n. 2582) ha chiarito che “nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del testo unico sull’esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica. Tale connessione sussiste quando l’Amministrazione abbia un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secondum ius, nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio”.Né è possibile accedere alla tesi della difesa comunale secondo la quale difetterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per inutile decorso dei termini finali per il compimento delle espropriazioni e dei lavori senza che sia intervenuto il decreto ablativo.L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha da tempo ricondotto alla giurisdizione del Giudice amministrativo il caso del decreto di esproprio mancante o tardivo, cioè emesso dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.Infatti la giurisprudenza amministrativa, giudicando di una controversia in cui appunto la domanda risarcitoria fondava sulla sopravvenuta perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e sulla mancata emanazione del decreto di esproprio, ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a liti che abbiano ad oggetto diritti soggettivi quando la lesione di questi ultimi tragga origine, sul piano eziologico, da fattori causali riconducibili all’esplicazione del pubblico potere, pur se in un momento nel quale quest’ultimo risulta ormai mutilato della sua forza autoritativa per la sopraggiunta inefficacia disposta dalla legge per la mancata conclusione del procedimento (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4 del 2005; cfr. anche nn. 9 del 2005 e 2 del 2006).Nell’individuare la fonte del comportamento ablatorio, l’Adunanza Plenaria (Cons. Stato Ad. Plen. n. 9/07) ha rilevato che, “alla stregua del procedimento bifasico disegnato dalla legge fondamentale n. 2359 del 1865 e ancor più dopo le innovazioni in tema di dichiarazione implicita introdotte dalla legge n. 1 del 1978, cardine dell’attività ablatoria è la dichiarazione di pubblica utilità, avendo questa l’effetto di sottoporre il bene al regime di espropriabilità così determinando, appunto in vista dell’espropriazione, l'affievolimento del diritto di proprietà. In questo ambito, il decisivo rilievo provvedimentale della dichiarazione e la conseguente sua capacità di incidere costitutivamente nella sfera giuridica del proprietario si ricava del resto dal fatto che la stessa è stata sempre ritenuta come immediatamente impugnabile, a differenza degli atti meramente infraprocedimentali. In sostanza, nei procedimenti come quello in esame non governati ratione temporis dalle norme sostanziali del T.U. sugli espropri, la dichiarazione di pubblica utilità è l’atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce al tempo stesso origine funzionale della successiva attività, giuridica e materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici previamente individuati. In questo quadro, la mancata adozione del provvedimento traslativo entro il prescritto termine non sembra poter sminuire la valenza giuridica di un’attività appunto espletata nel corso e in virtù di un procedimento che la dichiarazione ha ab origine indirizzato verso scopi specifici e concreti di pubblica natura od utilità. L‘omessa conclusione del procedimento mediante tempestiva pronuncia del decreto di esproprio, impedendo la formalizzazione dell’acquisizione al patrimonio pubblico del bene realizzato, connota la precedente attività dispiegata dall’Amministrazione in termini materiali o comportamentali. Tuttavia, pur privato del suo naturale sbocco costitutivo e quindi illegittimo, questo comportamento di impossessamento ed irreversibile modifica del bene altrui resta pur sempre, nel senso ora detto, riconducibile all’esercizio del “pubblico potere”, con la conseguenza che di esso deve conoscere il giudice amministrativo.Né in contrario può citarsi la giurisprudenza indicata dalla difesa comunale (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 2688 del 07/02/2007), peraltro non pacifica (vedi in contrario Cass. Sez. Un., ordinanza n. 27190 del 20/12/2006), che ritiene comportamento non amministrativo (e quindi riservato alla cognizione del giudice ordinario) l’occupazione tardiva rispetto ai termini stabiliti nella dichiarazione di pubblica utilità. D’altro canto, nel caso di specie, non è stata data alcuna prova che l’attribuzione del potere ablativo, operata con la dichiarazione di pubblica utilità e circoscritta nel tempo direttamente dal legislatore, fosse già venuta meno all'epoca dell'utilizzazione della proprietà privata con l’irreversibile trasformazione (Cassazione SS.UU. ordinanza 7 febbraio 2007, n. 2688 Cass.sez.un. l5615/2006;13659 e 13660/2006;600/2005).»

Sintesi: Alle controversie relative a procedure ablative conseguenti a dichiarazioni di pubblica utilità anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, instaurate successivamente a tale data, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, comma 1, lett. b), da intendersi, a seguito della sentenza della corte cost. n. 204 del 2004, nel senso che sussiste la giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi in materia urbanistica ed edilizia salvo che relativamente ai meri "comportamenti" dell'amministrazione.

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191 del 2006, anche sui comportamenti della p.a., sussiste la giurisdizione esclusiva quando gli stessi siano esecutivi di atti amministrativi o esprimano comunque un potere, sia pure illegittimamente esercitato, dalla p.a..

Estratto: «Come è stato già affermato (cass. 27193/2006, 3043 e 14749/2007, 7442/2008, 9675 e 6959/2009) alle controversie relative a procedure ablative conseguenti a dichiarazioni di pubblica utilità anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, instaurate, come nella specie, successivamente a tale data deve ritenersi applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, comma 1, lett. b), da intendersi, a seguito della sentenza della corte cost. n. 204 del 2004, nel senso che sussiste la giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi in materia urbanistica ed edilizia salvo che relativamente ai meri "comportamenti" dell'amministrazione. Peraltro la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 2006, ha chiarito che anche sui comportamenti della p.a., sussiste la giurisdizione esclusiva quando gli stessi siano esecutivi di atti amministrativi o che esprimano comunque un potere, sia pure illegittimamente esercitato, dalla p.a.. E' noto, inoltre, che ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.Ora, i proprietari dei fondi di cui è causa hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento della nota di risposta alla propria diffida, l'accertamento dell'illegittimità della procedura espropriativa, che avrebbe dato luogo a un'occupazione "usurpativa", la condanna del comune a pronunziarsi sull'istanza formulata da essi ricorrenti, con conseguente emissione di un provvedimento formale di restituzione dei fondi e/o di acquisizione degli stessi al patrimonio comunale ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43. Il fondamentale motivo posto a base delle richieste è costituito dall'affermazione secondo la quale l'opera sarebbe stata terminata oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ma tale affermazione a sua volta ai poggia sulla tesi secondo la quale le successive proroghe dei termine stesso, inizialmente fissato in tre anni dal 1 maggio 1987, data di esecutività della Delib. stralcio 30 marzo 1987, e da ultimo prorogato con Delib. Commissario Straordinario 26 aprile 1994, sarebbero illegittime.L'accertamento dell'illegittimità delle proroghe, pertanto, costituisce oggetto principale del giudizio promosso davanti al t.a.r., con la conseguenza che la situazione soggettiva fatta valere, a fronte dell'esercizio di un potere autoritativo che si assume essere stato il legittimamente esercitato, ha consistenza di interesse legittimo (Cass. n. 1752/1996, 6149/1991, 4784/1985).Nè è condivisibile la tesi del comune secondo la quale, poiché nella specie l'occupazione, non seguita da pronuncia di decreto di esproprio, contrariamente a quanto sostenuto dai proprietari, avrebbe natura acquisitiva e non usurpativa, sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, perché, come già rilevato, alla presente controversia si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, comma 1, lett. b), da intendersi, a seguito della sentenza della corte cost. n. 204 del 2004 nel senso che sussiste la giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi in materia urbanistica ed edilizia salvo che relativamente ai meri "comportamenti" dell'amministrazione. Ne deriva che nella specie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: Solo in ipotesi di totale assenza di collegamento, nemmeno mediato, con l'esercizio del pubblico potere, del comportamento della PA conosce il giudice ordinario.

Estratto: «1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso in esame soggiace alla giurisdizione amministrativa alla stregua dell'evoluzione giurisprudenziale registrata recentemente. Va, infatti, ricordato che la censurata condotta del Comune intimato trova originario fondamento nelle deliberazioni con le quali sono stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche da realizzare (deliberazione di G.M. n. 228 del 28 giugno 1989 e deliberazioni di C.C. nn. 119 del 28 settembre 1994 e 519 del 17 novembre 1995, tutte in atti), poi dichiarata la loro pubblica utilità (delibere del C.C. nn. 119|94 e 5595 citate), nonché fissati i termini di inizio e fine delle pertinenti espropriazioni (deliberazioni di G.M nn. 145 del 11 maggio 1990, 400 e 401 del 21 novembre 1996, di cui il Collegio desume l’esistenza, per quanto non prodotte dai ricorrenti, per i richiami contenuti nelle ordinanze sindacali che hanno disposto l’occupazione temporanea e d’urgenza).Ne consegue che il "comportamento" tenuto dal Comune intimato, poi sfociato in una continuata occupazione eccedente i termini di legge, non accompagnato dall'emissione del corrispondente decreto di esproprio, trova comunque il suo presupposto in un potere pubblicistico in origine esercitato secundum ius che, alla luce della giurisprudenza più recente, radica la giurisdizione in capo al G.A. (cfr. Cons. Stato, Ad.Plen., 22 ottobre 2007, n. 12, e Cons. Stato, IV, 3752/2007). Detto comportamento non risulta, infatti, adottato in quella situazione di totale assenza di collegamento, nemmeno mediato, con l'esercizio del pubblico potere cui fa riferimento la Corte costituzionale (sentenza n. 191/2006) per farne discendere la giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a quei “comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.

Estratto: «Il problema del riparto della giurisdizione in materia, tra giudice ordinario e giudice amministrativo, è stato risolto dalla Corte costituzionale che, con la sentenza 11 maggio 2006 n. 191 - pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.