Estratto: «II.3) La domanda proposta, anche alla luce di quanto disposto dal Codice del processo amministrativo, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo sia in forza dell’art. 34 D.lgs n.80/1998, nella lettura fattane dalla Corte Costituzionale con le note sentenza n.204/2004 e 191/2005, e, ancora, per effetto dell’entrata in vigore del Testo unico in materia di esproprio, in forza dell’art. 53 del D.P.R. n.327/2001, ora 133, comma 1, lett.g) Codice del processo amministrativo, trattandosi di ricorso mirante ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica (persistente possesso dei suoli all’esito di un procedimento ablativo pur annullato), sia in quanto, come sopra detto, connotato da indubbio carattere di attuazione del pregresso giudicato amministrativo.II.4) Quanto al primo profilo, la connessione deve ritenersi sussistente allorché l’amministrazione ponga in essere un comportamento omissivo contra jus continuando a detenere sine titulo un fondo, di cui si sia conseguito inizialmente il possesso secundum jus.Il conseguimento del possesso è avvenuto, nella specie, per effetto di un provvedimento di occupazione d’urgenza, preceduto da dichiarazione di pubblica utilità, situazione, di fatto e giuridica, evidentemente diversa da quella in cui l’Amministrazione apprenda la proprietà privata in forza di strumenti intrinsecamente privatistici ovvero non sorretti da atti emanati nell’esercizio di un pubblico potere.Né rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione, che l’occupazione, originariamente disposta iure, sia divenuta sine titulo per l’annullamento (come nella specie) o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Cons.di Stato, sez.IV, n.2582/2007, ex pluris), posto che il discrimine è individuato, come sopra detto, nella connessione dell’attività con l’esercizio di un potere pubblico.II.5) E’ a dirsi che la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva, come detto evincibile dal vigente quadro normativo, trova razionale giustificazione poiché, nella specie, l’Ente pubblico: a) ha occupato il fondo ed ha eseguito lavori in esecuzione di atti autoritativi, espressione di poteri pubblicistici; b) ha continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico, come valutati nei precedenti atti del procedimento, pur all’esito dell’intervenuto annullamento del decreto di occupazione.»
Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione — anche ai fini complementari della tutela risarcitoria — di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.
Estratto: «3.2. Quanto alla fondatezza del primo motivo, va premesso che, per la consolidata giurisprudenza;a) “nei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione — anche ai fini complementari della tutela risarcitoria — di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi”( Cons. Stato, Sezione IV, 10 dicembre 2009, n. 7744, e sentenze in questa richiamate);b) qualora l’Amministrazione abbia occupato sine titolo un suolo altrui, in assenza del procedimento espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile all’esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario”(v. sentenza citata e sentenze in essa richiamate).Ciò posto, dalla documentazione acquisita e dalle stesse deduzioni delle parti emerge che a suo tempo l’occupazione delle particelle n. 853 e 855 non è stata preceduta da alcun provvedimento di natura autoritativa (non da una dichiarazione di pubblica utilità o da una ordinanza di occupazione d’urgenza e nemmeno dall’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex 53 del testo unico n. 327 del 2001, (ove considerato, oltre che rilevante ai fini della giurisdizione anche applicabile quale ius superveniens nei giudizi amministrativi pendenti).Infatti, il programma di fabbricazione fu a suo tempo approvato con il decreto della giunta regionale n. 213 del 7 ottobre 1972, mentre l’utilizzazione di fatto a strada delle dette particelle – secondo quanto ha affermato lo stesso Comune – è risalente al 1969, anno in cui fu classificata “strada urbana comunale”.Pertanto, in accoglimento della censura dell’appellante, va dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa a conoscere della domanda di tutela per le particelle n. 853 e 855, con la conseguente applicazione dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, in ordine alla translatio iudicii.Ogni questione inerente al regime giuridico del bene resta dunque riservata all’esame del giudice civile.»
Sintesi: Per configurare la giurisdizione del G.A. è sufficiente prendere atto della presenza del provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. che ha esplicato tutti i suoi effetti, in quanto espressione di un precedente esercizio del potere; lo stabilire se a seguito della scadenza dei termini per le espropriazioni la dichiarazione di p.u. sia divenuta inefficace ovvero sia necessario attendere la scadenza anche del termine di compimento dei lavori e stabilire in quale data ciò sia avvenuto, appartiene al merito della controversia e rientra negli accertamenti devoluti al giudice amministrativo.
Estratto: «Le Sezioni Unite devono rilevare che l'area di proprietà M. estesa mq. 1607 è stata occupata dal comune di Rutigliano a seguito della Delib. di Giunta 28 luglio 1998, n. 263 - contenente la dichiarazione di p.u., nonché la fissazione dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, per la sua efficacia...
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Sintesi: All'esito di un lungo e contrastato dibattito la questione afferente all'individuazione del giudice competente a conoscere delle istanze risarcitorie conseguenti alla sopravvenuta inefficacia o all'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità può ormai considerarsi definitivamente risolta a favore del Giudice amministrativo.
Estratto: «Va però a tal proposito rilevato che, laddove, come pare prospettato dall'attore, le trattative sull'ammontare dell'indennità di esproprio non siano seguite né da cessione volontaria né da decreto di esproprio, l'Amministrazione che ha iniziato il procedimento non è obbligata per legge a completarlo né può configurarsi in capo al privato interessato...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.
Estratto: «In proposito occorre, peraltro, tenere presente che, con sentenza 3 - 11 maggio 2006 n. 191, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, trasfuso nell’art. 53, comma 1, del menzionato D.P.R. n. 327/2001...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.
Estratto: «1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta tra l’altro la violazione della Legge n.64/1974, del DM n.39/1975, dell’art.13 della Legge n.2359/1865, dell’art.191 del Decr. Legisl. n.267/2000 e dell’art.3 della Legge n.1/1981.2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.
Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.
Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.
Estratto: «1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta tra l’altro la violazione degli artt. 1, commi 1 e 5, e 3, comma 4, della Legge n.1/1978, degli artt.6 e ss. della Legge n.167/1962, dell’art.9 del DPR n.327/2001, degli artt.1, comma 1, e 2 della Legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere, reclamando il risarcimento dei danni.2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).»
Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione
Estratto: «2.In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).»
Sintesi: Vanno devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti comportamenti collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, indipendentemente dalla considerazione dell’idoneità dell’atto a produrre o meno i propri effetti, in quanto anche nell’ipotesi di annullamento o inefficacia del provvedimento presupposto (nel caso in esame costituito dalla dichiarazione di pubblica utilità e dal decreto di occupazione d’urgenza), il comportamento dannoso deve reputarsi connesso all’esercizio di un pubblico potere.
Estratto: «Il Comune resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima.L’assunto è infondato.Nel caso di specie il Comune ha approvato il progetto dell’opera e adottato il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità della stessa, e, prima della scadenza del termine di efficacia...
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Sintesi: Rientrano nella giurisdizione del GO le controversie relative ad occupazioni, con irreversibile trasformazione, in cui sia mancata la dichiarazione di pubblica utilità ovvero essa debba ritenersi giuridicamente inesistente per la mancanza dei termini per l'inizio ed il completamento delle espropriazioni e dei lavori oppure sia divenuta inefficace prima dell'occupazione ed irreversibile trasformazione del fondo; spettano al giudice amministrativo le controversie risarcitorie materia di occupazioni appropriative, cioè alle occupazioni con irreversibile trasformazione del fondo correlate ad una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace al momento in cui esse avvennero.
Estratto: « la controversia ha per oggetto il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a un immobile che si deduce illegittimamente occupato, sul quale è stata costruita un'opera pubblica (cimitero) ed il risarcimento dei danni, deducendosi il carattere usurpativo dell'occupazione in mancanza di idonea declaratoria di pubblica utilità dell'opera e la illegittimità dell'intrapreso procedimento di acquisizione ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43;che al fine di valutare il carattere usurpativo dell'opera pubblica è assorbente la considerazione che il progetto dell'opera pubblica approvato in data 29 febbraio 2000 dal consiglio comunale - peraltro "ai soli fini tecnici" - manca dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori, previsti dalla L. n. 2359 del 1985, art. 13, per la giuridica esistenza della dichiarazione di pubblica utilità anche per il caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità ai sensi della L. n. 1 del 1978, art. 1 (Cass. Sez. Un. 4 marzo 1997, n. 1907; 2 aprile 2007, n. 8210; 19 aprile 2007, n. 9323);che la sentenza il 204 del 2004 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nella parte in cui comprendeva nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre agli atti e provvedimenti con i quali le pubbliche amministrazioni, direttamente o attraverso soggetti ad esse equiparati, svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia di urbanistica e edilizia, anche i comportamenti, così estendendola a controversie relative a fattispecie nelle quali la p.a. non esercita, nemmeno mediatamente, alcun pubblico potere;che successivamente la sentenza n. 191 del 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del D.Lgs. n. 325 del 2001, art. 53, comma 1 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di espropriazioni per pubblica utilità), trasfuso nel D.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui, a sua volta, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai "comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non escludeva i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere;che in forza dei principi enunciati in tali sentenze, in materni urbanistica-edilizia ed espropriativa, debbono pertanto ascriversi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che, pur se legittimi, siano riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, rientrando esse invece, in mancanza di tale riconducibilità, nella giurisdizione del giudice ordinario;che fra queste ultime rientrano le controversie relative ad occupazioni, con irreversibile trasformazione a seguito di esecuzione di opera pubblica, in cui sia mancata la dichiarazione di pubblica utilità (Cass. Sez. Un. 20 marzo 2008, n. 7442; 19 aprile 2007, n, 9322; 30 febbraio 2007, n. 3043; 20 dicembre 2006, n. 27192), ovvero essa debba ritenersi giuridicamente inesistente per la mancanza dei termini per l'inizio ed il completamento delle espropriazioni e dei lavori (Cass. Sez. Un. 4 marzo 1997, n. 1907; 2 aprile 2007, n. 8210; 19 aprile 2007, n. 9323); oppure sia divenuta inefficace prima dell'occupazione ed irreversibile trasformazione del fondo (Cass. Sez. Un. 23 dicembre 2008, n. 30254), mentre spettano al giudice amministrativo le controversie risarcitorie materia di occupazioni appropriative, cioè alle occupazioni con irreversibile trasformazione del fondo correlate ad una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace al momento in cui esse avvennero (Cass. Sez. Un., 23 dicembre 2008, n. 30254 cit.; 20 dicembre 2006, n. 27191).Ne deriva che nel caso di specie, dovendosi ritenere, per quanto sopra detto, che l'opera pubblica sia stata eseguita in carenza di declaratoria di pubblica utilità, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.Nè tale giurisdizione può ritenersi sia venuta meno per essere stato inviato, prima dell'inizio della causa, avviso d'inizio del procedimento di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43, non potendo ciò influire sulla giurisdizione del giudice ordinario conseguente all'occupazione usurpativa, come è espressamente statuito dall'art. 43, comma 2, lett. c), secondo il quale l'atto di acquisizione "determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta".»
Sintesi: Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla tutela risarcitoria, qualora l'occupazione del fondo e la realizzazione dell'opera pubblica siano avvenuti nell'esercizio di un pubblico potere legittimato dalla dichiarazione di pubblica utilità.
Estratto: «2. E' fondata del resto la richiesta della ricorrente di dichiarare la giurisdizione dei giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento dei danni.Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza sia costituzionale sia di legittimità, infatti, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo...
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Sintesi: Ai fini della giurisdizione del GA, non rileva il fatto che l’occupazione, originariamente disposta iure, sia divenuta sine titolo per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e tantomeno la cognizione del GA può essere messa in discussione dal fatto che l’oggetto del giudizio si esaurisca nella sola richiesta di un risarcimento del danno.
Estratto: «Come correttamente affermato nel gravame, sussiste la giurisdizione del GA nella presente vertenza, caratterizzata da una fattispecie di occupazione cd. appropriativa, nella quale la realizzazione dell’opera pubblica è avvenuta in costanza di una efficace dichiarazione di pubblica utilità (alla quale non è poi seguito il decreto di esproprio).Nel caso di specie il Comune di Campli –nel riapprovare nel febbraio 2000 il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle infrastrutture nella zona produttiva di Campovalano- ribadiva la dichiarazione di pubblica utilità per l’opera in questione, poi realizzata durante la fase occupativa ritualmente deliberata, senza che fosse poi in seguito perfezionata la procedura espropriativa.Come anche recentemente statuito da questo Tar (sentenza 860/2008), nel quadro normativo conseguente all’entrata in vigore dell’art. 34 del D.l.gvo n. 80 del 1998, come novellato dalla L. n. 205 del 2000, e dell’art. 53 del testo unico sull’esproprio (n. 327 del 2001), come incisi dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva quando il ricorso miri ad ottenere la tutela (anche meramente risarcitoria) del diritto di proprietà in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica. Tale connessione può ravvisarsi quando l’Amministrazione abbia ritualmente occupato il terreno altrui secundum ius e poi abbia interrotto la procedura ablatoria post occupativa, omettendo di espropriare nei tempi prescritti le aree possedute, mediante un comportamento possessorio contra ius.Ai fini della giurisdizione, dunque, non rileva il fatto che l’occupazione, originariamente disposta iure, sia divenuta sine titolo per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e tantomeno la cognizione del GA può essere messa in discussione dal fatto che l’oggetto del giudizio si esaurisca nella sola richiesta di un risarcimento del danno (sullo specifico punto, cfr. Corte Cost. 191/2006).In buona sostanza la sussistenza della giurisdizione amministrativa, evincibile dal vigente quadro normativo, trova nel caso di specie razionale giustificazione poiché il Comune ha occupato il fondo della ricorrente ed ha eseguito l’opera in esecuzione di atti autoritativi (decreto di occupazione d’urgenza), espressivi di poteri pubblicistici; non ha però emesso il decreto di esproprio entro il prescritto termine, così rilevando la mancata conclusione del procedimento ed il mancato esercizio della funzione pubblica, volta a far acquisire al patrimonio pubblico il bene già realizzato nel corso del procedimento, continuando ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico.»
Sintesi: Si opina, in via generale, che si verserebbe in ipotesi di radicale carenza di potere nel caso di una dichiarazione di p.u. venuta a scadere per decorso dei termini ivi fissati, sebbene questa sia stata adottata nel pieno rispetto delle norme, sicché, conseguentemente, ad accordare il risarcimento del danno dovrebbe essere il g.o., mentre, invece, spetterebbe al giudice amministrativo riconoscere la fondatezza o meno della pretesa risarcitoria laddove la dichiarazione di p.u. sia stata annullata.
Sintesi: Non vi sono ragioni plausibili per differenziare, ai fini della giurisdizione, il caso in cui la dichiarazione di p.u. sia da stimare inefficace per assenza o decorrenza dei termini, da quello in cui lo diviene per effetto della pronuncia di annullamento.
Estratto: «Così stando le cose, l'analisi circa la verifica della sussistenza della giurisdizione di questo giudice riguardo all'oggetto della presente controversia, potrebbe stimarsi conclusa, ove si consideri che questa origina dall'assunto subito prospettato in citazione, che il provvedimento di occupazione dei suoli è stato annullato dal giudice amministrativo...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria,di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.
Estratto: «1 - Il primo motivo d’appello, concernente difetto di giurisdizione sollevato dall’Enel con riguardo alla domanda non solo indennitaria per il periodo di occupazione legittima ma anche risarcitoria per il periodo successivo alla sua scadenza è infondato. Come anche di recente osservato da questa Sezione la questione della giurisdizione per le controversie come quella in esame, infatti, può ormai considerarsi definitivamente risolta a favore...
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Sintesi: Vi è la giurisdizione esclusiva del GA quando si tratti di comportamenti connessi all’esercizio dei pubblici poteri, e cioè anche quando l’amministrazione detenga sine titulo il fondo altrui, dopo averlo acquisito in sede di esecuzione di uno degli atti attuativi del vincolo preordinato all’esproprio; ai fini della giurisdizione, dunque, non rileva il fatto che l’occupazione – originariamente disposta iure - sia divenuta sine titulo per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Estratto: «1) Parte resistente ha eccepito in via preliminare la carenza di giurisdizione dell’adito T.A.R., in quanto l’art. 54 del D.P.R. n.327/01 non sarebbe applicabile alle fattispecie in esame essendo la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera antecedente alla data dell’1.7.2003. Il Collegio ritiene di scrutinare la questione di giurisdizione distinguendo la domanda relativa al risarcimento danni derivante dall’occupazione appropriativa da quella inerente all’indennità di occupazione legittima.L’eccezione di difetto di giurisdizione si rileva infondata per quanto riguarda l’istanza risarcitoria per l’occupazione appropriativa.Il Collegio ritiene, al contrario, di dover declinare la propria giurisdizione per la domanda relativa all’indennità di occupazione legittima1.1) Per quanto riguarda la prima questione, la domanda configura un’ipotesi di richiesta risarcitoria per l’occupazione di un’area avvenuta in forza di provvedimenti di occupazione d’urgenza di cui sono in seguito decorsi i termini di validità senza che sia stato emesso il decreto di esproprio e, come tale, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in forza, prima dell’art.34 del D.Lgs. n.80 del 1998 ed, in seguito all’entrata in vigore del Testo Unico in materia di espropri, in forza dell’art. 53 del D.P.R. n.327/01.Nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del testo unico sull’esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica.Tale connessione sussiste quando l’Amministrazione abbia un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secondum ius, nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio.In base alle sentenze sopra richiamate della Corte Costituzionale (che hanno configurato principi rilevanti per determinare i criteri di riparto), continua a sussistere la giurisdizione civile unicamente per i comportamenti che - pur se attinenti in senso lato ad «aspetti dell’uso del territorio» - siano riconducibili a «strumenti intrinsecamente privatistici» (e non all’esercizio di una funzione) ovvero non siano strettamente riferibili alla materia urbanistica.La giurisdizione civile sussiste, dunque, nei casi di vie di fatto (cioè di alterazione dello stato dei luoghi, o di acquisto del possesso di un suolo o di un edificio in totale assenza del vincolo preordinato all’esproprio e di una qualsiasi funzione pubblicistica, ad esempio in occasione della realizzazione di un’opera da parte dell’amministrazione su un proprio terreno), quando si tratti della manutenzione di strade o di altri beni pubblici o della gestione di discariche e di altre opere pubbliche (svolte con pregiudizio altrui).Invece, tenuto conto dell’art. 53 del testo unico n. 327 del 2001 (per il quale sussiste la giurisdizione esclusiva quando la controversia abbia per “oggetto atti, provvedimenti, accordi e comportamenti” “conseguenti alla applicazione delle disposizioni dei testo unico”), come inciso dalla sentenza n. 191 del 2006 della Corte Costituzionale, vi è la giurisdizione esclusiva quando si tratti di comportamenti connessi all’esercizio dei pubblici poteri, e cioè anche quando l’amministrazione detenga sine titulo il fondo altrui, dopo averlo acquisito in sede di esecuzione di uno degli atti attuativi del vincolo preordinato all’esproprio.Ai fini della giurisdizione, dunque, non rileva il fatto che l’occupazione – originariamente disposta iure - sia divenuta sine titulo per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (Consiglio di Stato, Sez. IV, n.2582 del 2007).Vanno al riguardo richiamati i principi già formulati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (20 dicembre 2006, nn. 27190, 27191, 27193), nonché dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva quando sia chiesta la tutela del diritto di proprietà nella materia espropriativa in presenza di comportamenti connessi all’esercizio della funzione pubblica (v. le AA.PP. n. 9 del 2005 e n. 2 del 2006, nonché la A.P. n. 4 del 2005, che ha riguardato un caso corrispondente a quello ora in esame, in cui la domanda di risarcimento si fondava sulla sopravvenuta perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sulla mancata emanazione del decreto di esproprio e sulla mancata restituzione del bene).La sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva, evincibile dal vigente quadro normativo, trova una razionale giustificazione (che rende il medesimo art. 53 del testo unico coerente con l’art. 103 Cost.), poiché il Comune:a) ha occupato il fondo ed ha eseguito opere in esecuzione di atti autoritativi, espressivi di poteri pubblicistici;b) non ha emesso il decreto di esproprio entro il prescritto termine (così rilevando la mancata conclusione del procedimento e il mancato esercizio della funzione pubblica, volta a far acquisire al patrimonio pubblico il bene già realizzato nel corso del procedimento);c) ha continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico, valutati nei precedenti atti.»
Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.
Estratto: «7- Sul punto della giurisdizione, il Collegio ritiene di dover confermare la statuizione del giudice di primo grado sulla base delle decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 9 e 12 del 2007.Ha osservato al riguardo l'Adunanza Plenaria che nei procedimenti - come quello in controversia - non governati, ratione temporis...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.
Estratto: «L’unica domanda fondata dei ricorrenti rimane pertanto quella di risarcimento danni derivante dal fatto dell’occupazione del terreno dei ricorrenti e dall’utilizzo dello stesso da parte della P.A. mediante la realizzazione di opera pubblica, domanda quella in discorso per la quale è stato disposto il rinvio dall’udienza del 7.4.09 a quella odierna onde consentire alle controparti di avere un termine adeguato per predisporre le proprie difese non essendo ammissibile la non accettazione del contraddittorio su motivi aggiunti presentati in modo rituale.I ricorrenti spendono molte pagine del ricorso per motivi aggiunti per giustificare l’esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo su tale richiesta; sul punto è sufficiente ricordare che "nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi" (C. Stato, Ad. Plen, 30 luglio e 22 ottobre 2007, decisioni nn. 9 e 12).La natura dell’illecito è permanente per cui in ogni momento si rinnova la compressione delle facoltà di godimento del bene e si verifica quel comportamento contra ius da cui comincia a decorrere il termine di prescrizione. Di conseguenza il diritto stesso si prescrive per il periodo anteriore al quinquennio dalla domanda giudiziale o dall'atto di messa in mora ( Cass. C25893
Sintesi: Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, per l'occupazione illecita senza titolo, già qualificata usurpativa, si distingue il caso in cui l'opera pubblica sia stata eseguita dopo l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, cui comunque si riconnette, per la quale la relativa controversia compete alla cognizione del giudice amministrativo, da quello della realizzazione di un'opera senza dichiarazione di pubblica utilità o su aree non comprese nel progetto approvato e nel piano particellare di esproprio, che resta riservata alla cognizione del giudice ordinario.
Estratto: «L'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da parte convenuta, è fondata.Deve premettersi che la presente controversia, relativa a procedura ablativa conseguente a dichiarazioni di pubblica utilità anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, deve ritenersi regolata, per i profili relativi al risarcimento da occupazione appropriativa...
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Estratto: «3. Il Collegio deve prioritariamente affrontare, com’è d’uopo, l’esame delle questioni pregiudiziali.3.1. Quanto all’eccezione relativa alla giurisdizione, la giurisprudenza della Suprema Corte più recente rispetto a quella invocata dall’amministrazione resistente e la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.
Sintesi: Le controversie in materia di occupazione di terreni irreversibilmente ed illegittimamente trasformati dalla p.a. in assenza del decreto di espropriazione ed in presenza della dichiarazione di pubblica utilità, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si tratta di comportamenti (c.d. comportamenti amministrativi), posti in essere nell’esercizio di pubblici poteri.
Estratto: «In primo luogo occorre affrontare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale.Essa non merita accoglimento.Dalla relazione allegata alla deliberazione impugnata ed accettata, nell’elencazione dei fatti, anche dalla ricorrente, risulta infatti che l’irreversibile trasformazione dei mappali di proprietà della ricorrente...
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Sintesi: Va considerata come controversia riconducibile all’esplicazione del pubblico potere, nel senso di cui parla l’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, in contrapposizione ai “comportamenti materiali”, qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dall'esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, applicativi del vincolo preordinato all'esproprio, venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta inefficacia ex lege.
Estratto: « Tanto premesso, il Collegio è dell’avviso che : - le figure dell’occupazione appropriativa e dell’occupazione usurpativa sono rispettivamente caratterizzate, l’una, dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e, l’altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità
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Sintesi: Va considerata come controversia riconducibile all’esplicazione del pubblico potere, nel senso di cui parla l’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, in contrapposizione ai “comportamenti materiali”, qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dall'esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, applicativi del vincolo preordinato all'esproprio, venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta inefficacia ex lege.
Estratto: «Tanto premesso, il Collegio è dell’avviso che :- le figure dell’occupazione appropriativa e dell’occupazione usurpativa sono rispettivamente caratterizzate, l’una, dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e, l’altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità...
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