Sintesi: La controversia tra privato e P.A. concernente la proprietà di un immobile, sia quando se ne debba accertare la natura demaniale, sia quando si contesti il potere dell'amministrazione di modificarla, è devoluta alla giurisdizione del G.O., a nulla rilevando che le doglianze del privato siano dirette ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione.
Estratto: «Il ricorso, su eccezione di parte, è da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Osserva il Collegio, infatti, che la soluzione della questione agitata in ricorso, incentrandosi le articolazioni contenute in ricorso sulla ascrizione del diritto dominicale, impone l’accertamento funditus della proprietà dell’area, il quale appartiene alla cognizione del giudice ordinario (T.A.R. Napoli Campania sez. I, 03 giugno 2013, n 2870). Va ribadito, pertanto, l’orientamento che questo TAR ha, di recente, seguito in analoghe vicende ed in particolare con la sentenza n. 1392 del 21/06/2013, che così testualmente si esprime in ordine alla individuazione del giudice munito di potestas judicandi: << reputa il collegio che la prospettazione fatta dal ricorrente della posizione giuridica azionata sia, in questo caso, dirimente in punto di giurisdizione, secondo un recente orientamento affermato dal TAR Campania – Napoli, sentenza 15 ottobre 2012, n. 4124, che si ritiene di condividere. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che “per quanto formalmente presentata come contestazione di una ordinanza di sgombero, presuppone la corretta qualificazione giuridica di una porzione di suolo e postula, prima di tutto, la corretta delimitazione del demanio (omissis) e verte perciò su diritti soggettivi” (così CdS sent. 8.07.2011, n. 4110). Il caso portato all’attenzione del collegio è analogo alle fattispecie esaminate nei precedenti richiamati. Il “petitum sostanziale” è la richiesta di riconoscimento-accertamento della consistenza di diritto soggettivo della posizione sostanziale vantata dal ricorrente. Sulla base di tale assunto, il ricorrente contesta in radice il potere in capo alla PA di ordinare lo sgombero a seguito del diniego di concessione demaniale. L’impugnazione del provvedimento censurato, in altri termini, è solo l’occasione per ottenere una statuizione che, però, per ius receptum è di spettanza del giudice ordinario, come riaffermato anche in una recente pronuncia di questo TAR (sentenza 18 marzo 2013, n. 351) in cui, in maniera molto chiara, si sostiene che “la controversia tra privato e p.a. concernente la proprietà di un immobile, sia quando se ne debba accertare la natura demaniale, sia quando si contesti il potere dell'amministrazione di modificarla, è devoluta alla giurisdizione del g.o., a nulla rilevando che le doglianze del privato siano dirette ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione” >> Del medesimo segno la sentenza della Sezione n. 244 del 28/01/2013, in ordine ad un ricorso proposto avverso il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza con cui i ricorrenti chiedevano di provvedere alla revisione della delimitazione dell’area demaniale.»
Sintesi: In caso di diniego di concessione demaniale disposto perché l'area appartiene a terzi, l'accertamento del carattere demaniale o meno dell'area, lungi dal rappresentare una questione incidentale o un mero antecedente logico della decisione, rappresenta l'ubi consistam sostanziale, sul quale si innesta il potere esercitato dall'amministrazione, ed è sottratto alla cognitio dell'adìto Giudice amministrativo.
Estratto: «18. Con riguardo ai primi due motivi di ricorso il Collegio osserva che l'accertamento della natura giuridica e della proprietà del bene costituisce nel caso in esame il presupposto unico ed essenziale che ha dato luogo al contestato diniego e che la controversia è essenzialmente diretta a stabilire se l'area interessata dalla concessione rientri o meno nel demanio.18.1. Né può ritenersi, come sembrerebbe prospettare parte ricorrente, che l'accertamento della natura demaniale dell'area costituisca un mero antecedente logico-giuridico da accertare in via incidentale, al fine di apprezzare i diversi motivi di illegittimità dedotti avverso il diniego, ovvero che la questione relativa alla demanialità del bene non costituisca altro, se non il presupposto logico-fattuale per articolare motivi di doglianza tipicamente riconducibili a figure sintomatiche di eccesso di potere (difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà).18.2. Tale ricostruzione è smentita sia dall’articolazione del ricorso, sia dall’istanza istruttoria di verificazione per “accertare la titolarità del diritto di proprietà sull’area distinta in Catasto al Comune di Bacoli al foglio 16, particella 622”, contenuta nella memoria di parte ricorrente, depositata il 7.1.2013.18.3. Conseguentemente l'accertamento del carattere demaniale o meno dell'area, lungi dal rappresentare una questione incidentale o un mero antecedente logico della decisione, rappresenta - piuttosto - l'ubi consistam sostanziale sul quale si innesta il potere esercitato dal Comune di Bacoli, e sul quale si incentrano le censure articolate dalla società ricorrente.18.4. In entrambi i casi è allora evidente che i motivi di censura dedotti incidono sulla questione dell'accertamento del carattere demaniale dell'area: una questione - questa - sottratta alla cognitio dell'adìto Giudice amministrativo.18.5. Al riguardo il Collegio ritiene di non discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui l'ordinario criterio di riparto di giurisdizione è fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi e le controversie di cui all'art. 32 cod. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cons. Stato, VI, 13.6.2012, n. 3496; Cons. Stato, VI, 25.9.2011, n. 5357; Cons. Stato, VI, 24.9.2010, n. 7147).»
Sintesi: La controversia tra privato e P.A. concernente la proprietà di un immobile, sia quando se ne debba accertare la natura demaniale, sia quando si contesti il potere dell'amministrazione di modificarla, è devoluta alla giurisdizione del G.O., a nulla rilevando che le doglianze del privato siano dirette ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione.
Estratto: «Come emerge nettamente dal primo motivo di ricorso, il ricorrente assume di essere divenuto proprietario dell’area per effetto della applicazione al caso di specie dell’art. 942 c.c. nella sua originaria formulazione.La norma in effetti stabiliva che, in caso di abbandono spontaneo e lento dell’alveo da parte di un corso d’acqua...
[...omissis...]
Sintesi: Rientrano nella giurisdizione del G.O. le controversie relative all’impugnazione di provvedimenti amministrativi allorché la parte ricorrente contesti la demanialità dell'area stessa in quanto non investano vizi dell'atto amministrativo, ma si esauriscano nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, rivolte alla tutela di posizioni di diritto soggettivo.
Estratto: «2. Preliminarmente, va affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle difese del Comune e del controinteressato.2.1. Come noto, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum sostanziale”...
[...omissis...]
Sintesi: Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all’impugnazione di provvedimenti amministrativi allorché la parte ricorrente contesti la demanialità dell'area stessa, esaurendosi l'indagine sulla titolarità della proprietà e non investendo i vizi dell'atto amministrativo.
Estratto: «2.1. Come noto, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice (vale a dire nella domanda di annullamento di atti amministrativi)...
[...omissis...]
Sintesi: La controversia avente per oggetto l'accertamento della proprietà delle opere e delle infrastrutture eseguite dalla società che gestisce un aeroporto sui terreni tutti concessi in superficie dallo Stato, interessanti gli aeroporti e utilizzate per assicurare i servizi di assistenza al volo rientra nella giurisdizione del G.O..
Estratto: «8. La controversia ha per oggetto l'accertamento, richiesto dalla SEA, della proprietà delle opere e delle infrastrutture eseguite dalla stessa società sui terreni tutti concessi in superficie dallo Stato, interessanti gli aeroporti di Linate e Malpensa e ancorché utilizzate per assicurare i servizi di assistenza al volo...
[...omissis...]
Sintesi: La controversia vertente su una domanda, proposta contro una P.A., di accertamento dell'usucapione e della demanialità di beni, ai sensi degli artt. 822 e 824 c.c. compete alla giurisdizione del G.O. e non del G.A., non postulando la presenza in causa della P.A. come Autorità, né implicando una verifica sulla legittimità di atti amministrativi.
Estratto: «PREMESSO:- Che parte ricorrente con ricorso notificato in data 20 febbrario 2012 e depositato il successivo 22 marzo ha impugnato gli atti in epigrafe indicati e segnatamente la delibera della Giunta Municipale n. 322 del 30 dicembre 2011, notificata ai ricorrenti in data 21 dicembre 2011...
[...omissis...]
Sintesi: È devoluta alla giurisdizione del G.O. la cognizione delle domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della P.A., a prescindere dai vizi dei vari atti amministrativi adottati dalla P.A. e alle pronunce richieste su di essi.
Sintesi: Ove il privato, al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva, deduca la lesione di un diritto dominicale in relazione ad un rapporto nel quale alla P.A. non è attribuito dalla legge alcun potere autoritativo né alcuna discrezionalità, la controversia è devoluta alla giurisdizione del G.O..
Estratto: «3. Il ricorso è infondato.Dalla decisione del TAR, che è consentito esaminare essendo stata la Corte investita della risoluzione di una questione di giurisdizione, risulta che la controversia attiene al peculiare procedimento, disciplinato dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento, per la delimitazione dei confini del demanio marittimo: nel caso reso necessario per l'incertezza venutasi a determinare nell'ambito della Laguna di Caleri, ove, per effetto del cd. fenomeno della "subsidenza", vasti compendi già intestati catastalmente a privati proprietari, sono stati progressivamente sommersi dalla acque in modo tale da comunicare direttamente con il mare per una parte considerevole dell'anno, così acquisendo le caratteristiche morfologiche proprie della laguna. Ed il ricorso è in particolar modo diretto contro l'esito del procedimento finalizzato all'esatta delimitazione dei confini e quindi a contestare "nel merito, l'attribuzione della demanialità a determinate aree" (pag. 13 rie.) considerate sommerse e perciò attribuite all'ambito del demanio marittimo (cui per definizione appartiene la laguna), comprendenti quelli già di proprietà della ricorrente nel Comune di Rosolina (RO) ed interessate dalla menzionata modificazione morfologica, sviluppatasi nel corso degli anni: con lo stesso lamentandosi conclusivamente, sotto diversi profili, l'erronea delimitazione dei confini demaniali così come accertati nel verbale impugnato, nonché le illegittimità delle operazioni svolte dalla Commissione di cui all'art. 58 reg. c.n. nel pervenire a siffatte conclusioni rese, peraltro, in esito ad accertamenti istruttori, carenti, dei necessari apporti partecipativi da parte dell'interessata.Per quanto dunque la Pozzatini si sia soffermata in particolar modo su queste ultime, riproponendole poi pedissequamente sia nel giudizio di appello, che nel ricorso per cassazione (2 motivo), tutte le illegittimità suddette sono rivolte a denunciare, sul piano sostanziale, errori inerenti alla non corretta delimitazione tra area pubblica e privata e, quindi, a denegare l'appartenenza al demanio marittimo de bene contestato, rivendicandone, per converso, la proprietà in capo ad essa ricorrente (pag. 9 ric.): a nulla rilevando il fatto che tali vizi seguirebbero ad un'incompleta attività istruttoria nonché a profili di incompetenza delle autorità interessate o ad errori di valutazione ed a difetti di motivazione, in quanto si tratta, comunque, di asseriti vizi pur sempre ridondanti sull'esattezza delle valutazioni tecniche effettuate dalla P.A. nell'individuare l'area demaniale marittima e nel riconoscere in essa la relativa qualitas (pag. 4 sent.).4. Tanto è sufficiente a confermare la giurisdizione dell'A.G.O. dichiarata dalla decisione impugnata: posto che per la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite e per quella amministrativa, spetta, per regola generale a quest'ultima, la cognizione delle domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della P.A., avendo tali domande per oggetto, quali ne siano le pur diverse formulazioni, la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo - il diritto di proprietà - dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico. E che quindi anche in questo settore il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina non già in base ai vizi dei vari atti amministrativi adottati dall'amministrazione, ed alle pronunce richieste su di essi (annullamento piuttosto che disapplicazione), bensì in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente tra privato e P.A.. Con la conseguenza che ove quest'ultimo, al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva, deduca la lesione di un diritto dominicale in relazione ad un rapporto nel quale alla P.A. non è attribuito dalla legge alcun potere autoritativo né alcuna discrezionalità, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un. 10817/2009; 6343/2007; 13691/2006; Cons. St. 7147/2010; 5044/2010).Nell'ambito di essa rientrano, quindi, quelle instaurate tra un privato ed un Ente pubblico relative a rapporti tra proprietà finitime, alla loro effettiva estensione nonché al regolamento dei rispettivi confini (art. 950 cod. civ.): non potendo nessuna di esse includersi nella "materia urbanistica ed edilizia" di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, la quale nonostante l'ampia nozione adottata dalla norma (risultando in essa inclusi "tutti gli aspetti dell'uso del territorio"), non è estensibile fino al punto di ricomprendere l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza e delimitazione al demanio, nonché la sua gestione e gli obblighi che la legge ordinaria pone a carico del proprietario pubblico a tutela delle proprietà confinanti:soggetti tutti alla disciplina del libro 3^ del codice civile sulla proprietà.Al lume di detti principi risultano del tutto inconferenti i continui richiami della società alta nota decisione 204/2004 della Corte Costituzionale, che invece si è posta in un' ottica incompatibile con quella estensiva pretesa; ed ha rimarcato i limiti perfino per il legislatore alla istituzione di nuove fattispecie di giurisdizione esclusiva dell'A.G.A., richiedendo quale necessario presupposto direttamente proveniente dall'art. 103 Cost. che deve trattarsi di materie "particolari", contrassegnate dalla circostanza che la p.a. agisce come autorità, e perciò partecipanti della medesima natura di quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità. Alla quale, per quanto detto, resta del tutto estranea la tutela dei confini tra la proprietà privata e quella pubblica, perciò rendendo inconsistente il riferimento della ricorrente questa volta ai criteri di riparto riguardanti i comportamenti illegittimi incentrati sull'esercizio del pubblico potere (ancorché viziato) di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, menzionato art. 34 nella materia delle espropriazioni per p.u. estranea alla fattispecie non appartenente ad alcuna delle ipotesi di nuova istituzione della giurisdizione esclusiva.»
Sintesi: Non può che appartenere al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia in cui la questione della natura demaniale dei beni costituisca non già l’oggetto principale della domanda azionata, che in effetti radicherebbe la giurisdizione del giudice ordinario, bensì un mero antecedente logico-giuridico da accertare in via incidentale al fine di apprezzare la fondatezza dei motivi di legittimità dedotti avverso l’atto concessorio gravato.
Estratto: «4. Tanto precisato, l’individuazione del tipo di accertamento demandato al giudice adito e, conseguentemente, del petitum sostanziale azionato, non può ritenersi corretto.Dalla narrativa dei ricorsi di primo grado (debitamente riportati dalla Fick a pagg. 9 – 12 dell’atto di appello) si ricava infatti che nei confronti dei provvedimenti gravati...
[...omissis...]
Sintesi: La questione della proprietà privata di un'area introdotta nel giudizio amministrativo, quale questione incidentale, in ragione dello specifico motivo di ricorso con cui si assume l'illegittimità dell'atto poiché basato sull'erroneo presupposto della demanialità dell'area, quindi in definitiva con travisamento dei fatti, essendo questione introdotta al solo scopo di contestare la fondatezza dell'atto impugnato, ben può essere esaminata dal giudice amministrativo incidenter tantum senza che, in ragione di essa, si innesti nel processo in via principale una questione in ordine alla proprietà dell'area.
Estratto: «Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile l’intervento ad opponendum, in quanto irritualmente proposto senza essere notificato alle parti costituite ex art. 50 C.p.a. Va poi esaminata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dall'amministratore resistente. Ritiene il collegio di dover dichiarare la propria giurisdizione in quanto la causa petendi della presente controversia non investe, in via principale, la natura demaniale del bene, bensì la legittimità del provvedimento di sgombero che verrebbe esclusa nell'ipotesi - ritenuta tale in sede cautelare - in cui vi fossero dubbi sulla natura demaniale del bene, con ciò venendo meno il presupposto per il legittimo esercizio dell'autotutela possessoria (cfr. Cass. SSUU 3171/2011 ). In altre parole “La questione della proprietà privata di un'area introdotta nel giudizio amministrativo, quale questione incidentale, in ragione dello specifico motivo di ricorso con cui si assume l'illegittimità dell'atto poiché basato sull'erroneo presupposto della demanialità dell'area, quindi in definitiva con travisamento dei fatti, essendo questione introdotta al solo scopo di contestare la fondatezza dell'atto impugnato, ben può essere esaminata dal giudice amministrativo incidenter tantum senza che, in ragione di essa, si innesti nel processo in via principale una questione in ordine alla proprietà dell'area” (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 aprile 2010 , n. 398).»
Sintesi: La contestazione dell’esistenza della proprietà demaniale e conseguentemente l’affermazione del diritto dominicale del privato rientrano nella cognizione del giudice ordinario.
Estratto: «Come è noto, il fatto che un terreno (come quello per cui è controversia) sia indicato negli atti ufficiali e nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto dell'art. 32 cod. nav. e dell’art. 58 reg. nav. mar. (regolamento di attuazione per la navigazione marittima). La natura demaniale del terreno in questione, così come verificata e accertata a livello documentale, avrebbe quindi potuto essere contestata solo con la prova, da parte del privato interessato dell’intervento di obiettive alterazioni dello stato di fatto, quali determinate da reali sconvolgimenti del terreno o da effettivi fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali.A giudizio del Collegio i documenti versati dal ricorrente non forniscono in realtà questa prova, la quale non può essere surrogata da affermazioni che a ben vedere risultano nel loro complesso generiche, meramente assertive o addirittura formulate in via di ipotesi.In ogni caso ogni questione relativa alla effettiva natura demaniale del suolo occupato dall’appellante esula dai confini della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo: la contestazione dell’esistenza della proprietà demaniale e conseguentemente l’affermazione del diritto dominicale del privato non possono infatti che rientrare nella cognizione del giudice ordinario.»
Sintesi: L'accertamento della demanialità di cui agli artt. 822 e 824 c.c. compete, al pari di quello relativo all'usucapione e diversamente da quello della demanialità civica, al giudice ordinario, perché non postula la presenza in causa dell'Amministrazione come Autorità, né implica nessuna verifica sulla legittimità o meno di atti amministrativi.
Estratto: «che anche il R. ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque, l'infondatezza della pretesa di controparte; che il PG ha invece concluso per la giurisdizione del Commissario per gli usi civici, richiamando al riguardo il precedente costituito da C. cass. 2009/7429;che tale pronuncia è stata, tuttavia, resa in una controversia nella quale il Comune convenuto per la dichiarazione dell'avvenuta usucapione di un terreno, ne aveva eccepito la demanialità civica e non, come nel caso di specie, quella di cui agli artt. 822 e 824 c.c., il cui accertamento compete, al pari di quello relativo all'usucapione, al giudice ordinario perché non postula la presenza in causa dell'Amministrazione come Autorità, né implica nessuna verifica sulla legittimità o meno di atti amministrativi;»
Sintesi: Nel caso in cui la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo.
Estratto: «Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.Inammissibile, nella parte in cui contesta la formale disdetta del contratto d’affitto d’azienda di cui è parte la ricorrente, come s’è sopra visto in ogni caso non valido e non efficace nei confronti del Demanio ( il che conferma la natura puramente cautelativa, del resto espressamente risultante dall’atto, della disdetta intimata ).Infondato, laddove insiste apoditticamente ( senza concrete critiche alla sentenza impugnata ) sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sul provvedimento amministrativo asseritamente attinente a beni non oggetto di precedente confisca, laddove, invece, è pacifico che, nel caso in cui la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizii dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo ( Cass 17 giugno 1996 n. 5522 ).In questa sede, infine, si rivela inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta con il primo atto di motivi aggiunti, sia perché sollevata per la prima volta in appello (Cons. St., VI, 22 maggio 2008, n. 2432), sia perché i motivi aggiunti, con cui si deducono per la prima volta in appello censure avverso gli atti impugnati ( ivi comprese, è da ritenersi, quelle con cui si eccepiscono questioni di legittimità costituzionale ), sono ammissibili laddove - come nella specie con tutta evidenza non è avuto riguardo al contenuto del motivo stesso - sia dimostrata l'impossibilità della loro presentazione in primo grado, giustificandosi gli stessi solo a seguito di produzioni documentali eseguite in appello ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2008, nr. 3899; v. anche, da ultimo, Cons. St., IV, 3 marzo 2009, n. 1219 e l’art. 104, comma 3, c.p.a. ).»
Sintesi: L'accertamento della demanialità di una tomba appartiene alla giurisdizione del G.O..
Estratto: «Ove invece il provvedimento venisse assunto nel suo significato letterale di diniego di gara per l’assegnazione della tomba il ricorso sarebbe parimenti inammissibile per non essere stato impugnato il provvedimento presupposto di autorizzazione al trasferimento della concessione del sepolcro. In sostanza, in quest’ottica ricostruttiva, se il diniego si fonda su un presupposto atto di autorizzazione al trasferimento della concessione, è evidente che, senza la rimozione di quest’ultimo, l’eventuale annullamento del diniego impugnato in nulla avvantaggerebbe il ricorrente posto che l’amministrazione non potrebbe comunque svolgere la gara. Inammissibile, per difetto di giurisdizione, è la domanda di accertamento della demanialità della tomba. L’accertamento della demanialità di un’area infatti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (C. S. IV 7 maggio 2007 n. 1976).»
Sintesi: Nel caso in cui il destinatario dell'ingiunzione di sgombero contesti la demanialità del bene, la controversia appartiene alla giurisdizione del G.O..
Estratto: «In particolare, in tale provvedimento si afferma che il ricorrente avrebbe occupato abusivamente una zona demaniale marittima per complessivi mq. 380 mediante la costruzione di un manufatto in muratura adibito ad abitazione di mq. 110, di cui mq. 72 ricadenti su suolo demaniale.Il ricorrente assume la illegittimità di tale provvedimento in quanto, come risulterebbe dagli atti depositati, il suolo sarebbe interamente di proprietà privata.2.— Si è costituita in giudizio l’amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo3.— L’eccezione è fondata.La giurisprudenza amministrativa, con orientamento condivisibile, ha già avuto modo di affermare che le questioni aventi la natura di quella in esame – non afferendo al sindacato sulla legittimità dell’esercizio del potere di delimitazione delle zone del demanio marittino – investono sul piano sostanziale il solo accertamento del titolo di proprietà dell’area, con la conseguenza che le stesse involgono diritti soggettivi (Consiglio, sez. VI, 19 maggio 2260; Id. 19 marzo 2008, n. 1185). La giurisdizione spetta conseguentemente al giudice ordinario.Il ricorso, pertanto, può essere proposto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall’art. 59 della legge n. 69 del 2009 e fermo restando gli effetti sostanziali e processuali della domanda, al Tribunale ordinario.»
Sintesi: La controversia relativa all'accertamento dell'avvenuto passaggio di proprietà di un bene demaniale per effetto di una transazione appartiene alla giurisdizione del G.O..
Estratto: «L'eccezione sollevata dalla Agenzia del Demanio, di carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, non può essere condivisa.Ritiene l'Agenzia del Demanio che la domanda proposta in giudizio in quanto relativa a beni di natura demaniale...
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Sintesi: Nella controversia relativa all'impugnazione di ordine di sgombero di area demaniale, il G.A. può conoscere incidentalmente delle questioni relative alla proprietà dell'area, sempre se queste vengano introdotte al solo scopo di contestare la fondatezza dell’atto impugnato.
Estratto: «In primo luogo deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice a conoscere della controversia de quo, sollevata dalle amministrazioni resistenti.L’eccezione non è fondata. La difesa erariale, infatti, ritiene che il prospettato difetto di giurisdizione consegua, nella sostanza, alla circostanza per cui la ricorrente con il presente ricorso chiede che venga accertata la titolarità dell’area oggetto dell’ordinanza, e che quindi si faccia questione nella presente controversia di diritto soggettivo.Ritiene il Collegio, invece, che con il proposto ricorso non si chiede di accertare la qualitas soli, bensì sia portato al vaglio del competente giudice amministrativo l’esame della legittimità della attività provvedimentale autoritativa svolta dall’amministrazione, a fronte del cui esercizio la posizione di parte ricorrente ha consistenza di interesse legittimo. Con l’ordinanza avversata in questa sede l’amministrazione ha infatti esercitato i poteri di controllo e di vigilanza alla stessa assegnati in materia di occupazione abusiva di aree appartenenti al demanio marittimo e di illegittimo utilizzo delle stesse. La questione della proprietà privata dell’area di che trattasi è invero introdotta nel presente giudizio, ma quale questione incidentale, in ragione dello specifico motivo di ricorso con cui si assume la illegittimità dell’atto poiché basato sull’erroneo presupposto della demanialità dell’area. Essendo, quindi, questione introdotta al solo scopo di contestare la fondatezza dell’atto impugnato, la stessa può essere esaminata dall’adito Giudice amministrativo appunto incidenter tantum senza che, in ragione di essa, si innesti nel processo, in via principale, una questione in ordine alla proprietà dell’area (cfr., con riguardo a fattispecie simile, Cass.civ. Sez. unite n. 27181 del 28 dicembre 2007).Deve essere quindi affermata la competenza di questo giudice a conoscere della presente controversia.»
Sintesi: In caso di provvedimenti adottati sul presupposto della appartenenza al demanio dei beni costituenti oggetto, la cognizione spetta al G.O., qualora parte ricorrente contesti la demanialità del bene, sostenendo l’esistenza del proprio diritto di proprietà su detti beni; va affermata invece la giurisdizione del G.A. tutte le volte in cui parte ricorrente si limiti a dedurre la sussistenza di vizi propri dell’atto amministrativo.
Estratto: «Ritenuto che:- per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di provvedimenti adottati sul presupposto della appartenenza al demanio dei beni costituenti oggetto, la cognizione spetta al giudice ordinario, qualora parte ricorrente contesti la demanialità del bene...
[...omissis...]
Sintesi: Qualora la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo.
Estratto: «Sotto altro aspetto, non si può tralasciare che in ogni caso questo Giudice difetta di giurisdizione a conoscere della sottesa vicenda sostanziale (infatti “qualora la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo”: in termini, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 05 giugno 2009 , n. 3111; cfr. anche T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 08 settembre 2005 , n. 1399).»