Giurisdizione sulle controversie relative all'edilizia residenziale pubblica

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> ESCLUSIONE

Sintesi: E' indubbia la giurisdizione ordinaria sulla controversia avente ad oggetto la legittimità di una deliberazione della cooperativa edilizia di esclusione di un socio dalla compagine sociale, con la contestuale revoca dell’assegnazione dell’alloggio: ivi la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo trattandosi di riassetto dei rapporti interni tra cooperativa edilizia ed assegnatario.


Sintesi: Il provvedimento di decadenza dall’assegnazione adottato in base al testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare r.d. 28 aprile 1938, n.4165 è un atto amministrativo autoritativo, non assimilabile in alcun modo a quelli delle cooperative edilizie, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione amministrativa, perché si verte della legittimità di un provvedimento amministrativo, adottato nell’esercizio, appunto, di poteri autoritativi.

Estratto: «4.1 Occorre affrontare la questione pregiudiziale della giurisdizione.L’eccezione di difetto di giurisdizione non può essere accolta.I precedenti, taluni dei quali richiamati nel ricorso (Cass., SS.UU.., 24 maggio 2006, n. 12215; 14 giugno 2006, n. 13687; 7 luglio 2009, n. 15853; 7 ottobre 2010, n. 20772; Cons. Stato, V, 11 maggio 2010, n. 2821), che radicherebbero la giurisdizione ordinaria, fanno riferimento a provvedimenti di esclusione posti in essere direttamente dalle società cooperative interessate.In quei casi è indubbia la giurisdizione ordinaria in quanto si tratta di rapporto interprivato, avendo la controversia ad oggetto la legittimità di una deliberazione della cooperativa edilizia di esclusione di un socio dalla compagine sociale, con la contestuale revoca dell’assegnazione dell’alloggio: ivi la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo trattandosi di riassetto dei rapporti interni tra cooperativa edilizia ed assegnatario. Diverso è il caso qui in esame.Il provvedimento di decadenza dall’assegnazione è infatti il decreto n. 2432 del 18 novembre 2003 del Ministero delle infrastrutture, adottato in base al testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare r.d. 28 aprile 1938, n.4165.Si tratta di un atto amministrativo autoritativo, non assimilabile in alcun modo a quelli delle cooperative edilizie..Nel caso di specie pertanto sussiste, come ritenuto dal giudice di primo grado, la giurisdizione amministrativa, perché si verte della legittimità di un provvedimento amministrativo, adottato nell’esercizio, appunto, di poteri autoritativi.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI

Sintesi: A fronte di concessioni amministrative complesse, quali le convenzioni stipulate ai sensi della normativa sull’edilizia economica e popolare, spettano al giudice ordinario le controversie relative al mero pagamento delle somme dovute in ragione dei titoli indicati, cioè quelle nelle quali si discuta dell’effettiva sussistenza o persistenza del diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria e del dovere di eseguirlo, senza alcuna indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dalla P.A. nel momento della sua costituzione o nel corso del suo svolgimento.

Estratto: «4.1. Non vi è ragione di dubitare della sussistenza nella materia de qua della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.Invero, posto che la controversia concerne il recupero delle maggiori somme sopportate dal Comune di Roma per l’acquisizione dai privati delle aree occorrenti per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare (inizialmente concesse in diritto di superficie e da attribuire successivamente in proprietà), essa, come ha avuto modo di rilevare – in un caso sostanzialmente analogo - la Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. 30 marzo 2009, n. 7573), deve essere inquadrata nell’ambito della speciale normativa che regola l’espropriazione e la successiva assegnazione delle aree da destinare all’edilizia economica e popolare (legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 10; 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35; 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 75 e ss.; 23 dicembre 1996, n. 663, art. 3; 30 aprile 1999, n. 136, art. 7), secondo cui l’attribuzione del diritto di superficie o la cessione del diritto di proprietà ai privati legittimati a farne richiesta postula la previa deliberazione del Comune (o del Consorzio dei Comuni) di concedere dette aree agli interessati, attribuendo l’uno o trasferendo l’altro dei ricordati diritti per la costruzione degli alloggi di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali; sia nel caso di concessione del diritto di superficie, ex art. 35, commi 7 ed 8, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che in quello di cessione del diritto di proprietà, alla delibera dell’ente comunale (o del consorzio di comuni) fa poi seguito una convenzione, da stipularsi per atto pubblico, i cui contenuti essenziali (corrispettivo della cessione del diritto di superficie o prezzo de trasferimento del diritto di proprietà) sono anch’essi oggetto di previa deliberazione dell’ente.Si è pertanto in presenza di una fattispecie complessa di concessione amministrativa costituita da una deliberazione, con cui l’ente manifesta la volontà di concedere l’area, a titolo di diritto di superficie o di proprietà, cui accede necessariamente una convenzione, che dà vita ad un rapporto unitario ed unificato che appartiene, sotto il profilo della giurisdizione, alla potestas iudicandi esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dalle singole e specifiche posizioni giuridiche in capo al concessionario.Infatti “le convenzioni de quibus, stipulate ai sensi della normativa sull’edilizia economica e popolare, hanno natura di contratti di diritto pubblico che, accessivi alle determinazioni autoritative della P.A., danno luogo a rapporti qualificabili come concessioni amministrative complesse”, con la conseguenza che “…le controversie che abbiano ad oggetto principale l’accertamento sulla legittimità della determinazione del contenuto della convenzione – quale previamente deliberato dalla P.A., contestualmente alla concessione o coordinatamente ad essa e nella convenzione medesima trasfuso, ivi compreso il quantum della controprestazione pecuniaria richiesta al privato concessionario – necessariamente rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dacché rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti il mero pagamento dei corrispettivi…”; laddove spettano al giudice ordinario le controversie relative al mero pagamento delle somme dovute in ragione dei titoli indicati, cioè quelle nelle quali si discuta dell’effettiva sussistenza o persistenza del diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria e del dovere di eseguirlo, senza alcuna indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dalla P.A. nel momento della sua costituzione o nel corso del suo svolgimento.Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, oggetto della controversia non è soltanto la sussistenza o meno del diritto dell’amministrazione comunale di pretendere il pagamento del conguaglio delle somme, indicate nella originaria convenzione, occorse per l’acquisizione delle aree da utilizzare dai soggetti interessati per la realizzazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, ma anche e soprattutto il potere/dovere dell’amministrazione di provvedere alla quantificazione delle spese effettivamente sostenute, facendole rientrare tra quelle di cui alla originaria convenzione e riversandole sull’originario concessionario e sui successivi assegnatari/acquirenti di quegli alloggi e appartiene pertanto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.Peraltro non può dimenticarsi che, sempre secondo Cass. SS.UU., 30 marzo 2009, n. 7573, mente ai sensi dell'art. 35, commi 8, sub a), e 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 del 1971, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 63, lett. d), della legge 23 dicembre 1996, n. 663, l'importo del corrispettivo della concessione in proprietà o superficie delle aree p.e.e.p. aveva carattere vincolato, dovendo essere determinato dal Comune in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione, se già realizzate, e dovendo queste ultime essere ripartite tra i concessionari in proporzione al volume edificabile, successivamente, proprio a seguito delle ricordate modifiche legislative, il corrispettivo della concessione in proprietà o superficie delle aree p.e.e.p. può essere determinato discrezionalmente dal Comune, purché esso sia tale da assicurare la copertura delle spese sostenute dall'ente per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree del piano per l'edilizia economica e popolare ed il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, riferito al metro cubo edificabile, non sia superiore al sessanta per cento dei prezzi di cessione in proprietà riferiti allo stesso volume; pertanto in nessun caso potrebbe sostenersi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come individuata nell'art. 34 l. 21 luglio 2000 n. 205, rientra la controversia riguardante il pagamento del corrispettivo versato dall'ente pubblico per l'acquisizione di un'area di piano per l'edilizia economica e popolare.

Sintesi: Anche in materia di obbligazioni di carattere risarcitorio la Giurisprudenza ha ritenuto che la convenzione ex art. 35 della I. n. 865 del 1971 con la quale sono cedute aree destinate all'edilizia economica e popolare a una cooperativa, che si obbliga all'edificazione ed urbanizzazione a determinate condizioni, è riconducibile ad una fattispecie pubblicisticamente connotata nella quale qualsiasi forma di intervento, anche atto ad incidere sul rapporto, può ritenersi attratta, ex art. 5 della 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nella quale rientrano anche le vicende risarcitorie del rapporto.

Estratto: «Ciò posto, preliminarmente va risolta la questione, agitata dalle parti, circa la giurisdizione a conoscere della controversia, questione sulla quale si sono delineate in premesse le rispettive contrapposte posizioni delle parti ricorrente e resistente.Il Collegio ritiene che la questione sia devoluta a questo Giudice amm.vo, sulla base del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come individuata nell'art. 34 l. 21 luglio 2000 n. 205, rientra la controversia riguardante il pagamento del corrispettivo versato dall'ente pubblico per l'acquisizione di un'area di piano per l'edilizia economica e popolare, giacché la scelta di inserire un'area in un piano per l'edilizia economica e popolare, così come la concessione in superficie ad una cooperativa edilizia, costituisce un concreto uso del territorio, espressione al tempo stesso di esercizio di poteri pubblicistici, in funzione dell'interesse pubblico che l'ente ha voluto perseguire, e fonte - sub specie della convenzione - di obblighi e diritti nei confronti dei soggetti privati beneficiari dell'assegnazione dell'area (Consiglio Stato , sez. IV, 11 ottobre 2001 , n. 5359).Anche in materia di obbligazioni di carattere risarcitorio la Giurisprudenza ha ritenuto che la convenzione ex art. 35 della I. n. 865 del 1971 con la quale sono cedute aree destinate all'edilizia economica e popolare a una cooperativa, che si obbliga all'edificazione ed urbanizzazione a determinate condizioni, è riconducibile ad una fattispecie pubblicisticamente connotata nella quale qualsiasi forma di intervento, anche atto ad incidere sul rapporto, può ritenersi attratta, ex art. 5 della 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nella quale rientrano nella giurisdizione anche le vicende risarcitorie del rapporto (T.A.R. Lazio Latina, 01 settembre 2005 , n. 662).Più di recente, la S.C. di Cassazione Civ., SS.UU., con sent. N. 7573 del 30.3.2009, dopo ampia disamina della normativa che regola l’espropriazione e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (alla quale per brevità si fa rinvio), con specifico riferimento alle convenzioni stipulate per atto pubblico tra amministrazione e richiedente, ivi incluse le convenzioni di cui all’art.35 della L. n.865/1971, dopo aver qualificato le stesse “contratti di diritto pubblico che, accessivi alle determinazioni autoritative della P.A., danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative complesse”, la cui cognizione è devoluta ex art.5 della L. n. 1034/1971 (applicabile alla fattispecie in esame) alla giurisdizione amm.va esclusiva, fatta salva la competenza dell’AGO per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ha precisato che tale deroga è “limitata alle controversie relative al mero pagamento delle somme dovute in ragione dei titoli indicati, …., che non comportano alcuna indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dalla PA al momento della sua costituzione o nel corso del suo svolgimento, non anche a quelle nelle quali si discuta della determinazione del contenuto dell’obbligazione stessa, qual è anche la determinazione della somma da corrispondere”.Ebbene, il caso in esame consiste in una controversia circa la portata della convenzione, nella parte in cui ha previsto la corresponsione da parte della Cooperativa del corrispettivo del diritto di superficie, dovendosi interpretare la relativa clausola e la legittimità della stessa, sotto lo specifico aspetto se debba o meno intendersi ricompreso il rimborso di somme dovute a titolo di risarcimento dei danni per illegittima occupazione.Pertanto, contrariamente alle tesi difensive dell’Amm.ne, la questione non è sottratta alla cognizione di questo Giudice.»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del GA la controversia concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale è stato imposto a Cooperativa assegnataria di aree in regime di superficie per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata il pagamento di somme di denaro che il Comune ha pagato ai soggetti espropriati; ciò in quanto il procedimento in base al quale la Cooperativa opponente ha acquisito le aree ove ha allocato gli alloggi sociali ha natura pubblicistica ed ha comportato effusione di attività amministrativa prevista e disciplinata da leggi nazionali (L. 1865/1971, L.n. 167/1972 e L. n.95/1977).

Estratto: «L’eccezione afferente la giurisdizione è infondata.Oggetto del contendere è costituito dalla opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale è stato imposto alla odierna opponente il pagamento di somme di denaro che il Comune di Enna ha pagato ai proprietari dei terreni espropriati dalla Cooperativa, su delega del Comune, per la realizzazione di alloggi sociali.Il Comune, pertanto, pretende dalla Cooperativa un credito scaturente dal pagamento di somme da esso anticipate il cui onere, in forza dell’art. 3 della convenzione stipulata inter partes con atto pubblico del 26 settembre 1979 repertorio n. 667 è posto a carico della Cooperativa.Rileva il Collegio che il procedimento in base al quale la Cooperativa opponente ha acquisito le aree ove ha allocato gli alloggi sociale ha natura pubblicistica ed ha comportato effusione di attività amministrativa prevista e disciplinata da leggi nazionali (L. 1865/1971, L.n. 167/1972 e L. n.95/1977); la controversia introdotta dall’opposizione in epigrafe, sulla quale il Collegio è chiamato a decidere rientra, pertanto, nella giurisdizione di questo G.A.L’art. 33 del d. lgs. 80/1998, invocato dalla parte opponente, relativo alla (diversa) materia dei servizi pubblici, oltre a non avere diretta rilevanza nella fattispecie in esame, è stato comunque fatto oggetto di (parziale) declaratoria di illegittimità costituzionale, da parte della sentenza n. 204/2004, che ha però comunque circoscritto - facendone salva la legittimità costituzionale - l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi alle fattispecie caratterizzate dall’esercizio di poteri amministrativi, escludendo invece quelle in cui la semplice presenza della pubblica amministrazione come parte del rapporto in nulla differenzia il rapporto medesimo da una vicenda tra privati.Si badi però che la Corte costituzionale, nella sentenza in esame, non ha ricondotto la linea discretiva del sistema ad un attributo formale (provvedimento o negozio), ma ha chiarito che il ricorso, da parte dell’amministrazione, a strumenti privatistici non elimina l’attributo pubblicistico-funzionale della fattispecie, laddove lo strumento negoziale operi in sostituzione dell’atto di esercizio del potere, la cui sostanziale connotazione pubblicistica continua, evidentemente, a permeare la fattispecie.Proprio il richiamo alla valenza pubblicistica degli accordi ex art. 11 della L. n. 241/1990, della così detta amministrazione consensuale, consente di affermare che, nelle ipotesi di accordo previste dalla legislazione speciale (come le convenzioni in materia urbanistica, cui va assimilata la convenzione in esame in materia di edilizia residenziale) permane intatto l’attributo pubblicistico dell’esercizio del potere amministrativo e della natura pubblica degli interessi portati dall’Amministrazione, con conseguente riconoscimento della legittimità costituzionale della relativa previsione giurisdizionale esclusiva”( cfr. in termini TAR Sicilia Palermo sent. n.1465/2007 confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa Reg. Sic. con decisione 14 dicembre 2009, n. 1187, resa in relazione ad opposizione a decreto ingiuntivo richiesto e concesso dal giudice amministrativo ad un Comune per il pagamento di somme ad esso dovute da un privato a titolo di penale per mancata esecuzione di opere di urbanizzazione).Del resto è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che, indipendentemente dalla possibile qualificazione privatistica, le convenzioni in materia urbanistica, lasciano sempre integra la potestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina del territorio alla stregua di sopravvenute esigenze urbanistiche, giacché la natura dell’accordo sostitutivo del provvedimento che approva la convenzione facultizza comunque l’amministrazione, ai sensi dell’art 11, comma 4 della L. 7/9/1990, n. 241, a sciogliersi dall’accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nonché a regolare unilateralmente ed autoritativamente i rapporti e le attività oggetto di convenzione (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, dec. 4 maggio 2010, n. 2568 in tema di controversia relativa a domanda di risoluzione per inadempimento di una convenzione di lottizzazione; cfr. anche T.A.R. Sicilia Palermo, 21 settembre 2004, n. 2052 in tema di giusridizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia avente ad oggetto la pretesa di un Comune al pagamento di somme da questo pagate per l' espropriazione di aree edificabili cedute a cooperativa edilizia in regime di superficie per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare).»

Sintesi: La controversia riguardante il conguaglio dovuto all'Amministrazione per le maggior somme corrisposte per l’espropriazione della aree PEEP rispetto alle anticipazioni ottenuto dalla Cooperativa assegnataria delle arre medesime, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «La controversia sottoposta all’esame del Collegio riguarda l’azione proposta dall’Amministrazione comunale per ottenere il conguaglio dovuto per le maggior somme corrisposte per l’espropriazione della aree PEEP rispetto alle anticipazioni ottenuto dalla Cooperativa assegnataria delle arre medesime. Le relative controversie, come recentemente deciso dalla Sezione (sentenza 11 giugno 2009, n. 1009) rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia ex artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 sia ex art. 11, comma 5, della legge n. 241 del 1990, stante la presenza di convenzioni di cui all’art. 35 della legge n. 865 del 1971 che disciplinano, tra l’altro, il corrispettivo della concessione dei terreni e le modalità del relativo pagamento.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo della concessione di un diritto di superficie, comprensivo del costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione, nell'ambito di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P).

Estratto: «Nel sostanziale recepimento della soluzione giurisprudenziale richiamata, deve essere affermata, in primo luogo, la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della fattispecie: la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deve, infatti, “ritenersi comunque sussistente in materia sulla base dell'art. 7 L. 21.7.2000 n. 205, che nel sostituire l'art. 34 del D. L.vo 31.3.1998 n. 80, gli ha espressamente devoluto "le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia". La materia urbanistica comprende poi tutti gli aspetti dell'uso del territorio, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza di atti di natura espropriativa o ablativa, ai sensi del secondo e terzo comma del menzionato art. 34.Per cui, la controversia in esame, benché incentrata sul pagamento di una somma di denaro, appare connessa in modo diretto ed immediato all'uso del territorio, in quanto si tratta del corrispettivo della concessione di un diritto di superficie, comprensivo del costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione nell'ambito di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P), che costituisce uno specifico uso del territorio per finalità di edilizia residenziale pubblica” (Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7820; per Consiglio Stato, sez. IV, 25 gennaio 2003, n. 361 e T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 27 febbraio 2004, n. 776, la giurisdizione del giudice amministrativo trova giustificazione congiunta nelle previsioni degli artt. 33 e 34 del d.lgs. 80 del 1998).»

Sintesi: Della controversia che, benché incentrata sul pagamento di una somma di denaro, appare connessa in modo diretto ed immediato all'uso del territorio, in quanto riguardante il corrispettivo della concessione di un diritto di superficie, comprensivo del costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione nell'ambito di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P), conosce il GA.

Estratto: «La problematica oggetto di ricorso è già stata affrontata da una serie importante di decisioni del giudice amministrativo (senza alcuna pretesa di completezza, si vedano, tra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 25 gennaio 2003, n. 361; sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7820; sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 453; sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 577; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 6 ottobre 2006, n. 3528, nonché da questa stessa sezione con la sentenza n. 3675 del 2008) che hanno affrontato praticamente tutte le problematiche originate dalla complessa materia, dando vita ad una costruzione giurisprudenziale che è condivisa dalla Sezione e che può essere pertanto richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione.Nel sostanziale recepimento della soluzione giurisprudenziale richiamata, deve essere affermata, in primo luogo, la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della fattispecie: la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deve, infatti, “ritenersi comunque sussistente in materia sulla base dell'art. 7 L. 21.7.2000 n. 205, che nel sostituire l'art. 34 del D. L.vo 31.3.1998 n. 80, gli ha espressamente devoluto "le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia". La materia urbanistica comprende poi tutti gli aspetti dell'uso del territorio, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza di atti di natura espropriativa o ablativa, ai sensi del secondo e terzo comma del menzionato art. 34.Per cui, la controversia in esame, benché incentrata sul pagamento di una somma di denaro, appare connessa in modo diretto ed immediato all'uso del territorio, in quanto si tratta del corrispettivo della concessione di un diritto di superficie, comprensivo del costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione nell'ambito di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P), che costituisce uno specifico uso del territorio per finalità di edilizia residenziale pubblica” (Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7820; per Consiglio Stato, sez. IV, 25 gennaio 2003, n. 361 e T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 27 febbraio 2004, n. 776, la giurisdizione del giudice amministrativo trova giustificazione congiunta nelle previsioni degli artt. 33 e 34 del d.lgs. 80 del 1998).Con tutta evidenza, si è poi in presenza, “non di una situazione di interesse legittimo ma di diritto soggettivo” (Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7820; sez. IV, 25 gennaio 2003, n. 361) e, quindi, non può essere condivisa la censura di violazione delle norme in materia di partecipazione procedimentale (artt. 7 e 8 l. 241 del 1990) proposta dal ricorrente; gli atti impugnati sono, infatti, caratterizzati dalla natura paritetica e, quindi, non possono trovare applicazione alla fattispecie istituti dettati con riferimento alla diversa fattispecie dell’attività provvedimentale della pubblica amministrazione.»

Sintesi: Delle controversie attinenti ai costi di acquisizione delle aree interessate dalla realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica conosce il GA, siccome intrinsecamente e funzionalmente correlati – ed anzi ontologicamente inscindibili- nel quadro di un rapporto unitario tra concedente e concessionario.

Estratto: «Si controverte, nel caso che ne occupa, sul quantum dovuto dallo IACP con riguardo al costo sostenuto dal Comune per le acquisizioni dei suoli e per le urbanizzazioni.La materia delle acquisizioni dei suoli da destinare in diritto di superficie allo IACP caratterizza la qualificazione del rapporto in termini pubblicistici all’interno dell’istituto della concessione (cfr. Ad. Plen. 5.9.1995 n. 28) nel quadro della concentrazione nella giurisdizione amministrativa di tutte le controversie derivanti da rapporti concessori di beni e servizi; e, nel quadro del processo evolutivo correlato all’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, che ha posto in termini nuovi il tema del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario nella materia di cui trattasi (cfr., questa stessa Sezione, dec. n. 6016 del 27.10.2005), privilegiando, ai fini della configurabilità della giurisdizione amministrativa esclusiva, l’agire dell’Amministrazione nell’esercizio del suo potere autoritativo, non può certamente disconoscersi l’esercizio di un potere siffatto nella detta materia.Se ciò è vero, resta parimenti attratta nel riferito ambito di giurisdizione anche la controversia attinente ai costi di acquisizione delle aree, siccome intrinsecamente e funzionalmente correlati – ed anzi ontologicamente inscindibili- nel quadro di un rapporto unitario tra concedente e concessionario, alla acquisizione stessa.Non si tratta, in definitiva – in disparte la terminologia utilizzata dall’art. 35 L: 865/71 – di “corrispettivi” che, per loro natura, restano estranei al detto rapporto, bensì di incardinamento del profilo della traslazione del costo nella funzione autoritativa–aquisitiva esercitata dall’Amministrazione concedente, con i conseguenti effetti rilessi.Deve ritenersi, pertanto, che la controversia ricada nella cognizione di questo Consesso»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia che abbia ad oggetto un contenuto esclusivamente patrimoniale in quanto relativo all’ammontare del corrispettivo della concessione del diritto di superficie sulle aree ove costruire alloggi ex L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, qualora in detta controversia le parti non abbiano posto in questione il rapporto di concessione.

Estratto: «Tanto premesso va osservato che la sopra riferita questione di giurisdizione deve essere risolta dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario posto che la controversia tra le parti ha ad oggetto un contenuto esclusivamente patrimoniale relativo all’ammontare del corrispettivo della concessione del diritto di superficie sulle aree ove costruire alloggi: in detta controversia le parti non hanno posto in questione il rapporto di concessione.Vanno in proposito richiamati (e ribaditi) i seguenti principi che questa Corte ha avuto modo di affermare:- ancorche’ si intenda la materia edilizia ed urbanistica, devoluta al giudice amministrativo, come concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, nel testo risultante a seguito delle sentenze n. 204 e 281 del 2004, la controversia in cui si discute sulla debenza o meno di interessi per ritardato pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo di diritto di superficie di area Peep, trattandosi di controversia avente ad oggetto questioni di contenuto squisitamente patrimoniale, prive di ogni connessione diretta ed effettiva con interessi di carattere generale (sentenza 23/12/2005 n. 28517);rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie (per la costruzione di case e dei relativi servizi urbani e sociali), ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo che si assuma inferiore a quello determinato dal Comune in sede di convenzione (stipulata ai sensi della norma citata), atteso che non sono in contestazione questioni relative al rapporto di concessione (sentenza 10/9/2004 n. 18257);- la deliberazione del Comune di concedere, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, un diritto di superficie finalizzato alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare, e la relativa convenzione attuativa, compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa ed istituiscono tra concedente e concessionario un rapporto unitario. Pertanto la controversia nella quale, senza che sia posto in questione il rapporto di concessione, si discuta del pagamento del corrispettivo da parte del concessionario (o dei soggetti sui quali il relativo obbligo sia stato trasferito) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (sentenza 22/10/2002 n. 14911).»

Sintesi: Le controversie riguardanti il conguaglio imposto agli assegnatari per le maggiori somme corrisposte per l'acquisto delle aree del Peep rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrando la convenzione di cui all'art. 35 della L. n. 865/1971 nell'ambito degli accordi amministrativi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990.

Estratto: «Preliminarmente il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo formulata dall’Amministrazione.L’eccezione, nonostante il diverso avviso fatto proprio dal giudice d’appello nella decisione della IV Sez. n. 509 del 2009, risulta ad avviso del Collegio infondata. Deve essere evidenziato infatti che le controversie riguardanti il conguaglio imposto per le maggiori somme corrisposte per l'acquisto delle aree del Peep rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia per gli argomenti già in passato richiamati dalla Sezione (materia urbanistica e disciplina dei servizi pubblici: cfr. TAR Toscana, sez. 1^, 19 gennaio 2004, n. 96) sia e soprattutto per la necessaria valorizzazione del disposto di cui all’art. 11, comma 5, della legge n. 241 del 1990, che rimette alla giurisdizione esclusiva del g.a. la cognizione degli accordi tra privati e p.a. Ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971 il Comune provvede all’esproprio delle aree rientranti nei piani per l’edilizia economia e popolare, poi concede le aree medesime a soggetti tra cui cooperative per la realizzazione degli edifici ed annessi, concessione che avviene con delibera comunale in uno con l’approvazione di una convenzione, che disciplina tra l’altro il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento. Questa convenzione di cui parla l’art. 35 della legge n. 865 del 1971 rientra, a ben vedere, negli accordi amministrativi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di un esercizio convenzionale della funzione pubblica, con l’effetto che le controversie che insorgano in applicazione del contenuto della convenzione medesima rientrano nella giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi del comma 5 dell’art. 11, il che vale anche per la determinazione del corrispettivo della concessione.»

Sintesi: Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere gli aspetti inerenti la quantificazione del conguaglio dovuto da soggetti assegnatari di aree espropriate per interventi di edilizia residenziale pubblica; ciò anche alla luce delle sentenze Corte cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, secondo cui la giurisdizione esclusiva in materia di uso del territorio non può avere carattere generale fino a ricomprendere anche controversie puramente patrimoniali, non attinenti all’esercizio di poteri pubblicistici.

Estratto: «2. – In linea preliminare, per ragioni logico-sistematiche, merita innanzitutto esaminare la questione di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere gli aspetti inerenti la quantificazione del conguaglio richiesto, negata dai primi giudici e riproposta dalla società appellante. La società appellante non contesta la ragione del dichiarato difetto di giurisdizione in relazione alla materia della concessione di beni pubblici (art. 5, 2° comma, l. n. 1034 del 1971), ma sostiene nell’appello (pag. 25) che tale norma generale sia recessiva rispetto alla regola speciale in materia urbanistica ed edilizia ravvisabile nell’art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 legge n. 205 del 2000, e richiama al riguardo un precedente della Sezione (decisione 11 ottobre 2001, n. 5359).La stessa difesa della società ricorrente avverte nella memoria del 6 ottobre 2008 (pag. 9) che la sua tesi risulta ormai superata dalla sopravvenuta giurisprudenza costituzionale (C. cost. 6 luglio 2004, n. 204; id., 11 maggio 2006, n. 191), secondo cui la giurisdizione esclusiva in materia di uso del territorio non può avere carattere generale fino a ricomprendere anche controversie puramente patrimoniali, non attinenti all’esercizio di poteri pubblicistici.La sentenza di primo grado deve, dunque, essere sotto questo profilo confermata.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI --> QUANTIFICAZIONE

Sintesi: La controversia avente ad oggetto non soltanto la sussistenza o meno del diritto dell’amministrazione comunale di pretendere il pagamento del conguaglio delle somme, indicate nella originaria convenzione, occorse per l’acquisizione delle aree da utilizzare dai soggetti interessati per la realizzazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, ma anche e soprattutto il potere/dovere dell’amministrazione di provvedere alla quantificazione delle spese effettivamente sostenute, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sintesi: In ragione della discrezionalità della determinazione del corrispettivo della concessione in proprietà o superficie delle aree p.e.e.p. da parte del Comune, in nessun caso, in ordine alla controversia concernente tale profilo, potrebbe sostenersi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «4.1. Non vi è ragione di dubitare della sussistenza nella materia de qua della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.Invero, posto che la controversia concerne il recupero delle maggiori somme sopportate dal Comune di Roma per l’acquisizione dai privati delle aree occorrenti per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare...
[...omissis: vedi sopra...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.