GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPIANTI ELETTRICI
Sintesi: In materia di provvedimenti e procedimenti per gli impianti ed il trasporto di energia elettrica per le quali l’art.133 lett. “o” del C.p.a. ha previsto la giurisdizione esclusiva del G.a., la Corte regolatrice ha chiarito che le quante volte la domanda (risarcitoria) non incida sull’efficienza e funzionalità dell'impianto o sulla efficienza della rete elettrica e la società appaltatrice «non è evocata come amministrazione o concessionario che svolge il servizio e per ottenerne una modificazione, ma come impresa costruttrice del manufatto e di esso proprietaria, e, come tale, responsabile dei danni, che esso "staticamente" venga ad arrecare…» quale “costruttrice di un opus reputato dannoso”, allora la giurisdizione fa capo al G.o.
Estratto: «III.b)- Sul Giudice competente alla definizione della causa.Anche questa è tematica complessa.In linea di principio, va ricordato che la C. C.le, con la sentenza nr. 204 del 2004 ha dichiarato in contrasto con la Costituzione la nuova formulazione (recata dall’art.7 della legge n.205 del 2000) dell’art.34 del d.lgs n.80 del 1998 nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva - oltre "gli atti e i provvedimenti" attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso "soggetti alle stesse equiparati") svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia - anche "i comportamenti", la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita alcun pubblico potere, nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici. Con la successiva sentenza nr.191 del 2006, avente ad oggetto l’art.53 del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità, approvato con d.P.R. n.327 del 2001, che si applica esclusivamente "alle controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico", ha ulteriormente ristretto l'area della giurisdizione devoluta in materia espropriativa al Giudice ordinario dichiarando costituzionalmente illegittima la locuzione "comportamenti", laddove la norma, prescindendo da ogni loro qualificazione, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo controversie nelle quali sia parte - e per ciò solo che essa è parte - la pubblica amministrazione, e cioè fa del Giudice amministrativo il giudice dell'amministrazione piuttosto che l'organo di garanzia della giustizia nell'amministrazione. Ha ritenuto, quindi, che la disposizione legislativa si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, l'occupazione e/o la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione: costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione. Ed in questi casi al precedente sistema che, in considerazione della natura intrinseca di diritto soggettivo della situazione giuridica conseguente al possibile annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo, attribuiva al Giudice ordinario le controversie sul risarcimento del danno provocato dai comportamenti che vi avevano dato esecuzione «il legislatore ha sostituito (appunto con l’art.35 del d.lgs n.80/1998) un sistema che riconosce esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente, sia in forma specifica, il danno sofferto per l'illegittimo esercizio della funzione».Per cui ha concluso che deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.In conformità a queste pronunce, le Sezioni Unite sono pervenute al risultato (Cass. sez. un. 13659 e 13660/2006; 14842/2006, n.2689/2007), che, in linea generale, la tutela risarcitoria relativa a materie comprese nel del d.lgs. citato, artt.33 e 34, va chiesta al Giudice amministrativo a completamento della tutela demolitoria - sia contestualmente che dopo l'annullamento dell'atto amministrativo, ovvero in via esclusiva prescindendo dall'annullamento dell'atto - tutte le volte che la lesione della posizione giuridica dedotta in giudizio, sia essa di diritto soggettivo, che di interesse legittimo, derivi dall'esercizio illegittimo del potere da parte di una pubblica amministrazione o di altro soggetto ad essa equiparato; e che tale situazione si verifica quante volte un provvedimento illegittimo esprima, ciò nonostante tutti i suoi effetti, in quanto espressione sia pure illegittima di un precedente esercizio del potere, riconoscibile come tale perché deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti dalla legge e non come mera via di fatto. Con particolare riferimento al settore delle occupazioni illegittime, hanno riconosciuto la giurisdizione del Giudice amministrativo, anzitutto, in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano: e, quindi, nella situazione esaminata dalla Corte Costituzionale nella sua più recente decisione n.191 del 2006 in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di p.u. pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo (ad esempio, il decreto di espropriazione) sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che lo ha emesso oppure dal Giudice amministrativo.Dunque essendo stata dalla C. C.le dichiarata l’illegittimità della norma sopra citata nella parte in cui - devolvendo alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie relative “ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati" - non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, ne segue, argomentando a contrario, che, nelle ipotesi tale collegamento mediano sussista (come, quantomeno apparentemente, si verifica nel caso di specie), la giurisdizione – in linea di principio - spetta al G.a.Sennonché è pure vero che, ultimamente, al Suprema Corte sembra avere, se non corretto, quantomeno, rettificato il tiro di detto orientamento. Ci si intende riferire ad alcune recenti pronunce relative a controversie potenzialmente rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.a. in quanto in materia di provvedimenti e procedimenti per gli impianti ed il trasporto di energia elettrica e, dunque, afferenti procedure e provvedimenti attingenti le infrastrutture di trasporto di energia elettrica comprese nella rete di trasmissione nazionale per le quali l’art.133 lett. “o” del C.p.a. ha previsto (al pari delle controversie relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete nazionale dei gasdotti) la giurisdizione esclusiva del G.a. e l’art.135 lett. “f” del C.p.a. la competenza funzionale inderogabile di questo Tra del Lazio.Ebbene la Corte regolatrice ha chiarito (vedi sent 21.11.2011 n.24410, Ord. n.7103 del 2011) che le quante volte la domanda (risarcitoria) del ricorrente non incida sull’efficienza e funzionalità dell'impianto o sulla efficienza della rete elettrica e la società appaltatrice «non è evocata come amministrazione o concessionario che svolge il servizio e per ottenerne una modificazione, ma come impresa costruttrice del manufatto e di esso proprietaria, e, come tale, responsabile dei danni, che esso "staticamente" venga ad arrecare…» quale “costruttrice di un opus reputatodannoso”, allora la giurisdizione fa capo al G.o.»
Sintesi: Le controversie relative all’occupazione, con attrezzature ed impianti elettrici, di un suolo comunale e all’indennizzo o compenso dovuto per tale occupazione ai sensi degli artt. 123 e 125 del R.D. n. 1775/1933 si ricollegano a posizioni di diritto soggettivo e, quindi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Estratto: «CONSIDERATO che in relazione al quarto motivo di ricorso - con il quale la società ricorrente lamenta che il perito, nel procedere alla valutazione dei terreni abbia solo determinato le superfici interessate da sorvolo dell’elettrodotto, senza tener conto della natura dei terreni - risulta fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune di Carpineto Romano nella memoria depositata in data 18 gennaio 2012. Giova infatti rammentare che, secondo la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., 4 aprile 1986, n. 2320) le controversie relative all’occupazione, da parte dell’ENEL, con attrezzature ed impianti elettrici, di un suolo comunale e all’indennizzo o compenso dovuto per tale occupazione ai sensi degli artt. 123 e 125 del R.D. n. 1775/1933 si ricollegano a posizioni di diritto soggettivo e, quindi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Del resto la stessa ricorrente si è peritata di evidenziare che la questione relativa alla quantificazione del canone enfiteutico sarebbe stata rimessa «al giudice competente».;»
GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPIANTI PUBBLICITARI
Sintesi: L'ordine di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi che sia adottato nell'esercizio del potere di controllo in materia urbanistica ed edilizia e sul presupposto della violazione della disciplina urbanistica rientra nella giurisdizione del G.A., trattandosi di ipotesi diversa da quella in cui l'ordine di rimozione si fondi sul richiamo alle norme del D. Lgs. n. 285/1992.
Estratto: «1.- La società “C.L. s.r.l.” a seguito dell’Accordo di Collaborazione stipulato con il Comune di M. il 27 novembre 2007, provvedeva all’installazione di impianti pubblicitari sul territorio comunale.2.- Con quattro distinte ordinanze adottate a fine anno 2011 il Settore Urbanistica ed Edilizia privata...
[...omissis...]
Sintesi: Le controversie concernenti la materia relativa alla collocazione abusiva di cartelli pubblicitari devono ritenersi devolute, anche per quanto attiene alla sola sanzione accessoria della rimozione, alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il paradigma procedurale fissato dagli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981.
Sintesi: Essendo il giudice ordinario chiamato, per espressa previsione dell’art. 211, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992, a conoscere della legittimità delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione del codice della strada, la sua giurisdizione sussiste non solo in caso di ordinanza-ingiunzione congiuntamente irrogativa della sanzione pecuniaria e di quella accessoria, ma anche in caso di ordinanza-ingiunzione irrogativa della sola sanzione accessoria.
Estratto: «10. Alla stregua della disciplina sopra riportata, le controversie – come quella instaurata col ricorso in epigrafe – concernenti la materia relativa alla collocazione abusiva di cartelli pubblicitari devono ritenersi devolute, anche per quanto attiene alla sola sanzione accessoria della rimozione, alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il paradigma procedurale fissato dagli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981 (Cass., sez. un., 19 novembre 1998, n. 11721; 17 luglio 2006, n. 16129).Essendo, cioè, il giudice ordinario chiamato, per espressa previsione dell’art. 211, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992, a conoscere della legittimità delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione del codice della strada, la sua giurisdizione sussiste non solo in caso di ordinanza-ingiunzione congiuntamente irrogativa della sanzione pecuniaria e di quella accessoria, ma anche in caso di ordinanza-ingiunzione irrogativa della sola sanzione accessoria (sul punto, cfr. Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 223; 23 luglio 2002, n. 10790).Stante l’identità del presupposto e del procedimento applicativo, non vi è, infatti, ragione di limitare detta cognizione sancita legislativamente alla prima ipotesi, ed escluderla, a favore del giudice amministrativo, nella seconda.Non vale, segnatamente, argomentare in contrario che in tale ultima ipotesi la giurisdizione del giudice amministrativo sarebbe giustificata dalla natura discrezionale dell’atto irrogativo della sanzione accessoria: discrezionalità palesemente insussistente, allorquando – come nella specie – la sanzione accessoria (ripristino) consegue di diritto alla violazione accertata, quale atto dovuto, non rinveniente la propria fonte legittimante nella titolarità e nell’esercizio di un potere autoritativo, e allorquando – sempre come nella specie – la stessa, seppure autonomamente impugnabile, si applica cumulativamente, e non alternativamente, a quella pecuniaria (cfr. Cass., sez. un., 2 febbraio 1990, n. 718; 27 ottobre 1994, n. 8840;18 febbraio 1999, n. 78; 27 marzo 2001, n. 134; 18 novembre 2008, n. 27334; 14 gennaio 2009, n. 563; 19 agosto 2009, n. 18357; sez. I, 21 novembre 2001, n. 14633; Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 1999, n. 112; TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 agosto 2005, n. 6116; 30 gennaio 2006, n. 613; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 29 luglio 2009, n. 1411).Una simile connotazione di atto dovuto, di effetto automatico dell’infrazione commessa, integrante la ratio del riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, è certamente ravvisabile anche nella sanzione di ripristino aggredita col gravame proposto dalla Studio Gamma, in quanto comminata dall'art. 23, commi 4 e 11, del d.lgs. n. 285/1992 – in deroga, per il principio di specialità, alla normativa sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni – in maniera assoluta e inderogabile, a presidio del regime autorizzatorio riservato all’installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade e dell’interesse alla sicurezza nella circolazione, tramite esso tutelato (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. II, 25 febbraio 2008, n. 366).»
Sintesi: Il sindacato giurisdizionale sul corretto uso e pertanto sull’omissione dell’esercizio del potere-dovere di vigilare sulle installazioni pubblicitarie e rimuovere quelle abusive rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Estratto: «Preliminarmente il Collegio esamina l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice amministrativo formulata dal Comune resistente.L’eccezione alla luce di un attento esame della normativa che disciplina la materia si appalesa infondata.Invero, l'art. 24, comma 1 del d.lg. n. 15 novembre 1993 n. 507 assegna al Comune un potere generale di vigilanza dell'attività pubblicitaria in ambito comunale, affidando a tale ente il potere di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e la competenza a disporre, anche d'ufficio, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 26.1.2004, n. 86; TAR Palermo n.307 del 26/1/2012).Detta norma, pertanto, impone ai Comuni l’obbligo di vigilanza sulle installazioni pubblicitari e di rimozione di quelle abusive.Nella fattispecie di cui in causa la censura di illegittimità del comportamento silente attiene, specificatamente, al mancato esercizio del potere-dovere di vigilanza a tutela di un interesse pubblico.Pertanto il sindacato giurisdizionale sul corretto uso, e pertanto sull’omissione dell’esercizio del potere-dovere, rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo adito.»
Sintesi: La controversia relativa L'ordine di rimozione di impianti pubblicitari installati senza la prescritta autorizzazione rientra nella giurisdizione del G.A..
Estratto: «Si deve prima sgombrare il campo dall’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal Comune di Genova.A parere delle difese comunali, le questioni in materia di canone per gli impianti pubblicitari rivestono natura tributaria e vanno per questo conosciute dalle commissioni tributarie; in via subordinata la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi ha carattere di sanzione accessoria ed è per questo deferita alla giurisdizione ordinaria.In realtà il provvedimento in data 21 febbraio 2006 oggetto del presente giudizio si riferisce espressamente ad impianti pubblicitari privi della prescritta autorizzazione e con la successiva lettera del 31 marzo, lo stesso ufficio comunale si impegna a sospendere gli atti emessi in attesa di un piano unitario da parte della ricorrente, mirato al riordino dei posters pubblicitari esistenti in sito, il tutto nel rispetto del vigente piano generale degli impianti pubblicitari.Quindi è evidente che la questione non coinvolge in via immediata il mancato pagamento di canoni oppure un’erronea misura di questi, ma l’esistenza di cartelloni installati senza la prescritta autorizzazione e perciò da rimuovere in quanto non assistiti da atto permissivo: la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo è perciò indubbia.»
Sintesi: L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari attiene ad un profilo di natura pubblicistica, concernente la sicurezza della circolazione stradale, le cui controversie, quindi, sono conosciute dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità; appartengono invece alla giurisdizione del G.O. le sanzioni irrogate per avere installato un impianto senza autorizzazione ovvero in violazione di essa, ai sensi dell'art. 23 d. lgs. 285/1992.
Estratto: «4. – Fermi i fatti e le contrapposte posizioni processuali per come sopra riferiti, il Collegio deve anzitutto rilevare – per chiarezza - che la questione attiene ad un diniego di autorizzazione (in questo caso al rinnovo del rilascio del relativo titolo abilitativo) a installare “mezzi pubblicitari” di talché, a differenza di quel che avviene in ordine alle controversie con le quali si contesta la legittimità dell’irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 23 del Codice della strada (per avere installato senza autorizzazione ovvero in violazione di essa), in materia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, pur se la norma alla quale occorre fare riferimento è pur sempre l’art. 23 del Codice della strada.Quanto sopra è confermato dalla circostanza che l'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari attiene ad un profilo di natura pubblicistica, concernente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 luglio 2003 n. 4205) le cui controversie, quindi, sono conosciute dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità.»
GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPIANTI SPORTIVI
Sintesi: Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la gestione degli impianti sportivi comunali per il nuoto.
Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la questione concernente il termine finale di un contratto di gestione del kartodromo comunale, anche qualora le SS.UU. della Corte di Cassazione abbiano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di riottenere la disponibilità del bene successivamente alla scadenza del rapporto concessorio.
Estratto: «CONSIDERATO CHE:d) il rapporto tra l’amministrazione comunale di Grottaminarda e la signora M.L.L. concernente l’affidamento della gestione del Kartodromo comunale si configura come concessione di bene pubblico;e) secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la gestione degli impianti sportivi comunali per il nuoto, atteso che gli stessi rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile del Comune, precisamente tra quelli destinati ad un pubblico servizio, essendo finalizzati a soddisfare proprio l'interesse dell'intera collettività alle discipline sportive e possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati perché ne facciano un uso ben determinato solo mediante concessione amministrativa (C.d.S., sez. V, 15 novembre 2010, n. 8040); spetta altresì al giudice amministrativo la cognizione della domanda del concessionario diretta ad ottenere la continuazione del rapporto di concessione, previa interpretazione degli atti che costituiscono la fonte dello stesso rapporto e previa decisione d'annullamento (C.d.S., sez. V, 8 luglio 2008, n. 3395; Cass, Civ., SS.UU, 14 ottobre 1998, n. 10155);RITENUTO CHE:f) deve pertanto dichiararsi che la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, non ostandovi il contenuto dell’ordinanza n. 8978»