Sintesi: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. delle espropriazioni.
Estratto: «Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario sia se iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998 (secondo l'antico riparto tra diritti soggettivi ed interessi legittimi), sia se iniziate nel periodo tra il 1 luglio 1998 ed il 10 agosto 2000...
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Sintesi: L'attribuzione delle controversie in materia di occupazione appropriativa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è giustificata dall'art. 53 del T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta a partire dal l luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.
Estratto: «Ritiene il Collegio che il conflitto negativo debba essere risolto con l'affermazione della spettanza al giudice ordinario della potestà di conoscere della domanda proposta dalla C.P., domanda che prende le mosse dal fatto della intercorsa occupazione acquisitiva dell'area di sua proprietà ad opera del Comune di (OMISSIS)...
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Sintesi: La giurisdizione per le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa è attribuita al giudice amministrativo dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53 se la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni.
Estratto: «Passando all'esame della questione attinente alla giurisdizione il Collegio osserva che con ordinanza n. 14794 del 27.6.2007, resa a sezioni unite, questa Suprema Corte ha affermato che, mentre le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998...
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Sintesi: Secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la riconduzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di occupazione appropriativa è giustificata dal D.P.R. N. 327 del 2001, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.
Estratto: «1 - Il primo motivo d’appello, concernente difetto di giurisdizione sollevato dall’Enel con riguardo alla domanda non solo indennitaria per il periodo di occupazione legittima ma anche risarcitoria per il periodo successivo alla sua scadenza è infondato. Come anche di recente osservato da questa Sezione la questione della giurisdizione per le controversie come quella in esame, infatti, può ormai considerarsi definitivamente risolta a favore del G.A., a seguito della decisione 30 luglio 2007, n. 9 dell'Adunanza Plenaria e dalla successiva sentenza n. 12/2007 della stessa Adunanza di questo Consiglio.Ha osservato al riguardo l'Adunanza Plenaria che nei procedimenti - come quello in controversia - non governati, ratione temporis, dalle norme sostanziali del T.U. n. 327 del 2001 , la dichiarazione di pubblica utilità è l'atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività, sia essa giuridica che materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici previamente individuati.In questo quadro, le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte dalla predetta dichiarazione ( ovvero, la protrazione dell’occupazione oltre il termine biennale di efficacia previsto dall’art. 73 della legge n. 2359 del 1865 ) non sembra poter dequalificare la valenza giuridica di un'attività appunto espletata nel corso e in virtù di un procedimento, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità.2 - Rispetto ai casi di illegittimità sopravvenuta del procedimento la stessa Adunanza ha ravvisato “ evidenti punti di contatto “ con quelle che si determinano a seguito dell'annullamento in s.g. della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto in entrambi i casi gli effetti retroattivi naturalmente conseguenti alla pronuncia demolitoria o quelli derivanti dalla mancata conclusione del procedimento non sembrano poter travolgere a posteriori il nesso funzionale che ha comunque legato l'attività dell'Amministrazione alla realizzazione del fine di interesse collettivo individuato all'origine.Ben distinto invece - e dunque non equiparabile ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell'art. 34 del D. L.vo n. 80 del 1998 e delle corrispondenti norme processuali contenute nell'art. 53 del T.U. n. 327 del 2001 come incisi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006 - è il caso in cui la dichiarazione di p. u. ovvero altri provvedimenti a contenuto e finalità appropriative della proprietà privata manchino del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento per vie di fatto o, se si vuole, un intollerabile atto d’arroganza, una vera usurpazione del diritto soggettivo di proprietà, in nessun modo e nemmeno mediatamente funzionalizzato e rapportato all'esercizio di un effettivo potere degradatorio e traslativo.3 - È stato pertanto ritenuto che nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi. Sul punto, oltre le citate pronunce dell’Adunanza plenaria, si richiamano di questa stessa sezione le sentenze 30 ottobre 2009, n. 6705; 8 giugno 2009, n. 3509; 3 settembre 2008, n. 4112; 30 novembre 2007, n. 6124 ).4 - D’altra parte, anche la Corte di Cassazione distingue fra risarcimento del danno per occupazione espropriativa, dal risarcimento del danno da occupazione radicalmente illegittima "ab origine" a causa della mancanza di dichiarazione di pubblica utilità ( Cass. Civ., sez. I, 6 novembre 2008 , n. 26615 ed ivi ulteriori citazioni; 8 ottobre 2008, n. 24786 ).Appare utile richiamare, al riguardo, la puntuale ricostruzione operata dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 14794 del 2007 - seguita tra le altre dalle sentenze n. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254 del 2008, n. 16093 del 2009, n. 21470 del 2009, tutte rese a S.U. - là dove viene delineato, riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, un esauriente quadro di ricostruzione del succedersi delle ipotesi di giurisdizione correlate a ormai note vicende normative e giurisprudenziali.Il predetto quadro è stato così delineato:a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi;b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n, 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva;c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla citata legge n. 205 del 2000, art. 7;d) la stessa giurisdizione, infine, sara' giustificata dal D.P.R. N. 327 del 2001, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilita' sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.5 - In sostanza, solo il ristoro discendente da mere condotte illecite ex art. 2043 c.c. – come è il caso, ad esempio, dell' occupazione di aree non comprese nell'originario progetto dell'opera pubblica - e non anche dall'adozione di atti illegittimi costituisce un’ipotesi di risarcimento da comportamento materiale ingiusto, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario (Cons. stato, sez. IV, 20 luglio 2009 , n. 4571 il quale richiama anche anche: Cass. civ., sez. un., 20 marzo 2008, nr. 7442; id., 19 aprile 2007, nr. 9323; id. 15 giugno 2006, nr. 13911).»
Sintesi: Ai sensi dell’art. 53 DPR 327/2001 sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie per il danno da occupazione appropriativa se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1.7.03, data di entrata in vigore del T.U. delle espropriazioni, alla luce del disposto dell'art. 57 del medesimo T.U. modificato con D.Lgs. n. 302/02.
Estratto: «Occorre preliminarmente verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dagli attori, ai sensi dell'art. 37 CPC.Il presente procedimento ha ad oggetto pretese fatte valere nei confronti del comune di Ceppaloni in conseguenza dell'occupazione di un fondo di proprietà degli attori...
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Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla base del disposto di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.
Estratto: «Su tali premesse appare indubitabile che, a conoscere della domanda, come sopra individuata e quale originariamente proposta, diretta a conseguire il ristoro del danno cagionato dalla illegittima trasformazione del fondo a suo tempo legittimamente occupato, e quindi competente il G.A., come da questa Corte più volte rammentato.
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Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del D.P.R. N. 327 del 2001, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.
Estratto: «Venendo dunque alla prospettata questione della giurisdizione sulla domanda risarcitoria da accessione invertita, giova richiamare la sintesi argomentativa finale della pronunzia, resa da questa Corte a Sezioni Unite, recante il n. 14794 del 2007 - seguita tra le altre dalle sentenze n. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254 del 2008...
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Sintesi: La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di occupazione appropriativa è giustificata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.
Estratto: «Ritiene il Collegio che, a conoscere delle domande proposte dalla B. con la citazione in giudizio del 2.8.2005 siano il giudice amministrativo (nella specie il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria), quanto alle domande di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, ed il competente giudice ordinario...
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Sintesi: Alla luce dell’art. 53 DPR 327/2001, le controversie in materia di occupazione appropriativa sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.
Estratto: «Venendo, quindi, all'esame della questione di giurisdizione posta dal ricorrente, diretta a far affermare che lettera e ratio del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come interpretati dal S.C., farebbero ritenere indiscutibile la giurisdizione del G.A. sulle controversie risarcitorie da occupazione appropriativa, ritiene il Collegio che la Corte di Catania...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.