Giurisdizione sulle controversie relative alla cartolarizzazione

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISMISSIONI E CARTOLARIZZAZIONI

Sintesi: Non rientra nella giurisdizione del G.A. la domanda di annullamento di un contratto preliminare di vendita e del collegato contratto di locazione di un bene del patrimonio indisponibile, mentre vi rientra la domanda di annullamento della delibera comunale che decide tale modalità di dismissione del bene.


Estratto: «Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti. La stessa è fondata limitatamente alla domanda di annullamento del contratto preliminare di vendita e del collegato contratto di locazione dato che la cognizione sugli stessi è riservata alla cognizione dell’AGO cui quindi l’amministrazione statale istante, ai fini della “translatio”, deve rivolgersi al fine della declaratoria d’invalidità. Viceversa l’eccezione non ha pregio se, come si evince dalla memoria della contro interessata M. del 23/10/12, riguarda pure la domanda di annullamento della delibera consiliare comunale (erroneamente denominata determina dirigenziale) n.84/08. Con quest’ultima infatti l’amministrazione, valutata la situazione finanziaria comunale con particolare riferimento a quella debitoria, ha ritenuto di alleggerire il peso dell’indebitamento “anche attraverso procedure di dismissione del patrimonio immobiliare del comune sia disponibile che indisponibile”, individuando nell’immobile destinato a sede degli uffici giudiziari un bene da alienare e prevedendo pure, di tale dismissione, l’articolazione procedimentale. Trattasi dunque, con evidenza, d’un atto di esercizio della potestà discrezionale dell’amministrazione di scelta d’una modalità di realizzazione di nuove entrate e del bene da sottoporre a dismissione; il tutto, per intrinseca natura giuridica di tale delibera e delle correlate posizioni giuridiche dei soggetti toccati da tali scelte amministrative, da ricondurre alla competenza giurisdizionale del G.A.»

Sintesi: Le controversie relative alla c.d. “cartolarizzazione” degli immobili appartenenti allo Stato e agli Enti Pubblici non sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, all’uopo applicandosi gli ordinari criteri di riparto tra le giurisdizioni.

Estratto: «2.1. Il Collegio reputa, in primo luogo, che non vi sia alcuna interferenza, sul piano sostanziale, né conseguentemente, pregiudizialità, sul piano processuale, tra il thema decidendum, oggi in rilievo, e, quello, invece, ancora sub iudice innanzi alla Corte d’Appello di Roma.In primo luogo, non appare inutile ricordare che le controversie relative alla c.d. “cartolarizzazione” degli immobili appartenenti allo Stato e agli Enti Pubblici non sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, all’uopo applicandosi gli ordinari criteri di riparto tra le giurisdizioni (Corte di Cassazione, SS.UU., 20 settembre 2006, n. 220322; id. ordinanza n. 24417 del 2.12.2010; id. sez. III, sentenza n. 21988/2011; cfr. anche Tribunale Bologna, sez. II, 13 luglio 2006 e, da ultimo, Cass,, SS.UU., sentenza n. 12409 dell’8.6.2011).Nel caso oggi in esame è poi, a ben vedere, la ricorrente stessa a rimarcare la netta distinzione intercorrente tra le due fattispecie, là dove osserva che ai sensi dell’art. 1, comma 9, della l. n. 560 del 1993, la facoltà di riscatto, a fronte del programma di dismissione da parte dell’ente gestore, era riconosciuta anche ai soggetti che avessero perso i requisiti per l’assegnazione di un alloggio di e.r.p., purché tale facoltà fosse esercitata “entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario”.Del tutto distinta risulta, invece, la fonte normativa di cui l’amministrazione ha fatto applicazione nel caso di specie, in cui rileva esclusivamente la legge della Regione Lazio n. 12 del 1999 (unitamente ai Regolamenti attuativi) in quanto deputata, in base al principio di competenza, a disciplinare la rilevazione del fabbisogno abitativo e la fissazione dei requisiti per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica (cfr., in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. d) e lett. p), l.ult. cit.; cfr. anche, in relazione alle specifiche attribuzioni dei Comuni, il successivo art. 4).E poi evidente che l’invocata pregiudizialità tra l’accertamento del diritto all’acquisto e la presente controversia non sussiste nemmeno in via di fatto posto che, in base alla stessa normativa invocata dalla ricorrente, la eventuale, intervenuta decadenza dall’assegnazione, per “la perdita della qualifica di assegnatario” non pregiudica l’esercizio della facoltà di riscatto.»

Sintesi: Spetta al Giudice amministrativo la giurisdizione in ordine all'impugnazione degli atti relativi alla doverosità della indizione di una procedura ad evidenza pubblica e aggiudicazione a terzi di un bene immobile pubblico, essendo la domanda principalmente rivolta all'accertamento della nullità degli atti della procedura, che sono espressione di attività pubblicistica provvedimentale e rispetto ai quali la posizione del privato riveste carattere di interesse legittimo, e soltanto in via consequenziale all'annullamento del contratto di compravendita.

Estratto: «3.- In secondo luogo la Sezione ritiene non condivisibili le eccezioni di difetto di giurisdizione del G.A., formulate da entrambe le parti appellanti nell’assunto che la fattispecie riguarda la vendita di un bene patrimoniale disponibile assoggettata alle regole del diritto comune, sussistendo la giurisdizione del G.A. sulla richiesta impugnatoria.In materia di dismissione di beni pubblici, alla luce del criterio di riparto della giurisdizione basato sul "petitum" sostanziale, spetta infatti a detto Giudice la giurisdizione in ordine all'impugnazione degli atti relativi alla doverosità della indizione di una procedura ad evidenza pubblica e aggiudicazione a terzi di un bene immobile pubblico, essendo la domanda principalmente rivolta all'accertamento della nullità degli atti della procedura, che sono espressione di attività pubblicistica provvedimentale e rispetto ai quali la posizione del privato riveste carattere di interesse legittimo, e soltanto in via consequenziale all'annullamento del contratto di compravendita (Cassazione civile, sez. un., 05 marzo 2010, n. 5288).»

Sintesi: Non è possibile ritenere che le controversie relative alla c.d. “cartolarizzazione” degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 119 comma 1 lett. c) del c.p.a. relativo ai “provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici”, perché la norma disciplina un rito speciale che presuppone la sussistenza della giurisdizione amministrativa, con la conseguenza che, trattandosi di disposizione incidente sul rito processuale (e non sulla giurisdizione), da essa non può derivare alcuna modifica ai normali criteri di riparto tra le giurisdizioni.

Sintesi: In tema di cartolarizzazione degli immobili pubblici, la fase della rivendita che precede la conclusione del contratto è sottoposta a norme di carattere pubblicistico aventi di mira le finalità di interesse generale complessivamente perseguite mediante la cartolarizzazione, le quali attribuiscono alla società S.C.I.P. particolari poteri e facoltà a fronte dei quali la situazione giuridica dei partecipanti all’asta ha consistenza di interesse legittimo, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

Sintesi: Una volta conclusa la fase pubblicistica della procedura di cartolarizzazione degli immobili pubblici (che termina quando sono stati posti in essere tutti i presupposti affinché il conduttore possa esercitare il suo diritto di opzione), la pubblica amministrazione non si pone più in una posizione autoritativa rispetto al privato, bensì in una posizione paritaria e che dall’esercizio del diritto di opzione scaturisca un contratto assoggettato al diritto comune.

Estratto: «7. Come già ritenuto dalla Sezione in fattispecie avente ad oggetto la mancata applicazione del coefficiente di battimento di cui al citato D.L. 23/02/2004 (sentenze n. 2840 del 21 maggio 2009 e n. 147 del 15 gennaio 2010) il Collegio osserva che non è possibile ritenere che le controversie relative alla c.d. “cartolarizzazione” degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici (disciplinata dalle “disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare” contenute nel decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni con la legge 23 novembre 2001, n. 410) siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 23 bis della legge n. 1034/1971, come introdotto dall’articolo 4 della legge n. 205/2000 (e, in particolare, ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 1, lett. “e” della legge n. 1034/1971, che menziona espressamente “i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici”) ed ora ai sensi della corrispondente previsione dell’art. 119 comma 1 lett. c) del c.p.a. relativo ai “provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici”.7.1 Infatti secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. Un., 20 settembre 2006 , n. 20322) la norma citata, introdotta dall'art. 4 l. 21 luglio 2000 n. 205, “contiene disposizioni relative ai "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa", per come è desumibile dalla parte iniziale dello stesso articolo e confermato dalla rubrica del citato art. 4: esso, pertanto, non contiene norme sulla giurisdizione del giudice amministrativo (invero previste negli art. 6 e 7 della menzionata legge n. 205 del 2000), ma disciplina un rito speciale che presuppone la sussistenza della giurisdizione amministrativa, con la conseguenza che, trattandosi di disposizione incidente sul rito processuale (e non sulla giurisdizione), da essa non può derivare alcuna modifica ai normali criteri di riparto tra le giurisdizioni”.7.2 Inoltre, nella materia in esame la Corte di Cassazione (Sez. Un., 12 marzo 2007, n. 5593) ha rilevato come la disciplina della cartolarizzazione degli immobili pubblici delinei un procedimento scandito in vari momenti, destinato a culminare nella rivendita a terzi degli immobili trasferiti alla S.C.I.P. s.r.l., e che la fase della rivendita che precede la conclusione del contratto è sottoposta a norme di carattere pubblicistico aventi di mira le finalità di interesse generale complessivamente perseguite mediante la cartolarizzazione, le quali attribuiscono alla società S.C.I.P. particolari poteri e facoltà a fronte dei quali la situazione giuridica dei partecipanti all’asta ha consistenza di interesse legittimo, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.. 7.3 Diverse considerazioni valgono invece per le controversie successive all’esercizio del diritto di opzione che (nell’ambito della procedura di cartolarizzazione) l’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 351/2001 riconosce ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale. Infatti, considerato che tale disposizione qualifica la posizione soggettiva del conduttore come “diritto di opzione per l’acquisto ... al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8”, la prevalente giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 7 settembre 2005, n. 1510; Trib. Bologna, Sez. II, 13 luglio 2006) ritiene che, una volta conclusa la fase pubblicistica della procedura (che termina quando sono stati posti in essere tutti i presupposti affinché il conduttore possa esercitare il suo diritto di opzione), la pubblica amministrazione non si ponga più in una posizione autoritativa rispetto al privato, bensì in una posizione paritaria e che dall’esercizio del diritto di opzione scaturisca un contratto assoggettato al diritto comune. E proprio sulla base di tali considerazioni questa Sezione ha affermato che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo sia la controversia avente ad oggetto il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla diffida presentata dal conduttore che abbia esercitato il diritto di opzione al fine di indurre l’Amministrazione a stipulare il contratto di compravendita (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 20 maggio 2008, n. 4800), sia la controversia in cui un soggetto che non ha partecipato all’asta pubblica indetta per la dismissione dell’immobile pubblico contesti in radice l’esistenza del potere di dar corso a tale procedura sul duplice presupposto della perdurante occupazione dell’immobile e dell’intervenuto esercizio del diritto di opzione previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 351/2001(T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 30 marzo 2009, n. 1664).»

Sintesi: In tema di dismissione di beni pubblici, spetta al G.A., alla luce del criterio di riparto della giurisdizione basato sul petitum sostanziale, la giurisdizione in ordine alla sola impugnazione degli atti di indizione dell'asta e aggiudicazione a terzi di un bene immobile pubblico; in sede di contestazione dell’illegittimità della procedura, quale espressione di attività pubblicistica provvedimentale, la posizione del privato riveste invero carattere di interesse legittimo, non invece di diritto soggettivo, come quando si faccia valere “il mancato rispetto del diritto di opzione spettante ai locatari

Estratto: «Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.Può conseguentemente prescindersi dalla definizione del merito, nonché delle eccezioni preliminari di tardività e di carenza di legittimazione sollevate dalla difesa comunale.Il diritto di opzione, la cui violazione è posta a fondamento del prodotto ricorso, è un diritto soggettivo, la cui cognizione è riservata all’Autorità Giudiziaria ordinaria.La Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che, in tema di dismissione di beni pubblici, spetta al giudice amministrativo, alla luce del criterio di riparto della giurisdizione basato sul petitum sostanziale, la giurisdizione in ordine alla sola impugnazione degli atti di indizione dell'asta e aggiudicazione a terzi di un bene immobile pubblico; in sede di contestazione dell’illegittimità della procedura, quale espressione di attività pubblicistica provvedimentale, la posizione del privato riveste invero carattere di interesse legittimo, non invece di diritto soggettivo, come quando si faccia valere “il mancato rispetto del diritto di opzione spettante ai locatari” (Cass. SS,UU. 5.3.2010, n. 5288). L'art. 3, comma 3 della L. n. 410 del 2001 riconosce, infatti, espressamente ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale un diritto soggettivo, "id est" il diritto di opzione per l’acquisto al prezzo determinato come per legge e non un interesse legittimo: tale procedura, pur caratterizzandosi per una iniziale fase di tipo pubblicistico (cartolarizzazione), termina con la fase contrattuale di tipo privatistico nella quale, dunque, la p.a. non si pone più in una posizione autoritativa rispetto al privato, bensì paritaria sicché dall'esercizio del diritto di opzione scaturisce un contratto assoggettato al diritto comune e alla giurisdizione del giudice ordinario (Tribunale Bologna, sez. II, 13 luglio 2006).Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al giudice ordinario.»

Estratto: «L'eccezione sollevata dalla Agenzia del Demanio, di carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, non può essere condivisa.Ritiene l'Agenzia del Demanio che la domanda proposta in giudizio in quanto relativa a beni di natura demaniale, apparterrebbe alla giurisdizione del giudice amministrativo ex L. n. 10 34/71; l'eccezione è stata ulteriormente argomentata in sede di note ex art. 183 c.p.c. sia con il richiamo all'art. 23 bis lett. e) della stessa legge, come modificata dalla L. n. 205/2000, che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alle procedure di privatizzazione o dismissione di imprese e beni pubblici, come costantemente affermato dal Consiglio di Stato, sia con il riferimento alla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, qualificata in termini di interesse legittimo pretensivo, atteso che il "... conseguimento del bene della vita cui il privato anela è necessariamente mediato dall'attività provvedimentale della p.a." (note ex art. 183 pag. 4) da individuarsi nel provvedimento amministrativo, di natura autoritativa, di sdemanializzazione.Quanto al primo argomento è agevole rilevare che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, deputata nel nostro ordinamento a dirimere i conflitti di giurisdizione, formatosi in materia di procedimenti di cartolarizzazione degli immobili appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici, ricompresi dalla Corte nel più vasto ambito delle procedure di "privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici", la indicazione contenuta nell'art. 23 bis lett. e) citato circa il fatto che tali procedure possano essere oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" non implica che la cognizione di tutte le relative controversie sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione richiamata non contiene norme sulla giurisdizione e perciò non modifica i normali e tradizionali criteri di riparto, essendo limitata a dettare particolari regole di procedura per i giudizi che già competevano al giudice amministrativo. Peraltro è significativo che con tale disposizione si sia presupposto che la materia in esame rientri tra quelle in cui possono venire in questione non soltanto diritti soggettivi ma, in ipotesi, anche interessi legittimi e di conseguenza si fini della individuazione della giurisdizione per ciascuno dei segmenti in cui si articolano le attività di privatizzazione o dismissione di beni pubblici, occorre verificare se essi siano sottoposti a norme di diritto amministrativo ovvero di diritto privato sia pure eventualmente "speciale" (vedi Cass. n. 5593/2007).La controversia in esame non rientra pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo in forza dell'art. 23 bis lett. 2) legge citata poiché la norma non individua un'area di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - come affermato dalla Agenzia nella comparsa di risposta e nelle note ex art. 183 c.p.c. - in relazione a tutte le procedure di dismissione dei beni pubblici ma si limita a dettare norme di procedura, in relazione a particolari blocchi di materie.Quanto al secondo argomento addotto a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo, è noto che secondo gli ordinali criteri di riparto, al fine di individuare il giudice titolare del relativo potere, occorre avere riguardo non tanto alla prospettazione della domanda (cioè alla qualificazione giuridica soggettiva che l'istante da all'interesse di cui domanda la tutela) ma al c.d. petitum sostanziale, nel senso che, ai fini del riparto non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dalle parti ma occorre tenere conto della vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia (vedi tra le molte Cass. n. 5762/1998).Applicando quindi gli ordinati criteri di riparto al caso in esame non v'è spazio per una pronuncia declinatoria della giurisdizione poiché la società attrice - salve le precisazioni di seguito esposte - agisce facendo valere la qualità di titolare del diritto soggettivo di proprietà su beni immobili, sulla base di un titolo negoziale di natura privatistica (la transazione del 16/3/2004) di cui chiede accertarsi la validità e l'efficacia oltre l'inadempimento dei convenuti agli obblighi scaturenti dalla stessa transazione.E' certamente vero quanto affermato dalla Avvocatura che l'azione in questa sede proposta è diretta ad ottenere l'emissione di un provvedimento amministrativo (quello di cui all'art. 35 del cod. nav.) ma ciò solo quale conseguenza dell'affermato diritto di proprietà, dal momento che la società agisce deducendo diritti e chiedendo al giudice una tutela che detti diritti affermi e realizzi.Se poi sussista il prospettato diritto in relazione al quale si invoca la tutela, è questione di merito e non di giurisdizione.»

Sintesi: L'indicazione contenuta nell'art. 23bis lett e) legge 1034/1971 non implica che la cognizione di tutte le relative controversie sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione richiamata non contiene norme sulla giurisdizione e perciò non modifica i normali e tradizionali criteri di riparto, essendo limitata a dettare particolari regole di procedura per i giudizi che già competevano al giudice amministrativo.

Sintesi: La procedura di cartolarizzazione, nella fase precedente alla conclusione del contratto, è sottoposta a norme di carattere pubblicistico aventi di mira finalità di interesse generale che attribuiscono alla società SCIP poteri e facoltà a fronte dei quali la situazione giuridica dei partecipanti all'asta ha consistenza di interesse legittimo, il che comporta l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, opposta dal controinteressato nella memoria depositata il 09.02.2010. Infatti, la procedura di cartolarizzazione, nella fase precedente alla conclusione del contratto, è sottoposta a norme di carattere pubblicistico aventi di mira finalità di interesse generale che attribuiscono alla società SCIP poteri e facoltà a fronte dei quali la situazione giuridica dei partecipanti all'asta ha consistenza di interesse legittimo, il che comporta l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo: in tal senso si sono pronunziati il Tar Lazio, Roma, II, 10172/2007; il Tar Campania, Napoli, I, 661/2008; le Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 5593/2007).»

Sintesi: In materia di cartolarizzazioni, le controversie relative alla fase della rivendita, anteriore alla stipula del contratto, riguardano una fase sottoposta a norme di carattere pubblicistico che attribuiscono alla S.C.I.P. s.r.l. particolari poteri e facoltà a fronte dei quali la situazione giuridica dei partecipanti all’asta ha consistenza di interesse legittimo, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione di legittimità del G.A..

Estratto: «1. In via preliminare si deve rilevare che il presente gravame - avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dei dinieghi di rimborso del maggior prezzo corrisposto dalle ricorrenti per l’acquisto dei due alloggi siti in Napoli, via T. da Sessa, Centro Direzionale Torre Francy, Is. B7, interno 81 Isernia Carmela, e interno 58 Isernia Patrizia...
[...omissis...]

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISMISSIONI E CARTOLARIZZAZIONI --> OPZIONE

Sintesi: Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo sia la controversia avente ad oggetto il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla diffida presentata dal conduttore che abbia esercitato il diritto di opzione al fine di indurre l’Amministrazione a stipulare il contratto di compravendita di immobili pubblici oggetto di dismissione, sia la controversia in cui un soggetto che non ha partecipato all’asta pubblica indetta per la dismissione dell’immobile pubblico contesti in radice l’esistenza del potere di dar corso a tale procedura sul duplice presupposto della perdurante occupazione dell’immobile e dell’intervenuto esercizio del diritto di opzione previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 351/2001.

Estratto: «7. Come già ritenuto dalla Sezione in fattispecie avente ad oggetto la mancata applicazione del coefficiente di battimento di cui al citato D.L. 23/02/2004 (sentenze n. 2840 del 21 maggio 2009 e n. 147 del 15 gennaio 2010) il Collegio osserva che non è possibile ritenere che le controversie relative alla c.d. “cartolarizzazione” degli immobili...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La controversia in cui il privato lamenti la violazione del diritto di opzione previsto dall'art. 3, co. 3, legge 410/2001 appartiene alla giurisdizione del G.O.: la norma citata riconosce, infatti, espressamente ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale un diritto soggettivo, "id est" il diritto di opzione per l’acquisto al prezzo determinato come per legge e non un interesse legittimo e tale procedura, pur caratterizzandosi per una iniziale fase di tipo pubblicistico (cartolarizzazione), termina con la fase contrattuale di tipo privatistico nella quale, dunque, la p.a. non si pone più in una posizione autoritativa rispetto al privato, bensì paritaria sicché dall'esercizio del diritto di opzione scaturisce un contratto assoggettato al diritto comune.

Estratto: «Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.Può conseguentemente prescindersi dalla definizione del merito, nonché delle eccezioni preliminari di tardività e di carenza di legittimazione sollevate dalla difesa comunale.Il diritto di opzione, la cui violazione è posta a fondamento del prodotto ricorso, è un diritto soggettivo...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Le controversie successive all'esercizio del diritto di opzione che, nell’ambito della procedura di cartolarizzazione, l’art. 3, co. 3, d.l. 351/2001 riconosce ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale sono di cognizione del G.O.: una volta chiusa la fase pubblicistica della procedura la P.A. infatti non si pone più in una posizione autoritativa rispetto al privato, bensì in una posizione paritaria, in quanto dall’esercizio del diritto di opzione scaturisce un contratto assoggettato al diritto comune.

Sintesi: Le controversie relative al mancato riconoscimento al conduttore che abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 3 d.l. 351/2001 del rimborso previsto dall'art. 1 d.l. 41/2004 appartengono alla giurisdizione del G.O..

Estratto: «1. In via preliminare si deve rilevare che il presente gravame - avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dei dinieghi di rimborso del maggior prezzo corrisposto dalle ricorrenti per l’acquisto dei due alloggi siti in Napoli, via T. da Sessa, Centro Direzionale Torre Francy, Is. B7, interno 81 Isernia Carmela...
[...omissis: vedi sopra...]

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISMISSIONI E CARTOLARIZZAZIONI --> PRELAZIONE DEI PRIVATI

Sintesi: Le controversia avente ad oggetto l’esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 1, co. 438, legge 311/2004 esula dalla giurisdizione del G.A..

Sintesi: Le controversie aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto di beni appartenenti al patrimonio disponibile dei soggetti pubblici, esulano dalla giurisdizione del G.A., laddove la normativa relativa al diritto di prelazione risulti preordinata a dettare una disciplina di carattere inderogabile, attinente ad uno specifico diritto soggettivo non suscettibile di essere degradato o, comunque, vanificato da provvedimenti autoritativi della P.A..

Estratto: «Va dichiarato il difetto di giurisdizione come preavvisato alle parti ai sensi dell’art. 73 comma 3 del D.Lgs. n. 104/2010 nel corso delle attività preliminari di cui all’udienza del 10.11.2011.Attraverso l’odierno ricorso, pur formalmente rivolto contro la nota dell’Agenzia del Demanio prot. 218 del 13.1.2010 (la cui natura provvedimentale-autoritativa sembra peraltro dubbia), viene sostanzialmente negata l’esistenza del diritto di prelazione, di cui all’art. 1 comma 438 della Legge n. 311/2004, esercitato dalla controinteressata.Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha già affermato che le controversie aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto di beni appartenenti al patrimonio disponibile dei soggetti pubblici, esulano dalla propria giurisdizione, laddove la normativa relativa al diritto di prelazione risulti preordinata a dettare una disciplina di carattere inderogabile, attinente ad uno specifico diritto soggettivo non suscettibile di essere degradato o, comunque, vanificato da provvedimenti autoritativi della pubblica amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 7.4.2008 n. 1462; T.A.R. Veneto, Sez. I, 17.7.2002 n. 3482).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.