Sintesi: Sulle concessioni amministrative il G.O. è dotato di giurisdizione esclusivamente nelle controversie concernenti il corrispettivo dovuto al concessionario, nelle quali non venga in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici dell’autorità concedente.
Sintesi: Rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie che in qualche modo attengano al rapporto concessorio, incidendo sulla durata o sull’esistenza stessa, nonché sulla sua rinnovazione.
Sintesi: Le controversie attinenti alla decadenza della concessione sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A., dal momento che in tali casi viene posto in discussione il rapporto concessorio nel suo aspetto genetico e funzionale e ciò anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento della autorità pubblica e indipendentemente dalla natura delle posizioni giuridiche dedotte alla fonte.
Estratto: «2. Va peraltro dato atto che la questione di giurisdizione è devoluta alla cognizione di questo giudice anche dalla Costruzioni D..Nondimeno, all’esame della stessa è ostativo l’indirizzo di questo Consiglio di Stato a mente del quale la suddetta questione non può essere sollevata in appello dalla parte che in primo grado la aveva implicitamente...
[...omissis...]
Sintesi: Le convenzioni stipulate ai sensi della normativa sull’edilizia economica e popolare, hanno natura di contratti di diritto pubblico che, accessivi alle determinazioni autoritative della P.A., danno luogo a rapporti qualificabili come concessioni amministrative complesse, con la conseguenza che le controversie che abbiano ad oggetto principale l’accertamento sulla legittimità della determinazione del contenuto della convenzione necessariamente rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dacché rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti il mero pagamento dei corrispettivi.
Estratto: «4.1. Non vi è ragione di dubitare della sussistenza nella materia de qua della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.Invero, posto che la controversia concerne il recupero delle maggiori somme sopportate dal Comune di Roma per l’acquisizione dai privati delle aree occorrenti per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare...
[...omissis...]
Sintesi: La controversia relativa all'indennizzo che la P.A. deve pagare per l'acquisizione delle opere aggiuntive realizzate dal concessionario del servizio di illuminazione votiva appartiene alla giurisdizione del G.O..
Estratto: «Il quarto e ultimo motivo di doglianza è diretto a contestare la delibera di Giunta e la nota dirigenziale 19 dicembre 2008, nella parte in cui individua il servizio di illuminazione votiva che il Comune di Orta Nova gestisce direttamente dal 1º gennaio 2009 come esteso a tutto il cimitero, ivi comprese le cappelle delle confraternite. In definitiva la parte chiede che venga accertato l’aspetto quantitativo del pregresso rapporto negoziale con l’Amministrazione municipale.Tale domanda può essere variamente intesa: o é finalizzata a precostituire il presupposto per dimostrare che gli impianti installati nelle cappelle siano estranei all’originaria concessione scaduta, per poi pretendere il pagamento dell’indennizzo per le opere “aggiuntive”, che la ditta ha realizzato, a norma dell’articolo 3 del contratto (per il quale “Qualora il Comune intendesse avvalersi della facoltà di riscatto, tutte le opere aggiuntive dell’impianto preesistente diverranno di proprietà del Comune medesimo contro il pagamento di un prezzo di prelievo da determinarsi, di comune accordo, da un tecnico del Comune e da un tecnico della Ditta Concessionaria. In caso di mancato accordo, le parti ricorreranno al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 (tre) tecnici, di cui uno designato dal Comune, uno designato dalla Ditta Concessionaria e uno nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia”) ovvero, in termini più aderenti alla formulazione della censura, ad ottenere una declaratoria che limiti l’ambito originario della concessione alla parte “pubblica” e quindi circoscriva le conseguenze dell’intervenuta scadenza del contratto, quanto agli effetti economici.Per la prima ipotesi, si deve osservare che la clausola richiamata, come predisposta, a livello regolativo, delinea un meccanismo attraverso il quale le parti contrattuali, nell’esercizio della loro autonomia, stabiliscono l’indennizzo su un piano di parità e senza, quindi, che il Comune, in quanto ente pubblico, si avvalga dei propri poteri autoritativi. A livello oggettivo, d’altronde, la controversia riguarda pur sempre un’indennità.Di conseguenza, a norma dell’articolo 133, lettera c), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, così come alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di giurisdizione sui servizi pubblici (sentenza 6 luglio 2004 n. 204), il ricorso dev’essere per questa parte dichiarato inammissibile, ai sensi l’articolo 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, spettando la giurisdizione su tale controversia al giudice ordinario.Per la seconda ipotesi, la fattispecie dev’essere riguardata non tanto sotto l’aspetto patrimoniale quanto sotto quello funzionale.Da tale punto di vista, rileva che, nel contratto del 1988, la gestione del servizio delle lampade votive sia inscindibilmente connessa all’impianto elettrico cimiteriale, considerato come un unicum a regime demaniale, con la conseguenza che l’eventuale attività in favore delle cappelle è condizionata, per quel che riguarda sia la durata delle prestazione sia la compatibilità delle singole installazioni, alla concessione che ha per oggetto l’intero impianto d’illuminazione votiva a servizio di tutto il cimitero.È vero che l’articolo 2 del contratto conferiva “la facoltà di costruire, a proprie spese, nonché ad esercitarli, nuovi impianti di distribuzione di energia elettrica per l’illuminazione votiva delle tombe gentilizie, di quelle delle Confraternite e delle sepolture private e delle fosse comunali”; tale possibilità di gestione era tuttavia espressamente disciplinata all’interno del rapporto concessorio, riguardava l’insieme degli impianti e non poteva quindi che venir meno con lo scadere del titolo. Al proposito ha condivisibilmente osservato il Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Cerignola, nell’ordinanza 17 aprile-23 aprile 2009, decidendo sul reclamo della Massa contro la precedente ordinanza di rigetto del ricorso per il sequestro giudiziario dell’impianto elettrico a servizio delle cappelle delle confraternite: “non si vede per quale motivo la concessione comunale del 1988 avrebbe dovuto, agli artt. 1-2-3-14, fare esplicita menzione e disciplina, anche sotto il profilo tariffario e del futuro diritto di riscatto da parte dell’ente, degli impianti di illuminazione relativi pure alle cappelle delle Confraternite, se davvero il relativo servizio fosse stato inteso come del tutto estraneo al rapporto concessorio de quo”.Di conseguenza, la pretesa di stralciare dalla concessione il servizio svolto a specifico beneficio delle cappelle é infondata.Anche la domanda risarcitoria dev’essere dunque respinta, poiché, esclusa l’illegittimità dell’azione amministrativa alla stregua delle deduzioni attoree, il nocumento lamentato non può definirsi ingiusto. Al proposito occorre altresì chiarire, da un lato, che la società Massa dichiara di agire per tutelare il proprio interesse alla partecipazione ad una gara pubblica per l’assegnazione del servizio di illuminazione votiva e, dall’altro, che, essendo ormai trascorso l’anno di gestione in economia ed essendo stato poi l’impianto affidato con un cottimo fiduciario, con atti che l’istante non ha impugnato, la pretesa sarebbe circoscritta in ogni caso al ristoro per equivalente in relazione al lasso di tempo intercorrente tra la deliberazione n. 168 del 18 dicembre 2008 e la delibera giuntale 28 aprile 2010 n. 59, con cui veniva stabilita tale modalità di assegnazione semestrale del servizio.La formulazione della richiesta (più succintamente avanzata anche nei motivi aggiunti) è però tutta incentrata sul quantum del danno, da calcolarsi con riferimento al criterio forfetario di cui all’articolo 345 della legge 10 marzo 1865 n. 2248, all. F (oggi ribadito nell’articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), sulla cui sufficienza e pertinenza la giurisprudenza si è già espressa in senso sfavorevole (Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 2009 n. 2143; 16 febbraio 2009 n. 842), ovvero in via equitativa; sicché in definitiva, anche a voler considerare più attentamente la pretesa come avanzata, non sarebbe comunque evincibile dal ricorso e dai motivi aggiunti quale nocumento effettivamente la ricorrente lamenti, visto che si duole della perdita di chance di aggiudicarsi una gara indeterminata nei suoi aspetti materiali ed economici.»
Sintesi: L'affidamento a terzi dei servizi aggiuntivi da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico (art. 117 D. Lgs. 40/2004) va qualificata come "concessione di servizi pubblici" e pertanto le relative controversie ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 80/1998 rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A., sempre che non riguardino indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Sintesi: Le controversie relative all'impugnazione di atti amministrativi che pongono anticipatamente fine al rapporto di affidamento a terzi dei servizi aggiuntivi da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico (art. 117 d. lgs. 42/2004) rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A., a prescindere dal fatto che essi siano qualificati come atti di "risoluzione" per inadempimento della parte privata.
Estratto: «Con il presente giudizio, articolato su ricorso principale e su molteplici motivi aggiunti successivamente proposti, sono oggetto di impugnativa due distinte sequenze procedimentali: una costituita dagli atti destinati a “chiudere” anticipatamente il rapporto in essere con la F.lli Italiano s.a.s. sull’assunto della mancata corresponsione da lungo tempo dei canoni da parte di questa, costituente grave inadempimento (ovvero gli atti impugnati con il ricorso principale, emessi dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei), e l’altra costituita dagli atti della procedura selettiva attivata al fine di scegliere il nuovo soggetto (o i nuovi soggetti) cui affidare lo svolgimento di servizi aggiuntivi ai sensi dell’art. 117 Decr. Leg.vo 42/2004 nell’area archeologica di Pompei (atti contro cui sono diretti i vari motivi aggiunti, ed adottati dal Commissario Delegato per l’emergenza dell’area archeologica di Pompei, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11.7.2008 – n° 3692, pure oggetto di censure).Così sommariamente individuato il thema decidendum, va preliminarmente osservato che sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. su tutte le questioni involte dal giudizio, con riferimento agli atti testé indicati.In proposito, infatti, va richiamata la recentissima pronunzia n° 12252 del 27.5.2009, con cui le SS.UU. della Corte di Cassazione, nel qualificare come “concessione di servizi pubblici” l’affidamento a terzi dei servizi aggiuntivi da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico (secondo la previsione, dapprima dell’art. 4 D.L. 433/1992, conv. in L. 4/1993; poi dell’art. 112 Decr. Leg.vo 490/1999; e quindi dell’art. 117 Decr. Leg.vo 42/2004), hanno stabilito come tale fattispecie risulti regolata dal disposto di cui all’art. 33 Decr. Leg.vo 80/1998, nel testo sostituito dalla L. 205/2000 e poi modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 204/2004, appunto con conseguente giurisdizione del G.A. sulle relative controversie, “eccezion fatta però per quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di riparto della giurisdizione già presente nella L. 6 dicembre 1971, n° 1034, art. 5, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33 (in tal senso, tra le altre, SS.UU. 6.7.2005, n° 14198; SS.UU. 20.11.2007, n° 24012; SS.UU. 19.5.2008, n° 12640)”.Altresì va segnalato che le SS.UU. della Suprema Corte, sempre nella suddetta sentenza, hanno anche evidenziato come “per quanto riguarda il lato del rapporto attinente alle relazioni giuridiche tra la P.A. ed il concessionario, nelle concessioni di pubblici servizi, come negli accordi di diritto pubblico in generale, permangono in capo all’Amministrazione potestà pubblicistiche, mentre nulla di simile ricorre nei contratti di diritto privato, anche se stipulati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Trattasi di esercizio di potestà amministrative, estrinsecatesi, in quanto atti unilaterali, in provvedimenti, ma si tratta anche di poteri che sussistono indipendentemente da ogni previsione patrizia, in particolare nella fase di esecuzione, modificazione ed estinzione del rapporto.”: e tale notazione risulta utile nel caso qui in discussione, onde qualificare come di natura provvedimentale e di autotutela (con conseguente loro incidenza su posizioni di interesse legittimo) gli atti adottati al fine di “estinguere” anticipatamente il rapporto concessorio in essere, ancorché definiti come di ”risoluzione” di questo sulla base di un inadempimento della parte privata.»
Sintesi: La controversia che attenga soltanto all’entità del canone reclamato dall’Amministrazione concedente senza porre in discussione l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto concessorio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Sintesi: Le controversie sul canone dovuto a fronte del rilascio di una concessione demaniale, sono di giurisdizione del G.A. se sussiste la se la misura del canone costituisce il risultato di scelte discrezionali nella conformazione del rapporto; la giurisdizione è invece del G.O. nel caso in cui la determinazione del canone risulti da apprezzamenti di ordine tecnico condotti in virtù di norme, regolamenti o atti generali che dettino criteri di quantificazione.
Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.O. sulle controversie relative alla determinazione del canone demaniale marittimo, stante le innovazioni apportate dal d.l. 400/1993 al precedente sistema; la giurisdizione è del G.A. qualora la P.A. concedente abbia deciso di estendere sdiscretivamente in via analogica la disciplina dettata dall'art. 1, co. 251, legge 296/2006 anche nei confronti di soggetti titolari non già di concessioni demaniali, ma di autorizzazioni provvisorie ad occupare il demanio marittimo.
Estratto: «6.1. Ciò posto, per i ricorsi proposti da Albarella S.p.a. sub R.G. 2426 del 2007 e sub R.G. 502 del 2009 va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.6.2. Come è ben noto, a’ sensi dell’art. 5 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come da ultimo sostituito dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205, “sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici”, restando peraltro “salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.Sulla norma ricavata dalle disposizioni testé riportate è venuta a fondarsi, in via del tutto coerente, una costante giurisprudenza secondo la quale la controversia che attenga soltanto all’entità del canone reclamato dall’Amministrazione concedente senza porre in discussione l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto concessorio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ad es., Cass. SS.UU., 27 maggio 1991 n. 5974).Sempre in linea di principio, allorquando fra concessionario e concedente si controverte sul canone dovuto a fronte del rilascio di una concessione demaniale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo se la misura del canone costituisce il risultato di scelte discrezionali nella conformazione del rapporto, nel mentre la giurisdizione del giudice ordinario non può essere esclusa quando esistono norme, regolamenti o atti generali emanati dalla Pubblica Amministrazione., i quali, per la determinazione del canone nel caso concreto, dettano criteri la cui applicazione presuppone non scelte discrezionali, ma apprezzamenti di ordine tecnico (così Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2004 n. 5239).Detto riassuntivamente, la giurisdizione in materia di contenzioso derivante da concessioni amministrative, in base all’art. 5 della L. 1034 del 1971 si distribuisce nel senso che tutte le questioni riguardanti l’esistenza, l’efficacia, la portata e lo svolgimento del rapporto di concessione spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; per le controversie concernenti indennità, canoni (come nella fattispecie) ed altri corrispettivi, invece, è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario; tuttavia le controversie riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo; e, in conseguenza di tutto ciò, sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della legittimità del provvedimento di determinazione del canone di concessione di beni del demanio marittimo in relazione al quale è ravvisabile un potere discrezionale dell’Amministrazione concedente, come risulta dalla previsione di un canone minimo e di aumenti calcolati in rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddituali dei beni, nonché alle effettive utilizzazioni consentite (cfr. così, ad es., T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 13 marzo 2006 n. 383).In base a quest’ultimo assunto si è quindi formata quella particolare giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione invocata dalle ricorrenti a fondamento della sussistenza anche nella presente fattispecie della giurisdizione amministrativa: giurisprudenza secondo la quale – per l’appunto - le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono soltanto quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della Pubblica Amministrazione a tutela di interessi generali; allorquando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della Pubblica Amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo, la quale sussiste pertanto in materia di determinazione del canone di concessione di beni del demanio marittimo, a’ sensi dell’art. 2 della L. 21 dicembre 1961 n. 1501, dell’art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 328 del 1952 e dell’art. 5, comma 1 del D.L. 2 ottobre 1981 n. 546 convertito con modificazioni in L. 1 dicembre 1981 n. 692, in relazione al quale è ravvisabile un potere discrezionale della P.A. concedente, come risulta dalla previsione di un canone minimo e di aumenti calcolati in rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddituali dei beni, nonché alle effettive utilizzazioni consentite (cfr. Cass., SS.UU., 12 gennaio 2007 n. 411 e 11 giugno 2001 n. 786).Tale indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, risulta riferito ad una disciplina non più vigente, in quanto ora sostituita dall’art. 1 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400 convertito in L. 4 dicembre 1993 n. 494 nel testo – per l’appunto – da ultimo innovato per effetto dell’art. 1, comma 251, della L. 27 dicembre 2006 n. 296.In tal modo il legislatore, per quanto segnatamente attiene ai beni demaniali marittimi a destinazione turistico-ricreativa, ha sostituito al precedente sistema di determinazione del canone demaniale marittimo, fondato - come testé si è detto - sull’esercizio di un potere discrezionale della P.A. concedente nella valutazione delle caratteristiche oggettive e delle capacità di reddito dei beni concessi, un nuovo e del tutto diverso sistema, fondato invece sulla diretta classificazione delle tipologie dei beni medesimi da parte della fonte legislativa e sull’altrettanto diretta determinazione, da parte della stessa fonte, del canone da corrispondere.Pertanto, in tale nuovo contesto, per certo sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie insorte sull’entità del canone concessorio (cfr., ad es., T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20 novembre 2008 n. 919), stante il fatto che il concessionario fa valere in giudizio il suo diritto soggettivo a non essere assoggettato al pagamento di una somma di denaro maggiore di quella fissata direttamente da una norma di legge (cfr. T.A.R. Molise, 6 giugno 2008 n. 566). A tale indirizzo si è sin qui attenuta anche questa stessa Sezione (cfr., ex multis, la sentenza n. 240 dd. 3 febbraio 2009), e questo Collegio a sua volta vi aderisce, confortato pure dalla circostanza che la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 1, comma 251, della L. 292 del 2006 è stata sin qui affermata soltanto nell’ipotesi in cui la P.A. concedente discretivamente si determini nel senso di estendere in via analogica la disciplina stessa anche nei confronti di soggetti titolari non già di concessioni demaniali, ma di autorizzazioni provvisorie ad occupare il demanio marittimo (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009 n. 735): ossia in fattispecie non direttamente contemplate dalla legge recante la misura del canone delle concessioni demaniali e, perciò, implicanti una valutazione discrezionale della P.A. medesima.»
Sintesi: Le controversie riconducibili nell’ambito della giurisdizione amministrativa devono coinvolgere interessi legittimi, configurabili nelle ipotesi in cui l’amministrazione agisce nella veste di autorità, non essendo sufficiente la mera partecipazione di essa al giudizio né il generico coinvolgimento di un pubblico interesse; ne consegue che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che, senza porre in discussione il rapporto concessorio, attengono all’esecuzione del contratto in quanto aventi ad oggetto solo diritti soggettivi contrattuali di natura privatistica sui quali non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi dell’amministrazione.
Estratto: «"le controversie riconducibili nell’ambito della giurisdizione amministrativa devono coinvolgere interessi legittimi, configurabili nelle ipotesi in cui l’amministrazione agisce nella veste di autorita’, non essendo sufficiente la mera partecipazione di essa al giudizio ne il generico coinvolgimento di un pubblico interesse, con la conseguenza che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie come appunto quella in esame, che, senza porre in discussione il rapporto concessorio, attengono alla esecuzione del contratto in quanto hanno ad oggetto solo diritti soggettivi contrattuali di natura privatistica sui quali non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi dell’amministrazione”.»
Estratto: «Il Tar ha ritenuta sussistente la propria giurisdizione, evidenziando che:- i beni in questione sono di proprietà privata del concessionario;- la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del TAR ai sensi dell'art. 33, comma 2,. lett. b, d.lgs. n. 80/1998 ("controversie tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi"), in ordine a cui, dopo le modifiche introdotte dall’art. 7, comma 3, 1. 205/2000, non opera la riserva di giurisdizione ordinaria per le controversie in tema di “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva.Le amministrazioni appellanti sostengono, invece, che tali controversie continuano ad essere escluse dalla giurisdizione del giudice amministrativo e che si tratta di beni ormai appartenenti allo Stato quanto meno dalla scadenza dell’originaria concessione di settanta anni, estranei al rapporto concessorio in essere.La censura è fondata.Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 nessun dubbio vi può essere sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.Infatti con tale pronuncia il giudice delle leggi ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 33 del d. lgs. n. 80/1998 nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché».»
Sintesi: In tema di concessione di pubblici servizi, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche quando, pur implicando una delibazione sulla portata applicativa delle clausole contrattuali, non richiede un accertamento in via principale, ma soltanto una delibazione meramente incidentale, del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione.
Estratto: «Analoga conclusione deve essere presa anche per le domande connesse, proposte dalla S.A.B. s.r.l., in quanto con le stesse sono state proposte questioni in alcun modo collegate con atti di esercizio del potere inerenti il rapporto concessorio, ma questioni relative alla proprietà o al possesso dei menzionati beni.Al riguardo, la Cassazione ha precisato che alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche quando, pur implicando una delibazione sulla portata applicativa delle clausole contrattuali, non richiede un accertamento in via principale (ma soltanto una delibazione meramente incidentale) del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione (Cassazione civile , sez. un., 19 maggio 2008 , n. 12640).E’ stato anche affermato che, scaduta la concessione di area demaniale comunale e persistendo l'utilizzazione del bene da parte del concessionario, rientra nella giurisdizione ordinaria la domanda di restituzione, essendo la stessa fondata sul diritto di proprietà, e non sul rapporto di concessione, ormai scaduto (Cassazione civile, sez. un., 31 luglio 2008 , n. 20749).E’, infine, stato chiarito che spetta al g.o. conoscere della domanda avente ad oggetto il rilascio dell'immobile e l'indennità sostitutiva dei canoni non percepiti per il periodo di detenzione del bene, in quanto tale controversia non investe i vizi dell'atto amministrativo, ma riguarda l'esistenza del diritto (soggettivo) del privato di detenere il bene demaniale (Cassazione civile , sez. un., 19 maggio 2008 , n. 12638).Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che sia la domanda relativa alla liquidazione di canoni e indennità, sia quella connessa attinente alla disponibilità dei beni, fondata anche sulla proprietà degli stessi, ricondotta dal Tar in capo alla S.A.B. s.r.l., costituiscono questioni appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario.»
Sintesi: Scaduta la concessione di area demaniale comunale e persistendo l'utilizzazione del bene da parte del concessionario, rientra nella giurisdizione ordinaria la domanda di restituzione, essendo la stessa fondata sul diritto di proprietà, e non sul rapporto di concessione, ormai scaduto.
Estratto: «Analoga conclusione deve essere presa anche per le domande connesse, proposte dalla S.A.B. s.r.l., in quanto con le stesse sono state proposte questioni in alcun modo collegate con atti di esercizio del potere inerenti il rapporto concessorio, ma questioni relative alla proprietà o al possesso dei menzionati beni.
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 nessun dubbio vi può essere sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Sintesi: Se la controversia concernente un rapporto di concessione non riguarda l’esistenza, l’efficacia, la portata o lo svolgimento del rapporto, ma investe l’an, il quomodo o il quantum debeatur, la controversia è devoluta alla giurisdizione del G.O., anche quando si faccia questione di riduzione, sospensione o non debenza del pagamento per cessazione o limitazione dell’uso del bene demaniale.
Sintesi: Con riferimento alle controversie in tema di concessioni, è devoluta alla cognizione del G.A. ogni controversia che, pur coinvolgendo il pagamento dei canoni o altri corrispettivi, è comunque subordinata all’esame dei poteri dell’amministrazione inerenti al rapporto pubblicistico, questi ultimi intesi con riferimento alla conformazione della concessione stessa, per quanto attiene agli obblighi del concessionario.
Estratto: «Preliminarmente il Collegio deve valutare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune.A tale riguardo l’amministrazione resistente rileva che la controversia, avente per oggetto la contestazione circa i criteri di calcolo dei canoni demaniali, afferendo a posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, così come stabilito dal secondo comma dell’art. 5 della legge n. 1034/71.Il Collegio ritiene che l’eccezione sia fondata e che pertanto, nella fattispecie, difetti la giurisdizione del giudice amministrativo. Dispone l’art. 5 della legge n. 1034/71 che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie circa la durata del rapporto di concessione, la stessa esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione, mentre spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti le indennità, i canoni e gli altri corrispettivi.Sussiste quindi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni demaniali, ma resta ferma – per espressa previsione normativa – la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie aventi natura strettamente patrimoniale, in quanto riguardanti i canoni, le indennità e gli altri corrispettivi.In base a tale criterio di ripartizione della giurisdizione indicato dal legislatore, se la controversia non riguarda l’esistenza, l’efficacia, la portata o lo svolgimento del rapporto di concessione, ma investe l’an, il quomodo o il quantum debeatur, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.Detta giurisdizione non viene meno quando si faccia questione di riduzione, sospensione o non debenza del pagamento per cessazione o limitazione dell’uso del bene demaniale, atteso che in tal caso la domanda è principalmente e sostanzialmente diretta a tutelare il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dei casi previsti dalla legge.In buona sostanza, nel caso si tratti di una controversia relativa ad un singolo rapporto, nella quale sia contestata la debenza di un determinato canone, si tratta di controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo a pagare la misura di legge e non più del dovuto, per cui permane (“Resta salva…”) la giurisdizione del giudice ordinario.Sebbene, quindi, venga affermata in via generale la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni (il che comporta la devoluzione di tutte le controversie in materia, sia che attengano a posizioni di diritto soggettivo che di interesse legittimo), è la norma stessa che deroga a tale principio generale per devolvere al giudice ordinario la sola materia attinente i canoni, le indennità ed altri corrispettivi.Resta quindi nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo ogni controversia che, pur coinvolgendo il pagamento dei canoni o altri corrispettivi, è comunque subordinata all’esame dei poteri dell’amministrazione inerenti al rapporto pubblicistico, questi ultimi intesi con riferimento alla conformazione della concessione stessa, per quanto attiene agli obblighi del concessionario.Quando invece la controversia è limitata al canone dovuto ed alla sua misura e quindi all’aspetto puramente patrimoniale della corrispettivo, allora si applica l’espressa previsione che devolve la competenza all’autorità giudiziaria ordinaria.In tale ipotesi quindi si tratta di controversie nelle quali si contrappongono le opposte posizioni delle parti in termini di “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato all’amministrazione a tutela di interessi generali; ipotesi diversa si ha invece nel caso in cui si controverte in ordine all’azione autoritativa esercitata dall’amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, nel qual caso il conflitto si identifica nel binomio “potere-interesse” e come tale viene attratto nella sfera della giurisdizione del giudice amministrativo.Sulla scorta di tali principi, atteso che nel caso in esame la controversia attiene alla corretta determinazione dell’ammontare del canone dovuto dalla società ricorrente, in ragione del periodo di effettiva durata dell’occupazione dei beni demaniali ottenuti in concessione, risultando escluso l’esercizio di poteri di natura autoritativa, ma essendo messo in discussione il quantum debeatur in ragione delle modalità dell’uso dei beni stessi, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.Per le ragioni sin qui svolte, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.»
Sintesi: Condizione imprescindibile per la legittimità costituzionale della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, anche in materia di pubblici servizi, è il collegamento della pretesa con l’esercizio del potere autoritativo pur se illegittimamente esercitato.
Sintesi: In tema di riparto di giurisdizione nella materia delle concessioni di pubblici servizi, devono ritenersi oramai escluse dalla giurisdizione del G.A. tutte le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ossia quelle nelle quali non venga in rilievo il potere della p.a. a tutela di interessi generali ovvero la verifica dell'esercizio di poteri discrezionali di cui la p.a. gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi.
Estratto: «La giurisdizione pur esclusiva del G.A. prevista dall’art 33 Dlgs.80/98 in materia di pubblici servizi è stata come noto interamente riscritta dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n.204 del 6 luglio 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero comma 2° nonché del comma 1°, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché». Secondo la Consulta, condizione imprescindibile per la legittimità costituzionale della giurisdizione esclusiva del G.A, anche in materia di pubblici servizi, è il collegamento della pretesa con l’esercizio del potere autoritativo pur se illegittimamente esercitato.Alla luce della sentenza n. 204/2004 Corte cost, in tema di riparto di giurisdizione nella materia delle concessioni di pubblici servizi, devono ritenersi oramai escluse dalla giurisdizione del G.A. tutte le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ossia quelle nelle quali non venga in rilievo il potere della p.a. a tutela di interessi generali ovvero la verifica dell'esercizio di poteri discrezionali di cui la p.a. gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi (ex multis Cassazione civile , sez. un., 18 novembre 2008, n. 27333, Consiglio Stato , sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3226, TAR Campania Napoli sez I 9 giugno 2008 sent. n. 5518).»
Sintesi: Poiché le convenzioni stipulate ai sensi della normativa sull'edilizia economica e popolare, hanno natura di contratti di diritto pubblico che, accessivi alle determinazioni autoritative della P.A., danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative complesse, le controversie che abbiano ad oggetto principale l'accertamento sulla legittimità della determinazione del contenuto della convenzione, necessariamente rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dacchè rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti il mero pagamento dei corrispettivi e, quindi, queste ultime attraggono nella detta giurisdizione.
Sintesi: La deroga alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa prevista dall'art. 5, comma 2, l. 1034/71 è limitata alle controversie nelle quali si discuta dell'effettiva attuale sussistenza o persistenza del diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e del dovere d'eseguirlo, che non comportano alcuna indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dalla P.A. nel momento della sua costituzione o nel corso del suo svolgimento.
Sintesi: L'attribuzione all'A.G.O. delle controversie relative al mero pagamento di indennità, canoni od altri corrispettivi, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. 1034/71, in tanto sussiste in quanto le stesse non comportino necessariamente una indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dall'ente concedente nel corso del suo svolgimento.
Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale, senza che sia posto in questione il rapporto di concessione, si discuta del pagamento del corrispettivo da parte del concessionario.
Estratto: «Poichè, dunque, per quanto evidenziato, le convenzioni de quibus, stipulate ai sensi della normativa sull'edilizia economica e popolare, hanno natura di contratti di diritto pubblico che, accessivi alle determinazioni autoritative della P.A., danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative complesse, le controversie che abbiano ad oggetto principale l'accertamento sulla legittimità della determinazione del contenuto della convenzione - quale previamente deliberato dalla P,A. contestualmente alla concessione o coordinatamente ad essa e nella convenzione medesima trasfuso, ivi compreso il quantum della controprestazione pecuniaria richiesta al privato concessionario - necessariamente rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dacchè rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti il mero pagamento dei corrispettivi - o, come nella specie, la ripetizione di esso - e, quindi, queste ultime attraggono nella detta giurisdizione.Sin dall'entrata in vigore della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 1, e art. 7, commi 2 e 3, infatti, sono state attribuite alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali Amministrativi Regionali le controversie relative a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici, e, sebbene l'art. 5, comma 2, faccia salva - oltre alla giurisdizione dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle materie di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 140 - 144, - la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria "per tutte le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi", devesi considerare come tale deroga alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa sia limitata alle controversie relative al mero pagamento delle somme dovute in ragione dei titoli indicati, id est alle controversie nelle quali si discuta dell'effettiva attuale sussistenza o persistenza del diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e del dovere d'eseguirlo, che non comportano alcuna indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dalla P.A. nel momento della sua costituzione o nel corso del suo svolgimento, non anche a quelle nelle quali si discuta della determinazione del contenuto dell'obbligazione stessa, qual è anche la determinazione della somma da corrispondere, dacchè, in subiecta materia, l'attribuzione delle controversie alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in tanto sussiste, appunto, solo se ed in quanto le stesse non comportino necessariamente indagine siffatta che, come si è sopra evidenziato, assume carattere di pregiudizialità rispetto all'altra ed assorbe nella giurisdizione amministrativa l'intera controversia.Nei termini sopra riportati queste SS.UU. si sono pronunziate in numerose occasioni, non tanto con la sentenza 17.1.05 n. 732, cui si è espressamente conformato il giudice a quo, quanto piuttosto, più specificamente in relazione alla materia in esame, con le sentenze 4.12.91 n. 13072, 10.5.01 n. 190, 6.5.03 n. 6856, 27.6.05 n. 13 712, dalla quale ultima giustamente si evidenzia, altresì, come le parti private del rapporto si trovino nella posizione di concessionari di beni pubblici, soggetti ai poteri autoritativi dell'ente fino a quando non sia realizzata la finalità pubblicistica cui la cessione dell'area è diretta (cfr. anche T.A.R. Lombardia n. 611 del 20.10.94); specificando, altresì, che neppure osta all'attribuzione di una siffatta controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo la congiunta proposizione di una richiesta di condanna della P.A. al risarcimento dei danni, trattandosi di questione attinente non all'ambito della giurisdizione ma solo all'estensione dei poteri del giudice amministrativo (Cass. SS.UU. 17.1.05 n. 732, Corte Cost. n. 204 del 2004), o la prospettazione della domanda, come nella specie, quale ripetizione d'indebito a posteriori rispetto all'impugnazioni diretta del provvedimento amministrativo (Cass.SS.UU. 16.10.89 n. 4144, 11.5.84 n. 2885, 21.6.84 n. 36 e precedenti ivi).Come le stesse SS.UU. hanno, poi, ripetutamente evidenziato, del tutto diverse sono le ipotesi nelle quali si controverta non della manifestazione autoritativa di volontà della P.A. in ordine all'entità della controprestazione pecuniaria richiesta al privato od ai criteri per determinarla, l'una o gli altri trasfusi nella convenzione, ma della concreta quantificazione della somma in sede d'applicazione dei detti criteri o dell'effettiva debenza di essa, ipotesi rimesse alla cognizione del giudice ordinario in quanto non implicano indagine alcuna, se non incidentale, sulla complessa fase pubblicistica del rapporto, la cognizione in ordine agli atti della quale è, per contro, rimessa al giudice amministrativo (e pluribus, da ultimo, Cass. SS.UU. 20.3.08 n. 7448, 27.3.08 n. 7946, 19.5.08 n. 12640, 8.10.08 n. 24785).»
Sintesi: Laddove il petitum sostanziale investa direttamente il rapporto di concessione, è corretto il riconoscimento della potestas iudicandi in favore del giudice amministrativo.
Estratto: «In definitiva, nella vicenda processuale della quale trattasi, poiché il petitum sostanziale investe proprio il rapporto di concessione - in esso sostanziandosi la causa petendi perché la domanda proposta dal P. è intesa ad ottenere un accertamento negativo in ordine alla legittimità della deliberazione con la quale il Comune ha determinato il contenuto dell'accordo accessivo alla concessione ed, in particolare, il diritto oggetto di trasferimento ed il corrispondente corrispettivo - è del tutto corretto, come sopra meglio precisate ed integrate le ragioni del decidere, il riconoscimento della potestas iudicandi in favore del giudice amministrativo effettuato dal giudice a quo nell'impugnata sentenza che va, pertanto, confermato.»
Estratto: «Con il primo mezzo la difesa propone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L'eccezione è infondata. La complessa fattispecie procedimentale e negoziale cui hanno dato corso il comune di Piedimonte Matese e l’associazione sportiva ricorrente ha la sostanza e la forma di una concessione amministrativa come tale disciplinata, in punto di giurisdizione, dall'art. 5, l. n. 1034 del 1971 (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 10 settembre 2004, n. 18257; 2 aprile 1996, n. 3035). In particolare il comune resistente, senza versare alcun compenso, ha inteso affidare a terzi la gestione del centro sportivo comunale. I costi sostenuti dal gestore del centro sportivo sono a carico dell'affidatario il quale potrà contare sui proventi derivanti dall'esercizio commerciale (bar) presente nell'impianto di che trattasi. Ciò posto, non sembra potersi revocare in dubbio che la fattispecie in esame rientri nell'istituto della concessione in quanto: - una parte del rapporto è rappresentato da un ente pubblico che è titolare del bene e responsabile in via diretta del servizio da affidare in gestione; - l'alea relativa alla gestione viene trasferita al concessionario che si assume il "rischio economico" nel senso che la sua remunerazione dipende strettamente dai proventi che potrà trarre dall'utilizzo del bene.Dubbi sussistono sul fatto se il caso in esame possa essere inquadrato nella concessione di pubblico servizio ovvero nella concessione di bene pubblico (di proprietà di un ente locale). Il Collegio è dell'avviso che la fattispecie sia inquadrabile nella concessione di pubblico servizio posto che, sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un'attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale (come nel caso in esame avente ad oggetto la gestione di impianti sportivi comunali - cfr., in termini generali, Cons St., sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6325 e Cons. St., sez. VI, n. 1514/2001).Ogni eventuale dubbio sulla competenza del giudice amministrativo a dirimere la presente controversia va fugato ove si abbia riguardo al fatto che l'azione proposta dal concessionario è diretta ad ottenere la continuazione del rapporto previa interpretazione degli atti che costituiscono la fonte dello stesso rapporto (cfr Cass. Civ, Sez. Unite, 14 ottobre 1998 n. 10155) e previa una decisione d'annullamento. Invero, la controversia in esame verte sull'inadempimento da parte del privato di clausole della convenzione e di disposizioni (sostanzialmente identiche) contenute nei provvedimenti autoritativi con cui fu istituita la concessione.La sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale ha ricondotto nell'alveo della giurisdizione ordinaria le controversie "concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi" (art. 5 co. 2, l. n. 1034 del 1971), qualora non si faccia questione della legittimità degli atti autoritativi che li regolano ma della loro quantificazione e qualora la posizione fatta valere sia di diritto soggettivo. La Corte ha, invece, fatto salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui "ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"(art. 5, co. 1, l. n. 1034 del 1971) anche quando i giudizi non attengono direttamente ai provvedimenti a monte della concessione ma alla convenzione ed al rapporto bilaterale, in ordine al quale l'Amministrazione interviene munita d'autorità e non in posizione paritetica (C.d.S., sez. V, 08 luglio 2008, n. 3395). In conclusione deve ritenersi che l'articolo 33, 1° c., d. lgs. n. 80/1998 (nel testo introdotto dall'art. 7 L. n. 205/2000), come riscritto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, preveda la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie in materia di concessioni di pubblici servizi con esclusione delle sole vertenze "...concernenti indennità, canoni, ed altri corrispettivi...", come si evince dalla anche dalla lettura del dispositivo della sentenza.»
Sintesi: Rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia in cui il privato intenda ottenere la prosecuzione del rapporto concessorio previa decisione d'annullamento del provvedimento con cui la P.A. revoca la concessione.
Sintesi: La giurisdizione del G.A. ai sensi dell'art. 5 legge 1034/1971 riguarda tutte le controversie attinenti a concessioni di beni (o servizi) pubblici, ancorché non originate da provvedimenti della P.A., e quindi anche le controversie in cui l'amministrazione concedente o il concessionario deducano la responsabilità della controparte per allegate violazioni degli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio.
Estratto: «2. Sulla giurisdizione di questo TAR è solo il caso di richiamare Cass. Civ., sez. un., 9 maggio 2002, n. 6687: “È, inoltre, principio ugualmente consolidato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 riguarda tutte le controversie attinenti a concessioni di beni (o servizi) pubblici, ancorché non originate da provvedimenti della P.A., e quindi anche le controversie in cui l'amministrazione concedente o il concessionario deducano la responsabilità della controparte per allegate violazioni degli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio (S.U. n. 50/1999; n. 1618/1997; n. 11219/1997; n. 1061/1996; n. 1161/1989). D'altra parte, la controversia, come dianzi riferito, attiene non già a canoni o corrispettivi - con conseguente insorgenza del momento di collegamento di cui al comma 2 del citato art. 5 ai fini dell'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario - ma alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno, ossia questioni che coinvolgono l'esistenza stessa del rapporto concessorio e l'identificazione delle situazioni giuridiche che da esso scaturiscono, onde la previsione della giurisdizione esclusiva, posta dal detto art. 5 al comma 1, rimane ineludibile”.»
Sintesi: La giurisdizione del G.O. sulle controversie in tema di canoni, indennità e altri corrispettivi relativi alle concessioni di beni demaniali sussiste soltanto se dette controversie hanno natura meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di interessi generali.
Sintesi: La controversie in tema di canoni, indennità e altri corrispettivi relativi a concessioni demaniali rientrano nella giurisdizione del G.A. ove sia coinvolta la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio sottostante, oppure quando abbia ad oggetto l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’an che sul quantum).
Sintesi: Se la determinazione della misura del canone non consegue all’applicazione di criteri predeterminati, ma presuppone la corretta qualificazione del rapporto concessorio, viene in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale della P.A., e si verte in tema di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del G.A..
Estratto: «1. Si affronta preliminarmente la questione di giurisdizione.Ora, ai sensi dell'art. 5 della Legge TAR, sulle concessioni di beni demaniali vi è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie in tema di canoni, indennità e altri corrispettivi.Nell’esegesi di quest’ultima previsione, la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è orientata nel senso che le controversie riservate alla competenza dell’AGO sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cassazione civile , sez. un., 23 ottobre 2006 , n. 22661).Anche questo Tribunale amministrativo ha avuto modo di osservare, in passato (T.A.R. Puglia Lecce, 19 ottobre 1987, n. 945), che, in materia di concessioni dei beni demaniali, allorché non sia in discussione né l’an né il quantum debeatur bensì la legittimità del procedimento seguito dall'amministrazione per la loro determinazione, la causa petendi riguarda la lesione di un interesse legittimo (e non quella di un diritto soggettivo) e la controversia appartiene al giudice amministrativo. Pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario non riguarda “tutte” le controversie in materia di indennità, canoni e altri corrispettivi (non è, altrimenti detto, una giurisdizione “piena”) ma solo quelle relative a diritti soggettivi, restando riservate al giudice ordinario quelle che, implicando l’esercizio di poteri discrezionali della p.a., attengono a interessi legittimi.Se, dunque, la determinazione della misura del canone non consegue all’applicazione di criteri predeterminati, ma presuppone la corretta qualificazione del rapporto concessorio, viene in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale della p.a., e si verte in tema di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del g.a. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4090)È quanto si verifica nel caso di specie.Infatti, la determinazione dei canoni e la richiesta di conguaglio sono state l’effetto diretto di una questione di corretta qualificazione del rapporto concessorio: l’amministrazione, da un lato ha qualificato la concessione come attinente ad attività turistico - ricreativa, e dall’altro lato ha ritenuto le opere realizzate sull’area demaniale quali pertinenze (demaniali) in virtù dell’effetto devolutivo (in favore della PA) scattato a seguito di precedenti rinnovi della concessione: e ciò in ragione della natura non amovibile – benché realizzata mediante materiali di facile e pronta rimozione – della struttura medesima. Consequenziale è stata dunque la rideterminazione dei canoni.L’eccezione di giurisdizione deve dunque essere respinta.»
Sintesi: Le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra p.a. concedente e concessionario del bene, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla p.a. per la tutela di interessi generali.
Sintesi: Qualora, in materia di concessioni amministrative, la controversia coinvolga la verifica di come l’amministrazione ha esercitato i suoi poteri autoritativi incidendo sul rapporto concessorio, il conflitto tra p.a. e concessionario si configura secondo il binomio potere-interesse, e viene pertanto attratto nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
Estratto: «Ritenuto: - che secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 411/2007), “le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra p.a. concedente e concessionario del bene, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla p.a. per la tutela di interessi generali”. Qualora, invece, la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica di come l’amministrazione ha esercitato i suoi poteri autoritativi incidendo sul rapporto concessorio, il conflitto tra p.a. e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene attratto nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo;- che, in applicazione di tali principi, nel caso di specie deve essere affermata la giurisdizione amministrativa, in quanto oggetto del giudizio è la delibera con la quale il Comune di Bocenago, nell’esercizio di un potere autoritativo, ha riderminato il quantum del canone da pagare.»