Sintesi: Il codice del processo amministrativo all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Sintesi: Il codice del processo amministrativo all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Sintesi: Il codice del processo amministrativo all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «Tali principi sono stati peraltro codificati in termini di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f) del Codice del processo amministrativo (allegato 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) nell’ipotesi di comportamento dell’Amministrazione riconducibile all’esercizio del pubblico potere...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: L’art. 133 comma 1, lett. g) c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi ed i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere della p.a. in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Estratto: «1.10. I rapporti tra usucapione ed espropriazione sono rilevanti anche con riferimento alla giurisdizione.L’art. 133 comma 1, lett. g) c.p.a. devolve, come noto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi ed i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere della p.a. in materia di espropriazione per pubblica utilità.Il G.A., inoltre, ex art. 8 c.p.a. può conoscere, seppur solo in via incidentale e senza efficacia di giudicato “tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”; pertanto, ai sensi dell’art. 8 sunnominato, il giudice amministrativo ha il potere di pronunciarsi, incidenter tantum, soltanto su questioni pregiudiziali, ancorché veicolate in via di eccezione, attinenti a diritti (con esclusione, in ogni caso, dell’incidente di falso e delle questioni sullo stato e capacità delle persone), ai circoscritti fini della soluzione della vertenza ad esso demandata in via principale.»
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «Tali principi sono stati peraltro codificati in termini di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f) del Codice del processo amministrativo (allegato 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) nell’ipotesi di comportamento dell’Amministrazione riconducibile all’esercizio del pubblico potere...
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «Tali principi sono stati peraltro codificati in termini di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f) del Codice del processo amministrativo (allegato 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) nell’ipotesi di comportamento dell’Amministrazione riconducibile all’esercizio del pubblico potere...
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: L’art. 133 comma 1, lett. g) c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi ed i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere della p.a. in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Estratto: «2. I rapporti tra usucapione ed espropriazione sono rilevanti anche con riferimento alla giurisdizione.L’art. 133 comma 1, lett. g) c.p.a. devolve, come noto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi ed i comportamenti...
[...omissis...]
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «Tali principi sono stati peraltro codificati in termini di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f) del Codice del processo amministrativo (allegato 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) nell’ipotesi di comportamento dell’Amministrazione riconducibile all’esercizio del pubblico potere...
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «Tali principi sono stati peraltro codificati in termini di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f) del Codice del processo amministrativo (allegato 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) nell’ipotesi di comportamento dell’Amministrazione riconducibile all’esercizio del pubblico potere...
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «Tali principi sono stati peraltro codificati in termini di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f) del Codice del processo amministrativo (allegato 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) nell’ipotesi di comportamento dell’Amministrazione riconducibile all’esercizio del pubblico potere...
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: In forza del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 133 comma 1 lett. “g” del c.p.a., sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie riguardanti “i comportamenti” delle pubbliche amministrazioni riconducibili “anche mediatamente” all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità, con la sola esclusione di quelle relative alla determinazione e corresponsione delle indennità d’esproprio.
Estratto: «2) Preliminarmente, il Collegio, facendosene carico d’ufficio, ribadisce la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale nella controversia in esame.In forza del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 133 comma 1 lett. “g” del c.p.a. sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie riguardanti “i comportamenti” delle pubbliche amministrazioni riconducibili “anche mediatamente” all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità, con la sola esclusione di quelle relative alla determinazione e corresponsione delle indennità d’esproprio.Nel caso in esame, l’occupazione della parte di superficie di terreno maggiore di quella assistita dal decreto d’occupazione d’urgenza è avvenuto nell’ambito della procedura ablativa iniziata con la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica adottata il 19 marzo 2002 con la deliberazione n. 69 della G.M.; e, dunque, stante l’esercitato potere di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, in tale ambito va ricondotta la controversia in esame, indicandosi al riguardo anche il recente orientamento del Giudice della giurisdizione (Cass. – Sez. Un. 5/5/2011 n. 9844) che nell’ambito espropriativo riconduce, in via mediata, il “comportamento” della P.A. d’ingerenza nella proprietà privata e di utilizzazione di questa senza il precipuo titolo (d’esecuzione conseguente alla declaratoria di p.u.) d’appropriazione, sussistendo, invece, la giurisdizione del G.O. nelle diverse ipotesi di “comportamenti” posti in essere “in via di mero fatto”.»
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «Tali principi sono stati peraltro codificati in termini di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f) del Codice del processo amministrativo (allegato 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) nell’ipotesi di comportamento dell’Amministrazione riconducibile all’esercizio del pubblico potere...
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett.g), ha espressamente contemplato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «3.2 Ritenuta dunque la giurisdizione sulla domanda di reintegra nel possesso proposta da parte ricorrente, resta da stabilire se le forme di tutela siano quelle previste dall’art 703 c.p.c., che rinvia agli art. 669 bis e ss. c.p.c., oppure quelle proprie del processo amministrativo. Ritiene il Collegio di seguire la seconda impostazione, poiché, come ha rilevato la Corte Costituzionale – investita di una questione di legittimità con riferimento all’inesistenza di un tutela cautelare ante causam avanti al g.a. – l’applicazione di istituti processual-civilistici non è giustificabile qualora le esigenze ad essi sottese vengano effettivamente tutelate da istituti propri del processo amministrativo (idem T.A.R. Umbria, 4.9.2002, n. 652). Nel caso in esame l’esigenza di tutela immediata, soddisfatta dagli artt. 703-669 bis e ss. c.p.c., è efficacemente garantita mediante il procedimento di cui all’art 23-bis della Legge n.1034/1971 (ora art.119 del Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo), di cui sussistono tutti i presupposti applicativi (essendo, in particolare, la controversia oggetto del presente giudizio contemplata dalla lettera b) del medesimo articolo).Tali principi sono stati peraltro codificati nel Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, che, all’art.133, lett.g), ha espressamente contemplato in siffatte controversie la giurisdizione esclusiva di questo giudice, ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le ipotesi di determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.»
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett.g), ha espressamente contemplato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «2.2 Ritenuta dunque la giurisdizione sulla domanda di reintegra nel possesso proposta da parte ricorrente, resta da stabilire se le forme di tutela siano quelle previste dall’art. 703 c.p.c. che rinvia agli artt. 669 bis e ss. c.p.c., oppure quelle proprie del processo amministrativo. Ritiene il Collegio di seguire la seconda impostazione, poiché, come ha rilevato la Corte Costituzionale - investita di una questione di legittimità con riferimento all’inesistenza di una tutela cautelare ante causam aventi al g.a. - l’applicazione di istituti processual-civilistici non è giustificabile qualora le esigenze ad essi sottese vengano effettivamente tutelate da istituti propri del processo amministrativo (idem T.A.R. Umbria 4.9.2002, n. 652).Nel caso in esame l’urgenza di tutela immediata, soddisfatta dagli artt. 703-669 bis e ss. c.p.c. efficacemente garantita mediante il procedimento di cui all’art. 23-bis della Legge n. 1034/1971 (ora art. 119 del Decr. Legisl. 2.7.2010, n. 104 di riordino del processo amministrativo), di cui sussistono tutti i presupposti applicativi (essendo, in particolare, la controversia oggetto del presente giudizio contemplata dalla lettera b) del medesimo articolo).Tali principi sono stati peraltro codificati nel Decr. Legisl. 2.7.2010, n. 104 di riordino che, all’art. 133, lett. g), ha espressamente contemplato in siffatte controversie la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario per le ipotesi di determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atto di natura espropriativa o ablativa.»
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett.g), ha espressamente contemplato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «2.2 Ritenuta dunque la giurisdizione sulla domanda di reintegra nel possesso proposta da parte ricorrente, resta da stabilire se le forme di tutela siano quelle previste dall’art 703 c.p.c., che rinvia agli art. 669 bis e ss. c.p.c., oppure quelle proprie del processo amministrativo.
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: In ragione della lett.g) comma 1 art.133 del Cod. Proc. Amm., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Estratto: «1.2-Deve altresì ribadirsi la sussistenza della giurisdizione di questo decidente in ordine ai fatti di causa e alla domanda ivi spiegata, in adesione a quanto per altro già deciso sulla specifica pretesa già avanzata dagli originali ricorrenti innanzi il Tribunale Civile di Palermo, giusta sentenza n.2703/99 del 18/6/99 del Giudice unico del Tribunale civile di Palermo: giudizio nel quale lo stesso comune di Palermo aveva chiesto in via riconvenzionale che, in caso di accoglimento delle domande attoree, fosse dichiarato che l’immobile occupato era divenuto di proprietà del medesimo Ente (domanda che il G.O. non ha potuto esaminare, stante la pronuncia sul difetto di giurisdizione). Ed invero, in conformità con gli insegnamenti della stessa Corte Costituzionale discendenti dalla sent.191/2006, va affermata la giurisdizione di questo giudice nel caso di specie in cui si fa questione di una pretesa risarcitoria connessa ad una occupazione del bene, già legittima (poiché sorretta da idonea dichiarazione di pubblica utilità, circostanza non contestata) che è poi tuttavia divenuta illecita per mancata emanazione nei termini di legge di un decreto definitivo di esproprio. Detto “comportamento” illecito della P.A. è senz’altro riconducibile (mediatamente) alla titolarità e all’esercizio di poteri autoritativi tipici in materia espropriativa (cfr. Cons. Stato, ad. pl., 22 ottobre 2007, n. 12; C.G.A., 25 maggio 2009, n. 486). Tale arresto giurisprudenziale trova oggi riscontro anche sul piano normativo in ragione della lett.g) comma 1 art.133 del Cod. Proc. Amm. ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.»
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett.g), ha espressamente contemplato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «4.2 Ritenuta dunque la giurisdizione sulla domanda di reintegra nel possesso proposta da parte ricorrente, resta da stabilire se le forme di tutela siano quelle previste dall’art 703 c.p.c., che rinvia agli art. 669 bis e ss. c.p.c., oppure quelle proprie del processo amministrativo. Ritiene il Collegio di seguire la seconda impostazione, poiché, come ha rilevato la Corte Costituzionale – investita di una questione di legittimità con riferimento all’inesistenza di un tutela cautelare ante causam avanti al g.a. – l’applicazione di istituti processual-civilistici non è giustificabile qualora le esigenze ad essi sottese vengano effettivamente tutelate da istituti propri del processo amministrativo (idem T.A.R. Umbria, 4.9.2002, n. 652). Nel caso in esame l’esigenza di tutela immediata, soddisfatta dagli artt. 703-669 bis e ss. c.p.c., è efficacemente garantita mediante il procedimento di cui all’art 23-bis della Legge n.1034/1971 (ora art.119 del Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo), di cui sussistono tutti i presupposti applicativi (essendo, in particolare, la controversia oggetto del presente giudizio contemplata dalla lettera b) del medesimo articolo).Tali principi sono stati peraltro codificati nel Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, che, all’art.133, lett.g), ha espressamente contemplato in siffatte controversie la giurisdizione esclusiva di questo giudice, ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le ipotesi di determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.»
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all'art.133, lett.g), ha espressamente contemplato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «2.2 Ritenuta dunque la giurisdizione sulla domanda di reintegra nel possesso proposta da parte ricorrente, resta da stabilire se le forme di tutela siano quelle previste dall’art 703 c.p.c., che rinvia agli art. 669 bis e ss. c.p.c., oppure quelle proprie del processo amministrativo.
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Vanno escluse dall’ampia giurisdizione esclusiva del G.A. in materia espropriativa ivi comprese le connesse questioni risarcitorie - oggi contenuta nell’art 133 c.1 lett g) del vigente Codice del processo amministrativo, riproduttivo dell’abrogato art 53 d.p.r. 327/2001 - le occupazioni non riconducibili nemmeno mediatamente all’esercizio di potere autoritativo, consistenti in condotte materiali (c.d. “vie di fatto”) ovvero non precedute a monte dall’approvazione di dichiarazione di pubblica utilità ancorché illegittima e annullata dal G.A., oltre a tutte le questioni indennitarie.
Estratto: «Va dichiarato d’ufficio il difetto di giurisdizione in favore del G.O.Pregiudizialmente, trattandosi di irreversibile trasformazione del fondo intervenuta in periodo antecedente l’entrata in vigore dell’art 34 d.lgs 80/98, va premesso che la giurisdizione deve individuarsi con riferimento al momento di proposizione della domanda giudiziale...
[...omissis...]
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all’art.133, lett.g), ha espressamente contemplato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione...
[...omissis...]
Sintesi: Il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, all’art.133, lett.g), ha espressamente contemplato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193), con irrilevanza della questione della cd. pregiudizialità amministrativa, che invero non viene in rilievo quando non si contesta la legittimità illo tempore della disposta occupazione, ma se ne contesta la sopravvenuta abusività.2.1 Da canto suo la giurisprudenza della Cassazione (es. SS.UU., 6.5.2003, n. 6853) ha individuato i caratteri nella cosiddetta occupazione appropriativa : a) nella trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, che determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) nel fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, che ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e quindi legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima; c) nell'acquisto a favore della P.A.. che si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica, e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della P.A. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza “ab inizio” della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della P.A. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale); d) nella circostanza che il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), la cui decorrenza è ancorata alla data di scadenza dell'occupazione legittima se l'opera pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilità).In altri termini si tratta di accertare se il caso di specie è sussumibile nell'ipotesi di "occupazione usurpativa pura" (che, secondo le ricostruzioni giurisprudenziali, si ha nel momento in cui la dichiarazione di pubblica utilità non sia mai stata adottata) con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (sul presupposto che il comportamento di occupazione dell'area privata non è sorretto da alcun potere pubblicistico), ovvero debba essere ricondotto nelle fattispecie della c.d."occupazione usurpativa spuria" (ovvero quando l'Amministrazione ha adottato una dichiarazione di pubblica utilità illegittima, poi annullata in via di autotutela o giurisdizionale) ovvero, come quella in esame, "dell'occupazione appropriativa", che la stessa giurisprudenza ormai attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo con argomentazioni che il Collegio ritiene di condividere anche in applicazione del principio di (derivazione comunitaria di) effettività della tutela giurisdizionale.2.2 Tuttavia tale ricostruzione giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa (e usurpativa) è del tutto incompatibile con la disciplina normativa introdotta dal D.Lg.vo n. 327/2001 ed entrata in vigore il 30 giugno 2003. Quest’ultimo contiene, infatti, un capo VII, intitolato alle “Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio”, nel quale rientra soltanto l’art. 43, la cui rubrica è “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”.L’incompatibilità tra le attuali previsioni di legge e la ricostruzione “pretoria” del fenomeno occupazione appropriativa e usurpativa è evidente, se solo si considera che la disposizione sopra riportata subordina all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di proprietà dei beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di modificazione avvenuta in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.2.3 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi. Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio e – in caso positivo – sarebbe pur sempre applicabile l’art. 43 del DPR n.327/2001 che consente di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto.Sussiste dunque la giurisdizione amministrativa quando il danno al diritto di proprietà viene inferto da un comportamento (non già "mero", bensì "amministrativo") dell'Autorità che, pur avendo avviato un complesso procedimento ablatorio volto alla realizzazione di un'opera pubblica, e pur avendo tale opera realizzata, ha poi omesso di completare la serie procedimentale lasciando decorrere il termine di legittimità della disposta occupazione d'urgenza.2.4 Ritenuta dunque la giurisdizione sulla domanda di reintegra nel possesso proposta da parte ricorrente, resta da stabilire se le forme di tutela siano quelle previste dall’art 703 c.p.c., che rinvia agli art. 669 bis e ss. c.p.c., oppure quelle proprie del processo amministrativo. Ritiene il Collegio di seguire la seconda impostazione, poiché, come ha rilevato la Corte Costituzionale – investita di una questione di legittimità con riferimento all’inesistenza di un tutela cautelare ante causam avanti al g.a. – l’applicazione di istituti processual-civilistici non è giustificabile qualora le esigenze ad essi sottese vengano effettivamente tutelate da istituti propri del processo amministrativo (idem T.A.R. Umbria, 4.9.2002, n. 652). Nel caso in esame l’esigenza di tutela immediata, soddisfatta dagli artt. 703-669 bis e ss. c.p.c., è efficacemente garantita mediante il procedimento di cui all’art 23-bis della Legge n.1034/1971 (ora art.119 del Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo), di cui sussistono tutti i presupposti applicativi (essendo, in particolare, la controversia oggetto del presente giudizio contemplata dalla lettera b) del medesimo articolo).Tali principi sono stati peraltro codificati nel Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, che, all’art.133, lett.g), ha espressamente contemplato in siffatte controversie la giurisdizione esclusiva di questo giudice, ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le ipotesi di determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.»