Indennità di occupazione e di espropriazione: giurisdizione e competenza

Estratto: «Il Giudice di prima istanza correttamente ha evidenziato che la sentenza della Corte Costituzionale invocata dai ricorrenti (n. 348 del 2007) riguarda soltanto le ree edificabili, mentre nella specie si tratta di aree ed immobili già ricompresi in zona vincolata (fascia di 30 metri di profondità calcolati dal binario), siccome rientranti nel c.d. “rispetto ferroviario”, e, dunque, già conformati nella loro condizione giuridica, come inedificabili, secondo la previsione dell’art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980.Inoltre, è anche da condividere che ogni eventuale questione inerente la determinazione della giusta indennità di esproprio non ha alcuna incidenza sulla validità dei provvedimenti ablatori ed é di competenza di altra Autorità giurisdizionale.»

Sintesi: Circa la determinazione dell’indennità ablativa, il DPR n. 327/2001 (artt. 53 e 54) riserva ogni cognizione al G.O.

Estratto: «Per quel che concerne la variante in itinere, mancando la definitività della stessa, non é possibile lamentare una lesione attuale immediata e diretta, di qui la inammissibilità dell’impugnativa; circa la determinazione dell’indennità ablativa, il DPR n. 327/2001 (artt. 53 e 54) riserva ogni cognizione al G.O., con la conseguente inammissibilità per difetto di giurisdizione del motivo di censura avverso il citato decreto d’occupazione.»

Sintesi: Ogni controversia attinente ad indennità di occupazione e di espropriazione rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «È indiscutibile che ogni controversia attinente ad indennità di occupazione e di espropriazione rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.Ciò in forza del disposto dell’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dell’art. 53 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e, oggi, dell’art. 133, lett. f, c.p.a.»

Sintesi: La questione attinente alla censura, nel quantum, della stima effettuata dall’amministrazione, è da proporsi in sede di eventuale opposizione alla stima, da attivarsi innanzi alla competente Corte di Appello, ai sensi dell’art. 54 d.p.r. n. 327/01.

Estratto: «Va infine rigettato l’ultimo motivo di ricorso per motivi aggiunti, con cui si censura, nel quantum, la stima effettuata dall’amministrazione, trattandosi di questioni da proporsi in sede di eventuale opposizione alla stima, da attivarsi innanzi alla competente Corte di Appello, ai sensi dell’art. 54 d.p.r. n. 327/01.»

Sintesi: In merito alla domanda con cui si chiede, in via principale, la corresponsione del giusto prezzo e in via subordinata la risoluzione dell’accordo bonario, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e ciò dal momento che, essendo stata introdotta in via principale una richiesta indennitaria (ossia la corresponsione del giusto prezzo per i terreni oggetto di cessione volontaria), trova di conseguenza applicazione quanto previsto dall’art. 53, comma 3, del DPR n. 327 del 2001.

Estratto: «5.2. In secondo luogo si registra la presenza di lotti di terreno (in particolare: particelle 429, 502, 503, 504, 505, 427 e 521 fg. 23) in ordine ai quali è intervenuto accordo bonario; quest’ultimo si ritiene tuttavia inadempiuto ad opera dell’amministrazione. Al riguardo si richiede, da un esame del contesto complessivo del ricorso, in via principale la corresponsione del giusto prezzo e in via subordinata la risoluzione dell’accordo bonario: sussiste in questo caso il difetto di giurisdizione, e ciò dal momento che, essendo stata introdotta in via principale una richiesta indennitaria (ossia la corresponsione del giusto prezzo per i terreni oggetto di cessione volontaria), trova di conseguenza applicazione quanto previsto dall’art. 53, comma 3, del DPR n. 327 del 2001, a norma del quale “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. La stessa giurisprudenza ha in proposito affermato che “la controversia concernente la rideterminazione dell'importo dell'indennità di esproprio afferente un procedimento ablativo definitosi con la cessione bonaria delle aree inservienti alla realizzazione in parte qua di un piano per l'edilizia economica e popolare, non è rimessa alla giurisdizione amministrativa ma a quella ordinaria … in quanto involge una pretesa patrimoniale (di contenuto pecuniario) ricollegata ad una vicenda espropriativa” (T.A.R. Toscana, sez. III, 13 aprile 2006, n. 1208).»

Sintesi: In ordine alle controversie riguardanti la “determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, ai sensi dell’art. 133 lett. g) cod. proc. amm., la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.

Estratto: «19.1 Sul punto la Sezione con l’ordinanza in epigrafe, nell’eventuale fondatezza del ricorso nella sua parte impugnatoria, aveva invitato le parti a precisare le conclusioni alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. n. 293 dell’8.10.2010 che, com’è noto, nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 e la facoltà dell’Autorità espropriante di adottare un provvedimento di “acquisizione coattiva in funzione sanante” ivi prevista, in presenza di un illegittimo procedimento espropriativo, ha eliminata l’alternativa fra il risarcimento del danno per equivalente e la reintegrazione in forma specifica con la restituzione del bene, prevedendo unicamente tale ultima evenienza. 19.2 Forse, proprio nella consapevolezza della legittimità della procedura espropriativa de qua, nella memoria conclusionale depositata in data 15.2.2011 i ricorrenti si sono limitati a domandare la condanna del resistente Comune, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento ovvero al deposito presso la Cassa DD.PP. in loro favore delle giuste indennità di espropriazione (calcolata secondo i prezzi di mercato ovvero secondo la stima già effettuata dalla Corte di Appello) e di occupazione legittima e/o illegittima con decorrenza dalla immissione nel possesso; unitamente alle maggiori somme a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali.Tuttavia in relazione a controversie riguardanti la “determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, ai sensi dell’art. 133 lett. g) cod. proc. amm. la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario che, nel caso dei ricorrenti, è stato già adito ed ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alle predette indennità.19.3 Pertanto la domanda di condanna al pagamento delle predette indennità è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: La cognizione della questione inerente la quantificazione dell'indennità di espropriazione spetta al giudice ordinario.

Estratto: «Nel caso di specie il ricorrente dà atto (pag. 6 del ricorso) di avere comunicato all’amministrazione “la non opposizione all’espropriazione in corso”, chiedendo solo una liquidazione dell’indennità di espropriazione in misura superiore a quella proposta dall’amministrazione, questione quest’ultima per la quale già pende un giudizio presso la competente Corte d’Appello, trattandosi, in ogni caso, di materia sottratta alla giurisdizione amministrativa.Inoltre, vale osservare che l’eventuale erronea liquidazione dell’indennità di espropriazione non incide sulla legittimità degli atti della procedura, trattandosi di una questione idonea ad originare una controversia puramente patrimoniale, la cui cognizione, come già detto, spetta al giudice ordinario.»

Sintesi: Ai sensi dell’art. 54 d.p.r. 327/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. f) cod. proc. amm, spetta alla Corte d’appello, competente per territorio, ogni questione relativa agli atti prodromici alla determinazione dell’indennità di esproprio.

Estratto: «2.-In via preliminare, il Collegio rileva il proprio difetto di giurisdizione riguardo al primo ed al secondo motivo di censura i quali attengono, sotto diversi profili, alla questione della legittimità delle determinazioni del Consorzio relativamente all’indennità di esproprio.Ai sensi dell’art. 54 d.p.r. 327/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. f) cod. proc. amm, spetta alla Corte d’appello, competente per territorio, ogni questione relativa agli atti prodromici alla determinazione dell’indennità di esproprio. Non a caso, risulta che il ricorrente si sia rivolto alla Corte d’Appello di Salerno, con atto di citazione del 23.12.2008, proprio per contestare i criteri di determinazione dell’indennità di esproprio.»

Sintesi: Esulano dalla giurisdizione del G.A. le questioni inerenti la quantificazione dei diritti indennitari spettanti in ragione di atti espropriativi.

Estratto: «Esulano invece dalla giurisdizione di questo Giudice le ulteriori questioni inerenti la quantificazione dei diritti indennitari spettanti ai ricorrenti in ragione degli atti espropriativi subiti.»

Sintesi: La controversia che, per quanto abilmente prospettata come vicenda di occupazione illecita e, dunque, come questione risarcitoria, è primieramente controversia indennitaria, rientra nella giurisdizione del GO.

Estratto: «Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo va ulteriormente evidenziato anche sotto altro profilo, riconducendo la vicenda per cui è causa all’istituto della cessione volontaria.Le Sezioni Unite della Cassazione ( cfr. sent. 24-4-2007, n. 9845) hanno chiarito che le relative disposizioni configurano regole procedimentali che tutelano in via immediata e diretta posizioni di diritto soggettivo dell’espropriando, in considerazione della loro stretta connessione con la determinazione dell’indennizzo, in quanto il giusto indennizzo voluto dall’art. 42 Cost. è a tutela diretta ed immediata del singolo soggetto, a riparazione del sacrificio subito nell’interesse pubblico.Hanno, pertanto, attribuito al giudice ordinario la giurisdizione a conoscere di tutte le controversie in cui il privato deduce la loro inosservanza e più specificamente a : - quelle in cui l’espropriando lamenti omissioni o vizi della fase procedimentale successiva all’offerta di indennità provvisoria e concernenti la determinazione dell’indennità definitiva in sede amministrativa, che si siano tradotti in un impedimento all’esercizio della facoltà di convenire la cessione volontaria del bene; - le domande proposte dal cedente per conseguire non soltanto il pagamento dell’indennità, ma anche l’integrazione o la sua totale riliquidazione perché anche queste controversie, al pari di quelle attinenti al quantum dell’indennità espropriativa definitiva, si ricollegano al diritto soggettivo dell’istante ad ottenere un congruo indennizzo per la perdita del bene: diritto che trova , peraltro, immediata tutela nello speciale modello procedimentale, previsto da detta normativa, la quale non lascia margine di discrezionalità alla pubblica amministrazione.La giurisdizione dell’AGO è stata, poi, riconosciuta anche nel caso in cui il privato contesti la validità dell’accordo o solo di alcuna delle sue clausole, per farne discendere il diritto ad una indennità diversamente determinata o per fondarvi, eventualmente, una pretesa risarcitoria dipendente da mancata tempestiva sopravvenienza dell’atto conclusivo del procedimento espropriativo; e per converso quando dette contestazioni provengano dall’espropriante al fine di corrispondere un indennizzo meno elevato o di non corrisponderlo affatto: riguardando le relative questioni uno dei presupposti per l’accoglimento della domanda e quindi il merito della controversia ( cfr. Cass. S.U. 1397/87; 7080/1986; 5820/86).Si, è,invero, affermato che in ciascuno di questi casi le norme procedimentali si pongono come norme strumentali, connesse con quelle di relazione, che, inerendo finalisticamente alla commisurazione dell’indennizzo, quale presupposto legittimante il potere della p.a., tutelano, pur esse in modo immediato e diretto la posizione del privato.Sulla giurisdizione del giudice ordinario non ha inciso l’attribuzione esclusiva al giudice amministrativo , operata dall’articolo 34 del d.lgs. n. 80/1998, atteso che la stessa norma ha disposto che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell’indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa.Né ha inciso il già richiamato, per altro aspetto, articolo 53 del t.u. n. 327/2001, il quale, al comma 3, ribadisce che “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.Ciò affermato, rileva il Tribunale che la presente controversia, per quanto abilmente prospettata come vicenda di occupazione illecita e, dunque, come questione risarcitoria, è primieramente controversia indennitaria.»

Sintesi: Va esclusa la giurisdizione del Giudice Amministrativo con riguardo agli atti concernenti la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio ed il deposito della stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 133, lett. g) cod. proc. Amm. che espressamente fa salva la giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «I. Il ricorso merita accoglimento in parte, secondo i principi recentemente affermati dalla Sezione proprio con riferimento agli atti qui impugnati, in altro ricorso proposto da altri proprietari espropriati (T.A.R. Sicilia Sez. III di Catania, sent. n. 290/2011 del 10/02/2011).Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale nella controversia de qua.I ricorrenti impugnano gli atti della procedura espropriativa preordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di aree destinate ad edilizia pubblica, meglio specificati in fatto, ed agiscono per il risarcimento dei danni derivati, a loro dire, dalla perdita della proprietà conseguente all’irreversibile trasformazione delle aree, nonché dei danni dovuti alla sottrazione dell’uso del bene durante il periodo di occupazione illegittima, successivamente allo scadere del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.E’ ormai codificata ( art. 7, commi 1 e 5, cod.proc.amm.) la giurisdizione amministrativa in tutte le controversie concernenti provvedimenti o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di potere amministrativo, secondo quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 104/2004 e 191/2006, in specie con riferimento alle controversie riguardanti provvedimenti afferenti alla procedura espropriativa, ancorché gli atti e i comportamenti siano stati posti in essere in carenza di potere, ovvero dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Anche le domande risarcitorie, nelle quali si fa questione di diritti soggettivi, nelle materie di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 cod. proc.amm. ( nella specie, lett. g), rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, sia che vengano proposte, come nella fattispecie, unitamente all’impugnazione di atti amministrativi, sia che vengano proposte autonomamente ( art. 30, comma 1).Va esclusa la giurisdizione di questo Giudice solo con riguardo agli atti impugnati concernenti la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio ed il deposito della stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 133, lett. g) che espressamente fa salva la giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: La giurisdizione esclusiva del G.A. in materia espropriativa non si estende alle questioni inerenti alla determinazione ed alla corresponsione delle indennità conseguenti ad atti di carattere ablativo, rientranti nell'ambito della giurisdizione del g.o.

Estratto: «8.- l’ulteriore profilo attinente all’asserita, mancata individuazione di una giusta indennità espropriativa è inammissibile per difetto di giurisdizione, prima ancora che improcedibile per acquiescenza (atteso che con nota 19.1.2011 la ricorrente ha accettato l’indennità di esproprio): la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia espropriativa non si estende, infatti, alle questioni inerenti alla determinazione ed alla corresponsione delle indennità conseguenti ad atti di carattere ablativo, rientranti nell'ambito della giurisdizione del g.o.;»

Sintesi: Spetta al giudice ordinario la giurisdizione per ogni domanda intesa ad ottenere l'indennità espropriativa.

Estratto: «7. Con riferimento, invece, al decreto dirigenziale della Provincia di Milano n. 8/2002 del 15 marzo 2002, recante la misura dell’indennità esproprio determinata a titolo provvisorio, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, nella specie la Corte d’Appello. A tal proposito, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per “ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001 (“Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”), in base alla quale deve ritenersi tuttora applicabile la previsione del comma quarto dell’art. 20 della legge n. 865 del 1971 (ancorché formalmente abrogata dal testo unico del 2001), la quale prevede: “Contro la determinazione dell’indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d’appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all’occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell’indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 1 luglio 2010, n. 1418).»

Sintesi: La domanda che impinge in questioni indennitarie, sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Va disattesa, di conserva, anche la domanda avanzata in via subordinata da parte attorea, intesa questa volta alla corresponsione della differenza tra quanto materialmente versato a titolo di indennità espropriativa e quanto invece assuntivamente dovuto a seguito della declaratoria di incostituzionalità del criteri di calcolo di cui all’art. 5 bis del d.l. n. 333/92 per effetto della pronuncia della Corte delle Leggi n. 348/07. Invero, la domanda di parte ricorrente impinge in questioni indennitarie, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso va quindi dichiarato in parte qua inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, presso il quale la causa va incardinata secondo i principi normativi della translatio judicii.»

Sintesi: Ogni questione indennitaria rientra nella giurisdizione del GO, il che determina altresì in parte qua il difetto di giurisdizione - ai sensi dell’art 53 d.p.r.327/2001 ora sostituito dall’art 133 c. 1 lett g) del c.p.a. - essendo riservate al G.O. la totalità delle controversie inerenti le questioni indennitarie.

Estratto: «L’infondatezza della domanda demolitoria estende i suoi effetti alle istanze risarcitorie sia in forma specifica che generica, data la legittimità dell’intero procedimento espropriativo (nei limiti delle censure dedotte) e dell’occupazione delle aree di proprietà del ricorrente, impregiudicata ogni questione indennitaria pacificamente rientrante nella giurisdizione del GO, il che determina altresì in parte qua il difetto di giurisdizione - ai sensi dell’art 53 d.p.r.327/2001 ora sostituito dall’art 133 c. 1 lett g) del c.p.a. - essendo riservate al G.O. la totalità delle controversie inerenti le questioni indennitarie (ex multis Cassazione civile , sez. un., 25 giugno 2010, n. 15327).»

Sintesi: Ai sensi dell’art. 53, comma 3, DPR n. 327/2001 le controversie, riguardanti la determinazione dell’indennità di legittima occupazione e dell’indennità di espropriazione spettano alla cognizione del Giudice Ordinario.

Estratto: «In via preliminare, va affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia in esame. Infatti, prima l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4 del 30.8.2005 e poi la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 191 dell’11.5.2006 hanno attribuito alla cognizione del Giudice Amministrativo le domande di risarcimento del danno (in forma specifica o in forma equivalente) sia nel caso in cui l’opera pubblica è stata realizzata nel periodo di vigenza del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione d’urgenza e conseguente spossessamento dell’area (ma tale provvedimento ha perso efficacia per mancata emanazione del decreto di espropriazione entro il termine prescritto di validità della dichiarazione di pubblica utilità: cd. ipotesi di occupazione acquisitiva e/o appropriativa), sia nel caso in cui il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità sia stato annullato con sentenza passata in giudicato (cioè una delle ipotesi di occupazione usurpativa, che anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscevano di spettanza del Giudice Amministrativo in virtù del principio di concentrazione e dell’attribuzione ex art. 7, comma 3, L. n. 1034/1971 al Giudice Amministrativo di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno “nell’ambito della sua giurisdizione”), in quanto la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 204 del 6.7.2004 ha statuito la compatibilità con l’art. 103, comma 1, Cost. delle norme che devolvono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la cognizione dei diritti soggettivi sui quali incide la Pubblica Amministrazione come “Autorità”, come per es. le domande di risarcimento dei danni (sia in forma specifica che in forma equivalente), derivanti eziologicamente dall’esplicazione di una pubblica funzione e/o un pubblico potere, per cui le “particolari materie” di cui al citato art. 103, comma 1, Cost. sono quelle che coinvolgono anche isolatamente diritti soggettivi sui quali interferiscono poteri pubblicistici (e non solo le controversie in cui sono coinvolti insieme interessi legittimi e diritti soggettivi oppure che implicano l’esame della posizione di diritto soggettivo dopo l’annullamento del provvedimento degradatorio, al quale si correla sempre una posizione di interesse legittimo), come la fattispecie che ha ad oggetto un diritto soggettivo, la cui lesione deriva dall’esplicazione di un pubblico potere (quello di imprimere ad un bene la dichiarazione di pubblica utilità) divenuto inefficace per mancato compimento della procedura espropriativa e/o dei lavori entro il termine stabilito nell’atto di dichiarazione di pubblica utilità. Perciò, la Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, quando ha espunto la parola “comportamenti” dall’art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998, ha inteso sottrarre alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia soltanto gli interventi sine titulo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all’esercizio di una funzione amministrativa (cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto: altro tipo di occupazione usurpativa), mentre la fattispecie dell’occupazione acquisitiva, anche se contrassegnata soltanto da posizioni di diritto soggettivo, risulta sempre strettamente connessa non ad un mero comportamento materiale, ma ad un potere pubblicistico, sebbene diventato successivamente inefficace, per cui tale fattispecie risulta caratterizzata dalla medesima natura delle fattispecie rientranti nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo (nelle quali la posizione giuridica dei soggetti privati assume la configurazione dell’interesse legittimo), cioè dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione (nella specie Ente espropriante) agisce come “Autorità”. Fermo restando che ai sensi dell’art. 53, comma 3, DPR n. 327/2001 le controversie, riguardanti la determinazione dell’indennità di legittima occupazione (ma con il presente ricorso è stata chiesta la condanna del Comune resistente al pagamento non dell’indennità di legittima occupazione, ma dei danni, subiti dal ricorrente, durante il periodo di occupazione, “da determinarsi in misura corrispondente agli interessi compensativi sul valore venale delle aree occupate”) e dell’indennità di espropriazione spettano alla cognizione del Giudice Ordinario.»

Sintesi: Ai sensi dell’art. 53, comma 4, DPR n. 327/2001, ma anche prima ex art. 34, comma 3, D.Lg.vo n. 80/1998, le “controversie, riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, spettano alla cognizione del Giudice Ordinario.

Estratto: «Il ricorso principale va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.Ai sensi dell’art. 53, comma 4, DPR n. 327/2001, ma anche prima ex art. 34, comma 3, D.Lg.vo n. 80/1998, le “controversie, riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, spettano alla cognizione del Giudice Ordinario, il quale (art. 5, All. E, L. n. 2248/1865 non abrogato dal nuovo Codice del Processo Amministrativo) può anche disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, che determinano l’indennità (provvisoria o definitiva) di espropriazione, come quelli impugnati con il ricorso principale.Al riguardo sembra opportuno rilevare da un lato che tutti gli atti amministrativi, relativi alla determinazione dell’indennità (provvisoria o definitiva) di espropriazione, assumono la configurazione di atti paritetici, nei confronti dei quali i soggetti privati interessati vantano sempre la posizione giuridica di diritto soggettivo; dall’altro che ai sensi dell’art. 54, comma 2, DPR n. 327/2001 l’opposizione all’indennità di espropriazione va proposta dinanzi alla Corte di Appello, “a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio”.»

Sintesi: Per la domanda di pagamento dell’indennità per il quinquennio di occupazione d’urgenza continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «10) E’ fondata, invece, l’eccezione pregiudiziale inerente il difetto di giurisdizione del giudice adito, limitatamente a quanto concerne il pagamento dell’indennità per il quinquennio di occupazione d’urgenza.Per la relativa domanda, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001. (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 1° luglio 2010, n. 1418; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 10 maggio 2010, n. 5911).Va conseguentemente dichiarato, in conformità all'eccezione in tal senso sollevata dalla parte resistente, il difetto di giurisdizione di questo giudice relativamente al solo capo di domanda volto al riconoscimento, in favore della ricorrente, delle somme maturate a titolo d'indennità d'occupazione legittima, nel periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.La domanda andrà riproposta dinanzi al giudice ordinario.»

Sintesi: Va esclusa la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo solo con riguardo agli atti concernenti la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio ed il deposito della stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 133, lett. g) cod. proc. amm., che espressamente fa salva la giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «- Va esclusa la giurisdizione di questo Giudice solo con riguardo agli atti impugnati concernenti la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio ed il deposito della stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 133, lett. g) che espressamente fa salva la giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: La questione concernente la legittimità della determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, è questione su cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione spettando quest’ultima al giudice ordinario.

Estratto: «5. Va premesso che la sezione ritiene che, a eccezione del primo, tutti gli altri motivi siano inammissibili: essi infatti investono la legittimità della determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, cioè una questione su cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione spettando quest’ultima al giudice ordinario (innanzi al quale, peraltro, già pende il giudizio per la determinazione giudiziale dell’indennità).»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ogni questione concernente la esatta quantificazione della indennità dovuta.

Estratto: «Da ultimo, va affermato che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ogni questione concernente la esatta quantificazione della indennità dovuta.»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa per spettare a quella dell’A.G.O. ogni questione inerente la misura dell'indennità dovuta al proprietario espropriato.

Estratto: «Il ricorso è inammissibile per difetto do giurisdizione del Giudice amministrativo, rientrando la controversia nella competenza della Corte d’Appello di Torino.Con le censure si lamenta che l'indennità provvisoria offerta non avrebbe tenuto conto delle valutazioni contenute nella C.T.U. depositata in sede di giudizio di opposizione all'indennità di occupazione...
[...omissis...]

Sintesi: Ai sensi dell’art. 53 comma 2 DPR 327/2001, peraltro riprodotto dall’art. 133 comma 1 lettera f) c.p.a., “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa”; va pertanto pronunciato il difetto di giurisdizione del GA in ordine alla domanda di “annullamento” rivolta avverso gli atti di determinazione dell’indennità di esproprio e di deposito della stessa.

Estratto: «5. Quanto al ricorso 383/2006, va anzitutto pronunciato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di “annullamento” rivolta avverso gli atti di determinazione dell’indennità di esproprio e di deposito della stessa, ovvero dei provvedimenti 16 gennaio 2008 n°104 e 22 maggio 2008 n°280. Premesso che tale domanda non è stata sul punto specifico chiarita dai ricorrenti, va infatti ricordato che ai sensi dell’allora vigente art. 53 comma 2 del T.U. espropriazioni, peraltro riprodotto dall’art. 133 comma 1 lettera f) c.p.a., “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa”; è a tale giudice quindi che vanno proposte le domande relative, nei termini di cui al dispositivo.»

Sintesi: Sulla quantificazione dell'indennità di esproprio il giudice amministrativo non ha giurisdizione, a norma dell’articolo 53, comma terzo, del testo unico espropriazioni (d.p.r. 327/2001) e dell’articolo 54, per i quali le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell’indennità appartengono al giudice ordinario e devono essere promosse dinanzi alla corte d’appello.

Estratto: «2.a.2 Ugualmente infondati sono i motivi mossi nei confronti della motivazione di rigetto delle osservazioni presentate, tutte basate su rilievi tecnici al progetto stradale. È ovvio che un privato, già in generale, non può pretendere d’imporre proprie soluzioni progettuali alternative a quelle dell'amministrazione; in questo caso, poi le scelte operate non appaiono illogiche, incongrue o sproporzionate, nel momento in cui è evidente che alcune opere non possono essere completamente realizzate e perciò vengono divise per stralci, in attesa di ulteriori finanziamenti, e che l'opzione alternativa proposta dagli istanti avrebbe comportato l'isolamento e la difficile, se non impossibile, accessibilità di un distributore di benzina.Neppure la presenza di edifici di proprietà dei signori Marinacci può precludere l’allargamento della tangenziale, stante comunque la loro scarsa incidenza sulla ponderazione degli interessi: a prescindere dalla circostanza in concreto che su tali beni si è recentemente pronunciata la seconda Sezione di questo Tribunale, con sentenza 30 luglio 2010 n. 3287, é evidente, da un lato, che qualunque immobile, finché non è condonato, rimane abusivo; dall'altro, che, in ogni caso, anche il sacrificio di un fabbricato, quantunque dotato di tutte le autorizzazioni (ipotesi che, in concreto, non si verifica), è pur sempre possibile; la relativa questione influisce solo sulla quantificazione dell'indennità di esproprio, sulla quale il giudice amministrativo non ha giurisdizione, a norma dell’articolo 53, comma terzo, del testo unico espropriazioni (d.p.r. 327/2001) e dell’articolo 54, per i quali le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell’indennità appartengono al giudice ordinario e devono essere promosse dinanzi alla corte d’appello.»

Sintesi: L’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa non si estende alle questioni inerenti alla determinazione ed alla corresponsione delle indennità conseguenti ad atti di carattere ablativo, rientranti nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Estratto: «Va preliminarmente richiamata la giurisprudenza, anche di questa Sezione, secondo cui la possibilità di ricorrere avverso il silenzio della Amministrazione non ha inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della P.A. e pertanto sempre ammissibile indipendentemente...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.