La liquidazione dell'indennità di espropriazione attiene al procedimento di determinazione dell'indennità definitiva

Sintesi: La pretesa intesa ad ottenere la liquidazione dell'indennità di espropriazione attiene al procedimento di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio rispetto al quale l’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (nonché l’art. 133, comma 1, lett. f, g, cod. proc. amm.), mantengono ferma la giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «che, infatti, il rimedio apprestato dall’ordinamento contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza del privato (di cui all’art. 31 cod. proc. amm.) non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale: situazione, questa, che ricorre nel caso in cui la materia del contendere è costituita dal silenzio dell'amministrazione sull'istanza del privato espropriato intesa ad ottenere la liquidazione dell'indennità di espropriazione (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 32853 del 2010);che, in proposito, la pretesa di parte ricorrente attiene al procedimento di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio rispetto al quale l’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (nonché l’art. 133, comma 1, lett. f, g, cod. proc. amm.) mantengono ferma la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., da ultimo, TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 4621 del 2010), trattandosi peraltro di profili inerenti a diritti soggettivi perfetti (cfr. TAR Veneto, sez. II, n. 2167 del 2008);che, di conseguenza, i ricorrenti potranno riassumere il presente giudizio dinnanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. f, g, cod. proc. amm., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 11, comma 2, cod. proc. amm.);»

Sintesi: Il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell'espropriante e del corrispondente credito dell'espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo e va, quindi, devoluto alla giurisdizione del Giudice Ordinario, ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima, volto a contestare la legittimità o la ritualità del relativo iter procedimentale.

Estratto: «1.1. In ordine logico e seguendo la graduazione della trattazione delle questioni processuali, in coerenza con i principi stabiliti dall’art. 76, comma 4, c.p.a., va preliminarmente rilevato il difetto di giurisdizione con riferimento alle questioni sollevate con il terzo profilo di gravame...
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Sintesi: Il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell'espropriante e del corrispondente credito dell'espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo e va, quindi, devoluto alla giurisdizione del Giudice Ordinario, ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima, volto a contestare la legittimità o la ritualità del relativo iter procedimentale.

Estratto: «In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell'espropriante e del corrispondente credito dell'espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo e va, quindi, devoluto alla giurisdizione del Giudice Ordinario...
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Sintesi: La denuncia da parte dell'espropriando di omissioni o vizi della fase procedimentale successiva all'offerta dell'indennità provvisoria e concernenti la determinazione dell'indennità definitiva in sede amministrativa, che si siano tradotti in un impedimento all'esercizio della facoltà di convenire la cessione volontaria del bene a norma dell'art. 12, l. 12 ottobre 1971 n. 865, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo, e spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, nel cui potere rientra il sindacato incidentale sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Estratto: «Va sul punto, comunque, osservato che "la denuncia da parte dell'espropriando di omissioni o vizi della fase procedimentale successiva all'offerta dell'indennità provvisoria e concernenti la determinazione dell'indennità definitiva in sede amministrativa, che si siano tradotti in un impedimento all'esercizio della facoltà di convenire la cessione volontaria del bene a norma dell'art. 12, l. 12 ottobre 1971 n. 865, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo, stante la stretta connessione delle regole procedimentali che si assumono violate con la determinazione dell'indennità e con il presupposto legittimante il potere ablativo dell'Amministrazione, e spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, nel cui potere rientra il sindacato incidentale sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione" (T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 gennaio 2011, n. 46; analogamente T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 maggio 2009, n. 1443). Per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di controversie riguardanti la cessione volontaria dei beni nel corso di una procedura espropriativa, e ciò in relazione a tutte le controversie concernenti non solo il pagamento ma anche di riliquidazione o integrazione dell'indennità concordata, in quanto le relative domande si fondano sul diritto soggettivo all'indennizzo per la perdita del bene che trova immediata tutela nello speciale modello procedimentale previsto da detta normativa, che non lascia margine di discrezionalità alla p.a." (cfr., Cass., sez. un., 6 dicembre 2010, n. 24687). Tale orientamento non collide con il combinato disposto della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, commi 5 e 1 - che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stipulati dall’amministrazione procedente con gli interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo -, in quanto la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che detta norma non è applicabile al (sub)procedimento di cessione volontaria del bene da espropriare, ciò in base al rilievo che la legge generale sul procedimento amministrativo non può trovare applicazione quando la disciplina di settore (quale quella che regola, come nella specie, la procedura ablatoria di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 9 e segg.), soddisfacendo in maniera diversa (e con minori margini di discrezionalità per la Pubblica Amministrazione) le esigenze tutelate dalla disciplina generale, risulti incompatibile con il modello procedimentale da essa delineato e debba applicarsi nella sua interezza, compresa la disciplina della giurisdizione, atteso l’inscindibile collegamento tra questa e le disposizioni sul procedimento (cfr., ex plurimis, le sentenze delle sezioni unite nn. 9845 del 2007 e 9130 del 1994).Non possono essere condivise, peraltro, le argomentazioni dei ricorrenti (contenute nella memoria ex art. 73, co. 3 cod. proc. amm.) che ritengono sussistente la giurisdizione del g.a., perché in realtà petitum sostanziale della domanda sarebbe il comportamento illegittimo tenuto dalla p.a. nella fase dell’offerta dell’indennità provvisoria. Come già precisato, il petitum sostanziale nel caso di specie coincide con la situazione giuridica fatta valere, che è certamente di diritto soggettivo, non avendo l’amministrazione “alcun margine di discrezionalità” in ordine alle domande che si fondano sul diritto soggettivo all'indennizzo per la perdita del bene. Del resto anche Cass., 12.5.1999, n. 4759, citata a pag. 3 della memoria ex art. 73 co. 3 cod. proc. amm., ha precisato che il proprietario espropriato può esperire l'azione di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario per la violazione da parte della p.a. delle regole procedimentali correlate alla determinazione dell'indennizzo quale presupposto legittimante del potere ablativo. Ne deriva che in relazione a tale pretesa va dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a. in favore del g.o.»

Sintesi: Il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell’espropriante e del corrispondente credito dell’espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, quindi, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima volta a contestare la sua legittimità o la ritualità dell’“iter” procedimentale in esito al quale esso è stato reso.

Estratto: «Senonché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo Cons. St., IV, n. 6604/ 2011), in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell’espropriante e del corrispondente credito dell’espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, quindi, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima volta a contestare la sua legittimità o la ritualità dell’“iter” procedimentale in esito al quale esso è stato reso, giacché la stima costituisce espressione di una mera valutazione tecnica nell’applicazione dei criteri di liquidazione direttamente fissati dalla legge e non è, pertanto, atto suscettibile di degradare o di affievolire le posizioni soggettive che vengono in discussione nel giudizio di opposizione.Va, quindi, indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. Amm..»

Sintesi: La quantificazione del debito dell'espropriante e del corrispondente credito dell'espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, quindi, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima volto a contestare la sua legittimità o la ritualità dell'iter procedimentale in esito al quale esso è stato reso.

Estratto: «2.6. Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono che l’indennità di esproprio sarebbe stata determinata in base a criteri non coerenti con le disposizioni di legge disciplinanti la subiecta materia.In tema di determinazione dell' indennità di esproprio , il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell'espropriante e del corrispondente credito dell'espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, quindi, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima volto a contestare la sua legittimità o la ritualità dell'iter procedimentale in esito al quale esso è stato reso, giacché la stima costituisce espressione di mera valutazione tecnica nell'applicazione di criteri liquidatori direttamente fissati dalla legge e non è, pertanto, atto suscettibile di degradare o di affievolire le posizioni soggettive che vengono in discussione nel giudizio di opposizione.Orbene, nell'ambito del procedimento di espropriazione, l'indennizzo rappresenta una condizione di legittimità, nel senso che la sua mancanza determina un vizio del provvedimento di esproprio, in quanto incide sul potere discrezionale dell'amministrazione di sacrificare la proprietà privata per la realizzazione di un interesse pubblico.Esula, quindi, dalla giurisdizione amministrativa, infatti, la cognizione della presente censura in cui è posta questione non già di mancanza ab imis della previsione dell’indennità, ma solo della sua insufficienza, ricadendo essa nell’ambito della riserva di giurisdizione del G.O., ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 (cfr. ora art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.).»

Sintesi: Le controversie riguardanti, nella sostanza, il procedimento per la determinazione dell’indennità espropriativa (nel caso di specie concernenti l'asserita omessa comunicazione ex art. 17 comma 2 e art. 20 comma 2 DPR 327/2001), esulano dalla giurisdizione del G.A.

Estratto: «7.2 Con gli ulteriori due motivi, che possono essere trattati congiuntamente poiché connessi tra loro, viene dedotta violazione degli artt. 17 e 20 (quest’ultimo erroneamente indicato come 22) del DPR n. 327/2001, in quanto:- è mancata la comunicazione di cui all'articolo 17 comma 2 riguardante l'intervenuta approvazione del progetto definitivo e l'invito a fornire elementi utili per determinare il valore dell'area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio;- è stato omesso l’invito al ricorrente (art. 20 comma 2 DPR n. 327/2001) di precisare quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di esproprio.Entrambi i profili sono infondati e riguardano, nella sostanza, il procedimento per la determinazione dell’indennità espropriativa (e non, come deducono i ricorrenti, l’intero procedimento ablativo) le cui controversie esulano dalla giurisdizione di questo Giudice.Sotto il profilo meramente formale va osservato:- che le comunicazioni in data 7.12.2006 (prot. 102732 e 102724), richiamano espressamente l’art. 17 comma 2 del DPR n. 327/2001. Pur non contenendo l’invito a fornire ogni elemento utile per determinare il valore dell’indennità, indicano comunque la misura di quella offerta e le relative modalità di calcolo. Nulla quindi impediva al ricorrente di formulare le proprie contestazioni qualora ritenuta incongrua l’offerta ricevuta;- che l’invito al ricorrente di cui all’art. 20 comma 2 del DPR n. 327/2001 è meramente facoltativo e rimesso all’esclusiva discrezionalità dell’autorità espropriate. La norma infatti esordisce con l’inciso “Ove lo ritenga opportuno….”.»

Sintesi: Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle questioni relative a vizi ed omissioni in cui l'amministrazione sarebbe incorsa nell'ambito del procedimento di determinazione dell'indennità definitiva in sede amministrativa.

Estratto: «Il ricorso è inammissibile per difetto do giurisdizione del Giudice amministrativo, rientrando la controversia nella competenza della Corte d’Appello di Torino.Con le censure si lamenta che l'indennità provvisoria offerta non avrebbe tenuto conto delle valutazioni contenute nella C.T.U. depositata in sede di giudizio di opposizione all'indennità di occupazione (conclusosi con la sentenza 1541/2002 della Corte d'Appello di Torino).Il gravame è diretto a sindacare la concreta determinazione della somma dovuta per l'espropriazione.Ne deriva che le censure prospettate esulano dalla giurisdizione amministrativa per spettare a quella dell’A.G.O. ogni questione inerente la misura dell'indennità dovuta al proprietario espropriato.In una fattispecie analoga alla presente, questo Tribunale ha ritenuto che in tema d'espropriazione per pubblica utilità, la denuncia da parte dell'espropriando di omissioni o vizi della fase procedimentale successiva all'offerta dell'indennità provvisoria e concernenti la determinazione dell'indennità definitiva in sede amministrativa, che si siano tradotti in un impedimento all'esercizio della facoltà di convenire la cessione volontaria del bene a norma dell'art. 12, l. 12 ottobre 1971 n. 865, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo, stante la stretta connessione delle regole procedimentali che si assumono violate con la determinazione dell'indennità e con il presupposto legittimante il potere ablativo dell'Amministrazione, e spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, nel cui potere rientra il sindacato incidentale sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 20 maggio 2009 , n. 1443).»

Estratto: «Va preliminarmente richiamata la giurisprudenza, anche di questa Sezione, secondo cui la possibilità di ricorrere avverso il silenzio della Amministrazione non ha inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della P.A. e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, il quale si configurerebbe quindi come giudice del silenzio della P.A., ma soltanto un istituto giuridico di elaborazione giurisprudenziale relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa discrezionale (TAR Sicilia – Catania, Sez. II, sentenze 12 febbraio 2010, n. 190, 26 ottobre 2009, n. 1740, 29 luglio 2009, n. 1392; Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2004 n. 7088; Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2003 n. 2196; TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, 3 novembre 2005, n. 4413; TAR Lazio – Latina, 18 ottobre 2004, n. 999).Le doglianze mosse da parte ricorrente attengono al procedimento di determinazione dell'indennità di esproprio, che non rientra nell’ambito della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo; infatti l’art. 54 del DPR n. 327/01 dispone che «…il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità…».Peraltro, la competenza a nominare il terzo dei tecnici componenti il collegio competente alla procedura di stima prevista dall’art. 21 dello stesso DPR 327/01, di cui la ricorrente chiede a questo Giudice Amministrativo di ordinare l’attivazione, è rimessa, ai sensi del comma 5 di tale articolo, al «…presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare…».Inoltre, l'art. 53, comma 3, stabilisce che «resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa»; la locuzione “resta ferma” non può avere altro significato che quello di confermare il previgente riparto di giurisdizione che ha assegnato al Giudice Ordinario le controversie inerenti alla quantificazione ed al pagamento delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o comunque ablativi, già precedentemente confermato dall'art. 34, comma 3, lett. b) del DLgs n. 80/98, poi riprodotto nell'art. 7, comma 3, lett. b), della legge n. 205/00.Ne consegue che l’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa non si estende alle questioni inerenti alla determinazione ed alla corresponsione delle indennità conseguenti ad atti di carattere ablativo, rientranti nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario; dal difetto di giurisdizione sulla questione discende quindi l’inammissibilità del presente ricorso.Non ignora questo Collegio i diversi orientamenti assunti sulla questione dalla giurisprudenza amministrativa che, da un lato ritiene la sua giurisdizione (TAR Sicilia Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007, n. 281; TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 14 aprile 2009, n. 683), mentre dall’altro la declina (TAR Piemonte, Sez. I, 20 maggio 2009, n. 1443; TAR Veneto, Sez. II, 31 luglio 2008, n. 2167; TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 15 settembre 2004, n. 1811); tuttavia il Collegio è dell’opinione che sia maggiormente meritevole di adesione il filone giurisprudenziale che declina la giurisdizione, ricollegandosi la stima delle indennità in materia ablativa a posizioni di diritto soggettivo (sul punto, TAR Piemonte, Sez. I, 20 maggio 2009, n. 1443).»

Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 54 DPR 327/2001, il procedimento di determinazione dell'indennità di esproprio non rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Sintesi: La doglianza relativa all'illegittimità del provvedimento di determinazione della indennità provvisoria, nella misura in cui non investe direttamente la quantificazione della summenzionata indennità, ma riguarda un vizio “pregresso” nel procedimento che porta alla formazione dell’atto, rientra nella previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «Dall’esame degli atti versati in giudizio, trovano conferma le circostanze dedotte da parte ricorrente, circa la diversità tra quanto rilevato nel decreto di occupazione, laddove si registra la presenza di filari di viti nella particella nr. 58 del foglio 20, e quanto dichiarato dal Comune nella determinazione della indennità contenuta nell’atto impugnato...
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Sintesi: Il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell’espropriante e del corrispondente credito dell’espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, quindi, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima volto a contestare la sua legittimità o la ritualità dell’iter procedimentale in esito al quale esso è stato reso.

Estratto: «Riguardo alla terza censura, la stessa richiama a suo fondamento l’art. 51 della l. 2359/1865, pure vigente all’epoca dei fatti, a tenore del quale: “Il decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati. Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l’Autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. L’atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al Prefetto, quanto all’espropriante. Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai Tribunali contro la stima, l’indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell’art. 54”. I ricorrenti hanno lamentato una deviazione rispetto allo schema fissato dal legislatore, vale a dire che la stima delle somme offerte era stata effettuata in misura provvisoria, il che avrebbe impedito loro di proporre l’opposizione alla medesima stima, di cui all’art. 51 cit.Osserva il Collegio come la censura, attenendo a profili estranei alla giurisdizione dei T. A. R., non sia in grado, evidentemente, di ridondare in illegittimità del decreto d’esproprio, conformemente del resto all’orientamento, limpidamente espresso nella decisione che segue: “In tema di determinazione dell’indennità di esproprio, il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell’espropriante e del corrispondente credito dell’espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, quindi, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima volto a contestare la sua legittimità o la ritualità dell’iter procedimentale in esito al quale esso è stato reso, giacché la stima costituisce espressione di mera valutazione tecnica nell’applicazione di criteri liquidatori direttamente fissati dalla legge, e non è, pertanto, atto suscettibile di degradare o di affievolire le posizioni soggettive che vengono in discussione nel giudizio di opposizione” (Cassazione civile, Sez. Un., 14 dicembre 2004, n. 23235).»

Sintesi: Il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell'espropriante e del corrispondente credito dell'espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, quindi, devoluto alla giurisdizione del g.o., ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima volto a contestare la sua legittimità o la ritualità dell'iter procedimentale in esito al quale esso è stato reso.

Estratto: «6. Il ricorso principale, rivolto avverso gli atti con i quali il Comune di Roma ha determinato le indennità provvisorie di esproprio al fine di consentire, da parte degli interessati, l’accettazione delle stesse ovvero l’adesione alla cessione volontaria dei beni, deve essere dichiarato inammissibile.Invero, secondo consolidata giurisprudenza, da cui non vi è motivo di discostarsi nella fattispecie, in tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell'espropriante e del corrispondente credito dell'espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, quindi, devoluto alla giurisdizione del g.o., ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima volto a contestare la sua legittimità o la ritualità dell'iter procedimentale in esito al quale esso è stato reso, giacché la stima costituisce espressione di mera valutazione tecnica nell'applicazione di criteri liquidatori direttamente fissati dalla legge, e non è, pertanto, atto suscettibile di degradare o di affievolire le posizioni soggettive che vengono in discussione nel giudizio di opposizione (C. Stato , sez. IV, 5 ottobre 2005 , nn. 5335 e 5344)Del resto, nella fattispecie, come sostenuto ed allegato dalla difesa comunale, la ricorrente in data 17 novembre 2008 ha notificato al Comune di Roma atto di citazione innanzi alla Corte di Appello di Roma (udienza 31 marzo 2009).»

Sintesi: Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle questioni relative a vizi ed omissioni in cui l'amministrazione sarebbe incorsa nell'ambito del procedimento di determinazione dell'indennità definitiva in sede amministrativa.

Estratto: «“In tema d'espropriazione per pubblica utilità, la denuncia da parte dell'espropriando di omissioni o vizi della fase procedimentale successiva all'offerta dell'indennità provvisoria e concernenti la determinazione dell'indennità definitiva in sede amministrativa, che si siano tradotti in un impedimento all'esercizio della facoltà di convenire la cessione volontaria del bene a norma dell'art. 12, l. 12 ottobre 1971, n. 865, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo, stante la stretta connessione delle regole procedimentali che si assumono violate con la determinazione dell'indennità e con il presupposto legittimante il potere ablativo della amministrazione, e spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, nel cui potere rientra il sindacato incidentale sulla legittimità dell'operato dell'amministrazione” Cass. civ. Sez. Unite, 29-11-1986, n. 7080. E più di recente: “Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla legittimità dell'attività amministrativa in tema di espropriazione per pubblica utilità ove l'espropriando abbia presentato denunce per vizi od omissioni di procedura successive all'offerta di indennità provvisoria e relative alla determinazione di quella definitiva in sede amministrativa, tradotte in un ostacolo alla cessione volontaria del bene a norma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e connesse a posizioni di diritto soggettivo” (Tar Calabria Sez. I 15.9.2003 n. 2680).Le doglianze mosse da parte ricorrente attengono tutte ed unicamente al procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio; come ampiamente documentato, anche in sede di discussione, la stessa parte ha contestualmente opposto la determinazione dell’indennità innanzi alla Corte d’appello di Torino ed il giudizio sta regolarmente proseguendo a tutela delle sue ragioni; il presente giudizio si presenta quindi come un inutile duplicato dell’altro contenzioso, neppure giustificato da dubbi circa il giudice munito di giurisdizione, posto che quest’ultimo, appunto la Corte d’appello di Torino, contemporaneamente adito, sta regolarmente procedendo a concreta tutela delle ragioni azionate.»

Sintesi: Il sub-procedimento di cui all'art. 21 DPR 327/2001 è finalizzato a determinare un elemento essenziale del provvedimento finale (il decreto di esproprio); ne consegue che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Sintesi: Al giudice ordinario è riservata, ai sensi dell’art. 53 del DPR 327/72001, la giurisdizione solo “per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità”, vale a dire limitatamente al concreto importo dell’indennità e al suo pagamento, con conseguente esclusione del procedimento preordinato alla quantificazione dell’indennità stessa.

Estratto: «- l’istanza del soggetto espropriato, volta all’attivazione della procedura arbitrale di cui all’art. 21 del d.p.r., si configura quale sub-procedimento nella fase pubblicistica di determinazione dell’indennità definitiva di esproprio. Essendo tale sub-procedimento finalizzato a determinare un elemento essenziale del provvedimento finale (il decreto di esproprio), ne segue che le relative controversie rientrano nella giurisdizione giudice amministrativo, posto che giudice ordinario è riservata, ai sensi dell’art. 53 dello stesso d.p.r. 327/2001, la giurisdizione solo “per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità”, vale a dire limitatamente al concreto importo dell’indennità e al suo pagamento: restandone, quindi, escluso, il procedimento preordinato alla quantificazione dell’indennità stessa;»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.