Estratto: «Il presente ricorso è inammissibile, per carenza di giurisdizione di questo Tribunale amministrativo. La materia di causa concerne infatti canoni concessori pretesi dall’Amministrazione finanziaria, di cui la ricorrente Società contesta la debenza, assumendo di essere titolare di affidamento di bene demaniale a titolo gratuito .Si versa quindi nell’ipotesi normativa contemplata dall’articolo 5 secondo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che riserva al giudice ordinario ogni controversia relativa ad indennità , canoni ed altri corrispettivi inerenti a rapporti di concessione. E la giurisdizione non muta, neanche in favore del giudice tributario, per il fatto che nella specie l’impugnativa è rivolta avverso cartella esattoriale, non trattandosi di tributi ma di proventi dovuti per l’utilizzazione di beni pubblici (Cassazione, Sezioni Unite, 2006 n. 20067).D’altra parte nel caso non si fa questione del titolo ad occupare l’immobile pubblico, bensì soltanto della spettanza o meno all’Amministrazione del potere di imporre un canone e dell’eventuale misura.La soluzione d’altra parte non sarebbe diversa qualora (in mancanza di formali atti di affidamento del bene) si accedesse alla tesi della occupazione senza titolo, versandosi sicuramente in tale ipotesi nell’ambito di competenza del giudice ordinario (Sezioni Unite 2002 n. 14275).»
Sintesi: Le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, assegnate alla giurisdizione del G.O. sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali. Qualora, invece, la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica di come la P.A. ha esercitato i suoi poteri autoritativi incidendo sul rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene attratto nella sfera di competenza giurisdizionale del G.A..
Estratto: «1. Ha carattere preliminare la questione, rilevabile d’ufficio, della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla causa petendi del ricorso proposto. Secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 411/2007), “le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, assegnate alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra p.a. concedente e concessionario del bene, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla p.a. per la tutela di interessi generali”. Qualora, invece, la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica di come l'amministrazione ha esercitato i suoi poteri autoritativi incidendo sul rapporto concessorio, il conflitto tra amministrazione e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene attratto nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cons. St., 2 febbraio 2009, n. 586)Si deve ritenere che la controversia rientri nella giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/1971, in quanto oggetto del giudizio è, per un verso, l'applicazione alla concessione di cui è titolare la ricorrente dei nuovi criteri di determinazione dei canoni, posto che si contesta in radice l’esercizio del potere di determinazione del canone concessorio e, per altro verso, si contesta l'esercizio del potere di riduzione del canone. Si tratta, quindi, di profili che involgono, rispettivamente, la sussistenza stessa del potere di fissazione del canone e l’esercizio di poteri discrezionali.»
Sintesi: Qualora sia in discussione l'esatta qualificazione del rapporto concessorio, la giurisdizione sulle controversie in materia di canoni è di giurisdizione del G.A..
Estratto: «Preliminarmente occorre rilevare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale per rientrare la controversia in esame nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.E' vero che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/1971 sulle concessioni dei beni demaniali vi è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo restando ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie in tema di canoni, indennità ed altri corrispettivi ma, secondo anche la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, l'art. 5 in commento ha inteso far salva la giurisdizione del giudice ordinario solamente in quelle ipotesi in cui la controversia non abbia ad oggetto la determinazione dei canoni che implicano l'esercizio di una discrezionalità da parte della P.A., ovvero non coinvolga una verifica dell'azione autoritativa di quest'ultima (Cass. Civ. sez. un. n. 6744/2005).Restano pertanto devolute alla giurisdizione amministrativa quelle controversie in materia di canoni ed altri corrispettivi che, implicando l'esercizio di poteri discrezionali, attengono ad interessi legittimi.Nel caso in esame la società istante chiede la restituzione di quanto pagato a titolo di canone di concessione per un'attività che doveva essere qualificata nello stesso atto concessorio come attività di pesca e per la quale, dunque, doveva trovare applicazione l'art. 1 del D.M. del 15 novembre 1995 n. 595 che prevede per tale attività l'applicazione del canone pari a Lire 20 per metro quadrato.Nei provvedimenti amministrativi l'autorizzazione all'occupazione veniva data per "deposito di merci in banchina" con la determinazione di un canone diverso ovviamente da quello richiesto da parte attrice, che non ha mai provveduto ad impugnare gli atti ritenuti oggi illegittimi.L'odierna controversia attiene dunque all'esatta determinazione del canone con la richiesta di restituzione delle somme ritenute versate in eccesso investendo l'esatta qualificazione del rapporto concessorio, qualificazione connessa all'esercizio dei poteri discrezionali della P.A.»
Sintesi: La controversia attinente alla mera determinazione del canone e al suo pagamento, senza alcun coinvolgimento di profili attinenti all’esercizio di potestà pubblicistiche, appartiene alla giurisdizione del G.O..
Estratto: «Il Collegio ritiene di dover preliminarmente affrontare la questione circa la sussistenza, nella specie, della giurisdizione dell’adito giudice amministrativo. Nel caso in esame siamo in presenza di una concessione di bene demaniale, in relazione alla quale il riparto di giurisdizione è fissato dall’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, a mente del quale “sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni” (comma 1), mentre “resta salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (comma 2). La giurisprudenza offre una interpretazione di queste norme tale da individuare tre ambiti di giurisdizione: a) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui al comma primo, sugli atti inerenti la concessione; b) la giurisdizione del giudice ordinario sui canoni, indennità e altri corrispettivi, che è riferita tuttavia alle ipotesi nelle quali non vengano in contestazione profili attinenti al cattivo esercizio di potere pubblicistico di determinazione dei canoni medesimi, in presenza quindi di controversie aventi un carattere esclusivamente patrimoniale; c) la giurisdizione invece del giudice amministrativo, come giurisdizione di legittimità, allorquando la controversia sul canone coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio sottostante ovvero l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione delle indennità (cfr. Cass., sez. un., 31 luglio 2008, n. 20749). Nel caso che ci occupa le questioni avanzate dalla ricorrente hanno un contenuto meramente patrimoniale, attinente alla mera determinazione del canone e al suo pagamento, senza che vi sia alcun coinvolgimento di profili attinenti all’esercizio di potestà pubblicistiche. Ne consegue che si rientra nella seconda delle ipotesi sopra enucleate, con spettanza della giurisdizione al giudice ordinario.»
Sintesi: In materia di beni pubblici, tutte le volte in cui la controversia, pur vertendo in materia di canoni, ha ad oggetto anche il rapporto concessorio la giurisdizione è del G.A..
Estratto: «1. Va anzitutto respinta l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, eccezione che, per inciso, a fronte della pronuncia del giudice civile, ovvero del Pretore di Treviglio, citata in premesse, che l’ha a sua volta denegata, comporterebbe di dover sollevare un conflitto negativo. In realtà, ciò non è necessario, perché la giurisdizione sussiste: in generale, si controverte di una concessione di servizio (o quantomeno di bene) pubblico, perché tale è un compendio di attrezzature sportive e ricreative, che il Comune intenda rendere fruibile in via continuativa alla cittadinanza, e quindi si verte ( ai sensi del d. lgs. 80/1998, come interpretato dalla Corte Costituzionale) in materia di giurisdizione esclusiva, con la riserva all’A.G.O. delle sole controversie in cui non venga in questione l’esercizio dei poteri della p.a., ovvero di quelle relative unicamente a “indennità, canoni ed altri corrispettivi”; è altrettanto noto infatti che la giurisdizione permane in capo al G.A. per costante insegnamento giurisprudenziale tutte le volte in cui la controversia sia in materia di canoni, ma venga in discussione anche l’atto concessorio. E’ quanto a ben vedere si verifica nel caso di specie, in cui il Comune, nel richiedere un canone di occupazione e gestione commisurato al canone annuo della concessione scaduta. presuppone la perdurante esistenza di un rapporto concessorio, mentre i ricorrenti sostengono l’esatto contrario.»
Sintesi: Laddove la controversia sia relativa alla determinazione del canone e la P.A, sia priva di discrezionalità amministrativa in senso proprio, in quanto si limita ad applicare la legge, la questione riguarda diritti soggettivi e la giurisdizione è del G.O.; nel caso in cui, invece, la controversia implichi la soluzione di questioni relative alla portata e al contenuto della concessione, ovvero agli obblighi e ai diritti che ne derivano, sussiste la giurisdizione del G.A..
Sintesi: Qualora la controversia abbia ad oggetto un atto con cui la P.A. dichiari di voler rettificare un precedente errore di calcolo in cui era incorsa nella determinazione del canone, che risulta inferiore al minimo di legge di cui è affermata l'inderogabilità, va affermata la giurisdizione del G.O., in quanto il ricorrente, sostanzialmente, afferma il suo diritto a non pagare più di quanto dovuto in base alla legge o al titolo.
Estratto: «3. - Prima di tutto, il Collegio deve farsi carico dell’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata dalla resistente Amministrazione, che si appalesa fondata.Infatti, da qualunque parte lo si riguardi, l’oggetto della presente controversia consiste nella pretesa della ricorrente a non subire un aumento del canone, che l’Amministrazione asserisce dovuto in applicazione delle disposizioni (e, in specie del D.M. 19.7.89) che disciplinano la fattispecie; cioè, in altre parole, a non pagare più del dovuto.Sul punto, il Collegio non può che ribadire quanto già deciso con la recente pronuncia n. 724/09. In giurisprudenza, si è osservato, non vi è concordia totale, ma risulta di gran lunga maggioritaria l’opinione (cui il Collegio aderisce) di coloro che ritengono determinante - ai fini della giurisdizione - il petitum sostanziale della domanda, la cui valutazione competerà al G.O. ogni volta che l’interessato affermi il suo diritto a non pagare più di quanto dovuto in base alla legge o al titolo.In generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della L. 1034/1971, le controversie aventi a oggetto indennità, canoni e altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici.La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che, laddove la controversia sia relativa alla determinazione del canone - e alla misura dello stesso - e la P.A, sia priva di discrezionalità amministrativa in senso proprio (in quanto si limita ad applicare la legge), la questione riguarda diritti soggettivi (così come ammette la stessa ricorrente che chiede l’accertamento del suo “diritto” a pagare di meno, in virtù del titolo), e consiste nella pretesa a non vedersi assoggettati al pagamento di una somma di denaro maggiore di quella fissata dalla norma. Nel caso, invece, in cui la controversia implichi la soluzione di questioni relative alla portata e al contenuto della concessione, ovvero agli obblighi e ai diritti che ne derivano, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo.3.1. - Nel caso in esame, l’A.P. di Trieste, nell’atto opposto (che, per vero, non è chiaro se sia una mera comunicazione interlocutoria e infraprocedimentale - priva di carattere provvedimentale - come afferma l’A.P., ovvero l’atto conclusivo del procedimento di autotutela, a suo tempo attivato, come sostenuto dalla ricorrente) ha dichiarato di voler rettificare un precedente errore di calcolo in cui era incorsa nella determinazione del canone, che risulta inferiore al minimo di legge (come indicato nel D.M. del 1989), di cui afferma l’ inderogabilità; il che comporta una maggiorazione di quanto sino ad ora corrisposto dalla ricorrente.Oggetto del ricorso, quindi, è il diritto a pagare quanto la legge (o il titolo) prevede, e tale preciso oggetto non viene meno solo perché la ricorrente censura la competenza del soggetto che ha emanato l’atto o l’asseritamente erroneo procedimento seguito; dato che tutti i vizi lamentati finiscono col refluire sull’importo del canone in concreto determinato, restando dunque una questione di carattere meramente patrimoniale.Come precisato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204/04 n. 191/06, la giurisdizione, nel caso de quo, appartiene sicuramente al G.O., in quanto la controversia attiene esclusivamente a una questione di calcolo e di modalità per giungere alla esatta quantificazione del canone da corrispondere. (Cfr. Tar Veneto, n. 212/09, Tar Lazio 1829/09; Cass. SS.UU. n. 22661/06 e 5085/08; e, da ultimo: C.S. n. 2187/09).»
Sintesi: Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
Sintesi: Ricorre la giurisdizione del G.A. a conoscere della legittimità del provvedimento di determinazione del canone di concessione di beni del demanio marittimo in relazione al quale è ravvisabile un potere discrezionale della P.A. concedente, come risulta dalla previsione di un canone minimo e di aumenti calcolati in rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddituali dei beni, nonché alle effettive utilizzazioni consentite.
Estratto: «Come sottolineato dal giudice di primo grado, la controversia investe la legittimità dell'azione dell'appellato che, dopo aver ordinato la demolizione del manufatto degli appellanti, non avendo questi ottemperato, ha provveduto alla demolizione stessa. Nella fattispecie, quindi, la controversia coinvolge la verifica dell'azione amministrativa...
[...omissis...]
Sintesi: Indipendentemente dalla natura abusiva o meno dell’occupazione del demanio marittimo, per la determinazione dei canoni concessori si verte in tema di diritti soggettivi, la cui giurisdizione appartiene all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Estratto: «La sentenza di primo grado deve essere confermata, sul punto, dal momento che a partire dal D.L. n. 77 del 1989 (il cui articolo 10 ha portata generale essendo intervenuto sulle disposizioni del codice della navigazione) in tema di concessioni demaniali marittime non è ravvisabile, per la determinazione dei canoni concessori, un potere discrezionale affidato all’amministrazione concedente, in quanto esso deve risultare dalla previsione di un canone minimo e dagli aumenti calcolati in rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddituali dei beni, nonché alle effettive utilizzazioni consentite. Ne consegue che, indipendentemente dalla natura abusiva o meno dell’occupazione, si verte in tema di diritti soggettivi, la cui giurisdizione appartiene all’Autorità giudiziaria ordinaria (cfr. in termini, Cass. Civ., S.U., 15 novembre 2002, n. 16165).»
Sintesi: Le controversie sottratte alla giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di concessioni di beni pubblici sono soltanto quelle concernenti la quantificazione dei canoni e l’eventuale inadempimento, senza toccare l’esistenza, l’oggetto e la qualificazione del rapporto concessorio.
Estratto: «2. Conviene verificare innanzi tutto se sussista la giurisdizione di questo Tribunale. L’art. 5 della legge n. 1034/1971 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di concessioni di beni pubblici, escluse quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.Nella fattispecie, la controversia riguarda, apparentemente, proprio la spettanza dei canoni pretesi dall’Agenzia del Demanio.Tuttavia la giurisprudenza è consolidata nel senso che le controversie sottratte alla giurisdizione amministrativa sono solo quelle concernenti la quantificazione dei canoni e l’eventuale inadempimento, senza toccare l’esistenza, l’oggetto e la qualificazione del rapporto concessorio. Nel caso in esame, invece, il Comune di Magione contesta essenzialmente l’esistenza e l’oggetto del rapporto concessorio, e solo derivatamente la spettanza dei canoni.La controversia appartiene dunque alla giurisdizione di questo Tribunale.»
Sintesi: Le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra p.a. concedente e concessionario del bene, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla p.a. per la tutela di interessi generali.
Estratto: «Ciò premesso, va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle amministrazioni sull’assunto che si verterebbe in ordine ad una questione di “indennità canoni ed altri corrispettivi”, che l’articolo 5 legge tar in materia di concessione di beni...
[...omissis...]
Sintesi: Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in punto di debenza e quantificazione dell’indennizzo in caso di abusiva occupazione di aree demaniali, per la ragione che le pretese fatte valere in giudizio sono di natura meramente patrimoniale, né tali controversie sono riconducibili alla giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di concessioni di beni pubblici, dato che in simili ipotesi il rapporto concessorio difetta per definizione.
Estratto: «Preliminarmente, giova prendere le mosse dall’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, sollevata dall’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate.L’eccezione è fondata.Per orientamento giurisprudenziale consolidato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario “le controversie in punto di debenza e quantificazione dell’indennizzo in caso di abusiva occupazione di aree demaniali” per la ragione che le pretese fatte valere in giudizio sono di natura meramente patrimoniale, “né tali controversie sono riconducibili alla giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni pubblici, dato che in simili ipotesi il rapporto concessorio difetta per definizione” (Tar Lazio, Latina, 13/11/2007 n° 1200). Con il gravame proposto, la società ricorrente contesta la debenza e la quantificazione dell’indennità per abusiva occupazione di suolo demaniale, come effettuata nel provvedimento impugnato. La controversia in esame va ricondotta nella sfera di applicazione del secondo comma dell’art. 5 della legge n° 1034/1971, inerente alla concessione di beni pubblici.A tenore dell’art. 5 surrichiamato, “1. sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici (...). 2. Resta salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi (...)”.In applicazione del criterio di riparto della giurisdizione fissato dal secondo comma dell’art. 5 l. n°1034/1971, come enunciato e sviluppato nel diritto vivente, poiché la materia del contendere si risolve nell’accertamento della debenza e nell’esatta quantificazione dell’indennità dovuta dalla ricorrente per l’occupazione di suolo demaniale nel periodo successivo alla scadenza del titolo concessorio, la cognizione della controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.»
Sintesi: In tema di determinazione del canone di concessione di beni pubblici, solo nel caso in cui la controversia implichi pregiudizialmente la soluzione di questioni relative alla portata e al contenuto della concessione, ovvero agli obblighi ed ai diritti che ne derivano, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Sintesi: La questione della quantificazione del canone afferente al singolo rapporto concessorio rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo anche laddove si controverta sull'inquadramento commerciale o ricreativo di tale rapporto.
Estratto: «La giurisprudenza anche di recente ha avuto modo di affermare che laddove la controversia sia relativa alla determinazione del canone e alla misura dello stesso la pubblica amministrazione sia priva di qualsiasi discrezionalità, poiché se è vero che nella determinazione dell’ammontare dei canoni l’amministrazione deve comunque fare ricorso a criteri di apprezzamento tecnico contabile, si tratta comunque di questione afferente diritti soggettivi, senza coinvolgere perciò profili di discrezionalità amministrativa, consistendo in realtà nella pretesa a non vedersi assoggettati al pagamento di una somma di denaro maggiore di quella fissata da norma di legge, e solo nel caso in cui la controversia implichi pregiudizialmente la soluzione di questioni relative alla portata e al contenuto della concessione ovvero gli obblighi e ai diritti che ne derivano sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.Orbene nel caso in esame il Comune si è limitato ad applicare le tariffe di cui alla legge n. 296 del 2006, e dunque la questione ha come oggetto la mera quantificazione del canone afferente al singolo rapporto concessorio, e tale qualificazione non viene meno perché la ricorrente censura l’erroneo inquadramento della propria concessione come relativa ad attività ricettiva e non commerciale, perché l’applicazione di un parametro o di un altro non incide sulla natura del rapporto concessorio, ma rileva esclusivamente sull’importo in concreto del canone, restando dunque una questione di carattere meramente patrimoniale.»