La giurisdizione nei casi di esproprio in cui manchi ab origine la dichiarazione di pubblica utilità

Sintesi: La giurisprudenza del Giudice Amministrativo e quella del Giudice Ordinario sono concordi nel ritenere che nell’ipotesi in cui non sussista dichiarazione di pubblica utilità la vicenda ricada nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario; l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti avuto modo di affermare come «…la dichiarazione di pubblica utilità, secondo il più comune sentire, ha come effetto quello di sottoporre il bene al regime di espropriabilità, determinando l’affievolimento del diritto di proprietà e ponendosi come presupposto dell’espropriazione…» (Cons. Stato, AP, 15 settembre 1999, n. 14).

Estratto: «In relazione all’eccepito difetto di giurisdizione, è noto che la giurisprudenza del Giudice Amministrativo e quella del Giudice Ordinario sono concordi nel ritenere che nell’ipotesi in cui non sussista dichiarazione di pubblica utilità la vicenda ricada nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario...
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Sintesi: Le ipotesi in cui manchi del tutto (“ab origine”) una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, sono devolute come tali alla giurisdizione ordinaria.

Estratto: «In via del tutto preliminare, il Collegio osserva che, effettivamente, sussiste nella presente controversia la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133 primo comma lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo….. g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle Pubbliche Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”). Infatti, in punto di giurisdizione, la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto (“ab origine”) una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - ai fini della restituzione e/o della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se faccia difetto un formale atto traslativo della proprietà, purché vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n° 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n°1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n° 9 e 22 Ottobre 2007 n° 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n° 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n° 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n° 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n° 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n° 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn° 27190, 27191 e 27193).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l’utilizzazione della proprietà privata avvenga in via di mero fatto – perché manca il vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di p.u. – ovvero inizi in un momento in cui la P.A. ha già perduto ogni potere ablatorio per la sopravvenuta inefficacia della pubblica utilità.

Estratto: «Il Collegio ben sa che in passato il criterio di riparto della giurisdizione in materia di espropriazioni per pubblica utilità era tutt’altro che di agevole identificazione, soprattutto con riferimento alle fattispecie in cui la giurisprudenza configurava la c.d. accessione invertita (o occupazione acquisitiva).
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Sintesi: La giurisprudenza del Giudice Amministrativo e quella del Giudice Ordinario sono concordi nel ritenere che nell’ipotesi in cui non vi sia dichiarazione di pubblica utilità, la vicenda ricada pacificamente nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Estratto: «La giurisprudenza del Giudice Amministrativo e quella del Giudice Ordinario sono concordi nel ritenere che nell’ipotesi in cui, come accaduto nel caso di specie, non vi sia dichiarazione di pubblica utilità, la vicenda ricada pacificamente nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario (ex plurimis, Cass. civ., SU, 23 dicembre 2008, n. 30254; Con. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2842; TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 11 giugno 2012, n. 1498); l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti avuto modo di affermare come «…la dichiarazione di pubblica utilità, secondo il più comune sentire, ha come effetto quello di sottoporre il bene al regime di espropriabilità, determinando l'affievolimento del diritto di proprietà e ponendosi come presupposto dell'espropriazione…» (Cons. Stato, AP, 15 settembre 1999 , n. 14).Né a diversa decisione può indurre il precedente giurisprudenziale (TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, 4 luglio 2001, n. 958) citato da parte ricorrente al fine di affermare la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo sulla vicenda; nella vicenda oggetto del giudizio concluso con tale sentenza, infatti, sussistevano, a tenore della copia della sentenza depositata in atti, sia la dichiarazione di pubblica utilità sia l’autorizzazione prefettizia alla occupazione d’urgenza dei terreni.»

Sintesi: Nelle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, le relative questioni sono devolute alla giurisdizione ordinaria.

Estratto: «In punto di giurisdizione deve pertanto ritenersi, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità - ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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Sintesi: La mancanza ab origine della dichiarazione di pubblica utilità radica la giurisdizione del Giudice Ordinario. L’assenza di dichiarazione di pubblica utilità rende infatti l’operato dell’amministrazione comportamento non riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, circostanza invece richiesta dall’art. 133, comma 1, lett. g), cpa, per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «Ancora in via preliminare, occorre dichiarare la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo; deve sul punto innanzitutto essere richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui la mancanza ab origine della dichiarazione di pubblica utilità radica la giurisdizione del Giudice Ordinario (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6861; Cass. civ., SU, 20 dicembre 2006 , n. 27190). L’assenza di dichiarazione di pubblica utilità rende infatti l’operato dell’amministrazione comportamento non riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere (sul punto, Cons. Stato, AP, 30 luglio 2007, n. 9: «... alla stregua del procedimento bifasico disegnato dalla legge fondamentale n. 2359 del 1865 e ancor più dopo le innovazioni in tema di dichiarazione implicita introdotte dalla legge n. 1 del 1978 - cardine dell'attività ablatoria era invece la dichiarazione di pubblica utilità, avendo questa l'effetto di sottoporre il bene al regime di espropriabilità così determinando, appunto in vista dell'espropriazione, l'affievolimento del diritto di proprietà...»), circostanza invece richiesta dall’art. 133, comma 1, lett. g), cpa, per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità.»

Sintesi: Dopo le note sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 della Corte Costituzionale, ove manchi la dichiarazione di p.u., il collegamento con l’azione amministrativa viene meno e la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da occupazione o espropriazione illegittima di immobili, sia che il proprietario invochi la tutela restitutoria, sia che attraverso un’abdicazione implicita al diritto dominicale opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Secondo un pacifico principio giurisprudenziale (cfr., di recente, Cass. Civ. 9 luglio 2009, n. 16093 e 7 luglio 2010, n. 16043), dopo le note sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 della Corte Costituzionale, che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente del D. Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come recepito e modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da occupazione o espropriazione illegittima di immobili rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove i “comportamenti” causativi di danno ingiusto - occupazione e/o realizzazione dell’opera - costituiscano esecuzione di atti e provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono, quindi, riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione; mentre, ove manchi la dichiarazione di p.u., il collegamento con l’azione amministrativa viene meno e la controversia, sia che il proprietario invochi la tutela restitutoria, sia che attraverso un’abdicazione implicita al diritto dominicale opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.Nella fattispecie in esame, si è in presenza dell’occupazione sine titulo di un’area limitrofa al fabbricato espropriato, che non è stata indicata in sede di dichiarazione di pubblica utilità, sicché la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, come rettamente ritenuto dal giudice di primo grado.»

Sintesi: La mancata pronuncia della dichiarazione di pubblica utilità è circostanza che radica, secondo stabile e condivisibile giurisprudenza, la giurisdizione del Giudice Ordinario in merito alla domanda risarcitoria conseguente ad occupazione illegittima. L’assenza di dichiarazione di pubblica utilità rende infatti l’operato dell’amministrazione comportamento non riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.

Estratto: «Per quanto riguarda l’area situata in Pedara all’incrocio di via A. De Gasperi con via D’Annunzio, non è in discussione fra le parti che non sia stata pronunciata dichiarazione di pubblica utilità; tale circostanza radica, secondo stabile e condivisibile giurisprudenza, la giurisdizione del Giudice Ordinario (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6861; Cass. civ., SU, 20 dicembre 2006 , n. 27190).L’assenza di dichiarazione di pubblica utilità rende infatti l’operato dell’amministrazione comportamento non riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere (sul punto, Cons. Stato, AP, 30 luglio 2007, n. 9: «... alla stregua del procedimento bifasico disegnato dalla legge fondamentale n. 2359 del 1865 e ancor più dopo le innovazioni in tema di dichiarazione implicita introdotte dalla legge n. 1 del 1978 - cardine dell'attività ablatoria era invece la dichiarazione di pubblica utilità, avendo questa l'effetto di sottoporre il bene al regime di espropriabilità così determinando, appunto in vista dell'espropriazione, l'affievolimento del diritto di proprietà...»), circostanza invece richiesta dall’art. 133, comma 1, lett. g), cpa, per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità.»

Sintesi: La giurisdizione spetta al giudice ordinario nell'ipotesi di occupazione quando la dichiarazione di pubblica utilità manca del tutto.

Estratto: «3.- L’appello è fondato e deve essere accolto.La giurisprudenza amministrativa, dopo le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30 luglio 2007, n. 9 e 22 Ottobre 2007, n. 12, si è infatti oramai consolidata nel ritenere che, mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario nella ipotesi di occupazione...
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Sintesi: Restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti fattispecie di occupazioni intervenute in via di mero fatto ovvero in situazioni di carenza di potere, non sussistendo un’efficace dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «Con il ricorso viene richiesta, altresì, la reintegrazione nel possesso di una porzione di terreno che si assume occupata ai fini della realizzazione delle opere, non contemplata nel decreto di esproprio.Ritiene il Collegio che debba affrontarsi, innanzi tutto, il problema relativo alla giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in ordine a tale domanda.
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Sintesi: Alla luce delle sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale, solo se la dichiarazione di p.u. manchi, il collegamento con l'azione amministrativa viene meno e la controversia, sia che il proprietario invochi la tutela restitutoria, sia che attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Le Sezioni Unite devono rilevare che l'area di proprietà M. estesa mq. 1607 è stata occupata dal comune di Rutigliano a seguito della Delib. di Giunta 28 luglio 1998, n. 263 - contenente la dichiarazione di p.u., nonché la fissazione dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, per la sua efficacia; e del Decreto sindacale del 3 agosto 1998 che ne autorizzava la detenzione per la durata di 5 anni.E tanto è sufficiente a recepire la giurisprudenza di questa Corte,secondo la quale dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come recepito e modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto (Cass. 7442/2008; 14794/2007; 7256/2007) che la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da occupazione o espropriazione illegittima di immobili rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, l'occupazione e/o la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione;laddove solo se la dichiarazione di p.u. manchi, il collegamento con l'azione amministrativa secondo la Consulta, viene meno e la controversia, sia che il proprietario invochi la tutela restitutoria, sia che attraverso una abdicazione implicita al diritto dominicale opti per il risarcimento del danno,rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.Nè giova alla proprietaria che nel corso dell'anno 2003 sia scaduto anche il termine concesso dal menzionato L. n. 2359 del 1865, art. 13, per il compimento delle espropriazioni,perché lo stabilire se a seguito di tale evento la dichiarazione di p.u. sia divenuta inefficace ovvero sia necessario attendere la scadenza anche del termine di compimento dei lavori e stabilire in quale data ciò sia avvenuto appartiene al merito della controversia e rientra negli accertamenti devoluti al giudice amministrativo, cui spetta la giurisdizione: per configurare la quale è sufficiente prendere atto della presenza del provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. che ha esplicato tutti i suoi effetti, in quanto espressione di un precedente esercizio del potere, riconoscibile come tale perché deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti dalla legge e non come mera via di fatto.Questi stessi principi valgono, invece a sottrarre alla giurisdizione amministrativa, le domande relative alla residua superficie di mq. 1370; per la quale le parti concordano nel dedurre che è stata occupata in mancanza non soltanto di un decreto autorizzativo L. n. 865 del 1971, ex art. 20, ma anche di una dichiarazione di p.u.; e la sua apprensione è avvenuta per iniziativa dell'impresa delegata al compimento dei lavori qualche tempo dopo l'immissione in possesso dell'area per la quale era stato ottenuto il Decreto 3 agosto 1998.Per cui, il Collegio deve ribadire la propria precedente giurisprudenza secondo cui l'azione relativa all'occupazione ed. usurpativa, intesa come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza della dichiarazione di pubblica utilità, rientra nella giurisdizione ordinaria, sia che venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata, come nella specie, anche con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.), sia che, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno (Cass. sez. un. 30254/2008; 19501/2008; 5925/2008).»

Sintesi: Ben distinto e dunque non equiparabile ai fini del riparto di giurisdizione dai casi di annullamento o intervenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità è il caso in cui quest'ultima manchi del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento "per vie di fatto" in nessun modo funzionalizzato e rapportato all'esercizio di un effettivo potere degradatorio e traslativo; del risarcimento del danno da occupazione radicalmente illegittima "ab origine" conosce il giudice ordinario.

Estratto: «Va però a tal proposito rilevato che, laddove, come pare prospettato dall'attore, le trattative sull'ammontare dell'indennità di esproprio non siano seguite né da cessione volontaria né da decreto di esproprio, l'Amministrazione che ha iniziato il procedimento non è obbligata per legge a completarlo né può configurarsi in capo al privato interessato un diritto ad essere espropriato ma soltanto il diritto a ricevere il pagamento dell'indennità di esproprio una volta che questo abbia avuto luogo (cfr. Cass. 01/12704).Ne consegue che, non essendo stato adottato il decreto di esproprio del fabbricato rurale, non essendosi perfezionato alcun accordo di cessione relativo ad esso e non essendo stato, comunque, impugnato l'atto di cessione volontaria che, con riferimento alla partila n. 204, sulla quale insiste il fabbricato, contemplava soltanto l'area di sedime, l'unica ragione che potrebbe qui fondare la domanda di risarcimento danni è costituita dalla permanenza della occupazione del fabbricato da parte del Comune di Laviano, che, alla scadenza del termine di occupazione legittima, non l'avrebbe espropriato né contemplato nell'accordo di cessione volontaria dei suoli.In siffatta ipotesi deve però affermarsi la giurisdizione del Giudice amministrativo.Ed infatti, all'esito di un lungo e contrastato dibattito, che in questa sede non è possibile ripercorrere, la questione afferente all'individuazione del giudice competente a conoscere delle istanze risarcitone conseguenti alla sopravvenuta inefficacia o all'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità può ormai considerarsi definitivamente risolta a favore del Giudice amministrativo.Giova, in proposito, richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite di Cassazione e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul tema secondo la ricostruzione sistematica offerta dai Supremi Collegi nei procedimenti - come quello in controversia - non governati, ratione temporis, dalle norme sostanziali del T.U. n. 327 del 2001 -, la dichiarazione di pubblica utilità è l'atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività, sia essa giuridica che materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici previamente individuati (cfr., in particolare, CdS, Ad.Pl., n. 9/2007 e n. 12/2007).In questo quadro, le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte dalla predetta dichiarazione (ovvero, la protrazione dell'occupazione oltre il termine biennale di efficacia previsto dall'art. 73 della legge n. 2359 del 1865) non sembra poter dequalificare la valenza giuridica di un'attività, appunto espletata nel corso e in virtù di un procedimento, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità.In particolare, rispetto ai casi di illegittimità sopravvenuta del procedimento, la stessa Adunanza Plenaria ha ravvisato "evidenti punti di contatto" con quelle che si determinano a seguito dell'annullamento giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto in entrambi casi gli effetti retroattivi naturalmente conseguenti alla pronuncia demolitoria o quelli derivanti dalla mancata conclusione del procedimento non sembrano poter travolgere a posteriori il nesso funzionale che ha comunque legato l'attività dell'Amministrazione alla realizzazione dei fini di interesse collettivo individuato all'origine.Ben distinto invece - e dunque non equiparabile ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell'art. 34 del D. L.vo n. 80 del 1998 e delle corrispondenti norme processuali contenute nell'art. 53 del T.U. n. 327 del 2001 come incisi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006 - è il caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità ovvero altri provvedimenti a contenuto e finalità appropriative della proprietà privata manchino del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento "per vie di fatto" in nessun modo funzionalizzato e rapportato all'esercizio di un effettivo potere degradatorio e traslativo.È stato pertanto ritenuto che nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (sul punto, oltre le citate pronunce dell'Adunanza plenaria del CdS. 30 ottobre 2009, n. 6705; 8 giugno 2009, n. 3509; 3 settembre 2008, n. 4112; 30 novembre 2007, n. 6124).Siffatta soluzione è condivisa dalla Corte di Cassazione, la quale distinta la domanda di risarcimento del danno per occupazione espropriativa, che è devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a., da quella di risarcimento del danno da occupazione radicalmente illegittima "ab origine" a causa della mancanza di dichiarazione di pubblica utilit, che è invece devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Civ., sez. I, 6 novembre 2008, n. 26615).Appare utile richiamare, al riguardo, la puntuale ricostruzione operata dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 14794 del 2007 - seguita tra le altre dalle sentenze SU n. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254 del 2008, n. 16093 del 2009, n. 21470 del 2009 - là dove viene delineato, riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, un esauriente quadro del succedersi delle ipotesi di giurisdizione correlate a ormai note vicende normative e giurisprudenziali per giungere alla conclusione che nell'occupazione appropriativa, ancorché sia ugualmente leso il diritto di proprietà e, quindi, un diritto soggettivo, il collegamento, indiretto, all'esercizio del potere espropriativo ne giustifica l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva.Invero, è proprio l'atto introduttivo del procedimento ablatorio, ovvero la dichiarazione di pubblica utilità, a ricondurre la condotta dell'amministrazione nell'ambito del potere ablatorio e a giustificare - anche secondo la giurisprudenza costituzionale - la creazione della giurisdizione esclusiva nella materia espropriativa.Orbene, poiché nel caso di specie, il procedimento espropriativo ha avuto correttamente inizio mediante l'adozione della delibera del Consiglio Comunale di Laviano n. 286 del 24/10/86 di approvazione del progetto esecutivo di sistemazione di aree ed opere di contenimento del Piano di Zona alla località "Sant'Agata', avente valenza di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere contemplate (cfr. art. 1 L. n. 1/1978), cui ha fatto seguito l'acquisizione del fondo da parte della P.A. e la sua irreversibile trasformazione per effetto dell'esecuzione dei lavori appaltati, anche l'occupazione del fabbricato rurale - se effettuata e perdurante - potrebbe essere ricondotta all'alveo della cd."occupazione appropriativa", che è il presupposto sul quale l'attore potrà avanzare la domanda di risarcimento.Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione del TAR della Campania, davanti al quale essa potrà essere riassunta nel termine di sei mesi ai sensi dell'art. 50 c.p.c, e tanto in applicazione del principio della cd."translatio iudici", il quale, in virtù di un'interpretazione adeguatrice del sistema processuale, è estensibile anche alle pronunce declinatone della giurisdizione emesse dai giudici di merito, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda proposta giudice incompetente (Cass., Sez. Un., n. 4109 del 22/02/2007).»

Sintesi: Dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale, solo se la dichiarazione di p.u. manchi, il collegamento con l'azione amministrativa viene meno e la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da occupazione o espropriazione illegittima di immobili, sia che il proprietario invochi la tutela restitutoria, sia che attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Le Sezioni Unite,dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, degli art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, come recepito e modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto...
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Sintesi: Nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi (anche giuridicamente laddove non contenga i requisiti essenziali previsti), ovvero sia venuta meno, viene meno il collegamento con l'azione amministrativa e la domanda, sia che si tratti di domanda restitutoria, sia che, attraverso una rinuncia al diritto di proprietà, il proprietario abbia esclusivamente richiesto il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Con riguardo alla competenza relativamente all'azione di restituzione e di risarcimento del danno a seguito della "occupazione acquisitiva" ovvero della "occupazione usurpativa" va rilevato che, a seguito delle sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in tema di occupazione con irreversibile trasformazione del fondo, avvenuta nell'assenza ab initio della dichiarazione di pubblica utilità afferente al fondo stesso.

Estratto: «L’appello è infondato.Il Collegio condivide l’indirizzo secondo cui va riconosciuta la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a liti che, come nella specie, abbiano ad oggetto diritti soggettivi la cui lesione tragga origine, sul piano eziologico, da fattori causali comportamentali riconducibili all'esplicazione del pubblico potere e ciò pur se in un momento nel quale quest'ultimo, per la sopraggiunta inefficacia disposta dalla legge o per la mancata conclusione del procedimento, risulta ormai privo della sua forza autoritativa (nella specie trattasi di controversia relativa ad una domanda risarcitoria fondata sulla sopravvenuta perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e sulla mancata emanazione del decreto di esproprio del fondo nel frattempo irreversibilmente modificato). Consiglio Stato a. plen., 30 luglio 2007, n. 9.Per contro sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in tema di occupazione con irreversibile trasformazione del fondo, avvenuta nell'assenza ab initio della dichiarazione di pubblica utilità afferente al fondo stesso. Consiglio Stato, sez. IV, 26 aprile 2007, n. 1892.Le due fattispecie, che vengono per lo più qualificate rispettivamente come occupazione appropriativa e occupazione usurpativa hanno rilievo ai fini della prescrizione della azione risarcitoria, affermandosi che il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione risarcitoria a seguito di occupazione appropriativa decorre dalla data di scadenza dell'occupazione legittima se l'opera è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure dal momento dell'irreversibile trasformazione del fondo (coincidente con la modifica dello stato anteriore dell'immobile) se essa è avvenuta dopo la predetta scadenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 2007, n. 7981).Quanto alla odierna vertenza emerge che i lavori, intrapresi sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità intervenuta nel 1984, sono stati ultimati nel 1990 quando la predetta dichiarazione era divenuta inefficace. Da tale data decorreva il termine quinquennale per proporre l’azione. Tale termine è stato interrotto nel 1992 da una proposta di cessione volontaria del bene. L’azione avanti al giudice ordinario è poi intervenuta solo nel 2001, quanto ormai il nuovo termine quinquennale era decorso»

Sintesi: La giurisdizione (residuale) del giudice ordinario è invocabile solo ed esclusivamente quando i comportamenti materiali dell'amministrazione, comportanti l'immissione nel possesso del fondo privato, la sua mera detenzione o la sua irreversibile trasformazione, si siano prodotti in carenza di qualsiasi dichiarazione di pubblica utilità, ovvero quando il decreto di espropriazione (o altro provvedimento ablatorio), sia stato emesso con riferimento ad un bene la cui destinazione ad un'opera di pubblica utilità non abbia mai avuto luogo.

Estratto: «2.2. Occupazione sine titulo.Sotto il secondo profilo, al fine di stabilire se il G.O. sia competente a decidere la presente controversia, è necessario qualificare l'occupazione posta in essere dal Comune convenuto.2.2.1. L'occupazione c.d."usurpativa".Ciò detto osserva il giudicante che la Suprema Corte ha a chiare lettere evidenziato il discrimen fra occupazioni ed."appropriative/espropriative" ed occupazioni c.d."usurpative".La Corte, in particolare (Cass. Civ., Sez. Un., n. 3043/07; Cass. Civ., Sez. Un., n. 2688/07; Cass. Civ., Sez. Un., n. 10024/07; Cass. Civ., Sez. Un., n. 15615/06; Cass. Civ., Sez. Un., n. 13659/06; Cass. Civ., Sez. Un., n. 13660/06; Cass. Civ., Sez. Un., n. 600/05; Cass. Civ., Sez. Un., n. 9532/04; Cass. Civ., Sez. Un., 7643/03; Cass. Civ., Sez. Un., n. 460/99; Cass. Civ., n. 15615/06; Cass. Civ., n. 730/05; Cass. Civ., n. 21637/04), ha evidenziato che: a) la dichiarata incostituzionalità dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 80/98, come sostituito dalla Legge n. 205/00 (come anche dell'art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 327/01), nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti", anziché "gli atti ed i provvedimenti" in materia urbanistica ed edilizia (ed in particolare in materia espropriativa) delle P.A. e dei soggetti alle stesse equiparati, comporta, quale conseguenza diretta ed immediata, che non possono considerarsi ricomprese nella giurisdizione amministrativa le controversie relative ai comportamenti "nemmeno mediatamente" riconducibili all'esercizio di un pubblico potere (Corte Cost., n. 191/06); b) l'ingerenza dell'amministrazione nella proprietà altrui in assenza di una ragione di pubblica utilità legalmente dichiarata integra, infatti, un comportamento del tutto avulso dall'esercizio del potere e, come tale, immediatamente lesivo del diritto soggettivo e, pertanto, qualificabile come fatto illecito generatore di danno, il quale va in tale ipotesi risarcito integralmente; c) la fattispecie qualificabile come "occupazione usurpativa", ovvero come "manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di titolo legittimante" (Cass. Civ., n. 1814/00) rientra, sia che venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata con ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che, postulandosi una abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno, nella giurisdizione del giudice ordinario.In buona sostanza, dunque, la giurisdizione (residuale) del giudice ordinario è invocabile solo ed esclusivamente quando i comportamenti materiali dell'amministrazione, comportanti l'immissione nel possesso del fondo privato, la sua mera detenzione o la sua irreversibile trasformazione, si siano prodotti in carenza di qualsiasi dichiarazione di pubblica utilità, ovvero quando il decreto di espropriazione (o altro provvedimento ablatorio) sia stato emesso con riferimento ad un bene la cui destinazione ad un'opera di pubblica utilità non abbia mai avuto luogo. La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., n. 3043/07; Cass. Civ., Sez. Un., n. 2688/07; Cass. Civ., Sez. Un., n. 10024/07; Cass. Civ., Sez. Un., n. 15615/06; Cass. Civ., Sez. Un., n. 13659/06; Cass. Civ., Sez. Un., n. 13660/06; Cass. Civ., Sez. Un., n. 600/05; Cass. Civ., Sez. Un., n. 9532/04; Cass. Civ., Sez. Un., 7643/03; Cass. Civ., Sez. Un., n. 460/99; Cass. Civ., n. 15615/06; Cass. Civ., n. 730/05; Cass. Civ., n. 21637/04, tutte citate), ha chiaramente evidenziato le ipotesi in cui, a nulla rilevando la circostanza che il potere ablativo sia stato in origine attribuito all'Amministrazione, deve ritenersi sussistente una occupazione "usurpativa", evidenziando che la stessa può ravvisarsi: a) nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi del tutto, ipotesi che è connessa alla previsione generale della Legge n. 2359/1865 (in forza della quale la dichiarazione medesima doveva, di regola, essere contenuta in un espresso provvedimento amministrativo) e che oggi, a seguito dell'emanazione della Legge n. 1/78 (che ha attribuito all'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dell'autorità amministrativa, valore di dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse), è divenuta di scuola; b) nelle fattispecie in cui il provvedimento contenente la dichiarazione di pubblica utilità sia radicalmente nullo o inesistente, ipotesi in cui la giurisprudenza fa rientrare pacificamente la situazione che si verifica allorché il provvedimento medesimo non contenga l'indicazione (richiesta dall'art. 13 della Legge n. 2359/1865 e rispondente alla necessità di rilievo costituzionale di limitare il potere discrezionale della pubblica amministrazione, al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo i indeterminato) dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell'opera (requisito non sanabile nel corso del procedimento); c) nelle ipotesi di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sia nel caso di inutile decorso dei termini finali in essa fissati per il compimento dell'espropriazione e dei lavori (senza che sia intervenuto il decreto ablativo o si sia verificata la c.d."occupazione espropriativa"), sia nel caso di mancato inizio delle opere "nel triennio successivo all'approvazione del progetto"; d) nelle ipotesi in cui la P.A., dopo essere intervenuta sui fondi previsti nel progetto, proceda ad occuparne di nuovi senza iniziare un nuovo procedimento amministrativo idoneo a dare luogo alla dichiarazione di pubblica utilità.2.2.2. Il caso di specie.Venendo a questo punto all'esame del caso di specie, si osserva che dall'esame della documentazione in atti si evince chiaramente che: a) esiste un progetto approvato che equivale a dichiarazione implicita di pubblica utilità (si vedano le deliberazioni della G.M. n. 146/99, n. 104/98 e n. 72/06, nonché la deliberazione del Commissario Straordinario n. 41/03); b) nelle citate delibere sono indicati i termini relativi alle occupazioni ed ai lavori; c) sono state occupate porzioni di terreno previste negli atti del procedimento (si veda il verbale di immissione in possesso); d) le opere sono iniziate nel triennio successivo all'ultima approvazione del progetto; e) l'occupazione di urgenza è intervenuta prima della scadenza del termine per l'esecuzione dei lavori.Orbene, tutti quelli esposti sono, in ragione di quanto in precedenza esposto, atti che danno vita ad un'occupazione acquisitiva/espropriativa e non usurpativa.»

Sintesi: Alla luce di quanto stabilito dalla Corte Cost. con sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006, la Costituzione riserva alla generale giurisdizione del GO sui diritti solo le condotte che la p.a. pone in essere al di fuori di un riconoscibile esercizio di potere amministrativo, fattispecie, che in materia espropriativa, si verifica solo in caso di totale mancanza della dichiarazione di p.u.

Estratto: «Occorre, infatti, osservare che, nel caso in esame, questo TAR non giudica in sede di legittimità bensì di giurisdizione esclusiva. Ai fini dell’affermazione o del diniego della giurisdizione non opera, quindi, il criterio del petitum sostanziale, bensì quello della materia...
[...omissis...]

Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 34 del D.LGS. n. 80/1998 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 204/2004) e dell'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 191 del 2006), spetta in via di principio alla giurisdizione del g.o. la domanda con la quale il privato chiede il risarcimento del danno conseguente a meri comportamenti illeciti posti in essere dalla p.a., prospettati come occupazione usurpativa, e consistenti nell'occupazione di mero fatto di un immobile, che non sia compresa nella tacita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa.

Estratto: «Spetta allora in via di principio alla giurisdizione del g.o. la domanda con la quale il privato chieda il risarcimento del danno conseguente a meri comportamenti illeciti posti in essere dalla p.a., prospettati come occupazione usurpativa, e consistenti nell'occupazione di mero fatto di un immobile, che non sia stata prevista nel progetto approvato dell'opera pubblica realizzata, né nelle varianti successive e, quindi, non sia compresa nella tacita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa, alla quale l'occupazione dedotta non risulti connessa neppure indirettamente. Non si può infatti radicare la giurisdizione del g.a. ai sensi dell'art. 34 d.lg. n. 80 23.del 1998 (come modificato dall'art. 7 I. n. 205 del 2000, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004) o dell'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 191 del 2006), trattandosi di comportamento illecito nel quale non è ravvisabile un atto di esercizio del pubblico potere.»

Sintesi: La giurisdizione spetta al giudice ordinario nelle ipotesi in cui si sia dato corso ad un’occupazione in assenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, in quanto trattasi di un caso di appropriazione del bene del privato in totale assenza del provvedimento amministrativo.

Estratto: «Va in primo luogo superata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito per quanto riguarda la competenza a valutare le pretese di carattere risarcitorio nei confronti della pubblica amministrazione, nei casi in cui il soggetto venga privato del diritto dominicale per effetto, come nel caso di specie, di comportamenti posti in essere dall’autorità procedente...
[...omissis...]

Sintesi: Solo ove la dichiarazione di p.u. manchi, il collegamento con l'azione amministrativa viene meno e la controversia, sia che il proprietario invochi la tutela restitutoria, sia che attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «In tale situazione, le Sezioni Unite, dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come recepito e modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327 del 2001...
[...omissis...]

Sintesi: Il ristoro del pregiudizio conseguito all'irreversibile trasformazione di terreni occupati con ordinanze sindacali emesse in costanza di valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità dev'essere chiesto al giudice amministrativo, restando riservate al giudice ordinario soltanto le controversie in tema d'indennità di occupazione od esproprio ovvero di danni da occupazione usurpativa che, com'è noto, ricorre soltanto nei casi d'inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «che così riassunte le posizioni delle parti, giova rammentare che in considerazione dell'epoca dei fatti e della data d'instaurazione del giudizio davanti al Tribunale, deve farsi riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b)...
[...omissis...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GO in ordine alla domanda risarcitoria conseguente ad occupazione usurpativa, per esser il bene stato occupato in carenza della dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «Con il ricorso in esame viene dedotto che il Comune di Licata abbia posto in essere una occupazione “usurpativa” – in quanto in carenza fin dall’origine di dichiarazione di pubblica utilità, e al di fuori delle previsioni progettuali dell’intervento nel cui contesto tale occupazione è avvenuta - del terreno dei ricorrenti, di metri quadrati 165, in catasto al foglio 105, particella 1102.L’assunto dei ricorrenti ha trovato conferma nota del Comune di Licata – Dipartimento LL.PP. prot. n. 31933 del 3 settembre 2004, con la quale, in riscontro all’ordinanza presidenziale istruttoria n. 306/04, è stato comunicato che: “… La particella 1102 del foglio di mappa 105 non risulta compresa nel piano particellare d’esproprio del progetto principale delle opere di urbanizzazione del Rione Oltreponte né in quelli allegati alle successive perizie redatte. / La suddetta particella peraltro non è nemmeno individuabile nello stralcio del foglio 105 allegato al suddetto progetto. / Questa Amministrazione, a tal riguardo, ha già provveduto a richiedere gli opportuni chiarimenti al Direttore dei lavori, Ing. (…)”. Posto, quindi, che si configura nella specie una ipotesi di c.d. occupazione “usurpativa” – in quanto conseguente ad un mero comportamento materiale della P.A., in carenza fin dall’origine di una dichiarazione di pubblica utilità -, va rilevato il difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R. in ordine alla controversia in esame. Ed invero, successivamente all’instaurazione del giudizio (nel 2003), la Corte Costituzionale, con sentenza n. 204 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, lett. b), della legge n. 205/2000, nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia (nella quale rientrano i procedimenti espropriativi), attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti, oltre che gli “atti e provvedimenti”, anche i “comportamenti” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati. E con la successiva sentenza n. 191 del 2006 la Corte ha ulteriormente chiarito il profilo della giurisdizione nella materia in parola, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. 3237/2001 nella parte in cui, attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, includeva anche quelle non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.Sulla scorta delle citate sentenze della Corte Costituzionale, è stato chiarito dalla giurisprudenza che, mentre rientrano nella giurisdizione del G.A. le controversie relative a situazioni comunque riconducibili all’esercizio di un pubblico potere, come in ipotesi di dichiarazione di p.u. in prosieguo cessata d’efficacia ovvero annullata in sede giurisdizionale (da ultimo Cons. St., IV, 3 settembre 2008, n. 4112; Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19500), rientrano viceversa nella giurisdizione del giudice ordinario le azioni risarcitorie relative alla fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa (Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19501). Poiché nella specie si configura, appunto, un’occupazione usurpativa, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione di un immobile in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità, è ravvisabile un illecito permanente, in alcun modo ricollegabile all’esercizio di poteri amministrativi ma dipendente da un comportamento materiale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «In effetti la circostanza che la pretesa nasca –per espressa ripetuta precisazione del ricorrente- da un mero comportamento della pubblica Amministrazione, sganciato dall’esercizio di qualsivoglia potere pubblico, implica la giurisdizione del giudice ordinario.Si ribadisce che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.204/2004...
[...omissis...]

Sintesi: Va equiparata alla carenza ab origine del titolo legittimante, una dichiarazione di pubblica utilità giuridicamente inesistente perché mancante di uno dei requisiti essenziali previsti dalla legge (nel caso di specie esatta dentificazione del destinatario); ciò in quanto la stessa determina l'incapacità della susseguente occupazione a porsi come espressione dell'interesse pubblico con conseguente natura usurpativa di tale occupazione e giurisdizione del GO.

Estratto: «Nel caso di specie, sulla base del petitum sostanziale prospettato dall'attrice, che ha denunciato l'illegittimità della procedura ablatoria posta in essere dall'Ente convenuto, perché, non essendo stato correttamente identificato dall'ente espropriante il destinatario del procedimento, di tale procedura lei medesima, quale proprietaria del bene, non ne avrebbe mai avuto contezza, così da doversi considerarsi come tamquam non esset l'attività degradatoria posta in essere dalla P.A., con conseguente suo diritto alla restituzione del bene, previa disapplicazione degli atti illegittimamente posti in essere dalla P.A., affermazione non efficacemente contestata dal Co. che non ha preso posizione alcuna sulla mancata (corretta) individuazione da parte sua del destinatario dell'espropriazione, limitandosi ad affermare la legittimità della procedura posta in essere e del sistema di pubblicità adottato, ritiene il Giudicante che la fattispecie in esame, per quanto di seguito esposto, debba essere opportunamente ricondotta alla fattispecie della c.d. occupazione usurpativa pura, con conseguente giurisdizione del G.O. a conoscere della relativa controversia.Ed invero, non può che ritenersi come posta in essere in assoluta carenza di potere l'apprensione di un suolo privato da parte della P.A. in forza di una dichiarazione di pubblica utilità - che non può essere considerata un atto meramente preparatorio del procedimento espropriativo, trattandosi invece di atto necessario e presupposto tanto del provvedimento di occupazione d'urgenza che del decreto di espropriazione (cfr., di recente, TAR Lazio, 3.8.06, n. 6899) - che non contenendo l'esatta identificazione del destinatario dell'atto ablativo e, conseguentemente, non potendosi ritenere rivolta all'effettivo proprietario del bene, né portata a conoscenza di questo, non è in grado, con riferimento alla posizione soggettiva di quello, di validamente incidere su di essa e degradarla a mero interesse legittimo.Non si può soggiacere, infatti, che la dichiarazione di pubblica utilità che ha come destinatario un soggetto che, per essere erroneamente identificato, è del tutto inesistente, mancando di un requisito essenziale dell'atto amministrativo, vieppiù fondamentale in ipotesi, quale quella di specie, di atto ablatorio, ove l'interesse del privato ad avere conoscenza dell'atto degradatorio è di preminente rilievo attesa la natura oppositiva dell'interesse leso, deve considerarsi giuridicamente inesistente, non riconducibile ad una condotta illegittima, sia pur esecutiva, della P.A.E' indubbio che, in tale evenienza, l'esercizio del potere non risulta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti necessari per valere come atto o provvedimento, ma si pone, nei confronti dell'effettivo e non identificato destinatario, come mera via di fatto.Né il vizio derivante dalla erronea individuazione del destinatario di un provvedimento amministrativo di tipo ablatorio può ritenersi sanato dalla circostanza che comunque dell'atto sia stata data diffusa conoscibilità mediante sistemi di ampia diffusione, come affermato dal convenuto, trattandosi di questione che investe non la regolarità della notificazione ma l'aspetto sostanziale della legittimazione, ossia la titolarità dell'interesse sul quale la misura repressiva è destinata ad incidere.Conseguentemente, la carenza ab origine del titolo legittimante - a cui va equiparata una dichiarazione di pubblica utilità giuridicamente inesistente perché mancante di uno dei requisiti essenziali previsti dalla legge - determina sicuramente l'incapacità della susseguente occupazione a porsi come espressione dell'interesse pubblico con conseguente natura usurpativa di tale occupazione.In tal senso, per quanto in precedenza esposto, deve essere affermata la giurisdizione dei giudice ordinario a conoscere della fattispecie in esame.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.