GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> AREA NON PREVISTA NEL DECRETO DI ESPROPRIO
Sintesi: Della domanda di restituzione di aree in origine interessate da una legittima procedura ablatoria e solo successivamente non ricomprese nel decreto di esproprio, e da quel momento illegittimamente occupate, conosce il GA, vertendosi nella specie in un caso di cattivo uso del potere, originariamente sussistente.
Estratto: «In via preliminare osserva il Collegio che, con riferimento alla domanda di restituzione delle due particelle, oggi accatastate con i numeri 1349 e 1352 si configura la giurisdizione del Tribunale adìto.Tanto si opina, in quanto le suddette particelle furono, in origine, interessate da una legittima procedura ablatoria e solo la successiva mancata ricomprensione di esse nel decreto di esproprio, e dunque, un fatto sopravvenuto, ne ebbe a determinare l’indebita ritenzione da parte di Astaldi. E’ cioè evidente che si verte, nella specie, in un caso di cattivo uso del potere, originariamente sussistente, tanto più che si contesta agli enti di non aver restituito, attivando i necessari incombenti procedimentali e provvedimentali, aree indebitamente detenute.»
Sintesi: In ipotesi di occupazione di area diversa ed ultronea rispetto a quelle oggetto di esproprio e regolarmente individuate, sussiste la giurisdizione del GO, trattandosi di comportamento materiale della PA non correlato all’esercizio di un pubblico potere.
Estratto: «Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte in cui il comportamento ablatorio dell’Amministrazione appaia riconducibile all’esercizio di un potere pubblicistico (approvazione definitiva di progetto, dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione del fondo): quando invece non sussista alcun collegamento di tale comportamento con una funzione amministrativa, in quanto manchino del tutto atti o provvedimenti che possano qualificarsi espressione di potestà amministrativa (ancorché successivamente dichiarati invalidi e/o inefficaci), allora la domanda di rivendica del bene e di risarcimento del danno spetta alla cognizione del giudice ordinario (CdS, Ap, 22.10.2007 n. 12; Cass. SS.UU. 20.3.2008 n. 7442);che, nel caso di specie – ove si controverte della condotta usurpativa di Veneto Strade spa in merito ad un’area di proprietà del ricorrente diversa ed ultronea rispetto a quella oggetto di esproprio e regolarmente individuata –, l’occupazione sine titulo attuata dall’Amministrazione non risulta qualificata dalla presenza di alcun profilo autoritativo, atteso che l’abuso perpetrato non è in alcun modo riferibile al provvedimento ablatorio del 2005 (lo stesso ricorrente afferma che “all’epoca della immissione in possesso del 13.1.2003 era stato effettuato un picchettamento che delimitava esattamente l’area di 470 mq, oggetto di espropriazione”: ric., pag. 14) o ad altro provvedimento, ancorché annullato in s.g. o in autotutela;che, dunque, trattandosi della contestazione di un comportamento materiale della PA non correlato all’esercizio di un pubblico potere, la contestazione stessa va portata davanti al giudice ordinario;»
GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> AREA NON PREVISTA NEL DECRETO DI OCCUPAZIONE
Sintesi: Rientra nella giurisdizione del GO la controversia ad oggetto una fattispecie in cui l’attività d'immissione in possesso di un’area e le eventuali trasformazioni della stessa sono riconducibili alla mera “via di fatto”, trattandosi dell’occupazione di suoli privati non preceduta da alcun provvedimento ablativo. Ciò, del resto, ben si spiega, giacché nelle cd. vie di fatto manca qualsivoglia esercizio di potere amministrativo, sotto forma di potere ablatorio.
Estratto: «Evidenziato che, nella fattispecie per cui è causa, la questione va risolta nel senso della declaratoria del difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo, per le seguenti ragioni:- come rileva la difesa comunale, la deliberazione della Giunta Municipale di S. Giorgio a Liri n. 84 del 13 giugno 1978, recante autorizzazione all’occupazione d’urgenza di aree per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e la realizzazione del P.E.E.P., non ricomprende in alcun modo, tra i terreni da occupare, quello per cui è causa, identificato al catasto terreni, come già visto, al fg. n. 5, part. n. 669. Ne discende che l’occupazione di tale particella, quand’anche effettivamente eseguita, si deve ritenere avvenuta in via di mero fatto;- da quanto ora detto si desume, perciò, che la controversia in epigrafe ha ad oggetto una fattispecie in cui l’attività di immissione in possesso di un’area e le eventuali trasformazioni della stessa sono riconducibili alla mera “via di fatto”, trattandosi dell’occupazione di suoli privati non preceduta da alcun provvedimento ablativo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 17 marzo 2005, n. 1109): una fattispecie, cioè, che – come già evidenziato da questa Sezione in un caso analogo (v. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 2 luglio 2012, n. 530) – la giurisprudenza consolidata, sulla base delle notissime sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006, sottrae alla giurisdizione del G.A. per ricondurla nell’alveo della giurisdizione ordinaria (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3677; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 9 febbraio 2009, n. 1294). Ciò, del resto, ben si spiega, giacché nelle cd. vie di fatto manca qualsivoglia esercizio di potere amministrativo, sotto forma di potere ablatorio: la questione (purché, si intende, la pretesa del privato sia fondata in fatto) si riassume, quindi, nella restituzione del bene sottratto e deve essere posta in termini di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in relazione alla disfunzione di un potere ex tunc non spettante e, correlativamente, ad una prestazione privata non dovuta (C.d.S., Sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4660);- sul punto va poi sottolineata l’inconferenza del richiamo giurisprudenziale effettuato dai ricorrenti a sostegno dell’opposta tesi della devoluzione dell’odierna controversia alla giurisdizione esclusiva del G.A.: la giurisprudenza richiamata (C.d.S., Sez. IV, 2 marzo 2010, n. 1222), infatti, attiene alla ben diversa ipotesi della possibilità o meno, in conseguenza dell’adozione del decreto di esproprio, di occupare una superficie superiore a quella considerata nell’ordinanza di occupazione d’urgenza e nell’accordo bonario riguardante la determinazione dell’indennità di espropriazione. La questione in tal caso esaminata, perciò, aveva ad oggetto la determinazione del contenuto effettivo del decreto di esproprio: ciò ha giustificato la devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione esclusiva del G.A., ex art. 53 del d.P.R. n. 327/2001, essendovi stato esercizio di potere autoritativo; nel caso ora in esame, invece, – come sottolineato dagli stessi ricorrenti – il Comune di S. Giorgio a Liri non ha mai emesso il decreto di esproprio;- in relazione, poi, alla domanda di pagamento dell’indennità prevista per il periodo di occupazione legittima, è pacifico in giurisprudenza che si tratta di domanda devoluta alla cognizione del G.O. e non del G.A. (cfr., ex multis, T.A.R. Basilicata, Sez. I, 13 marzo 2013, n. 132; T.A.R. Toscana, Sez. I, 7 marzo 2013, n. 372);»
Sintesi: La domanda risarcitoria avanzata in relazione ad un temporaneo sconfinamento, nel corso dei lavori, nella aree limitrofe a quelle oggetto di occupazione riguarda una occupazione di mero fatto ed estranea al procedimento di formale occupazione d’urgenza (sia essa legittima o illegittima) e quindi di esproprio, finalizzati alla realizzazione dell’opera, sicché siffatta pretesa risulta devoluta alla cognizione del giudice ordinario per la mancanza di connessione con profili di esercizio di potere pubblico.
Estratto: «Residuerebbe unicamente la domanda risarcitoria avanzata in relazione al temporaneo sconfinamento, nel corso dei lavori, nella aree limitrofe a quelle oggetto prima di occupazione e oggi di acquisizione. Sul punto non può che rilevarsi che, come eccepito dalle parti resistenti, si lamenta in tal caso una occupazione di mero fatto ed estranea al procedimento di formale occupazione d’urgenza (sia essa legittima o illegittima) e quindi di esproprio, finalizzati alla realizzazione dell’opera, sicché siffatta pretesa risulta devoluta alla cognizione del giudice ordinario per la mancanza di connessione con profili di esercizio di potere pubblico (sul punto SU 20.3.2008, n. 7442).Tale ultima domanda è quindi inammissibile per essere la relativa cognizione devoluta al GO.»
Sintesi: Ove l’Amministrazione, nel corso dell’esecuzione dell’opera pubblica, sconfinando dal terreno legittimamente occupato, ne abbia appreso altro sine titulo, in assenza cioè del procedimento espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile all’esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.
Estratto: «Invero, poiché non sarebbe stato adottato per tale porzione di terreno alcun atto del procedimento volto alla sua occupazione e/o espropriazione e poiché, pertanto, la sua enucleazione dalla sfera di disponibilità dei ricorrenti sarebbe espressione di un mero comportamento materiale del Comune...
[...omissis...]
Sintesi: L’occupazione di superficie di terreno maggiore di quella assistita dal decreto d’occupazione d’urgenza, se avvenuta nell’ambito della procedura ablativa iniziata con la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica, va ricondotta nell'ambito espropriativo, con conseguente giurisdizione del G.A.
Estratto: «2) Preliminarmente, il Collegio, facendosene carico d’ufficio, ribadisce la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale nella controversia in esame.In forza del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 133 comma 1 lett. “g” del c.p.a. sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo...
[...omissis...]
Sintesi: Della questione risarcitoria per i danni che il privato assume subiti per effetto dell’occupazione sine titulo di aree in proprietà posta in essere dalla P.A, senza aver previamente esperito alcun procedimento riconducibile ai poteri espropriativi, in particolare senza previa autorizzazione all’occupazione, conosce il G.O., non prospettandosi l’esercizio di poteri amministrativi e, comunque, non risultando atti, comportamenti o provvedimenti anche mediatamente riconducibili a tali poteri.
Estratto: «Con il ricorso n.22/2006 la ricorrente propone azione risarcitoria per i danni che assume subiti per effetto dell’occupazione sine titulo di aree di dichiarata proprietà, in assenza di rituale procedura espropriativa.Secondo la prospettazione, il Comune di Teramo avrebbe occupato aree di proprietà di essa ricorrente senza aver previamente esperito alcun procedimento riconducibile ai poteri espropriativi, in particolare senza previa autorizzazione all’occupazione.In disparte la questione relativa alla effettiva titolarità degli immobili in capo alla ricorrente, che il Comune in effetti contesta e che costituisce questione di merito, osserva il Collegio che la non riconducibilità dell’attività occupativa a poteri autoritativi di sorta è il dichiarato presupposto dell’azione (cfr. ricorso pag. 6: “nel caso di specie la richiesta risarcitoria (è) fondata sull’evidente inizio che inevitabilmente affligge la procedura relativa all’occupazione del fondo privato interessato all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, inficiandone la legittimità a causa dell’assenza di un provvedimento di autorizzazione necessario per l’occupazione dell’area, con conseguente pregiudizio per la società ricorrente”), presupposto peraltro confermato dal Comune, che giustifica l’assenza di atti in ragione della dichiarata titolarità dei suoli in capo allo stesso ente.Tanto premesso, e tenuto conto dell’assenza di atti impugnati (ovvero impugnabili) espressione di tali poteri, deve escludersi che la questione meramente risarcitoria proposta possa farsi rientrare nella giurisdizione (esclusiva) di questo Giudice, non prospettandosi l’esercizio di poteri amministrativi e, comunque, neppure risultando atti, comportamenti o provvedimenti anche mediatamente riconducibili a tali poteri.La questione, come tale, esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (cfr. Corte costituzionale, sentenza n.204/2004), con conseguente traslatio judicii all’AGO territorialmente competente.»
Sintesi: L’occupazione di aree non comprese nel decreto di occupazione deve essere assimilata ad un’occupazione sine titulo; costituisce pertanto un mero comportamento materiale, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.
Estratto: «1. Viene in decisione il ricorso proposto dall’Azienda Agricola Florind per il risarcimento dei danni che il Consorzio Ferroviario Vesuviano e le società intimate avrebbero cagionato per effetto dell’occupazione disposta con decreto n. 40064 emesso dal Prefetto di Napoli il 26 maggio 1997 per l’esecuzione dei lavori di ampliamento ed ammodernamento della tratta ferroviaria Torre Annunziata – Pompei.2. Il Collegio ritiene di essere sfornito di giurisdizione in materia.3. In particolare, l’Azienda Florind lamenta il pregiudizio conseguente all’arbitraria occupazione di una porzione di fondo superiore (di circa 800 mq) rispetto a quanto indicato nel decreto prefettizio oltre che danni arrecati alle coltivazioni floreali e alla viabilità interna del podere derivanti dall’utilizzazione, in assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzativo, di ulteriori aree adibite ad accesso e viabilità interna del predetto fondo.È, dunque, evidente che il petitum sostanziale, al quale occorre avere riguardo al fine di individuare i confini della giurisdizione del giudice amministrativo, desumibile dalla domanda proposta è costituito dalla richiesta di risarcimento dei danni derivante da un comportamento illecito posto in essere dal concessionario dell’Amministrazione; peraltro, è la stessa ricorrente ad evidenziare che il danno di cui chiede il ristoro discende da mere comportamenti illeciti e non dall’adozione di atti illegittimi.3.1. Tuttavia, è noto che la Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004 n. 204, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della L. 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.3.2. La Corte poi, con sentenza 28 luglio 2004 n. 281, ha accertato l’incompatibilità con la Carta costituzionale sempre dell'art. 34 del menzionato D.Lgs. 80/1998, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.3.3. Infine, con sentenza dell’11 maggio 2006 n. 191, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.4. Ebbene, è indubbio che, alla luce del quadro normativo venutosi a formare per effetto delle richiamate pronunce della Corte Costituzionale (intervenute dopo il deposito della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli che ha declinato la propria giurisdizione), vanno esclusi dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica prevista dall’art. 34 del D.Lgsl. 80/1998 i meri “comportamenti” illeciti dell’Amministrazione, oggi devoluti alla giurisdizione ordinaria (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2009 n. 4571).5. Ne consegue che le descritte pronunce della Corte Costituzionale hanno determinato la sicura sottrazione della presente controversia alla sfera di cognizione del giudice amministrativo.Infatti l’occupazione di aree non comprese nell’originario decreto prefettizio (così come l’utilizzo non autorizzato di ulteriori aree adibite ad accesso e della viabilità interna) deve essere assimilata ad un’occupazione sine titulo, e pertanto costituisce un mero comportamento materiale, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario, come peraltro ribadito anche dalla Corte di Cassazione in materia espropriativia, con riguardo all’occupazione di aree non comprese nell’originario progetto dell’opera pubblica (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20 marzo 2008 n. 7442 e 19 aprile 2007 n. 9323).»
Sintesi: Della pretesa risarcitoria da ricollegarsi unicamente ad un c.d. sconfinamento operato dall’Amministrazione in sede di esecuzione di un decreto di occupazione d’urgenza, conosce il GO, in quanto ricollegata ad un mero comportamento e come tale prospettata in termini di occupazione usurpativa.
Estratto: «9. In relazione al precedente profilo della seconda censura, costituito dall’eccesso di potere per l’occupazione di una superficie maggiore di quella prevista nel decreto di occupazione, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 10. Sul punto, in via pregiudiziale, si impone una corretta applicazione del criterio del petitum sostanziale...
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Sintesi: La realizzazione dell’opera in assenza di decreto di occupazione è qualificabile quale attività di carattere meramente materiale, realizzata in via di fatto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Estratto: «Parte ricorrente afferma anche la mancanza di un provvedimento che abbia disposto l’occupazione del bene.In effetti, la realizzazione dell’opera in assenza di decreto di occupazione sarebbe qualificabile quale attività di carattere meramente materiale, realizzata in via di fatto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 31 ottobre 2006 , n. 23396).»
Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla tutela risarcitoria conseguente ad occupazione divenuta illegittima, non soltanto per le aree comprese nel decreto di occupazione temporanea, ma anche per le restanti (eventuali) superfici non comprese, una volta che non sia stato prospettato la non inclusione delle stesse tra gli immobili oggetto di dichiarazione di PU.
Estratto: «In tale situazione, le Sezioni Unite, dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come recepito e modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto...
[...omissis...]
Sintesi: Ove l’occupazione sia effettuata in misura superiore rispetto a quella prevista nel provvedimento autorizzatorio e, dunque al di fuori dello schema provvedimentale, della relativa domanda risarcitoria conosce il giudice ordinario poiché relativa al soddisfacimento di una posizione di diritto soggettivo e non involgente - in quanto frutto di mero comportamento - esercizio di potere autoritativo.
Estratto: «Con riferimento alla domanda di pagamento dell’indennità stabilita con la determinazione n. 1027/96, per la porzione di superficie occupata in forza del provvedimento in questione, la stessa, ferma restando la sua assoluta genericità, è da dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione poiché la cognizione sulla stessa, attenendo a pretesa monitoria, appartiene al G.O. Per il resto, ossia per l’occupazione effettuata in misura superiore rispetto a quella prevista nell’ordinanza del sindaco del 19 maggio 1990, e, dunque al di fuori dello schema provvedimentale, ritiene il Collegio che la relativa domanda risarcitoria sia da ascrivere, anch’essa, alla giurisdizione del giudice ordinario poiché relativa al soddisfacimento di una posizione di diritto soggettivo e non involgente - in quanto frutto di mero comportamento - esercizio di potere autoritativo.Tuttavia, va osservato che ove si volesse ritenere tale pretesa in qualche modo collegata con l’esercizio del potere autoritativo posto in essere con la richiamata ordinanza, con conseguente non classificabilità di tale attività quale “mero comportamento” della p.a., detta pretesa non potrebbe comunque radicare la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 80/98 in considerazione che il ricorso è stato depositato il 22 gennaio 1999, ossia nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della predetta disposizione e la sua modificazione avvenuta con l’art. 7 della legge n. 205/00.Vanno infatti distinti due periodi, ossia quello precedente alla modificazione dell’art. 34 D. Lgs. n. 80/98 operata dall’art. 7 della L. n. 205/00, e quello successivo.Con riferimento alla formulazione della norma derivante dalla novella del 2000, ricorda il Collegio che con sentenza della Corte Costituzionale n. 204/04 è stata dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia” e tale illegittimità riguarda “i comportamenti”, che vengono in rilievo in “controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita – nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici – alcun pubblico potere”.Con la successiva sentenza n. 191/06, riguardante proprio il Testo unico delle espropriazioni (D.P.R. n. 327/01), la Corte Costituzionale ha (ulteriormente) dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo B), trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.Diversa è la vicenda normativa con riferimento alla formulazione dell’art. 34 D. Lgs. n. 80/98, nel testo antecedente alle modifiche operate con L. n. 205/00 (entrata in vigore il 10 agosto 2000).Qui viene in rilievo la sentenza della Corte Costituzionale n. 281/04, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.Se ne deduce che, con riferimento all’odierna controversia, essendo stato il ricorso proposto in epoca antecedente al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell’art. 7 della L. n. 205/00, ove si volesse configurare l’occupazione subita dai ricorrenti quale attività recante un collegamento con i poteri autoritativi dell’Amministrazione, la stessa non potrebbe comunque costituire oggetto di giurisdizione del giudice amministrativo poiché la consistenza di diritto soggettivo sussistente al cospetto della pretesa, non potrebbe essere oggetto - per quel periodo – della (venuta meno) giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cui norma istitutiva, seppur esistente al momento della domanda, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega, con conseguente inapplicabilità della stessa una volta pubblicata la pronuncia di illegittimità (ai sensi dell’art. 30 della Legge. n. 87/53, “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”).»
Sintesi: La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va affermata anche con riguardo al terreno non compreso nel decreto di occupazione temporanea, allorché rientrante tra gli immobili oggetto della dichiarazione di P.U.
Estratto: «Entrambe le parti hanno dedotto la seguente situazione di fatto: A) con Delib. n. 2 del 2000, del direttore Generale della ASL (OMISSIS) è stato riapprovato il progetto esecutivo del 1^ lotto del nuovo ospedale di (OMISSIS) e sono stati stabiliti i termini per il compimento delle opere (23 marzo 2002) e delle espropriazioni (23 aprile 2004), di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13: poi prorogati una prima volta con Delibera dello stesso Direttore n. 275 dell'8 marzo 2004 fino al 23 marzo 2005; e successivamente con Delib. n. 218 del 4 marzo 2005 al 31 luglio 2005; B) con decreto del Dirigente del settore urbanistica del 21 aprile 2000 era stata disposta l'occupazione di urgenza di una porzione dell'immobile degli attori per la durata di 5 anni (decorrenti dalla immissione in possesso avvenuta il 15 giugno 2000); mentre altra area della stessa part. (OMISSIS), estesa mq. 3.659 era stata appresa ed occupata senza decreto di occupazione d'urgenza; C) su entrambe le aree sono stati realizzati i lavori per la costruzione dell'opera pubblica programmata nella dichiarazione di P.U..In tale situazione, le Sezioni Unite, dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come recepito e modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto (Cass. 7442/2008; 14794/2007; 7256/2007) che la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno dalla c.d. occupazione espropriativa o meramente illegittima rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: in quanto entrambe le disposizioni legislative si sottraggono alla censura di illegittimità costituzionale nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, l'occupazione e/o la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione: costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione.In quest'ultima categoria rientra la fattispecie, a nulla rilevando la circostanza invocata dai proprietari che l'originaria dichiarazione di P.U. avesse quale termine finale per il compimento delle espropriazioni la data del 23 aprile 2004; posto che prima della sua scadenza è stata utilmente prorogata in forza delle menzionate delibere del Direttore dell'ASL una prima volta al 23 marzo 2005 e l'ultima al 31 luglio dello stesso anno. E d'altra parte questa Corte ha ripetutamente affermato che qualora la dichiarazione di pubblica utilità preveda due diverse scadenze per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, l'inefficacia della dichiarazione medesima, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 13, con il consequenziale venir meno del potere ablatorio dell'amministrazione e dell'affievolimento della posizione soggettiva del privato, è determinata solo dal decorso di entrambi gli indicati termini: anche qualora quello per il compimento dei lavori, diversamente da quanto di regola accade, - sia fissato anteriormente a quello per le espropriazioni (Cass. sez. un. 2078/1989; 10375/2007, nonché 9266/1994).Per cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va affermata anche con riguardo all'area estesa mq. 3659 non compresa nel decreto di occupazione temporanea, una volta che neppure i proprietari hanno prospettato che la stessa non rientrava tra gli immobili oggetto della dichiarazione di P.U. in data 20 aprile 2000. Mentre per quanto riguarda la richiesta di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, ha stabilito al comma 3, lett. b), che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa: perciò comprendenti sia quelle di espropriazione, che le indennità per l'occupazione d'urgenza, ed espressamente attribuite dalla L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello.»