Occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a dichiarazione di pubblica utilità: giurisdizione e competenza

Estratto: «In forza del combinato disposto degli artt. 7 e 133 comma 1 lett. “g” del c.p.a. sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie riguardanti “i comportamenti” delle pubbliche amministrazioni riconducibili “anche mediatamente” all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità, con la sola esclusione di quelle relative alla determinazione e corresponsione delle indennità d’esproprio; e ciò, peraltro, corrisponde all’orientamento giurisprudenziale affermatosi anche nel regime processuale anteriore all’entrata in vigore del recente codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) e posteriormente alle note sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006 della Corte Costituzionale che ha indicato il principio per il quale, nelle materie di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, la giurisdizione medesima sussiste allorquando l’azione amministrativa è riconducibile, anche “mediatamente” all’esercizio del pubblico potere.Nel caso in esame, l’appropriazione dei suoli dei ricorrenti da parte dell’ente espropriante, pur se è avvenuta senza provvedimenti d’occupazione d’urgenza o di espropriazione definitiva (come risulta dalla relazione del Comune di Bellizzi depositata il 4/7/2011), consegue, però, all’accordo di programma a cui ha dato impulso il Comune di Bellizzi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 ed intercorso nel 2004 tra il Comune medesimo, la Regione, la Provincia e la s.p.a. “Rete Ferroviaria Italiana”, col quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione nel territorio comunale di Bellizzi delle opere edilizie innanzi menzionate consistenti in un cavalcavia e sottopasso pedonale alle progressive ferroviarie km. 69+812 e 69+471 della tratta ferroviaria Napoli–Battipaglia.Precisato, allora, che l’approvazione dell’accordo comporta, a norma del comma 6 del suddetto art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, deve osservarsi che, in siffatto esercitato potere di dichiarazione di pubblica utilità va ricondotta la controversia in esame, indicandosi al riguardo anche il recente orientamento del Giudice della giurisdizione (Cass. – Sez. Un. 5/5/2011 n. 9844) che nell’ambito espropriativo riconduce, in via mediata, il “comportamento” della P.A. d’ingerenza nella proprietà privata e di utilizzazione di questa senza il precipuo titolo (s’intende, d’esecuzione conseguente alla declaratoria di p.u.) d’appropriazione, sussistendo, invece, la giurisdizione del G.O. nelle diverse ipotesi di “comportamenti” posti in essere “in via di mero fatto”.Ed al riguardo non rileva la considerazione del Comune in ordine alla supposta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per decorso del termine di tre anni dalla sua emanazione perché ciò che conta è unicamente l’esercitato potere autoritativo preordinato all’acquisizione dei beni pur nolente il privato e, quindi, costituente il collegamento per la sussistenza della giurisdizione del G.A.; e ciò a prescindere che la considerazione comunale è inesatta in fatto perché il dies a quo per l’inefficacia della dichiarazione di p.u. rispetto all’inizio dei lavori prevista dal più volte citato art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 è quello di approvazione dell’accordo di programma da parte della Regione che, nel caso in esame, è avvenuta il 2 agosto 2004 (deliberazione n. 475/2004) ed i lavori sono iniziati nel 2007 con la consegna degli stessi effettuata col verbale del 5 febbraio 2007 e, quindi, nel triennio dall’approvazione dell’accordo di programma.L’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale è, dunque, infondata e va, pertanto, disattesa.»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. Con riguardo alle eccezioni sollevate sul punto dalle Amministrazioni resistenti, sotto il profilo della giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità...
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento con l’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «Preliminarmente, poiché l’amministrazione statale, nella memoria del 3/2/12, avuto riguardo alla qualifica di “usurpativa” che il ricorrente dà della occupazione in parola, sembra dubitare della giurisdizione di questo Tribunale, ritiene il collegio di dover confermare che nel caso di specie sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo.
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera...
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essi congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà o sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «Per ciò che concerne, infine, il dedotto difetto di giurisdizione del G. A. (perché il petitum sostanziale del ricorso consisterebbe, secondo la difesa dell’Amministrazione, nell’eccepita nullità del provvedimento dichiarativo della p. u.), deve al contrario rilevarsi come il presente gravame sia volto alla dichiarazione d’illegittimità del decreto d’occupazione d’urgenza, “in primis” per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo, “sub specie” dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, importante dichiarazione di p. u. i. u.La controversia, così come sussunta, rientra viceversa a pieno titolo nella giurisdizione del G. A., giusta l’orientamento, espresso nella decisione che segue: “Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte in cui il comportamento ablatorio dell’Amministrazione appaia riconducibile all’esercizio di un potere pubblicistico (approvazione definitiva di progetto, dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione del fondo): quando invece non sussista alcun collegamento di tale comportamento con una funzione amministrativa, in quanto manchino del tutto atti o provvedimenti che possano qualificarsi espressione di potestà amministrativa (ancorché successivamente dichiarati invalidi e/o inefficaci), allora la domanda di rivendica del bene e di risarcimento del danno spetta alla cognizione del giudice ordinario (fattispecie relativa ad un ricorso per l’accertamento dell’illegittimità e dell’illiceità dell’occupazione “sine titulo” di una porzione di terreno di proprietà del ricorrente in eccedenza rispetto a quella oggetto di cessione bonaria individuata nel decreto di esproprio e per l’accertamento del conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la riacquisizione della suddetta porzione)” (T. A. R. Veneto Venezia, sez. I, 18 marzo 2009, n. 700).Vero è che nel secondo atto di motivi aggiunti parte ricorrente censura l’assenza in atti di una “valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”; ma si tratta pur sempre, in realtà, di rilievi volti a far risaltare l’illegittimità dell’iter procedurale seguito, nella specie, dall’Amministrazione Comunale di Lauro, sicché la formulazione di detta doglianza non pare in grado di spostare la giurisdizione a favore del G. O., tenuto conto che secondo la giurisprudenza: “In materia di procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque “facultas agendi” vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria – sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essi congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà o sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione” (T. A. R. Campania Napoli, sez. V, 1 giugno 2011, n. 2936).»

Sintesi: Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere e, quindi, tutte quelle in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di p.u. pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo (ad esempio, il decreto di espropriazione) sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo.

Estratto: «La Corte Costituzionale con la nota sentenza 191 del 2006, avente ad oggetto il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità, che tuttavia ha contenuto sostanzialmente corrispondente a quello del D.Lgs. 205 del 2000, art. 34 come recepito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, ha ulteriormente ristretto l'area della giurisdizione devoluta in materia espropriativa al giudice ordinario: dichiarando costituzionalmente illegittima la locuzione "comportamenti", laddove la norma, prescindendo da ogni loro qualificazione, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo controversie nelle quali sia parte - e per ciò solo che essa è parte - la pubblica amministrazione, e cioè fa del giudice amministrativo il giudice dell'amministrazione piuttosto che l'organo di garanzia della giustizia nell'amministrazione (art. 100 Cost.).Ha ritenuto, quindi, che a disposizione legislativa si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale nelle fattispecie in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, l'occupazione e/o la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione:costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione. Mentre ha dichiarato costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere, ovvero in via di mero fatto".Per cui le Sezioni Unite hanno individuato l'ambito della prima delle due categorie indicate dalla Consulta, costituita dai "comportamenti posti in essere in carenza di potere" nella materia ablativa, rimasti in via residuale alla giurisdizione ordinaria (anche per la quasi nulla consistenza della seconda categoria dopo la L. n. 1 del 1978, che ha attribuito valore di dichiarazione di p.u. ai progetti di opere pubbliche approvati Italia competente autorità amministrativa): 1) nelle fattispecie in cui il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia giuridicamente inesistente o radicalmente nullo (L. n. 241 del 1990, art. 23): fra cui nella casistica giudiziaria antecedente al T.U. ha assunto particolare rilevanza l'ipotesi in cui lo stesso non contenga l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell'opera, richiesta dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13; e rispondente alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42 Cost., comma 3), di limitare il potere discrezionale della pubblica amministrazione, al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato, nonché all'ulteriore finalità di tutelare l'interesse pubblico a che l'opera venga eseguita in un arco di tempo valutato congruo per l'interesse generale per evidenti ragioni di serietà dell'azione amministrativa (Cass. sez. un. 9323/2007; 2688/2007; 9532/2004; nonché sez. 1^, 4202/2009; 28214/2008; Cons. St. 5^, 1562/2002; 4^, 1315/2001; 3733/2000); 2) nei casi di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u. individuate dalla L. n. 2359, art. 13, comma 3 nell'inutile decorso dei termini finali in essa fissati per il compimento dell'espropriazione e dei lavori (senza che sia intervenuto il decreto ablativo o si sia verificata la irreversibile trasformazione dell'immobile fonte della c.d. occupazione espropriativa); e dalla L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3 in caso di mancato inizio delle opere "nel triennio successivo all'approvazione del progetto":a nulla rilevando che in entrambe le fattispecie il potere ablativo fosse in origine attribuito all'amministrazione,in quanto è decisivo che tale attribuzione fosse circoscritta nel tempo direttamente dal legislatore e fosse già venuta meno all'epoca dell'utilizzazione della proprietà privata (Cass. sez. un. 30254/2008; 19501/2008; 15615/2006).Rientrano, invece nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo istituita dal menzionato L. n. 205 del 2000, art. 7 (per quanto qui interessa) certamente le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano: e, quindi, nella situazione esaminata dalla Corte Costituzionale (sent.91/2006), tutte quelle in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di p.u. pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo (ad esempio, il decreto di espropriazione) sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo (Cass. 16093/2009; 26798/2008; 14794/2007; 7256/2007).»

Sintesi: Rientrano nella giurisdizione del GA le domande di risarcimento del danno per l'illegittima occupazione di un terreno in conseguenza della sua irreversibile trasformazione nell'opera pubblica, nel periodo di vigenza della dichiarazione di p.u.; ciò in quanto l'occupazione e la definitiva sottrazione del terreno - anche se avvenute senza alcun titolo autorizzativo, costituiscono comunque esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u. dell'opera) e sono quindi, riconducibili all'esercizio del potere ablativo di detta amministrazione.

Estratto: «Proprio in quest'ultima ipotesi rientrano le domande formulate dalla soc. Ramada nei confronti dell'ANAS di risarcimento del danno sia per il mancato godimento dell'immobile, sia per la sua illegittima espropriazione in conseguenza della sua irreversibile trasformazione nell'opera stradale, per avere la Corte di appello accertato (e le parti confermato): a) che il progetto per la realizzazione dell'arteria stradale era stato approvato dall'amministratore straordinario dell'ANAS con decreto 715 del 23 maggio 1995, perciò costituente dichiarazione di p.u., il quale conteneva tutti i termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 (quelli finali che qui interessano erano di 2.500 giorni); b) tale progetto fu modificato con successivo decreto di variante del 5 febbraio 1997 che modificò i suddetti termini in 1440 giorni per l'ultimazione dei lavori ed in 2,160 giorni per il completamento della procedura ablativa; sicché il più lungo di detti termini, condizionante secondo la giurisprudenza di questa Corte l'efficacia della dichiarazione di p.u. veniva a scadere nel gennaio 2003; c) che in questo lasso di tempo, di vigenza della dichiarazione di p.u., l'Anas non soltanto si è immessa nel possesso del fondo Ramacca, sia pure tardivamente rispetto al decreto di occupazione notificato il 28 settembre 1995,ma lo ha irreversibilmente trasformato nell'opera stradale programmata,come si evinceva dalla stessa comunicazione dell'ANAS alla proprietaria che quest'ultima era stata ultimata intorno a 30 settembre 2002: in cui dunque se ne era verificata la c.d. occupazione espropriativa a favore dell'ente espropriante.Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo già dichiarata dal Tribunale, in relazione ad entrambe le domande della Ramada rivolte ad ottenere dall'ANAS occupante il risarcimento del danno derivante sia dall'occupazione del fondo, sia dalla sua irreversibile trasformazione: in quanto nella fattispecie considerata, i comportamenti causativi di danno ingiusto - e cioè l'occupazione e la definitiva sottrazione del suo terreno - anche se avvenute senza alcun titolo autorizzativo, costituiscono comunque esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u. dell'opera preventivata dall'ANAS) e sono quindi, riconducibili all'esercizio del potere ablativo di detta amministrazione Cass. sez. un. 11531 e 23321/2009; 10444, 19501, 26374 e 30254/2008). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Anche prima dell’entrata in vigore del cod. proc. amm., si intendevano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali si facesse questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non fosse poi sfociato in un tempestivo atto traslativo, ovvero fosse stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «2. - Per quanto concerne, poi, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, svolta nell’assunto che la giurisdizione spetti al giudice ordinario, occorre distinguere tra le varie domande svolte in questa sede.In particolare, per quanto concerne l’indennità relativa all’occupazione legittima...
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.O. nelle fattispecie in cui il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia giuridicamente inesistente o radicalmente nullo: fra cui la fattispecie di mancata indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell'opera, richiesta dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13; la ipotesi di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u. nel caso di inutile decorso dei termini finali in essa fissati per il compimento dell'espropriazione e dei lavori e di mancato inizio delle opere nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Estratto: «Il ricorso è fondato limitatamente a queste ultime domande rivolte nei confronti delle società acquirenti del terreno, s.r.l. Sardegna Distribuzioni, s.a.s. Demela Tommaso e soc. Seridea 78.La Corte Costituzionale con la nota sentenza 191 del 2006, avente ad oggetto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53 appr. con D.P.R. n. 327 del 2001...
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «3. Il Collegio in punto di giurisdizione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).3.1 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un’opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione...
[...omissis...]

Sintesi: In ordine alla sopravvenuta illegittimità dell’occupazione di aree di proprietà privata per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dalla dichiarazione di pubblica utilità, sussiste la giurisdizione del GA in quanto la presenza di una dichiarazione di pubblica utilità che ricomprendeva tali aree è sufficiente a qualificare il successivo comportamento dell’amministrazione come comunque connesso all’esercizio di una potestà amministrativa.

Estratto: «1. Circa le problematiche connesse con il riparto di giurisdizione con riferimento alle cause aventi ad oggetto ipotesi di illegittima occupazione di aree di proprietà privata per la realizzazione di opere pubbliche, si rende necessario distinguere tra aree la cui occupazione era prevista dalla dichiarazione di pubblica utilità e aree occupate...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).2.1 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi. Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia poi sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «Infatti, pur senza approfondire la disciplina della giurisdizione in materia espropriativa oggi introdotta dal Codice del processo amministrativo, già in precedenza la giurisprudenza era consolidata nel senso che fossero devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si facesse questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non fosse poi sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero fosse stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. un., 9 febbraio 2010, nr. 2788; Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, nr. 6861; C.g.a.r.s., 26 maggio 2010, nr. 741).Tale è la situazione nel caso che occupa, e non certo – come vorrebbe l’Amministrazione appellante – quella di una controversia in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione, che comportrebbe la devoluzione della relativa cognizione al giudice ordinario.»

Sintesi: Le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte della predetta dichiarazione, ovvero la protrazione dell’occupazione oltre il termine biennale di efficacia previsto dall’art. 73 della legge n. 2359 del 1865, ovvero la mancata indicazione dei termini ex art. 13 della stessa legge n. 2359, non può dequalificare la valenza giuridica di un’attività espletata nel corso e in virtù di un procedimento amministrativo comunque esistente, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità.

Estratto: «La questione della giurisdizione per le controversie come quella in esame può ormai considerarsi definitivamente risolta a favore del giudice amministrativo a seguito delle decisioni 30 luglio 2007 n. 9 e 22 ottobre 2007 n. 12 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.Ha osservato al riguardo l’Adunanza plenaria che nei procedimenti...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «4. Ciò premesso, in punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta tra l’altro la violazione degli artt.20 e 22 del DPR n.327/2001, degli artt.2 e 3 della Legge n.241/1990, dell’art.97 Cost, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità, non risultando motivate l’utilità e l’urgenza ed essendo sbagliata l’individuazione del bene dal momento che non si tratta di area libera ma di un fabbricato a due piani per mq.112, formulandosi poi richiesta di risarcimento del danno.2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).2.1 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi. Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»

Sintesi: Prima l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (dec. n. 4/2005) e dopo la Corte Costituzionale (sent. n. 191/2006), hanno sancito che spettano alla cognizione del G.A. le domande di risarcimento del danno sia nel caso in cui l’opera pubblica è stata realizzata nel periodo di vigenza del provvedimento di dichiarazione di p.u. e del decreto di occupazione d’urgenza ma tale provvedimento ha perso efficacia per mancata emanazione nei termini del decreto di espropriazione (cd. ipotesi di occupazione acquisitiva e/o appropriativa), sia nel caso in cui il provvedimento di dichiarazione di p.u. sia stato annullato con sentenza passata in giudicato (cioè una delle ipotesi di occupazione usurpativa).

Estratto: «In via preliminare, va affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo della controversia in esame, nella parte in cui la ricorrente chiede il pagamento del risarcimento del danno derivante dalla sopravvenuta illegittimità dell’occupazione d’urgenza (autorizzata con D.P.G.R. n. 403 del 5.5.1993) del terreno di proprietà della ricorrente...
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Sintesi: A seguito dell’intervento della Corte costituzionale (sent. 191/2006), la giurisprudenza si è orientata nel senso che, nella materia dei procedimenti di esproprio, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «Con il ricorso viene richiesta, altresì, la reintegrazione nel possesso di una porzione di terreno che si assume occupata ai fini della realizzazione delle opere, non contemplata nel decreto di esproprio.Ritiene il Collegio che debba affrontarsi, innanzi tutto, il problema relativo alla giurisdizione dell’adito giudice amministrativo...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).2.1 Da canto suo la giurisprudenza della Cassazione (es. SS.UU., 6.5.2003, n. 6853) ha individuato i caratteri nella cosiddetta occupazione appropriativa : a) nella trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, che determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) nel fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, che ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e quindi legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima; c) nell'acquisto a favore della P.A.. che si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica, e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della P.A. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza “ab inizio” della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della P.A. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale); d) nella circostanza che il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), la cui decorrenza è ancorata alla data di scadenza dell'occupazione legittima se l'opera pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilità).2.2 Tuttavia tale ricostruzione giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa (e usurpativa) è del tutto incompatibile con la disciplina normativa introdotta dal D.Lg.vo n. 327/2001 ed entrata in vigore il 30 giugno 2003. Quest’ultimo contiene, infatti, un capo VII, intitolato alle “Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio”, nel quale rientra soltanto l’art. 43, la cui rubrica è “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”.L’incompatibilità tra le attuali previsioni di legge e la ricostruzione “pretoria” del fenomeno occupazione appropriativa e usurpativa è evidente, se solo si considera che la disposizione sopra riportata subordina all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di proprietà dei beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di modificazione avvenuta in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.2.3 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi. Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio e – in caso positivo – sarebbe pur sempre applicabile l’art. 43 del DPR n.327/2001 che consente di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto.Sussiste dunque la giurisdizione amministrativa quando il danno al diritto di proprietà viene inferto da un comportamento (non già "mero", bensì "amministrativo") dell'Autorità che, pur avendo avviato un complesso procedimento ablatorio volto alla realizzazione di un'opera pubblica, e pur avendo tale opera realizzata, ha poi omesso di completare la serie procedimentale lasciando decorrere il termine di legittimità della disposta occupazione d'urgenza.2.4 Ritenuta dunque la giurisdizione sulla domanda di reintegra nel possesso proposta da parte ricorrente, resta da stabilire se le forme di tutela siano quelle previste dall’art 703 c.p.c., che rinvia agli art. 669 bis e ss. c.p.c., oppure quelle proprie del processo amministrativo. Ritiene il Collegio di seguire la seconda impostazione, poiché, come ha rilevato la Corte Costituzionale – investita di una questione di legittimità con riferimento all’inesistenza di un tutela cautelare ante causam avanti al g.a. – l’applicazione di istituti processual-civilistici non è giustificabile qualora le esigenze ad essi sottese vengano effettivamente tutelate da istituti propri del processo amministrativo (idem T.A.R. Umbria, 4.9.2002, n. 652). Nel caso in esame l’esigenza di tutela immediata, soddisfatta dagli artt. 703-669 bis e ss. c.p.c., è efficacemente garantita mediante il procedimento di cui all’art 23-bis della Legge n.1034/1971 (ora art.119 del Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo), di cui sussistono tutti i presupposti applicativi (essendo, in particolare, la controversia oggetto del presente giudizio contemplata dalla lettera b) del medesimo articolo).Tali principi sono stati peraltro codificati nel Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 di riordino del processo amministrativo, che, all’art.133, lett.g), ha espressamente contemplato in siffatte controversie la giurisdizione esclusiva di questo giudice, ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le ipotesi di determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.