Sintesi: Appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e dell’occupazione in via temporanea e d’urgenza, senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio.
Estratto: «2.1. È da premettere che “appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e dell’occupazione in via temporanea e d’urgenza, senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, atteso che in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della Pubblica amministrazione e che solo per accidenti successivi, come avviene anche per l'ipotesi di successivo annullamento giurisdizionale degli atti ablatori, hanno perso la propria connotazione eminentemente pubblicistica” (Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6012).»
Sintesi: Sussiste la giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. f), c.p.a., in merito alla controversia concernenti gli obblighi che, in assenza di provvedimento acquisitivo, fanno capo a chi ha occupato illegittimamente l’immobile, qualora l’occupazione sia intervenuta nell’ambito di una procedura espropriativa non conclusa con l’emanazione di un valido ed efficace provvedimento di esproprio.
Estratto: «Si può però prescindere in questa sede da ogni eventuale dubbio in ordine alla legittimità costituzionale, sotto il profilo dell’irrazionalità e della violazione del principio giusto processo (di cui la concentrazione della tutela costituisce un necessario corollario), di un riparto giurisdizionale che, esclusivamente in ossequio ad una tradizione storica (che concentrava originariamente innanzi al giudice ordinario sia le questioni indennitarie che quelle risarcitorie), pur attribuendo al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva in materia espropriativa (incluse le questioni risarcitorie), continui a riservare al giudice ordinario le controversie relative alle indennità (secondo una soluzione che non sembra trovare riscontro in altre esperienze giuridiche), tanto più dopo l’introduzione del citato art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, che contempla la corresponsione di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito della perdita della proprietà del bene, ma prevede, per quanto attiene al periodo di occupazione illegittima, un vero e proprio risarcimento del danno (almeno a giudicare dall’espressione utilizzata dal legislatore nel terzo comma della disposizione: …per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno,l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma), con conseguente frammentazione del giudizio nel caso in cui il soggetto intenda contestare la determinazione del quantum effettuata dall’Amministrazione in sede di acquisizione sanante (innanzi al giudice ordinario per la questione indennitaria relativa al pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla perdita della proprietà e innanzi al giudice amministrativo per la questione risarcitoria relativa al periodo di occupazione illegittima).Nel caso in esame, infatti, la controversia non concerne l’indennità (ed il risarcimento) dovuto dall’Amministrazione a seguito dell’emanazione di un provvedimento di acquisizione ai sensi del citato art. 42-bis, ma gli obblighi che, in assenza di tale provvedimento, fanno capo a chi ha occupato illegittimamente l’immobile di cui si tratta, con conseguente radicamento della giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. f), c.p.a., atteso che l’occupazione di cui si tratta è intervenuta nell’ambito di una procedura espropriativa che, per quanto si dirà nel seguito, non si è conclusa con l’emanazione di un valido ed efficace provvedimento di esproprio.»
Sintesi: Alla luce della decisione della Corte Cost. n. 191/2006, laddove il comportamento sia riconducibile, anche “mediatamente”, all’esercizio del potere pubblico, compete al G.A. di conoscere le controversie relative al comportamento e ai suoi effetti. E’ tale anche il caso in cui l’occupazione sia seguita ad una dichiarazione di pubblica utilità, e dunque ad un iniziale esercizio di potere pubblicistico, anche se il procedimento non si sia concluso con un decreto di esproprio o si sia concluso con un decreto di esproprio tardivo.
Estratto: «Quanto poi al motivo sub 2), deve negarsi la prospettata litispendenza tra il giudizio civile per il risarcimento del danno riferito ad una minore porzione (circa la metà) del compendio immobiliare, e quello amministrativo.Sul piano generale, infatti, l'istituto della litispendenza, disciplinato dall'art. 39 c.p.c., postula non solo l'identità della controversia...
[...omissis...]
Sintesi: L’occupazione di un immobile da parte dell’amministrazione, che si protragga senza un decreto di esproprio anche dopo la scadenza dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità, è pur sempre riconducibile all’esercizio del potere e di conseguenza le controversie risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.80 e dell’art. 53 t.u. 8 giugno 2001, n.327. Tale tesi è oggi confermata (e confortata) anche dalla previsione di cui all’art. 133 lettera g) Cpa, a mente del quale rientrano nella giurisdizione amministrativa anche le controversie relative a atti, provvedimenti e comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio del potere in materia espropriativa.
Estratto: «In precedenza, rispetto alla immissione in possesso dell’8 aprile 1999, era, però, stata dichiarata la pubblica utilità con delibera n.9 del 23 febbraio 1999, con cui l’amministrazione aveva localizzato il programma costruttivo di Edilgamma sulle aree della odierna appellante, in particolare sulla particella 26/b di mq.1533.
[...omissis...]
Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ogni qualvolta la richiesta risarcitoria oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa.
Estratto: «--- 1. Il Collegio procede in via prioritaria all’esame della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune intimato.Al fine di definire la questione occorre, sotto un primo aspetto, puntualizzare il petitum del ricorso con il quale si chiede l’annullamento della procedura ablatoria, ritualmente incardinata dal Comune e conclusa con riferimento ad aree di cui parte ricorrente protesta di essere proprietaria. La stessa ricorrente riconosce, altresì, che l'effetto della proposta domanda non può più essere la mera declaratoria di annullamento degli atti della procedura espropriativa e la conseguente restituzione delle aree, ormai irreversibilmente trasformate, ma il risarcimento del danno per equivalente.Ciò premesso, fondatamente parte ricorrente rileva, nella memoria conclusiva depositata il 2.10.2013, che in materia di espropriazione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ogni qualvolta la richiesta risarcitoria oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa. Inoltre, ancora di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n. 1222) che l'art. 53 del DPR n. 327/2001, ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all'esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità, sicché, una volta attivato il procedimento caratterizzato dall'esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n. 25393).»
Sintesi: Per i danni conseguenti all'avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio conosce il G.A., qualora l'occupazione sia avvenuta per dare attuazione ad un piano di edilizia economica e popolare adottato ai sensi della L. n.167/1962; ciò in quanto l'approvazione del P.E.E.P. equivale a dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza delle opere ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 327/2001 di talchè si ricade nell’ambito di una procedura connessa all’esercizio del potere.
Estratto: «L’occupazione da parte delle cooperative a ciò autorizzate è avvenuta per dare attuazione al piano di edilizia economica e popolare adottato ai sensi della L. n.167/1962 dal Comune di Vibo Valentia con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 23.12.1988. L’approvazione del P.E.E.P. equivale a dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza delle opere ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 327/2001 di talchè si ricade nell’ambito di una procedura connessa all’esercizio del potere autoritativo con conseguente giurisdizione del g.a.»
Sintesi: Ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purché vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione.
Estratto: «In via preliminare, il Collegio rileva che il giudizio iniziato dal ricorrente (nel 2005) è stato tempestivamente e ritualmente riassunto dinanzi a questo T.A.R. (nel rispetto del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n° 184/2011 del Tribunale Civile di Taranto - Sezione Distaccata di Grottaglie che ha declinato la giurisdizione), e che sussiste nella presente controversia la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133 primo comma lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo….. g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle Pubbliche Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”). Infatti, in punto di giurisdizione, la Sezione non ha motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purché vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n° 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n°1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n° 9 e 22 Ottobre 2007 n° 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n° 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n° 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n° 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n° 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n° 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn° 27190, 27191 e 27193).»
Sintesi: Escluse le ipotesi in cui manchi una dichiarazione di pubblica utilità e l’amministrazione abbia agito in assoluto difetto di una potestà ablativa, spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, lettera g) cod. proc. amm., le controversie sulla restituzione ed il risarcimento nelle quali rilevi l’occupazione e la trasformazione di un bene immobile avvenute sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità non seguita da un formale atto traslativo della proprietà purché vi sia un collegamento, con l’esercizio della pubblica funzione.
Estratto: « Rileva quindi il consolidato indirizzo secondo il quale, escluse le ipotesi in cui manchi una dichiarazione di pubblica utilità e l’amministrazione abbia agito in assoluto difetto di una potestà ablativa, spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, lettera g) cod. proc. amm., le controversie sulla restituzione ed il risarcimento nelle quali rilevi l’occupazione e la trasformazione di un bene immobile avvenute sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità non seguita da un formale atto traslativo della proprietà purché vi sia un collegamento, nella fattispecie indiscutibile, con l’esercizio della pubblica funzione (Consiglio di Stato, IV, 4 aprile 2011 n. 2113). Aggiungasi poi che è stata, introduttivamente, anche attivata domanda di annullamento di provvedimenti specificamente indicati.»
Sintesi: La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo abbraccia le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato, ovvero quella che abbia avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di p.u. ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all'occupazione in via di urgenza non seguito dal formale provvedimento espropriativo.
Estratto: «II.1) In primo luogo, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla fattispecie ex art. 133, lett. g), c.p.a., in adesione alla giurisprudenza pacifica secondo la quale quest’ultima abbraccia le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato, ovvero quella che abbia avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di p.u. ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all'occupazione in via di urgenza non seguito dal formale provvedimento espropriativo (da ultimo, T.A.R. Calabria Catanzaro sez. I, 25 giugno 2013, n. 705, T.A.R. Puglia Lecce sez. III, 19 giugno 2013, n. 1451, il quale precisa che restano ascritte alla giurisdizione del giudice ordinario solamente le fattispecie di occupazione c.d. usurpativa, intese come occupazione di un fondo di proprietà privata in assenza di provvedimenti).»
Sintesi: Ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di p.u. dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla g.o., spettano alla g.a. esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di p.u. e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purché vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione.
Estratto: «In via del tutto preliminare, si rammenta che l’art. 133 primo comma lettera g) del Codice del Processo Amministrativo dispone che: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo….. g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle Pubbliche Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” e che l’insegnamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purché vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n° 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n°1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n° 9 e 22 Ottobre 2007 n° 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n° 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n° 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n° 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n° 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n° 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn° 27190, 27191 e 27193).»
Sintesi: Appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano ad oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, atteso che in questi casi si tratta non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a.
Estratto: «Va in primo luogo disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune resistente.Appartengono infatti alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che – come nel caso di specie – abbiano ad oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, atteso che in questi casi si tratta non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a. e che solo per accidenti successivi, come avviene anche per l'ipotesi di successivo annullamento giurisdizionale degli atti ablatori, hanno perso la propria connotazione eminentemente pubblicistica (cfr. C.d.S., Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6012).»
Sintesi: E’ oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio; ciò perché in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a.
Estratto: «E’oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un' occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio...
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Sintesi: Spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione - ai fini della restituzione e/o della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se faccia difetto un formale atto traslativo della proprietà, purché vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione.
Estratto: «In via del tutto preliminare, il Collegio osserva che, effettivamente, sussiste nella presente controversia la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133 primo comma lettera g) del Codice del Processo Amministrativo...
[...omissis...]
Sintesi: Va affermata la giurisdizione del G.A. nella controversia nella quale i ricorrenti agiscono per il risarcimento dei danni conseguenti all’asserita irreversibile trasformazione delle aree e per quelli derivanti dalla sottrazione dell’uso del bene durante il periodo di occupazione illegittima, successivamente allo scadere del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, stante la mancata adozione del decreto di esproprio.
Estratto: «1. In via preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale nella controversia in esame, nella quale i ricorrenti agiscono per il risarcimento dei danni conseguenti all’asserita irreversibile trasformazione delle aree e per quelli derivanti dalla sottrazione dell’uso del bene durante il periodo di occupazione illegittima, successivamente allo scadere del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, stante la mancata adozione del decreto di esproprio (artt. 7 e 133 lett. g, c.p.a).»
Sintesi: In ipotesi in cui il procedimento espropriativo non si sia concluso con l’adozione di alcun provvedimento di esproprio, la giurisdizione tuttavia permane in capo al Giudice amministrativo, atteso che l’attività materiale di apprensione è avvenuta comunque nell’ambito di un procedimento di esproprio, iniziato con una dichiarazione di pubblica utilità, ed esercitato da un’autorità provvista del relativo potere.
Estratto: «Come si evince dalla premessa in fatto, i due procedimenti espropriativi, e le relative occupazioni e trasformazioni delle aree di proprietà del ricorrente, non si sono conclusi con l’adozione di alcun provvedimento di esproprio.Ciò emerge dai documenti versati in atti ed è stato confermato anche dalle parti in udienza.La giurisdizione tuttavia (è appena il caso di accennarlo) permane in capo al Giudice amministrativo, atteso che l’attività materiale di apprensione è avvenuta comunque nell’ambito di un procedimento di esproprio, iniziato con una dichiarazione di pubblica utilità, ed esercitato da un’autorità provvista del relativo potere (cfr. ad es. Tar Lazio Roma, sentenza n. 985 del 2009).»
Sintesi: E’ oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio; ciò in quanto in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione devono essere effettuate alcune precisazioni.E’oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un' occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia...
[...omissis...]
Sintesi: Appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta "sine titulo" a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, atteso che in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a.
Estratto: «2. Per contro, appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta "sine titulo" a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, atteso che in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a. e che solo per accidenti successivi, come avviene anche per l'ipotesi di successivo annullamento giurisdizionale degli atti ablatori, hanno perso la propria connotazione eminentemente pubblicistica (ex multis, Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6012).»
Sintesi: Ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione - ai fini della restituzione e della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà.
Estratto: «In via del tutto preliminare, il Collegio rileva che sussiste nella presente controversia la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133 primo comma lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo….. g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle Pubbliche Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”).Infatti, in punto di giurisdizione, la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - ai fini della restituzione e della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purché vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n° 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n°1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n° 9 e 22 Ottobre 2007 n° 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n° 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n° 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n° 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n° 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n° 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn° 27190, 27191 e 27193).»
Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in merito alla domanda risarcitoria a fronte di occupazione divenuta illegittima a seguito di mancata tempestiva emanazione del decreto di espropiro, ma comunque effettuata in esecuzione di decreto di occupazione d’urgenza a sua volta emanato in esecuzione di provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori da eseguire sull’immobile, costituendo questi provvedimenti almeno in origine, manifestazione di pubblico potere.
Estratto: «1. In via preliminare va verificata la sussistenza della giurisdizione amministrativa in relazione alla presente controversia.1.1. L’occupazione dell’area oggetto del presente contenzioso è stata effettuata in esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza emanato dal Comune di Lainate in data 26 marzo 2001, a sua volta emanato in esecuzione della Delibera di Giunta n. 443 del 14 dicembre 1998, con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori da eseguire sull’immobile. Pertanto, essendo tutta la procedura sorretta da provvedimenti costituenti, almeno in origine, manifestazione di pubblico potere, non si può che affermare la giurisdizione del giudice amministrativo.Del resto, come già affermato da una recente pronuncia di questa Sezione, che ha richiamato l’art. 133, lett. g, cod. proc. amm., non possono residuare dubbi “sull’appartenenza della controversia in esame alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia in materia espropriativa e costituendo l’occupazione dell’immobile comportamento riconducibile all’esercizio di un potere pubblico” (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 29 gennaio 2013, n. 258; altresì, Consiglio di Stato, Ad. plen., 22 ottobre 2007, n. 12; IV, 28 novembre 2012, n. 6012).»
Sintesi: Appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e dell’occupazione in via temporanea e d’urgenza, senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, atteso che in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della Pubblica amministrazione.
Estratto: «1. È da premettere che “appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e dell’occupazione in via temporanea e d’urgenza, senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, atteso che in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della Pubblica amministrazione e che solo per accidenti successivi, come avviene anche per l'ipotesi di successivo annullamento giurisdizionale degli atti ablatori, hanno perso la propria connotazione eminentemente pubblicistica” (Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6012).»
Sintesi: Appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta "sine titulo" a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, atteso che in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a.
Estratto: «Va liminalmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, vertendosi su una procedura espropriativa che, seppure non sfociata nel decreto di esproprio, ha dato luogo all’adozione della dichiarazione di pubblica utilità. Appartengono, infatti, alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta "sine titulo" a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, atteso che in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a. e che solo per accidenti successivi, come avviene anche per l'ipotesi di successivo annullamento giurisdizionale degli atti ablatori, hanno perso la propria connotazione eminentemente pubblicistica (Consiglio di Stato sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6012).»
Sintesi: In ipotesi di espropriazione divenuta illegittima per mancato intervento del decreto di esproprio e quindi di attività posta in essere dalla P.A. in stretta connessione con l’esercizio della pubblica funzione espropriativa, della conseguente domanda risarcitoria conosce il G.A.
Estratto: «Con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Partinico alla restituzione delle aree di sua proprietà in epigrafe meglio indicate, previa rimessione in pristino e risarcimento dei danni per il periodo di illegittima occupazione delle stesse, ovvero, in via subordinata, la condanna del predetto Comune al risarcimento dei danni pari al loro controvalore.E’ pregiudiziale l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente.Essa è infondata, poiché nel caso di specie siamo di fronte ad una ipotesi di espropriazione divenuta illegittima per mancato intervento del decreto di esproprio e quindi di attività posta in essere dalla P.A. in stretta connessione con l’esercizio della pubblica funzione espropriativa (ex multis: T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 4.5.2012, n. 8922; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 30 marzo 2011, n. 854, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844).»
Sintesi: In materia di espropriazione sussiste la giurisdizione del g.a. ogni qualvolta la richiesta risarcitoria oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa (come in ipotesi di approvazione di un piano di zona per l’edilizia popolare ed economica equivalendo la stessa a dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere).
Estratto: «1. È da premettere che in materia di espropriazione sussiste la giurisdizione del g.a. ogni qualvolta la richiesta risarcitoria oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa.Nel caso in esame, l’attivazione della procedura espropriativa – nel segmento posto in essere - si deve ritenere esente da vizi, in quanto l’approvazione di un piano di zona per l’edilizia popolare ed economica equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere e, in caso di mancata fissazione dei termini per l’espropriazione e i lavori, gli stessi vanno considerati unitariamente coincidenti con quello legale di efficacia del piano (Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2010, n. 23584; nello stesso senso Tar Napoli, sez. V, 9 settembre 2010, n. 17366).»
Sintesi: La circostanza per cui all’approvazione del progetto, all’immissione nel possesso ed all’inizio dei lavori entro il termine di efficacia della dichiarazione di p. u. non segue la pronuncia del decreto di esproprio, se da una parte comporta l’inefficacia ex tunc della pubblica utilità dell’opera, dall’altra non può connotare in termini meramente fattuali i comportamenti posti in essere dall’amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri con la conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Estratto: «Il Collegio ben sa che in passato il criterio di riparto della giurisdizione in materia di espropriazioni per pubblica utilità era tutt’altro che di agevole identificazione, soprattutto con riferimento alle fattispecie in cui la giurisprudenza configurava la c.d. accessione invertita (o occupazione acquisitiva).
[...omissis...]
Sintesi: In ipotesi di omessa conclusione del procedimento, sussiste la giurisdizione del GA in ordine alla conseguente domanda risarcitoria, trattandosi di espropriazione divenuta illegittima per mancato intervento del decreto di esproprio e quindi di attività posta in essere dalla P.A. in stretta connessione con l’esercizio della pubblica funzione espropriativa.
Estratto: «Con il ricorso in epigrafe indicato la ricorrente ha chiesto la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni patiti in forza dell’illegittima procedura espropriativa subita in relazione ad un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Joppolo Giancaxio.E’ pacifica la giurisdizione di questo Tribunale, per come correttamente ritenuto nella sentenza del Tribunale civile di Agrigento versata in atti, trattandosi di espropriazione divenuta illegittima per mancato intervento del decreto di esproprio e quindi di attività posta in essere dalla P.A. in stretta connessione con l’esercizio della pubblica funzione espropriativa (ex multis: T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 4.5.2012, n. 8922; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 30 marzo 2011, n. 854, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844).»