GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
Sintesi: Nei giudizi proposti anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 34 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e della L. 21 luglio 2000, n. 205, che hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi per oggetto atti, provvedimenti e comportamenti della P.A in materia urbanistica ed edilizia, non può dubitarsi che l'azione di risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione di un'opera pubblica sia ben proposta innanzi al giudice ordinario cui spetta la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo qual è appunto il risarcimento del danno.
Estratto: «Insussistente è anche il difetto di giurisdizione che la Fintecna S.p.A. ha prospettato solo in comparsa conclusionale producendo un precedente di questo tribunale che ha affermato la devoluzione al G.A. di analoga causa avente ad oggetto il risarcimento dei danni procurati dall'edificazione della sopraelevata in questione ai proprietari di altre unità immobiliare site in via Nuova Poggioreale.Nei giudizi proposti anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 34 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e della L. 21 luglio 2000, n. 205, che hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi per oggetto atti, provvedimenti e comportamenti della P.A in materia urbanistica ed edilizia, non può infatti dubitarsi che l'azione di risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione di un'opera pubblica sia ben proposta innanzi al giudice ordinario cui spetta la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo qual è appunto il risarcimento del danno.»
Estratto: «A ben vedere non è introdotta una domanda di indennizzo ex art. 44, D.Lgs. n. 327 del 2001 ma una pretesa risarcitoria per lesione del diritto di proprietà che si assume leso dal modo in cui è stato eseguito l'appalto pubblico conferito all'impresa esecutrice dei lavori.Ora, se la prima domanda è sicuramente attratta alla giurisdizione ordinaria, la medesima giurisdizione deve affermarsi con riferimento alla domanda risarcitoria e ciò alla luce delle indicazioni interpretative somministrate dal giudice delle leggi (nn. 204 del 2004 e 196 del 2006).Difatti, la situazione giuridica del proprietario sostanzia una posizione astrattamente tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, quindi di per sé azionabile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito.La suddetta situazione di vantaggio non risulta attinta direttamente dall'esercizio della potestà ablatoria, che ha riguardato altre porzioni, per cui, rispetto nei riguardi del terzo estraneo ad un procedimento espropriativo, non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione-autorità nell'ambito del quale egli sia titolare (anche) di interessi legittimi la cui cognizione possa essere soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.Deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 103 Cost., le materie assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnala dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo.La riserva di giurisdizione amministrativa concerne quindi materie (in tal senso particolari) nelle quali si evidenzia la compresenza di situazioni soggettive che, in quanto incise dalla pubblica amministrazione - autorità, potrebbero costituire oggetto di giurisdizione generale di legittimità.Detta condizione non si profila con riferimento alla posizione di vantaggio vantata da parte attrice, sicché della lite deve conoscere il giudice ordinario.»
Sintesi: Deve affermarsi la giurisdizione del GO in merito alla domanda risarcitoria per lesione del diritto di proprietà che si assume leso dal modo in cui è stato eseguito l'appalto pubblico conferito all'impresa esecutrice dei lavori; ciò in quanto nei riguardi del terzo estraneo ad un procedimento espropriativo, non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione-autorità nell'ambito del quale egli sia titolare (anche) di interessi legittimi la cui cognizione possa essere soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
Sintesi: La domanda risarcitoria riguardante la diminuzione di valore delle aree non soggette ad esproprio, conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica realizzata in asserita violazione delle disposizioni che ostavano a tale collocazione, rientra nella giurisdizione del GA, in quanto conseguenza dei provvedimenti che ne hanno permesso la realizzazione.
Estratto: «La difesa del comune resistente ha sollevato in udienza l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alla domanda risarcitoria riguardante la diminuzione di valore delle aree non soggette ad esproprio e rimaste, quindi, nella proprietà della società ricorrente in conseguenza della realizzazione dell’impianto di depurazione in zona non conforme alle previsioni dello strumento urbanistico e in violazione della fascia di rispetto assoluto. Ciò in quanto l’impianto realizzato non insisterebbe in alcun modo in terreni di proprietà della ricorrente.L’eccezione è infondata in quanto la domanda risarcitoria attiene pur sempre agli asseriti effetti economicamente negativi per il valore delle aree direttamente derivante dalla presenza di un impianto asseritamene realizzato in violazione delle richiamate disposizioni che ostavano a tale collocazione e quindi è conseguenza dei provvedimenti che ne hanno permesso la realizzazione.»
Sintesi: Della domanda di risarcimento dei danni, derivanti da mera attività materiale, attinente alla fase di esecuzione delle opere pubbliche conosce il GO; ciò in quanto tale doglianza assume la configurazione di una mera attività materiale, attinente alla fase di esecuzione delle opere pubbliche, che non può qualificarsi neanche mediatamente come esercizio di un potere autoritativo e che consiste soltanto ed unicamente in una condotta illecita della condotta dell’Amministrazione e/o dell’appaltatore dell’opera pubblica di cui è causa, che incide sui diritti patrimoniali dei soggetti privati, violando il principio del “neminem laedere” ex art. 2043 C.C
Estratto: «Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda di risarcimento dei danni, derivanti dalla distruzione dell’impianto irriguo e dalla mancata installazione delle nuove bocchette di irrigazione, in quanto trattasi di mera attività materiale, attinente alla fase di esecuzione delle opere pubbliche, che non può qualificarsi neanche mediatamente come esercizio di un potere autoritativo, ma viene fatta valere in giudizio soltanto ed unicamente l’illiceità della condotta dell’Amministrazione e/o dell’appaltatore dell’opera pubblica di cui è causa, che ha inciso sui diritti patrimoniali dei soggetti privati, violando il principio del “neminem laedere” ex art. 2043 C.C. (cfr. Cass. Sez. Un. Ord. n. 20123 del 18.10.2005; TAR Basilicata Sentenze n. 3 del 2.2.2007 e n. 888 del 27.12.2007). Pertanto, tale posta di danno spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, il quale dovrà valutare se l’ANAS, pagando al Consorzio di Bonifica la somma necessaria al ripristino di tutti gli asservimenti irrigui (cfr. nota ANAS del 9.11.2007), ha correttamente adempiuto ai propri obblighi.Parimenti sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento ai danni, consistenti nell’allagamento dei terreni, sempre di proprietà dei ricorrenti, non interessati dalla costruzione dell’opera pubblica di cui è causa, ma ad essa contigui, foglio di mappa n. 21, particelle nn. 57 (avente una superficie di 3.070 mq.), 214 (ex 56, avente una superficie di 30.456 mq.), n. 218 (ex 56, avente una superficie di 526 mq.), 220 (ex 58, avente una superficie di 8.634 mq.), 222 (ex 58, avente una superficie di 1.296 mq.) e 239 (ex 13, avente una superficie di 6.674 mq.), causati dalla mancata realizzazione ai bordi della strada di cui è causa di un’efficiente rete di scolo delle acque meteoriche, in quanto anche tale doglianza assume la configurazione di una mera attività materiale, attinente alla fase di esecuzione delle opere pubbliche, che non può qualificarsi neanche mediatamente come esercizio di un potere autoritativo e che consiste soltanto ed unicamente in una condotta illecita della condotta dell’Amministrazione e/o dell’appaltatore dell’opera pubblica di cui è causa, che incide sui diritti patrimoniali dei soggetti privati, violando il principio del “neminem laedere” ex art. 2043 C.C. (sul punto cfr. per es. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 7442 del 20.3.2008).»
Sintesi: La domanda di risarcimento dei danni provocati dalla non corretta esecuzione di un’opera pubblica va proposta nei confronti dell’impresa appaltatrice e, qualora sia fondata sulla denuncia di pretese negligenze della pubblica amministrazione appaltante, va comunque proposta dinanzi al giudice ordinario.
Estratto: «Sostiene la difesa comunale che parte ricorrente avrebbe inteso configurare un’ipotesi di occupazione di fatto del terreno di proprietà privata, siccome non assistita dalla dichiarazione di pubblica utilità, e, sulla base di tale presupposto, proporre un’azione di restituzione dell’immobile occupato dalla pubblica amministrazione, azione che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, deve ritenersi attribuita all’esclusiva competenza giurisdizionale del giudice ordinario.L’eccezione non rispecchia, però, la ricostruzione operata da parte ricorrente la quale non ha ricollegato l’istanza risarcitoria ad una pretesa occupazione usurpativa dell’immobile di proprietà, bensì a censure inerenti la legittimità degli atti che hanno dato luogo al fenomeno ablativo.La contestazione ha ad oggetto, quindi, il corretto esercizio del potere amministrativo e radica la giurisdizione del giudice amministrativo.Esula dalla competenza giurisdizionale del giudicante, invece, la seconda istanza risarcitoria, relativa ai danni che parte ricorrente assume essere stati cagionati alla casa di abitazione ed alle sue pertinenze durante l’esecuzione dei lavori: si tratta, più precisamente, del preteso danneggiamento del tetto e della grondaia dell’edificio nonché dell’asfalto che ricopre la strada di accesso, cagionato dal personale dell’impresa esecutrice addetto ai lavori di sbancamento e alla conduzione dell’escavatore, ma anche riconducibile al comportamento colposo della stazione appaltante sub specie di culpa in eligendo e di omessa sorveglianza.Come la giurisprudenza ha più volte avuto modo di rilevare (cfr., ad es., T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 13 dicembre 2006 n. 2954), la scelta dei mezzi, degli strumenti e delle modalità di esecuzione di un'opera pubblica trova un limite invalicabile nel dovere primario della pubblica amministrazione di predisporre ed attuare ogni accorgimento tecnico idoneo ad evitare che ne derivino danni ai fondi privati finitimi, onde chi subisca un danno per effetto di azioni od omissioni materiali della pubblica amministrazione, contrarie alle regole della diligenza, della prudenza e della tecnica nella costruzione e manutenzione di un'opera pubblica, deve richiedere tutela al giudice ordinario per violazione del generale precetto del neminem laedere.In coerenza con tale assunto, va escluso che le controversie aventi per oggetto i danni derivanti dall'esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante rientrino nella giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che nei confronti di tale soggetto non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione nell'ambito del quale il privato sia titolare di interessi legittimi e che la relativa controversia non rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 (T.A.R Emilia Romagna, Parma, sez. I, 3 novembre 2009, n. 703; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 11 febbraio 2008 n. 676), oggi sostituito dall’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm..In sintesi, la domanda di risarcimento dei danni provocati dalla non corretta esecuzione di un’opera pubblica va proposta nei confronti dell’impresa appaltatrice e, qualora sia fondata sulla denuncia di pretese negligenze della pubblica amministrazione appaltante, va comunque proposta dinanzi al giudice ordinario.»
Sintesi: Spetta al G.O. conoscere della richiesta risarcitoria contro l’impresa esecutrice dei lavori, trattandosi di società privata mera appaltatrice dei lavori stessi, che non può essere considerata pubblica amministrazione (o organismo di diritto pubblico); il comportamento eventualmente causativo del danno non può infatti essere ricollegato, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere che l’impresa non possiede affatto.
Estratto: «III. Quanto invece alla richiesta risarcitoria contro l’impresa esecutrice dei lavori, deve rilevarsi al riguardo il difetto di giurisdizione del G.A..Tale impresa, invero, trattandosi di società privata mera appaltatrice dei lavori stessi, non può essere considerata pubblica amministrazione (o organismo di diritto pubblico), restando conseguentemente escluso che possa farsi valere, davanti al TAR, una sua responsabilità per danni rivenienti dalle modalità seguite nell’occupazione delle aree e nella realizzazione delle opere. Nel caso specifico, infatti, il comportamento eventualmente causativo del danno non può essere ricollegato, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere che infatti l’impresa intimata non possiede affatto.La giurisprudenza della Cassazione, d’altra parte, si è già espressa nel senso dell’appartenenza al G.O. della controversia sull’azione risarcitoria proposta nei confronti di un soggetto privato, distinto dall'amministrazione, con la quale, al più, il primo può risultare solidalmente obbligato (art. 28 Cost.).La questione di giurisdizione, in effetti, va risolta esclusivamente sulla base dell'art. 103 Cost., che non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una pubblica amministrazione, o soggetti ad essa equiparati titolari di poteri amministrativi (Cass. S.U.13659/2006, 22494/2004, 2560/2005, 7800/2005). Il principio ha trovato, ad esempio, specifica applicazione per il caso di pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario cui era imputata l'adozione di provvedimento illegittimo (Cass. S.U. 3357/1992) ed è stato ulteriormente precisato nel senso che la controversia va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale e intercorrente tra privati, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, attenendo al merito l'effettiva riferibilità all'ente dei comportamenti dei funzionari (Cass. S.U. 4591/2006).»
Sintesi: In ipotesi in cui la società appaltatrice agisca nell’esercizio dell’attività espropriativa, in qualità di mera mandataria, la responsabilità ricollegabile all’esplicazione dell’attività predetta può essere fatta valere, davanti al G.A., nei soli confronti dell'Ente che è la titolare del potere, mentre ogni responsabilità dell’appaltatrice anche per modalità esecutive dei lavori diverse da quelle prestabilite o concordate, non potendosi ricollegare alla titolarità di un potere pubblico, va fatte valere davanti al G.O.
Estratto: «Né i rilievi suddetti risultano contraddetti, nel caso in esame, dal fatto che l’impresa esecutrice dei lavori è altresì, come evidenzia la ricorrente, “accollataria del completamento della procedura espropriativa”, dal momento che non trattasi comunque di soggetto concessionario dell’esecuzione dei lavori, ma di mera affidataria del contratto di appalto, per cui non vi è stata alcuna traslazione di pubblici poteri dall’Amministrazione all’aggiudicataria. La società appaltatrice intimata agisce infatti, nell’esercizio dell’attività espropriativa, stando a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto dei lavori di cui trattasi (vedi art. 9), in qualità di mera mandataria in rappresentanza dell’ANAS, e quindi non in nome proprio ma “in nome e per conto dell’ANAS spa” (vedi, a comprova di ciò, il provvedimento, in atti, del Tribunale di Matera 18.11.2009, di autorizzazione al pagamento e al deposito dell’indennità di esproprio). Per cui, la responsabilità ricollegabile all’esplicazione dell’attività predetta può essere fatta valere, davanti al G.A., nei soli confronti di ANAS spa (che è la titolare del potere), mentre ogni responsabilità dell’appaltatrice anche per modalità esecutive dei lavori diverse da quelle prestabilite o concordate, non potendosi ricollegare alla titolarità di un potere pubblico, va fatte valere davanti al G.O..»
Sintesi: Eventuali violazioni delle distanze legali o di altri diritti inerenti la proprietà (quali la violazione degli artt. 873 - distanza tra costruzioni, 907- distanza delle costruzioni dalle vedute e 913 - scolo delle acque del c.c.. ), conseguenti alla realizzazione dell’opera, sono devolute alla giurisdizione del G.O..
Estratto: «3.1.5. - I motivi 5), 6) e 7) lamentano la violazione degli artt. 873 (distanza tra costruzioni), 907 (distanza delle costruzioni dalle vedute) e 913 (scolo delle acque) del c.c..La carenza di giurisdizione di questo Tribunale in merito a tali questioni, squisitamente privatistiche, devolute al G.O., è di tale evidenza che non merita soffermarvisi oltre.»
Sintesi: Il danno conseguente a modalità di esecuzione dei lavori estranee e diverse rispetto a quelle previste in progetto, deve ritenersi scaturito da mere condotte materiali, sulle quali il giudice amministrativo è carente di giurisdizione giusta il disposto dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, nr. 80, come risultante all’esito della sentenza della Corte costituzionale nr. 204 del 6 luglio 2004.
Estratto: «10. Venendo dunque alla quantificazione del danno, la Sezione deve muovere dal rilievo che quest’ultimo è identificato dalla parte appellante nella mancata utilizzazione del fondo per il periodo dal 23 luglio 2002 (data in cui si è realizzata la materiale interclusione della proprietà) al 16 ottobre 2003 (data in cui l’Amministrazione ha reso disponibile l’accesso alternativo di cui si è detto).Ciò premesso, con riguardo alla prospettazione di parte attrice, va però ritenuto carente di prova l’assunto secondo cui, proprio nell’imminenza del periodo de quo, sarebbe stata presa la decisione di convertire quella porzione di fondo dalla coltivazione di grano a quella di pomodori, ben più redditizia: infatti, la documentazione addotta a sostegno di tale assunto consta di atti prodotti all’AGEA in epoca ben successiva ai fatti di causa, e che ben potrebbero essere stati confezionati ad hoc per conseguire un maggior risarcimento.Pertanto, occorre mantenere fermo il presupposto che il fondo de quo anche nel periodo suindicato sarebbe stato adibito a coltivazione di grano, come avvenuto in precedenza: conseguentemente, il danno risarcibile va identificato nel minor fatturato da coltivazione di grano conseguito nel periodo in questione rispetto all’omologo periodo dell’annata precedente, nonché nel minor contributo percepito dall’AGEA per coltivazione di grano rispetto all’esercizio precedente.»
Sintesi: In ordine ai danni conseguenti all'asserita cattiva esecuzione dell’opera, sussiste la giurisdizione del GO, in quanto non derivanti neppure in via mediata dagli atti della procedura ablatoria quanto piuttosto dalla pretesa cattiva esecuzione dell’opera pubblica e pertanto da meri comportamenti assunti in adempimento del vincolo negoziale discendente dal contratto di appalto.
Estratto: «Quanto ai danni conseguenti alla asserita cattiva esecuzione dell’opera (inadeguato sistema di deflusso delle acque meteoriche che avrebbe determinato l’allagamento dei terreni di proprietà degli esponenti e la frana della collinetta posta a fianco della stradina di accesso alla loro proprietà) dev’essere dichiarato il difetto di giurisdizione in quanto non derivanti neppure in via mediata dagli atti della procedura ablatoria quanto piuttosto dalla pretesa cattiva esecuzione dell’opera pubblica e pertanto da meri comportamenti assunti in adempimento del vincolo negoziale discendente dal contratto di appalto. Trattandosi di una fattispecie di illecito aquiliano cagionato nel corso dell’esecuzione di un’opera pubblica, la cognizione della controversia risarcitoria dev’essere devoluta al giudice ordinario.»
Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GO in ordine alla domanda per il risarcimento dei danni causati ai terreni, rimasti in proprietà del privato (fenomeni franosi, che rendono necessaria l’esecuzione di opere di ripristino e di messa in sicurezza; rifacimento delle recinzioni e sistemazione del terreno), in quanto trattasi di mera attività materiale, attinente alla fase di esecuzione delle opere pubbliche, che non può qualificarsi neanche mediatamente come esercizio di un potere autoritativo.
Estratto: «In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso in esame, nella parte in cui viene chiesto: 1) il risarcimento dei danni per l’occupazione di una superficie maggiore di quella autorizzata (nella specie, l’ENEL ha costruito il cd. Elettrodotto SiderLucchini, oltre che sui terreni di proprietà del ricorrente foglio di mappa n. 31, particelle nn. 83, 84, 87, 112 e 274, già indicati nel Piano particellare di esproprio e nel predetto verbale di immissione in possesso e di consistenza del 5.5.1998, anche sul terreno foglio di mappa n. 31, particella n. 279, non indicato sia nel Piano particellare di esproprio che nel citato verbale di immissione in possesso e di consistenza del 5.5.1998), in quanto trattasi di un mero comportamento materiale non sorretto da alcuna dichiarazione di pubblica utilità e/o di un’occupazione in via di fatto, cioè di un intervento sine titulo non riconducibile nemmeno mediatamente e/o indirettamente all’esercizio di una funzione amministrativa (cfr. Sentenze Corte Costituzionale n. 204 del 6.7.2004 e n. 191 del 3.5.2006 ed anche TAR Basilicata Sentenze n. 87 e 91 del 14.2.2006); pertanto, il risarcimento dei danni, relativi alla parte del cd. Elettrodotto SiderLucchini, lunga 54 m. per una fascia di asservimento larga 29 m., pari ad una superficie di 1.566 mq. (di cui 81 mq. occupati da un traliccio), realizzata sul terreno foglio di mappa n. 31, particella n. 279, va chiesto al Giudice Ordinario; 2) il risarcimento dei danni causati ai terreni, rimasti in proprietà del ricorrente (fenomeni franosi, che rendono necessaria l’esecuzione di opere di ripristino e di messa in sicurezza; rifacimento delle recinzioni e sistemazione del terreno), in quanto trattasi di mera attività materiale, attinente alla fase di esecuzione delle opere pubbliche, che non può qualificarsi neanche mediatamente come esercizio di un potere autoritativo (cfr. Cass. Sez. Un. Ord. n. 20123 del 18.10.2005; TAR Basilicata Sent. n. 888 del 27.12.2007; TAR Basilicata Sent. n. 3 del 2.2.2007); ciò vale anche per il danno di 2.000,00 € per l’impossibilità di effettuare il taglio periodico del legname ricavabile “a causa dell’ostacolo costituito dai cavi e del conseguente rischio di elettrocuzione”, stimato dal Consulente Tecnico del ricorrente; comunque, dall’esito dell’Ordinanza Istruttoria n. 21 del 15.1/7.2.2009 non sono emersi danni causati ai terreni, rimasti in proprietà del ricorrente, ma soltanto la loro diminuzione di valore economico.»
GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA REALIZZAZIONE DELL'OPERA --> DANNO DA CANTIERE
Sintesi: Sulle domande tese ad ottenere integrazioni dell’indennità di esproprio o risarcimenti per le abusive occupazioni determinate dalle esigenze di cantiere della ditta incaricata dei lavori, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Estratto: «Sono invece inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo le ulteriori domande tese ad ottenere integrazioni dell’indennità di esproprio o risarcimenti per le abusive occupazioni determinate dalle esigenze di cantiere della ditta incaricata dei lavori, tutte questioni per le quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e che davanti a quest’ultimo possono essere riproposte nei termini di legge.»
Sintesi: Va escluso che le controversie aventi per oggetto i danni derivanti dall'esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante rientrino nella giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che nei confronti di tale soggetto non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione nell'ambito del quale il privato sia titolare di interessi legittimi.
Estratto: «Sostiene la difesa comunale che parte ricorrente avrebbe inteso configurare un’ipotesi di occupazione di fatto del terreno di proprietà privata, siccome non assistita dalla dichiarazione di pubblica utilità, e, sulla base di tale presupposto, proporre un’azione di restituzione dell’immobile occupato dalla pubblica amministrazione...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: La controversia in cui si fa questione dei danni causati dall’impresa appaltatrice nell’ambito dell’attività materiale di realizzazione dell’opera, è attività esecutiva svolta dal privato appaltatore dell’opera, nell’ambito dell’esercizio dell’attività organizzativa dell’impresa, che non risulta neppure mediatamente connessa all’espletamento di attività pubbliche, bensì solo occasionalmente collegata alla procedura espropriativa; sussiste pertanto in merito la giurisdizione del GO.
Estratto: «E’ dirimente la sollevata questione di giurisdizione che il Collegio ritiene fondata, pur non sfuggendo la schizofrenia interpretativa causata dalla iniziale formulazione dell’art. 34 dlgs 80/98, idonea a ricomprendere nel proprio alveo controversie come quella odierna, con conseguente giurisdizione esclusiva del G.A., e dalla successiva declaratoria di incostituzionalità della norma ad opera della gia citata sentenza 204/04, ulteriormente chiarita, nella propria portata dalla successiva pronuncia 191/06.Con tali decisioni è stato ritenuto costituzionalmente legittimo l’inquadramento nella giurisdizione esclusiva solo di quelle controversie in cui rilevino posizioni di diritto soggettivo derivanti da comportamenti dell’amministrazione almeno connessi all’espletamento di potestà amministrative, sì da potersi riscontrare quel “inestricabile nodo gordiano” tale da giustificare la deroga all’ordinario criterio di riparto fondato sulla consistenza delle posizioni soggettive.Tale quadro interpretativo ha profondamente mutato l’originario assetto previsto dal legislatore con l’art. 34 cit. per la giurisdizione esclusiva, inizialmente estesa anche a controversie in cui non venivano in rilievo, neppure mediatamente, profili autoritativi.Ciò posto deve rilevarsi che nella presente controversia si fa questione dei danni causati dall’impresa appaltatrice nell’ambito dell’attività materiale di realizzazione dell’opera.Si tratta, come ben può rilevarsi, di attività esecutiva svolta dal privato appaltatore dell’opera, nell’ambito dell’esercizio dell’attività organizzativa dell’impresa, che non risulta neppure mediatamente connessa all’espletamento di attività pubbliche, bensì solo occasionalmente collegata alla procedura espropriativa.Tanto impone di declinare la giurisdizione in favore del G.O., nuovamente titolare della stessa a seguito della sentenza della Corte Cost.»