Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione...
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Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. Premesso che si ritiene di prescindere dalla richiesta di interruzione del giudizio attesi i profili sia di inammissibilità che di infondatezza del gravame, in punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale...
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Sintesi: La giurisdizione in materia di risarcimento del danno e di eventuali obblighi restitutori conseguenti ad occupazioni usurpative (che, come è noto, ricorrono nel caso in cui i comportamenti materiali della Pubblica Amministrazione non siano riconducibili, neppure in via mediata ed indiretta, all’esercizio di un pubblico potere), spetta al giudice ordinario.
Sintesi: L’occupazione di immobili in via di mero fatto, nonché prescindendo in modo assoluto dalle previsioni di cui ai progetti dichiarati di pubblica utilità (nel caso di specie occupazioni di aree di consistente estensione non contemplate in sede progettuale, ricadenti nella quasi totalità su particelle differenti rispetto a quelle indicate nel piano di esproprio e per le quali non è mai intervenuta la redazione dello stato di consistenza, né alcuna formale immissione in possesso), configura occupazione usurpativa appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.
Estratto: «Tanto premesso, il ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Come, infatti, risulta dall’esposizione che precede, il ricorrente lamenta il danno che lo stesso avrebbe patito a seguito di vere e proprie occupazioni usurpative poste in essere dal Comune resistente.Ciò risulta testualmente anche dal tenore letterale del ricorso, nel quale si afferma (pagina 7): “Sembra evidente che il ricorrente sta subendo continui danni e soprusi ad opera dell’ente che negli anni ha realizzato una serie di “occupazioni usurpative”…”La giurisdizione in materia di risarcimento del danno e di eventuali obblighi restitutori conseguenti ad occupazioni usurpative (che, come è noto, ricorrono nel caso in cui i comportamenti materiali della Pubblica Amministrazione non siano riconducibili, neppure in via mediata ed indiretta, all’esercizio di un pubblico potere) spetta al giudice ordinario (cfr, per tutte, Cass. Civ., Sez. Un., n. 6956/2009).Nelle fattispecie in esame, come affermato dallo stesso ricorrente, il Comune avrebbe occupato gli immobili di cui si tratta in via di mero fatto, nonché prescindendo in modo assoluto dalle previsioni di cui ai progetti dichiarati di pubblica utilità (le occupazioni di cui si tratta riguardano, invero, aree di consistente estensione non contemplate in sede progettuale, ricadenti nella quasi totalità su particelle differenti rispetto a quelle indicate nel piano di esproprio e per le quali non è mai intervenuta la redazione dello stato di consistenza, né alcuna formale immissione in possesso).Va, quindi, indicato il giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a., quale giudice munito di giurisdizione quanto alle richieste risarcitorie relative all’occupazione di metri quadri 6.172 (particelle n. 241, 244, 233, 234, 238, 239, 240 e 258) e di metri quadri 1.935 (particella n. 175).»
Sintesi: Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione c.d. usurpativa, intese come occupazione di un fondo di proprietà privata in assenza di provvedimenti.
Estratto: «La pretesa di parte ricorrente si riferisce a due aree, catastalmente distinte, della quali la prima (part. 49), oggetto del decreto di occupazione d’urgenza n. 2/98, già annullato da questo Giudice, mentre la seconda (n. 1049), asseritamente estranea ad ogni atto formale di natura ablativa. Orbene, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è meritevole di accoglimento con riguardo alla seconda delle aree interessate dall’apprensione in mano pubblica, in quanto, per la assoluta mancanza di atto riconducibile al potere esercitato, la vicenda va qualificata come occupazione usurpativa. Si afferma infatti in giurisprudenza (T.A.R. Napoli Campania sez. V, 16 aprile 2013, n. 1985), in maniera ormai univoca, che nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l'Amministrazione espropriante abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto - devolute come tali alla giurisdizione ordinaria - sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di p.u. e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all'esercizio della pubblica funzione. E’ del tutto pacifico, in conclusione, che “rientrano invece nella giurisdizione del giudice ordinario le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione c.d. usurpativa, intese come occupazione di un fondo di proprietà privata in assenza di provvedimenti” (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 19 giugno 2013, n. 1451).»
Sintesi: Nel settore delle occupazioni illegittime, sono ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione "usurpativa" (giacché la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto).
Estratto: «Da ciò discende che la detenzione e la trasformazione del fondo di proprietà privata, dopo la cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, costituiscono comportamenti tenuti dalla pubblica amministrazione in carenza assoluta di potere.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità...
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Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n.2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.Chiarito che in materia di espropriazione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ogni qualvolta la richiesta risarcitoria oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa, va ricordato che ancora di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un’opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»
Sintesi: Esula dalla giurisdizione del G.A, e ricade nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, la controversia che attiene a comportamenti materiali dell'Amministrazione, comportanti immissione in possesso del fondo privato, la sua mera detenzione o la sua irreversibile trasformazione, prodotti in carenza di dichiarazione di pubblica utilità — e quindi pienamente sussumibili nella categoria di occupazioni illegittime, convenzionalmente denominate ”usurpative”.
Estratto: «Invero, in base all'epoca dei fatti (non indicata nella generica esposizione in fatto contenuta nella memoria introduttiva del ricorso, ma sommariamente deducibile dagli allegati al ricorso che collocano la vicenda nell’anno 2004) e della data d'instaurazione del giudizio, ai fini dell’esame della controversia instaurata con il ricorso in epigrafe...
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Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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Sintesi: Secondo la costante e consolidata giurisprudenza civile di legittimità, la fattispecie qualificabile come "occupazione usurpativa", ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, è costituita da un comportamento di fatto dell'amministrazione, ravvisabile anche per i terreni nei quali, nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica, si sia verificato uno sconfinamento da aree legittimamente occupate.
Estratto: «Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Secondo la costante e consolidata giurisprudenza civile di legittimità, "la fattispecie qualificabile come " occupazione usurpativa ", ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, è costituita da un comportamento di fatto dell'amministrazione, ravvisabile anche per i terreni nei quali, nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica, si sia verificato uno sconfinamento da aree legittimamente occupate." (Così, ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. I 13 gennaio 2010 n. 397 , ma v. anche Consiglio di Stato sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2842).E’ proprio questa l’ipotesi sub judice, apparendo evidente, anche alla luce della temporaneità della suddetta occupazione, che vi sia stato uno sconfinamento per circa 300 mq rispetto ai terreni oggetto del decreto di espropriazione.Appare evidente che si tratti di occupazione sine titulo, non ricollegabile, neanche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere e come tale sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in questa materia (C. Cost. n. 191/2006).»
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, per essere mancante qualsivoglia manifestazione autoritativa di potere da parte della P.A., rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «In premessa va osservato che la presente controversia, anche solo a stare alla prospettazione che, di essa, ne fa parte ricorrente, ha ad oggetto una fattispecie cd. di “occupazione usurpativa”, mancando - nella storia giuridica, per come ricostruita - qualsivoglia manifestazione autoritativa di potere da parte della P.A. intimata. Perciò, se violazioni di legge furono commesse, esse integrano casi di illiceità della condotta commessi dal comune di Forio, in danno del Giudice da una posizione di pariteticità e quindi esse sono rubricabili quali atti ex art.2043 c.c. . Illiceità della condotta che, per costante giurisprudenza, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. V 8 ottobre 2012 n. 4030 “Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il giudice amministrativo - nello stabilire l'importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53 comma 3 e 54, T.U. 8 giugno 2001 n. 327, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.”Alla luce di quanto precede il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.»
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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Sintesi: Il destino giudiziale di una acquisizione senza titolo da parte dell’ente (cd. occupazione usurpativa), va rimesso all’esame del giudice ordinario, non sussistendo in materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 53 del DPR n. 327 del 2001.
Estratto: «Da ultimo si evidenzia che la paventata illegittimità dell’intera procedura – ovvero la sostenuta carenza di potere dell’Amministrazione – per effetto di un eventuale errore di acquisizione di un parte di terreno di proprietà della ricorrente per una ampiezza di ca 10 mq, non incide sulla intera procedura qui in esame ma, eventualmente costituirebbe una acquisizione senza titolo da parte dell’ente locale (cd. occupazione usurpativa) il cui destino giudiziale sarebbe rimesso all’esame del giudice ordinario, non sussistendo in materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 53 del DPR n. 327 del 2001.»
Sintesi: A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia avente per oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla radicale trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell'opera pubblica fuori di qualunque procedimento espropriativo e prima dello stesso provvedimento di occupazione d'urgenza, ovvero in carenza di qualunque potestà amministrativa (fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario).
Estratto: «Secondo la consolidata giurisprudenza delle sezioni unite di questa corte, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del testo originario del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi a estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle sole controversie aventi a oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento dei danni -, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia avente per oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla radicale trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell'opera pubblica fuori di qualunque procedimento espropriativo e prima dello stesso provvedimento di occupazione d'urgenza, ovvero in carenza di qualunque potestà amministrativa (Cass. Sez. un. 16 novembre 2004 n. 21637). In seguito il principio è stato costantemente ribadito, a cominciare da Cass. n. 13 febbraio 2007 n. 3043, per cui l'azione risarcitoria relativa alla fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.Nella memoria depositata in vista dell'udienza il comune di Arpaise, richiamandosi alla sentenza delle sezioni unite n. 509 del 2011, e sul presupposto che questa sentenza affermi un principio diverso da quello sopra riprodotto, sostiene che la questione dovrebbe tornare all'esame delle Sezioni unite. Il rilievo è infondato, e nasce da un errore di lettura della sentenza n. 509/2011 cit.. Questa sentenza, infatti, conformandosi a sua volta a una consolidata giurisprudenza, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia avente a oggetto il risarcimento di danni cagionati dall'esecuzione di un'opera pubblica, eseguita in base ad un progetto approvato avente ex lege valore di dichiarazione di pubblica utilità, sebbene le proroghe dei termini per il compimento delle opere, e i decreti di esproprio, fossero stati annullati. Nella motivazione della sentenza si chiarisce che le opere erano state iniziate in una situazione di occupazione legittima e in conseguenza dell'annullamento delle proroghe e degli espropri erano state concluse in una situazione illegittima. La realizzazione di quelle opere costituiva, pertanto, un comportamento da ricondurre all'esercizio, anche se illegittimo, del pubblico potere, e l'azione era stata iniziata dopo il 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, in virtù del quale le azioni risarcitorie per vicende di occupazione appropriativa, dovuta a comportamenti riconducibili all'esercizio, ancorché illegittimo, del pubblico potere rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.Nel caso oggi all'esame della corte, invece, l'attore ha agito in giudizio assumendo che l'occupazione fu disposta in mancanza di qualsiasi dichiarazione di pubblica utilità, e la corte territoriale ha ritenuto fondata la sua domanda (iniziale) di restituzione dell'area abusivamente occupata. Nella fattispecie rappresentata non è pertanto ravvisabile l'esercizio di un potere pubblico, e le contrarie affermazioni contenute nel ricorso - circa l'approvazione da parte della Regione Campania di una non meglio precisata opera pubblica nel 1994 - non sono state accertate nel giudizio di merito, e non potrebbero essere provate in questa sede di legittimità. Si tratta pertanto di occupazione sine titulo compresa nella giurisdizione del giudice ordinario.»
Sintesi: Relativamente ai giudizi iniziati prima del D.Lgs. n. 80 del 1998, modificato dalla L. n. 205 del 2000, la giurisdizione (ordinaria o amministrativa) va individuata sulla base della natura della posizione giuridica soggettiva che si assume lesa (diritto soggettivo o interesse legittimo). Nelle fattispecie di occupazione usurpativa, la domanda di risarcimento danno promossa dal privato, verte su diritti soggettivi del proprietario dell'immobile.
Estratto: «Quanto alla individuazione della giurisdizione, essendo i due giudizi riuniti iniziati nel 1990 e nel 1991, non è applicabile la normativa introdotta con il D.Lgs. n. 80 del 1998, modificato dalla L. n. 205 del 2000, né la disciplina contenuta nel D.P.R. 8 giugno 2001, n.32 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), atteso che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 art. 2, tenuto anche conto della disciplina transitoria introdotta dall'art. 90 della medesima legge, come successivamente modificata).La giurisdizione (ordinaria o amministrativa) va pertanto individuata sulla base della natura della posizione giuridica soggettiva che si assume lesa (diritto soggettivo o interesse legittimo).Le Sezioni unite hanno precisato che nelle fattispecie di occupazione usurpativa, la domanda di risarcimento danno promossa dal privato, verte su diritti soggettivi del proprietario dell'immobile (14 gennaio 2005 n.600)»
Sintesi: Dopo la sentenze della Corte Cost. 204 del 2004 e 191 del 2006, la giurisprudenza amministrativa si è pacificamente consolidata nel ritenere la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione c.d. usurpativa, intese come occupazione di un fondo di proprietà privata in assenza di provvedimenti e in generale dell’esercizio di un potere amministrativo.
Estratto: «Dopo la sentenze della Corte Cost. 204 del 2004 e 191 del 2006 la giurisprudenza amministrativa si è pacificamente consolidata nel ritenere radicata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della richiesta di condanna di un Comune al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito della illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione di alcuni terreni di sua proprietà, ogni volta che gli atti del procedimento ablativo intrapreso dall'ente siano venuti comunque meno, o perché siano stati annullati, o per la decorrenza dei termini dell' occupazione o di quelli fissati per la conclusione del procedimento; mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione c.d. usurpativa, intese come occupazione di un fondo di proprietà privata in assenza di provvedimenti e, in generale, in assenza dell’esercizio di un potere amministrativo (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. civ., sez. un., 23 gennaio 2012 n. 832; Cons. St., sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1750; T.A.R. Abruzzo, Pescara sez. I, 23 luglio 2012, n. 360; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 12 luglio 2012, n. 1242; T.A.R. Basilicata, 06 aprile 2012, n. 145; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 18 gennaio 2012, n. 554).Il riferimento all’art. 53 del T.U. Espropriazioni (D.P.R. n. 327/2001) è, pertanto inconducente giacché esso riconosce la giurisdizione del giudice ordinario “per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, quindi delle indennità corrisposte nell’ambito di una procedura espropriativa legittima e, soprattutto, conclusa: esattamente l’opposto di quanto avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio.»
Sintesi: In ipotesi di occupazione usurpativa pura, che sussiste allorquando manchi una dichiarazione di pubblica utilità, la giurisdizione sulle questioni relative spetta al giudice ordinario, sul presupposto che il comportamento di occupazione dell’area privata non è sorretto da alcun potere pubblicistico, avendo l'Ente agito alla stregua di un soggetto privato.
Estratto: «Invero, poiché non sarebbe stato adottato per tale porzione di terreno alcun atto del procedimento volto alla sua occupazione e/o espropriazione e poiché, pertanto, la sua enucleazione dalla sfera di disponibilità dei ricorrenti sarebbe espressione di un mero comportamento materiale del Comune (e, si asserisce, in sua rappresentanza, dell’impresa esecutrice dei lavori), la controversia, in quanto volta, previo accertamento e declaratoria della permanenza in capo ai ricorrenti del diritto di proprietà, a conseguire la restituzione del bene e a sanzionare le conseguenze risarcitorie di detto mero comportamento, esula dall’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo.Ove l’Amministrazione, nel corso dell’esecuzione dell’opera pubblica, sconfinando dal terreno legittimamente occupato, ne abbia appreso altro sine titulo, in assenza cioè del procedimento espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile all’esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario(cfr C.S. IV^, 15.09.2010 n.6861).In altri termini, quella in esame, secondo sempre la prospettazione di parte attrice, si dimostra essere una occupazione usurpativa pura, ipotesi che sussiste allorquando manchi una dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che la giurisdizione sulle questioni relative spetta al giudice ordinario, sul presupposto che il comportamento di occupazione dell’area privata non è sorretto da alcun potere pubblicistico: il Comune avrebbe agito dunque alla stregua di un soggetto privato.In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la fattispecie nella giurisdizione dell’A.G.O..»
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «In punto di giurisdizione deve pertanto ritenersi, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità - ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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Sintesi: Dopo la sentenze della Corte Cost. 204 del 2004 e 191 del 2006, la giurisprudenza amministrativa si è pacificamente consolidata nel ritenere la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione c.d. usurpativa, intese come occupazione di un fondo di proprietà privata in assenza di provvedimenti e in generale dell’esercizio di un potere amministrativo.
Estratto: «Dopo la sentenze della Corte Cost. 204 del 2004 e 191 del 2006, il cui contenuto è talmente noto da consentire al collegio di non dilungarsi sul punto, la giurisprudenza amministrativa si è pacificamente consolidata nel ritenere la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della richiesta di condanna di un Comune al risarcimento dei danni...
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Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione...
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Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «5. In punto di giurisdizione, la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi, nella circostanza, dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante...
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Sintesi: Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione c.d. usurpativa, intese come occupazione di un fondo di proprietà privata in assenza di provvedimenti.
Estratto: «Va, invero, al riguardo osservato che, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento dei danni proposta dal proprietario ogni volta che, come nel caso di specie, gli atti del procedimento ablativo intrapreso dall’ente siano venuti comunque meno o perché siano stati annullati o per la decorrenza dei termini dell’occupazione o di quelli fissati per la conclusione del procedimento; mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione c.d. usurpativa, intese come occupazione di un fondo di proprietà privata in assenza di provvedimenti (Cass. Civ., sez. un., 12 gennaio 2011, n. 509, e 28 gennaio 2010, n. 1787, e Cons. St., sez. IV, 25 novembre 2011, n. 6261); anche se non può al riguardo non rilevarsi che tale distinzione tra occupazione appropriativa ed usurpativa ha oggi perso di significato sia con riferimento alla giurisdizione (nel senso che residuano al g.o. le sole ipotesi in cui ab origine manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera), che alla decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi nei due casi di un illecito permanente.L’unico elemento di differenziazione ancora esistente riguarda, invero, l’individuazione del dies a quo di commissione dell’illecito (che rileva al solo fine di individuare il momento in cui misurare il valore venale ai fini della quantificazione del risarcimento del danno), posto che, in caso di occupazione usurpativa, esso va fatto decorrere dal momento dell’immissione in possesso da parte dell’Amministrazione, mentre, in caso di occupazione appropriativa, dalla scadenza del termine di occupazione legittima del terreno (Cons. St., sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844).Relativamente, infine, a fattispecie che non ricorrono nel caso di specie, va ricordato che la stessa giurisprudenza ha ritenuto sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni attinenti sia alla determinazione dell’indennizzo da corrispondere nelle ipotesi in cui venga adottato l’atto di acquisizione di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 (Cons. St, sez. VI, 16 marzo 2012, n. 14381) e sia alla determinazione dell’indennità di espropriazione per p.u. (Cons. St., sez. V, 14 maggio 2012, n. 2743).»
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera...
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