Sintesi: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del g.o., secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi, come quelle, iniziate nel periodo dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che ravvisando nell'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 anteriormente alla riscrittura con l'art. 7 della legge n. 205, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Estratto: «In tale direzione non può non darsi al principio secondo cui le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del g.o., secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi, come quelle, iniziate nel periodo dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che ravvisando nell'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 anteriormente alla riscrittura con l'art. 7 della legge n. 205, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva (così, Cass. 509/11, Cass. ord 14794/07 ed anche Cass. 19 aprile 2007 n. 9321; Cass. 26 marzo 2003 n. 7249).»
Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa (ed a maggior ragione quelle relative all'occupazione ab origine illecita, cd. usurpativa), se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Estratto: «Il motivo, malgrado detta eccezione, può essere egualmente esaminato da questa sezione, e respinto, perché sulla questione di giurisdizione proposta si sono pronunciate più volte le Sezioni Unite dichiarandola manifestamente infondata ed enunciando i seguenti principi: a) le controversie in materia di occupazione appropriativa...
[...omissis...]
Sintesi: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate nel periodo 1 luglio 1998-10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura con la L. n. 205, art. 7 un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Estratto: «Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che soltanto le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi: così come le stesse controversie iniziate nel periodo 1 luglio 1998-10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura con la L. n. 205, art. 7 un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva. Mentre sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico - edilizia (Cass. Sez. un. 27 giugno 2007 n. 14794): nel cui ambito rientra quella in esame proposta dai G. - M. con citazione del 4 settembre 2002.In merito a queste ultime controversie,poi, le Sezioni Unite, dopo le note decisioni 204/2004 e 191/2006 della Corte Costituzionale hanno affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo istituita dal menzionato L. n. 205 del 2000, art. 7, le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano (pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva,ovvero malgrado detto titolo); e, quindi (vedi Corte Costituzionale 191/2006 cit.), tutte quelle in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di p.u., pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo (ad esempio, il decreto di espropriazione) sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo (Cass. 16093/2009; 26798/2008; 14794/2007; 7256/2007).A nulla rileva infine che la controversia sia stata proposta dagli affittuari del fondo illegittimamente espropriato piuttosto che dal suo proprietario, in quanto la ripartizione delle giurisdizioni è compiuta dalla L. n. 205 del 2000 e L. n. 327 del 2001 in funzione della materia espropriativa e/o urbanistica e non anche in funzione della natura reale o meno dei diritti pretesi sull'immobile; per cui allorché la controversia ha per oggetto, come nella specie, "accordi e/o comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità", la stessa rientra nella neo istituita giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quali che siano i diritti - reali o personali - fatti valere nei confronti dell'amministrazione espropriante nonché la natura - restitutoria o risarcitoria - della pretesa avanzata nei confronti di quest'ultima.La sentenza impugnata che non si è attenuta a questi principi va cassata con conseguente declaratoria della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a conoscere della controversia; al quale va disposta la trasmissione degli atti del procedimento.»
Sintesi: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario se iniziate nel periodo tra il 1 luglio 1998 ed il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000), per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004 (la quale, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, prima della riscrittura di cui alla citata L. n. 205, art. 7, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle introdotte ipotesi di giurisdizione esclusiva).
Estratto: «Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario sia se iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998 (secondo l'antico riparto tra diritti soggettivi ed interessi legittimi), sia se iniziate nel periodo tra il 1 luglio 1998 ed il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000), per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004 (la quale, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, prima della riscrittura di cui alla citata L. n. 205, art. 7, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle introdotte ipotesi di giurisdizione esclusiva). Sono, invece, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le stesse controversie iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 non perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà (l'occupazione e la trasformazione del suolo in assenza di decreto di espropriazione comportano lesione del diritto soggettivo), ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia (l'esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, mediante riferimento sia pure indiretto al potere espropriativo, vale solo a giustificare, secondo le sentenze della Corte costituzionale nn. 204 del 2004 e 191 del 2006, la legittimità costituzionale della creazione di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva), mentre la stessa giurisdizione è attribuita dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. delle espropriazioni (Cass. SU nn. 14794 del 2007 e 2678 del 2011).Nella specie, è incontroverso che l'opera pubblica sia stata realizzata nell'agosto del 2000, nel corso dell'occupazione legittima (la quale scadeva in data 11 aprile 2001) e nella perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.L'illecito acquisitivo s'è dunque compiuto alla data dell'11 aprile 2001 (come s'è detto, di scadenza dell'occupazione legittima) e la controversia è stata introdotta innanzi ai TAR con ricorso notificato il 23 luglio 2004, con la conseguenza che la giurisdizione deve essere attribuita al giudice amministrativo.»
Sintesi: In tema di giurisdizione per le azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa le relative controversie, se iniziate nel periodo corrente dall'1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della l. n. 205 del 2000, restano attribuite al g.o., per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale.
Estratto: «Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 11 maggio 2006, nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del Testo Unico sulle espropriazioni n. 327/2001, ne ha dichiarato l'incostituzionalità limitatamente alla parte in cui -nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo...
[...omissis...]
Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7, un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Estratto: «Ritiene il Collegio che il conflitto negativo debba essere risolto con l'affermazione della spettanza al giudice ordinario della potestà di conoscere della domanda proposta dalla C.P., domanda che prende le mosse dal fatto della intercorsa occupazione acquisitiva dell'area di sua proprietà ad opera del Comune di (OMISSIS) e dalla società delegata alle operazioni So.Fi.Coop. per chiedere al giudice (espressamente rinunziata la possibilità di optare per l'esecuzione specifica del pur concluso preliminare di cessione volontaria) il risarcimento dei danni e le indennità per l'occupazione legittima medio tempore occorsa.A fronte di siffatta domanda ha quindi chiaramente errato il Tribunale di Nola adito con citazione del 6.4.2000 nel declinare la propria competenza sulla base del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 (pervero avendo detto giudice deciso prima della sentenza 281/04 della Corte Costituzionale che ha inciso, rimuovendola, sulla disposizione del decreto delegato), nel mentre ha esattamente declinato in favore del giudice ordinario il successivamente adito TAR per la Campania, se pur la motivazione di siffatta declinatoria appare frutto di un radicale errore di lettura della domanda (il giudice amministrativo non mostrando di averne compreso la portata e di contro sovrapponendo alla effettiva domanda risarcitoria dispiegata quale effetto della avverata accessione invertita la possibilità - dalla interessata radicalmente esclusa - di agire per l'esecuzione dell'inadempiuto preliminare di cessione).Correttamente intesa la domanda quale domanda di risarcimento danni da accessione invertita e di pagamento di indennità correlata alla occupazione non vi è quindi che da statuire la giurisdizione del giudice ordinario.Giova al proposito interamente richiamare la sintesi argomentativa finale della pronunzia, resa da questa Corte a Sezioni Unite, con decisione recante il n. 14794 del 2007 -seguita, tra le altre, dalle pronunzie n. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254 del 2008 e quindi n. 11531 e n. 23321 del 2009 - là dove delinea, riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, un puntuale e condivisibile quadro di ricostruzione del succedersi delle ipotesi di potestas judicandi correlate alle note vicende normative, segnatamente affermando che:a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi;b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7, un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva;c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla testé richiamata L. n. 205 del 2000, art. 7;d) la stessa giurisdizione, infine, sarà giustificata dall'art. 53 del T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal l luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.Nella specie, la domanda risarcitoria -indennitaria per la perpetrata vicenda di occupazione acquisitiva proposta il 6 Aprile del 2000 conduce inequivocabilmente ad attribuirne la cognizione al giudice ordinario, innanzi al quale andrà quindi operata la rimessione delle parti, ed a cassare la errata declinatoria a suo tempo adottata dallo stesso giudice.»
Sintesi: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, se iniziate nel periodo dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che ravvisando nell'art. 34 D.Lgs., anteriormente alla riscrittura con la L. n. 2005, art. 7, un eccesso di delega, ha dichiarato ricostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Estratto: «Passando all'esame della questione attinente alla giurisdizione il Collegio osserva che con ordinanza n. 14794 del 27.6.2007, resa a sezioni unite, questa Suprema Corte ha affermato che, mentre le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998...
[...omissis...]
Sintesi: La domanda proposta in epoca anteriore al 10 agosto 2000, con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto della cd. occupazione appropriativa derivante da irreversibile incorporazione del suolo ad un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa di pagamento del controvalore del terreno occupato, a titolo di risarcimento del danno - ed a maggior ragione quando quest'ultima ponga quale presupposto dell'azione risarcitoria per la manipolazione del proprio immobile la mancanza di una dichiarazione di p.u. - attiene ad un diritto soggettivo ed è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Estratto: «Le Sezioni Unite,dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, degli art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, come recepito e modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto (Cass. 7442/2008; 14794/2007; 7256/2007) che la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da occupazione o espropriazione illegittima di immobili rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, l'occupazione e/o la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione;laddove solo se la dichiarazione di p.u. manchi, il collegamento con l'azione amministrativa secondo la Consulta, viene meno e la controversia,sia che il proprietario invochi la tutela restitutoria,sia che attraverso una abdicazione implicita al diritto dominicale opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.Poichè tuttavia il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, è entrato in vigore il 10 agosto 2000, la medesima giurisprudenza ha ripetutamente affermato che soltanto le controversie iniziate successivamente a tale data sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.Nel caso concreto, invece, il giudizio è stato iniziato con citazione del 20 agosto 1998, perciò antecedente al 10 agosto 2000;per cui lo stesso resta attribuito al giudice ordinario,davanti al quale è stato intrapreso, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte Costituzionale, che ravvisando nel D.Lgs. 80 del 1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura operata dalla L. n. 205 del 2000, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva (Cass. 20 aprile 2005, n. 8204; 21 aprile 2006, n. 9343; 9 giugno 2006, n. 13432).E, d'altra parte, dal giorno successivo alla pubblicazione di questa decisione (art. 136 Cost. e L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3), come la Consulta ha più volte avvertito, non è più possibile applicare la menzionata norma; né conseguentemente il successivo del D.Lgs. n. 80, art. 45, comma 18, per il quale "le controversie di cui all'art. 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1 luglio 1998": presupponendo lo stesso all'evidenza,la vigenza di quest'ultima norma, invece caducata con effetto ex tunc da altrettante decisioni della Consulta.Pertanto il Collegio deve nuovamente ribadire che la domanda proposta in epoca anteriore al 10 agosto 2000, con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto della ed. occupazione appropriativa derivante da irreversibile incorporazione del suolo ad un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa di pagamento del controvalore del terreno occupato, a titolo di risarcimento del danno - ed a maggior ragione quando quest'ultima ponga quale presupposto dell'azione risarcitoria per la manipolazione del proprio immobile la mancanza di una dichiarazione di p.u. - attiene ad un diritto soggettivo ed è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un. 12245/2009; 8999/2009; 14993/2007; 14794/2007; 3042/2007).»
Sintesi: Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281/2004, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva previste dall'art. 34 del d. lgs. Vo 80/1998, per i giudizi iniziati antecedentemente al 10/08/2000 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anche nelle ipotesi qualificabili nell'ambito della c.d."occupazione appropriativa".
Estratto: «Con riguardo alla competenza relativamente all'azione di restituzione e di risarcimento del danno a seguito della "occupazione acquisitiva" ovvero della "occupazione usurpativa" va rilevato che, a seguito delle sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale...
[...omissis...]
Sintesi: Sulla base della ripartizione effettuata dalle Sezioni Unite della Cassazione, le controversie in materia di occupazione di terreni irreversibilmente ed illegittimamente trasformati dalla P.A. in assenza del decreto di esproprio ed in presenza della dichiarazione di pubblica utilità, se iniziate dal 1 luglio 1998 al 9 agosto 2000, restano attribuite al giudice ordinario per effetto della sentenza n. 281/2004 della Corte Costituzionale.
Estratto: «Le Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n. 14794/2007 hanno operato una ripartizione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo sulla base di criteri tra cui, per quanto rileva nel caso in esame, i seguenti: le controversie in materia di occupazione di terreni irreversibilmente...
[...omissis...]
Sintesi: Secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, le controversie in materia di occupazione appropriativa se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Estratto: «1 - Il primo motivo d’appello, concernente difetto di giurisdizione sollevato dall’Enel con riguardo alla domanda non solo indennitaria per il periodo di occupazione legittima ma anche risarcitoria per il periodo successivo alla sua scadenza è infondato. Come anche di recente osservato da questa Sezione la questione della giurisdizione...
[...omissis...]
Sintesi: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, se iniziate nel periodo dal 1.7.98 al 10.8.00, data di entrata in vigore della L. n. 205/00, restano attribuite al giudice ordinario per effetto della sentenza n. 281/04 della Corte Costituzionale.
Estratto: «Occorre preliminarmente verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dagli attori, ai sensi dell'art. 37 CPC.Il presente procedimento ha ad oggetto pretese fatte valere nei confronti del comune di Ceppaloni in conseguenza dell'occupazione di un fondo di proprietà degli attori, avviata dall'ente locale...
[...omissis...]
Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Estratto: «Su tali premesse appare indubitabile che, a conoscere della domanda, come sopra individuata e quale originariamente proposta, diretta a conseguire il ristoro del danno cagionato dalla illegittima trasformazione del fondo a suo tempo legittimamente occupato, e quindi competente...
[...omissis...]
Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò l’incostituzionalita’ delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Estratto: «Venendo dunque alla prospettata questione della giurisdizione sulla domanda risarcitoria da accessione invertita, giova richiamare la sintesi argomentativa finale della pronunzia, resa da questa Corte a Sezioni Unite, recante il n. 14794 del 2007 - seguita tra le altre dalle sentenze n. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254 del 2008...
[...omissis...]
Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò l’incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Estratto: «Ritiene il Collegio che, a conoscere delle domande proposte dalla B. con la citazione in giudizio del 2.8.2005 siano il giudice amministrativo (nella specie il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria), quanto alle domande di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva...
[...omissis...]
Sintesi: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa iniziate nel periodo dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale.
Estratto: «che questa Suprema Corte ha precisato, inoltre, che - mentre le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico riparto diritti soggettivi - interessi legittimi, e così anche le stesse controversie, se iniziate nel periodo dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura con la L. n. 205, art. 7, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva - sono attribuite, invece, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, essendo queste ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico - edilizia (cfr. Cass. sez. un. n. 14794 del 2007); che la controversia, introdotta dal D. dinanzi alla sezione distaccata di Rodi Garganico del Tribunale di Lucera nell'anno 2007, ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per una ipotesi di occupazione appropriativa, rientra, alla stregua dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;»
Sintesi: La controversia avente per oggetto il risarcimento del danno dalla c.d. occupazione espropriativa, il cui giudizio è stato iniziato in data antecedente al 10 agosto 2000, rientra nella giurisdizione del GO.
Estratto: «E'infatti esatto che le Sezioni Unite, dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come recepito e modificato dalla L. n. 205 de 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto...
[...omissis...]
Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7, un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Estratto: «Venendo, quindi, all'esame della questione di giurisdizione posta dal ricorrente, diretta a far affermare che lettera e ratio del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come interpretati dal S.C., farebbero ritenere indiscutibile la giurisdizione del G.A. sulle controversie risarcitorie da occupazione appropriativa, ritiene il Collegio che la Corte di Catania...
[...omissis...]
Sintesi: L'azione di risarcimento del danno conseguente ad illecita acquisizione del bene, introdotta con ricorso al GA, allorché apparentemente sussisteva la giurisdizione esclusiva dello stesso ex d.lgs. n. 80/1998, venuta meno con effetto retroattivo in conseguenza della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, se ancora pendente al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, che ha attribuito ai giudici amministrativi la giurisdizione esclusiva su detta domanda, non può che essere decisa dallo stesso giudice amministrativo adito, dotato al momento della pronuncia, dalla nuova legge, del potere di decidere sulla domanda.
Estratto: « 3. La relazione si fonda su un principio enunciato da questa Corte a sezioni unite, in relazione a cause iniziate dinanzi a giudici ordinari prima dell'entrata in vigore della L. n. 205 del 2000 e nell'apparente vigenza del D.Lgs. n. 80 del 1998, con riferimento solo a sentenze della Corte d'appello impugnate per difetto di giurisdizione...
[...omissis...]