Sui casi di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità sussiste la giurisdizione del G.A.

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. Premesso che si ritiene di prescindere dalla richiesta di interruzione del giudizio attesi i profili sia di inammissibilità che di infondatezza del gravame, in punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale...
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Sintesi: Per i giudizi che soggiaciono alla disciplina originariamente dettata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 281 del 2004, per essere stati instaurati anteriormente al 10 agosto 2000, deve escludersi la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta a seguito della pronunzia di annullamento della dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «L'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, comportandone l'eliminazione con effetto ex tunc, determina infatti una situazione di carenza di potere identica quella che si verifica nel caso in cui essa non sia mai intervenuta o sia divenuta inefficace o debba considerarsi giuridicamente inesistente, escludendo l'affievolimento dei diritti spettanti ai proprietari e facendo assumere all'operato dell'Amministrazione, consistente nell'avvio della procedura ablatoria e nell'apprensione e trasformazione degl'immobili, i connotati di un mero comportamento materiale, privo di qualsiasi nesso con una pubblica utilità formalmente dichiarata e quindi inidoneo a determinare l'acquisto della proprietà in favore dell'espropriante, con la conseguente configurabilità dell'occupazione come illecito permanente, tale da legittimare l'esercizio delle azioni reipersecutorie, ovvero, qualora il proprietario dimostri di non avere più interesse alla restituzione, la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno (cfr. Cass., Sez. 1, 16 luglio 1997, n. 6515; 15 dicembre 1995, n. 12841).In riferimento alle ipotesi d'inesistenza o inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, l'attribuzione della tutela giurisdizionale al Giudice ordinario, pacifica in epoca anteriore all'emanazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, fu confermata da questa Corte anche a seguito dell'entrata in vigore di tale decreto, che all'art. 34 devolveva alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica, includendo in tale nozione tutti gli aspetti dell'uso del territorio: in ordine al testo di tale disposizione introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, comma 1, lett. b), che per la parte in esame riproduce quello originario, si osservò infatti che non tutti i comportamenti implicanti un uso del territorio sono riconducibili alla materia urbanistica, ma solo quelli che, in quanto collegabili ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato, costituiscano effettivamente espressione dell'esercizio di un potere amministrativo (cfr. Cass., Sez. Un., 9 giugno 2004, n. 10978; 19 maggio 2004, n. 9532; 6 giugno 2003, n. 9139). Tale orientamento trovò indirettamente conferma nella successiva dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 34, nel testo sostituito dall'art. 7 cit., nella parte in cui estendeva la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, oltre che alle controversie aventi ad oggetto "gli atti e i provvedimenti" attraverso i quali le Pubbliche Amministrazioni svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, anche a quelle riguardanti "i comportamenti", in tal modo includendovi fattispecie nelle quali la Pubblica Amministrazione non esercita (nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici) alcun pubblico potere (cfr. Corte cost., sent. n. 204 del 2004). Successivamente, com'è noto, fu dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, anche il testo originario dell'art. 34, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del Giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno (cfr. Corte cost., sent. n. 281 del 2004).Tali pronunce, nel confermare la riconducibilità alla giurisdizione ordinaria delle azioni restitutorie o risarcitorie fondate sull'inesistenza o l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non hanno prodotto identici effetti in riferimento a quelle fondate sull'annullamento della stessa, e ciò in ragione della perdurante applicabilità dell'art. 35, nel testo rispettivamente anteriore e successivo alle modificazioni introdotte dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. c).In riferimento alle controversie promosse successivamente al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 cit., si è infatti ritenuto che l'esclusione della giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alle controversie aventi ad oggetto meri comportamenti della Pubblica Amministrazione non comporti anche il venir meno di quella relativa alla domanda di restituzione o di risarcimento del danno conseguente alla pronunzia di annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, neppure nel caso in cui tale domanda sia proposta dopo la conclusione del giudizio amministrativo: tale giurisdizione è infatti ricollegabile al comma 4, dell'art. 35, come sostituito dall'art. 7, lett. c), cit., che, modificando la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, comma 3, consente al Giudice amministrativo di conoscere, nelle materie riservate alla sua giurisdizione, anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, in tal modo realizzando una concentrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice dell'annullamento, che trova giustificazione in ragioni di economia processuale, non disgiunte da esigenze di ragionevole durata del processo. Per le controversie promosse anteriormente al 10 agosto 2000, l'esclusione della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica determina invece l'effetto opposto, non potendo trovare applicazione né il nuovo testo dell'art. 35, comma 4, non avente efficacia retroattiva, né quello originario, il quale, nel consentire al Giudice amministrativo di disporre, nelle materie attribuite alla sua giurisdizione esclusiva, il risarcimento del danno ingiusto, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, non introduce una nuova figura di giurisdizione esclusiva, ma si limita a prevedere uno strumento di tutela ulteriore e complementare rispetto a quello demolitorio, nell'ambito delle sole materie già attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (cfr. 19 febbraio 2007, nn. 3724 e 3725).E' proprio quest'ultima la disciplina applicabile al giudizio in esame, il quale, essendo stato instaurato con atto di citazione notificato il 27 marzo 2000, soggiace alla disciplina originariamente dettata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 281 del 2004, con la conseguente esclusione della giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta a seguito della pronunzia di annullamento della dichiarazione di pubblica utilità.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante...
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Sintesi: Della domanda restitutoria che scaturisca da fatti riconducili ad atti amministrativi, dichiarati illegittimi, recanti l’approvazione del progetto dell’opera pubblica contenente la dichiarazione implicita di pubblica utilità e l’autorizzazione all’occupazione d’urgenza, integrando questi comportamenti ricollegabili all’esercizio del potere espropriativo, conosce il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art.133, comma 1, lett. g), del C.p.a.

Estratto: «3.- Tanto premesso, osserva il Collegio come sia meritevole di condivisione la preliminare censura degli appellanti che ha evidenziato l’erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui ha ravvisato la violazione del principio processuale del ne bis in idem ed ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.3.1 -Non par dubbio che nel presente giudizio la pretesa principale fatta valere dagli originari ricorrenti sia quella alla restituzione di un bene illegittimamente occupato dalla Amministrazione (come sancito con la citata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3 del 2000) mai oggetto di decreto di esproprio (ovvero di altro atto di trasferimento capace di estinguere il diritto dominicale degli appellanti, quale la cessione bonaria ovvero il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001).Si tratta pertanto di una tipica azione reipersecutoria, portata alla cognizione del giudice amministrativo, che ne conosce in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art.133, comma 1, lett. g), del Codice del processo amministrativo, in quanto strettamente connessa ad una procedura espropriativa; i fatti generatori dell’obbligazione restitutoria dedotta in questa sede scaturiscono pur sempre da atti amministrativi (e cioè gli atti, dichiarati illegittimi, recanti l’approvazione del progetto dell’opera pubblica contenente la dichiarazione implicita di pubblica utilità e l’autorizzazione prefettizia all’occupazione d’urgenza), che integrano comportamenti ricollegabili all’esercizio del potere espropriativo, dei quali il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi della richiamata disposizione processuale.3.2- Quanto al giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza del Tar Toscana n. 5056 del 2003, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3727 del 2009, a formare oggetto di giudizio era esclusivamente la domanda risarcitoria avanzata dalle odierne parti appellanti in relazione ad una ipotizzata “accessione invertita”, e cioè in base a quella fattispecie, di conio giurisprudenziale, di acquisizione in via di fatto di beni di proprietà privata da parte della pubblica amministrazione mercé la loro irreversibile trasformazione e destinazione effettiva a finalità di interesse pubblico.3.3- Risulta pertanto evidente la diversità di petitum sostanziale (e cioè della pretesa in concreto fatta valere, in relazione alla causa petendi) azionato nei distinti giudizi; in questa sede la domanda è essenzialmente restitutoria, dato che gli appellanti intendono in prima battuta rientrare in possesso del loro bene, mai legittimamente espropriato dalla Amministrazione, e solo in via subordinata ne chiedono il “risarcimento del danno”, alla stregua di compenso per la perdita del bene ove la restituzione non fosse più possibile. Con tale ultima espressione essi infatti intendono rivendicare il diritto ad ottenere il controvalore dell’immobile (e così intesa, d’altra parte, la domanda non incontra il divieto di bis in idem), e ciò per il caso ch’essi non riescano ad ottenerne la restituzione in natura.Nel distinto ricorso definito con le richiamate sentenza di rigetto, invece, la causa petendi (e, per l’effetto, il petitum sostanziale) era significativamente diversa, posto che gli stessi ricorrenti, stante la trasformazione del loro terreno, davano per verificata una ipotesi di “accessione invertita” (secondo la richiamata costruzione giurisprudenziale definita all’epoca ma ormai superata, come subito si dirà, dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva) e chiedevano il risarcimento dei danni consequenziali quale unico rimedio riparatorio accessibile nella fattispecie data (in base alla ormai risalente elaborazione della Corte di cassazione – inaugurata dalla storica sentenza 26 febbraio 1983 n.1464 – l’Amministrazione diveniva proprietaria del bene privato attraverso l’occupazione dello stesso, la sua irreversibile trasformazione e la destinazione a finalità pubblicistiche, a prescindere dall’adozione o meno di atti espropriativi legittimi).Ritiene il Collegio che anche ove volesse ritenersi che, con la proposizione dell’azione risarcitoria, gli odierni appellanti abbiano inteso implicitamente rinunciare, stante l’alternatività dei rimedi, all’azione restitutoria, nondimeno non par dubbio che a tale rinuncia, formulata all’interno di un contesto normativo e giurisprudenziale ben diverso da quello vigente all’epoca della proposizione del ricorso di primo grado, non potrebbe in alcun modo attribuirsi un effetto abdicativo della proprietà in favore dell’Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l’esigenza di una piena tutela del diritto di proprietà, la quale esige che l’effetto traslativo consegua a una volontà espressa ed inequivoca del proprietario interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 290 e 28 gennaio 2011 n.676).3.4- Proprio tale ultima considerazione, in ordine al carattere necessitato, nel previgente sistema, della tutela riparatoria per equivalente, quante volte si fosse verificata la irreversibile trasformazione dei terreni e la loro destinazione alle finalità di pubblico interesse sottese alla iniziativa espropriativa, induce vieppiù a ritenere erronea l’affermazione del Giudice di primo grado riguardo agli effetti estensivi del giudicato di rigetto formatosi sulla domanda risarcitoria, che giungerebbe al risultato estremo di inibire la tutela restitutoria in quanto domanda deducibile (ed in concreto mai dedotta) nel giudizio ad oggetto risarcitorio.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La domanda di risarcimento del danno da illecita occupazione, per effetto dell'avvenuto annullamento degli atti della procedura espropriativa, è inammissibile in unico grado dinanzi alla Corte di appello, incompetente su di essa.

Estratto: «Nella concreta fattispecie vi è un ricorso che insiste nella domanda di liquidazione delle indennità che precedono e contestualmente in quella di risarcimento del danno già prospettata in unico grado di appello inammissibilmente sul piano processuale, per cui, per entrambi i profili, il presente ricorso deve rigettarsi.Peraltro per l'azione risarcitoria si è correttamente rilevato (Cass. 28 gennaio 2013 n. 1804) che nel nostro ordinamento non ha spazio il modo di acquisto della proprietà già definito dalla giurisprudenza "occupazione appropriativa", che si perfeziona per la trasformazione irreversibile delle aree occupate con la costruzione su di esse delle opere dichiarate di pubblica utilità. Tale atipica forma di acquisizione della proprietà privata in favore di terzi o di soggetti pubblici, va comunque oltre i limiti della Costituzione e delle norme sopranazionali e comunitarie, con la conseguenza che nelle fattispecie concrete, comunque con rispondenti alla presente causa, dovrebbe applicarsi il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42 bis aggiunto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 34, comma 1 convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111. La domanda da proporre, per la deduzione nel ricorso dell'avvenuto annullamento degli atti della procedura espropriativa, poteva essere solo quella di risarcimento del danno da illecita occupazione, ma essa sarebbe stata comunque inammissibile in unico grado dinanzi alla Corte di appello, incompetente su di essa, per cui comunque la impugnazione in questa sede deve rigettarsi.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «In punto di giurisdizione deve pertanto ritenersi, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità - ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n.2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.3.1 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un’opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «5. In punto di giurisdizione, la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi, nella circostanza, dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria - sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (C.D.S., sez. IV, del 4.4.2011, n.2113; C.D.S., Ad.Pl. del 30.7.2007, n. 9 e 22.10.2007, n. 12; T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. I, del 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; T.a.r. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.a.r.. Puglia, Bari, sez. III, del 9.2.2007, n.404; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, del 18.12.2007, n.6676; T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, del 3.7.2007, n.5985; T.a.r. Toscana, I, del 14.9.2006, n.3976; Cass.., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Inoltre, mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.Pertanto, in entrambi i giudizi, appena riuniti, in cui oggetto di contestazione sono proprio gli atti della procedura espropriativa posta in essere dall’amministrazione, da quelli inerenti alla fase progettuale, alla D.P.U. agli atti di occupazione d’urgenza, sino al decreto di esproprio, è fuor di dubbio che dette controversie involgono atti di esercizio del potere, che fondano, tanto rispetto alle istanze impugnatorie, tanto sulle connesse domande risarcitorie, la cognizione del giudice amministrativo in sede esclusiva.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n.2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.2.1 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un’opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»

Sintesi: Le domanda risarcitoria e quella restitutoria, per l'illegittima occupazione di suoli di proprietà privata da parte dell'Amministrazione, da questa utilizzati per la realizzazione di opera pubblica, a seguito di procedura espropriativa annullata, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Sintesi: Non rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione avanti il G.A., che l'occupazione, originariamente disposta iure, sia "divenuta" sine titulo per l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, posto che il discrimine è individuato normativamente nella connessione dell'attività con l'esercizio di un potere pubblico.

Estratto: «In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata al riguardo dalla Asl nella memoria del 26 marzo 2009.L'eccezione è infondata.Entrambe le domande proposte, quella risarcitoria, con l’atto introduttivo, e quella restitutoria, con i motivi aggiunti...
[...omissis...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. Con riguardo alle eccezioni sollevate sul punto dalle Amministrazioni resistenti, sotto il profilo della giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità...
[...omissis...]

Sintesi: A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/04 e n. 191/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia ex art. 34 del D.Lgvo n. 80/1998, le controversia in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché annullati per illegittimità o illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla pubblica amministrazione.

Estratto: «Occorre a questo punto esaminare la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente con riguardo ai danni subiti per effetto dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.In proposito, con memoria depositata il 30 gennaio 2012, il ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Nuoro al risarcimento dei danni subiti nella misura indicata dal 1° comma dell’art. 42 bis del D.Lgvo n. 327/2001.Il Tribunale, anzitutto, ritiene correttamente radicato il giudizio presso il giudice amministrativo.In punto di giurisdizione, infatti, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/04 e n. 191/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia ex art. 34 del D.Lgvo n. 80/1998, le controversia in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché annullati per illegittimità o illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla pubblica amministrazione (cfr: Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2009 n. 3509).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l’esercizio del potere farebbe comunque ascrivere la controversia risarcitoria al giudice amministrativo (ed è il caso della occupazione c.d. “appropriativa”, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità), ma anche per le ipotesi in cui l’annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l’astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo, sì da determinare l’appropriazione correntemente definita come occupazione usurpativa.

Estratto: «5.2. In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del Comune, sussiste nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo: e ciò, non solo in considerazione delle oltremodo diffuse argomentazioni contenute nella sentenza impugnata – totalmente condivise anche da questo giudice...
[...omissis...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta tra l’altro la violazione di legge dell’art.22-bis del DPR n.327/2001, nonché l’abuso di potere e il difetto di motivazione.2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.