GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> CONGUAGLIO
Sintesi: A seguito dei ripetuti interventi additivi della Corte costituzionale, la competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, prevista originariamente dalla L. n. 865 del 1971, art. 19 in riferimento alle sole ipotesi di opposizione alla stima, deve applicarsi in tutti i casi di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio nell'ambito del procedimento espropriativo promosso secondo il modello delineato nella legge citata, ivi compreso quello della domanda di conguaglio a seguito di cessione volontaria del bene, costituendo questa pur sempre un meccanismo del procedimento espropriativo.
Estratto: «che il ricorso merita accoglimento, con conseguente risoluzione del denunciato conflitto negativo di giurisdizione nel senso che la giurisdizione a conoscere la controversia de qua spetta al giudice ordinario, e che la relativa competenza è attribuita alla Corte d'Appello di Catanzaro;che la fattispecie in esame attiene alla domanda, proposta dinanzi al Tribunale ordinario di Lamezia Terme con citazione del 14 maggio 2001, con la quale gli odierni ricorrenti - nell'ambito di un procedimento di espropriazione, promosso dal Comune di Lamezia Terme per la costruzione di un centro sanitario, di un asilo nido e: di un campo sportivo, nel cui corso avevano stipulato con il Comune, in data 2 marzo 1981, convenzioni per la cessione volontaria di alcuni immobili di loro proprietà, ricevendo, a titolo di acconto sulla indennità definitiva di espropriazione, la somma di L. 28.095.000 - hanno chiesto tra l'altro al Tribunale adito di: a) riconoscere che, a seguito degli atti di cessione volontaria a suo tempo stipulati e sottoscritti, gli attori hanno diritto alla differenza del valore delle aree occupate ... ; b) condannare, in conseguenza, il Comune a corrispondere agli attori la differenza sulla definitiva indennità di esproprio, in relazione al valore delle aree occupate, con rivalutazione monetaria ed interessi ...che tale fattispecie è regolata, ratione temporis, dalla L. 27 ottobre 1971, n. 865, art. 12 quanto alla disciplina sostanziale - gli atti di cessione volontaria essendo stati stipulati in data 2 marzo 1981 -, e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 3, lett. b), (nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, comma 1, lett. b), quanto alla disciplina della giurisdizione - l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme essendo stato notificato in data 14 maggio 2001 -;che, com'è noto, la ora menzionata norma sulla giurisdizione, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 3, lett. b), dispone (va) che Nulla è innovato in ordine: ... b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;che la giurisdizione del giudice ordinario era stata già affermata da queste Sezioni Unite nel regime previgente al D.Lgs. n. 80 del 1998, essendosi ritenuto che, nel caso di cessione volontaria del bene immobile assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutte le controversie concernenti non solo il pagamento, ma anche la riliquidazione o l'integrazione - come nella specie - dell'indennità concordata a norma della L. n. 865 del 1971, art. 12, in quanto tali domande si fondano sul diritto soggettivo all'indennizzo per la perdita del bene, diritto che trova immediata tutela nello speciale modello procedimentale previsto dalla richiamata disciplina, la quale non lascia margine alcuno di discrezionalità alla Pubblica Amministrazione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 2:6732, 9845 e 3040 del 2007, 7455 del 1997, 9130 del 1994, 1397 del 1987, 5820 del 1986);che inoltre - come esattamente rilevato dal confliggente Tribunale amministrativo regionale per la Calabria con la menzionata sentenza n. 1313/09 del 25 novembre 2009 (che richiama il consolidato orientamento di queste sezioni unite), in contrasto con la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 257/06 del 6 giugno 2006 - tale orientamento non collide con il combinato disposto della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, commi 5 e 1 - che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione e:d esecuzione degli accordi stipulati dall'amministrazione procedente con gli interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale ovvero ... in sostituzione di questo -, in quanto questa Corte ha ripetutamente affermato che detta norma non è applicabile al (sub)procedimento di cessione volontaria del bene da espropriare, ciò in base al rilievo che la legge generale sul procedimento amministrativo non può trovare applicazione quando la disciplina di settore (quale quella che regola, come nella specie, la procedura ablatoria di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 9 e segg.), soddisfacendo in maniera diversa (e con minori margini di discrezionalità per la Pubblica Amministrazione) le esigenze tutelate dalla disciplina generale, risulti incompatibile con il modello procedimentale da essa delineato e debba applicarsi nella sua interezza, compresa la disciplina della giurisdizione, atteso l'inscindibile collegamento tra questa e le disposizioni sul procedimento (cfr., ex plurimis, le sentenze delle sezioni unite nn. 9845 del 2007 e 9130 del 1994);che con le ora richiamate sentenze è stato affermato, in particolare, che la cessione volontaria degli immobili assoggettati ad espropriazione e la determinazione amichevole della relativa indennità non possono derogare in alcun modo dai prestabiliti parametri legali, e che la funzione stessa di tale cessione è quella di rappresentare un modo tipico di chiusura del procedimento di esproprio, secondo modalità ritenute necessarie dalla legge in forza di una relazione legale e predeterminata di alternatività della cessione volontaria rispetto al decreto ablatorio, e non già di mera "sostituzione" di questo che ne consenta l'inquadramento tra gli accordi sostitutivi di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11, comma 1 i quali sono liberi nell'an e nel quomodo, a differenza degli accordi espropriativi che sono, invece, liberi soltanto nell'an;che l'affermato criterio di riparto della giurisdizione non è stato modificato neppure dal menzionato D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 3, lett. b) (nel testo sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b, applicabile nella specie, ratione temporis) - il quale ha introdotto una nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica - in quanto il comma 3 dello stesso art. 34, alla lett. b), ha disposto che Nulla è innovato in ordine: ... b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, controversie alle quali continua dunque ad applicarsi il previgente criterio di riparto della giurisdizione, attributivo della giurisdizione al giudice ordinario;che pertanto, in continuità con i qui ribaditi orientamenti, deve affermarsi che la giurisdizione a conoscere la controversia de qua spetta al giudice ordinario;che, conseguentemente, la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 257/06 del 6 giugno 2006 - con la quale, in contrasto con detti orientamenti, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo - deve essere annullata;che, peraltro, deve al contempo stabilirsi che la competenza a conoscere la controversia medesima è attribuita alla Corte d'Appello di Catanzaro, ciò in conformità al costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, a seguito dei ripetuti interventi additivi della Corte costituzionale, la competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, prevista originariamente dalla L. n. 865 del 1971, art. 19 in riferimento alle sole ipotesi di opposizione alla stima, deve applicarsi in tutti i casi di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio nell'ambito del procedimento espropriativo promosso secondo il modello delineato nella legge citata, ivi compreso quello della domanda di conguaglio a seguito di cessione volontaria del bene, costituendo questa pur sempre un meccanismo del procedimento espropriativo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 7191 del 1997, pronunciata a sezioni unite, 5848 del 2000, 6480 del 2001, 18561 e 23973 del 2004);che, pertanto, le parti debbono essere rimesse dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, la quale provvedere anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.»
Sintesi: La domanda diretta ad ottenere il conguaglio dell'indennità di espropriazione per la cessione volontaria, è attratta nella competenza della corte d'appello in grado unico.
Estratto: «Il motivo attiene alla competenza ed è sostenuto in relazione ad una giurisprudenza della S.C. più recente rispetto a quella richiamata nella decisione impugnata.Leggesi in Cass. Sez. I 9 maggio 2000 n. 5848 (in motivazione): "La sent. 7191/97 delle sezioni unite di questa Corte...
[...omissis...]
Sintesi: In caso di cessione volontaria, sono devolute alla giurisdizione del g.o., vertendosi in materia di diritti soggettivi, le controversie promosse dal cedente non soltanto per il pagamento dell’indennità ma anche per l’integrazione o la sua totale riliquidazione.
Estratto: «6. Non sussiste, parimenti, la giurisdizione amministrativa, con riferimento alla domanda, proposta in alternativa, di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma pari alla differenza tra il valore venale del sottosuolo - o, in subordine, il valore determinato ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. a), d.P.R. n. 327/2001 - ed il valore attribuito in occasione della cessione volontaria.6.1 Ai sensi dell’art. 53, d.P.R. n. 327/2001, “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.6.2 In caso di cessione volontaria, sono, dunque, devolute alla giurisdizione del g.o., vertendosi in materia di diritti soggettivi, le controversie promosse dal cedente non soltanto per il pagamento dell’indennità ma anche per l’integrazione o la sua totale riliquidazione (Cass. civ., sez. un., 28 ottobre 2009, n. 22756).»
Sintesi: Appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario le domande proposte dal cedente per conseguire non soltanto il pagamento dell'indennità, ma anche l'integrazione o la sua totale riliquidazione perché anche queste controversie, al pari di quelle attinenti al quantum dell'indennità espropriativa definitiva, si ricollegano al diritto soggettivo dell'istante ad ottenere un congruo indennizzo per la perdita del bene.
Estratto: «Nella giurisprudenza di questa Corte è infatti indiscusso che la controversia relativa all'indennità di espropriazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche quando il procedimento espropriativo sia stato interrotto da una cessione volontaria dell'immobile a norma della L. n. 865 del 1971, art. 12 (Cass., sez. un., 13 febbraio 2007, n. 3040, m. 594289).Si ritiene infatti che appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario "le domande proposte dal cedente per conseguire non soltanto il pagamento dell'indennità, ma anche l'integrazione o la sua totale riliquidazione perché anche queste controversie, al pari di quelle attinenti al quantum dell'indennità espropriativa definitiva, si ricollegano al diritto soggettivo dell'istante ad ottenere un congruo indennizzo per la perdita del bene" (Cass., sez. un., 24 aprile 2007, n. 9845, m. 596254).Nè è pertinente il richiamo del ricorrente a Cass., sez. un., 30 gennaio 2008, n. 2029, m. 601600, che in applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 11, ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa con riferimento a una "convenzione stipulata nel corso di una procedura espropriativa, con cui l'espropriato cede al Comune l'area necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica ed il Comune si obbliga a, trasferire al privato la proprietà di altra area da destinare a parcheggio". Quella prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 12 è infatti un'ipotesi speciale di accordo tra privato e pubblica amministrazione, per di più caratterizzata dalla mancanza della discrezionalità propria degli accordi riconducibili alla L. n. 241 del 1990, art. 11. Sicchè la disciplina speciale dettata dalla L. n. 865 del 1971, art. 12 non è derogata neppure per quanto attiene alla giurisdizione dalla disciplina generale del procedimento amministrativo (Cass., sez. un., 4 novembre 1994, n. 9130, m. 488392).»
Sintesi: Sussiste la competenza in unico grado della Corte d'Appello ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 19, anche in ordine alla domanda di conguaglio dell'indennità in precedenza determinata in base ai criteri, successivamente dichiarati incostituzionali, di cui alla L. n. 385 del 1980.
Estratto: «La questione relativa alla competenza in unico grado della Corte d'Appello ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 19, anche in ordine alla domanda di conguaglio dell'indennità in precedenza determinata in base ai criteri, successivamente dichiarati incostituzionali, di cui alla L. n. 385 del 1980, è stata da tempo risolta positivamente dalle Sezioni Unite di questa Corte (7191/97) le quali, nel comporre il contrasto insorto al riguardo, hanno ritenuto applicabile detta competenza a seguito dei vari interventi della Corte Costituzionale (67/90 e 470/90 già sopra richiamati) che avevano disancorato sostanzialmente l'esperibilità della domanda dalla necessità dell'esistenza di una stima, estendendo così la competenza ed il modello procedimentale di cui alla L. n. 865 del 1971, ad ogni domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione. A tale principio è stata data poi continuità da questa Corte (vedi fra le tante Cass. 6480/01) ed il Collegio non ritiene di discostarsene anche in considerazione, oltre tutto, dell'assoluta mancanza nel ricorso di argomentazioni giuridiche di segno contrario nonché di un qualsiasi riferimento alla giurisprudenza testé richiamata.»
GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> CONTESTAZIONE SOSTANZIALE
Sintesi: Qualora, attraverso l'impugnazione per nullità del decreto di esproprio e la denuncia del vizio procedimentale afferente alla mancata comunicazione dell'indennità provvisoria, il ricorrente non ha inteso contestare in radice il potere espropriativo ed il fatto stesso dell'intervenuta espropriazione, ma unicamente mettere in discussione la misura dell'indennità offerta e da lui non accettata, deve affermarsi, sulla base del petitum sostanziale, la giurisdizione del GO.
Estratto: «Il TAR della Campania, nella sentenza 6.6.08 resa inter partes, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulle domande proposte dal Comune di Arzano, che sono le medesime svolte anche nel presente giudizio, rilevando che, attraverso l'impugnazione per nullità del decreto di esproprio e la denuncia del vizio procedimentale afferente alla mancata comunicazione dell'indennità provvisoria, l'ente territoriale "non ha inteso contestare in radice il potere espropriativo ed il fatto stesso dell'intervenuta espropriazione, ma unicamente mettere in discussione la misura dell'indennità offerta e da lui non accettata".La statuizione, che ha correttamente applicato, ai fini del riparto, il criterio del petitum sostanziale, va condivisa. Non appare però superfluo precisare che questa Corte sarebbe priva di giurisdizione a decidere sulla domanda di nullità del decreto di esproprio eventualmente proposta dal Comune in via principale, anziché al limitato fine di contestare la misura dell'indennità offertagli, e che risultano incomprensibili le ragioni per le quali l'ente territoriale, anche in comparsa conclusionale, sembra insistere per ottenere tale declaratoria, evidentemente incompatibile con la domanda di opposizione alla stima, che presuppone la piena legittimità della procedura espropriativa.Analogamente, la domanda volta ad ottenere la condanna del Consorzio (...) al risarcimento dei danni derivati "dall'illegittimo svolgimento della procedura espropriativa", è incompatibile con la richiesta di liquidazione della giusta indennità di esproprio; anch'essa spetterebbe, comunque, alla giurisdizione del G.A., che, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n. 80/98 e dell'art. 7 della L. n. 205/2000, conosce (anche) della domanda di risarcimento dei danni consequenziali ad atti o provvedimenti illegittimi della P.A.Chiarito pertanto che, ai sensi dell'art. 53 u. comma del D.P.R. n. 327/01, la cognizione di questa Corte è limitata alla determinazione dell'indennità spettante al Comune di Arzano e che siffatto accertamento non solo non presuppone la verifica della legittimità del procedimento espropriativo, ma anzi preclude qualsiasi indagine a riguardo, si può passare all'esame delle questioni dibattute fra le parti in ordine all'effettivo thema decidendum.»