Estratto: «Su entrambe le domande dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.Ed invero, il petitum della domanda di risarcimento del danno riguarda un’ipotesi di occupazione c.d. “usurpativa”, ossia realizzata al di fuori di un normale procedimento espropriativo e, quindi, in assenza di una preventiva dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’acquisto a titolo originario del bene in capo all’ente (lo scopo dell’occupazione era infatti solo quello di ottenere una temporanea disponibilità del suolo, per agevolare i lavori in corso su altro sito).In tal caso, la carenza del potere espropriativo determina una fattispecie di carenza di potere che si traduce in un’illiceità ab origine e permanente dell’opera pubblica e giustifica l’attribuzione della controversia al giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30245; C.G.A. 19 aprile 2011, n. 305; Cons. Stato, Sez. IV, 3 marzo 2011, n. 1375 e Sez. VI, 7 settembre 2006, n. 5190).Sulla domanda di corresponsione del corrispettivo da occupazione legittima, va considerato che essa riguarda somme dovute a titolo di mera indennità e non di risarcimento dl danno, con conseguente devoluzione della lite al giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. un., 9 febbraio 2010, n. 2788; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 10 maggio 2010, n. 5911).»
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. Con riguardo alle eccezioni sollevate sul punto dalle Amministrazioni resistenti, sotto il profilo della giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità...
[...omissis...]
Sintesi: Ove si assuma che l’autorità esecutrice dell’espropriazione abbia occupato materialmente lotti di terreno del tutto non compresi nella originaria dichiarazione di pubblica utilità (e nei relativi allegati tecnici descrittivi, tra cui il piano particellare), si verte in ipotesi rientrante nella figura della c.d. “occupazione usurpativa”, soggetta al sindacato del g.o.
Estratto: «I) Va preliminarmente dichiarata l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda con cui parte ricorrente chiede risarcirsi i danni per l’occupazione di aree non comprese nella dichiarazione di pubblica utilità e nel decreto di esproprio, occupate in via di mero fatto.
[...omissis...]
Sintesi: L'azione risarcitoria relativa alla fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa, ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, sia che ne venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata, come nella fattispecie, con ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Estratto: «Il thema decidendum resta quindi delimitato, coerentemente con quanto sopra riassunto, dalle domande di occupazione espropriativa per la parte di maggiore consistenza della p.lla (...) e di occupazione usurpativa per la residua parte di questa particella corrispondente a mq. 613. Il che consente, prima di passare all'esame delle ulteriori censure degli appellanti alla sentenza impugnata, di dichiarare manifestamente priva di ogni pregio l'eccezione di difetto di giurisdizione, proposta dal Comune di Marcianise, e ciò perché, quanto alla domanda riguardante l'occupazione espropriativa, la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle relative controversie (ai sensi dell'art. 53 del dpr 327/2001), nei termini delineati dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19501 del 2008) e della Corte costituzionale (in sent. n. 191 del 2006), incontra nel caso concreto l'insuperabile limite dell'inapplicabilità del testo unico in materia di espropriazioni (cfr. art. 57 del D.P.R. 327/2001), mentre, con riferimento alle occupazioni usurpative, costituisce affermazione pacifica della Suprema Corte che "l'azione risarcitoria relativa alla fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa, ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, sia che ne venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata, come nella fattispecie, con ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. 3043, 3724 e 3725/2007; 9323/2007; 7442/2008)" (così Cass. n. 19501 del 2008).»
Sintesi: La giurisdizione residuale del giudice ordinario è invocabile solo quando i comportamenti materiali dell'amministrazione, comportanti l'immissione in possesso del fondo privato, la sua mera detenzione o la sua irreversibile trasformazione, si siano prodotti in carenza di dichiarazione di pubblica utilità - fattispecie rientranti nella categoria di occupazioni illegittime, convenzionalmente denominate "usurpative" - in particolare ove il provvedimento contenente la dichiarazione di pubblica utilità sia radicalmente nullo, per non contenere l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell'opera, richiesta dall'art. 13 della legge 2359 del 1865.
Estratto: «Tuttavia, ove pure volesse ritenersi la ammissibilità della nuova prospettazione, tenuto conto del comune denominatore delle fattispecie costituito dalla irreversibile trasformazione del fondo e dalla manifestata volontà dei titolari di accedere al risarcimento dei danni, deve comunque pervenirsi al rigetto della domanda...
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Sintesi: Sussiste ipotesi di occupazione usurpativa, nei casi in cui la trasformazione dell'area occupata sia realizzata in difetto di alcuna dichiarazione di p.u. o in presenza di una dichiarazione priva dei necessari termini di efficacia. In suddetto caso la cognizione della domanda risarcitoria spetta al giudice ordinario.
Estratto: «Venendo quindi alla questione di giurisdizione sottoposta, e diversamente risolta dai giudici le cui pronunzie sono andate in contrasto, vi è da considerare che il ricorso non ha prospettato che esistesse una dichiarazione di pubblica utilità alla base della occupazione - trasformazione dell'area né dagli atti emerge alcunché in tal senso: quindi si verte in ipotesi di occupazione usurpativa, come avviene, secondo il fermo indirizzo di queste S.U., nei casi in cui la trasformazione dell'area occupata sia realizzata in difetto di alcuna dichiarazione di p.u. o in presenza di una dichiarazione priva dei necessari termini di efficacia (da ultimo S.U. 3569 - 17073 - 21053 - 22880 e 27285 del 2011). In caso diverso, la cognizione di domanda proposta dopo il 10.8.2000 per una vicenda di occupazione appropriativa sarebbe spettata al G.A (14840 del 2011).La cognizione della domanda risarcitoria proposta dal M. spetta, pertanto, al giudice ordinario, e quindi al Tribunale competente innanzi al quale, cassata la erronea declinatoria, vanno rimesse le parti. Si dichiarano compensate le spese del ricorso.»
Sintesi: La controversia avente ad oggetto l’illiceità dell’attività materiale asseritamente posta in essere dall’amministrazione in assenza di un atto o provvedimento costituente l’estrinsecazione di un pubblico potere (la cui legittimità, pertanto, non è in alcun modo in contestazione), deve ricondursi ad una occupazione meramente usurpativa, rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
Estratto: «6. In proposito - e si passa alla trattazione della parte risarcitoria del ricorso - deve rilevarsi che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, in mancanza dei presupposti formali e sostanziali di un formale decreto di occupazione, l’attività di trasformazione delle particelle n. 909 e 910 sarebbe avvenuta tramite l’occupazione di una superficie maggiore di quella prevista nel piano particellare allegato al progetto (mq. 1.200,00, in luogo di mq. 450,00) approvato con la delibera giuntale n. 21 del 18.9.2007.6.1. In relazione alla domanda risarcitoria al riguardo avanzata dal ricorrente il Tribunale non può che rilevare il proprio difetto di giurisdizione.Invero, proprio l’assenza di un provvedimento amministrativo legittimante la condotta dell’amministrazione induce il Tribunale a ritenere che la situazione giuridica soggettiva posta dal ricorrente a fondamento della domanda abbia natura di diritto soggettivo non potendosi riconoscere alcuna “vis degradatoria” al mero comportamento materiale posto in essere dall’ente locale, non presidiato da alcun titolo legittimante.Pertanto, poiché il criterio di riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo deve essere individuato nel "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed accertata dal Giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (in questo senso, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 6743/05; Cass. SS. UU. n. 6404/05; C.d.S. sez. IV n. 8211/04), non vi è dubbio che la controversia in esame rientri nella giurisdizione del Giudice Ordinario.Né, per ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo, può essere invocato l’art. 34 D. Lgs. n. 80/98, come modificato dall’art. 7 L. n. 205/00, in quanto il testo originario della norma in esame, che prevedeva la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie “aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”, è stato modificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/04 che ha espunto dall’ambito applicativo della norma i citati “comportamenti”.Quanto fin qui evidenziato induce, pertanto, il Tribunale a ritenere che la controversia in esame, avendo ad oggetto l’illiceità dell’attività materiale asseritamente posta in essere dall’amministrazione in assenza di un atto o provvedimento costituente l’estrinsecazione di un pubblico potere (la cui legittimità, pertanto, non è in alcun modo in contestazione), dovendosi ricondurre ad una occupazione meramente usurpativa, rientri nella giurisdizione del Giudice Ordinario (in questo senso, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 2198/05; T.A.R. Campania - Salerno n. 577/05; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n. 94/05; T.A.R. Campania - Napoli n. 7377/05).6.2. La domanda deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando la relativa controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.»
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera...
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Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera...
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: In ipotesi di occupazione usurpativa, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Estratto: «5. Deve, però, essere preliminarmente chiarito che, nel caso di specie, non si è in presenza di un caso di occupazione usurpativa, il configurarsi della quale, peraltro, determinerebbe la giurisdizione del giudice ordinario.La giurisprudenza, infatti, ha elaborato il concetto di occupazione usurpativa riferendosi a quel caso in cui l’occupazione dei terreni di proprietà privata è intervenuta in assenza non solo di un provvedimento legittimante quest’ultima, ma, in primo luogo, della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera: provvedimento il cui effetto è quello di degradare il diritto di proprietà ad interesse legittimo.In assenza della dichiarazione di pubblica utilità, quindi, secondo la giurisprudenza costante ed uniforme, si è in presenza di un comportamento della pubblica amministrazione posto in essere “iure privatorum” e, quindi, non nell’esercizio della potestà amministrativa di natura ablatoria, convenzionalmente conosciuto come “occupazione usurpativa”.Nel caso di specie, invece, il comportamento illegittimo che si contesta all’Amministrazione scaturisce da una dichiarazione di pubblica utilità e si collega all’esercizio della potestà espropriativa, con la conseguenza che tale attività, seppur non più legittima, ricade nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, nel pieno rispetto della sentenza della Corte Costituzionale 204 del 2004 e del principio secondo cui «deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto» (sentenza n. 191 del 2006).»
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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Sintesi: In ipotesi di occupazione c.d. “usurpativa”, ossia realizzata senza una preventiva dichiarazione di pubblica utilità, sussiste la carenza del potere espropriativo che determina una fattispecie di carenza di potere, traducendosi in un’illiceità ab origine e permanente dell’opera pubblica; ciò giustifica la devoluzione della controversia al giudice ordinario.
Estratto: «Sulla domanda dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di occupazione c.d. “usurpativa”, ossia realizzata senza una preventiva dichiarazione di pubblica utilità.In tale ipotesi, invero, la carenza del potere espropriativo determina una fattispecie di carenza di potere, traducendosi in un’illiceità ab origine e permanente dell’opera pubblica, che giustifica la devoluzione della controversia al giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30245; C.G.A. 19 aprile 2011, n. 305; Cons. Stato, Sez. IV, 3 marzo 2011, n. 1375 e Sez. VI, 7 settembre 2006, n. 5190). Ricorre, invece, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel diverso caso in cui l’occupazione e la trasformazione del fondo si consumino in costanza di dichiarazione di pubblica utilità, da qualificare di occupazione c.d. “appropriativa”.»
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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Sintesi: La Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, quando ha espunto la parola “comportamenti” dall’art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998 (ora sostituito dall’art. 133, lett. f, Cod. Proc. Amm.), ha inteso sottrarre alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia soltanto gli interventi sine titulo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all’esercizio di una funzione amministrativa (cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto (cioè una delle ipotesi di occupazione usurpativa).
Estratto: «In via preliminare, va affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo della controversia in esame. Infatti, prima l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4 del 30.8.2005 e poi la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 191 dell’11.5.2006 hanno sancito che spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo...
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Sintesi: La Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, quando ha espunto la parola “comportamenti” dall’art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998 (ora sostituito dall’art. 133, lett. f, Cod. Proc. Amm.), ha inteso sottrarre alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia soltanto gli interventi sine titulo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all’esercizio di una funzione amministrativa (cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto (cioè una delle ipotesi di occupazione usurpativa).
Estratto: «Mentre con riferimento alle domande di risarcimento dei danni, relativi alla parte di terreno effettivamente utilizzate per la costruzione del tratto della Strada Statale Bradanica n. 655, denominato Santa Maria d’Irsi, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo. Infatti, prima l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4 del 30.8.2005 e poi la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 191 dell’11.5.2006 hanno sancito che spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le domande di risarcimento del danno (in forma specifica o in forma equivalente) sia nel caso in cui l’opera pubblica è stata realizzata nel periodo di vigenza del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione d’urgenza (come nella specie, tenuto conto della circostanza che i ricorrenti a pag. 8 del ricorso affermano che l’opera pubblica di cui è causa è stata ultimata “entro il termine quinquennale del periodo di occupazione legittima”) e conseguente spossessamento dell’area (ma tale provvedimento ha perso efficacia per mancata emanazione del decreto di espropriazione entro il termine prescritto di validità della dichiarazione di pubblica utilità: cd. ipotesi di occupazione acquisitiva e/o appropriativa), sia nel caso in cui il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità sia stato annullato con sentenza passata in giudicato (cioè una delle ipotesi di occupazione usurpativa, che anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscevano di spettanza del Giudice Amministrativo in virtù del principio di concentrazione e dell’attribuzione al Giudice Amministrativo di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno nell’ambito della sua giurisdizione), in quanto la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 204 del 6.7.2004 ha statuito la compatibilità con l’art. 103, comma 1, Cost. delle norme che devolvono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la cognizione dei diritti soggettivi sui quali incide la Pubblica Amministrazione come “Autorità”, come per es. le domande di risarcimento dei danni (sia in forma specifica che in forma equivalente), derivanti eziologicamente dall’esplicazione di una pubblica funzione e/o un pubblico potere, per cui le “particolari materie” di cui al citato art. 103, comma 1, Cost. sono quelle che coinvolgono anche isolatamente diritti soggettivi sui quali interferiscono poteri pubblicistici (e non solo le controversie in cui sono coinvolti insieme interessi legittimi e diritti soggettivi oppure che implicano l’esame della posizione di diritto soggettivo dopo l’annullamento del provvedimento degradatorio, al quale si correla sempre una posizione di interesse legittimo), come la fattispecie che ha ad oggetto un diritto soggettivo, la cui lesione deriva dall’esplicazione di un pubblico potere (quello di imprimere ad un bene la dichiarazione di pubblica utilità), divenuto inefficace per mancato compimento della procedura espropriativa e/o dei lavori entro il termine stabilito nell’atto di dichiarazione di pubblica utilità. Perciò, la Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, quando ha espunto la parola “comportamenti” dall’art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998 (ora sostituito dall’art. 133, lett. f, Cod. Proc. Amm.), ha inteso sottrarre alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia soltanto gli interventi sine titulo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all’esercizio di una funzione amministrativa (cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto: altro tipo di occupazione usurpativa), mentre la fattispecie dell’occupazione acquisitiva, anche se contrassegnata soltanto da posizioni di diritto soggettivo, risulta sempre strettamente connessa non ad un mero comportamento materiale, ma ad un potere pubblicistico, sebbene diventato successivamente inefficace, per cui tale fattispecie risulta caratterizzata dalla medesima natura delle fattispecie rientranti nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo (nelle quali la posizione giuridica dei soggetti privati assume la configurazione dell’interesse legittimo), cioè dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione (nella specie Ente espropriante) agisce come “Autorità”.»
Sintesi: La domanda di risarcimento del danno in relazione ad una pretesa apprensione e trasformazione di beni immobili da parte della pubblica amministrazione, realizzata in via di fatto ed in assenza di procedura espropriativa, in particolare senza che sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è vicenda riconducibile al fenomeno della c.d. occupazione usurpativa, che va pacificamente ricondotto alla giurisdizione del giudice ordinario, consistendo in meri comportamenti materiali esplicati al di fuori dell’esercizio di pubblici poteri.
Estratto: «5) Nel caso in esame, è stata proposta domanda di risarcimento del danno in relazione alla pretesa apprensione e trasformazione di beni immobili da parte della pubblica amministrazione, realizzata in via di fatto ed in assenza di procedura espropriativa, in particolare senza che fosse intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.La vicenda andrebbe quindi ricondotta al fenomeno della cd. occupazione usurpativa che va pacificamente ricondotto alla giurisdizione del giudice ordinario, consistendo in meri comportamenti materiali esplicati al di fuori dell’esercizio di pubblici poteri (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2011, n. 1375).»
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2.1. - Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo al giudizio introdotto dal L..2.2. - Queste Sezioni Unite hanno chiarito che mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità...
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Sintesi: Deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla fattispecie concernente l’impossessamento di un terreno privato al di fuori dell’esercizio di una funzione pubblica, a seguito cioè di comportamento di mero fatto, non collegato ad alcun provvedimento amministrativo (c.d. occupazione usurpativa).
Estratto: «Il problema del riparto della giurisdizione in materia, tra giudice ordinario e giudice amministrativo, è stato risolto dalla Corte costituzionale che, con la sentenza 11 maggio 2006 n. 191, ha statuito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a quei “comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.Il caso di specie rientra nella prima ipotesi: comportamento che ha condotto all’impossessamento del bene dei ricorrenti, posto in essere in attuazione di provvedimenti amministrativi (delibera di approvazione del progetto contenente la dichiarazione di pubblica utilità e successivo decreto di occupazione di urgenza) ai quali, tuttavia, non è poi in seguito il provvedimento definitivo di esproprio.Deve invece ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle diverse fattispecie concernenti l’impossessamento di un terreno privato al di fuori dell’esercizio di una funzione pubblica, a seguito cioè di comportamento di mero fatto, non collegato ad alcun provvedimento amministrativo (c.d. occupazione usurpativa), rientrante, pertanto, sulla base della citata pronuncia della Corte costituzionale, nella giurisdizione del giudice ordinario.L’eccezione va pertanto respinta, in quanto l'occupazione delle aree in questione è originariamente avvenuta sulla base di atti di una procedura espropriativa, che non si è tuttavia conclusa con l’adozione del provvedimento definitivo di esproprio, da cui discende la devoluzione al giudice amministrativo della cognizione delle successive questioni concernenti – tra l’altro – la domanda risarcitoria.»
Sintesi: In ordine alla domanda di risarcimento per occupazione usurpativa, ovvero per la manipolazione del fondo di proprietà privata non preceduta da un originario provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
Estratto: «2. - Per quanto concerne, poi, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, svolta nell’assunto che la giurisdizione spetti al giudice ordinario, occorre distinguere tra le varie domande svolte in questa sede.In particolare, per quanto concerne l’indennità relativa all’occupazione legittima...
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Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta tra l’altro la violazione di legge dell’art.22-bis del DPR n.327/2001, nonché l’abuso di potere e il difetto di motivazione.2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale...
[...omissis...]
Sintesi: Qualora l'Amministrazione abbia agito con meri “comportamenti” posti in essere in carenza di potere, al di fuori di un procedimento espropriativo ovvero in “via di mero fatto”, sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo rientrando la giurisdizione del caso in esame in quella del Giudice Ordinario.
Estratto: «Ritiene il Collegio che , nella fattispecie in esame, occorre preliminarmente esaminare se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.Deve essere rilevato come l’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in tema di espropriazioni è stato delineato, a decorrere dall’anno 2004, con varie sentenze della Corte Costituzionale.Con le sentenze 6 luglio 2004, n. 204, e 28 luglio 2004, n. 281, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34 del D. Lgs. 80/98, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia (sentenza 204/04) e nella parte in cui «istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno» (sentenza 281/04).Con la successiva sentenza 11 maggio 2006, n. 191, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 321/07 «nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, non esclude i comportamenti non riconducibili neppure mediatamente, all’esercizio del pubblico potere».In seguito all’intervento della Corte Costituzionale rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di espropriazione purché aventi per oggetto comportamenti che risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere (Cons. Stato, AA. PP. 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12; CGARS, 6 marzo 2008, n. 188; TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 25 giugno 2008, n. 1230; Tar Sicilia - Catania, Sez. II, 3 aprile 2008 n. 611; TAR Campania – Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 1095).Nel caso di specie, l’azione della amministrazione non è senz’altro riconducibile all’esercizio del pubblico potere perché non risulta incardinata all’interno di un procedimento espropriativo nel corso del quale sono stati emanati pubblici provvedimenti da parte dell’Amministrazione intimata (CFR. TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 17 gennaio 2008, n. 134; TAR Campania – Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 1095).Invero lo stesso ricorrente cosi’ descrive la fattispecie in esame:“…. l’Ente resistente, senza intraprendere alcun valido procedimento espropriativo e senza alcun provvedimento di occupazione, in assenza dei ricorrenti, realizzava all’interno del richiamato loro lotto di terreno, l’attraversamento della rete fognaria ed idrica, nonché trasformava irreversibilmente la parte di lotto destinata a garage aperto, secondo la concessione edilizia assentita dallo stesso Comune in favore dei ricorrenti,trasformando tale parte di lotto privato in pubblica via, realizzandovi le banchine in pietra, il sottofondo stradale ed in seguito anche il tappetino di asfalto ” (cfr: memoria del ricorrente depositata 20.4.11 a pag 2).In conclusione nella fattispecie in esame non sussiste “l’esercizio del potere pubblico” derivante dall’espletamento della procedura espropriativa (CFR Cons. Stato, AP 30 luglio 2007, n. 9) avendo il Comune resistente operato con meri “comportamenti” posti in essere in carenza di potere, ovvero in “via di mero fatto” (cfr. Corte Cost., sent. 191 del 2006 ).Alla luce di quanto sopra detto si evince quindi il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo rientrando la giurisdizione del caso in esame in quella del Giudice Ordinario.»
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: La Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, quando ha espunto la parola “comportamenti” dall’art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998, ha inteso sottrarre alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia soltanto gli interventi sine titulo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all’esercizio di una funzione amministrativa (cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto: ipotesi di occupazione usurpativa).
Estratto: «In via preliminare, va affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia in esame. Infatti, prima l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4 del 30.8.2005 e poi la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 191 dell’11.5.2006 hanno attribuito alla cognizione del Giudice Amministrativo le domande di risarcimento del danno...
[...omissis...]
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «Quanto alla giurisdizione, spetta al giudice amministrativo la controversia per il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità (Consiglio Stato a. plen., 09 febbraio 2006 , n. 2; n.9 del 30 luglio 2007).Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità (Cassazione civile , sez. un., 23 dicembre 2008 , n. 30254).»