GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI
Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ogni controversia avente ad oggetto il provvedimento di carattere sanzionatorio, adottato dalla Regione per reprimere gli illeciti commessi in danno delle bellezze naturali, consistente nella demolizione di opere abusive o, in alternativa, nel pagamento di un'indennità ex art. 15 della l. n. 1497/1939, salva l'ipotesi in cui l'oggetto riguardi propriamente la procedura coattiva di riscossione, nel quale caso la relativa cognizione spetta al Giudice Ordinario.
Estratto: «1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dalla Solaris s.r.l., di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione del Comune di Siena con la quale è stata irrogata a detta Società la sanzione di £. 627.450.000 ai sensi dell'art. 15 della l. n. 1497/1939.2.- Innanzi tutto la Sezione può prescindere dal valutare la ammissibilità della eccezione di difetto di giurisdizione del G.A., formulata dalla difesa del resistente Comune nell’assunto che, avendo il provvedimento impugnato ad oggetto la ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, la società interessata avrebbe dovuto proporre opposizione presso il G.O. in base alla l. n. 689/1981, stante la sua infondatezza.2.1.- In proposito va ritenuta rientrante nella giurisdizione del Giudice amministrativo ogni controversia avente ad oggetto il provvedimento di carattere sanzionatorio, adottato dalla Regione per reprimere gli illeciti commessi in danno delle bellezze naturali, consistente nella demolizione di opere abusive o, in alternativa, nel pagamento di un'indennità ex art. 15 della l. n. 1497/1939, salva l'ipotesi in cui l'oggetto riguardi propriamente la procedura coattiva di riscossione, nel quale caso la relativa cognizione spetta al giudice ordinario (Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1585; Cassazione civile, sez. un., 10 marzo 2005, n. 5214).La sanzione di cui trattasi, prevista da detto art. 15 della l. n. 1497/1939 e relativa alla protezione delle bellezze naturali, ha carattere alternativo rispetto a misure di tipo ripristinatorio e, pertanto, rientra nell'area dei poteri autoritativi dell'Amministrazione a tutela diretta di interessi pubblici. Conseguentemente, la controversia in esame, volta a contestare la legittimità del provvedimento applicativo di detta sanzione e non la fase della procedura coattiva, è devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto si ricollega a posizioni di interesse legittimo.»
Sintesi: Sebbene le controversie relative alla opposizione alle sanzioni amministrative vertano su diritti soggettivi e siano, quindi, normalmente, devolute alla giurisdizione del g.o., in quanto l'opponente, contestando la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di una sanzione pecuniaria, fa valere il proprio diritto a non essere assoggettato ad una prestazione patrimoniale imposta al di fuori dei casi previsti dalla legge, è altresì vero che nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva il g.a. può conoscere anche delle controversie su diritti derivanti dalla opposizione a sanzioni amministrative in quanto, in tal caso, il potere di irrogazione della sanzione si inserisce in una complessa attività di controllo attraverso la quale la p.a. cura in veste autoritativa, un interesse pubblico concreto correlato al buon andamento ed al corretto svolgimento del settore affidato alle sue cure.
Estratto: «Preliminarmente occorre disattendere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune resistente in merito al parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di sanzioni pecuniarie.Al riguardo gioca un ruolo significativo non solo il disposto degli artt. 22 e 22/bis della legge 24.11.1981 n. 689, ma anche e soprattutto il contenuto dell’art. 133 del c.p.a. il quale individua, in particolare alla lettera b), le controversie di giurisdizione esclusiva (“le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”).Sebbene le controversie relative alla opposizione alle sanzioni amministrative vertano su diritti soggettivi e siano, quindi, normalmente, devolute alla giurisdizione del g.o., in quanto l'opponente, contestando la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di una sanzione pecuniaria, fa valere il proprio diritto a non essere assoggettato ad una prestazione patrimoniale imposta al di fuori dei casi previsti dalla legge, è altresì vero che nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva il g.a. può conoscere anche delle controversie su diritti derivanti dalla opposizione a sanzioni amministrative in quanto, in tal caso, il potere di irrogazione della sanzione si inserisce in una complessa attività di controllo attraverso la quale la p.a. cura in veste autoritativa, un interesse pubblico concreto correlato al buon andamento ed al corretto svolgimento del settore affidato alle sue cure (Cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 29 ottobre 2009 n. 720).»
Sintesi: La controversia relativa alla contestazione dell'obbligo di pagare le somme occorre per la demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate rientra nella giurisdizione del G.O., avendo ad oggetto l'accertamento dei presupposti della sussistenza di un diritto perfetto del comune alla ripetizione delle somme.
Sintesi: La materia sanzionatoria è sottratta alle attribuzioni del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva in materia edilizia e urbanistica dopo la sentenza n. 204/2004 della Corte cost., in ragione delle consistenza di diritto perfetto della situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge e della prevalenza dell'art. 22-bis, co. 1, lett. c), legge 689/1981 che prevede l'opposizione al G.O. qualora la sanzione sia stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.
Estratto: «4. E’ opinione dell’adito giudice di essere sfornito del potere di decidere la questione di che trattasi.4.1. Costituisce petitutm del ricorso la contestazione dell’obbligo di pagare le somme occorse per la demolizione delle opere edilizie “Centro Commerciale San Nicolò”, ad opera del comune dopo che l’abuso era divenuto definitivo. Rappresenta causa petendi della contestazione l’assenza in capo all’ing. Berillini della qualità di direttore dei lavori al momento della realizzazione delle opere oggetto di demolizione, le cui spese sono ripetute con il provvedimento di che trattasi.4.2. Oggetto della lesione dedotta in giudizio è il pregiudizio arrecato al patrimonio dei ricorrenti dall’adempimento di un obbligo direttamente posto dalla legge per ripristinare la condizione preesistente all’abuso, quale è la spesa occorrente per la demolizione dell’opera ai sensi dell’art. 15, l. n. 10/1977.4.3. Il giudizio si esaurisce pertanto nella contestazione dei presupposti cui è collegato l’adempimento sotto l’aspetto della soggettività passiva. Impinge quindi un diritto perfetto del comune alla ripetizione delle somme la cognizione della cui esistenza spetta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 22-bis, l. n. 689/1981 (Cass., sez. un., 06/03/2009, n. 5455).5. Il Collegio non ignora che ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le "controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia", ove la "materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio" e che analoga formulazione è contenuta nell’art. 133, co. 1, lett. f) D.Lgs. n. 104/2010, in sede di specificazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.5.1. Il Collegio ritiene tuttavia di allinearsi alla più recente giurisprudenza di legittimità che ritiene la materia sanzionatoria sottratta alle attribuzioni del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva dopo la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, in ragione delle consistenza di diritto perfetto della situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge (Cass. sez. un., 4 luglio 2006, n. 15222).5.2. A fronte della formula generale dell’art. 133, co. 1, lett. f) D.Lgs. n. 104/2010 che devolve alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti della pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, la più specifica dizione dell’art. 22-bis co. 1, lett. c) L. n. 689/1981 prevede l'opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia … urbanistica ed edilizia (Sez. Un. civ., 2 luglio 2008, n. 18040).»
Sintesi: Qualora la sanzione pecuniaria abbia carattere non meramente afflittivo ma ripristinatorio la giurisdizione è del G.A..
Estratto: «V – Il Collegio ritiene che la sanzione di specie è solo apparentemente afflittiva (v. CGA Reg. Sic. 15.X.2009 n. 947). Quest’ultima, invero, pare funzionalmente collegata ad un dovere di ripristino ambientale a causa di un utilizzo abnorme di una parte del territorio comunale ed è collegabile allo spazio della giurisdizione amministrativa di cui all’art. 133 del dec. lg.vo n. 104/10.»
Sintesi: Mentre non sussistono dubbi sulla giurisdizione del G.A. in tutte le controversie relative all’applicazione di sanzioni di carattere ripristinatorio quali demolizione o ripristino stato dei luoghi, sussiste contrasto in giurisprudenza sulla possibilità di far rientrare in questa giurisdizione anche le sanzioni esclusivamente pecuniarie.
Sintesi: Il G.A. è munito di giurisdizione anche sulle sanzioni esclusivamente pecuniarie irrogate in materia edilizia e urbanistica.
Estratto: «Come correttamente rilevato da parte ricorrente, la giurisdizione in materia di controversie attinenti a sanzioni amministrative irrogate per violazioni edilizie o dell’uso del territorio è stata ed è tutt’ora oggetto di contrastanti orientamenti all’interno dello stesso giudice della giurisdizione.Premesso che rientrano nella giurisdizione del G.A., in generale, tutte le controversie relative all’applicazione di sanzioni di carattere ripristinatorio quali demolizione o ripristino stato dei luoghi (ex multis T.A.R. Veneto 18 gennaio 2007, n.129, T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 09 luglio 2008 , n. 386), per quanto riguarda invece le sanzioni esclusivamente pecuniarie una prima tesi, valorizzando l’ampiezza della giurisdizione esclusiva prevista dall’art 34 d.lgs 80/98 - oggi abrogato per effetto dell’entrata in vigore del Codice processo amministrativo ma sostanzialmente riproposto integralmente dall’art 133 c.1 lett f) c.p.a. - in materia di utilizzo del territorio, vi ritiene compresa la funzione sanzionatoria, essendo anch’essa strumentale all’esercizio del potere di vigilanza, atteso che l’art 22-bis l.689/81, nella parte in cui riserva al Tribunale civile la competenza in materia di opposizione a sanzioni irrogate per violazioni in materia di urbanistica e di edilizia, fa comunque salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge, tra le quali veniva fatto rientrare anche il previgente art 34 d.lgs. 80/98 (Cassazione, Sez. Unite sent. 12 marzo 2008 n.6525, id. ord. 4 luglio 2006, n.15222)Le stesse Sezioni Unite (8 agosto 2005 n.16612) poi, affermavano la giurisdizione del G.A. sulle controversie relative all’applicazione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario, “se comunque alternative rispetto a sanzioni di tipo ripristinatorio”.Altra tesi invece, recentemente ripresa dalle Sezioni Unite (6 marzo 2009, n.5455) opina nel senso della giurisdizione del G.O. in ragione della specialità della l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis, che attribuisce, in linea di principio, a detto giudice la cognizione dell'intera materia delle sanzioni amministrative (Cass. civ., sez. un., sent. 2 luglio 2008, n. 18040; Cass. civ,, sez. un., ord. 4 luglio 2006, n. 15222) nonché in ragione della eccezionalità delle disposizioni attributive della giurisdizione esclusiva al G.A., confermandosi che la situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo perfetto (in questi termini anche C.G.A. 4 febbraio 2010, n.109, T.A.R. Umbria sez I, 1 ottobre 2009 n.594, T.A.R. Sicilia Palermo sez II, 28 novembre 2007, n.3216).Così riassunto in estrema sintesi il contrasto di giurisprudenza, ritiene il Collegio di aderire alla prima tesi, formatasi sull’abrogato art 34 d.lgs.80/98, sulla base del disposto normativo oggi codificato dall’art 134 c.1 lett f) secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., salvo ulteriori previsioni di legge,“ le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.La disposizione del Codice del processo amministrativo, benché non innovativa e sostanzialmente riproduttiva del testo precedente - rientrando comunque nei principi di cui alla legge delega 69/2009 “il riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del G.A.anche rispetto alle altre giurisdizioni” - induce a ritenere compresa nella giurisdizione del G.A. tutte le controversie riguardanti la validità o efficacia di sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il governo del territorio, per il principio di specialità e di successione delle leggi nel tempo, non ravvisandosi alcun contrasto con le coordinate tracciate dalla Corte Costituzionale (sentenze 6 luglio 2004, n.204, 11 maggio 2006, n.191, 5 febbraio 2010 n.35) in punto di delimitazione della giurisdizione esclusiva, giacché proprio il descritto particolare intreccio, nelle questioni sanzionatorie, delle posizioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo - unitamente all’essere l’“urbanistica” materia “determinata” e alla presenza di una attività pur sempre autoritativa in luogo di un mero comportamento materiale - giustifica pienamente il ruolo del GA quale giudice anche dei diritti.Ciò inoltre, pare maggiormente conforme allo stesso principio direttivo espresso dal legislatore delegato (art 44 l.69/09) di “concentrazione” della tutela giurisdizionale.Va pertanto affermata la giurisdizione esclusiva del GA ex art 134 c.1 lett f) c.p.a.»
Sintesi: Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dalla legge 689/1981 è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
Estratto: «Infine anche il terzo motivo è infondato, posto che la deduzione del vizio di omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della sanzione accessoria della rimozione di cui all'art. 23 C.d.S., comma 13 quater, richiede che si indichi dove e come nel ricorso in opposizione tale motivo di opposizione sia stato avanzato, non risultando nei termini indicati dalla sentenza impugnata. Tale indicazione non è stata fatta.A tal proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che: “Il giudico di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione” (Cass. 2007 n. 1173), ulteriormente osservando che “non è in alcun modo consentito un successivo ampliamento del thema decidendum, neppure d'ufficio (a meno che non emerga la giuridica inesistenza del provvedimento opposto), rimanendo irrilevante che, su di esso, la parte interessata abbia accettato il contraddittorio” (Cass. 2006 n. 23284).Occorre osservare, infatti, che nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, nei quali le norme sul rito devono essere ratione temporis integrate dalle regole del codice di procedura civile vigente, la impossibilità di un ampliamento del tema del dibattito è il portato della natura del procedimento, che è caratterizzato dalla inclusione necessaria delle ragioni oppositorie nei motivi del ricorso, motivi che segnano l'unica ed esclusiva causa petendi di un processo coinvolgente la pretesa della P.A. alla sanzione e che deve essere portato a sollecita e concentrata definizione in vista di un superiore interesse. Conseguentemente la censura è, da un lato, inammissibile per carenza di autosufficienza e dall'altra infondata in quanto ha riguardo a questione nuova. Le spese seguono la soccombenza.»
Sintesi: La giurisdizione in tema di sanzioni è così ripartita: a) il G.A. conosce delle controversie in materia di sanzioni di tipo ripristinatorio, destinate a realizzare il medesimo interesse pubblico al cui soddisfacimento è preordinata la funzione amministrativa assistita dalla sanzione; b) il G.O. conosce delle controversie in materia di sanzioni amministrative di carattere punitivo e/o afflittivo, volte a garantire soltanto il rispetto della norma violata posta a tutela dell’interesse pubblico, come quelle consistenti nel pagamento di una somma di denaro (legge 689/1981).
Sintesi: La giurisdizione del G.A. sussiste nel caso in cui sia riconosciuto alla P.A. un potere di scelta tra sanzione ripristinatoria e sanzione pecuniaria, come nel caso in cui la competente Autorità amministrativa deve valutare se nell’interesse della tutela del vincolo paesaggistico ambientale risulti più opportuno disporre la demolizione delle opere abusivamente realizzate o il pagamento dell’indennità pecuniaria equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito.
Estratto: «In via preliminare, va affermata d’ufficio la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame (sul punto cfr. da ultimo TAR Basilicata Sent. n. 386 del 9.7.2008), attesocchè spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di sanzioni di tipo ripristinatorio, destinate a realizzare il medesimo interesse pubblico al cui soddisfacimento è preordinata la funzione amministrativa assistita dalla sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio, nei confronti della quale la posizione giuridica del privato ha natura di interesse legittimo; mentre sono devolute alla competenza del Giudice Ordinario le controversie in materia di sanzioni amministrative di carattere punitivo e/o afflittivo, volte a garantire soltanto il rispetto della norma violata posta a tutela dell’interesse pubblico, come quelle consistenti nel pagamento di una somma di denaro, disciplinate dalla L. n. 689/1981, nei cui confronti la posizione giuridica del privato ha natura di diritto soggettivo (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 506 del 12.7.2007). Ma la giurisdizione del Giudice Amministrativo sussiste anche nel caso in cui sia riconosciuto all’Autorità amministrativa un potere di scelta tra sanzione ripristinatoria e sanzione pecuniaria, come nella specie dove la competente Autorità amministrativa deve valutare se nell’interesse della tutela del vincolo paesaggistico ambientale risulta più opportuno disporre la demolizione delle opere abusivamente realizzate o il pagamento dell’indennità pecuniaria equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito, in quanto la scelta alternativa tra sanzione ripristinatoria e sanzione pecuniaria costituisce l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo, rispetto al quale il privato può vantare soltanto un interesse legittimo e non un diritto soggettivo (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 5214 del 10.3.2005; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 4857 del 10.3.2004; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 94 del 4.4.2000; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 7403 del 10.8.1996; TAB Basilicata Sent. n. 471 del 12.6.2007; TAR Pescara Sent. n. 97 del 12.2.2000). In ogni caso, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 80/1998 (come sostituito dall’art. 7 L. n. 205/2000): a) sono “devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie, aventi per oggetto gli atti ed i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia”; b) “la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio” e perciò anche gli atti in materia di vincolo paesaggistico-ambientale.»
Sintesi: Ove, in relazione ad un'infrazione amministrativa, siano previste cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione ripristinatoria, conseguente di diritto all'applicazione della prima, sussiste, a norma della legge 689/1981, la giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione al provvedimento sanzionatorio anche nell'ipotesi in cui si controverta in ordine alla sola sanzione ripristinatoria.
Sintesi: Ove, in relazione ad un'infrazione amministrativa, siano previste alternativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione ripristinatoria, la posizione soggettiva del privato destinatario ha consistenza d'interesse legittimo, e di conseguenza la giurisdizione è del G.A.
Estratto: «Costituisce, per contro, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che ove, in relazione ad un'infrazione amministrativa, siano previste cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione ripristinatoria, conseguente di diritto all'applicazione della prima, sussista, a norma della L. n. 689 del 1981...
[...omissis...]
Sintesi: Non sussiste con riferimento alle opposizioni a sanzioni amministrative la ragione tradizionalmente prevalente dell'attribuzione di determinate controversie alla giurisdizione esclusiva, costituita dalla difficoltà di distinguere, in relazione a singole controversie, gli aspetti concernenti i diritti soggettivi dai profili riguardanti interessi legittimi.
Estratto: «Queste Sezioni Unite hanno da ultimo ribadito, dopo alcune oscillazioni seguite alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, dichiarativa della parziale incostituzionalità del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, che le opposizione avverso le sanzioni amministrative applicate per violazioni connesse all'attività estrattiva, pur avendo ad oggetto le relative controversie l'impugnazione dì atti o provvedimenti della p.a. in materia urbanistica ed edilizia, rientrano nella giurisdizione del giudice civile, in ragione della specialità della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, che attribuisce, in linea di principio, a detto giudice la cognizione dell'intera materia delle sanzioni amministrative (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 2 luglio 2008, n. 18040; Cass. civ,, sez. un., ord. 4 luglio 2006, n. 15222; vedi contra: Cass. civ., sez. un., ord. 12 marzo 2008, n. 6525).Tanto, anche perché le disposizioni attributive della giurisdizione e-sclusiva al giudice amministrativo, in considerazione della loro natura eccezionale, vanno interpretate restrittivamente ed in quanto non sussiste con riferimento alle opposizioni a sanzioni amministrative la ragione tradizionalmente prevalente dell'attribuzione di determinate controversie alla giurisdizione esclusiva, costituita dalla difficoltà di distinguere, in relazione a singole controversie, gli aspetti concernenti i diritti soggettivi dai profili riguardanti interessi legittimi.Confermandosi, quindi, il principio che "sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, come previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, tutte le controversie aventi ad oggetto le opposizioni a sanzioni amministrative in materia urbanistica (ivi comprese queste quelle applicate per violazioni connesse alla gestione delle cave), in cui la situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di un diritto soggettivo perfetto", nella fattispecie deve esser dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con cassazione della sentenza del Corte di appello di Brescia n. 816/2006 e rinvio della causa dinanzi alla stessa Corte»
GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> ART. 22 BIS L. 689/1981
Sintesi: Le opposizioni avverso le sanzioni amministrative applicate per violazioni connesse all'attività estrattiva, pur avendo ad oggetto le relative controversie l'impugnazione dì atti o provvedimenti della p.a. in materia urbanistica ed edilizia, rientrano nella giurisdizione del giudice civile, in ragione della specialità della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, che attribuisce, in linea di principio, a detto giudice la cognizione dell'intera materia delle sanzioni amministrative.
Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, come previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, tutte le controversie aventi ad oggetto le opposizioni a sanzioni amministrative in materia urbanistica (ivi comprese queste quelle applicate per violazioni connesse alla gestione delle cave), in cui la situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di un diritto soggettivo perfetto.
Estratto: «Queste Sezioni Unite hanno da ultimo ribadito, dopo alcune oscillazioni seguite alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, dichiarativa della parziale incostituzionalità del D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Ai fini dell'art. 22 bis, lett. c), L. n. 689 del 1981, per urbanistica ed edilizia si intende la tecnica relativa alla creazione di zone, di insediamento demografico e l'attività diretta alla costruzione di fabbricati.
Sintesi: Non rientra nella competenza del Tribunale fissata dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, lett. c), l'opposizione a sanzioni edilizie irrogate per indebita occupazione di suolo pubblico o per mancata adozione delle misure di recinzione prescritte ai confinanti.
Estratto: «Privo di giuridico fondamento si manifesta il 1^ motivo, atteso che, come rilevato dal G.d.P., le contestata violazioni del regolamento di Polizia Urbana non rientrano in alcun modo nella specifica materia "urbanistica" ed "edilizia" di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, lett. c), afferente la tecnica relativa alla creazione di zone, di insediamento demografico e l'attività diretta alla costruzione di fabbricati; dato che l'una riguarda l'indebita occupazione di suolo pubblico e l'altra la mancata adozione delle misure recinzione, prescritte ai confinanti, atte ad impedire il libero accesso per ragioni di sicurezza, decoro e morali di pubb. interesse;violazioni, quindi, entrambe indipendenti da ogni valutazione concernente la salvaguardia degli interessi urbanistici, ambientali ed edilizi, che hanno tutela in altre specifiche norme. Risulta, invece, fondato il 2^ motivo, assorbente rispetto al 3^, atteso che effettivamente il G.d.P., in violazione dell'art. 112 c.p.c., e quindi del principio del contraddittorio, ha rilevato d'ufficio l'asserita incompetenza del Sindaco ad adattare gli opposti provv. senza considerare che, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'opposizione L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, si configura come l'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria il cui oggetto è delimitato dalla "causa pretendi" fatta valere dal ricorrente; donde il Giudice, salvo l'ipotesi d'inesistenza, non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento, nemmeno sotto il profilo della sua disapplicazione.»