Controversie relative al silenzio rifiuto della P.A. di giurisdizione del T.S.A.P.

Sintesi: La giurisdizione sul silenzio serbato dalla P.A. sull'istanza di variazione della concessione del demanio idrico spetta al T.S.A.P..

Estratto: «5. Alla luce delle circostanze di fatto e del quadro normativo di riferimento, il Collegio rileva che la causa rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 143 del R.D. n. 1775/1933.Tale disposizione infatti, prevede che: "Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore...
[...omissis...]

Sintesi: Il ricorso contro il silenzio della P.A. sull'istanza di rilascio di concessione demaniale per occupazione di un'area specchio d'acqua fluviale appartiene alla giurisdizione del T.S.A.P..

Estratto: «Tanto premesso, l’impugnativa in esame -nella prima parte, relativa al silenzio rifiuto- è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito per le ragioni che seguono: a). con l’art.2 della L.7 luglio 2000 n.205, il Legislatore ha previsto che i ricorsi avverso il silenzio dell’Amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso stesso;b). presupposto per l’applicazione del rito speciale è il silenzio della PA e, in particolare, l'omissione di provvedimento che acquista rilevanza come ipotesi di silenzio-rifiuto, attraverso il relativo, caratteristico procedimento, quando la medesima si sia resa inadempiente, restando inerte, ad un obbligo di provvedere. Quest'ultimo può scaturire dalla legge, o dalla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di equità impongano l'adozione di un provvedimento al fine, soprattutto, di consentire al privato (data la particolarità del processo amministrativo, che è essenzialmente un processo sull'atto) di adire la giurisdizione per fare valere le proprie ragioni;c). l'obbligo di provvedere dell'Amministrazione, poi, a sua volta presuppone che l'istanza del richiedente sia rivolta ad ottenere un provvedimento cui questi abbia un diretto interesse e che essa non appaia subito irragionevole ovvero risulti all'evidenza infondata;d). la giurisprudenza ha sostenuto che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio della pubblica amministrazione, a norma della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, non costituisce un'autonoma ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva o per materia, ma è ammissibile solo nei casi in cui il Giudice adito abbia giurisdizione sul rapporto sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia (cfr., Cassazione civile , sez. un., 28 novembre 2008, n. 28346; Consiglio di stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6378; Consiglio di stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3009; Consiglio di stato, sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6210); e). nel caso di specie, il giudice adito difetta –appunto- della giurisdizione. In particolare, l'art. 143 comma 1 lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, attribuisce alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche " i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche".La giurisprudenza interpreta tale disposizione ritenendo attratti alla giurisdizione del T.s.a.p. i ricorsi contro i provvedimenti che incidono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche - inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione sotto l'aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo - e che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quelle acque (cfr., Cassazione civile , sez. un., 27 ottobre 2006, n. 23070; Cassazione civile , sez. un., 12 dicembre 1996, n. 11090; Cons. Stato, sez. V 19 marzo 2007 n. 1296; Tribunale sup.re acque, 11 ottobre 2002, n. 127). Deve trattarsi di provvedimenti impeditivi o limitativi della realizzazione degli interessi pubblici inerenti al suddetto regime, o a tali interessi strettamente connessi (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2091);f). nella specie, come si è detto nella parte narrativa, il provvedimento richiesto dalla ricorrente ha ad oggetto una concessione demaniale per occupazione di un'area specchio d'acqua. Tale atto ha un'indubbia incidenza sul regime delle acque pubbliche, andando a disciplinare le modalità di utilizzazione di una porzione di esse: le acque costituiscono l'oggetto stesso della concessione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2006 , n. 664).Al riguardo, il ricorso contro l'inerzia dell'Amministrazione deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.»

Sintesi: Le controversie aventi ad oggetto le procedure comparative per la scelta del concessionario di aree appartenenti al demanio lacuale sono attribuite al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anche in caso di silenzio serbato dall’Amministrazione.

Sintesi: Anche i giudizi avverso il silenzio inadempimento della P.A. non sfuggono al riparto di giurisdizione fra TAR e TSAP.

Estratto: «Seguendo le argomentazioni della difesa resistente, le vertenze aventi ad oggetto le procedure comparative per la scelta del concessionario di aree appartenenti al demanio lacuale sarebbero attribuite al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anche in caso di “silenzio” serbato dall’Amministrazione.L’eccezione va condivisa.In considerazione dello specifico precedente del T.S.A.P., riferito anche da parte ricorrente e versato in atti, che si è pronunciato sugli atti inerenti la procedura svolta per l’affidamento della concessione di che trattasi (sentenza 3.12.2009 n. 189) nonché della copiosa giurisprudenza citata dalla difesa del Consorzio (cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Milano, n.537 del 4.03.2010), reputa il Collegio di dovere escludere la propria giurisdizione nella controversia in esame.Ciò, benché nella specifica ipotesi venga in rilievo l’impugnazione di un preteso “silenzio inadempimento” della P.A., posto che, anche detti giudizi non sfuggono al riparto di giurisdizione fra TAR e TSAP (cfr. T.S.A.P. 11.09.2008 n. 139 e 21.07.2004 n.84).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.