L’approvazione del progetto preliminare di opera pubblica non è autonomamente impugnabile

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Sintesi: Le delibere di approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica, per giurisprudenza pacifica, non sono immediatamente lesive perché non comportano la dichiarazione di pubblica utilità che invece va ricondotta, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, all’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica.


Estratto: «che il ricorso sarebbe comunque inammissibile poiché con esso e con i motivi aggiunti sono state impugnate le delibere di approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica, delibere che, per giurisprudenza pacifica, non sono immediatamente lesive perché non comportano la dichiarazione di pubblica utilità che invece va ricondotta, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, all’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica (cfr. Cons. stato, 24 novembre 2011 n. 6207);»

Sintesi: L’approvazione del progetto preliminare di opera pubblica non è ex sé atto autonomamente impugnabile, in quanto non è (a differenza del progetto definitivo) immediatamente lesivo della posizione giuridica privata, a meno che esso non contenga statuizioni direttamente lesive della sfera giuridica dei soggetti interessati.

Sintesi: Solo con il progetto definitivo l’opera pubblica assume una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza, e quindi di lesività, con le posizioni giuridiche dei confinanti o vicini o perseguiti dalle associazioni ambientali, mentre al livello di progettazione preliminare la stessa è ancora ad uno stadio iniziale, abbozzato, e, come tale, suscettibile di modifiche per radicare un interesse concreto all'impugnazione.

Estratto: «- che sotto il primo profilo, costituisce principio consolidato, reiteratamente affermato dal Collegio e cui pertanto occorre adeguarsi anche per il rispetto delle fondamentali ragioni connesse alla certezza del diritto, l’approvazione del progetto preliminare di opera pubblica non è ex sé atto autonomamente impugnabile, in quanto non è (a differenza del progetto definitivo) immediatamente lesivo della posizione giuridica privata, a meno che – ma nulla viene dedotto in concreto né provato nella specie - esso non contenga statuizioni direttamente lesive della sfera giuridica dei soggetti interessati (cfr. ex multis Tar Calabria 10502010, CdS 30332001 e Tar Liguria 3272005);- che nel caso in esame nulla viene provato o concretamente indicato al fine di reputare sussistente nella specie l’indicata eccezione, come ad esempio avviene laddove, per un’eventuale alterazione dell'iter procedimentale, sia lo stesso progetto preliminare ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura ad esempio espropriativa, recando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario (cfr. ad es Tar Campania n. 99552008);- che tale conclusione appare fondata su ragionevoli e pienamente condivisibili considerazioni logico - giuridiche in quanto solo con il progetto definitivo l’opera pubblica assume una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza, e quindi di lesività, con le posizioni giuridiche dei confinanti o vicini o perseguiti dalle associazioni ambientali, mentre al livello di progettazione preliminare la stessa è ancora ad uno stadio iniziale, abbozzato, e, come tale, suscettibile di modifiche per radicare un interesse concreto all'impugnazione (cfr. ad es. Tar Liguria n. 5162012);»

Sintesi: A fronte della natura preliminare del progetto i cui effetti sono dettati dalla legislazione statale in termini di principio fondamentale, nessun concreto effetto diretto e definitivo, può trarsi, ai fini di immediata impugnazione, in base a forzature ermeneutiche di norme regionali (nella specie art. 59 l.r. Liguria 3697), sia per la preminenza del dato normativo statale sia per la logicità della conclusione che impone di verificare gli effetti dell’approvazione di un progetto in relazione alla definitività del progetto stesso.

Estratto: «- che in linea generale secondo la disciplina applicata - diversa dalle possibilità introdotte di recente anche in via di legislazione d’urgenza (cfr. art. 93 comma 2 d.lgs. 163 come modificato da d.l. 12012) - l'attività di progettazione per l'esecuzione di lavori pubblici quali quello in esame deve essere articolata in tre differenti livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo; il primo è necessario per definire "le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ecc." e consiste "in una relazione illustrativa delle ragioni della soluzione prospettata in base alle valutazioni delle eventuali soluzioni possibili"; il secondo, il progetto definitivo, "individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni": ad esso si dovranno accompagnare la valutazione di impatto ambientale, gli studi e le indagini preliminari come riferimento a quelli di tipo geognostico, ideologico, sismico ecc., comunque da poter consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo; progetto esecutivo, da redigere in conformità del progetto definitivo "determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;- che nel caso di specie non è contestato che gli atti impugnati riguardino la mera fase di progettazione preliminare e che l’impugnativa si muove nell’ottica della contestazione della localizzazione e realizzazione dell’opera allo stato (anche al comprensibile e condivisibile fine di dare una risposta alle contestazioni originate in sede comunitaria) approvata in termini di mero progetto preliminare;- che, a fronte della natura preliminare del progetto i cui effetti sono dettati dalla legislazione statale in termini di principio fondamentale, nessun concreto effetto diretto e definitivo può trarsi in base a forzature ermeneutiche di norme regionali (nella specie art. 59 l.r. 3697), sia per la preminenza del dato normativo statale sia per la logicità della conclusione che impone di verificare gli effetti dell’approvazione di un progetto in relazione alla definitività del progetto stesso;»

Sintesi: Il progetto preliminare, quale atto endoprocedimentale, non ha natura direttamente lesiva rispetto alla successiva approvazione del progetto definitivo.

Estratto: «Nessuna illegittimità può essere ravvisata rispetto all’approvazione del progetto preliminare di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 27 giugno 2011, attesa la natura non direttamente lesiva di tale atto endoprocedimentale, ravvisabile, invece, rispetto alla successiva approvazione del progetto definitivo, censurata con ricorso per motivi aggiunti.»

Sintesi: E' solo dal momento dell’approvazione del progetto definitivo che si concretizza l’interesse all’impugnazione, in quanto solo con il progetto definitivo l’opera pubblica assume una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza, e quindi di lesività, con le posizioni giuridiche dei confinanti o vicini, mentre al livello di progettazione preliminare la stessa è ancora ad uno stadio iniziale, abbozzato, e, come tale, suscettibile di modifiche per radicare un interesse concreto ed attuale all’impugnazione.

Estratto: «Orbene, con riferimento ad una fattispecie analoga, in cui parimenti alcuni cittadini erano insorti avverso il progetto di un’opera pubblica (in quel caso, un parcheggio interrato) da realizzarsi in un’area adiacente a quella di loro residenza, la Sezione ha ancora recentemente chiarito che è solo dal momento dell’approvazione del progetto definitivo che si concretizza l’interesse all’impugnazione del progetto, in quanto solo con il progetto definitivo l’opera pubblica assume una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza, e quindi di lesività, con le posizioni giuridiche dei confinanti o vicini, mentre al livello di progettazione preliminare la stessa è ancora ad uno stadio iniziale, abbozzato, e, come tale, suscettibile di modifiche per radicare un interesse concreto ed attuale all’impugnazione (T.A.R. Liguria, I, 16.12.2010, n. 10872; nello stesso senso cfr. Cons di St., IV, 6 giugno 2001 n. 3033; T.A.R. Piemonte I, 21.11.2008 n. 2925; T.A.R. Liguria, I, 2.11.2004 n. 1508).Tale posizione – osserva la citata sentenza - è fondata su solidi indici normativi.In primo luogo la definizione legislativa (art. 93 commi 3 e 4 D. Lgs. 12.4.2006, n. 163), secondo la quale: “Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa”, mentre “il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo”.Dal confronto dell’oggetto dei due livelli di progettazione emerge come solo con il progetto definitivo vengono individuati compiutamente i lavori da realizzare, dovendo quest’ultimo contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni e, in particolare, del titolo edilizio.»

Sintesi: L'approvazione del progetto preliminare, riguardando a norma dell'art. 16 della legge n. 109/1994 la prima fase della progettazione a cui inerisce la verifica della fattibilità dell'opera pubblica sotto l'aspetto tecnico e finanziario e delle esigenze da soddisfare, non ha, in linea di principio, contenuto direttamente lesivo della sfera giuridica del privato. E’ solo il progetto definitivo che sottoponendo la proprietà a vincolo espropriativo, è atto direttamente lesivo ed autonomamente impugnabile.

Estratto: «Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l'approvazione del progetto preliminare, riguardando a norma dell'art. 16 della legge n. 109/1994 la prima fase della progettazione a cui inerisce la verifica della fattibilità dell'opera pubblica sotto l'aspetto tecnico e finanziario e delle esigenze da soddisfare...
[...omissis...]

Sintesi: Il progetto preliminare riveste un ruolo di carattere propedeutico rispetto al procedimento espropriativo, nel cui ambito la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera consegue soltanto per effetto dell'approvazione del progetto definitivo; il provvedimento effettivamente lesivo è quello pertanto di approvazione del progetto definitivo.

Estratto: «Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso, svolta dalla difesa del Comune di Cetraro, per omessa impugnativa del progetto preliminare dell’opera pubblica per cui è causa, approvato con Delibera di C.C. n. 200 del 13/11/2007, nonostante la comunicazione del 26/08/2008 di avvio del procedimento, nonché per tardività dell’impugnativa proposta avverso la Delibera di C.C. n. 46 del 12.12.2008, di approvazione del progetto definitivo.Com’è noto, il progetto preliminare riveste un ruolo di carattere propedeutico rispetto al procedimento espropriativo, nel cui ambito la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera consegue soltanto per effetto dell'approvazione del progetto definitivo (nella fattispecie concentrato con quello esecutivo), che possiede i carattere complessivi non più modificabili dell'opera, laddove il progetto preliminare è ancora suscettibile di modificazioni (ex plurimis: Cons. Stato Sez. IV 11.5.2004 n. 2930).Nella specie, quindi, il provvedimento effettivamente lesivo è costituito dalla Delibera di C.C. n. 46 del 12/12/2008, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, rispetto al quale, oltretutto, l'eventuale annullamento dell'impugnata deliberazione consiliare di approvazione del progetto preliminare non potrebbe avere effetti caducatori, attesa l'anzidetta diversa valenza dei due atti nel procedimento espropriativo.»

Sintesi: Il progetto preliminare di un’opera pubblica non costituisce atto provvedimentale ad effetti esterni in grado di recare pregiudizio a terzi.

Estratto: «che il ricorso è ammissibile in quanto il progetto preliminare – che nel caso di specie, peraltro, è diverso da quello definitivo – di un’opera pubblica non costituisce atto provvedimentale ad effetti esterni in grado di recare pregiudizio a terzi»

Sintesi: L'approvazione del progetto preliminare di opera pubblica non è, normalmente, atto autonomamente impugnabile, in quanto non è (a differenza del progetto definitivo), immediatamente lesivo della posizione giuridica privata.

Estratto: «La giurisprudenza, infatti, ha affermato che l’approvazione del progetto preliminare di opera pubblica non è, normalmente, atto autonomamente impugnabile, in quanto non è (a differenza del progetto definitivo) immediatamente lesivo della posizione giuridica privata, a meno che essa non contenga statuizioni direttamente lesiva della sfera giuridica dei soggetti interessi (Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3033; TAR Lazio Roma, sez. III, 3 maggio 2004 n. 3663; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 9 marzo 2005 n. 327).»

Sintesi: La deliberazione avente ad oggetto un progetto preliminare non può avere di per sé effetti lesivi; a maggior ragione quale tale atto riguardi un’opera già ultimata per cui è insuscettibile di incidere sulla posizione dell’interessato e di recargli pregiudizio o di condizionare la sua pretesa risarcitoria.

Estratto: «Preliminarmente si rileva che l’impugnata deliberazione della giunta comunale ha ad oggetto un progetto preliminare, il quale non può avere di per sé effetti lesivi. Inoltre tale atto riguarda un’opera già ultimata (come riconosce il Comune nella sua memoria difensiva), per cui è insuscettibile di incidere sulla posizione dell’interessato e di recargli pregiudizio o di condizionare la sua pretesa risarcitoria.Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, nella parte avente ad oggetto la predetta delibera.»

Sintesi: E' immediatamente impugnabile il provvedimento avente una valenza complessiva che esorbita i limiti della fase di progettazione preliminare prevista all’ art. 93 del D. Lgs.vo 12/4/2006, n. 163 e si presenta piuttosto come un provvedimento atipico a contenuto plurimo.

Estratto: «Quanto all’impugnativa proposta avverso la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cirò Marina n. 17 del 30.01.2009, pubblicata il 06.02.2009, avente ad oggetto “Approvazione del progetto preliminare ed avvio procedimento espropriativo per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della Piazza Diaz...
[...omissis...]

Sintesi: Il progetto preliminare di opera pubblica non è autonomamente impugnabile; ciò in quanto la lesione si verifica allorché venga dichiarata la pubblica utilità dell'opera e dato inizio alla procedura di esproprio dei terreni sui quali essa dovrà allocarsi. Solo da questo momento diventa attuale l'interesse del privato ad impugnare, unitamente all'atto che dà inizio al procedimento ablatorio, anche l'approvazione del progetto preliminare che ne costituisce il presupposto.

Estratto: «Svolti questi brevi cenni in ordine alla normativa speciale di cui all’art. 23-bis della legge n. 205/2000 (normativa che troverà applicazione in relazione a due motivi aggiunti presentati dai ricorrenti) e venendo allo scrutinio del gravame principale, il Collegio osserva che con esso sono stati impugnati la deliberazione del Consiglio Comunale di Fiume Veneto n. 28 del 28.4.2004, recante: “Lavori di ampliamento della Scuola Materna di Bannia – Approvazione del progetto preliminare e adozione di variante al PRGC n. 21”, nonché ogni altro atto antecedente/presupposto.Il ricorso si appalesa inammissibile.E’ d’uopo ricordare, al riguardo, che il progetto di opera pubblica, ancorche' approvato dall'autorita' competente, fin quando resta allo stato di progetto, non e' in grado di arrecare una lesione effettiva della sfera giuridica del privato proprietario delle aree sulle quali la suddetta opera pubblica dovrebbe essere realizzata; e cio' in quanto la lesione si verifica allorche' venga dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e dato inizio alla procedura di esproprio dei terreni sui quali essa dovra' allocarsi. Solo da questo momento diventa attuale l'interesse del privato ad impugnare, unitamente all'atto che da' inizio al procedimento ablatorio, anche la approvazione del progetto preliminare che ne costituisce il presupposto (Cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 6 febbraio 1995, n. 73; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 20 dicembre 2001, n. 897 e 5 maggio 2005, n. 464).L’atto gravato dal ricorso n. 447/04, che si atteggia ad atto presupposto nell’ambito della sequela procedimentale in questione, andava impugnato, dunque, insieme ai provvedimenti concretamente lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti. Difetta, quindi, il presupposto fondamentale dell’interesse al ricorso.Non è inutile sottolineare, tal proposito, che l'interesse a ricorrere - presupposto processuale di ammissibilità del ricorso - va accertato in concreto con l'indagine sulla effettività della lesione e sul vantaggio conseguente allo annullamento dell'atto impugnato, con riferimento al momento di proposizione del gravame: occorre, in altri termini, una lesione concreta ed immediata della sfera giuridica del ricorrente, mentre non basta la semplice previsione di un'eventuale lesione che possa in futuro verificarsi, non essendo esperibili ricorsi amministrativi di temuto pericolo (Cfr., T.A.R. Campania, 25 gennaio 1994, n. 44).L'atto presupposto – va ulteriormente precisato - deve essere impugnato immediatamente solo da chi, avendo ricevuto da esso una lesione della propria sfera giuridica, ha un interesse qualificato e tutelato alla sua eliminazione, senza attendere l'intervento dell'atto conseguenziale, la cui impugnazione non varrebbe a rimuovere la situazione sfavorevole già determinata dal primo e consolidatasi per effetto dell'inutile decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso (Cfr., Cons. St., IV, 2 ottobre 1989, n. 664)»

Sintesi: E' inamissibile l'impugnazione del provvedimento concernente l'approvazione del progetto preliminare, in quanto non immediatamente lesivo.

Estratto: «Evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei ricorsi al fine di deciderli con unica sentenza.Il ricorso n. 309/1999 è inammissibile.Come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (TAR Sardegna, Sez. II, n. 235 del 20 febbraio 2004), nella sequenza procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un'opera pubblica devono essere considerati impugnabili solo quelli effettivamente dotati di lesività immediata, concreta ed attuale nei confronti dei privati incisi dall'attività pubblica.Tali, in via generale, devono intendersi:- l'approvazione del progetto definitivo dei lavori da realizzare, che contenendo la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, come disposto dal comma 13 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, imprime al bene privato quella particolare qualità che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa;- il decreto di occupazione, che realizza lo spossessamento del bene ;- il decreto di espropriazione, che ne attua il trasferimento coattivo. Di contro non possono considerarsi "ex se" immediatamente lesivi, salvo che per un'eventuale alterazione dell'iter procedimentale, l'approvazione del progetto preliminare, quella del progetto esecutivo e la comunicazione della data di immissione in possesso (Consiglio Stato sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3033).Pertanto, poiché, come precisato in narrativa, il ricorso n. 309/1999 è rivolto ad ottenere l’annullamento della delibera n. 43 del 24.11.1998, recante l’approvazione del progetto preliminare dell’opera in questione, conformemente al predetto orientamento dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, deve concludersi per l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse.»

Sintesi: Il provvedimento di approvazione del progetto preliminare non ha effetti lesivi nei confronti dell’interessato, salvo che, per un’eventuale alterazione dell’iter procedimentale, sia esso stesso ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario; diversamente il ricorso avverso tale atto è inamissibile.

Estratto: «In parziale accoglimento del ricorso deve essere disposto, pertanto, l’annullamento degli atti indicati.Il ricorso, invece, deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui è impugnata la deliberazione n. 419 del 20 novembre 2003 della Giunta Provinciale Vibo Valentia di approvazione del progetto preliminare, che non ha effetti lesivi nei confronti dell’interessate, salvo che, per un’eventuale alterazione dell’iter procedimentale, sia esso stesso ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario (TAR Campania, sez. IV, 21 agosto 2008 n. 9955).»

Sintesi: E' impugnabile il progetto preliminare qualora i suoi effetti siano ulteriori rispetto a quelli meramente interni alla sequenza procedimentale di progettazione, quale l'effetto dell'eventuale contestuale adozione di variante allo strumento urbanistico.

Estratto: «2.3 Con riferimento alla situazione di fatto al momento della decisione, allo stato attuale, con la delibera di Consiglio Comunale impugnata con i secondi motivi aggiunti il procedimento di approvazione della variante risulta essersi concluso, considerato che la delibera di approvazione definitiva n.70 del 24.9.2008 dà atto del parere favorevole dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, che comunque conclude il procedimento di approvazione della variante ai sensi delle legge Regionale n. 34/1992. Per quanto riguarda l’opera pubblica, a quanto risulta in atti manca l’approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, presumibilmente rinviati ad un secondo momento dal Comune. Detto ciò i provvedimenti in epigrafe pur riguardando un progetto preliminare, sono autonomamente impugnabili, in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale per cui è impugnabile il progetto preliminare qualora i suoi effetti siano ulteriori rispetto a quelli meramente interni alla sequenza procedimentale di progettazione, quale l'effetto della eventuale contestuale adozione di variante allo strumento urbanistico (Tar Campania Salerno 9.11.2007 n. 2482).»

Sintesi: Gli atti, quali l'approvazione del progetto preliminare e del progetto esecutivo, la comunicazione della data di immissione in possesso, ecc., non possono considerarsi ex se immediatamente lesivi, salvo che, per un'eventuale alterazione dell'iter procedimentale siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, come in ipotesi in cui l'Amministrazione abbia inteso dare al progetto preliminare gli stessi effetti di quello definitivo, fissando tra l'altro in esso i termini di inizio e fine dei lavori e delle espropriazioni.

Estratto: «Al riguardo, vale ricordare in via generale, come pure esattamente ricordato dall’appellante, che nell'ambito della serie procedimentale degli atti e provvedimenti di approvazione di un progetto di opera pubblica devono considerarsi impugnabili solo quelli effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall'attività amministrativa, tra i quali “in via generale” rientra l'approvazione del progetto definitivo, che, contenendo la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, come disposto dall'art. 14 comma 13, l. n. 109 del 1994 (oggi art. 12, comma 1, lett. a) del Testo unico sulle espropriazioni di cui al D.P.R. 8-6-2001 n. 327), imprime al bene privato quella particolare qualità od utilità pubblica che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa, mentre gli altri atti, quali l'approvazione del progetto preliminare, l'approvazione del progetto esecutivo, la comunicazione della data di immissione in possesso, ecc., non possono considerarsi ex se immediatamente lesivi, (Consiglio Stato, sez. IV, 11 maggio 2004, n. 2930, citata anche dall’appellante; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 27 luglio 2006, n. 6597; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 6 dicembre 2006, n. 604). Tuttavia, ha precisato parimenti la giurisprudenza, “salvo che, per un'eventuale alterazione dell'iter procedimentale siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando in tal modo un vulnus alla posizione del cittadino proprietario”.In altri termini, al di là di astratte affermazioni in punto di diritto, per stabilirsi caso per caso quale sia l’atto lesivo e quale il momento per insorgere contro di esso deve aversi riguardo al concreto sviluppo ed assetto del procedimento espropriativo come configurato, seppur illegittimamente ed erroneamente, dall’amministrazione, proprio al fine di sollevare tempestivamente contro di essa quei profili di illegittimità derivanti dalle ricordate affermazioni di principio. La rilevanza, ai fini processuali, delle situazioni in fatto poste in essere dalle singole amministrazioni si deduce peraltro dall’altro costante indirizzo, secondo il quale la fissazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 deve avvenire col primo atto, con il quale si manifesta “in concreto” l'intenzione di esercitare il potere espropriativo (cfr. C.d.S.: sez. IV, 8 giugno 2007, n. 2999; 14 dicembre 2002, n. 6917; 9 marzo 2000, n. 1235; 14 gennaio 1999, n. 22; sez. V, 30 settembre 1998, n. 1360).Cosicché, quando, come nel caso di specie, coincide con l'approvazione del progetto preliminare questo deve essere immediatamente impugnato per arrestare tempestivamente ed utilmente per tutti, privato e p.a., l’avanzamento del procedimento.»

Sintesi: L’approvazione del progetto preliminare non implica dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che conseguirà unicamente all’atto dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo; il relativo provvedimento non è pertanto autonomamente impugnabile.

Estratto: «Infine neppure potrebbe ipotizzarsi un interesse dei ricorrenti a ricorrere avverso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16.3.2001 ovvero quella di Giunta Municipale n. 270 del 23.10.2002, pure oggetto del presente gravame e delle quali assumono averne avuta conoscenza...
[...omissis...]

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE --> OPERE STRATEGICHE

Sintesi: Diversamente da quel che avviene nelle ordinarie procedure finalizzate all’approvazione di progetti di opere pubbliche, il progetto preliminare delle opere strategiche di interesse nazionale non costituisce atto meramente preparatorio, bensì atto pacificamente dotato di una propria autonomia e di immediata capacità lesiva: e ciò perché costituisce fonte del vincolo preordinato all’espropriazione, essendo lo stesso diretto ad incidere immediatamente nella sfera giuridica dei titolari di diritti sugli immobili interessati dalla suddetta procedura ablativa.

Estratto: «La realizzazione di opere di preminente interesse nazionale è disciplinata dalla L. n. 443/2001 e dal relativo D.lgs. 190/2002 (ora trasfuse nel decreto legislativo n. 163 del 2006), il cui art. 3, comma 3, stabilisce espressamente che per la realizzazione delle infrastrutture strategiche o di interesse nazionale, ai fini dell'approvazione del progetto preliminare, non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative prevista dall'art. 11 DPR 327/2001.Pertanto, anche nel caso in cui l’approvazione del progetto comporti l’avvio del procedimento espropriativo non è prevista alcuna forma di partecipazione dei soggetti privati portatori di interessi contrapposti a quello pubblico né è necessaria la comunicazione individuale: a ciò consegue che il termine per l’impugnazione degli atti, anche quelli relativi al progetto, deve essere fatto decorrere dalla pubblicazione della delibera sulla Gazzetta ufficiale, essendo questa l’unica forma di pubblicità da rispettare.In tale direzione si osserva infatti che, diversamente da quel che avviene nelle ordinarie procedure finalizzate all’approvazione di progetti di opere pubbliche, il progetto preliminare delle opere strategiche di interesse nazionale non costituisce atto meramente preparatorio, bensì atto pacificamente dotato di una propria autonomia e di immediata capacità lesiva: e ciò perché costituisce fonte del vincolo preordinato all’espropriazione, essendo lo stesso diretto ad incidere immediatamente nella sfera giuridica dei titolari di diritti sugli immobili interessati dalla suddetta procedura ablativa.In questi termini, la deliberazione di approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche deve dunque essere intesa nel senso sostanziale e processuale di atto immediatamente efficace conclusivo del procedimento. Conseguentemente la delibera di approvazione del progetto preliminare va impugnata nei termini decadenziali decorrenti dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (in questo senso Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2047, Tar Milano 1669/2010).Né sarebbe necessaria, anche alla luce della legislazione vigente, alcuna ulteriore pubblicazione sul BURP o sugli albi pretori comunali, come pure sostenuto da parte ricorrente, risultando sufficiente a tal fine, ossia per la efficacia della variante urbanistica e del relativo vincolo espropriativo, la sola pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: ciò in quanto vale la regola di legge per cui l'approvazione del progetto per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale comporta "l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati"(art. 3, comma 7, decreto legislativo n. 190 del 2002).Non risulta infine decisiva la circostanza che dette pubblicazioni non riportassero i dati catastali e l’identità dei proprietari espropriandi, non risultando tale indicazione requisito richiesto dalla vigente disciplina e indispensabile ai fini della conoscibilità della lesività del provvedimento.»

Sintesi: Diversamente da quel che avviene nelle ordinarie procedure finalizzate all’approvazione di progetti di opere pubbliche, il progetto preliminare delle opere strategiche di interesse nazionale non costituisce atto meramente preparatorio, bensì atto pacificamente dotato di una propria autonomia e di immediata capacità lesiva: e ciò perché fonte del vincolo preordinato all’espropriazione, essendo lo stesso diretto ad incidere immediatamente nella sfera giuridica dei titolari di diritti sugli immobili interessati dalla suddetta procedura ablativa.

Estratto: «7. Quanto ai motivi di gravame ancora riguardanti, in termini di illegittimità e non di nullità, gli atti di approvazione del progetto preliminare [censura sub e)], si osserva innanzitutto che le opere di preminente interesse nazionale sono disciplinate dalla L. n. 443/2001 e dal relativo D.Lvo. n. 190/2002...
[...omissis...]

Sintesi: Diversamente da quel che avviene nelle ordinarie procedure finalizzate all'approvazione di progetti di opere pubbliche, il progetto preliminare delle opere strategiche di interesse nazionale non è atto meramente preparatorio, bensì è atto dotato di una propria autonomia e di immediata capacità lesiva e ciò perché fonte del vincolo preordinato all'espropriazione.

Estratto: «Deve osservarsi nel caso in questione, peraltro, che, diversamente da quel che avviene nelle ordinarie procedure finalizzate all'approvazione di progetti di opere pubbliche, il progetto preliminare delle opere strategiche di interesse nazionale non sia - come esattamente rilevato dalla difesa di RFI s.p.a. - atto meramente preparatorio, bensì sia atto dotato di una propria autonomia e di immediata capacità lesiva e ciò perché fonte del vincolo preordinato all'espropriazione (essendo il progetto preliminare atto diretto ad incidere immediatamente nella sfera giuridica dei titolari di diritti sugli immobili assoggettati a vincolo e, quindi, atto autonomamente impugnabile), e deve osservarsi anche che la speciale procedura prevista dal D.Lgs. 190/2002, attuativo della L. 443/200l, relativa alle opere strategiche di interesse nazionale, comporta rilevanti deroghe alla ordinaria disciplina in materia di approvazione di opere pubbliche e la principale divergenza dall'ordinario modello procedimentale emerge proprio con riferimento all'approvazione del progetto preliminare dell'opera strategica di interesse nazionale. Il procedimento volto all'approvazione del progetto preliminare dell'opera, ex art. 3 del D.Lgs. 190/2002, in ogni caso, viene a distinguersi nettamente, per vari aspetti, dal procedimento ordinario.Da un lato infatti, come evidenziato dalla difesa della s.p.a. RFI, non è prevista alcuna forma di partecipazione dei soggetti privati portatori di interessi contrapposti a quello pubblico (v. art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, che esclude espressamente l'obbligo di comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche); dall’altro, a fronte di un livello di maggior dettaglio della progettazione, è previsto un procedimento più snello destinato a sfociare nella delibera di approvazione del CIPE; dall’altro ancora, l'approvazione del progetto preliminare determina rilevanti effetti giuridici costituiti dall'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera, dal perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato - Regione sulla localizzazione dell'opera, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e dall'assoggettamento di tutti gli immobili in cui è localizzata l'opera al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.327/200l. A prescindere, comunque, da quanto ora accennato, deve evidenziarsi che nel caso in esame il Consorzio odierno appellante ha avuto piena conoscenza delle sopra riportate delibere del CIPE almeno dalle note del Comune di Bari (gennaio 2005) e di RFI s.p.a. (luglio 2005); piena conoscenza che costituisce un equivalente sostitutivo della notificazione, comunicazione o pubblicazione dell' atto, idoneo a determinare la decorrenza del termine decadenziale per proporre ricorso; in ogni caso il Consorzio ricorrente ha inviato ad RFI s.p.a. la nota in data14.9.2005 contestando la scelta del tracciato e successivamente il Consorzio stesso ha partecipato anche alla Conferenza di servizi; il che dimostra pure come nella specie la piena conoscenza dei provvedimenti poi contestati sia avvenuta da parte dell’ente ricorrente molto tempo prima dalla data dal medesimo assunta. Pertanto, l'odierno appellante, avendo avuto conoscenza piena dell' esistenza degli atti lesivi, quanto meno alla data del 14.9.2005 (in cui, come già detto, ha inviato a RFI s.p.a. la menzionata nota, contestando la scelta del tracciato), avrebbe dovuto proporre gravame giurisdizionale al massimo nel rispetto del termine decadenziale da quella data; mentre nella specie il ricorso è stato proposto (in ritardo) soltanto il 14.11.2006.Non possono dunque sussistere dubbi in ordine alla irricevibilità dell'impugnativa della delibera CIPE n. 46 del 29.9.2004 e di tutti gli atti a questa comunque connessi e devono condividersi quindi le argomentazioni svolte in proposito dai primi giudici nell’accogliere l’eccezione sollevata da RFI s.p.a.; argomentazioni secondo le quali la fondatezza della eccezione stessa emergeva dal fatto che il caso in esame riguardava un’opera strategica di interesse nazionale regolamentata dalla normativa speciale di cui al D.Lgs. n. 190/2002, attuativo della legge 443/2001, con la conseguenza, che il procedimento volto all’approvazione del progetto preliminare, come disciplinato dalla normativa speciale, divergeva significativamente dall’ordinario, il che comportava che il progetto preliminare di detta opera “strategica”avesse una propria autonomia e capacita lesiva soprattutto in quanto fonte del vincolo inteso all’esproprio, per cui nel caso in questione la delibera di approvazione del progetto preliminare doveva essere impugnata nei termini decadenziali previsti (decorrenti, nel caso in esame dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 28.1.2005), diversamente da quanto invece verificatosi nel caso in questione, in cui il ricorso del Consorzio è stato notificato, quanto alla suddetta delibera e agli atti connessi, in data 14.11. 2006 e, quindi, tardivamente.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.