Le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo non sono impugnabili

Sintesi: Le comunicazioni di avvio del procedimento hanno natura e carattere endoprocedimentale, non concludono alcuna fase sub-procedimentale e, dunque, sono insuscettibili di arrecare pregiudizio.

Estratto: «3.- Con il secondo gravame le ricorrenti impugnano una serie di atti endoprocedimentali (la comunicazione 3.12.2002 n. 24846 di avvio del procedimento espropriativo, la comunicazione 9.12.2002 n. 25247 di avviso di deposito del progetto preliminare e del piano particellare con l’individuazione delle aree da espropriare, nonché la delibera giuntale n. 266/2001 di approvazione del progetto preliminare dei lavori) affermando l’illegittimità dell’intera procedura espropriativa per mancata comunicazione dell’avvio del relativo procedimento anteriormente alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori.A prescindere dall’inammissibilità del ricorso – gli atti impugnati, infatti, hanno natura e carattere endoprocedimentale, non concludono alcuna fase sub-procedimentale e, dunque, sono insuscettibili di arrecare pregiudizio -, nel merito deve evidenziarsene l’infondatezza in quanto correttamente l’Amministrazione comunale ha comunicato l’avvio della procedura espropriativa con la nota 3.12.2002 n. 24846, successivamente all’approvazione del progetto preliminare (a cui non è connessa la dichiarazione di pubblica utilità: cfr. CdS, IV, 4.5.2012 n. 2579; V, 3.5.2012 n. 2535; VI, 24.11.2011 n. 6207), ma precedentemente all’approvazione del progetto definitivo attuata con delibera consiliare 30.12.2002 n. 248 (in quanto l’approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica comporta, ai sensi dell’art. 16, IV comma del DPR n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa: cfr., da ultimo, CdS, IV, 21.8.2013 n. 4230).»

Sintesi: Le comunicazioni di avvio del procedimento in quanto mere comunicazioni risultano prive di contenuto provvedimentale e pertanto, se impugnate, non sono annullabili.

Estratto: «In ragione dell’inapplicabilità di tale disposizione e in difetto di una rituale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la ricorrente non aveva l’onere di impugnare la dichiarazione di pubblica utilità, attesa la sua inefficacia ai sensi del citato art. 12, terzo comma, d.p.r. n. 327/2001.L’esperimento della procedura di cui all’art. 22-bis d.p.r. n. 327/2001 risulta illegittimo, atteso che la stessa presuppone - ovviamente - l’esistenza di un vincolo espropriativo e di una efficace dichiarazione di pubblica utilità.Le considerazioni che precedono sono sufficienti per giustificare l’accoglimento del ricorso per quanto attiene all’impugnazione del decreto dirigenziale n. 1 in data 22 gennaio 2013 e della nota in data 8 febbraio 2013, assorbita ogni altra questione, pur essendo opportuno osservare incidentalmente che il citato art. 22-bis, secondo comma, lett. a), d.p.r. n. 327/2001 si riferisce all’ipotesi che il numero dei destinatari della procedura espropriativa (non il numero della particelle catastali interessate dalla procedura espropriativa) sia superiore a cinquanta.Non occorre, invece, disporre l’annullamento delle comunicazioni di avvio del procedimento n. 301886 del 27 settembre 2012, n. 249175 del 6 ottobre 2012 e n. 67 dell’8 gennaio 2008, in quanto tali atti sono, per l’appunto, mere comunicazioni e risultano quindi prive di contenuto provvedimentale.»

Sintesi: La nota avente ad oggetto la partecipazione dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio non è impugnabile in ragione del suo carattere endoprocedimentale.

Estratto: «19 Va infine esaminato il richiesto annullamento della nota da ultimo indicata nonché di quelle relative all’accesso dei tecnici incaricati dell’esecuzione dei rilievi e delle operazioni necessarie per la progettazione definitiva ed alla prosecuzione delle analisi ed indagini per eseguire la caratterizzazione. La domanda va nel complesso dichiarata inammissibile stante, quanto alla prima nota, la non impugnabilità della stessa in ragione del suo carattere endoprocedimentale, quanto alle altre perché, pur non essendo esclusa la lesività dell’autorizzazione all’introduzione nella proprietà privata (T.a.r. Veneto Venezia sez. I, 18 febbraio 2004, n. 330) non è stata, nel caso, formulata alcuna specifica doglianza.»

Sintesi: La comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, nonché lo schema di progetto eventualmente depositato e reso pubblico, devono ritenersi privi di qualsivoglia capacità lesiva.

Estratto: «Il secondo motivo di ricorso è improcedibile in quanto i ricorrenti non hanno impugnato il progetto definitivo. Infatti tale progetto è stato approvato con delibera del CIPE n. 97 del 6 novembre 2009 e quindi in data successiva all’impugnazione contenuta nel presente ricorso.
[...omissis...]

Sintesi: Il privato non può impugnare l’avviso di avvio del procedimento espropriativo proprio perché tale atto non può considerarsi ex se immediatamente lesivo essendo diretto a garantire la partecipazione procedimentale del privato.

Estratto: «Nella fattispecie procedimentale in questione, e desumibile sia dal ricorso Rg. 1435/11 sia dal ricorso 1577/2011, siamo in presenza di un primo atto di avviso di avvio del procedimento espropriativo (notificato per atto collettivo ex art. 11 TU Espr.), mediante il quale l’Amministrazione, ai sensi del successivo art. 16 (“modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo”), ha inteso disciplinare il procedimento propedeutico all’approvazione del progetto definitivo.Risulta allora condivisibile la ricostruzione dei ricorrenti che provvedevano ad impugnare la “sola” e successiva comunicazione inviata dall’Anas, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 08/06/2001 n. 327, con la quale si notificava l’avvenuta approvazione del progetto definitivo della variante.Deve essere evidenziato, infatti, come i due provvedimenti sopracitati rispondono a “ratio” e finalità del tutto differenti e, in quanto tali, richiedono un diverso grado di “conoscenza”, proprio in ragione del differente bene protetto e del diverso grado di lesione che sono suscettibili di cagionare al privato.Se l’avviso di cui agli artt.11 e 16 è diretto garantire l'effettiva partecipazione dialettica del privato nella formazione, in contraddittorio, della volontà definitiva dell'amministrazione (TAR Reggio Calabria, 22.3.2007), la comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo è idonea a determinare un’autonoma lesione, conseguente all’apposizione della dichiarazione di pubblica utilità che, in quanto tale, attribuisce al bene privato quella particolare “qualità od utilità pubblica” che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa (T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 19 gennaio 2010, n. 14).Nel caso di specie la dichiarazione di pubblica utilità è stata disposta solo dall’approvazione del CdA dell’Anas n. 95 del 28 Maggio 2009.E’ del tutto evidente che proprio tale ultimo provvedimento necessiti di un grado di “conoscenza” che non può essere limitato ad una generale “conoscibilità” della lesione, riconducibile alla pubblicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo o, peggio, agli articoli pubblicati (per quanto possano essere diffusi) sulla stampa locale.Ne consegue che il privato non avrebbe potuto impugnare l’avviso di avvio del procedimento espropriativo proprio perché tale atto non può considerarsi ex se immediatamente lesivo essendo, com’è, diretto a garantire la partecipazione procedimentale del privato.»

Sintesi: La comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, ha natura endoprocedimentale e non lesiva del diritto di proprietà.

Estratto: «Esse possono essere solo parziale accolte. Più precisamente il ricorso deve ritenersi inammissibile nella parte in cui è rivolto avverso la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, attesa la sua natura endoprocedimentale e non lesiva della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l’odierna ricorrente (e cioè il diritto di proprietà).»

Sintesi: La comunicazione di avvio del procedimento è un mero atto endoprocedimentale non suscettibile di immediata ed autonoma contestazione in sede giudiziale, in quanto inidoneo a definire il procedimento e dunque non dotato di autonoma lesività.

Estratto: «14. È, invece inammissibile per carenza di interesse la domanda di annullamento del provvedimento dell’8.2.2011, prot. n. 3697 con cui il Comune di Peschiera Borromeo ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento del p.i.i. e di tutti i titoli edilizi assentiti.Per giurisprudenza unanime, invero, l’atto di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, è un mero atto endoprocedimentale non suscettibile di immediata ed autonoma contestazione in sede giudiziale, in quanto inidoneo a definire il procedimento e dunque non dotato di autonoma lesività. (fra le tante, cfr. T.A.R. - Napoli - Sez. II, 28 maggio 2009, n. 3011, sez. I, 6 febbraio 2008, n. 565; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25.9.2008, n. 2053; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. II, 7 ottobre 2005, n. 3770).»

Sintesi: La comunicazione di avvio del procedimento è atto endoprocedimentale privo di potenzialità lesiva per il destinatario.

Estratto: «4. Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti il Collegio, preliminarmente, ne rileva l’inammissibilità nella parte in cui viene impugnata la comunicazione di avvio del procedimento, pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa atto endoprocedimentale privo di potenzialità lesiva per il destinatario (sul punto, ex plurimis, TAR Lazio - Roma, Sez. I, 3 febbraio 2011, n. 1019).»

Sintesi: Le comunicazioni di avvio del procedimento non sono atti immediatamente lesivi; la impugnazione può semmai essere eventualmente proposta avverso i successivi provvedimenti che abbiano disposto l'occupazione, ovvero l'espropriazione della proprietà.

Estratto: «2.3.2. Invero, l’unico atto tra quelli impugnati, che si riferisce ad una procedura espropriativa nei confronti dei ricorrenti è la nota 29 marzo 2010, n. 5222, del Comune di San Martino.Questa, tuttavia, è una comunicazione d’avvio di procedimento, giacché vi si legge che gli Antonello, quali proprietari dissenzienti inclusi nell’ambito di lottizzazione, “non hanno sottoscritto il piano e non sono intervenuti alla stipula della convenzione; pertanto, richiamate le disposizioni di cui agli artt. 16 co. 8 e 11, 17 co. 2 e 32 co. 2 del D.P.R. 327/2001 si comunica avvio del procedimento di emanazione del provvedimento d'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22 bis D.P.R. 327/ 2001. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, si comunica altresì l'avvio di procedimento preordinato alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione di cui all'articolo 20 del D.P.R. 327/2001”.2.3.3. La censura, proprio perché non si riferisce ad un provvedimento immediatamente lesivo, è inammissibile: essa avrebbe dovuto essere eventualmente proposta avverso i successivi provvedimenti che avessero disposto l'occupazione, ovvero l'espropriazione della proprietà.»

Sintesi: La comunicazione di avvio di procedimento, ex art. 11 d. P. R. 327/01, è atto pacificamente ritenuto privo di qualsivoglia efficacia lesiva.

Estratto: «Come bene evidenziato in prime cure, il ricorso introduttivo era rivolto all’impugnativa della comunicazione di avvio di procedimento, ex art. 11 d. P. R. 327/01, e quindi avverso un atto pacificamente ritenuto privo di qualsivoglia efficacia lesiva. La circostanza che questo si colleghi ad altri provvedimenti, dai quali poteva evincersi il detto intento del Comune (che, per inciso, non è di per sé illegittimo, quando espressione del corretto esercizio della cura dell’interesse pubblico di cui l’ente è attributario), non esime dalla valutazione in concreto dalla loro effettiva lesività, effetto questo che è invece mancato.»

Sintesi: L’avviso di avvenuto deposito degli atti relativi alla procedura espropriativa, deve ritenersi privo di autonomia lesiva: esso ha, infatti, natura di atto meramente preordinato a notiziare l’espropriando e garantire a questi un’adeguata partecipazione al procedimento.

Estratto: «Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto l’avviso di avvenuto deposito degli atti relativi alla procedura espropriativa, in quanto tale atto deve ritenersi privo di autonomia lesiva: esso ha, infatti, natura di atto meramente preordinato a notiziare l’espropriando e garantire a questi un’adeguata partecipazione al procedimento.»

Sintesi: E' inammissibile il ricorso proposto contro la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ex art. 11 D.P.R.327/01, trattandosi di atto endoprocedimentale, non dotato di autonoma capacità lesiva.

Estratto: «Il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile, essendo dichiaratamente volto all’impugnativa della “comunicazione di avvio di procedimento, ex art. 11 d. P. R. 327/01 – prot. n. 3047 del 18.03.2008”, vale a dire di un atto privo, per giurisprudenza pacifica, di qualsivoglia efficacia lesiva (cfr. – da ultimo – T. A. R. Campania Napoli, sez. VII, 29 luglio 2010, n. 17179: “È inammissibile il ricorso proposto contro la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trattandosi di atto endoprocedimentale, non dotato di autonoma capacità lesiva”).»

Sintesi: La comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto endoprocedimentale e non autonomamente lesivo, non è di per sé impugnabile salvi casi del tutto eccezionali in cui essa è di per sé idonea a determinare un pregiudizio.

Estratto: «Va, inoltre, dichiarata inammissibile, per difetto d’interesse, l’impugnazione dell’atto sub f), atteso che – per costante giurisprudenza – la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto endoprocedimentale e non autonomamente lesivo, non è di per sé impugnabile (così, da ultimo, CdS, VI, 534/2010), salvi casi del tutto eccezionali, tra cui non rientra quello di specie, in cui la semplice comunicazione di avvio del procedimento è di per sé idonea a determinare un pregiudizio (Tar Campania, Napoli, I, 19697/2004; 16223/2004).Va, infine, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quanto concerne l’impugnazione dell’atto sub a), nella parte in cui si contesta la richiesta di pagamento dei canoni arretrati. Infatti, ogni contestazione in merito all'entità dell'ammontare dovuto a titolo di canoni arretrati rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 5 l. Tar (Tar Liguria, II, 1468/2007) sostanzialmente ritornato in vigore all’esito dell’intervento “ortopedico” operato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 204/2004; e giova precisare che, nel caso di specie, non è contestata l’esistenza di un rapporto concessorio.»

Sintesi: Le comunicazioni di avvio del procedimento sono atti aventi natura meramente endoprocedimentale, non impugnabili ex se.

Estratto: «4. Sotto il primo profilo parte ricorrente ha ricompreso nell’oggetto della propria impugnativa anche le note n. prot. 1859 del 28.2.2008 e n. 3069 del 1° aprile 2008, entrambe a firma del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vairano Patenora, con la prima delle quali si è comunicato ai Marano l’avvio del procedimento per la costruzione del parcheggio al servizio dell’area mercato sul suolo di loro proprietà, ricompreso in N.C.T. di Vairano Patenora al F.lio 29 p. lle 275 e 140, affermandosi, poi, che “il suolo era anche ricompreso nella perimetrazione P.U.A. - P.I.P., la cui approvazione implica l’espropriazione dell’area”; con la seconda, invece, che l’avvio del procedimento riguardava esclusivamente la costruzione del parcheggio a servizio dell’area mercatale sul predetto suolo.Tuttavia le note in parola (unitamente a varie altre note comunali richiamate nelle delibere impugnate di mera comunicazione interna tra uffici ovvero alla nota regionale con cui la Regione Campania ha invitato il Comune di Variano Patenora a trasmettere entro il termine improrogabile del 30.4.2008 la documentazione di rito, al fine di autorizzare la delocalizzazione del progetto), non hanno carattere provvedimentale, non recano alcuna manifestazione volitiva e non si presentano, come tali, immediatamente lesive degli interessi dei ricorrenti, risultando, anzi (con particolare riferimento alle comunicazione di avvio del procedimento), emanate in funzione di garanzia della partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, alla stregua di quanto previsto nella normativa generale di cui agli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.Trattasi, dunque, di atti aventi natura meramente endoprocedimentale non impugnabili ex se, in relazione al quale in giurisprudenza si afferma che: «La comunicazione di avvio del procedimento, al pari degli atti infraprocedimentali non idonei a suscitare un arresto o ad evocare uno sbocco con certezza negativo della procedura, non è atto autonomamente impugnabile in ragione della sua natura preparatoria nell’ambito di un iter suscettibile di definizione non necessariamente sfavorevole nei riguardi dell’interessato» (C. di S., sez. VI, 19.10.2004, n. 6775 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7.10.2005, n. 3770).»

Sintesi: La comunicazione di avvio del procedimento è in sé un atto prodromico ed endoprocedimentale e come tale non impugnabile in quanto non dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo e perciò lesivo.

Estratto: «E invero la comunicazione di avvio del procedimento è in sé un atto prodromico ed endoprocedimentale e come tale non impugnabile in quanto non dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo e perciò lesivo. Nella fattispecie l’atto lesivo è rappresentato dalla delibera di C.C. n.79 del 20.12.2004, pubblicata nella GURS il 20.05.2005 e menzionata nella comunicazione del 10.06.2005 dell’avvio del procedimento di esproprio, per cui il ricorso si appalesa tempestivo.»

Sintesi: L'atto di comunicazione di avvio del procedimento (nel caso di specie) di acquisizione sanante ex art. 43 DPR 327/2001, di per sé non ha alcun effetto traslativo e, quindi, di immediata lesività dell’interesse dedotto in giudizio, essendo ciò ravvisabile proprio nell’atto conclusivo; non sussiste pertanto onere di impugnazione.

Estratto: «Infondata è anche l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del provvedimento n.75/2006, in quanto si tratta di atto propedeutico e, nel contempo, di comunicazione di avvio di questo procedimento, che di per sé non ha alcun effetto traslativo e, quindi, di immediata lesività dell’interesse dedotto in giudizio dal ricorrente, essendo ciò ravvisabile proprio nell’atto conclusivo, cioè nell’atto impugnato.»

Sintesi: La comunicazione di avvio del procedimento non reca alcuna manifestazione di volontà provvedimentale e non è, come tale, immediatamente lesiva degli interesse del destinatario; suddetta comunicazione non è pertanto immediatamente impugnabile.

Estratto: «4. Sotto il primo profilo parte ricorrente ha ricompreso nell’oggetto della propria impugnativa anche la nota di comunicazione dell’avvio del procedimento per l”apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o all’asservimento sugli immobili occorrenti alla costruzione e messa in esercizio del parco de quo.Tuttavia, per questa parte, il ricorso introduttivo è inammissibile, atteso che la nota in parola non reca alcuna manifestazione di volontà provvedimentale e non è, come tale, immediatamente lesiva dei suoi interessi, risultando, anzi, emanata in funzione di garanzia della sua partecipazione al procedimento amministrativo, consentendogli, alla stregua di quanto previsto nella normativa generale di cui agli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 di «formulare entro i 30 giorni successivi alla notificazione dell’atto le proprie osservazioni che verranno opportunamente valutate dall’Autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni».Trattasi dunque di atto avente natura meramente endoprocedimentale non ex se impugnabile in relazione al quale in giurisprudenza si afferma che: «La comunicazione di avvio del procedimento, al pari degli atti infraprocedimentali non idonei a suscitare un arresto o ad evocare uno sbocco con certezza negativo della procedura, non è atto autonomamente impugnabile in ragione della sua natura preparatoria nell’ambito di un iter suscettibile di definizione non necessariamente sfavorevole nei riguardi dell’interessato» (C. di S., sez. VI, 19.10.2004, n. 6775 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7.10.2005, n. 3770).»

Sintesi: La nota di comunicazione dell’avvio del procedimento preordinato all’apposizione del vincolo espropriativo, è atto avente natura endoprocedimentale, non aventi alcuna idoneità lesiva in quanto viceversa finalizzato a garantire la partecipazione del privato al procedimento amministrativo.

Estratto: «3.1.- Le note di comunicazione dell’avvio del procedimento preordinato all’apposizione del vincolo espropriativo, sono, infatti atti aventi natura endoprocedimentale, non aventi alcuna idoneità lesiva, anzi finalizzati a garantire la partecipazione del privato al procedimento amministrativo, al fine di consentirgli di presentare osservazioni in ordine a circostanze ed elementi tali da indurre l'amministrazione a recedere dalla emanazione dei provvedimenti restrittivi.»

Sintesi: La comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione della pubblica utilità è atto sprovvisto dei connotati della diretta ed immediata lesività, in quanto preordinato ad attivare il procedimento dichiarativo della pubblica utilità; inammissibile pertanto la relativa impugnazione.

Estratto: «Con i quarti motivi aggiunti, notificati il 13 luglio 2006 i ricorrenti hanno impugnato la nota 15 maggio 2006, prot. n. 7560, con cui il Comune di Fiume Veneto ha comunicato l’avvio del procedimento di dichiarazione della pubblica utilità dei lavori di ampliamento della scuola materna di Bannia II° stralcio, nonché gli atti antecedenti presupposti e/o successivi conseguenti.I motivi aggiunti si appalesano inammissibili.Essi si appuntano, infatti, contro un atto sprovvisto dei connotati della diretta ed immediata lesività, in quanto preordinato ad attivare il procedimento dichiarativo della pubblica utilità.»

Sintesi: La nota ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, ha natura meramente endoprocedimentale; non reca alcuna manifestazione di volontà provvedimentale e non è, come tale, immediatamente lesiva degli interessi dei soggetti destinatari, risultando, anzi, emanata in funzione di garanzia della loro partecipazione al procedimento amministrativo.

Estratto: «In particolare con il ricorso introduttivo sono stati cumulativamente impugnati la nota del “Consorzio C.o.p.i.n.”, ricevuta in data 4.5.2002, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, relativamente alla realizzazione della variante di Via Sartania - N.C.T. Comune di Napoli Foglio 89 Particella 504 (mq. 2.360), nonché l’ordinanza n. 1308 adottata dal Presidente della Giunta della Regione Campania - Commissario Liquidatore, di approvazione, per gli aspetti tecnici, del progetto definitivo della risistemazione di Via Sartania, «quale definito all’esito della Conferenza dei Servizi di cui al verbale del 27.2.2001 che, allegato in copia al provvedimento, è dichiarato formare parte integrante dello stesso, anche per gli aspetti ambientali ed urbanistici, in deroga ad ogni disposizione difforme».In via pregiudiziale ed in relazione alla suddetta nota che il ricorrente ha ricompreso nell’oggetto del ricorso introduttivo, quest’ultimo è inammissibile, atteso che la nota in parola non reca alcuna manifestazione di volontà provvedimentale e non è, come tale, immediatamente lesiva dei suoi interessi, risultando, anzi, emanata in funzione di garanzia della sua partecipazione al procedimento amministrativo, consentendogli, alla stregua di quanto previsto nella normativa generale di cui agli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 di «formulare entro i 30 giorni successivi alla notificazione dell’atto le proprie osservazioni che verranno opportunamente valutate dall’Autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni».Trattasi dunque di atto avente natura meramente endoprocedimentale non ex se impugnabile in relazione al quale in giurisprudenza si afferma che: «La comunicazione di avvio del procedimento, al pari degli atti infraprocedimentali non idonei a suscitare un arresto o ad evocare uno sbocco con certezza negativo della procedura, non è atto autonomamente impugnabile in ragione della sua natura preparatoria nell’ambito di un iter suscettibile di definizione non necessariamente sfavorevole nei riguardi dell’interessato» (C. di S., sez. VI, 19.10.2004, n. 6775 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7.10.2005, n. 3770)»

Sintesi: È inammissibile il ricorso proposto contro l'atto con cui la P.A. comunica ai ricorrenti l'avvio del procedimento relativo al rinnovo della concessione demaniale marittima, avendo detto atto valenza endoprocedimentale.

Estratto: «Il ricorso è inammissibile. Emerge palese che la lesione è ricondotta all’entrata in vigore del piano demaniale comunale, ed in particolare alle norme da cui deriva la riduzione dell’estensione della concessione in essere. Le perplessità che i ricorrenti lamentano sono da essi stessi ricondotte alle norme del piano che, non riconoscendo il loro diritto al rinnovo della concessione, hanno disposto che il rinnovo medesimo sarebbe stato effettuato sulla base delle norme del piano medesimo, che prevede il ridimensionamento dell’estensione delle concessioni dei ricorrenti. Mentre appare del tutto evidente che la lesione lamentata discende dal piano (la cui impugnazione è stata peraltro rigettata con sentenza n. 246 del 2009), per altro verso gli atti qui censurati da un lato consistono nella comunicazione di avvio del procedimento relativo al rinnovo della concessione per l’anno 2008, atto meramente preparatorio ed in quanto tale non autonomamente impugnabile, dall’altro nella deliberazione di Giunta che, priva in sé di rilievo provvedimentale, non ha nemmeno valenza lesiva, visto che la stessa si propone di differire di un anno l’applicazione delle norme di piano che, invece, avrebbero dovuto entrare in vigore fin dalla stagione estiva 2008 con l’attuazione del previsto ridimensionamento delle concessioni in essere.»

Sintesi: In tema di procedimento amministrativo, laddove la conoscenza del procedimento sia stata ottenuta dall’interessato per equipollente, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non vizia il successivo provvedimento.

Estratto: «Quanto al primo motivo, il Collegio si riporta alla giurisprudenza consolidata in base alla quale la congruità della motivazione della decisione adottata sul ricorso gerarchico va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei motivi formali d'impugnazione...
[...omissis...]

Sintesi: Le norme in materia di partecipazione al procedimento non vanno applicate necessariamente e formalmente a qualunque ipotesi di azione amministrativa.

Sintesi: Poichè in materia di comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990 deve attribuirsi valore decisivo al correlativo profilo funzionale della partecipazione procedimentale, nella prospettiva, dunque, di un arricchimento derivante all'azione amministrativa dalla partepazione del destinatario all'iter formativo del provvedimento, non sussiste l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento qualora non vi sia alcuna utilità all'azione amministrativa che scaturisca dalla comunicazione stessa.

Sintesi: L'omissione della comunicazione di inizio del procedimento comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo dello stesso soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento, avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un'incidenza causale nel provvedimento finale.

Estratto: «Deve essere disatteso anche il quarto motivo.Invero, il Comune nella memoria depositata il 5.4.2007, ha eccepito di aver notificato il 15.9.2006 comunicazione di avvio del procedimento per le opere in questione, di cui copia è stata allegata alla memoria. Tale circostanza non è stata smentita dai ricorrenti, di modo che deve convenirsi con l’eccezione sollevata dal Comune.Ad ogni modo volendo addivenire alla tesi dei ricorrenti circa l’omessa comunicazione di avvio del procedimento occorre tener conto dell’ormai consolidato orientamenti della giurisprudenza amministrativa secondo cui le norme in materia di partecipazione al procedimento non vanno applicate necessariamente e formalmente a qualunque ipotesi di azione amministrativa.Così, ad esempio, attribuendosi valore decisivo al profilo funzionale della partecipazione procedimentale, si è ritenuto, talvolta, che non sussista l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento qualora non vi sia alcuna utilità all'azione amministrativa che scaturisca dalla comunicazione stessa; l'obbligo sarebbe sancito in funzione dell'arricchimento che deriva all'azione amministrativa, sul piano del merito e della legittimità, dalla partecipazione del destinatario al provvedimento, e, qualora questo non sussista, tale comunicazione sarebbe superflua e quindi l'obbligo non sussiste (TAR Lazio, Sez. III, 17.06.1998, n. 1405). Analogamente, si è ritenuto che l'omissione della comunicazione di inizio del procedimento comporti l'illegittimità dell'atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento stesso, avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un'incidenza causale nel provvedimento finale (TAR Puglia, Sez. I, 15.09.1997, n. 546).Nel caso in esame l'azione amministrativa è stata determinata dalla necessità di ripristinare tempestivamente la legittimità della stessa, violata attraverso il manufatto abusivo realizzato, anche al fine di tutelare l'interesse pubblico alla salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali del territorio, che avrebbero potuto essere compromessi dell'esecuzione delle opere in esame.»

Sintesi: Non sussista l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento qualora non vi sia alcuna utilità all'azione amministrativa che scaturisca dalla comunicazione stessa, in quanto l'obbligo sarebbe sancito in funzione dell'arricchimento che deriva all'azione amministrativa, sul piano del merito e della legittimità, dalla partecipazione del destinatario al provvedimento, e, qualora questo non sussista, tale comunicazione è superflua e quindi l'obbligo non sussiste.

Sintesi: L'omissione della comunicazione di inizio del procedimento comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento stesso, avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un'incidenza causale nel provvedimento finale.

Sintesi: In materia urbanistico-edilizia, il destinatario dell'ordine di demolizione, non preceduto dalla preventiva notifica dell'ordinanza di sospensione lavori, non può limitarsi in sede di impugnativa a dedurre la mera violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ma ha l'obbligo di evidenziare nel ricorso, al fine di contrastare la presunzione sul carattere abusivo dell'opera, quei fatti e circostanze che avrebbe rappresentato all'Amministrazione se fosse stato informato dell'avvio del procedimento repressivo.

Estratto: «Con il quinto motivo l’interessata deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, posto che l’ordinanza di demolizione non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.La tesi non convince.È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa quello secondo cui le norme in materia di partecipazione al procedimento non vanno applicate necessariamente e formalmente a qualunque ipotesi di azione amministrativa.Così, ad esempio, attribuendosi valore decisivo al profilo funzionale della partecipazione procedimentale, si è ritenuto, talvolta, che non sussista l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento qualora non vi sia alcuna utilità all'azione amministrativa che scaturisca dalla comunicazione stessa; l'obbligo sarebbe sancito in funzione dell'arricchimento che deriva all'azione amministrativa, sul piano del merito e della legittimità, dalla partecipazione del destinatario al provvedimento, e, qualora questo non sussista, tale comunicazione sarebbe superflua e quindi l'obbligo non sussiste (TAR Lazio, Sez. III, 17.06.1998, n. 1405). Analogamente, si è ritenuto che l'omissione della comunicazione di inizio del procedimento comporti l'illegittimità dell'atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento stesso, avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un'incidenza causale nel provvedimento finale (TAR Puglia Bari, Sez. I, 15.09.1997, n. 546).Nel caso in esame l'azione amministrativa è stata determinata dalla necessità di ripristinare la legittimità della stessa, violata attraverso la realizzazione delle opere in oggetto, anche al fine di tutelare l'interesse pubblico alla salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali del territorio, che avrebbero potuto essere compromessi dal loro completamento.Anche il contesto fattuale in cui si è mossa l'Amministrazione presenta aspetti certi e incontestabili, facilmente rilevabile attraverso un semplice sopralluogo, senza quindi la necessità di acquisire l'apporto partecipativo del privato.L’ordine di demolizione, infatti, quale atto di natura vincolata in quanto correlato al mero riscontro della abusività dell'opera, e stante l'urgenza derivante dalla constatazione del pregiudizio a beni vincolati in presenza dei quali il procedimento repressivo in tema di abusi edilizi è connotato dai requisiti della contestualità ed immediatezza dell'intervento repressivo (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 novembre 2006, n. 9463; Consiglio Stato , sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270).A conferma di quanto sopra è poi utile richiamare quell’ulteriore orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823), che il Collegio condivide, secondo il quale, da un lato le norme in materia di partecipazione non debbono essere applicate meccanicamente e a fini meramente strumentali (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 18 maggio 1998, n. 836) e dall'altro, l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento sussiste solo quando la comunicazione si concreti in un’effettiva utilità per l'esplicazione dell'azione amministrativa coerentemente alla funzione di arricchimento sul piano del merito e della legittimità che possa derivare dall'adempimento dell'obbligo e dalla conseguente tempestiva partecipazione del destinatario del provvedimento (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 2823/2001 cit.; idem, 19 marzo 1996, n. 283; TAR Lazio, Sez. III, 17 giugno 1998, n. 1405).Conseguenza logica di tale impostazione è che l'omissione della comunicazione di inizio del procedimento comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo tutte le volte che il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse avuto l'opportunità di partecipare tempestivamente al procedimento, avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni idonee ad incidere causalmente, in termini a lui favorevoli, sul provvedimento terminale (cfr., in termini, Cons. di Stato, Sez. V, n. 2823/2001 cit.).Applicando i suesposti principi alla materia urbanistico - edilizia, deve precisarsi che il destinatario dell'ordine di demolizione, non preceduto dalla preventiva notifica dell'ordinanza di sospensione lavori, non può limitarsi in sede di impugnativa a dedurre la mera violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ma ha l'obbligo di evidenziare nel ricorso, al fine di contrastare la presunzione sul carattere abusivo dell'opera, quei fatti e circostanze che avrebbe rappresentato all'Amministrazione se fosse stato informato dell'avvio del procedimento repressivo, così da prospettare una considerazione più completa di tutti gli elementi presenti nella vicenda edificatoria, ritenuta in contrasto con le previsioni urbanistico - edilizie, nel contempo consentendo al giudice di valutare con cognizione di causa la fondatezza della censura.»

Sintesi: La comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo (nel caso di specie effettuato ex art. 11 dpr 327/2001) non risulta immediatamente lesivo degli interessi delle parti e, quindi, non è atto autonomamente impugnabile in ragione della sua natura preparatoria nell’ambito di un iter suscettibile di definizione non necessariamente sfavorevole nei riguardi dell’interessato.

Estratto: «Con il ricorso - notificato il 15.12.2005 e depositato il giorno 31 successivo - Carputo Francesco, Carpito Teresa, Carputo Carmela, Carputo Maria e Carputo Carolina, comproprietari per le medesime quote di un fondo sito in Marano, sito in Marano, Corso Umberto I, altezza civico 148, esteso mq. 2816, riportato in catasto terreni di quel Comune al foglio 7, particelle 283 e 285, hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento, l’avviso dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio - peraltro notificato a mezzo raccomandata a.r. unicamente a Carputo Teresa - ai sensi dell’art. 11 del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8.6.2001, n. 327. Va senz’altro rilevato che siffatta nota non contiene alcuna manifestazione di volontà provvedimentale in quanto comunque rinvia all’eventuale adozione di una delibera comunale con cui si provvederà all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili identificati nel Catasto terreni del Comune di Marano di Napoli al foglio, particella 285 e di cui i ricorrenti assumono esserne proprietari. Pregiudizialmente il ricorso è inammissibile. Sul punto deve rilevarsi come la deliberazione del vincolo in parola che - pure i ricorrenti risultano avere anticipatamente impugnato ricomprendendola nell’oggetto del presente ricorso - allo stato, non è stata ancora adottata, ma lo sarà eventualmente all’esito del procedimento il cui avvio è stato comunicato proprio con l’atto di avviso in questa sede impugnato. Dunque, quest’ultimo risulta avere natura meramente endoprocedimentale e secondo la giurisprudenza: «La comunicazione di avvio del procedimento, al pari degli atti infraprocedimentali non idonei a suscitare un arresto o ad evocare uno sbocco con certezza negativo della procedura, non è atto autonomamente impugnabile in ragione della sua natura preparatoria nell’ambito di un iter suscettibile di definizione non necessariamente sfavorevole nei riguardi dell’interessato» (C. di S., sez. VI, 19.10.2004, n. 6775 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7.10.2005, n. 3770). Va, inoltre, evidenziato che le parti ricorrenti, in caso di effettiva adozione del provvedimento con la sottoposizione del terreno di loro proprietà al preannunciato vincolo preordinato all’esproprio, ben potranno agire in giudizio a tutela dei loro interessi legittimi facendo anche valere le censure dedotte con il ricorso in esame, Insomma l’atto in questione non risulta immediatamente lesivo degli interessi delle parti ricorrenti e, quindi, impugnabile ex se, ma, anzi, emanato in funzione di garanzia della loro partecipazione al procedimento amministrativo, consentendo agli interessati, alla stregua di quanto previsto nella normativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, richiamata nella comunicazione loro inviata di «formulare entro i 30 giorni successivi alla notificazione dell’atto le proprie osservazioni che verranno opportunamente valutate dall’Autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni».»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

L’articolo sopra riportato è composto da contenuti tratti da questo prodotto (in formato PDF) acquistabile e scaricabile con pochi click. Si invita a scaricarsi il sampler gratuito per constatare l'organizzazione dei contenuti.

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