GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA
Sintesi: La delibera di adozione ed approvazione di variante parziale al P.R.G., con le quali l’amministrazione ha esercitato il potere pianificatorio con immediati effetti conformativi sulle aree di proprietà privata, devono ritenersi immediatamente impugnabili perché dotate di attitudine lesiva immediata, concreta e attuale.
Estratto: «Secondo i principi generali in tema di ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, sussiste l’interesse ad impugnare un provvedimento dal quale deriva una lesione immediata, concreta e attuale alla sfera giuridica del ricorrente.Ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, la lesione subita dall’interesse sostanziale del ricorrente, che qualifica l’interesse ad agire, deve costituire una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell’amministrazione e dell’assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale, e deve persistere al momento della decisione del ricorso.Le disposizioni di uno strumento urbanistico che stabiliscono la zonizzazione del territorio comunale, la destinazione di aree a standard urbanistici e la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo rivestono carattere provvedimentale, e non normativo, perché le stesse incidono, in assenza di generalità e astrattezza, sulla sfera giuridica di destinatari determinati e con riferimento ad ambiti e beni individuati.Tale essendo la fattispecie in rilievo nell’odierna controversia, in cui è impugnata la delibera di adozione e, altresì, con primo ricorso per motivi aggiunti, la delibera di approvazione della variante parziale al P.R.G. del Comune di Senigallia, con le quali l’amministrazione ha esercitato il potere pianificatorio con immediati effetti conformativi sulle aree di proprietà dei ricorrenti, tali deliberazioni dovevano ritenersi immediatamente impugnabili perché dotate di attitudine lesiva immediata, concreta e attuale.L’impugnativa è, pertanto, ammissibile.»
Sintesi: Il piano regolatore, e conseguentemente, anche le varianti allo stesso, una volta adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione, è atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile, ancorché la sua impugnazione costituisca una facoltà e non un onere (indipendentemente dall'eventuale applicazione delle misure di salvaguardia), allo stesso modo e alle stesse condizioni in cui ciò avverrebbe in caso di piano approvato. Ciò in quanto, agli effetti della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabile, ciò che rileva non è la sua collocazione al termine del procedimento, bensì il carattere costitutivo degli effetti, che allo stesso si ricollegano.
Estratto: «Secondo la giurisprudenza di questa Sezione (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 aprile 2005 n. 1743) il piano regolatore, e conseguentemente anche le varianti allo stesso, una volta adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione, è atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile...
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Sintesi: Diversamente dall'interessato inciso delle scelte urbanistiche del Comune, il proprietario confinante non può impugnare la variante urbanistica che modifichi puntualmente l'assetto proprietario.
Estratto: «6.2. Per quanto concerne invece la variante al P.R.G., approvata con la deliberazione nr. 31 del 1999, non può in alcun modo convenirsi con l’avviso di parte appellante incidentale secondo cui questa avrebbe dovuto essere immediatamente contestata dalla sig.ra C., essendo pertanto tardiva la sua impugnazione quale atto presupposto delle concessioni edilizie.Ed invero, tale prospettazione si basa su un’incongrua applicazione di principi enunciati dalla giurisprudenza in ordine all’ipotesi di impugnazione di variante urbanistica da parte del proprietario del suolo direttamente inciso delle scelte urbanistiche del Comune, laddove nel caso di specie appare evidente che l’originaria ricorrente ha agito non in tale veste, ma nella qualità di titolare di immobile limitrofo paventante un pregiudizio per effetto non della variante in sé, ma della possibilità che questa comportava di edificazione sul suolo suscettibile di pregiudicare il proprio diritto dominicale.In altri termini, qualora la sig.ra C. avesse immediatamente impugnato la variante, è evidente che detta impugnazione sarebbe stata inammissibile per difetto di un interesse concreto e attuale, essendo il pregiudizio lamentato del tutto futuro e ipotetico (ed essendosi poi questo concretizzato, appunto, solo col rilascio delle gravate concessioni ad aedificandum).»
Sintesi: In mancanza della definitività della variante non é possibile lamentare una lesione attuale immediata e diretta; di qui l'inammissibilità dell’impugnativa.
Estratto: «Per quel che concerne la variante in itinere, mancando la definitività della stessa, non é possibile lamentare una lesione attuale immediata e diretta, di qui la inammissibilità dell’impugnativa; circa la determinazione dell’indennità ablativa, il DPR n. 327/2001 (artt. 53 e 54) riserva ogni cognizione al G.O., con la conseguente inammissibilità per difetto di giurisdizione del motivo di censura avverso il citato decreto d’occupazione.»
Sintesi: Una variante urbanistica - ancorché soltanto adottata e non ancora approvata - è già di per sé idonea a creare vincoli per il proprietario del terreno oggetto del provvedimento di destinazione urbanistica, al quale va, quindi, riconosciuto un interesse attuale all’impugnativa dell’atto.
Estratto: «3) Con una ulteriore censura l’appellante Comune deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse a ricorrere, attuale e concreto, con riferimento al gravame proposto avverso la deliberazione consiliare n. 30/C del 29 aprile 2005, avente per oggetto: “Progetto per la realizzazione di una strada urbana di collegamento tra la strada comunale Granatari e la via Marina di Fuori del villaggio Torre Faro del Comune di Messina”. Inoltre, l’Ente - premesso che l’effetto pieno e definitivo della citata delibera si sarebbe potuto manifestare o con l’approvazione regionale della variante (non ancora intervenuta) o con la formazione del silenzio assenso, dovuto all’inerzia della Regione a pronunciarsi sulla stessa, in ottemperanza al disposto dettato dall’art. 19 del T.U. 8 giugno 2001, n. 327 (che, comunque, avrebbe dovuto formare oggetto di impugnativa ed essere annullato in un giudizio, nella specie mai verificatosi) - sostiene che erroneamente il TAR avrebbe “… annullato uno degli atti della fattispecie complessa - quello comunale - senza annullare l’atto implicito regionale, in mancanza di una esplicita impugnativa e senza la presenza in giudizio del contraddittore necessario …”. L’assunto non merita condivisione.3.1) Osserva, innanzi tutto, il Collegio che una variante urbanistica - ancorché soltanto adottata e non ancora approvata - è già di per sé idonea a creare vincoli per il proprietario del terreno oggetto del provvedimento di destinazione urbanistica, al quale va, quindi, riconosciuto un interesse attuale all’impugnativa dell’atto.Nel caso di specie, poi, l’adozione della variante ex art. 19 del citato D.P.R. 327/2001 è assoggettata ad un meccanismo di approvazione tacita da parte della Regione, in quanto - ove questa non si pronunzi entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della delibera comunale di adozione della variante - la stessa si intende approvata (con il silenzio assenso) e diventa efficace.In un tale sistema, quindi, stante il menzionato meccanismo automatico di approvazione tacita regionale, formativo del silenzio assenso, le cui fasi, però, non sono conosciute dal privato (al quale non viene data comunicazione della trasmissione del provvedimento alla regione per l’ulteriore corso), è chiaro che l’interesse all’impugnazione della deliberazione n. 30/2005 - unico atto della sequenza procedimentale della variante urbanistica in questione conosciuto dall’interessata - sorge immediatamente. D’altra parte, non sarebbe ragionevole far decorrere il termine perentorio per la proposizione del ricorso da eventi incerti e di difficile conoscenza della parte.Pertanto, sotto l’esaminato profilo, va confermato l’interesse, concreto ed attuale dell’originaria ricorrente all’impugnativa della delibera de qua.Ne consegue il rigetto dell’appello del Comune.»
Sintesi: La variante generale nella parte in cui definisce il regime delle singole aree, è immediatamente lesiva e suscettibile di impugnazione immediata.
Estratto: «Il ricorso introduttivo, che investe gli atti con cui il Comune ha adottato la variante generale e controdedotto alle osservazioni pervenute, è - rispettivamente - irricevibile e inammissibile.Irricevibile in quanto è fuori termine l’impugnazione, con ricorso notificato nel giugno 2002...
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Sintesi: Alla delibera comunale di adozione di una variante allo strumento urbanistico, pur costituendo un elemento della fattispecie complessa che si completa con l'atto di approvazione regionale, va riconosciuta un'efficacia imperativa diretta e propria, che ne fa uno "strumento di governo del territorio", che impedisce gli interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con esso ed impone l'applicabilità delle misure di salvaguardia. Alla variante stessa, pertanto, non può essere disconosciuta una portata autonomamente lesiva, seppur con riferimento allo stato di mera adozione.
Estratto: «Tanto comporta che vértesi in ipotesi dichiarata di adempimento dell’obbligo del Comune di procedere ad una nuova pianificazione delle aree rimaste prive di disciplina urbanistica a séguito dell’intervenuta decadenza dei vincoli urbanistici per il decorso del términe previsto...
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GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> ART. 19 DPR 327/2001
Sintesi: L'art. 19 DPR 327/2001 delinea una procedura unica, che culmina con l’atto di approvazione della variante e che implica al contempo definitiva apposizione della preesistente dichiarazione di pubblica utilità, discendente dalla preventiva approvazione del progetto; ne consegue che una volta approvata la variante, divenuta questa “incontestabile” giudizialmente, non è possibile contestare isolatamente la dichiarazione di pubblica utilità del progetto approvato che ne costituisce necessitata conseguenza.
Estratto: «4.1. La disposizione di cui all’art. 19 del dPR 8 giugno 2001 n. 327, della quale appare utile riportare il testo, così prevede: “Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all' articolo 10 , comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.”Nell’ambito di tale procedimento “unico” (meglio: unificato) e nel quale coesistono più sub procedimenti occorre distinguere sotto il profilo cronologico la delibera che approva il progetto e adotta la variante al piano regolatore dal provvedimento con cui la variante è approvata ovvero, in caso di silenzio dell'ente competente all'approvazione, dal provvedimento con cui il Consiglio comunale, preso atto del mancato dissenso entro novanta giorni, dichiara efficace la variante.La delibera che approva il progetto è senza dubbio un provvedimento amministrativo ma tale provvedimento - sia per quanto concerne il profilo relativo alla variante urbanistica che per quanto concerne il profilo dell'approvazione del progetto - non è in grado di produrre effetti se non quando il procedimento si è definitivamente concluso con l'approvazione esplicita della variante o con la dichiarazione della sua efficacia da parte del consiglio comunale in caso di mancato dissenso.Come è noto, la procedura disegnata dalla citata disposizione deriva dall'art. 1 l. n. 1 del 1978, recante norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e prevede una procedura semplificata per una rapida conclusione dell'iter di variante dello strumento urbanistico generale ai fini della sollecita realizzazione di singole e specifiche opere pubbliche, qualora la loro progettazione si presenti in contrasto con le prescrizioni urbanistiche vigenti.Ne discende la unicità della procedura, che culmina con l’atto di approvazione della variante, implica al contempo definitiva apposizione della preesistente dichiarazione di pubblica utilità discendente dalla preventiva approvazione del progetto.Divenuta incontestabile la variante non si vede come si possa ritenere autonomamente censurabile l’atto sotteso che, insieme, ne costituisce produzione effettuale.4.1.1. Alla stregua di quanto sin qui affermato, e come già colto dalla Sezione in sede di emissione di ordinanza cautelare di sospensione della esecutività dell’appellata decisione, non appare corretta la “scissione” prospettata dal primo giudice, posto che il procedimento disegnato nella richiamata disposizione è sostanzialmente unico e, una volta approvata la variante (che lo stesso primo giudice ha ritenuto ormai “incontestabile” giudizialmente) non appare possibile contestare isolatamente, la dichiarazione di pubblica utilità del progetto approvato che ne costituisce necessitata conseguenza.4.2. Per altro verso, anche a non volere prendere posizione in ordine a talune affermazioni di portata generale della difesa dell’amministrazione comunale relative alla assoluta inscindibilità del procedimento e - soprattutto- alla impossibilità sempre e comunque di contestare autonomamente la dichiarazione di pubblica utilità rispetto agli atti (che indubbiamente si pongono a monte del procedimento e che alla seconda sono legati da un vincolo di chiara presupposizione) riposanti nella variante allo strumento urbanistico ed apposizione del vincolo espropriativo, di certo v’è, che nel processo amministrativo il decisum è diretta conseguenza delle censure proposte, e che nel caso di specie la censura prospettata ( e accolta in prime cure) concerneva la carenza di contraddittorio procedimentale.4.2.1.La decisione del primo giudice appare quindi errata (oltre che laddove non ha ravvisato nesso di presupposizione tra i sub- procedimenti che coesistono nella previsione normativa in argomento) laddove non ha colto che avuto riguardo alla tipologia di vizio lamentato, esso, per tabulas, anche laddove dichiarato non poteva spiegare alcun effetto utile, proprio per il concreto atteggiarsi del procedimento giurisdizionale di primo gradoLa inimpugnabilità delle delibere comunali in parola (che peraltro costituisce giudicato interno ormai formatosi) nella parte in cui approvavano la variante urbanistica recante approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica implicano che la denuncia del vizio concernente la dichiarazione di pubblica utilità non abbia alcuna possibilità di produrre pratiche conseguenze.In concreto, quindi, avuto riguardo alla tipologia di vizio lamentato dall’appellato (omesso rispetto del contraddittorio procedimentale) il primo giudice avrebbe dovuto applicare il disposto di cui all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241: e ciò, sia in relazione al dedotto vizio, che avuto riguardo al concreto atteggiarsi del processo e tenuto conto della – preliminare- statuizione di inammissibilità attingente il gravame nella parte in cui avversava l’approvazione della variante4.3. Si rammenta in proposito che autorevole giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato “le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa - quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono comunque all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti. In materia di comunicazione di avvio prevalgono, quindi, canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico. Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere - in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento - l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione. Alla luce di questa linea interpretativa si può affermare che la comunicazione di avvio del procedimento dovrebbe diventare superflua quando: l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione; i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; l'eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l'amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici).”. (Consiglio Stato , sez. IV, 30 settembre 2002, n. 5003)Tale orientamento appare al Collegio condivisibile, in quanto rispettoso delle garanzie procedimentali avulse da meccanicistiche applicazioni a natura essenzialmente formalistica.Sotto altro profilo, conforto a tale interpretazione si rinviene in relazione al sopravvenuto disposto del comma 2 dell’art. 21 octies legge 15/2005, specificamente riferita alla violazione procedimentale dell’articolo 7, ed applicabile tanto alla ipotesi di atto vincolato che a quella di atto discrezionale: la novella legislativa ha previsto che l’amministrazione può dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, così superando la censura di carattere formale (per una recente ricostruzione del sistema alla luce della “novella”, si veda Consiglio Stato , sez. VI, 07 gennaio 2008, n. 19).Una interpretazione corretta della disposizione in ultimo citata impone che essa vada estesa ai casi (come quello in esame) in relazione ai quali, per il concreto atteggiarsi del processo di primo grado, l’amministrazione possa dimostrare che dall’accoglimento del gravame e dalla declaratoria del relativo vizio (con onere di reiterazione della procedura, emendata dalla lacuna riscontrata) l’impugnante non possa ricavare alcun giovamento.Orbene: se si pone mente alla circostanza che nessuna contestazione in punto di fatto o di diritto avverso la variante approvata era (ed è) ormai possibile, (stante la pronunciata statuizione di inammissibilità del gravame avverso la variante urbanistica contenuta nella sentenza di primo grado, ormai sul punto peraltro regiudicata) appare evidente che l’eventuale rinnovo del contraddittorio procedimentale con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità non possa giovare in alcun modo all’appellato (né, rileva incidentalmente il Collegio,ove ad esso si fosse dato corso in passato avrebbe potuto sortire effetti utili alla posizione di questi, tenuto conto della insussistenza di profili sostanziali da opporre alle avversate scelte urbanistiche, per il vero neppure decisamente prospettati).»
Sintesi: Un atto inefficace non può essere considerato lesivo e la dichiarazione di pubblica utilità “qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio … diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10” (così l’articolo 12 del D.P.R. n. 327); ne consegue che nessun onere di impugnazione sussiste in ordine alla delibera con cui è adottata la variante semplificata al P.R.G. e approvato il progetto definitivo dell’opera dichiarandone la pubblica utilità, mai divenuta efficace, per non essersi mai perfezionato il procedimento di variante.
Estratto: «In generale la decorrenza del termine d’impugnazione dei provvedimenti amministrativi non può che farsi risalire al momento in cui si verifica la lesione della situazione soggettiva dell’interessato.Nella fattispecie questo momento va identificato con l’adozione e comunicazione del decreto di espropriazione dei suoli di proprietà del ricorrente; solo in tale momento, infatti, il ricorrente ha avuto piena conoscenza della lesione (o meglio dell’ablazione) del suo diritto di proprietà.Il punto merita qualche approfondimento in relazione all’impugnazione della delibera C.C. n. 10 del 9 aprile 2009, con cui il comune ha adottato la variante semplificata al proprio P.R.G. e approvato il progetto definitivo dell’opera dichiarandone la pubblica utilità. Si tratta infatti di un provvedimento che il ricorrente ha conosciuto in epoca ampiamente anteriore alla proposizione del ricorso, per cui, tenuto anche conto del tradizionale orientamento giurisprudenziale che ritiene la dichiarazione di pubblica utilità un atto lesivo degli interessi del proprietario del suolo cui essa si riferisce, bisogna effettivamente chiedersi se il ricorrente avesse un onere di tempestiva impugnazione e se quindi egli sia o meno incorso in una decadenza.La risposta al quesito è negativa per due ragioni.La prima è che, a ben vedere, benché il ricorrente indichi questa delibera tra gli atti impugnati, egli in realtà non formula alcuna censura nei suoi confronti, poiché la tesi del ricorrente non è che questa delibera sia illegittima ma che essa non è mai divenuta efficace, non essendosi mai perfezionato il procedimento di variante semplificata, il quale presuppone l’invio della delibera alla regione e l’approvazione della variante da parte di quest’ultima ovvero, nel caso d’inerzia della regione protratta per 90 giorni, una successiva delibera di consiglio comunale che, preso atto di questa inerzia, dichiari esecutiva la variante.La seconda ragione, strettamente connessa alla prima, è che un atto inefficace non può essere considerato lesivo e la dichiarazione di pubblica utilità “qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio … diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10” (così l’articolo 12 del D.P.R. n. 327).In definitiva il ricorrente, non avendo mai avuto conoscenza dell’esistenza ed efficacia di un vincolo di preordinazione all’esproprio dei suoli di sua proprietà prima della comunicazione del decreto del 20 ottobre 2010, non era onerato a impugnare atti presupposti non attualmente lesivi di suoi interessi.»
Sintesi: Inamissibile è l'impugnativa della variante adottata ex art. 19 DPR 327/2001, quale parte ricorrente abbia gravato unicamente la deliberazione di attribuzione dell’efficacia e quella di adozione, e non anche l'approvazione; ciò in considerazione della natura di atto complesso del piano urbanistico (e della sua variante) e della circostanza che al momento dell'impugnazione il procedimento di variante si era già concluso in tutta la sua completa articolazione (non risultando, di conseguenza, applicabile l’orientamento giurisprudenziale sulla autonoma impugnabilità della sola adozione, sulla non necessità della impugnazione della successiva approvazione e sull’effetto caducante dell’annullamento dell’adozione).
Estratto: «Resta da esaminare l’eccezione di inammissibilità relativa alla mancata impugnativa degli atti ( posti in essere dalla Provincia di Salerno) di approvazione della variante urbanistica ed alla mancata notificazione del ricorso alla Provincia medesima.Va, invero, rilevato che i suoli interessati dall’intervento per cui è causa, per come emerge dalle delibere impugnate, avevano originaria destinazione “in parte ad opere di urbanizzazione, in parte quale area residua di zona C, in parte area scoperta dell’IACP ed in parte area residua di zona C1” e con la variante semplificata ex art. 19 dpr n. 327/2001 assumono la nuova destinazione urbanistica di zona G, cioè “zona per attrezzature pubbliche e residenze”.La richiamata variante, nella sua formulazione definitiva, risulta essere stata adottata dal Comune con la delibera di C.C. n. 26 del 20-6-2007; di poi, la stessa è stata approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 367 del 5-9-2007, cui ha fatto seguito il decreto del Presidente della Provincia n. 47 del 3-10-2007; infine, con la delibera di C.C. n. 62 del 28-11-2007 il Consiglio Comunale di Roccadaspide , conformemente alla prescrizione del comma 4 dell’art. 19 del dpr n. 327/2001, ne ha disposto l’efficacia.Orbene, parte ricorrente ha gravato unicamente la deliberazione di C.C. n. 62/2007 (di attribuzione dell’efficacia) e n. 26 del 20-6-2007 (di adozione), mentre non vi è stata espressa impugnativa dei provvedimenti di approvazione emanati dalla Provincia di Salerno.Ciò posto, ritiene il Tribunale, in considerazione della natura di atto complesso del piano urbanistico (e della sua variante) e della circostanza che al momento della impugnazione il procedimento di variante si era già concluso in tutta la sua completa articolazione (non risulta, di conseguenza, applicabile l’orientamento giurisprudenziale sulla autonoma impugnabilità della sola adozione, sulla non necessità della impugnazione della successiva approvazione e sull’effetto caducante dell’annullamento dell’adozione), che la prospettata censura di inammissibilità del ricorso colga nel segno e sia condivisibile.»
Sintesi: L’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio (nel caso di specie) mediante adozione di variante ex art. 19 DPR 327/2001, richiede per il suo perfezionamento, la successiva determinazione regionale approvativa della variante, che perfeziona l’atto complesso, con la conseguenza che la delibera comunale non perfeziona la fattispecie ed è necessaria, dopo il suo completamento, ai fini della tutela giurisdizionale, l’impugnativa di tutti gli atti che la costituiscono e comunque la notificazione del ricorso anche all’autorità competente all’approvazione.
Estratto: «L’articolo 9 del dpr n. 327/2001 prevede che “un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale ovvero una sua variante che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità”.Il comma 2 del successivo articolo 10 dispone che “il vincolo può essere disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico, da realizzare …con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 19, commi 2 e seguenti”.Da quanto sopra risulta, dunque, che il procedimento di variante semplificata serve all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.La funzionalizzazione delle disposizioni contenute nella sezione III del richiamato testo normativo (“Disposizioni sull’approvazione di un progetto di un’opera non conforme alle previsioni urbanistiche”) alla sola fase del procedimento espropriativo di apposizione del vincolo viene confermata, in tutta evidenza, dalla lettura dell’art. 19.Questo, rubricato “approvazione del progetto”, prevede , al primo comma, che “la variante al piano regolatore può essere disposta…. con le modalità di cui ai commi seguenti” e precisa, al secondo comma, che “l’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico”, disciplinando, poi, in termini semplificati il successivo momento della approvazione regionale (o subregionale) .Dalle considerazioni sopra svolte, dunque, deriva che “l’approvazione del progetto” prevista dall’articolo 19 ed il suo peculiare procedimento sono funzionali alla sola fase di apposizione del vincolo espropriativo (che si appone con l’atto, ordinario o semplificato, di pianificazione urbanistica).La norma, pertanto, limitando i suoi effetti alla sola imposizione del vincolo, non trova applicazione ai fini della fase di dichiarazione della pubblica utilità, la quale resta regolata dalla disciplina ordinaria che ad essa si riferisce.Quanto a quest’ultima, vale, invero, il disposto del primo comma dell’articolo 12 del testo unico, a mente del quale “La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta ….quando l’autorità espropriante approva a tal fine il progetto definitivo dell’ opera pubblica o di pubblica utilità…”.In sintesi può, dunque, affermarsi che, ai fini dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, è necessaria l’approvazione del progetto (che costituisce adozione di variante) seguita dalla approvazione regionale o subregionale, anche per silentium (che conclude la fase costitutiva del procedimento), mentre, ai fini del perfezionamento della dichiarazione di pubblica utilità, è sufficiente la sola approvazione del progetto definitivo da parte dell’autorità espropriante.Trasponendo le suesposte argomentazioni alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, va osservato che il Comune resistente, con la richiamata delibera di C.C. n. 26/2007 di approvazione del progetto definitivo dell’opera, ha adottato la variante al PRG ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera.Si è, dunque, di fronte ad un provvedimento formalmente unico, scindibile però in autonomi contenuti provvedimentali.L’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio richiede per il suo perfezionamento la successiva determinazione regionale approvativa della variante, che perfeziona l’atto complesso, con la conseguenza che la delibera comunale non perfeziona la fattispecie ed è necessaria, dopo il suo completamento, ai fini della tutela giurisdizionale, l’impugnativa di tutti gli atti che la costituiscono e comunque la notificazione del ricorso anche all’autorità competente all’approvazione.Invece, la dichiarazione di pubblica utilità, che è provvedimento diverso ed autonomo rispetto all’atto impositivo del vincolo, diviene perfetta con la sola approvazione del progetto definitivo da parte dell’autorità espropriante.La sua impugnazione è, pertanto, ammissibile senza dover gravare anche gli atti della Provincia (che si riferiscono alla variante ed all’approvazione del vincolo) e senza dover notificare il ricorso a quest’ultimo ente.L’inammissibilità del ricorso contro la determinazione impositiva del vincolo preordinato all’esproprio, infine, non rende inammissibile il gravame avverso l’atto dichiarativo della pubblica utilità.I rilievi sopra svolti trovano conferma nel dettato normativo, che configura l’autonomia dei due atti, non legati da vincolo di presupposizione necessaria.Il comma 3 dell’articolo 12 del testo unico prevede, infatti, che “qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli artt. 9 e 10”.L’esistenza del vincolo incide, pertanto, sulla sola efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e non anche sulla sua esistenza e legittimità, ben potendosi verificare che quest’ultima si perfezioni come fattispecie provvedimentale prima che il vincolo sia stato apposto, essendo necessaria l’apposizione di esso solo ai fini della sua efficacia.Da quanto sopra discende che il ricorso avverso le delibere di C.C. n. 26/2007 e n. 62/2007 è inammissibile nella parte in cui esse dispongono la variante allo strumento urbanistico e l’apposizione del vincolo espropriativo; il ricorso è, invece, ammissibile nella parte in cui, nell’approvare il progetto definitivo, tali atti costituiscono dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.»
Sintesi: L’inammissibilità del ricorso contro la determinazione impositiva del vincolo preordinato all’esproprio ex art. 19 DPR 327/2001, non rende inammissibile il gravame avverso l’atto dichiarativo della pubblica utilità; ciò trova conferma nella disposizione di cui all'art. 12 comma 3 del medesimo decreto, che configura l’autonomia dei due atti, non legati da vincolo di presupposizione necessaria.
Estratto: «L’articolo 9 del dpr n. 327/2001 prevede che “un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale ovvero una sua variante che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità”.
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Nel sistema di cui all'art. 19 DPR 327/2001, fermo restando l'impugnabilità della prima delibera (che come ogni altra delibera di adozione di una variante al P.R.G. è in grado di produrre effetti preliminari e quindi di incidere negativamente su interessi privati) – un onere di impugnazione da parte di chi voglia sottrarsi agli effetti dell’approvazione della variante non può che sorgere a seguito e in conseguenza della definizione del procedimento.
Estratto: «2. In ordine al ricorso principale il comune anzitutto eccepisce la tardività dell’impugnazione della delibera C.C. n. 74 del 22 dicembre 2005 (sottolineando che il precedente ricorso n. 344 del 2006, con cui tale delibera è stata pure impugnata è inammissibile perché non è stato rispettato il termine dimidiato per il deposito ex articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).L’eccezione è infondata nei limiti precisati in prosieguo.Nel sistema previsto dall’articolo 19 del D.P.R. n. 327 del 2001 occorre distinguere la delibera che approva il progetto e adotta la variante al piano regolatore dal provvedimento con cui la variante è approvata ovvero, in caso di silenzio dell’ente competente all’approvazione, dal provvedimento con cui il Consiglio comunale, preso atto del mancato dissenso entro novanta giorni, dichiara efficace la variante.La delibera che approva il progetto è senza dubbio un provvedimento amministrativo ma tale provvedimento – sia per quanto concerne il profilo relativo alla variante urbanistica che per quanto concerne il profilo dell’approvazione del progetto – non è in grado di produrre effetti se non quando il procedimento si è definitivamente concluso con l’approvazione esplicita della variante o con la dichiarazione della sua efficacia da parte del consiglio comunale in caso di mancato dissenso.Di conseguenza – fermo restando la impugnabilità della prima delibera (che come ogni altra delibera di adozione di una variante al P.R.G. è in grado di produrre effetti preliminari e quindi di incidere negativamente su interessi privati) – un onere di impugnazione da parte di chi voglia sottrarsi agli effetti dell’approvazione della variante non può che sorgere a seguito e in conseguenza della definizione del procedimento.Di conseguenza il ricorso all’esame è ammissibile, non potendosi ritenere che i ricorrenti avessero l’onere di impugnazione immediata della delibera n. 74 del 22 dicembre 2005; non è invece dubbio che sia tardiva l’impugnazione delle delibere di giunta che hanno approvato il progetto preliminare dell’opera (peraltro l’impugnazione di queste delibere risulta essenzialmente formale dato che i vizi dedotti investono in realtà essenzialmente la variante al P.R.G. e il progetto definitivo-esecutivo dell’opera).»
Sintesi: Nell’ipotesi in cui operi il meccanismo automatico di approvazione tacita regionale, formativo del silenzio assenso, ex art. 19 DPR 327/2001, le cui fasi, però, non sono conosciute dal privato (al quale non viene data comunicazione della trasmissione del provvedimento alla regione per l’ulteriore corso), l’interesse all’impugnazione della deliberazione di approvazione del progetto in variante, costituente unico atto della sequenza procedimentale della variante urbanistica conosciuto dall’interessato, sorge immediatamente.
Estratto: «3) Con una ulteriore censura l’appellante Comune deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse a ricorrere, attuale e concreto, con riferimento al gravame proposto avverso la deliberazione consiliare n. 30/C del 29 aprile 2005
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