GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI
Sintesi: L’articolazione del giudizio come impugnatorio non è fatto idoneo a trasferire la vicenda presso il giudice dell’atto amministrativo.
Estratto: «3. - Venendo al merito della questione, va osservato come, valutando correttamente le ragioni sostanziali sottese alla pretesa dell’originaria parte ricorrente, il giudice di prime cure, sollecitato dall’espressa eccezione di controparte, si è soffermato preliminarmente nell’esame dell’esistenza della propria giurisdizione.Va condivisa la valutazione operata in sentenza che, ponendo in primo piano la pretesa della parte originariamente appellante, ha verificato come la controversia sfugga alla giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, in disparte la veste impugnatoria data in ricorso, la questione non verte sui vizi formali o procedimentali degli atti impugnati, ma unicamente sull’effettiva spettanza del diritto dominicale, assumendo sostanzialmente parte ricorrente di essere nella proprietà dell’immobile. La giurisdizione, infatti, è conformata dalla domanda e, ai fini del riparto tra i diversi plessi giurisdizionali, rileva non già la prospettazione delle parti, quanto il petitum sostanziale, identificato in relazione alla concreta pronuncia che si chiede al giudice ed in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. L’articolazione del giudizio come impugnatorio, quindi, non è fatto idoneo a trasferire la vicenda presso il giudice dell’atto amministrativo (da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 16 maggio 2008, n. 12378), specie nella fattispecie in esame, dove la vicenda fondamentale in scrutinio non risulta oggetto di uno specifico accertamento giurisdizionale che si imponga all’amministrazione, atteso che il giudizio che si è svolto innanzi al giudice delle acque non ha riguardato la posizione giuridica del D’Arienzo (come emerge dalle sentenze del Tribunale regionale delle acque pubbliche n. 144/92 e n. 92/94, e del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 106/98). Quindi, quando si verta nel caso dell’ordine di rilascio di un immobile da parte della pubblica amministrazione, sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato miri, tramite il giudizio, a sentire accertare negativamente la demanialità del bene e positivamente il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo (per l’espressione di tale principio in relazione alla diversa casistica, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 4 ottobre 2011 n. 627; Consiglio di Stato, sez. VI, 26 settembre 2011 n. 5357; Consiglio di Stato, sez. VI, 9 novembre 2010 n. 7975; Consiglio di Stato, sez. VI, 30 luglio 2010 n. 5044; Cassazione civile, sez. un., 29 marzo 2011 n. 7097)»
Sintesi: La circostanza che il provvedimento impugnato sia stato adottato in ottemperanza a prescrizioni del giudice civile, non comporta ex se che spetti al giudice ordinario anche la cognizione delle controversie inerenti alla sua legittimità.
Estratto: «3. Innanzi tutto, va respinto il primo motivo di appello, con il quale l’Amministrazione lamenta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Infatti la circostanza, evidenziata dall’Amministrazione, che il provvedimento impugnato sia stato adottato in ottemperanza a prescrizioni del giudice civile non comporta...
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GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INCOMPETENZA, ECCEZIONE
Sintesi: La nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza dello stesso c.p.a., e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la "proposizione del ricorso.
Estratto: «In via preliminare il Collegio si limita a constatare che, secondo la giurisprudenza ormai prevalente, “la nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza dello stesso c.p.a., e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010); dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la "proposizione del ricorso". (Ad.Plenaria del Consiglio di Stato, n. 1 del 2011; T.A.R. Bolzano 2 novembre 2010 n. 295).Nel caso in esame, pertanto, in ogni caso, il difetto di competenza non può essere rilevato d’ufficio.»
Sintesi: La nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal codice del processo amministrativo, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso.
Estratto: «Occorre premettere, prima di passare all’esame del merito della controversia, che, come ha di recente statuito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 5 maggio 2011, n.6), deve ritenersi che la nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal codice del processo amministrativo, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., sia applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso.Per tale ragione, non si procede al rilievo d’ufficio del difetto di competenza territoriale, essendo - come detto - questo Tar stato adito sotto l’impero della precedente disciplina basata, a differenza di quella attuale, sul principio della derogabilità.»
Sintesi: In mancanza di apposita regolamentazione, il regime della competenza funzionale si ricava per analogia da quello dettato in tema di competenza per materia.
Estratto: «Quanto alla domanda finalizzata alla condanna delle convenute al pagamento dell'indennità di occupazione d'urgenza, occorre preliminarmente respingere l'eccezione dell'A.N.A.S. di incompetenza del Tribunale a pronunciarsi in tema di indennità di occupazione (trattandosi di materia devoluta alla competenza in unico grado della Corte d'Appello), poiché detta eccezione non è stata tempestivamente formulata.La competenza di cui si discorre, devoluta alla Corte d'Appello dall'art. 19 della L. 22 ottobre 1971, configura un'ipotesi di competenza c.d. funzionale, intendendosi con tale espressione quello specifico riparto della funzione giurisdizionale previsto non già in relazione alla materia, al valore, o al territorio, bensì con riferimento al peculiare tipo di attività devoluta ad un determinato giudice, e non derogabile in forza di difforme volontà delle parti.Sebbene non codificata in alcuna norma processuale, tale forma di competenza risulta pacificamente riconosciuta da parte della dottrina e della giurisprudenza, che tendono ad equipararla, quanto a disciplina, alla competenza per materia.Ne consegue che, in mancanza di apposita regolamentazione, il regime della competenza funzionale si ricava per analogia da quello dettato in tema di competenza per materia.Com'è noto, la norma del codice di rito dedicata al rilievo dell'incompetenza è l'art. 38; il primo comma di detta norma, nella formulazione derivante dalla riforma operata per effetto dell'art. 4 della L. 26 novembre 1990, n. 353, ratione temporis applicabile alla controversia per cui è processo, così disponeva: "l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione".Si ancorava, dunque, alla prima udienza di trattazione il limite processuale ultimo entro il quale le parti o il giudice avrebbero potuto far valere il vizio di incompetenza.Nell'odierna vicenda processuale l'A.N.A.S. ha eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale unicamente in sede di comparsa conclusionale; tale incompetenza, inoltre, non è stata rilevata d'ufficio entro il termine indicato dall'art. 38 c.p.c.Siffatta conclusione risulta peraltro avallata dalla giurisprudenza (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 449 del 17 gennaio 2000; Cass., 20 aprile 2005, n. 8294; Trib. Cassino, 20 luglio 1999, secondo cui "Nel rito civile novellato, anche l'incompetenza funzionale deve essere eccepita o rilevata entro il termine di cui all'art. 183 c.p.c. In difetto di eccezione o di rilievo d'ufficio, pertanto, il giudizio resta definitivamente radicato dinanzi al giudice adito, quand'anche ciò dovesse comportare uno spostamento della competenza funzionale").In particolare, con la sentenza n. 21434 del 12 dicembre 2007, la I sezione civile della Corte di Cassazione, occupandosi di una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato il seguente principio di diritto: "la circostanza che la competenza per la determinazione dell'indennità di espropriazione sia prevista come competenza da esercitarsi in unico grado di merito (L. n. 865 del 1971, art. 19), non esclude la preclusione nel rilievo della incompetenza per materia fissato dall'art. 38 c.p.c., che è norma contenuta nel libro primo del codice, e quindi di natura generale, e dalla quale non è dato cogliere indicazioni eccettuative. Va rilevato inoltre che la previsione di competenze in unico grado è implicitamente contemplata dall'art. 9 c.p.c., cioè da una norma parimenti contenuta nella disciplina generale della competenza, là dove dispone, dopo aver dettato nell'art. 7 le ipotesi di competenza del Giudice di pace, che il Tribunale è competente su tutte le cause che non siano di competenza di altro giudice, così sottintendendo anche le ipotesi di competenza in unico grado della Corte d'Appello o di sezioni specializzate dello stesso Tribunale. Di modo che l'art. 38 c.p.c., non può che riferirsi anche a tali ipotesi (Cass. 17.3.2006, n. 5962)".Sulla scorta dei rilievi innanzi formulati, resta pertanto radicata presso questo giudice la competenza a decidere sulla richiesta di indennità da occupazione temporanea.»
Sintesi: L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., deve essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., comma 1 (nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, art. 4 in vigore dal 30 aprile 1995), non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che, in difetto, diviene insindacabile ed irretrattabile la competenza del giudice dinanzi al quale l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata.
Estratto: «Ciò premesso, alla fattispecie è applicabile, ratione temporis, l'art. 38 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4 vigente a far data dal 30 novembre 1995. E' noto che tale disposizione prevede(va): "l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione".Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., deve essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., comma 1, (nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, art. 4 in vigore dal 30 aprile 1995) non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che, in difetto, diviene insindacabile ed irretrattabile la competenza del giudice dinanzi al quale l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 4007 del 2009).Conseguentemente, la competenza per materia della Corte d'Appello di Roma a conoscere la presente causa non è più controvertibile. Ciò, anche se questa Corte, con l'ordinanza n. 1741 del 2007, ha affermato il principio, per cui la competenza a conoscere le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999, appartiene al tribunale e non alla corte d'appello, come previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, quando gli atti di rinnovo del vincolo espropriativo - come nella specie - sono anteriori al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore di tale decreto presidenziale. E ciò, ovviamente a prescindere da ogni altra questione che investe il merito della lite.»
Sintesi: La preclusione del rilievo dell'incompetenza per materia oltre la prima udienza di trattazione fissata dall'art. 38, comma 1, c.p.c., opera anche con riferimento alla competenza (anche se) in unico grado della Corte di Appello in materia di indennità di espropriazione ed occupazione.
Estratto: «Sulla domanda di indennità per il periodo di legittima occupazione d'urgenza, sarebbe bastato considerare come, a norma dell'art. 20 l. n. 865 del 1971, sia devoluta alla Corte d'appello in un unico grado la competenza a conoscere appunto della domanda diretta a ottenere l'indennità del caso in presenza di una occupazione temporanea e d'urgenza...
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