GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> ACCERTAMENTO PROPRIETÀ
Sintesi: Dinnanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche risulta inammissibile il ricorso vertente in materia di accertamento del diritto di proprietà esulandosi dalla giurisdizione del giudice amministrativo, anche specializzato, come quello delle acque legittimato a pronunciare unicamente sentenze di carattere costitutivo, e rientrandosi in quella del competente tribunale regionale delle acque pubbliche.
Estratto: «Secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione:- la controversia promossa nei confronti della Pubblica Amministrazione, da parte del privato che deduca la lesione del proprio diritto dominicale, in conseguenza dell'illegittima inclusione di un fondo nell'ambito di un bacino lacustre, sì da implicare un'indagine sulla delimitazione delle sponde di detto bacino e della demarcazione fra proprietà privata e demanio idrico, è devoluta alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, a norma dell'art. 140, lett. b), del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (cfr. Sez. I, sent. n. 1631 del 13.3.1982);- rientra nella competenza del Tribunale delle acque la controversia promossa dal privato avverso il provvedimento della p.a. di delimitazione di alvei lacuali, al fine di tutelare la propria qualità di proprietario di terreni indebitamente inclusi nel bacino, ancorché implichi la richiesta di annullamento del provvedimento (SS.UU. 28.4.1989, n. 2002);- l'atto di delimitazione previsto dall'art. 32 del cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alla proprietà privata, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della P.A. permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo. Ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell'accertata demanialità del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all'A.G.O. abilitata alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo (SS.UU sent. n. 2596 del 1992);- nel caso di delimitazione di demanio lacuale la causa deve essere introdotta dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche a norma dell'art. 140 lett. b) del T.U. n. 1775 del 1933, senza che possa affermarsi, in senso contrario, che oggetto del ricorso al TSAP fosse non già la contestazione della demanialità bensì soltanto l'annullamento, per vizi del procedimento formativo, degli atti di delimitazione del lago d'Iseo (SS.UU. sent. n. 6953 del 23.06.1993)- che la domanda con la quale il privato si opponga all'ingiunzione, emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, contenente l'intimazione di pagamento del corrispettivo per l'occupazione di aree del demanio lacuale e delle relative sanzioni, introduce una controversia avente ad oggetto natura, estensione e limiti di detto demanio e/o dei terreni contestati e rientra quindi nella specifica competenza per materia del tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140, comma 1, lett. b e c , R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (Civ. sez. VI n. 19987 del 21 settembre 2010).Sotto altro aspetto, va poi richiamata la pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche (sent. n. 93 del 7 giugno 2007) che ha affermato che dinnanzi ad esso risulta inammissibile il ricorso vertente in materia di accertamento del diritto di proprietà esulandosi dalla giurisdizione del giudice amministrativo, anche specializzato, come quello delle acque legittimato a pronunciare unicamente sentenze di carattere costitutivo, e rientrandosi in quella del competente tribunale regionale delle acque pubbliche.Va soggiunto che non possono valere a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo le argomentazioni circa la natura provvedi mentale dell’atto impugnato e la presenza nell’atto dell’ indicazione della sua impugnabilità presso la giurisdizione amministrativa, posto che il carattere accertativo dei confini del bene demaniale rispetto alle proprietà confinanti escludono in radice ogni posizione di interesse legittimo, non potendosi configurare una tale posizione nel mero interesse formale alla rimozione dell'atto illegittimo (cfr. sul punto la sent. n. 6953 del 23.6.1993 delle SS.UU).»
Sintesi: L'art. 2 R.D. 523/1924 che attribuisce alla pubblica amministrazione una vasta competenza in materia di buon regime delle acque, non incide sul riparto delle giurisdizioni così come fissato dagli artt. 140 e 143 R.D. 1775/1933, dovendosi distinguere, pur nell'ambito di tale competenza, tra una posizione di imperio della P.A., che si esplica nell'emanazione di provvedimenti amministrativi, e posizioni di natura diversa, cui sono ricollegabili atti, come quelli di identificazione e determinazione del rapporto tra demanio idrico e beni di natura diversa, per i quali è da escludere l'esistenza di una potestà del tipo suindicato e che sono, pertanto, irriducibili a provvedimenti.
Sintesi: Il riferimento all'art. 2 del R.D. 523/1904, espresso dall'art. 143 lett. b) R.D. 1775/1933, non può essere interpretato come estensione della giurisdizione di legittimità del tribunale superiore delle acque pubbliche a tutti gli atti dell'amministrazione emessi sul presupposto della norma in questione, restando, in ogni caso, devoluti alla cognizione dei tribunali regionali delle acque (art. 140, lett. a) R.D. 1775/1933) quelli concernenti l'accertamento della demanialità idrica in una determinata zona.
Estratto: «In virtù della specifica eccezione sollevate dai convenuti per paralizzare la pretesa dell'attrice l'attività istruttoria svolta in primo grado ha avuto ad oggetto anche l'indagine relativa all'appartenenza o meno al Demanio delle aree golenali (vedi a pag. 8 della prima relazione del Ctu).
[...omissis...]
GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> ACQUE PIOVANE
Sintesi: La realizzazione di un tratto di fognatura destinato alla raccolta di acque meteoriche, non è annoverabile tra le opere idrauliche, in relazione alle quali sussiste la giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche, poiché le acque piovane convogliate in condutture sotterranee o in reti fognarie non sono suscettibili di alcuna utilizzazione idonea a soddisfare un pubblico interesse generale, ma sono destinate al mero smaltimento.
Estratto: «La conduttura realizzata dal Comune di Firenze, costituente un tratto di fognatura destinato alla raccolta di acque meteoriche, non è annoverabile tra le opere idrauliche, in relazione alle quali sussiste la giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche, poiché le acque piovane convogliate in condutture sotterranee o in reti fognarie non sono suscettibili di alcuna utilizzazione idonea a soddisfare un pubblico interesse generale, ma sono destinate al mero smaltimento (ex multis: Cass. civ., I, 11.1.2001, n. 315). Invero nel caso di specie non rilevano opere afferenti le acque pubbliche, non potendo essere qualificate come tali le acque piovane non convogliate in un corso d’acqua o non raccolte in invasi o cisterne preordinate al soddisfacimento di un pubblico interesse generale (TAR Puglia, Lecce, I, 25.1.2012, n. 120; idem, 8.4.2004, n. 2396; TAR Veneto, III, 4.12.2006, n. 3991).»
GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> CANONI DEMANIALI
Sintesi: La controversia nella quale l'A.N.A.S., in quanto ente pubblico, sostiene di non dover corrispondere alla Regione alcun canone per l'utilizzo del demanio idrico appartiene alla giurisdzione del giudice ordinario.
Estratto: «Si adombra in tal senso una giurisdizione del Tribunale Regionale o Superiore delle Acque o comunque una giurisdizione del giudice ordinario ex art. 5 L. 10341971.Sotto quest’ultimo profilo l’eccezione è fondata.La vera causa petendi del presente ricorso va ricercata nell’affermazione del diritto dell’ANAS, in quanto pubblica amministrazione statale, di non dover pagare alcun canone alla Regione Molise per poter utilizzare il demanio idrico per i propri fini istituzionali.Non è ragionevole ritenere che il ricorso dell’ANAS sia volto ad annullare nel suo complesso l’atto di concessione che ha lo scopo comunque di regolare le modalità di utilizzazione del demanio idrico: quello che l’ANAS contesta dello schema di concessione è la sottoposizione a canone demaniale.Il presupposto giuridico per risolvere la querelle tra l’ANAS e la Regione Molise è quello di verificare se la trasformazione che l’ANAS ha subito nel tempo prima da azienda autonoma a ente pubblico e poi a società per azioni, ha comportato un venir meno di quelle norme che consentivano all’ANAS di essere considerato un mera articolazione ministeriale seppur dotata di un certo qual livello di autonomia o se al di là della veste giuridica assunta la natura sostanziale del soggetto in questione non sia mutata.Ma essendo detta questione strumentale a risolvere quello che è il petitum sostanziale del ricorso che rimane quella della necessità o meno del pagamento del canone, ai sensi dell’art. 5 L. 10341971 all’epoca vigente, ma confermato dall’art. 113 nr. 6 lett. B), c.p.a. la giurisdizione appartiene al giudice ordinario presso cui il giudizio andrà riassunto ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.»
GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> CAVE E ACQUE TERMALI
Sintesi: La controversia vertente sulla legittimità di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio di una cava, ancorché “nella parte in cui consente il pompaggio e la dispersione dell’acqua termale”, è devoluta al giudice amministrativo e non al Tribunale Superiore delle Acque.
Estratto: «Al riguardo, è doveroso osservare che la questione prospettata investe la legittimità di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio di una cava, ancorché “nella parte in cui consente il pompaggio e la dispersione dell’acqua termale”.Non appare, pertanto, discutibile che si tratta di un provvedimento che attiene all’esercizio dell’attività estrattiva, soggetta ad una specifica disciplina normativa, rispetto alla quale - come espressamente affermato dalla Regione - l’emungimento dell’acqua è dovuto “solo” a “motivi logistici”, ossia ha una rilevanza meramente accessoria in quanto diretta esclusivamente a consentire lo sfruttamento assentito.»
GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> IN GENERALE
Sintesi: Sono escluse dalla giurisdizione del T.S.A.P. le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche.
Estratto: «Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di queste sezioni unite quello in virtù del quale, in base al principio desumibile dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a) - che attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione "in materia di acque pubbliche" - devono ritenersi devoluti alla cognizione di tale Tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque; per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie -attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche: in termini, Cass., sez. un., n. 23070 del 2006 (con la quale la Corte ha ritenuto che rientrasse nella giurisdizione del TSAP l'impugnazione del provvedimento con cui la Regione Veneto aveva disposto, in relazione a domanda di adeguamento e rinnovo della concessione di una derivazione di acqua, l'assoggettamento del relativo progetto a verifica di impatto ambientale, ai sensi della L.R. 26 marzo 1999, n. 10, art. 7, atteso che detto provvedimento, ancorché inerente ad una fase e ad una valutazione preliminare e funzionale rispetto alla sottoposizione alla procedura di v.i.a., ha pur sempre riguardo alla natura dell'intervento progettato ed al suo impatto ambientale e territoriale, comporta una valutazione tecnica strumentale rispetto all'attuazione del progetto, involge un sindacato diretto sull'entità e sulle caratteristiche dell'opera e ne può condizionare la effettiva realizzazione o le modalità di gestione); in senso conforme, cfr., tra le altre, già, Cass. sez. un., n. 14095 del 2005, nonché, più recentemente, Cass., sez. un., n. 8509 del 2009 e, da ultimo, Cass., sez. un., n. 9534 del 2013, in cui si è ribadito che appartengono alla giurisdizione del complesso TAR - Consiglio di Stato le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque.»
Sintesi: Sono escluse dalla giurisdizione del T.S.A.P. le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche.
Estratto: «1.1. Con la prima eccezione si assume l’inammissibilità dei ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.1.2. L’eccezione è fondata.La controversia in esame si riferisce ad una richiesta di autorizzazione finalizzata all’ottenimento di una subconcessione di derivazione di acqua...
[...omissis...]
Sintesi: Spetta al G.A. e non al T.S.A.P. conoscere dei ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti adottati per la cura di un interesse diverso e solo indirettamente incidenti sull'interesse al buon regime delle acque pubbliche.
Estratto: «5. Alla luce delle circostanze di fatto e del quadro normativo di riferimento, il Collegio rileva che la causa rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 143 del R.D. n. 1775/1933.Tale disposizione infatti, prevede che: "Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore...
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Sintesi: Sono escluse dalla giurisdizione del T.S.A.P. le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche.
Estratto: «Ai sensi dell'art. 143, primo comma, lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche tutti "i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti [...] presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche".
[...omissis...]
Sintesi: Restano estranee alla competenza del T.S.A.P. le controversie che involgono censure di carattere prettamente giuridico la cui soluzione non richiede competenze di carattere tecnico specialistico.
Estratto: «2. Costituendosi in giudizio, il Comune di Barengo ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sostenendo che la controversia sarebbe devoluta ratione materiae alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.2.1. L’eccezione non può essere condivisa.2.2. Secondo quanto stabilisce l’art. 143 del T.U. n. 1775 del 1933, spetta al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche o adottati ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge, nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche. Il TSAP si pronuncia, infine, sui ricorsi in materia di pesca previsti dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.Il presupposto che giustifica l’attrazione dell’impugnativa di atti amministrativi dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche è dato dalla circostanza che il provvedimento impugnato abbia una “incidenza diretta ed immediata” sul regime delle acque pubbliche.Il criterio dell’”incidenza immediata e diretta” sul regime delle acque pubbliche è affermato da un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (da ultimo, Consiglio Stato, sez. V, 02/08/2011, n. 4557; Consiglio Stato, sez. VI, 09/05/2011, n. 2745; Consiglio Stato, sez. IV, 29/04/2011, n. 2544; Cassazione civile, sez. un., 13/05/2008, n. 11848; Cassazione civile, sez. un., 24/04/2007, n. 9844).Lo stesso indirizzo è stato fatto proprio e ribadito in numerose pronunce di tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 27/05/2011, n. 441; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 04/05/2011, n. 1172; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 27/05/2011, n. 441) e dello stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche (tra le più recenti, sentenza del 14/04/2010, n. 63).Secondo tali condivisibili decisioni, l'”incidenza diretta” del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche è configurabile soltanto quando l’atto amministrativo abbia riflessi sulle “opere idrauliche” ed in particolare quanto esso concorra a disciplinare la gestione e l'esercizio di dette opere o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.Inoltre, osserva il collegio che la devoluzione della cognizione al Tribunale superiore delle acque pubbliche postula che la controversia implichi la soluzione di questioni di carattere tecnico concernenti il regime delle acque e le opere idrauliche e acquedottistiche.Tale necessità si ricollega alla stessa ragion d’essere di detto giudice speciale.E’ noto, infatti, che la creazione di un giudice speciale delle acque pubbliche risale al decreto luogotenenziale n. 1664 del 1916 che, accanto alla prima disciplina sostanziale organica delle acque pubbliche, stabiliva la creazione di un tribunale speciale competente a decidere le controversie in materia, introducendo un’eccezione all’ordinario regime di riparto fondato sulla situazione giuridica soggettiva. La sua istituzione rispondeva all’esigenza, in una materia considerata ad elevato grado di complessità tecnica, di assicurare un giudice che, grazie alla presenza nel proprio collegio di ingegneri idraulici e funzionari esperti in acque pubbliche e opere idrauliche, fosse in grado di assicurare una giustizia adeguata. Esso godeva originariamente (prima dell’istituzione dei tribunali regionali delle acque pubbliche) di una competenza estesa sia ai diritti soggettivi che agli interessi legittimi, proprio perché la rilevanza del profilo tecnico delle controversie era stata ritenuta prevalente rispetto ad ogni altro profilo, compreso il principio dell’unità della giurisdizione.Tuttora l’organico del Tribunale superiore delle acque pubbliche, oltre a nove giudici togati, prevede la presenza di tre membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e ogni decisione è assunta con l’intervento di sette votanti, di cui sei togati e un tecnico.Ritiene il collegio che la presenza di tecnici esperti della materia nella composizione di ogni collegio giudicante giustifichi la devoluzione al Tribunale superiore delle acque pubbliche delle sole controversie che, concernendo la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche ed avendo, per tale ragione, un’incidenza immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche, implicano per loro natura la soluzione di questioni tecniche di carattere idraulico e acquedottistico.Restano invece estranee alla competenza di tale giudice speciale le controversie che involgono censure di carattere prettamente giuridico la cui soluzione non richiede competenze di carattere tecnico specialistico.In tale prospettiva, il riparto di giurisdizione appare condizionato dalla specifica domanda proposta dal ricorrente, con riferimento ai motivi dedotti.2.3. Nel presente giudizio, le domande proposte dalla parte ricorrente involgono questioni di carattere prettamente giuridico: si tratta di accertare se il Comune di Barengo avesse o meno il potere di recedere dalla gestione unica del servizio idrico integrato e se, quindi, il predetto Comune, esercitando il recesso, abbia o meno posto in essere un atto invalido e si sia reso o meno inadempiente alla convenzione istitutiva dell’ATO.L’esito di tale indagine dipende da valutazioni di carattere squisitamente giuridico, mentre esulano del tutto questioni di carattere tecnico specialistico. La controversia non ha ad oggetto opere idrauliche, di modo che non è chiaro – né la difesa del Comune ha offerto contributi in tal senso - in che modo gli atti impugnati abbiano un’incidenza immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche.Alla stregua di tali considerazioni, ritiene il collegio che debba essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, con la precisazione che si tratta di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 comma 1 lettera a) n. 2 del codice del processo amministrativo, dal momento che la controversia verte in materia di “esecuzione di…accordi tra pubbliche amministrazioni”.»
Sintesi: Sono escluse dalla giurisdizione del T.S.A.P. le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche ritenute dal legislatore necessarie – attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale nella particolare composizione richiesta – per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche.
Estratto: «1.1 Come illustrato da questa Sezione nella sentenza 8/1/2011 n. 18, l’art. 143 comma 1 lett. a) del R.D. 1775/33, attribuisce alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (T.s.a.p.) “i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche”. La giurisprudenza interpreta tale disposizione ritenendo attratti alla giurisdizione del T.s.a.p. i ricorsi contro i provvedimenti che incidono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche – inteso come regolamentazione del loro decorso e del loro uso sotto l’aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo – e che concorrono, in concreto, a disciplinarne le modalità di utilizzazione (Corte di Cassazione, sez. unite civili – 17/4/2009 n. 9149; 12/5/2009 n. 10846; Consiglio di Stato, sez. V – 19/3/2007 n. 1296): deve in buona sostanza trattarsi di atti impeditivi o limitativi della realizzazione degli interessi pubblici inerenti al suddetto regime, o a tali interessi strettamente connessi (Consiglio di Stato, sez. V – 7/5/2008 n. 2091).Appartengono alla cognizione del T.s.a.p. anche i ricorsi avverso i provvedimenti che – pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico – riguardino comunque l’utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque; per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche ritenute dal legislatore necessarie – attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale nella particolare composizione richiesta – per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (Corte di Cassazione, sez. unite civili – 27/10/2006 n. 23070).1.2 I provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo hanno per oggetto la partecipazione al Consorzio per la gestione del servizio idrico integrato e la determinazione delle tariffe. Siamo di fronte ad atti organizzativi che riverberano effetti solo mediati ed indiretti sul regime delle acque pubbliche, le quali in concreto rientrano in un ambito territoriale la cui delimitazione in sé non è contestata. La giurisdizione del T.s.a.p. sussiste (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 26/6/2009 n. 4153) laddove i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrono a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti. 1.3 Nella fattispecie l’oggetto principale della lite è la deliberazione che approva in autonomia le tariffe del servizio idrico, la quale non interferisce in alcun modo sul regime delle acque pubbliche. Contrariamente a quanto opina parte resistente detto provvedimento non definisce un’operazione tesa a risolvere questioni connesse al controllo del regime delle acque pubbliche, ma fissa i corrispettivi per una corretta gestione del servizio idrico integrato. Né è accettabile l’invocata equiparazione tra tariffa e canone, poiché quest’ultimo – proprio ai sensi della pronuncia della Sezione n. 58 del 17/1/2011 – integra un diritto di utilizzazione di acque pubbliche, ed il concetto di “corrispettivo per l'occupazione di aree del demanio lacuale” rimanda ad una controversia avente ad oggetto natura, estensione e limiti di detto demanio. Diversamente nell’odierna fattispecie si discorre della tariffa, che non è direttamente correlata all’occupazione di un’area ma è calcolata sulla base di una pluralità di componenti di costo ex art. 154 del D. Lgs. 152/2006 (qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, entità dei costi di gestione delle opere, adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga").In conclusione si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.»
Sintesi: Sono escluse dalla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche.
Estratto: «1.- Non sussiste l’eccepito difetto di giurisdizione della presente controversia a favore del TSAP.Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il principio desumibile dall’art. 143, I comma, lett. a) del RD 11.12.1933 n. 1775 - secondo il quale sono attribuiti alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche...
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Sintesi: Esulano dalla competenza del T.S.A.P. tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche.
Estratto: «1. In via preliminare va affrontata d’ufficio la questione in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale amministrativo sulla presente controversia.1.1. Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a, del R.D. n. 1175 del 1933 “appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche (…) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”. Secondo una parte della giurisprudenza, la giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussisterebbe anche quando si faccia riferimento all’organizzazione del servizio idrico attraverso la revoca della “adesione al Consorzio di ambito territoriale ottimale (…), che aveva già scelto una forma societaria per la gestione del servizio” con il contestuale affidamento della medesima “gestione ad altra società controllata da esso ente” (Cass. civ., SS.UU., ord. 15 maggio 2008, n. 12165; nello stesso senso, T.S.A.P., 4 settembre 2007, n. 145). Ciò sulla scorta del fatto che tutti i “provvedimenti di organizzazione e di gestione del servizio idrico integrato (…) hanno incidenza diretta sul regime delle acque e sul loro utilizzo” (Cass. civ., SS.UU., ord. 15 maggio 2008, n. 12165, cit.).1.2. In realtà, a giudizio di questo giudice, appare maggiormente in linea con il dettato normativo, in precedenza richiamato, quella interpretazione giurisprudenziale che ritiene sussistere la giurisdizione del T.S.A.P. soltanto nei casi in cui “i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (…), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche” (Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7614). Nel caso oggetto della presente controversia si controverte sulla possibilità di ricomprendere tra le infrastrutture del soggetto gestore del servizio idrico a livello provinciale anche un impianto di trattamento rifiuti: il regime proprietario del predetto impianto non sembra possa influire direttamente sul regime delle acque pubbliche, trattandosi piuttosto di una relazione indiretta, visto che si fa riferimento principalmente alle modalità di organizzazione del servizio idrico (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7614; in senso contrario, Cass. civ., SS.UU., ord. 15 maggio 2008, n. 12165; altresì T.S.A.P., 4 settembre 2007, n. 145).1.3. Inoltre, l’art. 7, comma 1, della legge n. 205 del 2000, che ha modificato l’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie in materia di pubblici servizi, nell’ambito del quali va sicuramente ricompresso il servizio idrico integrato (così, Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7614; similmente anche T.A.R. Puglia, Lecce, III, 3 settembre 2009 n. 2036; in senso contrario, T.S.A.P., 4 settembre 2007, n. 145). Siffatta lettura sembra altresì confermata dalla stessa norma che non contiene alcun riferimento alla giurisdizione del T.S.A.P., diversamente dall’art. 34 successivo che espressamente, al comma 3, afferma, salvaguardandola, che “nulla è innovato in ordine (…) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque” (in senso contrario, ma con affermazione apodittica, T.S.A.P., 4 settembre 2007, n. 145).»