La linea di demarcazione tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa

Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).3.1 Da canto suo la giurisprudenza della Cassazione (es. SS.UU., 6.5.2003, n. 6853) ha individuato i caratteri nella cosiddetta occupazione appropriativa : a) nella trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, che determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) nel fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, che ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e quindi legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima; c) nell'acquisto a favore della P.A.. che si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica, e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della P.A. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza “ab initio” della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della P.A. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale); d) nella circostanza che il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), la cui decorrenza è ancorata alla data di scadenza dell'occupazione legittima se l'opera pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilità). 3.2 Tuttavia tale ricostruzione giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa (e usurpativa) è del tutto incompatibile con la disciplina normativa introdotta dal D.Lg.vo n. 327/2001 ed entrata in vigore il 30 giugno 2003. Quest’ultimo contiene, infatti, un capo VII, intitolato alle “Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio”, nel quale rientra soltanto l’art. 43, la cui rubrica è “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”.L’incompatibilità tra le attuali previsioni di legge e la ricostruzione “pretoria” del fenomeno occupazione appropriativa e usurpativa è evidente, se solo si considera che la disposizione sopra riportata subordina all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di proprietà dei beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di modificazione avvenuta in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi. Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio e – in caso positivo – sarebbe pur sempre applicabile l’art. 43 del DPR n.327/2001 che consente di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto.»

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191/2006 qualificante, ai fini dell’individuazione della giustificazione della giurisdizione del giudice amministrativo, è un agire causalmente riferibile ad una funzione che per legge appartenga all’amministrazione agente e che per legge questa sia autorizzata a svolgere e che, in concreto, risulti svolta.

Estratto: «Preliminarmente, come questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12 del 2007, ha svolto un rinnovato esame della individuazione del giudice amministrativo quale giudice competente a decidere in ordine anche alla domanda risarcitoria. L’analisi condotta dall’Adunanza Plenaria ha sottolineato come, sia pur a fronte della previsione di giudici diversi, le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa abbiano uguale dignità, essendo gli organi giurisdizionali muniti di analoghi poteri ugualmente compiuti ai fini della completezza delle tutele di merito loro commesse ed ugualmente intesi ad attuare i precetti degli artt. 24 e 111 Cost. (sul punto richiamando la sentenza della Cort. Cost., 12 marzo 2007, n. 77). Con specifico riferimento alla materia delle espropriazioni, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza 11 maggio 2006, n. 191, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 co. 1 d.lgs.31 marzo 1990, n. 80, come sostituito dall’art. 7 lett. b. della L. 21 luglio 2000, n. 205, dell’art. 34 co. 1 del medesimo decreto, nonché dell’art. 53, co.1, del D.Lg.vo 8 giugno 2001, n. 325 ( v. d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53 ) nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva le controversie relative a “ i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediamente, all’esercizio di un pubblico potere” (secondo i principi già espressi dalla sent. 6 luglio 2004, n. 204 ). Tuttavia, i “comportamenti”, che rimangono esclusi dalla giurisdizione amministrativa esclusiva non sono tutti i comportamenti, ma solo quelli che non risultino riconducibili all’esercizio di un pubblico potere.Ne deriva che secondo l’affermazione del giudice di legittimità costituzionale, qualificante, ai fini dell’individuazione della giustificazione della giurisdizione del giudice amministrativo, è un agire causalmente riferibile ad una funzione che per legge appartenga all’amministrazione agente e che per legge questa sia autorizzata a svolgere e che, in concreto, risulti svolta.Come ricordato, dunque, dalla menzionata pronuncia dell’Adunanza Plenaria, “La illegittimità di questo o quel momento procedimentale , cioè di quella serie formale strumentalmente rivolta a realizzare l’interesse pubblico e sintomatica dell’agire autoritativo consentito dalla legge , può sì far concludere per la illegittimità e, nei congrui casi, per la illiceità del comportamento con effetti anche analoghi o uguali a quelli propri della accertata carenza del potere, ma tale conclusione spetta al giudice cui, con garanzie ed effettività di certo non inferiori a quelle apprestate dal giudizio ordinario, compete alla stregua dell’ordinamento: al “giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica”. Con la conseguenza che è al giudice amministrativo che spetta la cognizione piena - in termini di potere annullatorio e risarcitorio - delle domande dirette a tutelare la posizione giuridica lesa dall’azione della pubblica amministrazione illegittima e talora illecita, secondo quanto disposto dalla rinnovata disciplina del giudizio amministrativo (v. art. 7 e 8 L. n. 205 del 2000). Ciò in considerazione del fatto che lo strumento del risarcimento del danno offerto al soggetto, ulteriormente alla demolizione dell’atto lesivo, concreta non un materia nuova assegnata al giudice amministrativo, ma solo il completamento delle forme di tutela poste a garanzia del privato a fronte dell’azione viziata della p.a..»

Sintesi: L'art. 43 DPR 327/2001, che rimette alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione di negare la restituzione del bene e che attribuisce al GA di sindacare, nell’ambito della giurisdizione attribuitagli ai sensi del successivo art.53, le ragioni del diniego, da un lato rileva poiché conferma la riconducibilità alla giurisdizione del GA, laddove sia identificabile un esercizio del potere pubblico, cui ricondurre l’azione o il comportamento dell'Amministrazione, dall’altro, estende la possibilità di accertare tale dato anche solo attraverso l’identificazione della “qualifica di “autorità” del soggetto agente e delle strumentalità del suo agire ai fini della realizzazione degli “scopi di interesse pubblico”.

Estratto: «Nel merito va rilevato che l’Adunanza Plenaria ha fatto riferimento alla nuova disciplina contenuta nel T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che, nel suo art. 43, detta una innovativa disciplina in tema di c.d. “accessione invertita”, derivi essa da occupazione acquisitiva o usurpativa.Infatti, ha rilevato che “In presenza di utilizzazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico che sia modificato “in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità “ l’autorità cui risale l’utilizzazione “anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio” può disporre che l’immobile stesso “vada acquisito al suo patrimonio indisponibile” con provvedimento discrezionale che, verso determinazione e preventivo pagamento della misura del risarcimento del danno, comporta il trasferimento del diritto di proprietà.La norma, che rimette alla valutazione discrezionale dell’amministrazione di negare la restituzione del bene e che attribuisce al giudice amministrativo di sindacare, nell’ambito della giurisdizione attribuitagli ai sensi del successivo art.53, le ragioni del diniego - secondo alcuni con competenza non solo esclusiva ma estesa al merito - da un lato rileva poiché conferma la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo, laddove sia identificabile un esercizio del potere pubblico, cui ricondurre l’azione o il comportamento della pubblica amministrazione, dall’altro, estende la possibilità di accertare tale dato anche solo attraverso l’identificazione della “qualifica di “autorità” del soggetto agente e delle strumentalità del suo agire ai fini della realizzazione degli “scopi di interesse pubblico” la cui cura è ad essa commessa”.»

Sintesi: Esulano dalla giurisdizione esclusiva in materia di espropriazione solo quei comportamenti della P.A. che non risultano riconducibili all’esercizio del pubblico potere.

Estratto: «L’appellato eccepisce altresì il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che il decreto di esproprio è stato adottato quando il termine all’uopo previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità era ormai decorso.Questa eccezione – singolarmente proveniente da colui che in prime cure ha adito il giudice amministrativo...
[...omissis...]

Sintesi: La giurisdizione si radica in capo al G.O. solo ed esclusivamente laddove la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 34 del D.Lgs n. 80/98, invece, ha, come presupposto oggettivo, il nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni (o dei soggetti ad esse equiparati) ed uso del territorio e, come presupposto soggettivo, il fatto che la controversia venga instaurata nei confronti delle predette amministrazioni o dei predetti soggetti.

Estratto: «Sotto il primo profilo, si osserva come sia oramai pacifico in giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. Un., n. 15660/05; Cass. Civ., Sez. Un., n. 26108/07) che la giurisdizione si radica in capo al G.O. solo ed esclusivamente laddove la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici...
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Sintesi: Con le sentenze della Corte Cost. n. 204/04 e n. 191/06, è stato ritenuto costituzionalmente legittimo l’inquadramento nella giurisdizione esclusiva solo di quelle controversie in cui rilevino posizioni di diritto soggettivo derivanti da comportamenti dell’amministrazione almeno connessi all’espletamento di potestà amministrative, sì da potersi riscontrare quel “inestricabile nodo gordiano” tale da giustificare la deroga all’ordinario criterio di riparto fondato sulla consistenza delle posizioni soggettive.

Estratto: «E’ dirimente la sollevata questione di giurisdizione che il Collegio ritiene fondata, pur non sfuggendo la schizofrenia interpretativa causata dalla iniziale formulazione dell’art. 34 dlgs 80/98, idonea a ricomprendere nel proprio alveo controversie come quella odierna, con conseguente giurisdizione esclusiva del...
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Sintesi: Come chiarito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/04 e 191/06, la giurisdizione del giudice amministrativo può essere affermata ogni volta che il comportamento lesivo – pur essendo stato posto in essere in assenza di qualsivoglia esercizio di potere amministrativo e/o di attività provvedimentale - sia comunque ricollegabile ad un’attività riconducibile all’esercizio di una potestà amministrativa e sia perciò attribuibile ad esso un vincolo di scopo e cioè di rispondenza, in concreto, ad un fine di pubblico interesse.

Estratto: «Ciononostante, poiché il ricorso tende anche al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente attraverso la stipulazione dell’accordo impugnato, da qualificarsi come danno da attività connessa all’esercizio del potere autoritativo esercitato dalla società resistente in qualità di ente espropriante, potrebbe, in linea di principio, ravvisarsi la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’accertamento della esistenza della responsabilità e della risarcibilità del relativo danno quale conseguenza del comportamento tenuto da TEB s.p.a..Come chiarito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/04 e 191/06, infatti, la giurisdizione del giudice amministrativo può essere affermata ogni volta che il comportamento lesivo – pur essendo stato posto in essere in assenza di qualsivoglia esercizio di potere amministrativo e/o di attività provvedimentale - sia comunque ricollegabile ad un’attività riconducibile all’esercizio di una potestà amministrativa e sia perciò attribuibile ad esso un vincolo di scopo e cioè di rispondenza, in concreto, ad un fine di pubblico interesse. Incontestato che sia qualificabile come esercizio di potestà pubblica l’attività ablatoria posta in essere dal concessionario di pubblico servizio per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità, rimane, quindi, da verificare se il danno lamentato possa essere ricondotto all’agire del concessionario di trasporto pubblico intimato quale ente espropriante.A tale proposito appare opportuno ricordare che il ricorso in esame scaturisce dalle modalità con cui la TEB s.p.a. ha provveduto al ripristino della viabilità locale nelle aree interessate dai lavori di costruzione della nuova tramvia delle valli, seconda tratta funzionale da Alzano Sopra ad Albino ed in particolare dell’innesto della strada vicinale che, dipartendosi da via Manzoni, snodandosi parallelamente alla tramvia, collega la proprietà dei ricorrenti con la strada comunale via Carrara. Il danno lamentato da parte ricorrente appare, quindi, astrattamente riconducibile all’ipotesi disciplinata dall’art. 44 del d. lgs. 327/2001 (che riproduce pedissequamente il previgente testo contenuto nell’art. 46 della legge 2359/1865), il quale prevede che "E' dovuta un'indennità al proprietario del fondo che, dall'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà" (comma 1).La determinazione di siffatto indennizzo esula, però, anch’essa dalla cognizione di questo Giudice amministrativo, in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza sez. un., 21 aprile 2006 , n. 9342, “deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l'indennità dovuta dalla P.A. ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, per i danni derivanti dall'esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo ad un procedimento espropriativo, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva introdotta dal citato art. 34, come modificato dalla L. n. 205 del 2000” , anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 53, u.c., del cit. t.u. n.327/2001, il quale fa salva la competenza del Giudice ordinario "per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".»

Sintesi: I comportamenti che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva non sono tutti i comportamenti, ma solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti formali e fattuali di ogni concreta fattispecie, non risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere; laddove sussista, pertanto, un’attività amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente riconosciuto alla pubblica amministrazione, è riscontrabile elemento sufficiente ad affermare la giurisdizione amministrativa.

Estratto: «È noto che la Corte costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204, proprio in relazione ad una fattispecie di occupazione appropriativa, ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205...
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Sintesi: Dai chiari insegnamenti della Corte Costituzionale, la linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria ed amministrativa è determinata dalla presenza e dalla mediazione, nella singola vicenda, di un atto amministrativo (cfr. C. Cost., n.204/2004 e n.191/2006).

Estratto: «Per mera completezza, il Collegio sottolinea, inoltre, che sebbene l’omessa conclusione del procedimento mediante la tempestiva adozione del decreto di esproprio, impedendo la formalizzazione dell’acquisizione al patrimonio pubblico del bene realizzato, valga a connotare la precedente attività dispiegata dall’Amministrazione...
[...omissis...]

Sintesi: Perché la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo possa ritenersi costituzionalmente corretta, occorre che la P.A. agisca attraverso poteri autoritativi, o si avvalga della facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, ai sensi dell'art. 11 legge 241/1990.

Sintesi: Le particolari materie in relazione alle quali è consentito al legislatore ordinario prevedere la giurisdizione esclusiva del G.A. sono quelle in cui le posizioni di diritto soggettivo fatte valere dal cittadino si collocano in un'area di rapporti nella quale la P.A. opera come autorità.

Estratto: «Va, altresì, ricordato che l'attribuzione al giudice amministrativo, con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 80 del 1998, poi sostituito dalla legge n. 205 del 2000, della giurisdizione esclusiva nella materia dei pubblici servizi ha comportato il superamento del precedente criterio di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario...
[...omissis...]

Sintesi: Il disposto di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, a seguito della dichiarazione d’illegittimità pronunciata da Corte cost. 2004/2004, va letto nel senso che le controversie in materia urbanistica od espropriativa rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all’esercizio di un pubblico potere.

Estratto: «Cosi’ riassunte le posizioni delle parti, osserva il Collegio che in considerazione dell’epoca dei fatti e della data d’instaurazione del giudizio davanti al Tribunale, deve farsi riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, che a seguito della dichiarazione d’illegittimita’ pronunciata da Corte cost. 2004/204, va letto nel senso che le controversie in materia urbanistica od espropriativa - quale e’ quella di cui si discute - rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all’esercizio di un pubblico potere (Corte cost.2006/191).Alla luce delle predette norme nonche’ di quella secondo cui nelle cause devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone anche il risarcimento del danno (D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35 come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), queste Sezioni Unite hanno gia’ ripetutamente stabilito che il ristoro del pregiudizio conseguito all’irreversibile trasformazione di terreni occupati con ordinanze sindacali emesse sulla base di precedenti dichiarazioni di pubblica utilita’ dev’essere chiesto al giudice amministrativo (C. Cass. 2008/2030), restando riservate al giudice ordinario soltanto le controversie in tema d’indennita’ di occupazione od esproprio (C. Cass. 2007/24632) ovvero di danni da occupazione usurpativa (C. Cass. 2007/26737) che, com’e’ noto, ricorre soltanto nei casi d’inesistenza della dichiarazione di pubblica utilita’.Trattandosi di principi che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento danni proposta dalla S. in conseguenza della irreversibile trasformazione del suo terreno a seguito di occupazione disposta sulla base di precedente dichiarazione di pubblica utilita’.»

Sintesi: In virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e 191 del 2006, la possibilità del giudice amministrativo di conoscere dei "comportamenti" della P.A. sussiste unicamente allorquando il "comportamento" in concreto tenuto dall'Amministrazione si ricolleghi, sia pure in via mediata, all'esercizio della funzione pubblica.

Sintesi: Della domanda risarcitoria per il danno che si asserisce conseguenza dell’inacessibilità della proprietà residua causata dalla realizzazione dell’opera pubblica, conosce il GA; ciò in quanto la domanda avanzata inerisce al procedimento espropriativo perfezionatosi con riguardo alla realizzazione dell’opera pubblica ed è sicuramente collegabile all’esercizio del pubblico potere.

Estratto: «-Preliminarmente, va ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale.Alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, la controversia in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e 191 del 2006, secondo cui la possibilità del giudice amministrativo di conoscere dei "comportamenti" della P.A. sussiste unicamente allorquando il "comportamento" in concreto tenuto dall'Amministrazione si ricolleghi, sia pure in via mediata, all'esercizio della funzione pubblica. (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 02 marzo 2009 , n. 1198; Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 04 luglio 2008 , n. 578).Nella fattispecie, l’occupazione ed espropriazione del fondo di proprietà della ricorrente avrebbe comportato, a suo dire, l’impossibilità di utilizzazione di una parte residua della proprietà, non oggetto di espropriazione e tuttavia “inaccessibile”, costituita in buona parte dalle pareti scoscese della “bretella” e della “rampa”. La domanda risarcitoria avanzata inerisce pertanto al procedimento espropriativo perfezionatosi con riguardo alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento ed è sicuramente collegabile all’esercizio del pubblico potere, secondo l’insegnamento del C.d.S. A.P. 22 ottobre 2007, n. 12. Il ricorso non merita però accoglimento.Non ricorrono, difatti, i presupposti dell’azione risarcitoria proposta, ovvero il comportamento illecito, direttamente causativo di danno ingiusto nella sfera patrimoniale della ricorrente.La SALP srl ha condotto a compimento la procedura espropriativa per la realizzazione delle “rampe di arresto” e “area di sosta” della bretella di collegamento tra lo svincolo di S. Gregorio e la città di Catania, conclusasi con il decreto di esproprio del Prefetto di Catania n. 573 del 17.3.1994, e con la comunicazione alla ricorrente della stima dell’area effettuata dalla Commissione Provinciale, in data 13.1.1994, nonché contestuale offerta della relativa somma, a seguito del rifiuto dell’offerta dell’indennità di espropriazione ( nota del 18.1.1993 della Sig.ra Manganaro rivolta alla SALP). Nessuna occupazione usurpativa né acquisitiva è però configurabile, essendo l’area residua alla parziale espropriazione del fondo di sua proprietà, che la ricorrente afferma essere inutilizzabile, non trasformata irreversibilmente. Si è verificato piuttosto il deprezzamento di porzioni residue dell'immobile, rimaste nella giuridica disponibilità della proprietaria, pur se siano divenute di fatto non utilizzabili a cagione della realizzazione dell'opera pubblica.La fattispecie ricade, piuttosto, ad avviso del Collegio, nella previsione dell’art. 40 della l. 2359/1865, applicabile alla fattispecie ratione temporis; ovvero, ricorre l’'istituto dell'espropriazione parziale, configurabile allorché ricorra la duplice condizione, da un lato, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale e obiettivo, tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale, dall'altro, che il distacco di una parte influisca, oggettivamente, in modo negativo sulla parte residua, con esclusione di ogni valutazione soggettiva, cioè rilevante per il solo proprietario o per persone determinate.(Cassazione civile , sez. I, 05 dicembre 2008 , n. 28817)La perdita di valore della zona residua lamentata dalla ricorrente, avrebbe dovuto trovare tutela, pertanto, in base alla disposizione dell'art. 40 cit., in sede di opposizione alla stima, dove si deve tener conto della diminuzione di valore dell'area residua. (Cassazione civile , sez. I, 18 febbraio 2000 , n. 1806).Pertanto, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria, difettandone i presupposti e trattandosi piuttosto di questione inerente l’indennità espropriativa, che la ricorrente avrebbe dovuto introdurre mediante impugnazione degli atti espropriativi e/o mediante proposizione di rituale opposizione alla stima dinanzi al giudice ordinario.»

Sintesi: Alla luce della sentenze C.C. n. 204/2004 e n. 191/2006, rientrano nell’ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo anche le ipotesi in cui l’amministrazione abbia posto in essere comportamenti riconducibili all'esercizio del pubblico potere.

Estratto: «Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione.Sul punto, la Corte costituzionale ha chiarito come in materia di espropriazioni rientrino nell’ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo anche le ipotesi in cui l’amministrazione abbia posto in essere comportamenti riconducibili all'esercizio del pubblico potere (Corte costituzionale 11 maggio 2006, n. 191); tale statuizione, ancorché resa in relazione all’art. 53 del TU espropriazioni, è ritenuta dalla stessa Corte espressione dei principi già enunciati con la sentenza 6 luglio 2004, n. 204, ed è pertanto applicabile anche ad ipotesi non disciplinate dal TU espropriazioni (sul punto, CGARS , 6 marzo 2008, n. 188; TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 25 giugno 2008, n. 1230).In seguito all’intervento della Corte Costituzionale, rientrano quindi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie – quale quella di cui si tratta in questa sede – in tema di occupazioni di terreni, effettuate sulla base di dichiarazione di pubblica utilità, non seguite da decreto di esproprio (Cons. Stato, AA. PP. 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12; CGARS, 6 marzo 2008, n. 188; TAR Sicilia - Catania, Sez. II, pronunce 3 giugno 2009, n. 1005, 18 novembre 2008 , n. 2098; Tar Campania – Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 1095), costituendo la dichiarazione di pubblica utilità «…l'atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce al tempo stesso origine funzionale della successiva attività, giuridica e materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici previamente individuati» (Cons. Stato, AP 30 luglio 2007, n. 9). Nel caso di specie, pur non essendo stato emesso decreto di esproprio, l’azione della amministrazione è senz’altro riconducibile all’esercizio del potere, incardinandosi all’interno di un procedimento espropriativo nel corso del quale sono stati emanati molteplici provvedimenti, fra i quali: la dichiarazione di pubblica utilità, mediante approvazione del progetto, effettuata con delibera di Giunta Municipale n. 197 del 25 settembre 1979; l’incarico al sindaco di emettere il decreto di occupazione di urgenza, disposto con delibera di Giunta Municipale n. 199 del 25 settembre 1979; il decreto del Sindaco di occupazione di urgenza datato 1 dicembre 1979.L’eccezione di difetto di giurisdizione deve quindi essere respinta.»

Sintesi: La giurisprudenza della Suprema Corte e quella dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato convergono nell’affermare la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia espropriativa non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto.

Estratto: «L’appello non è fondato e va pertanto respinto con integrale conferma della sentenza gravata.Da disattendere è l’eccezione mediante la quale le appellanti deducono che la controversia all’esame non rientra nella giurisdizione amministrativa.La giurisprudenza della Suprema Corte e quella dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato convergono infatti nell’affermare la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia espropriativa non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto; conseguentemente appartengono alla giurisdizione esclusiva del g.a. quelle controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché annullati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla p.a.. (ad es. SS.UU n. 26793 del 2008 e Ap. n. 9 del 2007).»

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di espropriazione aventi per oggetto i comportamenti che risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere.

Estratto: «A tale data vigeva il dettato dell’art. 34 D. Lgs. 80/98 nel suo testo anteriore alle sentenze della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, e 28 luglio 2004, n. 281, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34 del D. Lgs. 80/98, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo...
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Sintesi: Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza sia costituzionale sia di legittimità, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario in casi del tutto marginali; la dedotta illegittimità dei provvedimenti dannosi non esclude infatti di per sé la giurisdizione amministrativa, cui sono sottratti solo i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto.

Estratto: «1. Con l'unico complesso motivo d'impugnazione il ricorrente censura come erronea la decisione impugnata, richiamando la giurisprudenza che considera usurpativa, in quanto carente di potere, e non appropriativa l'occupazione protratta oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
[...omissis...]

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, le controversie in materia espropriativa (ed urbanistica in genere), rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere.

Estratto: «che tanto puntualizzato, devesi rilevare che nell'esaminare la questione di legittimità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b)) e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, la Corte costituzionale ha chiarito che le controversie in materia espropriativa...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.