La previsione dei motivi aggiunti e la piena conoscenza nella decorrenza del termine per il ricorso giurisdizionale

Sintesi: Il necessario contemperamento tra il principio di certezza dell'azione amministrativa e di effettività della tutela giurisdizionale deve essere rinvenuto sul crinale della manifestazione della lesione dell'interesse legittimo, che impone al suo titolare di attivarsi per chiederne tutela innanzi alla giurisdizione amministrativa al momento in cui la lesione della posizione giuridica diviene attuale e manifesta.

Sintesi: Il dies a quo per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell'effetto lesivo dell'atto amministrativo che va determinata in relazione alle ragioni che a giudizio del ricorrente concretizzano una lesione giuridicamente tutelabile del bene della vita sotteso all'interesse legittimo di cui è titolare.

Estratto: «Il ricorso, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal controinteressato, è irricevibile. Come di recente ribadito (cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-04-2013, n. 2107), secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15/2011,<< il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata (in termini da ultimo Cons. St., sez. V, n. 3777 del 2012). Una simile prova spetta a chi eccepisce la tardività del ricorso, e può essere desunta anche da elementi presuntivi (Cons. St., Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209), che evidenzino la potenziale lesione portata all'interesse del ricorrente (Cons. St., Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2439). Inoltre, la stessa non appare necessaria quando si deducono censure di inedificabilità assoluta, potendosi presumere la stessa dall'avvenuta affissione del provvedimento nell'albo pretorio, dall'affissione dei cartelli e dal concreto inizio dei lavori (Cons. St., Sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 599). Il necessario contemperamento, infatti, tra il principio di certezza dell'azione amministrativa e di effettività della tutela giurisdizionale deve essere rinvenuto sul crinale della manifestazione della lesione dell'interesse legittimo, che impone al suo titolare di attivarsi per chiederne tutela innanzi alla giurisdizione amministrativa al momento in cui la lesione della posizione giuridica diviene attuale e manifesta. Appare, infatti, evidente che la titolarità della posizione di interesse legittimo si origina nel momento in cui l'amministrazione intraprende l'esercizio del potere per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, quindi con l'apertura del procedimento. Mentre, l'onere per il privato, il cui interesse sia stato leso dall'amministrazione, di attivarsi in sede giurisdizionale si manifesta quando la lesione al bene della vita diviene chiaramente percepibile o perché il provvedimento lesivo entra nella sfera giuridica del destinatario o perché gli effetti materiali dell'attività assentita dalla p.a. a favore del terzo beneficiario si palesano all'interno della sfera di conoscenza del futuro ricorrente. Il dies a quo per impugnare decorre, quindi, dalla piena conoscenza dell'effetto lesivo dell'atto amministrativo che va determinata in relazione alle ragioni che a giudizio del ricorrente concretizzano una lesione giuridicamente tutelabile del bene della vita sotteso all'interesse legittimo di cui è titolare. Nella fattispecie, la ricorrente ha conosciuto il permesso di costruire impugnato (adottato il 2/5/06) in data precedente il verbale di sopralluogo dell’11/2/09. Giustamente il controinteressato rileva come già con la richiesta di accesso agli atti del 2/10/08 presentata al comune la ricorrente mostrava di conoscere l’atto di assenso dei lavori atteso chè scriveva che <<l’opera, costruita su terreno che il vigente PRG classifica come zona verde inedificabile, non sarebbe conforme al progetto assentito in quanto appare mutata la quota di campagna>>, nonché, ancora oltre, riferiva di un’altra <<evidente contraddizione del progetto assentito>>. Se si considera che, sempre nella stessa istanza, la ricorrente parla di avvenuta realizzazione, sul terreno di proprietà della controinteressata, della rimessa interrata nonché del mancato ripristino (previsto dalla relazione tecnica allegata alla domanda) dell’originale manto erboso, si ha la conferma che gli elementi presuntivi evidenziati dal controinteressato (tra cui l’affermazione, non contestata dalla ricorrente, del deposito di copia del progetto esecutivo nell’udienza civile del 17/11/06, convocata per la controversia inerente la servitù di passaggio) sussistono senza dubbio alcuno, senza dire che, nella specie, poiché la ricorrente muove censure di inedificabilità assoluta, la pubblicazione del titolo edilizio all’albo comunale, l’affissione del cartello di cantiere e in particolare l’avvenuta realizzazione dei lavori rappresentano un insieme di elementi che affrancano il controinteressato pure da altri oneri. In contrario non può essere addotta la mancata conoscenza degli estremi dell’atto impugnato atteso chè, una volta percepita la lesività, nella propria sfera giuridica, del titolo edilizio rilasciato, è semmai onere dell’interessato promuovere l’azione giurisdizionale con riserva di motivi aggiunti all’esito della avvenuta completa conoscenza dell’atto impugnato.Tanto premesso in punto di irricevibilità del gravame, occorre poi comunque dichiarare l’inammissibilità dello stesso in relazione all’impugnativa del verbale di sopralluogo dell’11/2/09 essendo il medesimo atto meramente endoprocedimentale e quindi, in quanto tale, per consolidata giurisprudenza, impugnabile unitamente e congiuntamente all'atto provvedimentale conclusivo della sequenza procedimentale (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III 9 marzo 2012 n. 1230 T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21.12.2011, n. 1336 e T.A.R. Piemonte, I, 21.12.2011, n. 1335;di recente sul punto anche T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 1.2.2011, n. 905, ID, 7.6.2010, n. 15699). Nella specie, con tutta evidenza, detto verbale non appartiene all’iter procedimentale che ha condotto al rilascio del permesso di costruire, bensì è ad esso successivo e si riassume nella effettuazione, da parte del geometra comunale incaricato dal responsabile del competente U.T.C, di verifiche e misurazioni volte a stabilire la conformità o meno delle opere realizzate dalla contro interessata rispetto a quanto assentito. Né la circostanza che il tecnico incaricato esprima un proprio parere sul carattere di illecito urbanistico o meno delle variazioni apportate (definite, nella specie, non essenziali) attribuisce a detto verbale una diversa natura giuridica, capace di arrecare ex se una lesione alla sfera giuridica della ricorrente. Da ciò consegue quindi pure l’inammissibilità del terzo motivo di gravame.»

Sintesi: Ciò che è sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” - il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.

Sintesi: La previsione dei cd. motivi aggiunti comprova ex se che la “piena conoscenza” indicata dal legislatore come determinatrice del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che consenta all’interessato, di percepire la lesività dell’atto emanato dall’amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile – quanto alla sussistenza dell’interesse ad agire - l’azione in sede giurisdizionale.

Estratto: «Rinviata la seconda delle doglianze alle considerazioni che saranno svolte in ordine al I motivo di appello, il Collegio rileva che - come già diffusamente esposto nella propria decisione 28 maggio 2012 n. 3159, medio tempore pubblicata - quanto al concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo, lo stesso, anche con riferimento alla previgente disciplina, non deve essere inteso quale “conoscenza piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale.Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” - il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.Ed infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), invece la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi.In tali sensi, è rilevante osservare che l’ordinamento prevede l’istituto dei “motivi aggiunti”, per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta. Ciò comprova la fondatezza dell’interpretazione resa della “piena conoscenza” dell’atto oggetto di impugnazione.Ed infatti, se tale “piena conoscenza” dovesse essere intesa come “conoscenza integrale”, il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti non avrebbe ragion d’essere, o dovrebbe essere considerato residuale.In altre parole, solo l’assenza dell’istituto dei motivi aggiunti consentirebbe di interpretare la “piena conoscenza” come conoscenza integrale dell’atto impugnabile e degli atti endoprocedimentali ad esso preordinati, poiché in questo (ipotetico) caso si produrrebbe – diversamente opinando - un vulnus per il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto il soggetto che si reputa leso dall’atto si troverebbe compresso tra un termine decadenziale che corre ed una impossibilità di conoscenza integrale dell’atto, e quindi di completa e consapevole articolazione di una linea difensiva.Al contrario, la previsione dei cd. motivi aggiunti comprova ex se che la “piena conoscenza” indicata dal legislatore come determinatrice del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che consenta all’interessato, di percepire la lesività dell’atto emanato dall’amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile – quanto alla sussistenza dell’interesse ad agire - l’azione in sede giurisdizionale.»

Sintesi: Il termine decadenziale per proporre ricorso giurisdizionale decorre non dalla «conoscenza piena ed integrale», bensì dal giorno in cui è conosciuta l’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso.

Estratto: «5. Si può ora passare ai motivi aggiunti depositati in data 18 marzo 2010.Essi, a parte ogni altra considerazione di carattere processuale, sono inammissibili in quanto tardivi.La ricorrente ha infatti depositato in allegato ai motivi aggiunti una istanza di accesso datata 13 ottobre 2009 e inviata in pari data all’A.N.A.S. con cui essa ha chiesto il rilascio dei titoli autorizzativi assentiti alla Pubblistrade coi relativi atti presupposti; nella istanza si legge che sui cartelli installati dalla controinteressata vi sono gli estremi identificativi delle autorizzazioni a essa assentite; da ciò quindi si desume che alla data del 13 ottobre (anteriore di oltre sessanta giorni rispetto a quella della notifica dei motivi aggiunti) la ricorrente conosceva estremi identificativi e oggetto degli atti impugnati ed era consapevole non solo della lesione che essi arrecavano ai suoi interessi ma anche – e soprattutto – degli asseriti vizi che li inficiavano; al riguardo va rilevato che coi motivi aggiunti la ricorrente non deduce neppure un vizio di cui essa sia venuta a conoscenza o di cui abbia acquisito consapevolezza a seguito dell’accesso dato che essa sostanzialmente si limita a denunciare che l’A.N.A.S. non avrebbe potuto assentire i titoli alla controinteressata se non dopo aver esaminato e definito le sue istanze e ciò in forza sia del giudicato cautelare che si sarebbe formato sull’ordinanza con cui la sezione aveva ordinato il riesame sia della disposizione dell’articolo 53 del regolamento di esecuzione del codice della strada.Al riguardo può richiamarsi la giurisprudenza amministrativa consolidata che ha chiarito che il termine decadenziale per proporre ricorso giurisdizionale decorre non dalla “conoscenza piena ed integrale”, bensì dal giorno in cui è conosciuta l’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640); nella fattispecie, a ben vedere, alla data del 13 ottobre 2009 si era realizzato ben più di quanto richiesto dal principio che precede dato che la ricorrente era a conoscenza non solo degli estremi identificativi dell’atto, del suo contenuto e della sua lesività ma anche degli stessi vizi di legittimità che ha denunciato. Del resto la disciplina in materia di accesso nulla ha innovato in materia di principi in punto di onere di tempestiva impugnazione dei provvedimenti amministrativi nel senso che questa postulava e continua a postulare la “piena conoscenza” del provvedimento intesa come “piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione, che è rilevante solo ai fini della successiva proposizione dei motivi aggiunti, nulla innovando, sul punto, l'obbligo di consentire agli interessati l'accesso alla documentazione, al cui ritardato adempimento l'ordinamento soccorre con la possibilità, accordata all'interessato, di proporre motivi aggiunti e, con gli stessi, anche di introdurre l' impugnazione di atti e provvedimenti ulteriori rispetto a quelli originariamente impugnati con il ricorso principale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4973).»

Sintesi: Ciò che è sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” - il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.

Sintesi: La previsione dei cd. motivi aggiunti comprova ex se che la “piena conoscenza” indicata dal legislatore come determinatrice del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che consenta all’interessato, di percepire la lesività dell’atto emanato dall’amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile – quanto alla sussistenza dell’interesse ad agire - l’azione in sede giurisdizionale.

Estratto: «Quanto al concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo, lo stesso, anche con riferimento alla previgente disciplina, non deve essere inteso quale “conoscenza piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale.Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” - il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.Ed infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), invece la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi.In tali sensi, è rilevante osservare che l’ordinamento prevede l’istituto dei “motivi aggiunti”, per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta. La previsione dell’istituto dei motivi aggiunti (nella formulazione dei medesimi anteriore al nuovo e distinto ricorso per motivi aggiunti, poi introdotto dalla l. n. 205/2000) comprova la fondatezza dell’interpretazione resa della “piena conoscenza” dell’atto oggetto di impugnazione.Ed infatti, se tale “piena conoscenza” dovesse essere intesa come “conoscenza integrale”, il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti non avrebbe ragion d’essere, o dovrebbe essere considerato residuale, ricorrendone l’esperibilità (forse) solo nel caso di atto endoprocedimentale completamente ignoto all’atto di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio. Se così si ricostruisse la fattispecie, il termine decadenziale dovrebbe decorrere una sola volta, individuandosi come dies a quo, appunto, il giorno di “integrale” conoscenza di tutti gli atti lesivi.In altre parole, solo l’assenza dell’istituto dei motivi aggiunti consentirebbe di interpretare la “piena conoscenza” come conoscenza integrale dell’atto impugnabile e degli atti endoprocedimentali ad esso preordinati, poiché in questo (ipotetico) caso si produrrebbe – diversamente opinando - un vulnus per il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto il soggetto che si reputa leso dall’atto si troverebbe compresso tra un termine decadenziale che corre ed una impossibilità di conoscenza integrale dell’atto, e quindi di completa e consapevole articolazione di una linea difensiva.Al contrario, la previsione dei cd. motivi aggiunti comprova ex se che la “piena conoscenza” indicata dal legislatore come determinatrice del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che consenta all’interessato, di percepire la lesività dell’atto emanato dall’amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile – quanto alla sussistenza dell’interesse ad agire - l’azione in sede giurisdizionale.»

Sintesi: Il principio per cui la conoscenza del provvedimento amministrativo si realizza quando l’interessato ha contezza dell’esistenza dell’atto e della sua lesività non può soffrire deroghe per effetto di atti di iniziativa di parte, quale la richiesta di accesso, tali da dilatare il termine di impugnazione. L’integrazione della conoscenza dell’atto nella sua completezza può, infatti, offrire la possibilità di avanzare nuove censure tramite motivi aggiunti.

Estratto: «7.2 La sentenza è da confermarsi anche riguardo alla pronuncia di irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 16 marzo 2009 per l’annullamento del provvedimento regionale di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
[...omissis...]

Sintesi: Al fine del decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo dispositivo sfavorevole, ma occorre la piena conoscenza del suo contenuto, da cui deriva la possibilità di percepire che il provvedimento è non solo sfavorevole, ma anche illegittimamente sfavorevole, e questo soprattutto quanto gli atti impugnati siano più di uno e abbiano una notevole complessità tecnico-giuridica.

Sintesi: Il soggetto che ricorre deve essere messo nelle condizioni di conoscere gli elementi essenziali del rapporto controverso, tali da consentirgli di poter valutare se vi siano atti illegittimi e, in difetto, deve ritenersi che egli abbia una mera facoltà, e non un onere, di impugnare subito l’atto riservandosi di proporre i motivi aggiunti, ben potendo in alternativa attendere di conoscere le motivazioni ovvero il contenuto integrale dell’atto e dei relativi allegati per poter valutare se impugnarlo o meno.

Estratto: «2. Sempre in rito, devono essere vagliate le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato e dalla difesa della controinteressata.2.1. Si afferma, sotto il primo profilo, che il Comune di Bari avrebbe notificato il ricorso (il 17 novembre 2010) ben oltre i sessanta giorni dall’effettiva conoscenza degli atti impugnati...
[...omissis...]

Sintesi: In generale la decorrenza del termine d’impugnazione dei provvedimenti amministrativi non può che farsi risalire al momento in cui si verifica la lesione della situazione soggettiva dell’interessato.

Estratto: «In generale la decorrenza del termine d’impugnazione dei provvedimenti amministrativi non può che farsi risalire al momento in cui si verifica la lesione della situazione soggettiva dell’interessato.Nella fattispecie questo momento va identificato con l’adozione e comunicazione del decreto di espropriazione...
[...omissis...]

Sintesi: La conoscenza utile ai fini della decorrenza del termine di decadenza non può limitarsi alla mera conoscenza degli estremi del provvedimento, ma deve estendersi al suo contenuto in modo da apprezzarne la lesività.

Estratto: «Non meritevole di favorevole considerazione è pure l’ eccezione di tardività del ricorso avverso la determina n. 80/2008 emessa dal Responsabile dell’area dell’assetto ed utilizzazione del territorio del Comune.Il ricorrente ha impugnato tale atto con motivi aggiunti notificati il 21-2-2009 ed assume in essi di averne avuto conoscenza il 23-12-2008, dunque in data con riferimento alla quale il gravame è certamente tempestivo.La difesa del signor Di Nardo ritiene, invece, che la conoscenza vi sia stata in epoca ben anteriore, desumendosi questa dagli esposti presentati all’autorità giudiziaria penale e dall’atto di diffida inviato a tutti i consiglieri comunali il 27-11-2008.Orbene, la conoscenza utile ai fini della decorrenza del termine di decadenza non può limitarsi alla mera conoscenza degli estremi del provvedimento, ma deve estendersi al suo contenuto in modo da apprezzarne la lesività.Ciò posto, se si esamina il contenuto della richiamata determina n. 80 del 28 maggio 2008 , emerge che tale atto è una autorizzazione paesaggistica, contiene cioè una determinazione abilitativa conseguente ad un giudizio di accertamento della compatibilità paesaggistica dell’opera.E’.dunque, autorizzazione paesaggistica, certamente necessaria al conseguimento della sanatoria edilizia, ma non contiene in sé alcuna valutazione di tipo urbanistico-edilizio, cioè alcuna determinazione sulla condonabilità ( intesa come regolarizzazione urbanistico-edilizia) di un’opera abusiva.L’esame della documentazione prodotta dal Di Nardo a dimostrazione della conoscenza del provvedimento in epoca anteriore, tale da determinare la tardività dell’impugnativa, non offre, a giudizio del Tribunale, prova certa della “piena conoscenza” dell’atto così come sopra individuato.Ed, invero, nelle richiamate diffide, esposti e denunzie all’autorità giudiziaria emerge certamente la conoscenza della esistenza di una determina n. 80 del 28-5-2008 (vi è, infatti, espresso riferimento ad essa ed alla sua assunzione da parte dell’ufficio tecnico comunale).Dagli stessi atti, peraltro, non si desume la prova certa della conoscenza del contenuto del provvedimento.Questo, come si è visto, è un’autorizzazione paesaggistica, mentre in tali diffide , esposti e denunzie viene indicato come l’atto con il quale “l’ufficio tecnico comunale ha stabilito che i locali abusivi del Lido Oasi ora possono essere condonati…” ovvero “l’amministrazione riteneva tali locali condonabili”.La genericità e la non corretta indicazione del contenuto provvedimentale induce perplessità in ordine alla reale e completa conoscenza del provvedimento a tali date, onde non può ritenersi raggiunta la prova della tardività della sua impugnativa.Tanto trova conferma nello stesso ricorso introduttivo del giudizio, ove l’impugnativa è riferita ad un atto n. 80 del 28-5-2008, il quale, assunto come non conosciuto, viene però indicato quale “parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata Comunale”.Orbene se la determina n. 80 fosse stata compiutamente conosciuta e nella reale disponibilità del ricorrente essa sarebbe stata indicata correttamente, a maggior ragione perché nello stesso provvedimento viene richiamato un parere della CECI , assunto però nella diversa data del 15-5-2008.»

Sintesi: La presunzione di piena consapevolezza della lesività dell'atto non può conseguire dalla mera comunicazione dell'esistenza di una delibera di approvazione di un progetto di opera pubblica (effettuata nel caso di specie ex art. 17 DPR 327/2001), comportante la dichiarazione di pubblica utilità, né dalla comunicazione che contenga, genericamente, notizia del mero impulso dato al procedimento espropriativo, occorrendo, all’uopo, che gli atti oggetto della comunicazione siano allegati, ovvero che la stessa comunicazione ne riporti, quanto meno in sintesi, il contenuto più rilevante.

Estratto: «Quanto alla Delibera di C.C. n. 46 del 12.12.2008, risulta che, con nota prot. n.4842 del 06/07/2009 del Responsabile del Procedimento, gli odierni ricorrenti sono stati avvisati, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 8.6.2001 n.327, nel testo modificato dal D. Lgvo 27.12.2002 n.302, dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo dei lavori e della dichiarazione di efficacia della deliberazione di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e che copia di tali atti sia stata resa ostensibile ai ricorrenti soltanto in data 27/07/2009.Secondo consolidata giurisprudenza, la presunzione di piena consapevolezza della lesività dell'atto, non può conseguire dalla mera comunicazione dell'esistenza di una delibera di approvazione di un progetto di opera pubblica, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, né dalla comunicazione che contenga, genericamente, notizia del mero impulso dato al procedimento espropriativo, occorrendo, all’uopo, che gli atti oggetto della comunicazione siano allegati, ovvero che la stessa comunicazione ne riporti, quanto meno in sintesi, il contenuto più rilevante (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V 18.3.2002 n. 1562 e Sez. IV 13.1.2010 n.39).Nella specie, la comunicazione ricevuta dai ricorrenti con nota prot. n.4842 del 06/07/2009 ha contenuto generico e tale da non potersi certamente ritenere idonea a soddisfare il prescritto obbligo della P.A. di notificare ai proprietari (da essa individuati) gli atti procedimentali sin dal momento dell'adozione della delibera che dichiara la pubblica utilità dell'opera, che, pertanto, può essere ritenuta conosciuta soltanto alla data del 27/07/2009, di ostensione della stessa.Consegue la tempestività del presente ricorso, notificato in data 7/11-2009, cioè entro i termini decadenziali, decorrenti dalla data del 27/07/2009, di ostensione della copia dei provvedimenti, prescritti dall’allora vigente art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034.»

Sintesi: Non è idonea ad integrare la presunzione di piena consapevolezza della lesività dell’atto impugnato la semplice comunicazione dell’esistenza di una delibera di approvazione di un progetto di un’opera pubblica, comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, occorrendo invece che gli atti del procedimento espropriativo per cui è fatta la comunicazione siano allegati a quest’ultima, a fini di notifica, ovvero la stessa comunicazione ne riporti, quanto meno in sintesi, il contenuto più rilevante, così che possa ritenersi verificata la condizione della piena conoscenza degli atti del procedimento.

Estratto: «Ciò detto, va ricordato che - come è noto - chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione del fatto che il ricorrente aveva conosciuto l’atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla data di notificazione del ricorso stesso, fornendo una prova certa ed inequivocabile...
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Sintesi: L’ignoranza degli estremi del decreto di esproprio non impedisce la piena conoscenza dell’atto qualora gli elementi in possesso siano già sufficienti a consentirle di percepire l’esistenza del provvedimento e la sua portata lesiva e dunque ad integrare quella piena conoscenza dalla quale decorre il termine per l’impugnazione.

Estratto: «7. E’, invece, fondata l’eccezione di irricevibilità della domanda di annullamento del decreto di esproprio prot. n. 15045 del 12.10.1981.7.1 Il termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, per il quale non è vi è stata la notificazione o comunicazione, decorre dalla piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato.
[...omissis...]

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la piena conoscenza del provvedimento si verifica con la consapevolezza della sua esistenza e della sua lesività, mentre la successiva acquisizione del contenuto integrale del provvedimento stesso e degli atti del procedimento legittima solo l'eventuale proposizione di motivi aggiunti in relazione agli aspetti non conosciuti prima.

Estratto: «Il ricorso, notificato il 28.4.2005 e depositato il 27.5.2005, si appalesa irricevibile, come ha esattamente eccepito la controinteressata società Publiaudio s.r.l. nei seguenti termini testuali:“[……]Il ricorso è improcedibile, inaccoglibile ed infondato sia nel merito che per quanto attiene alla proposta istanza incidentale di sospensiva del provvedimento impugnato.In punto di improcedibilità sostiene controparte (pag. 4) di aver “acquisito cognizione” della circostanza che l’autorizzazione provvisoria rilasciata a Radio Time Network era divenuta definitiva con il provvedimento oggi impugnato solo in data 07/03/2005, allorquando ha avuto la possibilità di accedere al carteggio processuale relativo ad un procedimento penale.Riconosce peraltro controparte, pag. 15 e 16, di aver depositato in data 11/09/2002 presso il compartimento triestino (del Ministero delle Comunicazioni) una istanza di accesso ai documenti amministrativi datata 04/09/1992, relativamente al provvedimento di autorizzazione allo spostamento della frequenza di Radio Time (ora della comparente Publiaudio Srl) dai 97.450 MHz ai 97.500 MHz.Dalla lettura di tale istanza, prodotta ex adverso come doc. 13) e riprodotta dalla società comparente, sia che la TR.AD. Sas conosceva il “provvedimento autorizzativi provvisorio e sperimentale emesso ai sensi delI’art. 69 L. 422/93 in base al quale l’emittente Radio Cuore trasmetteva sulla frequenza 97.500 MHz, sia e soprattutto che la stessa TR.AD. Sas era “venuta a conoscenza che sarebbe stato emesso un provvedimento definitivo di concessione delle frequenze a favore di Radio Cuore”.Ergo, e conseguentemente, per il decorso del termine di giorni sessanta previsto per l’impugnativa dei provvedimenti della P.A. deve farsi riferimento non già alla data dello 07/03/2005 bensì alla data dello 04/09/2002.[……]”.Il Collegio osserva che, in effetti, con la cennata istanza di accesso del 4.9.2002, la attuale ricorrente società TR.AD. S.a.s. di Roberto Ghizzo & C. ha dichiarato (tra l’altro): “Che, essendo venuto a conoscenza che sarebbe stato emesso un provvedimento definitivo di concessione di frequenze a favore di RADIO CUORE;Che, stante la situazione interferenziale tuttora esistente [……]”.Dalla istanza in parola è dato, pertanto, dedurre che la ricorrente, a quella data - 4.9.2002 – era a conoscenza della concessione definitiva rilasciata a favore di RADIO CUORE (in data 25.05.2002) e che permaneva la situazione interferenziale (già asseritamente creata dalla concessione provvisoria, peraltro non impugnata dalla medesima ricorrente).Che si fosse realizzato in capo alla deducente il presupposto della piena conoscenza è comprovato dal fatto che l’Amministrazione ha dato corso – sia pure con una richiesta interlocutoria – alla istanza di accesso (v. note del 16.10.2002 e del 12.12.2002: doc. nn. 17 e 18 del Ministero resistente, relative alla compilazione di determinati moduli da compilare a cura della società TR.AD.): una siffatta richiesta – logicamente - non avrebbe avuto senso se non fosse ancora intervenuto il provvedimento definitivo di concessione.D’altra parte, in questo contesto argomentativo, appare assai verosimile che in sede di verifica in data 19.12.2003 della compatibilità dell’impianto di RADIO CUORE con altre emissioni (v. nota ministeriale del 25.2.2004: doc. n. 16 del Ministero) la ricorrente Radio Veneto Uno abbia avuto conferma della concessione definitiva rilasciata alla medesima RADIO CUORE.Può, ulteriormente, dirsi che la dichiarazione di conoscenza del 4.9.2002 ha, poi, effettivamente coinciso con la situazione fattuale, posto che il provvedimento definitivo era stato rilasciato in data 25.5.2002.Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso è stato notificato il 28.4.2005, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, fissato dall’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, dalla conoscenza del provvedimento lesivo.Questa conclusione – l’irricevibilità – si innesta nel solco della pacifica giurisprudenza secondo la quale, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la piena conoscenza del provvedimento si verifica con la consapevolezza della sua esistenza e della sua lesività, mentre la successiva acquisizione del contenuto integrale del provvedimento stesso e degli atti del procedimento legittima solo l'eventuale proposizione di motivi aggiunti in relazione agli aspetti non conosciuti prima (Cfr., tra le tante, Csi, 6 marzo 2008, n. 142; Cons. St., Sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5394).In particolare, con riferimento al caso di specie, è stato avvertito che occorre apprezzare la confessione proveniente dalla stessa parte ricorrente circa la avvenuta conoscenza dell’atto lesivo (Cfr., Cons. St., V, 12 luglio 2004, n. 5057).»

Sintesi: Ai fini della piena conoscenza del provvedimento lesivo, è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, cioè degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo quali l'Autorità emanante, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo; tale conoscenza comporta in capo al soggetto interessato l'onere di impugnazione giurisdizionale entro i successivi 60 giorni, fatta salva solo la possibilità di proporre motivi aggiunti.

Estratto: «3.2 In ordine a quanto dedotto per altro verso, il Collegio non può esimersi dal convenire con la giurisprudenza che pacificamente (da ultimo, T.A.R. Basilicata, 4.12.2009, n.854) ritiene che, per la piena conoscenza del provvedimento lesivo, è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, cioè degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo quali l'Autorità emanante, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, conoscenza che perciò comporta in capo al soggetto interessato l'onere di impugnazione giurisdizionale entro i successivi 60 giorni, fatta salva solo la possibilità di proporre motivi aggiunti nel caso in cui dalla conoscenza integrale del provvedimento o degli atti endoprocedimentali dovessero emergere ulteriori profili di illegittimità o vizi percepibili solo in seguito all'integrale cognizione del provvedimento lesivo.»

Sintesi: Agli effetti del decorso del termine di impugnazione del provvedimento pregiudizievole è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, cioè degli elementi essenziali di un atto amministrativo, fatta salva la possibilità di proporre motivi aggiunti nel caso in cui dalla conoscenza integrale del provvedimento dovessero emergere ulteriori profili di illegittimità o vizi percepibili solo in seguito all'integrale cognizione del provvedimento lesivo.

Estratto: «Inoltre, neppure può condividersi l’assunto delle appellanti, secondo cui l’individuazione del dies a quo del termine per proporre il ricorso di cui si tratta sarebbe stata erroneamente effettuata dal Giudice di primo grado laddove questi ha ritenuto realizzata la piena conoscenza da parte delle odierne appellanti della lesiva deliberazione di Giunta n. 255 con la ricezione di una raccomandata, loro inviata dal Comune in data 24 novembre 1998, avente ad oggetto “procedimento per l’occupazione temporanea d’urgenza e definitiva degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori di sistemazione e potenziamento del centro sportivo”.Rileva invero il Collegio che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, agli effetti del decorso del termine di impugnazione del provvedimento pregiudizievole è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività (la cui consapevolezza non presuppone che l’interessato abbia anche acquisito conoscenza degli eventuali vizii dell’atto stesso: Cons. St., Sez. IV, 30 giugno 2004, n. 4803; Sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3690; Sez. VI, 10 marzo 2003, n. 1275), cioè degli elementi essenziali di un atto amministrativo, conoscenza che perciò comporta in capo al soggetto interessato l'onere di impugnazione giurisdizionale entro i successivi 60 giorni ( o, nel rito speciale di cui si tratta, nel termine dimezzato di trenta giorni ), fatta salva la possibilità di proporre motivi aggiunti nel caso in cui dalla conoscenza integrale del provvedimento dovessero emergere ulteriori profili di illegittimità o vizi percepibili solo in seguito all'integrale cognizione del provvedimento lesivo ( cfr. Cons. St., Sez. VI, 20 settembre 2002, n. 4780 e Sez. V, n. 1275/2003, cit. ).»

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la piena conoscenza di un provvedimento deve intendersi realizzata con la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, mentre la successiva acquisizione del contenuto integrale legittima solo l'eventuale proposizione di motivi aggiunti in relazione agli aspetti non conosciuti prima.

Estratto: «Parimenti tardivi sono i motivi di impugnazioni rivolti contro gli atti del procedimento di approvazione del programma costruttivo, definito con decreto assessoriale ARTA del 24 maggio 2005, pubblicato sulla G.U.R.S. del 8 luglio 2005 n. 29).Gli stessi ricorrenti sostengono di aver avuto piena conoscenza del procedimento di approvazione del programma costruttivo...
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Sintesi: La piena conoscenza dell’atto si ricollega all’avvenuta individuazione non solo della mera esistenza dello stesso ma anche del suo contenuto lesivo, sicché la pubblicazione vale a determinare la decorrenza del termine solo se tale formalità sia prevista da una norma ad hoc, non potendo detto adempimento surrogare il principio della piena conoscenza del provvedimento lesivo, salvo indurre un effetto esageratamente presuntivo ed aleatorio per i diretti interessati non gratificati dalla notificazione individuale.

Estratto: «1. La Conferenza d’Ambito e la Provincia hanno eccepito la tardività del gravame, in quanto in data 8/1/2007 il Comune di Adro ha preso cognizione della deliberazione n. 7/2006, come attestato dal timbro del protocollo di ricevimento apposto sul fax trasmesso dall’Autorità d’Ambito (doc. 18 Conferenza).
[...omissis...]

Sintesi: Ai fini del decorso del termine decadenziale di impugnativa, la piena conoscenza del provvedimento non richiede che esso sia conosciuto in tutti i suoi elementi, ma che il destinatario sia stato edotto di quelli essenziali e, in particolare dell’autorità emanante, della data, del contenuto dispositivo e del suo effetto lesivo, fatta salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale di esso e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità.

Estratto: «Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso proposta dall’amministrazione resistente e dalla società controinteressata, fondata sulla circostanza che parte ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza degli atti abilitativi rilasciati dal Comune di Baiano...
[...omissis...]

Sintesi: La piena conoscenza del provvedimento lesivo, non presuppone la conoscenza dell'atto in tutti i suoi elementi, essendo sufficiente la concreta conoscenza degli elementi essenziali (tra cui il contenuto, costituito dall'oggetto e dagli effetti essenziali); la successiva integrale conoscenza di tutti gli aspetti del provvedimento, e dei suoi atti presupposti, potrà consentire la proposizione di motivi aggiunti, qualora un ricorso sia già stato presentato.

Estratto: «1.1 Ad avviso della difesa dell’amministrazione comunale, il ricorso è stato proposto tardivamente e ciò in quanto Enel doveva impugnare immediatamente la delibera n. 29 del 19.6.2001 con cui veniva approvato il regolamento per il sottosuolo, conosciuta con comunicazione protocollata il 25.7.2001.1.2 I regolamenti sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi e contengono, dunque, di regola, prescrizioni che hanno i caratteri della generalità ed astrattezza.Per tale ragione, la giurisprudenza ritiene che tali atti non siano idonei ad incidere direttamente sulla sfera giuridica dei destinatari e che possano, quindi, essere impugnati solo unitamente al provvedimento che ne costituisca la concreta applicazione.1.3 I c.d. regolamenti c.d. volizione - azione, tuttavia, contengono previsioni che incidono direttamente sulla sfera soggettiva dei destinatari: in tali casi l’insorgere dell’interesse a ricorrere è immediato e non deve attendere l’adozione dell’atto applicativo (Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2000, n. 2581; Sez. IV, 12 ottobre 1999, n. 1558; Sez. VI, 6 giugno 1995, n. 556; Sez. IV, 19 ottobre 1993, n. 897, Sez. IV, 24 marzo 1981, n. 279).1.4 La tempestività dell’impugnazione del regolamento assume, dunque, rilievo con riferimento alle censure rivolte avverso disposizioni che fossero immediatamente lesive. Siccome il Collegio non affronterà l’esame del primo e del terzo motivo di ricorso - in quanto, nel corso dell’udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato, per conto del suo assistito, di non avere più interesse - le uniche disposizioni del regolamento che sono oggetto di gravame, delle quali occorre valutare l’immediata lesività, sono gli artt. 4 e 9 del regolamento (censurati con il secondo motivo di ricorso). 1.5 Tali disposizioni prevedono che il gestore debba versare al Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scavo, un importo a titolo di oneri di collaudo, due depositi cauzionali, un importo a titolo di degrado del corpo stradale, un compenso per la sorveglianza del cavo ed un importo a titolo del degrado dell’apparato radicale delle essenze vegetali.Il Collegio è dell’avviso che si tratti di previsioni immediatamente lesive e per tale ragione debbano formare oggetto di autonoma impugnazione: gli atti con cui l’amministrazione chiede al concessionario il pagamento delle somme in questione non possono, difatti, avere contenuto diverso dalla mera applicazione di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari e dai relativi allegati che prestabiliscono i principi, le modalità e i criteri per la relativa determinazione.Tali disposizioni, d’altro canto, non necessitano neppure di un vero e proprio provvedimento di attuazione dal momento che il regolamento prevede il pagamento anticipato delle varie somme.1.6 Con atto del 19.7.2001, il Comune di Cologno Monzese ha comunicato ad Enel l’approvazione del regolamento, avvenuta con delibera del C.C. n. 29/06/2001; con successiva nota dell’11.9.2001 il Comune ha invitato l’Enel ad un incontro avente ad oggetto la programmazione triennale degli interventi prevista dall’art. 2 del regolamento per il sottosuolo.Con tali atti, l’amministrazione comunale ha reso edotta la ricorrente dell’esistenza e degli elementi essenziali del regolamento.Per costante giurisprudenza, perché si abbia la piena conoscenza del provvedimento lesivo, non è necessario che esso sia conosciuto in tutti i suoi elementi, ma è sufficiente la concreta conoscenza degli elementi essenziali (tra cui il contenuto, costituito dall'oggetto e dagli effetti essenziali), mentre la successiva integrale conoscenza di tutti gli aspetti del provvedimento, e dei suoi atti presupposti, può consentire la proposizione di motivi aggiunti, qualora un ricorso sia già stato presentato (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1990, n. 817; sez. V, 7 marzo 1987, n. 168; sez. VI, 25 marzo 1985, n. 94; sez. VI, 19 marzo 1984, n. 138; sez. VI, 31 ottobre 1978, n. 1115; sez. VI, 27 gennaio 1978, n. 95).Poiché il ricorso è stato notificato in data 10 gennaio 2002, l’impugnazione del regolamento, è, pertanto, tardiva.1.7 La tardività dell’impugnazione del regolamento non comporta, però, l’inammissibilità del ricorso.1.8 In quanto atto avente natura di regolamento, la delibera n. 29 del 19.6.2001 può, difatti, essere disapplicata dal giudice amministrativo che la ritenga illegittima, anche in assenza di una rituale impugnazione: ormai da tempo la giurisprudenza (v., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5098; Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2000, n. 2183), ammette che il giudice amministrativo, in applicazione del principio della gerarchia delle fonti, possa valutare direttamente, attraverso lo strumento della disapplicazione del regolamento, il contrasto tra provvedimento e legge, eventualmente annullando il provvedimento a prescindere dell'impugnazione congiunta del regolamento.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.