Notifica e decorrenza dei termini per l'impugnazione dell'atto lesivo: la pubblicazione in albi

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN ALBI

Sintesi: Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.


Estratto: «Con la delibera n. 54/2005 il Consiglio comunale ha approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di un centro assistenza anziani, del centro terziario direzionale civico, di parcheggi, verde e ciclopedonalità, con espressa adozione di variante al P.R.G. ed al Piano di Zona 167 per la riapposizione dei vincoli preordinati all’esproprio...
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Sintesi: Il normale termine di decadenza per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre, per i soggetti non espressamente nominati, dalla pubblicazione, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza.

Estratto: «Viene allora in rilievo la questione della decorrenza iniziale del temine per impugnare.Secondo l’indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 28 aprile 2011, n. 2534; sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9375; sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 10 febbraio 2010, n. 663), ai sensi dell'art. 21, comma 1, legge n. 1034 del 1974...
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Sintesi: La deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino che incida direttamente sulla posizione giuridica soggettiva del privato deve essere impugnato da quest'ultimo nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione e non necessita di notificazione personale.

Estratto: «Con il secondo motivo, si lamenta violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143 per avere la sentenza impugnata pronunciato la irricevibilità, per tardività, del ricorso, con riferimento alla deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino interregionale del fiume Magra n. 158 del 2004, in presenza di una norma (art. 143 citato) che prescriverebbe in ogni caso la conoscenza qualificata dalla notificazione personale.La sentenza impugnata ha, al riguardo, così testualmente motivato: "l'inammissibilità (rectius: irricevibilità.) per tardività del presente gravame (come di quello straordinario), discende dal fatto che avendo la Garaventa spa, divenuta titolare dei discussi immobili dal 18 luglio 2002, da tale data e durante il 2003 e gran parte del 2004, appreso dell'esistenza delle problematiche di cui sopra, essendo stata la Delib. n. 158 del 2004 disponibile presso gli uffici delle Provincia, dell'autorità di Bacino e dei Comuni coinvolti, pubblicata sui relativi albi e sul B.u.r. Liguria".In questa scarna motivazione lo TSAP ha affermato, con sintetica, ma intelligibile argomentazione, che la avvenuta pubblicazione della deliberazione citata, nei modi richiamati, aveva posto in condizioni la odierna ricorrente di ben comprendere che quel provvedimento a carattere generale andava ad incidere direttamente sulla posizione giuridica soggettiva che la società poteva vantare nella specie e che pertanto quella deliberazione era pienamente sufficiente a determinare le situazioni di illegittimità della situazione dei luoghi quale sussistente o comunque in auspicata attuazione, mentre i successivi provvedimenti dei singoli Enti erano da ritenersi meramente applicativi del provvedimento a carattere generale di per sé pienamente idoneo, con la propria forza applicativa, ad incidere negativamente (rispetto alle aspettative della Garaventa spa) sulla situazione dei luoghi.Da ciò un duplice corollario; quello secondo cui il dies a quo per proporre il ricorso era da determinarsi in quello della pubblicazione della deliberazione, peraltro avvenuta presso gli Albi di tutti i Comuni interessati (tra cui quello di (OMISSIS)) oltreché sul Bollettino della regione Liguria, e l'altro, secondo cui il contenuto della detta deliberazione, era direttamente e chiaramente incidente sulla posizione giuridica soggettiva della Società e non poteva pertanto trovare applicazione nella specie l'istituto dell'errore scusabile, con cui la giurisprudenza amministrativa ha in taluni casi ritenuto ammissibile il ricorso avverso i provvedimenti applicativi, in ragione del fatto che non emergeva chiaramente se il provvedimento avente carattere generale incidesse direttamente sulla posizione giudica soggettiva vantata dal ricorrente.A fronte di tali argomentazioni, esposte, chiaramente, seppure, come già rilevato, in maniera estremamente concisa, le considerazioni svolte a sostegno del presente ricorso non possono trovare accoglimento.La identificazione del bene, come ponte attraversamento piuttosto che come copertura tombinatura, appare valorizzare quella che appare come una sottigliezza terminologica a fronte di una situazione dei luoghi ben chiara e ben apprezzata dai giudici, mentre la necessità, derivata da norme remote operanti in contesti temporalmente diversi e conclusivamente e decisivamente riferita a provvedimenti amministrativi singolari, di una notificazione personale non può trovare applicazione a fronte di un atto avente contenuto normativo generale, la cui conoscenza (unico elemento rilevante ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso) deriva dalla pubblicazione, nella specie eseguita presso tutti gli Enti locali interessati e con le modalità legislativamente previste, oltre che nel Bollettino regionale, di un atto avente carattere generale ed in equivocamente incisivo di per sé sulla situazione giuridica soggettiva della ricorrente.Devesi quindi concludere nel senso che il ricorso fosse effettivamente irricevibile per tardività e che pertanto il motivo in esame deve essere respinto.»

Sintesi: La pubblicazione di un provvedimento in appositi albi, quando sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e, dunque, vale di per sé ad integrare gli estremi della presunzione assoluta di conoscenza erga omnes, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione decorre, per i soggetti ivi espressamente nominati, dall’ultimo giorno della pubblicazione.

Sintesi: La pubblicità legale presuppone la sussistenza di una prescrizione che, anche attraverso la previsione di ben definiti termini, disponga espressamente la pubblicazione di una ben determinata categoria di provvedimenti in appositi albi.

Sintesi: In relazione alle autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava non è rinvenibile alcuna prescrizione che disponga espressamente la pubblicazione in appositi albi e che faccia quindi decorrere i termini per l'impugnazione del provvedimento dall'ultimo giorno della pubblicazione.

Estratto: «In proposito, è bene ricordare che l’art. 21, comma 1, della legge n. 1034 del 1971 – nel regolare la decorrenza del termine decadenziale per la notifica del ricorso – distingue, ai fini della determinazione del giorno iniziale, due categorie di provvedimenti: quelli (di norma generali) per i quali sia prescritta la pubblicazione (e non sia prevista la notifica individuale) e quelli che non necessitano di specifiche forme di pubblicità (e che vengono, di regola, personalmente notificati all’interessato).Rispetto ai primi, il dies a quo è individuato nel giorno di scadenza del termine per la pubblicazione; in relazione ai secondi, il termine inizia, invece, a decorrere dal giorno in cui avviene la notifica individuale o dal giorno in cui l’interessato ne ha piena conoscenza.Tale disciplina è stata costantemente ed univocamente interpretata ed applicata nel senso – per quanto qui interessa – che la pubblicazione di un provvedimento in appositi albi, quando sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e, dunque, vale di per sé ad integrare gli estremi della presunzione assoluta di conoscenza erga omnes, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione decorre, per i soggetti ivi espressamente nominati, dall’ultimo giorno della pubblicazione (C.d.S., Sez. IV, n. 2287/2006; C.d.S., Sez. IV, n. 3755/2004; C.d.S., Sez. V, n. 6331/2003).In definitiva, la pubblicità legale presuppone la sussistenza di una prescrizione che – anche attraverso la previsione di ben definiti termini - disponga espressamente la pubblicazione di una ben determinata categoria di provvedimenti in appositi albi.In relazione alle autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava, una prescrizione di tal genere non è rinvenibile.»

Sintesi: Il termine per l’impugnazione degli atti soggetti a pubblicazione decorre dalla scadenza del termine previsto per l’espletamento delle formalità di pubblicazione solo nel caso dei soggetti terzi, e non si estende anche ai soggetti direttamente contemplati nell’atto, per il quale il termine decadenziale per l'impugnativa decorre dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o da quella dell'effettiva piena conoscenza.

Estratto: «L’eccezione di tardività dell’impugnazione della variante al P.R.G. di Ciampino è fondata.Come già precisato, la variante generale al P.R.G. di Ciampino è stata approvata con delibera della G.R. del Lazio n. 55 del 24/1/06 ed è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 55 del 20/2/06: secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il termine per l'impugnazione del piano regolatore generale inizia a decorrere per tutti gli interessati, inclusi i proprietari di immobili oggetto delle previsioni limitative del piano, dall'avvenuto espletamento delle formalità di pubblicazione (T.A.R. Sicilia Sez. III Catania, 25/11/09 n. 1974; Cons. Stato , sez. IV, 21 agosto 2006 , n. 4858).Ne consegue che l’impugnazione della variante generale effettuata con ricorso notificato il 19/1/09, deve considerarsi tardiva.Infondata è invece l’eccezione di tardività dell’impugnazione delle deliberazioni della Giunta Comunale di Ciampino n. 149 del 5/9/08 e n. 157 del 12/9/08 in quanto – secondo il costante orientamento della giurisprudenza – il termine per l’impugnazione degli atti soggetti a pubblicazione (come sono le delibere in questione) decorre dalla scadenza del termine previsto per l’espletamento delle formalità di pubblicazione solo nel caso dei soggetti terzi, e non si estende anche ai soggetti direttamente contemplati nell’atto (cfr. tra le tante, cfr. T.A.R. Sicilia Sez. III Palermo, 18/12/09 n. 2053; T.A.R. Piemonte Sez. I 25/9/09 n. 2292).Nel caso di specie, il ricorrente è soggetto direttamente contemplato nell’atto, sia dal punto di vista formale che sostanziale, e dunque nei suoi confronti il termine decadenziale per l'impugnativa decorre dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o da quella dell'effettiva piena conoscenza (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 23 maggio 2009 , n. 381).»

Sintesi: La pubblicazione del provvedimento amministrativo in appositi albi è sufficiente a costituire la situazione di conoscenza legale da parte degli interessati, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, quando essa sia prescritta da una disposizione di legge, e laddove non sia prevista la comunicazione individuale.

Estratto: «L'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, dispone la pubblicazione mediante affissione all'albo nell'ufficio delle ordinanze di polizia marittima; tale articolo, al comma 2, contempla le tariffe dei servizi. La pubblicazione del provvedimento amministrativo in appositi albi...
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Sintesi: La pubblicazione del provvedimento amministrativo in appositi albi è sufficiente a costituire la situazione di conoscenza legale da parte degli interessati, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, quando essa sia prescritta da una disposizione di legge, e laddove non sia prevista la comunicazione individuale.

Estratto: «L'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione dispone la pubblicazione mediante affissione all'albo nell'ufficio delle ordinanze di polizia marittima; tale articolo, al comma 2, contempla le tariffe dei servizi. La pubblicazione del provvedimento amministrativo in appositi albi...
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GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN ALBI --> AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO

Sintesi: La pubblicazione all’albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell’atto da parte dei soggetti, ai quali l’atto direttamente si riferisce e interessati a impugnarlo, ai quali il provvedimento, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, deve essere notificato o comunicato direttamente.

Sintesi: Il termine per impugnare il provvedimento comunale che regoli il traffico su una strada di proprietà privata decorre per i proprietari dalla via non dalla pubblicazione dell'atto nell'Albo pretorio ma, piuttosto, dalla notifica dello stesso.

Estratto: «3.– Con un secondo motivo si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la tardività del ricorso di primo grado per essere lo stesso stato notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della deliberazione n. 3 del 2003 nell’albo pretorio. Il motivo non è fondato. L’art. 21 l. n.. 1034 del 1971 prevede che il termine decadenziale di sessanta giorni per impugnare l’atto amministrativo decorre dal momento in cui «l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento» (v. ora art. 41, secondo comma, Cod. proc. amm.). L’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevede che «tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge».Il Consiglio di Stato, con orientamento costante, afferma che la pubblicazione all’albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell’atto da parte dei soggetti, ai quali l’atto direttamente si riferisce e interessati a impugnarlo, ai quali il provvedimento, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, deve essere notificato o comunicato direttamente (da ultimo, Cons. Stato, V, 15 marzo 2011, n. 1589). Nel caso in esame, i ricorrenti in primo grado, pur non essendo espressamente contemplati dall’atto, sono, in qualità di proprietari di aree vicine a quella ove si colloca la strada, certamente incisi dal provvedimento impugnato. Non può, pertanto, farsi decorrere il termine di impugnazione dalla scadenza del termine di pubblicazione della deliberazione nell’albo pretorio.»

Sintesi: La pubblicazione nell'albo pretorio di un provvedimento che si riferisca ad una platea di destinatari non fa decorrere il termine di impugnazione per questi ultimi, ma soltanto per gli altri soggetti che non siano contemplati nel provvedimento; per i destinatari, invece, il termine decorre dalla notifica individuale o dalla piena conoscenza del provvedimento.

Estratto: «1.3. Anche l’ eccezione di tardività del mezzo di primo grado sollevata in via incidentale è infondata. Seppur la ordinanza gravata è stata affissa nell’albo pretorio del Comune dal 23 febbraio al 9 marzo 2010 il termine decadenziale di impugnazione non può computarsi da tale ultima data.Ciò avuto riguardo alla natura dell’ordinanza stessa ed in relazione alla circostanza che la medesima si rivolgeva ad una platea di destinatari non indeterminata: il termine di impugnazione, in assenza di notifica, pertanto decorreva dalla effettiva conoscenza della stessa e l’Amministrazione non ha provato che questa fosse avvenuta in data antecedente al decorrere del termine per impugnarla (si rammenta in proposito che "la dimostrazione della tardività del ricorso -e quindi della pregressa piena conoscenza degli elementi essenziali dell'atto in capo al destinatario- deve, in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, essere fornita da chi eccepisce la tardività dell'impugnazione."-Consiglio Stato , sez. VI, 31 marzo 2011 , n. 2006-)Per altro verso, è noto che per pacifica giurisprudenza per i soggetti non destinatari di notifica individuale, la decorrenza del termine per impugnare un atto decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione all' Albo Pretorio del comune di riferimento.E’ altresì pacifico, però (ex multis si veda Consiglio Stato , sez. VI, 14 gennaio 2002 , n. 151) che le persone direttamente contemplate nell'atto amministrativo a cui, a norma dell'art. 2 r.d. n. 17 agosto 1907 n. 642, deve essere notificato o comunicato l'atto stesso, non sono soltanto i soggetti menzionati nell'atto, ma anche chi, pur non essendo menzionato, sia in qualche modo da ritenersi destinatario del medesimo. Pertanto, nei confronti di tali soggetti, la pubblicazione dell'atto nelle forme di rito non fa decorrere il termine per l'impugnazione occorrendo, a tal fine, la notificazione o comunicazione individuale, ovvero la prova dell'effettiva conoscenza.Posto che l’ordinanza si dirigeva ad una platea non indeterminata di destinatari, in carenza di prova della notifica della stessa ovvero di piena conoscenza antecedente a quest’ultima, il termine di impugnazione non può farsi decorrere dalla data della (mera) pubblicazione nell’albo pretorio.»

Sintesi: La pubblicazione nell’atto pretorio non assume alcuna valenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione laddove venga in rilievo un atto incidente direttamente nella sfera giuridica del privato, necessitante pertanto della notifica individuale.

Estratto: «7. In via preliminare va esaminata l’eccezione d’irricevibilità del ricorso sollevata dalla resistente amministrazione.7.1 Al riguardo il Collegio - pur rilevando che l’Amministrazione ha dato prova dell’avvenuta spedizione e della consegna di copia del provvedimento presso l’indirizzo della ricorrente, sebbene a persona diversa dalla ricorrente – ritiene che nell’ipotesi di specie ricorrano i presupposti per la concessione dell’errore scusabile, con conseguente rimessione in termini, in considerazione della mancanza nell’atto gravato di qualsivoglia indicazione in ordine all’autorità cui ricorrere e del termine per impugnare, circostanza questa che assorbe anche la questione della pubblicazione della delibera de qua nell’atto pretorio (che peraltro non assume alcuna valenza, venendo nella specie in rilievo un atto incidente direttamente nella sfera giuridica della ricorrente e pertanto a destinatario determinato, necessitante pertanto della notifica individuale).»

Sintesi: La tardività dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo non può evincersi esclusivamente attraverso il riferimento alla data di affissione all'albo pretorio come "dies a quo", dovendo invece chi la eccepisce provare l'avvenuta piena conoscenza da parte dell'interessato, in data anteriore a quella da lui assunta ai fini della presentazione del ricorso.

Estratto: «La presunzione di piena conoscenza del provvedimento impugnato deve essere ancorata ad elementi univoci e sicuri, che dimostrino che in un determinato momento l'interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento in questione. Pertanto, la tardività dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo...
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Sintesi: La presunzione legale di conoscenza non ha luogo, ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’impugnazione, sino a che l’intera fase della pubblicità legale non si sia perfezionata, il che ordinariamente avviene con riferimento alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali.

Estratto: «D. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso, formulata dalla difesa comunale con riferimento al fatto che lo stesso è stato notificato in data 30 maggio 2008, e quindi oltre il termine dei sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione sul B.U.R.L., in data 14 marzo 2008, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 80...
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Sintesi: Il termine decadenziale per l'impugnativa di una delibera comunale decorre dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o di quella dell'effettiva piena conoscenza (anche se dichiarato immediatamente esecutivo) soltanto con riferimento a quei soggetti direttamente contemplati nell'atto o che siano immediatamente incisi dai suoi effetti anche se in esso non contemplati, mentre, per quanto concerne i terzi, il termine decadenziale dell'impugnativa decorre dalla data di pubblicazione in albo pretorio.

Sintesi: Anche per il provvedimento degli organi monocratici del Comune, come per la delibera collegiale, il termine per l'impugnazione decorre dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o da quella dell'effettiva piena conoscenza per i soggetti direttamente contemplati nell'atto o che siano immediatamente incisi dai suoi effetti anche se in esso non contemplati, mentre decorre dalla data di pubblicazione in albo pretorio per quanto concerne i terzi.

Estratto: «E’ opinione giurisprudenziale consolidata, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, che il termine decadenziale per l'impugnativa di una delibera comunale decorre dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o di quella dell'effettiva piena conoscenza (anche se dichiarato immediatamente esecutivo) soltanto con riferimento a quei soggetti direttamente contemplati nell'atto o che siano immediatamente incisi dai suoi effetti anche se in esso non contemplati, mentre, per quanto concerne i terzi, il termine decadenziale dell'impugnativa decorre dalla data di pubblicazione in albo pretorio (Consiglio Stato, sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5105; più di recente cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 26 maggio 2009, n. 982; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 21 novembre 2008, n. 2657; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 7 novembre 2008, n. 579).Peraltro la stessa regola deve ritenersi applicabile anche agli atti monocratici dal momento che la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune è prescritta, dall'art. 124 d.lgs. n. 267 del 2000, per tutte le deliberazioni del Comune e riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (Consiglio e Giunta municipali), ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione", ab antiquo, risoluzioni adottate sia da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante (Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370).»

Sintesi: L’art. 124 del D. Lgs. 267/2000 prevede una forma tipica di conoscenza, la quale rileva per il computo del termine breve di impugnazione degli atti dei Comuni e delle Provincie da parte dei soggetti non direttamente pregiudicati dall’atto, per i quali cioè non è richiesta una comunicazione o una notificazione in forma individuale.

Estratto: «2.1 Il Collegio ha recentemente preso posizione su un caso analogo (cfr. sentenza 28/8/2009 n. 1577), osservando anzitutto che ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 267/2000 tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio nella sede dell’Ente...
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Sintesi: L’affissione all’albo comunale della notizia dell'avvenuto rilascio di una concessione edilizia non è sufficiente per far decorrere i termini di impugnazione della medesima.

Estratto: «Circa l’eccepita tardività del ricorso, occorre considerare che la deliberazione del Consiglio comunale, che ha autorizzato il rilascio della concessione in deroga, ex art. 104 della L.p. 5.9.1991 n. 22, non era immediatamente lesiva dell’interesse dei ricorrenti sino a che non avesse trovato attuazione con l’effettivo rilascio della concessione edilizia.
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Sintesi: La pubblicità mediante affissione nell'albo pretorio della notizia nel rilascio della concessione edilizia non fa decorrere i termini per l'impugnativa, per cui il termine entro cui deve essere impugnata decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza del contenuto della concessione.

Estratto: «Sotto un primo profilo, il Comune di Ardesio eccepisce la tardività dell'impugnazione, evidenziando che la costruzione in questione è stata completata già nel settembre 2007, ed anche a voler considerare, quale termine a quo, la data di rilascio del provvedimento di sanatoria questa è il 28 novembre 2007. L'impugnativa è dunque stata proposta ben oltre il termine di decadenza di 60 giorni.L’eccezione va disattesa.Al riguardo, va rilevato che – sotto un profilo d’ordine generale - il termine entro cui la concessione (ora permesso di costruire) deve essere impugnata - posto che la pubblicità mediante affissione nell'albo pretorio della notizia nel rilascio della concessione, non fa decorrere i termini per l'impugnativa - decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza del contenuto della concessione.Tale conoscenza, in base alla prevalente ricostruzione giurisprudenziale, si ha, nel caso in cui si sia presa visione della concessione e dei relativi elaborati progettuali depositati presso gli uffici comunali, oppure nel momento in cui si può prendere effettiva conoscenza del contenuto dell'attività assentita.»

Sintesi: La mera affissione della concessione edilizia all'albo pretorio del comune non costituisce formalità idonea per la decorrenza dei termini per la sua impugnazione.

Estratto: «La Società Se. Gen ha inoltre eccepito l’irricevibilità dei motivi aggiunti perché proposti oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio del Comune, pubblicazione avvenuta dal 2 al 16 aprile 2007, della concessione edilizia n. 34 del 2.4.2007.L’eccezione è infondata. E’ pacifico in giurisprudenza che la mera affissione dell'atto all'albo pretorio del comune non costituisce formalità idonea per la decorrenza dei termini per l'impugnazione di una concessione edilizia.»

Sintesi: L'ultimo giorno della pubblicazione di un atto in un albo è il dies a quo del termine per impugnare nei soli casi in cui non sia richiesta la notifica individuale dell'atto stesso.

Estratto: «Con il primo motivo contestano, quanto alle deliberazioni di giunta comunale 21 aprile 2006 n. 79 e 23 giugno 2006 n. 142 : incompetenza; violazione dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 14 L.R. 12/2005, in quanto tali deliberazioni sarebbero state assunte dalla giunta comunale in materie di competenza del consiglio comunale trattandosi di atti di variante al piano approvato dal consiglio comunale. Il motivo è irricevibile.L’impugnazione della deliberazione di giunta comunale 21 aprile 2006 n. 79 è tardiva in quanto l’impugnazione è avvenuta decorsi 60 giorni (oltre al termine feriale) dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, tale deliberazione, che ha per oggetto “adozione schema definitivo convenzione immobiliare comparto residenziale C9” non rientra tra gli atti che ai sensi dell’art. 21 L. TAR richiedono la notifica individuale ai ricorrenti in quanto i suoi destinatari diretti sono esclusivamente le parti della convenzione di lottizzazione, mentre i ricorrenti sono indicati nelle premesse dell’atto solo come motivo della deliberazione.Quanto alla deliberazione di giunta comunale 23 giugno 2006 n. 142 occorre ricordare che ai sensi dell'art. 124, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge; tale norma, che prevede una forma tipica di conoscenza, rileva tuttavia per la decorrenza dell'impugnazione degli atti dei comuni da parte di soggetti non direttamente contemplati dall'atto poiché, ai sensi dell'art. 21, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la regola generale è quella per cui l'ultimo giorno della pubblicazione è il «dies a quo» del termine per impugnare nei soli casi in cui non sia richiesta la notifica individuale (Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2004, n. 2825) . Solo il termine per l'impugnazione degli atti che non richiedono una comunicazione o notificazione individuale e per i quali è prevista la pubblicazione, decorre quindi, ai sensi dell'art. 21 della l. 1034/1971, dal giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione, ovvero dalla data di esecutività degli stessi allorché questa risulti successiva a quella dell'ultimo giorno di pubblicazione. (T.a.r. Lazio, sez. II, 4 settembre 2002, n. 7590; T.a.r. Lazio, Roma, sez. II-ter, 14 febbraio 2004 n. 136).Poiché dal certificato di pubblicazione sottoscritto dal segretario comunale in calce all’atto risulta che la deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio a partire dal giorno 6 luglio 2006 e quindi fino al 21 luglio – da non confondere con la data del 26 luglio 2006 nella quale il segretario ha apposto il visto di esecutività – il ricorso notificato in data 8 novembre 2006 deve ritenersi tardivo.»

Sintesi: Le prescrizioni urbanistiche che stabiliscono le potenzialità edificatorie, nel cui ambito rientrano le norme di zonizzazione, di destinazione di aree a soddisfare gli standard, di localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo, devono essere impugnate nei termini di decadenza dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio dai proprietari dei suoli interessati che ne intendano contestare i contenuti, altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione divengono inoppugnabili ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa che subentri nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica.

Estratto: «La normativa è chiara e non consente interpretazioni diverse.In particolare, la norma di PRG (approvato con atti del 2005 e del 2007, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 23 del 23.4.2007), essa frapposta espressamente come preclusiva, vincola non solo le parti, ma questo stesso Giudice che -ed è notazione dirimente- non è (stato) chiamato ad occuparsene (per verificarne la legittimità). Del resto, è il caso di precisare, ciò è da attribuirsi non ad una lacuna processuale, ma alla consapevolezza della irricevibilità della sua eventuale impugnativa, ove proposta; ed invero, “in relazione all'effetto conformativo dello jus aedificandi le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, nel cui ambito rientrano le norme di c.d."zonizzazione"; di destinazione di aree a soddisfare gli "standard" urbanistici; di localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo devono essere impugnate nei termini di decadenza dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio dai proprietari dei suoli interessati che ne intenda contestare i contenuti ….. Altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione di inoppugnabilità ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2005 n. 4159; Tar Emilia Romagna Parma, sez. I, 18 dicembre 2007, n. 628).12- In definitiva, alla luce di tutto quanto fin qui argomentato che dà compiute risposte alle doglianze attoree, quali proposte, e nella ulteriore precisazione che anche la restante giurisprudenza invocata dalla ricorrente afferisce a situazioni non sovrapponibili a quella qui esaminata, deve concludersi che, come anticipato, non vi è spazio per accogliere il ricorso.»

Sintesi: E' insufficiente la pubblicazione del titolo edilizio nell’albo pretorio per affermare la presunzione di conoscenza dello stesso in capo agli interessati ad impugnarlo.

Estratto: «Il collegio rileva che la giurisprudenza ha raggiunto in proposito una sufficiente linearità, e ritiene:insufficiente la pubblicazione del titolo all’albo pretorio per affermare la presunzione di conoscenza dello stesso in capo agli interessati ad impugnarlo...
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Sintesi: Il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre dalla pubblicazione medesima per i soli soggetti non direttamente contemplati, mentre resta necessaria la notificazione o comunicazione individuale per i soggetti menzionati dal provvedimento, non operando per gli stessi la presunzione legale di conoscenza.

Estratto: «Quanto, poi, all’addotta tardività dell’impugnativa del diniego di permesso di costruire e del diniego di “monetizzazione” dei parcheggi, va richiamato quel principio giurisprudenziale per cui chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione della circostanza...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.