Sintesi: La giurisprudenza ha interpretato prima l’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 ed ora l’art. 41, comma 2, Cod. Proc. Amm. nel senso che sia per i soggetti direttamente contemplati dal provvedimento amministrativo, sia per i soggetti sulle cui posizioni il provvedimento incide direttamente, il termine decadenziale di impugnazione decorre dalla comunicazione e/o notificazione del provvedimento amministrativo immediatamente lesivo e non dalla data della sua pubblicazione.
Estratto: «Innanzitutto, va affermata la ricevibilità del ricorso, attesocchè con il provvedimento impugnato il Comune di Potenza ha dato in concessione un terreno, nonostante fosse a conoscenza che su di esso insistevano beni di proprietà della ricorrente. Al riguardo, va rilevato che la giurisprudenza (cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 3622 del 20.6.2012; C.d.S. Sez. III Sent. n. 2993 del 23.5.2012; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 5940 del 10.11.2011; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 583 del 4.7.2008; TAR Catania, Sez. I, Sent. n. 383 del 13.2.2012) ha condivisibilmente interpretato prima l’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 ed ora l’art. 41, comma 2, Cod. Proc. Amm. nel senso che sia per i soggetti direttamente contemplati dal provvedimento amministrativo, sia per i soggetti sulle cui posizioni il provvedimento incide direttamente il termine decadenziale di impugnazione decorre dalla comunicazione e/o notificazione del provvedimento amministrativo immediatamente lesivo e non dalla data della sua pubblicazione. A riprova di ciò, va anche richiamato l’art. 21 bis L. n. 241/1990, ai sensi del quale “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata”, prevedendo come unica eccezione a tale regola generale l’ipotesi di un numero di destinatari che rende impossibile o particolarmente gravosa la comunicazione personale (ipotesi nella specie insussistente).Pertanto, poiché nella specie la ricorrente ha avuto la piena conoscenza dell’impugnata Determinazione n. 304 del 29.8.2012 soltanto il 15.5.2013, il presente ricorso, notificato il 12.7.2013, risulta tempestivo.»
Sintesi: La natura non provvedimentale della nota di trasmissione di un provvedimento ad un soggetto che non ha diritto alla notifica individuale la rende irrilevante ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione.
Estratto: «Osserva il collegio che, in base ad una consolidata giurisprudenza da cui non vi sono ragioni per discostarsi, la notificazione individuale di strumenti urbanistici attuativi è prevista esclusivamente nei confronti dei proprietari direttamente incisi dalla nuova disciplina (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 29 dicembre 2010 n. 9537) e che “in caso d’impugnazione di strumenti urbanistici attuativi, quali piani di lottizzazione o piani di recupero, da parte di soggetti terzi perché non direttamente contemplati in essi, quali i confinanti, il termine per l'impugnazione decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'albo del comune” (Cons. Stato, sez. VI, sent. 10 aprile 2003 n. 1910, e sez. IV, sent. 25 luglio 2005 n. 3930).Orbene, nel caso di specie, l’appellante non aveva diritto alla notificazione individuale, in quanto non risultava proprietaria di un fondo inciso dal provvedimento del Comune di Falzes n. 5 del 2004 né la sua proprietà appariva direttamente contemplata nel provvedimento stesso. E ciò, anche tenendo conto dei rilievi dalla medesima proposti relativamente alla vicinanza della sua proprietà rispetto ai fondi interessati dalla citata deliberazione comunale, all’uso della sua proprietà come quota di riferimento, ai fini dei calcoli effettuati per la realizzazione delle opere previste dal piano di attuazione, ed all’esistenza di uno scambio di corrispondenza con l’amministrazione comunale di Falzes, poiché detti elementi non avrebbero potuto comunque produrre l’effetto di modificare la sua posizione giuridica di confinante.Da quanto esposto discende, dunque, che nella fattispecie de qua non poteva che trovare applicazione nei confronti dell’appellata la regola generale, prevista dall’art. 21, legge n. 1034/1971, per cui il termine per l'impugnazione decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'albo del Comune.Orbene, risultando dagli atti di causa che l’impugnata deliberazione della Giunta comunale di Falzes n. 5 del 2004 era stata pubblicata, in data 9 gennaio 2004, sull’albo degli Uffici del Comune per 10 giorni consecutivi - a norma di quanto disposto dall’art. 54, l. r. Trentino-Alto Adige n. 1/1993 - il termine di 60 giorni per l’impugnazione da parte dell’appellante scadeva il giorno 21 marzo 2004.Ne deriva che il ricorso, notificato dall’appellante H. B. in data 22 marzo 2004, non avrebbe potuto non essere dichiarato inammissibile (rectius: irricevibile) per tardività.A quanto rilevato non può, infine, opporsi, come sostenuto dall’appellante, che l’amministrazione competente le avrebbe inviato il provvedimento impugnato con la lettera del 20 gennaio 2004, timbrata dall'ufficio postale in data 22 gennaio 2004.La natura non provvedimentale di tale nota - desumibile dal suo contenuto letterale e dal rilievo che quest'ultima non faceva alcun riferimento ai rimedi giuridici, contenuti invece nel testo della deliberazione - comporta, infatti, la sua irrilevanza ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione.»
Sintesi: Il termine per l’impugnazione degli atti soggetti a pubblicazione decorre dalla scadenza del termine previsto per l’espletamento delle relative formalità soltanto nel caso di soggetti terzi, e non si estende anche ai soggetti direttamente contemplati nell’atto, nei cui confronti il termine decadenziale per l’impugnativa decorre dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o da quella dell’effettiva piena conoscenza.
Estratto: «3) La pubblicazione del provvedimento impugnato nella G.U.R.S non ha alcuna valenza di presunzione di conoscenza in capo al ricorrente, atteso che il termine per l’impugnazione degli atti soggetti a pubblicazione decorre dalla scadenza del termine previsto per l’espletamento delle relative formalità soltanto nel caso di soggetti terzi, e non si estende anche ai soggetti direttamente contemplati nell’atto, nei cui confronti il termine decadenziale per l’impugnativa decorre dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o da quella dell’effettiva piena conoscenza in quanto non si può gravare il cittadino dell’onere impossibile di acquisire la conoscenza di tutti gli atti pubblicati sulla GURS.Detti principi, peraltro trovano un punto di emersione nell’ordinamento positivo nell’art. 41, comma 2, c.p.a., che prevede la decorrenza del termine per ricorrere “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione” esclusivamente “per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale”.»
Sintesi: Per i soggetti direttamente contemplati dall’atto o che siano direttamente incisi dai suoi effetti, anche se non contemplati, il termine di impugnazione decorre dall’effettiva conoscenza, che si perfeziona con la notificazione o con la comunicazione individuale; diversamente, la pubblicazione prevista, per le deliberazioni degli enti locali, dall’art. 124 d. lgs. n. 267/2000 è rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati né immediatamente incisi dagli effetti dell’atto.
Estratto: «Con il primo motivo, l’appellante sostiene l’erroneità della sentenza di primo grado con cui è stato considerato tardivo il proprio ricorso per l’annullamento della concessione all’Automobil Club di Foggia del suolo pubblico, in quanto proposto oltre il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione all’albo comunale...
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Sintesi: E' necessaria la notifica individuale dei provvedimenti che incidano direttamente su determinate posizioni soggettive: in mancanza della notifica individuale, il termine per la notifica del ricorso non può che decorrere dalla data dell’effettiva conoscenza.
Estratto: «La necessità della notifica individuale dei provvedimenti che incidano direttamente su determinate posizioni soggettive è infatti costantemente affermata in giurisprudenza (cfr al riguardo la giurisprudenza sulla necessità della notifica individuale del provvedimento di approvazione degli atti di gara a coloro che hanno preso parte ad una procedura di gara – fra le altre Consiglio Stato , sez. V, 17 aprile 2003 , n. 2063; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 27 febbraio 2009 , n. 1144 – ovvero del piano attuativo a coloro che siano stati direttamente incisi dallo stesso – fra le altre T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 09 dicembre 2010 , n. 27126). In mancanza della notifica individuale, il termine per la notifica del ricorso non poteva che decorrere dalla data dell’effettiva conoscenza, avvenuta, secondo quanto dedotto dal ricorrente e non contestato dalla P.A., in data 11/11/2010, ossia alla data della notifica del provvedimento prot. 37352 del 2010, con conseguente tempestività del ricorso.»
Sintesi: Il termine per l'impugnazione degli atti della procedura espropriativa, a partire dall'approvazione del progetto equiparata a dichiarazione di pubblica utilità, decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia ricevuto il proprietario, ed è onere di chi eccepisce la tardività dell'impugnazione fornire la prova certa di tale conoscenza individuale, prova che, in assenza di notificazione individuale, non può essere surrogata né dall'intervenuta pubblicazione né da presunti elementi di conoscenza desunti in “aliunde”.
Estratto: «Quanto all’impugnativa proposta avverso la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cirò Marina n. 17 del 30.01.2009, pubblicata il 06.02.2009, avente ad oggetto “Approvazione del progetto preliminare ed avvio procedimento espropriativo per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della Piazza Diaz...
[...omissis...]
Sintesi: La notifica di un provvedimento presso un'articolazione locale di A.N.A.S. S.p.A. e non presso la sede legale dell'ente non è idonea a far decorrere i termini decadenziali di impugnazione previsti dalla legge.
Estratto: «Anche in assenza di eccezioni delle parti resistenti, deve darsi atto della tempestività del presente gravame, siccome risulta incontestato che l’ordinanza impugnata non è stata notificata dal Comune di Monreale alla sede legale dell’A.N.A.S. S.p.A., ma solo presso una sua articolazione locale, il compartimento di Palermo: modalità non idonea a far decorrere i termini decadenziali di impugnazione previsti dalla legge in mancanza di prova ulteriore, non fornita dalle parti resistenti, che l’ordinanza de quo sia pervenuta alla effettiva sede legale dell’Ante oltre sessanta giorni prima della proposizione del ricorso (Cfr. Consiglio di Stato 4627/2001).»
Sintesi: È nulla la notifica di un provvedimento ex art. 140 c.p.c. qualora all'atto notificato non sia allegato l'avviso di ricevimento: in questo caso quindi il termine per impugnare decorre dalla data di effettiva conoscenza.
Estratto: «L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell'amministrazione comunale deve essere disattesa.E’ noto infatti che il procedimento, nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione di avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e notizia per raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento).Tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione (Cassazione civile, sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3685).Nella fattispecie in esame, i due provvedimenti di diniego (n. 1079 e n. 1080 del 14 febbraio 2008) recano, nella relata del messo comunale, che la notifica è stata effettuata <<ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.>>. Essi tuttavia non contengono l'indicazione del compimento dei tre adempimenti previsti dalla norma citata, né risultano forniti dell'avviso di ricevimento comprovante l'adempimento della terza formalità.A tal fine, non può essere invocata la distinta delle raccomandate inviate in data 18 marzo 2008 (depositata in giudizio dall'amministrazione comunale in data 10 novembre 2008), dal momento che tale documento, come esattamente dedotto dalla ricorrente, non è in grado di provare l'invio della raccomandata di comunicazione del deposito presso la casa comunale del plico contenente i provvedimenti impugnati.Il ricorso è quindi tempestivo, in quanto la ricorrente ha avuto conoscenza dei provvedimenti impugnati in data 9 luglio 2008, a seguito dell'evasione da parte del Comune di Napoli di apposita richiesta precedentemente formulata dall'interessata a mezzo di atto di significazione ed invito.»
Sintesi: L’omessa notifica anche ad una sola dei proprietari implica la ritualità e tempestività dell'impugnazione del decreto ablatorio relativamente alla stessa e, di conseguenza, l’utile estensione degli effetti della pronuncia anche nei confronti delle eventuali notificatari.
Estratto: «Circa l’affermazione che i vizi del procedimento ablatorio – siccome autonomo da quello relativo all’assegnazione delle aree – andrebbero dedotti mediante rituale e tempestiva impugnazione del provvedimento di assegnazione delle aree basti osservare che l’impugnazione presuppone la conoscenza del provvedimento lesivo e che tale circostanza è negata dalle appellanti: a fronte di ciò si rileva, ancora una volta, che parte resistente nulla ha provato in contrario.Tale profilo va rimarcato, per completezza espositiva, anche con riguardo al decreto di occupazione d’urgenza che, in quanto basato sulla dichiarazione di p.u. scaturente dalla deliberazione n. 72 dell’1.7.1991 e notificato in data 25.3.1992, potrebbe orientare per l’avvenuta conoscenza di tale deliberazione in tempo utile per una tempestiva impugnazione della stessa.Senonché le appellanti negano e contestano, nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione della causa, che le notifiche richieste – specificatamente, anche in relazione al decreto di occupazione d’urgenza – siano state fatte “a ciascuna di esse” nella rispettiva residenza, con ciò chiarendo l’effettiva portata della indicazione di notifica contenuta nella epigrafe del ricorso di primo grado.Anche a tale specifica allegazione nulla oppone il Comune di Benevento, al quale fa carico la prova, in contrario, della avvenuta notifica a tutti i proprietari del fondo.Ed invero, l’omessa notifica anche ad una sola delle proprietarie implica la ritualità e tempestività della impugnazione del decreto relativamente alla stessa e, di conseguenza, l’utile estensione degli effetti della odierna pronuncia anche nei confronti delle eventuali notificatarie.»
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.